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Riconoscimento ai sensi dell'art. 250 e seguenti

Il riconoscimento può essere fatto da ciascuno dei genitori separatamente o congiuntamente. Si tratta di un atto unilaterale, che ciascuno fa per sé.

La forma del riconoscimento può essere per atto pubblico o per testamento.

Per l'atto pubblico, come previsto dall'art. 254, si tratta di una dichiarazione nell'atto di nascita all'ufficiale di stato civile. È possibile anche una dichiarazione separata dall'atto di nascita all'ufficiale di stato civile.

Per il riconoscimento per testamento, come stabilito dall'art. 256, si tratta di un atto revocabile. Tuttavia, il riconoscimento per testamento è irrevocabile e produce effetti solo al momento della morte del de cuius.

L'atto di riconoscimento non può contenere informazioni sull'altro genitore ed è considerato un atto personalissimo, come stabilito dall'art. 253.

È importante notare che non è ammesso il riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova. Ad esempio, il vero padre biologico non potrà riconoscere il figlio se la paternità non viene disconosciuta, come stabilito dall'art. 257.

Il riconoscimento è considerato un atto puro, quindi non può contenere informazioni aggiuntive.

clausole che ne limitano gli effetti:

  • il genitore che ha compiuto 16 anni può effettuare il riconoscimento -> se è nell'interesse del figlio il giudice può autorizzare il minore di 16 a riconoscere il figlio (art. 263)
  • impugnazione per difetto di veridicità - la volontà dev'essere non viziata -> la legge non riconosce l'impugnazione per errore ma solo per difetto di veridicità può essere impugnata da: -e cacia
  • se il figlio che viene riconosciuto ha più di 14 anni potrà decidere se accettare o meno il riconoscimento
  • se il figlio ha meno di 14 anni ed è già stato riconosciuto dall'altro genitore è necessario il consenso di quest'ultimo
  • il genitore può revocare il riconoscimento solo se questo è contrario all'interesse del figlio
  • solo per gravi motivi effetti del riconoscimento (art. 258)

Riguardo al genitore da cui è stato fatto e ai parenti di esso - art.262 - cognome: il figlio assume il cognome del genitore che per primo l'ha riconosciuto. Se viene riconosciuto contemporaneamente assume il cognome del padre. I genitori possono d'accordo decidere di utilizzare entrambi i cognomi. Se il figlio viene riconosciuto prima dalla madre e successivamente dal padre - il figlio può decidere di aggiungere il cognome del padre o addirittura sostituirlo (se il figlio è minore decide il giudice). Se il cognome è stato attribuito dall'ufficiale di stato civile e esso è diventato autonomo segno distintivo dell'identità personale - il figlio successivamente riconosciuto può decidere se aggiungere o meno il cognome del genitore o sostituirlo (se il figlio è minore decide il giudice) - art.251.

Se il figlio è incestuoso

il genitore che vuole riconoscerlo dovrà ottenere l'autorizzazione del giudice - art.252 -> inserimento del figlio nella famiglia del genitore inserimento del figlio riconosciuto nella nuova famiglia del genitore che riconosce> il giudice decide circa l'adamento del figlio> l'inserimento nella famiglia può essere autorizzato a condizione che ci sia il consenso del:

  • minore
  • dei figli del genitore ultra sedicenni conviventi
  • del coniuge convivente
  • dell'altro genitore che ha già riconosciuto

qualora il figlio sia stato riconosciuto prima del nuovo matrimonio, il suo inserimento nella famiglia è subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio non convivesse già con il genitore all'atto del matrimonio o che l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio

DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI MATERNITÀ O PATERNITÀ - art.269

legittimazione attiva: l'azione può essere promossa esclusivamente dal

glio (ed è imprescrittibile nei suoi confronti)legittimazione passiva: (pag.302)conseguenze della liazioneart.315art.315 bisdiritti-il glio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni-il glio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti-il minore che ha compiuto 12 anni ha diritto ad essere ascoltato in tutte le procedure che lo riguardanodoveri-il glio deve rispettare i genitori-il glio deve partecipare al mantenimento della famiglia, né convive con essa, in proporzione alle sue capacitàart.316—>responsabilità genitorialela responsabilità genitoriale spetta ad entrambi i genitori che la esercitano di comune accordo, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del glio-di comune accordo i genitori stabiliscono la residenza abituale del

minore-> in caso di disaccordo qualunque dei genitori può, senza formalità, rivolgersi al giudice art.316 bis—>-i genitori hanno l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro. quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli art.336 bis—> procedura rappresentanza e amministrazione dei beni art.320 atti di ordinaria amministrazione: esclusi gli atti con cui si concedono e acquistano diritti personali di godimento—> compiuti da ciascun genitore disgiuntamente atti di straordinaria amministrazione: art.320-comma 3fifififi fifi fi fi fi ffi fi fi fi fi fi fi fi fi ffi fi fi ffi fi 47I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte,

accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare. Art. 322: gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli sono annullabili su istanza del giudice. Usufrutto legale Art. 324: usufrutto legale è una forma di usufrutto con notevoli differenze rispetto a quello ordinario: - L'usufrutto è legale, la legge attribuisce il diritto di usufrutto automatico ai genitori, ma ne stabilisce anche i limiti: > Beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro > Beni lasciati o donati per intraprendere una professione, o un'arte o una carriera > Beni lasciati o donati al figlio con la condizione che i genitori ouno di essi non ne facciano usufrutto, beni pervenuti per eredità/legato/donazione e accettati negli interessi del figlio ma contro la volontà dei genitori o di uno di essi. I genitori non possono fare dei frutti (dei beni) quello che vogliono - possono essere utilizzati solo per il mantenimento della famiglia, e per l'istruzione e il mantenimento dei figli. L'usufrutto dei genitori è inalienabile, impignorabile e non può essere soggetto di pegno o ipoteca. I creditori dei genitori non possono agire esecutivamente sui frutti dei beni oggetto di usufrutto per obbligazioni che essi conoscevano essere state contratte per scopi esterni al mantenimento della famiglia (art. 325). Gli obblighi dell'usufruttuario legale sono gli stessi di quelli dell'usufruttuario normale (art. 328). Se un genitore passa a nuove nozze egli conserva l'usufrutto legale, ma i frutti possono essere utilizzati solo per il mantenimento del figlio.

cui sono i beni, con l'obbligo tuttavia di accantonare in favore del glio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di quest'ultimo decadenza dalla responsabilità genitoriale se il genitore viola o trascura i doveri che derivano dalla responsabilità genitoriale art.333 ordini di protezione contro gli abusi familiari art.342 bis e ter disciplina introdotta con la legge del 4 aprile 2001 obiettivo: proteggere il soggetto debole della famiglia dinanzi a situazioni di abuso o maltrattamento-> il soggetto protetto è il coniuge o il convivente bis: quando la condotta del coniuge o dell'altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente provvedimenti: -provvedimento inibitorio che ordina al coniuge/convivente la cessazione della condotta pregiudizievole -disporre l'intervento di servizi sociali

o altri enti che hanno come scopo la sicurezza e l'accoglienza di donne o minori che hanno subito maltrattamenti - il giudice dispone il pagamento di un assegno a favore delle persone conviventi che, a causa dell'allontanamento dell'altro coniuge/convivente, rimangono privi di mezzi adeguati. Questi provvedimenti possono durare 1 anno e possono essere prorogati solo in specifici casi. SUCCESSIONE De cuius: colui che muore -> la scelta di chi devono andare i beni del de cuius è una scelta politica -> il d.c decide se dare i suoi beni ai privati o al pubblico (art. 456 e seguenti). 1. Al momento della morte del soggetto si ha l'apertura della successione (art. 456) -> la successione si apre al momento della morte del defunto, nel luogo del suo ultimo domicilio. Luogo: ultimo domicilio del de cuius. Tempo: presunzione per concepimento -> 300 giorni dalla morte del defunto. Chi: tutti coloro che sono nati, ma ancheazione di un diritto o di un dovere in base a una norma giuridica. La delazione avviene al momento dell'apertura della successione, quando si determina chi sono i soggetti chiamati a succedere al defunto. La delazione può avvenire in modo legittimo, quando la legge stabilisce chi sono i soggetti chiamati a succedere, o in modo testamentario, quando il defunto ha redatto un testamento indicando le persone che devono succedergli. In caso di mancanza di una vocazione testamentaria o se il testamento non copre l'intero patrimonio del defunto, si applica la vocazione legittima suppletiva testamentaria, che determina chi sono i soggetti chiamati a succedere ai beni non coperti dal testamento.
Dettagli
A.A. 2020-2021
56 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eleonora.scaramuzza di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Cerdonio Chiaromonte Giuliana.