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FONDI PATRIMONIALI

Sono esempi di segregazione patrimoniale i ,

i quali determinano un vincolo su un insieme di beni, mobili o immobili,

conferiti dai coniugi o dai terzi

al fine di soddisfare i bisogni della famiglia .

Come si può notare si tratta

di una limitazione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 cc

e di una compressione dei diritti dei creditori.

Altro esempio di segregazione patrimoniale sono i cd

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE ,

ART. 2447 bis cc

introdotti a seguito della riforma del diritto societario all’ ,

in base al quale La società può costituire uno o più patrimoni

ciascuno dei quali destinato ad uno specifico affare […]

Quindi,

il legislatore consente alle società di scindere una parte del proprio patrimonio

e decidere di utilizzare quella parte di patrimonio solo per uno specifico affare.

Di conseguenza,

i creditori sociali non possono agire su tutto il patrimonio della società,

ma solo su quella parte che non è stata destinata ad un determinato affare;

sull’altra parte del patrimonio, quella destinata ad uno specifico affare, invece, potranno rifarsi solo i creditori che

sono in contatto con la società

rispetto a quel determinato affare.

Dunque, come si può notare

c’è una limitazione operata dalla legge nel campo della responsabilità patrimoniale, 10

LiberaWmwnte Situazioni di garanzia

e quindi della garanzia patrimoniale,

perché i creditori generici si troveranno un patrimonio inferiore su cui rivalersi.

ATTI DI DESTINAZIONE

Altra limitazione della garanzia patrimoniale sono gli previsti dal legislatore

ART. 2645 ter cc,

nel 2005 all’

in base al quale

gli atti di autonomia negoziale possono determinare vincoli di destinazione su beni immobili e beni

mobili registrati, destinandoli,

per un periodo non superiore a 90 anni

o per la durata della vita della persona beneficiaria,

alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela

riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni

o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’art. 1322, co. 2, cc.

Quindi,

il legislatore dà la possibilità di staccare parte del patrimonio

per destinarlo alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela

riferibili a persone con disabilità o a pubbliche amministrazioni o a persone fisiche.

Di conseguenza,

i creditori non potranno aggredire tutto il patrimonio,

ma la parte che è stata destinata viene fatta salva,

la quale però può essere oggetto di esecuzione da parte dei soli creditori

che sono in relazione con lo scopo dedotto dall’interesse meritevole di tutela.

Come si può notare

si ha un meccanismo molto simile a quello previsto dall’art. 2447 bis cc per le società; c’è una differenza però:

nell’art. 2645 ter cc il punto qualificante la norma

è il riferimento agli interessi meritevoli di tutela

posti a fondamento dell’atto di autonomia negoziale

in virtù del quale si realizza un’ipotesi di segregazione patrimoniale. 11

LiberaWmwnte Situazioni di garanzia

Quindi,

nel rispetto degli obiettivi protetti dall’ordinamento giuridico

e dei suoi principi fondamentali,

l’atto di autonomia negoziale, seppur per un tempo definito nel massimo (90 anni),

può segregare il patrimonio.

E si può anche destinare l’intero patrimonio;

ma se cosi fosse,

tutti i creditori estranei allo scopo dedotto dall’interesse meritevole di tutela

posto a fondamento dell’atto di autonomia negoziale

non avrebbero più a disposizione la responsabilità patrimoniale.

Inoltre,

non sempre si può segregare il patrimonio ai sensi dell’art. 2645 ter cc,

ma la garanzia patrimoniale si può limitare, destinando parte del patrimonio,

sole se non è possibile realizzare quegli interessi meritevoli di tutela in altro modo.

Es: se io ho una casa posso fare in modo che un mio familiare si veda soddisfatto nel suo interesse ad avere l’abitazione, non

.

necessariamente staccando questa parte del mio patrimonio, ma posso farlo ad esempio concedendo un usufrutto

TRUST

Altro esempio di segregazione patrimoniale è il .

Il trust è un istituto dei Paesi di Common Law

che originariamente non era ammesso nel mostro ordinamento.

Successivamente questo istituto anglosassone

è stato ritenuto introdotto nel nostro ordinamento

a seguito della ratifica dell’Italia nel 1992 della Convenzione dell’Aja del 1985

sul riconoscimento di questo istituto e sulla legge applicabile ad esso.

Il trust si ha quando un soggetto, detto settlor, trasferisce

parte delle situazioni e dei rapporti che sono nella sua titolarità

ad un altro soggetto, detto trustee,

il quale diventa titolare di tali situazioni e rapporti

allo scopo di esercitare i poteri necessari

alla gestione dei rapporti trasferiti .

Quindi,

il trust implica un trasferimento di poteri dispositivi proprietari per scopi fiduciari dal settlor al trustee.

Questi rapporti trasferiti saranno poi ritrasferiti al settlor o ad un terzo beneficiario una volta che il trustee ha

compiuto l’attività di gestione, amministrazione e disposizione dei beni. 12

LiberaWmwnte Situazioni di garanzia

Di conseguenza,

il trasferimento dal settlor al trustee non è definitivo

ed impone un vincolo di destinazione.

Si verifica anche con il trust una segregazione patrimoniale

in quanto il potere di disposizione viene trasferito

solo su parte delle situazioni e dei rapporti che sono nella titolarità del settlor,

e non sulla rimanente parte che rimane distinta dalla prima.

Quindi,

caratteristica principale di tale negozio atipicamente formato consiste nel fatto che

i beni che ne fanno parte formano un patrimonio separato ed autonomo,

non divenendo parte del patrimonio del trustee.

Concludendo,

questo nuovo assetto normativo

che prevede gli atti di destinazione ex art. 2645 ter cc, i trust,

i patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 2447 bis cc, i fondi patrimoniali,

i quali sono molto diffusi nella prassi,

mette in crisi l’art. 2740 cc.

Esso nasce come norma principio in applicazione dell’art. 3 Cost,

in quanto è omologativa di tutti i creditori.

Tuttavia,

si distinguono non i creditori, ma i crediti secondo le funzioni;

vi sono, infatti, crediti che hanno meriti diversi da altri,

e quelli che soddisfano esigenze fondamentali meritano una posizione privilegiata.

Un esempio è l’art. 2645 ter cc

il quale si fonda sull’interesse meritevole di tutela,

inteso come interesse che l’ordinamento, nella scala della sua gerarchia valoriale,

pone al di sopra di altri interessi.

E dunque, questa uguaglianza è sostanziale, riferibile cioè al co. 2 dell’art. 3 Cost.

3. PAR CONDICIO CREDITORUM .

PAR CONDICIO CREDITORUM

è un principio che esprime una regola di carattere generale,

e cioè il diritto dei creditori ad essere soddisfatti in egual misura

sui beni del debitore comune .

ART. 2741, co. 1, cc

Infatti, l’ 13

LiberaWmwnte Situazioni di garanzia

prevede che I creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti

sui beni del debitore,

salve la cause legittime di prelazione

Dunque,

se una persona ha più creditori,

questi hanno uguale diritto di soddisfarsi sul debitore comune.

Ciò significa che la garanzia patrimoniale del debitore

viene attuata nei confronti di tutti i creditori;

infatti, posto che il patrimonio del debitore

è la naturale garanzia per l’adempimento di tutte le obbligazioni,

è naturale che tutti i creditori abbiano un’eguale ragione di ottenerne la soddisfazione agendo sui beni del debitore.

Nel caso in cui più creditori concorrano allo stesso patrimonio

e questo risultasse insufficiente

a soddisfare tutti i creditori in concorso,

allora si procede alla ripartizione del patrimonio

in modo proporzionale all’ammontare dei corrispettivi crediti di ciascuno .

Il principio della par condicio creditorum è applicabile solo quando si instaura divieto di

un concorso tra più creditori che avanzano pretese nei confronti di un unico debitore; vige, infatti, il

promuovere azioni esecutive individuali .

Si pensi ad esempio alle procedure concorsuali

nelle quali devono essere chiamati a partecipare tutti i creditori.

L’applicazione del principio della par condicio creditorum è tutelata dal

DIVIETO DEL PATTO COMMISSARIO

ART. 2744 cc

di cui all’

secondo il quale È nullo il patto con il quale si conviene che,

in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato,

la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore 14

LiberaWmwnte Situazioni di garanzia

Quindi,

il patto commissorio è un accordo tra debitore e creditore

in base al quale si stabilisce che,

se il debitore è inadempiente,

e quindi non paga quanto dovuto al creditore,

il bene oggetto della garanzia passa in proprietà al creditore.

Un accordo del genere è vietato;

il patto è nullo

e la norma specifica che

anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno .

Il divieto del patto commissorio

tutela non solo il debitore, che, in presenza di tale accordo,

potrebbe essere costretto a trasferire al creditore

un bene di valore notevolmente superiore al valore del credito concessogli,

ma va a tutelare anche gli altri creditori

che possono subire un pregiudizio dalla sottrazione di un bene del comune debitore

sul quale essi avrebbero potuto soddisfarsi seppur in via sussidiaria.

Es: io debitore contraggo un’obbligazione in cui assumo l’obbligo di restituire una consistente somma di denaro; stipulo un patto con il

creditore con il quale dò in garanzia un appartamento: se non restituisco i soldi al creditore, questo diventa proprietario

dell’appartamento. Questo è un tipico esempio di patto commissorio, che è vietato perché tende a violare e a limitare il principio della par

.

condicio creditorum

E allora cosa si deve fare quando si dà in garanzia un bene?

Quando si dà in garanzia un bene,

questo si deve vendere e si deve far rientrare il risultato della vendita nel patrimonio del debitore;

è poi sul risultato di quella vendita che il creditore insoddisfatto

può rivalersi .

In questo modo viene rispettato il principio della par condicio creditorum

perché se dalla vendita del bene si ottiene un risultato

che eccede quanto dovuto al creditore garantito,

gli altri creditori potranno rifarsi sull’altra parte rimanente.

Se il patto commissorio è vietato, appare invece lecito il 15

Dettagli
A.A. 2017-2018
75 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LiberaWmente17 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Caterini Enrico.