Ubi societas ibi ius
“Ubi societas ibi ius” → espressione latina che indica: dove vi è una società civile vi è diritto.
Ordinamento giuridico
Ordinamento giuridico può essere descritto come un gruppo sociale formato da una pluralità di persone, disciplinato da un insieme di norme che mirano al raggiungimento di fini comuni.
Elementi necessari
- Pluralismo: insieme di più soggetti.
- Elemento giuridico: insieme delle norme giuridiche che disciplinano l’azione dei soggetti.
- Organizzazione: struttura che ponga in essere le norme e ne garantisca il loro rispetto ed efficacia.
L’ordinamento giuridico per eccellenza è lo Stato → in senso generico è inteso come l’insieme delle norme giuridiche che disciplinano la vita organizzata di una società e che mirano al raggiungimento dei fini che corrispondono con le esigenze della maggioranza della collettività, nel rispetto delle minoranze almeno in un sistema democratico.
Diritto
Le stesse norme giuridiche del diritto contengono principi, sanzioni, tassazioni, prescrivono il comportamento da tenere da parte dei destinatari. Il diritto fa parte dell’ordinamento giuridico → complesso di norme giuridiche che considerano gli interessi della collettività e che contengono diritti + doveri + obblighi.
Diritto privato
Diritto privato: disciplina i rapporti tra singoli individui e tra individui ed enti privati.
Diritto pubblico
Diritto pubblico: insieme delle norme giuridiche che si occupano di definire l’organizzazione e la struttura dello Stato e disciplinare i rapporti tra cittadini ed enti pubblici.
Ente = in diritto è sinonimo di persona giuridica, soggetto non fisico sul quale ricadono diritti e doveri.
Ente privato: sono enti che hanno scopi privati come associazioni economiche, sociali.
Ente pubblico: sono enti riconosciuti dalla legge che hanno fini pubblici (Stato + Regioni + Province... ente pubblico fornitura gas).
Norma giuridica
Norma giuridica → è una prescrizione, comando generale ed astratto rivolta a tutti i consociati, con la quale si impone ad essi una determinata condotta. Il mancato rispetto determina una sanzione.
A differenza delle norme sociali presenta:
- Una sanzione in caso di non rispetto.
- Deve essere formulata dal potere legislativo dello Stato secondo determinate procedure. È contenuta nelle fonti del diritto (Costituzione, leggi…).
Norma sociale → si differenziano nettamente dalle norme giuridiche e sono le cosiddette norme morali, religiose, economiche, di costume, di correttezza…
Ad esse non corrisponde una sanzione.
Ciascuno è libero di seguirle o meno e ne risponde solo dinanzi alla propria coscienza.
Sanzione è il principale elemento che distingue le norme giuridiche dalle norme sociali.
Caratteristiche generali delle norme giuridiche
- Generalità: la norma è rivolta a tutti i consociati oppure a categorie generiche di persone (artigiani, casalinghe, imprenditori) – non è rivolta a precisi soggetti identificati.
- Astrattezza: è una conseguenza della generalità e fa riferimento ad una fattispecie generale ed astratta e non ad un caso preciso e concreto.
- Obbligatorietà: i consociati sono vincolati a rispettarla. In caso di violazione vi è una sanzione.
Distinzione delle norme giuridiche in base al comando
Derogabili – dispositive: sono norme che possono non essere applicate se sostituite da un accordo tra le parti, non sarà quindi applicata la sanzione.
Es. nel prestito di denaro di solito sono previsti gli interessi, ma i soggetti possono prevedere un mutuo gratuito.
Derogabili – suppletive: norme che regolano un rapporto quando gli interessati non lo hanno espressamente disciplinato. Es. norme di comunione dei beni agiscono se gli interessati non disciplinano la ripartizione del bene.
Inderogabili (cogenti o imperative): norme giuridiche che non possono essere disapplicate dalle parti neppure con un accordo. Sono imposte dall’ordinamento giuridico ed eventuali accordi tra le parti saranno sanzionati nulli.
Distinzione delle norme giuridiche in base al contenuto
- Norme precettive: sono quelle che contengono un comando.
- Norme proibitive: sono quelle che contengono un divieto.
- Norme permissive: sono quelle che riconoscono al soggetto particolari facoltà, particolari comportamenti.
- Norme primarie: sono quelle che impongono una regola.
- Norme secondarie: sono quelle che stabiliscono la sanzione per la violazione di una norma primaria.
Distinzione delle norme giuridiche in base alla sanzione
La sanzione → è anche essa una norma giuridica ed opera nel momento in cui il comando contenuto nella stessa norma giuridica o in un’altra norma giuridica vengono violati dal comportamento di un soggetto.
La sanzione non agisce automaticamente a seguito della violazione della norma giuridica, è necessario che la parte che abbia interesse, ricorrendo anche all’autorità giudiziaria, rilevi che vi sia stata una violazione della stessa norma imperativa.
Norme perfette: sono quelle che prevedono, oltre al comando, una adeguata sanzione in caso di violazione.
Norme imperfette: sono quelle non munite di sanzione. Prevedono un comando ma non prevedono sanzioni in caso di una loro violazione.
Fonti del diritto
Fonti del diritto → sono tutti quegli atti o fatti abilitati dall’ordinamento giuridico dello Stato a produrre norme giuridiche (= diritto).
- Fonti di cognizione (di conoscenza): corrispondono ai documenti o ai testi che contengono le norme giuridiche affinché possano essere messe a conoscenza dei consociati (Gazzetta Ufficiale).
- Fonti di produzione: sono quelle che introducono nell’ordinamento le norme giuridiche, che producono il diritto. Si dividono in fonti atto e fonti fatto.
Sarà l’ordinamento giuridico dello Stato a definire l’autorità o l’organo dotato di potere legislativo + il procedimento di produzione normativa. Norme contenute normalmente nella Costituzione.
Gerarchia delle fonti
Gerarchia delle fonti → al fine di risolvere eventuali contrasti (antinomie) tra norme giuridiche che disciplinano in modo contrastante una stessa fattispecie emerge nell’ordinamento giuridico il concetto di gerarchia delle fonti, un concetto necessario per definire la superiorità di una norma rispetto ad un’altra facendo riferimento all’organo legislativo che le ha emanate.
Criterio gerarchico = si applica quando l’antinomia è tra norme contenute in fonti di rango diverso. La norma di rango superiore, perché prodotta da un organo legislativo di rango superiore, prevale su quella di rango inferiore che sarà quindi improduttiva.
Criterio temporale = utilizzato quando il contrasto è tra norme di pari rango. In questo caso prevale la norma posteriore su quella anteriore. Quella adottata in precedenza è improduttiva.
Criterio contenutistico = la norma speciale prevale su quella generale.
- Costituzione.
- Fonte primaria: legge ordinaria del Parlamento + atti aventi forza di legge.
- Fonte secondaria: regolamenti governativi.
- Fonte fatto: consuetudine.
- Regolamenti parlamentari sub costituzione – diritto comunitario superiori alla fonte primaria.
L’Art. 1 delle Preleggi (disposizioni sulla legge in generale) del Codice Civile del 1942 non cita la Costituzione tra le fonti del diritto poiché essa è stata adottata dopo, nel 1948. Gerarchia fonti di diritto: leggi – regolamenti – norme corporative (norme presenti in epoca fascista in riferimento alle corporazioni economiche e contratti collettivi) – usi.
Codice civile → fa parte delle leggi ordinarie e generali e rappresenta l’insieme di norme di diritto civile = che regolano i rapporti tra privati. Può essere considerato la norma fondamentale per il diritto privato.
Costituzione
Costituzione = fonte suprema dell’ordinamento giuridico.
È la legge fondamentale dello Stato che disciplina l’organizzazione e la struttura dello Stato ed enuncia le regole ed i principi base per la convivenza dei consociati (libertà negative).
Entrata in vigore nel 1948 ed approvata dall’Assemblea Costituente formatasi successivamente al referendum indetto dopo la 2 GM con il quale venne approvata la Repubblica sulla monarchia.
Rigidità della Costituzione: le norme costituzionali non possono essere modificate o abrogate dalla legge formale ordinaria del Parlamento. È richiesto un procedimento aggravato, più complesso, per adottare una legge di revisione costituzionale.
Ulteriori fonti del diritto previste direttamente dalla Costituzione
- Leggi di revisione costituzionale + leggi costituzionali = previsto un procedimento aggravato (Art. 138 Cost.).
- Leggi regionali = previste nell’Art. 117 Cost. che tratta la ripartizione delle competenze legislative tra Stato-Regioni.
Diritto comunitario
Diritto comunitario = fonte che trae origine dal Trattato sull’Unione Europea.
Inteso come la legge superiore dell’Unione Europea contenente diritti e doveri che si applica sugli Stati membri e sui loro cittadini considerati al tempo stesso anche cittadini europei.
Le principali fonti sono:
- Regolamenti: si applicano direttamente + generali (si applicano su tutti gli Stati) + obbligatori. Sono la principale fonte dell’UE.
- Direttive: a differenza dei regolamenti non si applicano direttamente ma necessitano di essere recepite con adeguati procedimenti di adattamento.
- Decisioni.
Fonte primaria
Fonte primaria = posta a livello gerarchico al di sotto della Costituzione e al di sopra dei regolamenti, comprende le leggi formali ordinarie e gli atti aventi forza di legge adottati dal Governo.
- Legge ordinaria: adottata dal Parlamento, organo con potere legislativo, attraverso una specifica procedura contenuta nella Costituzione (Art. 70 e seguenti).
- Atti aventi forza di legge: decreto legislativo + decreto legge.
Il Parlamento, tramite una legge delega, incarica il Governo di legiferare in una particolare materia. La legge delega deve contenere: oggetto + tempo + principi e criteri che il Governo deve rispettare.
Il decreto legge è adottato dal Governo in situazioni di necessaria urgenza e necessità. Il Parlamento interviene nella fase finale per trasformarlo in legge ordinaria.
Il potere legislativo viene esercitato dal Parlamento + Governo + popolo → referendum abrogativo.
Separazione dei poteri non rigida: potere legislativo affidato al Parlamento ed in parte anche al Governo, il quale dovrebbe esercitare solo il potere esecutivo (che comprende attività amministrativa + indirizzo politico: inteso come il potere superiore che coordina attività amministrativa + potere legislativo per raggiungere gli scopi dell’ordinamento statale).
Regolamenti
Regolamenti = fonte secondaria posta al di sotto della fonte primaria ma al di sopra delle consuetudini.
Sono atti normativi che non possono contenere norme contrarie alle leggi e sono posti in essere dal Governo + enti territoriali (Regioni, Città metropolitane) + enti non territoriali (Banca d’Italia, Consob).
Usi e consuetudini
Usi e consuetudini = fonte fatto non scritta posta al di sotto dei regolamenti.
Sono comportamenti che presentano sia l’elemento oggettivo della ripetibilità nel tempo che l’elemento soggettivo (opinio iuris) del convincimento da parte dei consociati di attribuire ad essi un vincolo, un obbligo nel rispettarle.
Le norme corporative, citate nell’Art. 1 delle Preleggi del codice civile, dopo la soppressione dell’ordinamento corporativo hanno perso efficacia.
Testo unico → raccolta di norme che disciplinano una certa materia. Non è una fonte del diritto.
Contratti collettivi stipulati dai sindacati di categoria → sono norme in materia di lavoro. Secondo l’Art. 39 Cost. sono una fonte del diritto ma nella realtà vi è un contrasto poiché i sindacati non sono registrati come previsto.
Codice civile
Codice civile → fa parte delle leggi ordinarie e generali.
Rappresenta la raccolta delle norme che disciplinano il diritto civile, cioè i rapporti tra soggetti intesi sia come persone fisiche che come persone giuridiche (= corporazioni o istituzioni dotate anch’esse di capacità giuridica), cioè titolari di diritti e doveri però più limitati che per le persone fisiche.
La persona giuridica è intesa come un insieme di persone e di beni (aspetto patrimoniale) che opera e realizza gli scopi per la quale è stata costituita direttamente dalle persone fisiche. Si identifica nelle corporazioni e istituzioni.
La corporazione pone l’elemento principale nelle persone fisiche e mira in genere a raggiungere scopi sociali tralasciando l’aspetto economico (associazione). Viceversa l’istituzione è rappresentata da un insieme di beni in cui prevale quindi l’aspetto patrimoniale (fondazioni → prevale il complesso di beni, patrimonio privato, che viene impiegato per raggiungere scopi di utilità pubblica).
Il Codice Civile non pretende di contenere l’intera disciplina dei rapporti privati e deve essere considerato sia come legge ordinaria che come legge generale che può dunque essere integrata con leggi speciali.
Secondo il criterio contenutistico della gerarchia delle fonti la norma speciale prevale sulla norma generale del Codice Civile.
Il Codice Civile si compone di 6 libri, ognuno dei quali è suddiviso in titoli, capi e sezioni ed in essi sono presenti gli articoli in ordine cronologico.
Preleggi o “Disposizioni sulle leggi in generali” → è la parte introduttiva del Codice Civile che precede i 6 libri e nella quale vengono definiti concetti e principi generali riguardo le leggi.
1° Libro: delle persone e della famiglia
Contiene le norme che riguardano i soggetti intesi come persone fisiche e persone giuridiche + norme che riguardano i soggetti intesi come famiglia = nucleo sociale primario.
2° Libro: delle successioni
Dedicato alla successione, ovvero a tutto quello che viene lasciato dalla persona morta per testamento o per legge ad altre persone. Tratta anche i diritti e doveri degli eredi. Attenzione posta sulle donazioni (atti di liberalità).
3° Libro: della proprietà
Attenzione posta alla proprietà privata, al possesso + ai diritti reali.
4° Libro: delle obbligazioni
Tratta degli oneri, ovvero diritti e doveri, che ricadono sulle persone fisiche e giuridiche dalla stipula di contratti.
5° Libro: del lavoro
Tratta non solo delle prestazioni di lavoro autonomo o subordinato, ma contiene anche la normativa applicata alla società di persone e di capitali.
6° Libro: della tutela dei diritti
Contiene la trascrizione, la responsabilità patrimoniale, le cause di prelazione, la tutela giurisprudenziale dei diritti, la prescrizione e la decadenza.
All’interno del Codice Civile troviamo gli articoli che contengono la norma e sono suddivisi in commi.
Ogni periodo grammaticale con punto e a capo equivale ad un comma.
All’interno dei commi vi può essere poi un’ulteriore suddivisione numerica o alfabetica.
Fonti indirette del diritto privato
Fonti indirette del diritto privato → si affiancano alle precedenti fonti del diritto codificate.
Fonte giurisprudenziale → insieme delle decisioni adottate dall’autorità giudiziaria nel momento in cui va a disciplinare un caso concreto con l’applicazione di norme giuridiche generali ed astratte.
Una particolare rilevanza assumono le decisioni della Corte di Cassazione (giudice supremo ordinario) che pur non essendo vera fonte di diritto, tendono ad indirizzare le decisioni delle altre autorità giudiziarie.
Dottrina → si intendono quegli elementi introdotti dall’impegno intellettuale degli studiosi del diritto che tracciano dei criteri guida (come l’operato della Corte di Cassazione).
L’equità → particolare fonte indiretta del diritto che viene identificata come la giustizia nel caso concreto.
In alcune situazioni il giudice chiamato a risolvere un caso concreto tramite l’applicazione di norme giuridiche potrebbe urtare il sentimento di giustizia, in quanto, per quel caso concreto si è verificata una particolare situazione non prevista dalla norma giuridica.
Per evitare tale problema il legislatore ha previsto che il giudice possa emettere un giudizio secondo equità, un giudizio che contenga la giustizia nel caso concreto.
Il ricorso all’equità deve avvenire solo in casi eccezionali, infatti il giudice deve eseguire le norme di diritto ricorrendo all’equità solo nei casi in cui la legge lo consenta.
Tuttavia non è prevista una equità cerebrina, ossia il giudice non può decidere sulla base di convinzioni personali, ma è tenuto a ricercare nell’ordinamento giuridico quale sarebbe stata la risposta del legislatore nel caso concreto in cui lo stesso giudice è chiamato a risolvere.
Iter di formazione, efficacia e interpretazione della legge
Iter di formazione – efficacia e interpretazione della legge (nelle Preleggi Codice Civile).
Iter formazione della legge → il processo di formazione di una legge è descritto nella Costituzione e prevede 3 principali fasi:
- Iniziativa: fase in cui soggetti o organi costituzionali previsti dall’ordinamento giuridico possono presentare una proposta di legge al Parlamento.
- Fase costitutiva: fase in cui si ha la discussione, modifica ed approvazione della legge.
- Promulgazione + pubblicazione + periodo di vacatio legis.
Entrata in vigore della legge → la legge, dopo essere stata approvata dal Parlamento, per avere efficacia deve essere promulgata dal Presidente della Repubblica + pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed attendere il periodo di vacatio legis = periodo che va dalla pubblicazione della legge all’entrata in vigore. Di regola è di 15 giorni salvo diversi termini.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (fonte cognitiva) consente ai consociati di venire a conoscenza della norma.
Legge diventa obbligatoria → la legge deve essere seguita obbligatoriamente da tutti i consociati, i quali in caso di violazione non possono invocare come scusante la non conoscenza.
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