Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
LE SUCCESSIONI PER CAUSA DI MORTE E LE DONAZIONI
Si ha successione in un rapporto giuridico quando questo, pur restando inalterato nei suoi elementi oggettivi, viene trasmesso da un soggetto all'altro. La successione comporta quindi il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di uno o più rapporti giuridici. In particolare, la successione si caratterizza per mortis causa (a causa di morte): questa costituisce uno dei modi di acquisto a titolo derivativo di diritti patrimoniali ed ha lo scopo e la funzione che attengono soprattutto al diritto patrimoniale. Essa realizza il primario obiettivo di assicurare una continuità tra il de cuius e il suo successore, evitando così le conseguenze che deriverebbero dall'estinzione automatica, ad esempio, dei rapporti obbligatori. Tale successione soddisfa poi l'esigenza di certezza del diritto, tecnicamente infatti, si assiste a una devoluzione di diritti e di rapporti a determinati soggetti.
Così da evitare i rischi che graverebbero sull'ordine economico e sociale per l'esistenza di patrimoni senza titolare. Dagli artt. 587 e 588 si desume che, in generale, formano oggetto di successione soltanto situazioni giuridiche patrimoniali, in particolare: i rapporti patrimoniali di natura reale, i rapporti patrimoniali personali, i rapporti inerenti all'azienda e i contratti in concorso di esecuzione.
L'eredità è costituita dall'insieme dei rapporti patrimoniali attivi e passivi trasmissibili facenti capo al de cuius al momento della sua morte. La successione mortis causa può essere a titolo universale, ed allora il suscettibile così (in base all'art. 588) si ha assume la qualifica di erede, oppure a titolo particolare, e si parlerà allora di legatario; succede indistintamente nell'universalità o in una quota successione a titolo universale quando: un soggetto (erede)
deibeni del de cuius da solo o in corso con altre persone; si ha invece, successione a titolo particolare quando: un soggetto (succede in uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio.legatario) Tra le due figure emergono le seguenti differenze: - la continuazione nel possesso: in cui l'erede, succede anche nel possesso, che continua in esso con gli stessi caratteri che aveva rispetto al defunto, mentre il legatario ha solo l'accessio possessionis, cioè inizia un nuovo possesso quale può unire quello del suo autore per goderne gli effetti, - la responsabilità per i debiti ereditari: l'erede risponde dei debiti del defunto anche coi beni propri, mentre il legatario invece non è tenuto a pagare i debiti ereditari, - tutela: all'erede è concessa la hereditatis petitio per ottenere la restituzione dei beni ereditari posseduti da altri a titolo di erede o senza titolo, mentreal legatario competono solo le azioni personali relative al bene legato, successione nel possesso: soltanto l'erede, e non anche il legatario, può subentrare nel processo già istaurato dal de cuius. L'apertura della successione: il procedimento successorio consta di tre fenomeni: 1. apertura della successione: segna il momento in cui il patrimonio successorio rimane privo di titolare, tale successione si apre al momento della morte del de cuius e nel luogo in cui il defunto aveva l'ultimo domicilio, 2. la vocazione: indica il fenomeno della chiamata dell'erede, essa quindi può considerarsi il fondamento del fenomeno successorio, il titolo in base al quale si succede, ossia la designazione del suscettibile, e può aversi attraverso la volontà del defunto (successione testamentaria) o attraverso la volontà della legge che opera solo in mancanza di testamento, 3. indica il fenomeno dell'offerta del patrimonio.ereditario ad un soggetto, al quale spetta,
3. la delazione:pertanto, il diritto di accertare l' eredità, tale delazione sta ad indicare che il patrimonio del de cuius è o per testamento; costituisce quindi l'destinato al fenomeno successorio, ai chiamati per legge aspettodinamico della vocazione e normalmente coincide con essa e possiamo avere (delazione successiva,solidale, condizionata e indiretta).
L'art. 458 sancisce il divieto dei patti successori, ossia la nullità di ogni convenzione con cui un soggetto dispone dellapropria successione e di ogni patto con cui egli disponga dei diritti che gli possono spettare su una successione nonancora aperta; tali patti successori possono distinguersi in: istitutivi ( contratti successori con cui il de cuius disponedella propria successione) patti dispositivi (contratti o negozi giuridici unilaterali con cui un soggetto dispone dei dirittiche gli possono spettare su una successione non ancora aperta),
Patti rinunziativi (sono quei negozi con i quali un soggetto rinunzia ai diritti che gli possono aspettare su una futura successione).
Va precisato inoltre che affinché un negozio assuma la fisionomia del patto successorio vietato dalla legge devono l'esistenza di un negozio giuridico non testamentario e la considerazione del bene o del diritto oggetto del ricorrere negozio come entità di una futura successione.
Il patto di famiglia può essere definito come il contratto con cui, (compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare) l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte le proprie quote; per quanto riguarda la natura giuridica di tali patti, essi possono essere qualificati come patti successori di tipo dispositivo finalizzati a permettere agli imprenditori di garantire una successione certa nella aziende.
Patrimonio
ereditario prima dell'acquisto: sono state formulate varie teorie sulla natura giuridica di questo patrimonio, in particolare: la teoria dell'eredità come ente personificato, la teoria negatrice del periodo intermedio, la teoria del patrimonio di destinazione temporaneamente senza soggetto. Va ricordato inoltre che l'art. 460 stabilisce che il termine "chiamato" all'eredità è usato impropriamente, in quanto invece la norma fa riferimento alla "delatio", cioè a colui che è realmente in grado di accettare l'eredità. Comunque sia, è lo stesso articolo che attribuisce al chiamato all'eredità un potere di amministrazione conservativa del patrimonio ereditario. Con la morte del de cuius poi, il chiamato all'eredità non acquista ipso iure la qualità di erede, stante la necessità di una manifestazione di volontà in tal senso (accettazione).per evitare che il patrimonio del defunto rimanga abbandonato a se stesso e resti privo di tutela giuridica, è predisposto l'istituto dell'eredità giacente, in forza del quale di curare gli interessi dell'eredità fino a quando chi ha interesse può chiedere al giudice la nomina di un curatore con il compito momento in cui questa o viene accettata, o sia devoluta allo stato, tra i presupposti ricordiamo l'esistenza di uno o più delati all'eredità, diversi dallo stato, la mancanza di un immissione nel possesso dei beni ereditari o la mancanza di accettazione da parte del chiamato. La capacità di succedere e l'indegnità: la capacità di succedere è l'attitudine a subentrare nella titolarità dei rapporti giuridici di cui era titolare il de cuius, in all'art. 462 sono capaci a succedere: base nella successione legittima: tutte le persone fisiche nate o almeno concepite al momento.Dell'apertura della successione nella successione testamentaria: oltre ai oggetti suddetti, possono essere chiamati alla successione, mediante testamento anche i figli non ancora concepiti di una determinata persona, la quale però è vivente al momento dell'apertura della successione- per quanta riguarda invece gli enti (persone giuridiche) possono succedere solo per testamento.
L'indegnità invece è uno strumento legale di rimozione di un soggetto dall'eredità o dal legato, a causa della sua condotta riprovevole nei confronti del defunto, essa opera come causa di esclusione dalla successione, e spiega i suoi effetti solo dal momento della pronuncia del giudice, tale indegnità può colpire non solo il successore a titolo universale, ma anche quello a titolo particolare (legatario); prima della sentenza l'indegno chiamato all'eredità ha tutti i poteri previsti dall'art. 460, e potrà
quindi accettare l'eredità ed agire in qualità di erede, o acquisterà automaticamente il legato, se è legatario, egli si trova quindi in una posizione simile a quella del delato, e quindi dopo la sentenza: deve restituire l'eredità, e oltre a questa deve restituire anche i frutti, tale sentenza che dichiara l'indegnità ha quindi effetto retroattivo, e per ciò l'indegno è considerato come se non fosse mai stato erede: in relazione a ciò troviamo poi la riabilitazione, la quale consiste nell'eliminazione dell'indegnità da parte della persona offesa la quale, conoscendo la causa dell'indegnità, intende perdonare l'offensore e permettergli di acquistare e conservare i diritti successori, tale riabilitazione può avvenire in due modi: totale (mediante dichiarazione del de cuius, espressa nel testamento o in atto pubblico) parziale (ricorre invece quandol'indegnità è contemplato in un testamento successivo al verificarsi della causa di indegnità, in questo caso l'indegno è ammesso a succedere per le sole in suo favore); infine dobbiamo precisare che l'indegnità non va confusa con la disposizioni testamentarie di diseredazione, ossia con la clausola testamentaria con cui il de cuius dichiara di non voler far alcun lascito a favore di un soggetto, questa diseredazione, ammessa nel diritto romano, non è comunque consentita nel nostro ordinamento, almeno nei confronti dei legittimari, i quali hanno un valido strumento di tutela riconosciuto dalla legge nell'azione di riduzione. Trasmissione e devoluzione dell'eredità: l'art. 479 recita: "se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi", l'articolo contempla l'ipotesi della trasmissione del diritto di accertare, da interpretarsi.Come trasmissione dell'adelazione; il trasmissario deve essere oltre che capace di succedere anche degno nei confronti del suo diretto dantecausa, a differenza del rappresentante egli succede per diri