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Diritto privato

Introduzione

Il concetto di bene sul piano economico si differisce dal concetto di bene utilizzato sul piano giuridico.

Piano economico: qualunque utilità diretta a soddisfare un bisogno dell’uomo (ma le risorse sono scarse, dunque la funzione del diritto è quella di disciplinare i rapporti).

Piano giuridico: cose oggetto di diritti.

Art.810 → i beni sono quelle (materiale) che possono formare cose → non tutte le utilità sono cose = obbligazione di fare/diritti della persona non sono cose materiali.

Art.814 → si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico.

Oggetto di diritto → devono essere suscettibili di appropriazione (c’è un conflitto tra più soggetti).

NO beni extracommercium = nessuno se ne può appropriare in via esclusiva (aria, luce solare, acqua piovana).

Distinzione tra beni pubblici e privati

Beni pubblici: beni appartenenti allo stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici.

Art.822 → beni del demanio pubblico. Appartengono allo stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare [942], la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti [945], i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

Caratteristiche dei beni del demanio:

  • Inalienabili
  • Non sono suscettibili di possesso da parte dei privati
  • Non possono essere fatti oggetti di diritti

Art.826 → beni del patrimonio → distinti in patrimonio disponibile e indisponibile.

  1. Beni patrimonio disponibile: beni che non sono beni demaniali né beni del patrimonio indisponibile → si applica la stessa disciplina dei beni privati.
  2. Beni del patrimonio indisponibile: soggetti ad un vincolo di destinazione, limitata alienabilità = possono essere alienati nei limiti dell’alienazione.

Martedì 10/3/20

Beni privati: beni immobili e beni mobili

Prima distinzione: beni

Art.812 → distinzione: sono beni immobili:

  • Comma 1: tutto ciò che sia naturalmente o artificialmente incorporato al suolo anche a scopo transitorio.
  • Comma 2: sono reputati beni immobili dalla legge i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti saldamente assicurati sulla riva.

Tutti gli altri sono beni mobili.

Distinzione beni mobili e immobili:

  • L’esistenza dei beni immobili è documentata e contenuta nelle mappe catastali, quella dei beni mobili no.
  • Gli atti che hanno come oggetto beni immobili sono a norma dell’art. 1350 richiedono la forma scritta, la legge richiede inoltre che per essere opponibili ai terzi devono essere trascritti.
  • Gli atti che hanno per oggetto beni mobili non richiedono la forma scritta.
  • Alcuni diritti reali su cosa altrui possono avere per oggetto solo beni immobili.

Solamente i beni mobili possono essere res nullius = non appartengono a nessuno → art.827 i beni immobili che non appartengono a nessuno appartengono alla proprietà dello stato.

Beni mobili iscritti in pubblici registri

Art.815 → per i beni mobili registrati, se la legge non predispone diversamente, si applicano le disposizioni sui beni mobili.

Molto spesso però la legge equipara i beni mobili registrati ai beni immobili:

  • Per quanto riguarda la forma richiesta dei beni mobili registrati → per le navi e gli aeromobili la legge richiede la forma scritta, per quanto riguarda le automobili non si richiede la forma scritta.
  • La forma di pubblicità invece è richiesta la trascrizione per tutti i beni mobili registrati.
  • Ai beni mobili registrati non si applica la regola dell’art.1153, ovvero la vendita dei beni a non domino.

Seconda distinzione: cose specifiche e cose generiche

Cose specifiche = cose determinate nella loro individualità.

Cose generiche = determinate solo per la loro appartenenza ad un genere e alla loro quantità.

La legge presuppone che:

  1. Art.1178 → il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media.
  2. Trasferimento della proprietà → art.1376: nei contratti che hanno per oggetto cose specifiche la proprietà si trasferisce al momento del consenso.
  3. Art.1378: nei contratti che hanno per oggetto cose generiche la proprietà si trasferisce nel momento in cui le cose vengono individuate.

Passaggio del rischio → art.1465 → res per il domino = il rischio per impossibilità sopravvenuta grava sul proprietario.

Art.1465 = la legge prevede che con il trasferimento di proprietà di una cosa specifica, anche senza consegna, si trasferisce anche il rischio per impossibilità sopravvenuta/caso fortuito. Con il trasferimento di proprietà di una cosa generica, si trasferisce anche il rischio per impossibilità sopravvenuta/caso fortuito solo se la cosa è stata individuata o è stata eseguita la consegna.

Terza distinzione: cose infungibili e fungibili

Cose infungibili = non possono essere sostituite.

Cose fungibili = possono essere sostituite le une con le altre perché considerate equivalenti (anche soggettivamente) → tipico esempio di cosa fungibile è il denaro.

La fungibilità può essere soggettiva o oggettiva → esempio: collezionista di banconote = il denaro in questo caso non è una cosa fungibile.

Contratto di comodato = contratto con cui una parte consegna all’altra una certa cosa affinché se ne serva per un tempo determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa (fungibile) ricevuta.

Contratto di mutuo = contratto con cui una parte consegna all’altra una somma di denaro o una quantità di cose fungibili.

Quarta distinzione: cose consumabili e inconsumabili

Cose consumabili = sono consumabili quei beni che si distruggono con un solo utilizzo oppure dei quali si perde la disponibilità dopo un utilizzo.

Cose inconsumabili = cose che possono essere ripetutamente utilizzate per un periodo abbastanza lungo.

Quasi usufrutto = ha per oggetto cose consumabili → l'usufruttuario al termine del quasi usufrutto non deve restituire le stesse cose ma il tantundem.

Usufrutto = ha per oggetto cose inconsumabili.

Quinta distinzione: cose presenti e future

Cose presenti = cose che esistono attualmente in natura.

Cose future = cose che non esistono attualmente in natura.

Eccezione: mela attaccata all’albero = cosa futura/ mela staccata dall’albero = cosa presente.

I contratti possono avere per oggetto anche cose future. La proprietà della cosa si trasferisce solo quando la cosa viene ad esistenza.

Pertinenze

Art. 117 → le pertinenze sono cose destinate in modo durevole al servizio o all’ornamento di un’altra cosa.

  • Immobile a immobile: posto auto-garage per un appartamento.
  • Mobile a immobile: caldaia per un appartamento.
  • Mobile a mobile: la cornice per il quadro.

Circolazione delle pertinenze

  • Tutti gli atti che riguardano la cosa principale, se le parti non hanno stabilito diversamente, comprendono anche le pertinenze.
  • Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti = se la parte lo specifica.
  • La pertinenza verrà ripristinata dal proprietario della cosa principale.
  • Quando la cosa principale è un bene immobile o mobile registrato, se la pertinenza appartiene ad un terzo, ma il proprietario della cosa principale vende tutto, e l’acquirente acquista in buona fede, il terzo non potrà rivendicare la pertinenza, a meno che non abbia un atto di pagamento con data certa anteriore alla vendita che dimostra la sua proprietà esclusiva.

Universalità di mobili

Destinazione unitaria, pluralità di cose mobili, che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria, esempio: una collezione.

La legge a proposito dice:

  • Si può disporre con un atto l’intera universalità di cose o uno o più membri che la compongono.
  • L’universalità di mobili viene trattata molto spesso dalla legge come un bene immobile → ex. usucapione = il tempo dell’usucapione degli immobili e dell’universalità di mobili è lo stesso.
  • Manutenzione: la legge parifica gli immobili all’universalità di mobili.
  • NON si può applicare la regola del possesso vale titolo (art. 1153) = se un soggetto vende un bene mobile con un atto traslativo valido, l’acquirente in buona fede acquista anche se il venditore non ne era il proprietario.

Frutti

Art.820 → frutti = beni prodotti da altri beni.

  • Frutti naturali → direttamente frutti che provengono dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo (ex. prodotti animali/legna tagliata) → non ha niente a che vedere con l’artificialità della cosa, basta che provenga direttamente dalla cosa anche se c’è l’intervento dell’uomo.
  • Frutti civili → indirettamente frutti che provengono dalla cosa come corrispettivo, frutti che si traggono dalla cosa come del godimento che altri abbia della cosa stessa (ex. do in affitto il campo e mi faccio pagare un canone → io traggo un frutto civile = corrispettivo che io ricevo in cambio del mio campo).

Acquisto dei frutti

Art. 821 → i frutti naturali si acquistano con la separazione = distacco con la cosa madre (mela che si stacca dall’albero), i frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce a meno che la proprietà della cosa non sia attribuita ad altri.

I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto → se a metà mese il mutuo si estingue gli interessi verranno pagati fino a metà mese.

Mercoledì 11/3/20

Diritto di proprietà e altri diritti reali

Immediatezza → il titolare del diritto gode direttamente di esso, senza bisogno della collaborazione con altri soggetti.

Erga omnes:

  • Assolutezza → valono fino a soggetti determinati su cui si vanta la pretesa = tutti si devono astenere da un comportamento che pregiudichi il godimento del diritto.

Diritto di proprietà

Art.832 → la proprietà viene descritta come “il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti stabiliti dalla legge”.

  • È il diritto più ampio tra i diritti reali.
  • Imprescrittibile.
  • Garantito a livello costituzionale → deve essere assicurata la funzione sociale = lo stato può espropriare la proprietà privata, ai fini di un’utilità pubblica, dietro indennizzo.
  • Facoltà di godere: usare il bene nel modo in cui si preferisce e di trarne le utilità (dirette e indirette).
  • Facoltà di disporre: potere di compiere atti giuridici che incidono sulla titolarità del titolo, nella sua pienezza o in una sua parte.
  • Pienezza del diritto: contenuto non determinato a priori → si può fare tutto quello che non è vietato dalla legge.
  • Esclusività: impedire qualunque ingerenza di altri rispetto al bene (art. 841).

Ci sono delle eccezioni:

  • Azione negatoria: → viene attribuita al proprietario per far accertare l’inesistenza dei diritti altrui sulla cosa. Egli deve solo provare di essere proprietario, la prova dell’esistenza di eventuali altri diritti spetta ai contendenti.
  • Esiste una proprietà temporanea? Alcuni casi sono previsti dal codice → fedecommesso assistenziale o proprietà superficiaria a tempo determinato.

Estensione sul piano verticale: la proprietà si estende sopra e sotto il suolo, salvo diversa disposizione di legge → limite dell’estensione dato dall’interesse del proprietario.

Limiti nell’interesse pubblico

  • Espropriazione per pubblica utilità.
  • Limite alla facoltà di edificare → è necessario il rilascio da parte del comune di un “permesso a costruire” → conseguenze:
    • Sanzioni penali.
    • Sanzioni amministrative.
    • Possibile richiesta di risarcimento dei danni in caso di violazione delle norme sull’edilizia → se violazione delle norme del codice si può richiedere la demolizione.

Limiti nell’interesse privato: rapporti di vicinato

  • A tutela dell’interesse di proprietari di fondi vicini → caratteristiche:
    • Reciprocità.
    • Nascita automatica per l’esistenza di più fondi vicini.
    • Gratuità.

Divieto di atti emulativi: atti con il solo scopo di recare danno ad altri → valore etico profondo -> comportamenti in astratto possibili, ma vietati se aventi il solo scopo di arrecare danno al vicino → bisogna dimostrarlo: è richiesto l’animus nocendi.

Divieto di immissioni: propagazioni (di fumo, di rumore ecc.) che vengono dal fondo vicino se superano la normale tollerabilità: giudizio discrezionale del giudice con riguardo a:

  • Condizioni dei luoghi.
  • Esigenze di produzione e interessi privati.
  • Priorità di un elemento rispetto ad un altro → preuso.

Soluzioni adottabili:

  • Divieto.
  • Autorizzazione per non violazione.
  • Consentire le immissioni dietro indennizzo.

Servitù coattiva

Distanza luci vedute:

  • Violazione di distanza di costruzione o di e → se non rispettate consentono la demolizione → possono essere aumentate dai regolamenti locali:
  • Distanza:
    • Almeno 3 m da una costruzione all’altra → meglio se 1,5m dal confine.
    • Se il proprietario che costruisce per primo lo fa a distanza inferiore a quella legale, o spingendosi sino al confine, l’altro potrà a sua volta costruire in appoggio o in aderenza all’edificio preesistente, ottenendo la condivisione del muro e pagando anche il valore del suolo altrui occupato → il primo proprietario potrà evitare l’occupazione del proprio terreno o:
      • Arretrando la costruzione a distanza legale.
      • Estendendola fino al confine.
  • Luci: permettono la visione esterna senza consentire di affacciarsi al fondo del vicino → possono essere aperte a qualsiasi distanza dal vicino.
  • Vedute: permettono di affacciarsi al fondo del vicino → vedute frontali: almeno a 1,5m dal fondo del vicino → vedute laterali: almeno 75cm → se un soggetto acquista il diritto di avere visione del fondo del vicino, quest’ultimo deve costruire ad almeno 3m dalla veduta.

Diritti reali limitati

  • Usufrutto
  • Uso
  • Abitazione
  • Superficie
  • Servitù
  • Enfiteusi

→ diritti reali su cosa altrui (di godimento) → hanno ad oggetto beni di un diverso soggetto → si estinguono per prescrizione (non uso ventennale; art. 2934) → la coesistenza è resa possibile dall’elasticità del diritto limitato: potere del proprietario è ridotto dalla presenza del diritto limitato -> nel momento in cui il diritto limitato si estingue il diritto di proprietà si riespande → il diritto reale limitato si estingue per confusione/consolidazione.

Comunione

Art.1100 → il diritto di proprietà, come altri diritti reali, possono spettare nello stesso tempo in comunione a più soggetti → ciascun comproprietario è titolare di una quota indivisa del bene non quota separata materialmente -> misura astratta di partecipazione.

Parte = divisione materiale (misurazione concreta)

Quota = divisione immateriale (percentuale)

La comunione sussiste fino a che non avviene la divisione - attraverso la divisione si passa alla titolarità esclusiva di una parte del bene.

Art.1101 → la quota è la misura della partecipazione del soggetto tanto dei benefici quanto degli oneri. Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali.

Facoltà di godimento:

Art.1102 → ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri il godimento → no godimento esclusivo.

Disporre

Art.1103 → ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. - Si vende la propria QUOTA non la propria parte - senza rendiconti - non serve assicurare alcun diritto di prelazione bene!!!! per la disposizione dell’intero serve l’unanimità, salvo ipoteche costituite sopra al bene per il miglioramento della cosa.

Comunione legale → volontaria

Comunione ex: art.874 = comunione forzosa del muro sul confine (diversa dalla comunione legale tra coniugi) → incidentale

Comunione indipendentemente dalla decisione dei partecipanti; comunione ereditaria.

Regole di amministrazione: vige il principio maggioritario.

  • Ordinaria amministrazione → maggioranza semplice (50% + 1 del valore delle quote).
  • Straordinaria amministrazione → 2/3 del valore della cosa comune + maggioranza dei partecipanti.
  • Atti di disposizione → unanimità.

Estinzione: ciascun partecipante può in qualsiasi momento chiedere lo scioglimento della comunione MA il giudice può sempre disporre una dilazione se lo scioglimento immediato causasse un pregiudizio agli altri.

Divisione può avere per oggetto sia cose divisibili che indivisibili.

La divisione si può fare in due modi:

  1. Divisione contrattuale/consensuale: accordo tra le parti.
  2. Divisione giudiziale: il giudice nomina un notaio per le operazioni divisorie.

Art.1112 → norma eccezionale: la comunione non può essere sciolta se si tratta di cose che se divise cesserebbero di servire (ex. all’uso a cui sono destinate → se cessa la contitolarità la cosa cessa di essere utilizzabile due villette con un cortile in comune che serve all’accesso di entrambe le villette).

Condominio

Art.1117 e sgg. disciplina è stata modificata nel 2012.

Si parla di condominio quando diversi o porzioni di piano (appartamenti).

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eleonora.scaramuzza di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Cerdonio Chiaromonte Giuliana.
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