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BENI E DIRITTI REALI

La categoria dei diritti reali si riferisce ai diritti dell'uomo sulle cose (res). Essi comprendono:

  • Il diritto di proprietà
  • I diritti reali su cosa altrui
    • Diritti reali di godimento (superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù)
    • Diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca)

I diritti reali presentano le seguenti caratteristiche:

  • Immediatezza: il diritto reale consente al titolare la diretta soddisfazione dell'interesse attraverso la cosa che costituisce oggetto del diritto, senza che sia necessaria l'altrui cooperazione, a differenza di quanto avviene per i diritti di credito
  • Assolutezza: il titolare ha la possibilità di far valere il suo diritto nei confronti di tutti i soggetti (erga omnes) sui quali grava, indistintamente, un dovere negativo di astensione, consistente nel non impedire l'esercizio del diritto al suo titolare.

Diritto di seguito: il diritto è immediatamente connesso al bene e non alla sua persona del titolare. In particolare, nei diritti reali su cosa altrui, il diritto di seguito comporta che, se la cosa passa ad un nuovo proprietario, il diritto in re aliena continua ad esistere ed è opponibile al nuovo proprietario.

Tipicità: esistono solo quelli previsti nell'ordinamento giuridico. La tipicità e il numero chiuso Pag. 55 a 162. Il principio del numero chiuso (e della tipicità) dei diritti reali si giustifica per il particolare interesse sociale ed economico che questi diritti destano nella utilizzazione dei beni e per l'esigenza della certezza dei rapporti giuridici, soprattutto per tutelare i terzi sui quali incombe il già detto dovere di astensione in presenza di un diritto reale.

Le cose e i beni: classificazioni. L'art. 810 c.c. definisce i beni come le cose che possono formare oggetto di diritti, intendendo designare con

L'espressione "bene" indica una cosa suscettibile di soddisfare un bisogno del soggetto, ossia un'entità materiale idonea ad essere utilizzata dall'uomo e, per questo, tale da funzionare come oggetto di un diritto.

Distinzioni di beni:

  • Beni materiali: corporei, percepibili con i sensi
  • Beni immateriali: esistono idealmente, non sono tangibili
  • Beni immobili: il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici, e le altre costruzioni anche se unite al suolo a scopo transitorio e, in genere, tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. I mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione
  • Beni mobili: tutti gli altri per esclusione

La legge richiede, a pena di nullità, forme particolari per i negozi che costituiscono o trasferiscono diritti reali immobili.

I trasferimenti e,

In genere, le vicende giuridiche attinenti ai beni immobili, richiedono una particolare forma di pubblicità rappresentata dalla trascrizione nei pubblici registri immobiliari. Per i beni mobili vige il principio della libertà della forma. La pubblicità è rappresentata dal semplice possesso.

Beni mobili registrati: assoggettati ad una particolare forma di pubblicità, nelle loro appartenenze e nella loro circolazione giuridica. Si tratta di autoveicoli, navi, galleggianti, aeromobili, che devono essere iscritti in speciali registri tenuti da enti o uffici pubblici. Essi sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili.

Universalità di mobili: pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria (art. 816). Si tratta di cose che conservano la loro identità e che possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici. A certi fini esse sono

Trattate come beni immobili: alle stesse non si applica la regola dell'acquisto del diritto mediante possesso (art. 1156 c.c.), mentre per la difesa del loro possesso può esercitarsi l'azione di manutenzione (art. 1170 c.c.). Per il resto si applica la disciplina dei beni mobili.

Pertinenze: cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra (art. 817 c.c.). Legittimato ad effettuare tale destinazione è il proprietario della cosa principale. Se non è diversamente disposto, "gli atti ed i rapporti giuridici che hanno ad oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze".

Altra distinzione vi è tra frutti naturali e frutti civili:

  • Frutti naturali: prodotti che derivano direttamente, per processo naturale o anche per intervento dell'uomo, da una cosa-madre: prodotti agricoli, parti di animali, prodotti di miniere, cave e torbiere. I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce.

salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri. In tal caso la proprietà si acquista con la separazione. Pag. 56 a 162- Frutti civili: si traggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia: gli interessi di capitali, le rendite, i canoni di locazione ecc. Questi si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto.

Altre distinzioni di cose:

  • Fungibili: cose che nella valutazione sociale vengono considerate sostanzialmente identiche, per l'identità dei loro essenziali elementi strutturali e della loro funzione
  • Infungibili: cose diversificate dai loro elementi strutturali e dalla loro funzione, tanto da essere esclusa ogni sostituibilità e surrogabilità
  • Consumabili: sono i beni la cui normale utilizzazione comporta la consumazione, cioè la distruzione, l'esaurimento o la perdita
  • Inconsumabili: cose più durevoli che si prestano ad utilizzazioni ripetute

Cosa specifica:

ha una sua individualità che la distingue all'interno del genere- Cosa generica: è una cosa qualunque di un dato tipo- Divisibili: cose che possono essere ripartite in parti minori che conservano, peraltro, la loro qualità e funzione- Indivisibili: indivisibilità per natura, indivisibilità per legge, indivisibilità per convenzione- Semplici: quelle i cui elementi sono talmente compenetrati fra loro che non possono staccarsi senza alterare la fisionomia del tutto- Composte: costituite da più cose unite tra loro da un rapporto di complementarietà economica: i diversi elementi devono avere una destinazione economica unitaria- Cosa connesse - incorporazione: quando una cosa viene, naturalmente o artificialmente, compenetrata in un'altra, anche a solo scopo transitorio. La cosa incorporata per la sua oggettività economica e giuridica.

I beni pubblici

Viene innanzitutto in rilievo il concetto di demanio pubblico. L'art.

822, comma 1, dispone che appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Tali beni costituiscono il demanio necessario: i beni inclusi in questa tassativa elencazione si reputano destinati alla generalità e non sono suscettibili di appartenere a privati.

Al comma 2, segue, invece, l'identificazione di quello che è il demanio accidentale cioè un elenco di beni che, se appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici territoriali, fanno ugualmente parte del demanio pubblico, stante la loro destinazione ad uso pubblico o a servizi pubblici.

Il regime giuridico del demanio pubblico comporta la:

  • inalienabilità,
  • impignorabilità,
  • non usucapibilità,
  • non ipotecabilità dei suddetti beni.

Solo nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi speciali essi possono

I beni dello Stato o degli altri enti pubblici territoriali che non sono beni demaniali, costituiscono il patrimonio dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni

Si distingue, a questo proposito, il patrimonio indisponibile dal patrimonio disponibile.

- Patrimonio indisponibile: beni che non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 828, comma 2); essi sono inalienabili, impignorabili, non ipotecabili e non usucapibili.

- Patrimonio disponibile: rientrano, invece, i beni pubblici patrimoniali, soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del codice civile. Essi sono, dunque, equiparati al regime dei beni di proprietà privata e sono, quindi, alienabili, pignorabili, usucapibili.

I beni degli enti pubblici non territoriali

Sono beni soggetti alla regolamentazione del codice civile e cioè sono parificati ai beni privati, ad eccezione di quelli destinati ad uso pubblico, rientranti sotto il regime del patrimonio indisponibile. Se non diversamente previsto da leggi speciali che li riguardano anche i beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del codice civile.

OBBLIGAZIONI

L'OBBLIGAZIONE IN GENERALE

L'obbligazione costituisce l'archetipo del rapporto giuridico. I suoi elementi essenziali sono l'interesse del creditore e la patrimonialità della prestazione. L'elemento essenziale della sua disciplina è l'astrazione rispetto alla sua fonte. Si discute se tale carattere, frutto della scuola pandettistica, possa essere ancora accettato o, per tutelare i soggetti deboli, non sia arrivata l'ora di tener conto della sua fonte.

Tipi di obbligazioni:

  • Le obbligazioni pecuniarie
  • Le obbligazioni alternative

Le obbligazioni solidali, c'è una pluralità di creditori e debitori

Le obbligazioni divisibili e indivisibili, c'è il problema se la prestazione possa o meno essere frazionata

IL RAPPORTO OBBLIGATORIO ED I PRINCIPALI TIPI DI OBBLIGAZIONI

Gli elementi costitutivi dell'obbligazione

Il concetto di obbligazione in generale presuppone la presenza di un vincolo tra un soggetto, che assume la veste di debitore, ed un comportamento, definito prestazione, che il debitore è tenuto ad assumere nell'interesse di un altro soggetto, che si chiama creditore.

Il rapporto obbligatorio è composto da tre elementi:

  1. I soggetti: nel rapporto di obbligazione vi sono due parti distinte: il creditore o soggetto attivo, cioè colui che esercita la pretesa a una determinata prestazione, e il debitore o soggetto passivo, in altre parole colui che è
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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher DanteMotoko di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Bocchini Fernando.