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CORSO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - PARADISO
DEFINIZIONI FONDAMENTALI e l’attività e
Il diritto privato regola i rapporti reciproci dei individui nel campo matrimoniale personale e familiare
organizzazione dei enti privati, ed inoltre sono regolati rapporti tra lo stato e i privati.
Per tanti il diritto privato costituisce il complesso di norme che regolano i rapporti per i privati cittadini, tutto il
complesso degli istituti che regolano tali rapporti forma il sistema del diritto privato che nel nostro ordinamento è
contenuto nel codice civile ( 1942 si caratterizza per il suo aspetto rigorosamente tecnico, si compone in una parte
introduttiva di sei libri, che a loro volta si dividono in titoli poi in capitoli e capi).
I SOGGETTI DEL DIRITTO
LE PERSONE FISICHE
L’uomo è riconosciuto dall’ordinamento come soggetto del mondo giuridico, capace cioè, di essere titolare e di
concetto di “status” si indicherà la situazione della persona connessa con
esercitare diritti e doveri giuridici; attraverso il
la sua appartenenza alla sua comunità: all’uomo
a) status personae: costituisce il presupposto di ogni diritto soggettivo attribuito e della sua stessa
capacità giuridica
b) status civitatis: delinea la speciale capacità del soggetto nei confronti dello stato
c) status familiare: costituisce una speciale capacità del soggetto rispetto al nucleo familiare di appartenenza
in particolare i diritti di stato sono diritti assoluti che si fanno valere:
nei confronti dei terzi i quali hanno il dovere di non contestare e non alterare gli status che l’ordinamento riconosce alla
persona, e nei confronti della pubblica autorità, che ha il dovere di riconoscere lo status che a ciascuna persona
compete.
Per tanto tali diritti sono inalienabili e imprescrittibili e il loro riconoscimento si può ottenere attraverso azioni
giudiziali.
LA CAPACITA GIURIDICA
E l’attitudine del soggetto ad essere titolare di diritti e doveri giuridici, questa compete a tutte le persone fisiche e
giuridiche e non può essere oggetto di rinuncia o transazione, particolare è invece la condizione giuridica dello
straniero, al quale la capacità di diritto privato è riconosciuta a condizioni di reciprocità, cioè solo quando lo stato
riconosca un’eguale posizione al soggetto come cittadini italiani.
ACQUISTO
Tale capacità si acquista al momento della nascita;
la legge prende eccezionalmente in considerazione anche la condizione del concepito, riconoscendogli la possibilità di
all’evento
essere titolare di diritti sia pur subordinatamente della nascita, casi previsti ( art. 462 sono capaci di succedere
tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione- art. 784 il quale stabilisce che il
concepito è capace di ricevere per donazione)
più problematico appare invece il riconoscimento al nascituro concepito, di diritti personali avente carattere non
patrimoniale, il nostro ordinamento tutela l’embrione fin dal concepimento ( diritti a nascere sani) non è invece
configurabile in capo al nascituro, un diritto a non nascere, o a non nascere se non sano.
LE CAUSE MODIFICATRICI DELLA CAPACITA GIURIDICA
Nel nostro ordinamento non è ipotizzabile una incapacità giuridica generale e assoluta, è invece configurabile un
incapacità speciale, che indica la preclusione del soggetto rispetto a determinati rapporti giuridici e che rende nullo il
negozio costituivo del rapporto, e può riguardare ( età, onore, la salute, sesso).
naturale della morte del soggetto al cui verificarsi il nostro ordinamento
La capacita giuridica cessa con l’evento
ricollega determinati effetti:
- fine della personalità ( capacità giuridica) per le persone fisiche
- estinzione dei diritti personalissimi ( che non si acquistano da altri)
- estinzione di quei particolari diritti patrimoniali intimamente collegati alla persona (usufrutto)
- apertura della successione
PROBLEMA DELLA COMMORIENZA
Si ha commorienza quando più persone muoiono a causa dello stesso evento, e non si può stabilire la priorità della
morte dell’una o dell’altra persona.
INCERTEZZA SULL’ESISTENZA DELLA PERSONA
A volte accade che non si sappia se una persona è viva o morta, tale dubbio è rilevante giuridicamente in quanto la
legge ad esso alcune conseguenze: lOMoARcPSD|104 202 0 2
a) la scomparsa: situazione di fatto che deriva da allontanamento della persona dal suo ultimo domicilio o da
mancanza di notizie della persona stessa, di conseguenza lo scomparso non può ricevere eredità, ne può acquistare altro
diritto, inoltre il tribunale può nominare un curatore che provveda alla conservazione del patrimonio dello scomparso.
l’assenza: al contrario della scomparsa è una situazione di diritto, in particolare è la situazione che si verifica
b) la persona è scomparsa da oltre due anni, l’assenza opera solo nel campo dei diritti patrimoniali in
quando particolare:
dell’assente
- apertura del testamento
immissione nel possesso temporaneo dei beni su domanda dell’erede testamentario
- dei diritti che aspetterebbero a seguito della morte dell’assente
- esercizio temporaneo ai suoi successori
temporaneo esonero dell’adempimento dell’obbligazioni ( morte = liberazione)
-
L’assenza non scioglie il matrimonio, ma determina invece lo sciogliemmo della comunione legale e del fondo
patrimoniale, e l’attribuzione al coniuge di un assegno alimentare.
L’assenza cessa con: l’accertamento della morte dell’assente, dichiarazione di morte presunta, ( è dichiarata quando: la
scomparsa si protrae da anni 10, o quando è avvenuta in seguito ad operazione belliche, o quando è avvenuta in seguito
ad infortunio e si protrae da anni 2, con effetti analoghi alla morte accertata) con il ritorno dell’assente o con la prova
che egli è vivente.
CAPACITA DI AGIRE
È l’attitudine a compiere manifestazioni di volontà idonee a modificare la propria situazione giuridica, ossia ad
acquistare ed esercitare diritti nonché assumere obblighi, e possiamo distinguere:
- capacità legale di agire ( con compimento 18 anno di età) capacità naturale di agire ( prescinde dal raggiungimento
della maggiore età
- capacità sostanziale ( compimento ricezioni di atti negoziali)
- capacità processuali ( capacità di stare in giudizio)
- capacità extranegoziale ( atti in senso stretto, atti illeciti).
che rappresenta l’idoneità giuridica dell’agente ad essere soggetto del rapporto che si
Troviamo poi la legittimazione,
svolge nell’atto, in definitiva tale legittimazione aspetta a chi ha il potere di disposizione rispetto ad determinato diritto.
Tale capacità legale si acquista con la maggiore età e si conserva di regola fino alla morte, essa è comunque legata alla
idoneità del soggetto a curare i propri interessi, quindi se tale idoneità viene meno anche la capacità di agire subisce la
stessa sorte; per tanto si può avere:
incapacità legale di agire: l’incapacità è assoluta e totale in quanto il soggetto non può compiere
- nessun
atto ( minore età, interdizione giudiziale, legale).
- Incapacità relativa: limitata capacità di agire, ossia troviamo solo atti di ordinaria amministrazione che non
incidono sul patrimonio ( emancipazione, inabilitazione).
A tutte queste ipotesi di incapacità si collegano gli istituti di protezione creati nell’interesse dell’soggetto incapace che
gli consentono l’esplicazione di un attività giuridica in via diretta o mediata; tale sistemi ruotano attorno a tre istituti
fondamentali:
a) potestà dei genitori sui figli: consiste nel potere e dovere di proteggere e educare e istruire i figli minorenni e di
curarne gli interessi patrimoniali, ricomprendendo cosi la cura dei beni la cura della persona dei minori.
b) la tutela dei minori: ai minori, i cui genitori siano morti o per altre o non siano in grado di esercitare la potestà sui
figli, deve essere immediatamente nominato un tutore; la tutela si configura come un ufficio di diritto privato, gratuito
ed irrinunciabile, si conoscono i seguenti tipi di tutela:
- tutela volontaria
- tutela legittima ( parenti prossimi)
- tutela dativa ( persone scelte liberamente dal giudice )
- tutela assistenziale ( ente di assistenza ospizio)
Non possono invece essere nominati tutori persone escluse per disposizione del genitore o coloro che non hanno libera
disponibilità del patrimonio e tutti gli altri soggetti a cui si riferisce.
Il tutore ha l’obbligo di procedere all’inventario dei beni dell’incapace, tenere regolare contabilità della sua
amministrazione ed presentare il conto finale dell’amministrazione al giudice tutelare, in definitiva la cura della persona
si esplica essenzialmente mediante l’esecuzione delle direttive deliberate dal giudice tutelare e l’adozione di
provvedimenti che si rendono necessari per tutelare: la sicurezza, la salute e la moralità del soggetto ( analogamente a
quanto si è visto a proposito della potestà dei genitori.
di diritto privato istituito per realizzare l’interesse pubblico alla protezione
c) la curatela dei minori: è un ufficio di
soggetti che si trovino in stato di incapacità legale relativa, in virtù di questo istituto la volontà dell’inabilitato e del
minore emancipato viene integrata dall’intervento di un terzo: il curatore; si parla di curatore speciale quando una
persona investita dell’esercizio di funzioni limitate ad una sfera particolare, principali casi sono:
- curatore assistente nominato la minore
- curatore rappresentante in caso di conflitto di interessi patrimoniali
- curatore con funzioni di rappresentanza in giudizio di soggetti assenti
- curatore rappresentante processuale.
Troviamo inoltre l’amministrazione di sostegno, per le persone impossibilitate ( parzialmente e temporaneamente) a
causa di infermità o menomazione.
LA DIMORA, LA RESIDENZA E IL DOMICILIO lOMoARcPSD|104 202 0 3
a) la dimora: è il luogo nel quale il soggetto si trova occasionalmente, ha scarso rilievo giuridico, e viene presa in
considerazione soltanto quando non si conosca la residenza, per tanto è il luogo nel quale la persona attualmente
si trova in modo non abituale, è caratterizzata da un minimum di stabilità; per la cessazione della dimora non è
sufficiente un allontanamento sporadico dell’soggetto ma, occorre che questo manifesti la volontà di
abbandonarla.
La residenza: è come la dimora una situazione di fatto, ma implica l’effettiva e abituale presenza del soggetto in
b) un dato luogo; può essere scelta e mutata liberamente, ma il trasferimento deve essere denunciato nei modo
prescritti dalla legge, inoltre la residenza ha autonomo rilievo giuridico in materia di pubblicazioni, ( si può avere
anche più di una residenza se la dimora abituale è in più luoghi.
c) Il domicilio: è il luogo dove il soggetto stabilisce la sede principale dei propri affari ed interessi, due sono gli
elementi di individuazione:
- elemento oggettivo: caratterizzato dalla presenza in un luogo dei prevalenti interessi economici della
persona
elemento soggettivo: costituito dall’intenzione di
- fissare nel luogo scelto la sede principale dei propri
affari.
A differenza della residenza e della dimora il domicilio implica una valutazione che non riguarda la sfera fisica
della persona , ma quella economica sociale, infatti l’elemento caratterizzante è la localizzazione degli affari o
interessi.
PERSONE GIURIDICHE
Le persone giuridiche si distinguono tradizionalmente in:
a) corporazione ed istituzioni: la corporazione è il complesso di persone fisiche riunite per il conseguimento di
predomina l’elemento personale ( associazioni e società) mentre l’istituzione è invece il
uno scopo, nel quale
complesso organizzato di beni destinati ad una determinata opera di uno o più fondatori, a dominare è quindi
l’elemento patrimoniale (fondazioni e comitati ).
b) Pubbliche e private: persone giuridiche pubbliche perseguono interessi generali propri dello stato, godendo di
una posizione di supremazia nei confronti dei altri soggetti, mentre le persone giuridiche private perseguono
fini che non sono propri dello stato ( parificate ai soggetti privati )
c) Civili ed ecclesiastici: quella ecclesiastiche sono persone giuridiche che perseguono fini di culto e quindi
disciplinate anche dal diritto canonico, civili invece sono tutte le altre persone giuridiche e private.
d) Nazionali e straniere. Nazionali sono persone giuridiche riconosciute dallo stato italiano quelle straniere non
sono riconosciute
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA PERSONA GIURIDICA
Sono elementi costitutivi fondamentali una pluralità di persone che è essenziale per la vita di un ente, un
patrimonio sufficiente per il raggiungimento dello scopo, lo scopo stesso che deve essere determinabile e lecito;
troviamo poi un elemento formale ossia il riconoscimento che è attribuito dalla regione per le persone giuridiche
le cui finalità si esauriscono nell’ambito di una sola regione.
private
Il valore pratico della persona giuridica viene di solito indicato nell’autonomia patrimoniale riconosciuta ad un
ente; le persone giuridiche godono di autonomia patrimoniale perfetta visto che il patrimonio della persona rimane
nettamente distinto dal patrimonio dei suoi componenti.
Anche le associazioni non riconosciute godono di una autonomia patrimoniale ma imperfetta, per indicare la
i debiti dell’organizzazione.
responsabilità dei partecipanti o di alcuni di essi per
COSTITUZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE
affinché la persona giuridica possa a entrare a far parte del mondo del diritto il riconoscimento deve essere
preceduto dalla costituzione o formazione dell’ente, e distinguiamo:
dell’associazione, si ha attraverso l’atto costitutivo, negozio formale mediante il quale più
costituzione
persone creano un organizzazione stabile con uno scopo lucrativo, che deve essere stipulato con un atto
documento redatto nella forma dell’atto pubblico, che
pubblico, troviamo poi lo statuto che è invece il
contiene le norme che regoleranno la vita dell’ente.
Costituzione delle fondazioni: si ha attraverso il negozio di fondazione che ha come contenuto la volontà del
è un negozio unilaterale, troviamo poi l’atto di dotazione che può essere
fondatore a che sorga la fondazione,
inserito nello stesso documento del negozio di fondazione, ma con diverso contenuto e natura, è un negozio
unilaterale di diritto patrimoniale, troviamo infine lo statuto: idem associazioni.
Le persone giuridiche godono ( bel nostro ordinamento), di una capacità giuridica generale, affine a quella delle
persone fisiche, la quale incontra però dei limiti di ordine naturale con riguardo a quei diritti strettamente legati
alle sole entità fisiche.
Le persone giuridiche sono infatti capaci di agire ma, non sono idonee per natura a formare ed esprimere una loro
volontà se non attraverso persone fisiche, gli amministratori, che agiscono come organi della persona giuridica;
l’organo è dunque un elemento intrinseco della persona giuridica, e questa agisce mediante l’organo direttamente,
in nome proprio e per proprio conto; lOMoARcPSD|104 202 0 4
gli organi delle associazioni sono l’assemblea e gli amministratori, mentre gli organi della fondazione sono
soltanto gli amministratori.
Troviamo infine la sede della persona giuridica ossia il luogo dove questa svolge la sua principale attività, deve
risultare dall’atto costitutivo ed essere indicata nel registro delle persone giuridiche ( corrisponde al domicilio delle
persone fisiche).
AMMISSIONE, RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI dell’associazione
a) ammissione: la qualità di associato può essere acquistata simultaneamente alla costituzione
o successivamente ad essa ( associazione aperta all’eventuale adesione dei terzi), tale qualità di associato è
strettamente personale per cui intrasmissibile, la norma mira a garantire l’interesse dei soci a non consentire
l’ingresso di nuovi associati.
Recesso: l’associato può sempre sciogliersi
b) unilateralmente dal rapporto associativo, se non ha assunto
l’obbligo di farne parte per un tempo determinato.
L’esclusione: questa è subordinata a due condizioni: la ricorrenza di gravi motivi e un’apposita
c) deliberazione
motivata dall’assemblea, tale norma riconosce il diritto di ciascun associato alla permanenza nell’
associazione.
Troviamo infine l’estinzione delle persone giuridiche: troviamo delle cause comuni che sono: cause previste dalla
volontà dei associati e/o del fondatore oppure venir meno dello scopo; troviamo poi cause di estinzioni proprie
delle sole associazioni che sono: il venir meno degli associati e la deliberazione assembleare di scioglimento.
GLI ENTI DI FATTO
Si intendono per enti di fatto quei complessi organizzati di soggetti e di beni, diretti alla realizzazione di uno scopo
economico o meno, che non abbiano ottenuto o richiesto il riconoscimento;
le associazione non riconosciute costituiscono infatti un fenomeno molto diffuso, tali enti rientrano nella nozione
comune di associazione intesa come organizzazione stabile di persone per il perseguimento di uno scopo non
lucrativo, quindi la distinzione dell’associazione non riconosciuta da quella riconosciuta risiede soltanto nella
mancanza di riconoscimento.
Sono comuni gli elementi strutturale dei due tipi di associazioni ( quelle riconosciute e quelle no) :
- organizzazione interna di tipo corporativo
- elemento patrimoniale
- scopo non lucrat
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