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INADEMPIMENTO

L’inadempimento è l’inesatta esecuzione della prestazione dovuta,e cioè una esecuzione non

conforme alle regole che definiscono l’esatto adempimento.

Sarà inesatta dunque una prestazione che non abbia i requisiti di diligenza,esattezza quantitativa

e qualitativa,puntualità di tempo e luogo,

Sarà mancata la prestazione non eseguita del tutto o difforme da quella dovuta.

Vi è un regime di responsabilità per colpa(inosservanza della diligenza media) nelle obbligazioni di

mezzi,mentre un regime di responsabilità oggettiva(fino al limite dell’impossibilità assoluta) per le

obbligazioni di risultato.Questo perchè per alcune obbligazioni è particolarmente viva l’esigenza di

sicurezza nell’adempimento,senza che il debitore possa invocare cause di giustificazione che

nuocerebbero alla puntualità della prestazione.

Imputabilità:attribuibilità al soggetto agente dell’azione da lui compiuta;presupposti sono la

capacità di intendere e di volere,la volontarietà dell’atto e il nesso di causalità tra inadempimento e

danno(occorre che suscita un rapporto di derivazione tra essi e che l’uno sia conseguenza

immediata e diretta dell’altro).

L’inadempimento imputabile si divide in assoluto(solo obbligo di risarcimento) e relativo (per

ritardo ingiustificato;permane l’obbligo originario e va risarcito il ritardo).

L’inadempimento non imputabile consiste nell’impossibilità della prestazione o nella non

imputabilità del fatto del debitore;non si ha obbligo di risarcire e l’obbligazione si estingue.

Mora del debitore

Ingiustificato ritardo dell’adempimento.Presupposti sono:

-esigibilità del credito

-imputabilità del ritardo al debitore

-costituzione in mora,con atto di costituzione da parte del creditore,ossia un’intimazione o richiesta

di adempimento fatta per iscritto.

-mora ex re:il debitore è in mora senza intervento del creditore.Ciò si verifica quando:

-si tratta di obbligazioni portabili(da eseguire al domicilio del creditore)

-il termine è scaduto

-il debito deriva da fatto illecito

-il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere

-mora ex persona:il debitore è in mora con l’intervento formale del creditore.

-quando il debito è pagabile presso il debitore

-se manca un termine

Effetti della mora:la mora comporta un aggravamento della posizione debitoria,sia in ordine al

risarcimento del sanno,sia in ordine al rischio per le sopravvenienze:durante la mora,infatti,la

sopravvenuta impossibilità della prestazione è posta a carico del debitore pur se derivi da causa a

lui non imputabile (perpetuatio obligationis).

Purgazione della mora:rimozione degli effetti della mora ed eliminazione dello stato di ritardo

illegittimo.

Rimedi

-esecuzione in forma specifica:sempre che la prestazione sia ancora possibile ed il creditore vi

abbia interesse.

-risarcimento del danno:il debitore inadempiente deve risarcire il danno se non prova che

l’inadempimento non è a lui imputabile.Per DANNO si intende un pregiudizio patrimoniale subito

dal creditore come conseguenza diretta dell’inadempimento.

Il risarcimento del danno si determina in funzione di due elementi:

-danno emergente:può consistere nell’anticipo inutilmente versato,nel valore del bene pagato e

non consegnato,nelle spese rese necessarie dall’inadempimento.

-lucro cessante:guadagno che il creditore avrebbe potuto realizzare rivendendo il bene o

utilizzandolo. MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO

Modi satisfattori(comportano il soddisfacimento dell’interesse dedotto in obbligazione):

-compensazione:è l’estinzione dei reciproci rapporti obbligatori correnti tra gli stessi soggetti.Può

accadere che,nei confronti della stessa persona,un soggetto sia a un tempo debitore di 100 e

creditore per 60;la compensazione elimina la necessità di effettuare due distinti pagamenti,

prevedendo solamente un debito residuo di 40.

-confusione:si realizza quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa

persona;tale confusione determina l’estinzione dell’obbligazione per il venir meno della pluralità di

soggetti,e dunque per l’incompatibilità fra le situazioni debitoria e creditoria in capo alla medesima

persona.

Modi non satisfattori:

-novazione:è il contratto con cui le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova

obbligazione:la vecchia obbligazione si estingue e il debitore sarà tenuto esclusivamente ad

adempiere alla nuova.La volontà di estingue l’obbligazione deve risultare in modo non equivoco

(essa cioè non si presume).

-remissione:è la rinuncia del creditore al proprio credito.Essa ha l’effetto di estinguere il debito

non appena è comunicata al debitore.è unilaterale perchè consiste in una dichiarazione

proveniente dal solo creditore e non necessita di accettazione del debitore.Il debitore,tuttavia,può

rifiutare la liberazione:dovrà solo comunicare il suo rifiuto,che avrà effetto di togliere efficacia ex

tunc all’estinzione del debito.

-impossibilità sopravvenuta non imputabile:la prestazione è impossibile quando non può

essere eseguita con l’impiego della diligenza dovuta.L’impossibilità è oggettiva,tale cioè da colpire

qualunque debitore.Ipotesi tipiche di impossibilità sono il caso fortuito,lo sciopero generale,la

malattia o la morte del debitore.Estingue l’obbligazione(definitiva),libera il debitore e lo esonera da

responsabilità,facendo ricadere sul creditore la perdita economica.

MODIFICAZIONI SOGGETTIVE

Danno luogo ad una successione nello stesso credito,e cioè a fattispecie in cui al creditore

originario subentra un nuovo creditore.

Cessione del credito:trasferimento di un credito dal creatore originario(detto cedente) ad un

nuovo creditore (detto cessionario).Non tutti i crediti sono cedibili;vi è un’incedibilità oggettiva

(crediti con carattere strettamente personale,es. crediti alimentari;crediti il cui trasferimento è

vietato dalla legge) e soggettiva(dipendente dalla volontà delle parti che abbiano escluso tale

cedibilità).

Delegazione attiva:il creditore assegna al debitore un nuovo creditore e l’oggetto dell’obbligazione

resta immutato;figura non disciplinata dalla legge.

Delegazione passiva:negozio con cui il debitore assegna al creditore un nuovo debitore.Si divide:

-delegazione di pagamento(solvendi):il delegante incarica il delegato di effettuare un pagamento al

delegatario.Il delegato non è tenuto ad accettare l’incarico,anche se è debitore del delegante,ma,

se accetta e lo esegue,il suo adempimento ha l’effetto di estinguere contemporaneamente sia il

suo debito verso il delegante,sia il debito di questi verso il delegatario.

-delegazione di debito(promittendi):riprende lo schema già visto,ma se ne differenzia perchè il

delegante incarica il delegato di promettere un futuro pagamento,e cioè di assumere una

obbligazione verso il delegatario.

Espromissione:è un contratto tra il creditore ed un terzo.In base a tale accordo il terzo,senza

delegazione del debitore,assume il debito di costui verso il creditore.Partiamo dall’ipotesi che A sia

debitore di C:con l’espromissione il terzo B (espromittente) di sua iniziativa promette a

C(espromissario) di pagare il debito di A(espromesso).Caratterizzante della figura è l’iniziativa del

terzo espromittente,che interviene senza un incarico del debitore(l’espromesso):in questo sta la

differenza rispetto alla delegazione.

Accollo:è possibile che l’accordo per l’assunzione di un debito intercorra tra un terzo e il debitore.

Anche qui muoviamo dall’ipotesi che A sia debitore di C:l’accollo è il contratto tra un terzo

(B,accollante) e un debitore(A,accollato) in virtù del quale il primo ne assume il debito verso il

creditore(C,accollatario).Qui è il creditore accollatario a rimanere estraneo al contratto,che non

richiede perciò il suo consenso.

Prestazioni in luogo dell’adempimento:se il creditore lo consente,il debitore può liberarsi

eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta.L’obbligazione si estingue quando la diversa

prestazione è eseguita. RESPONSABILITA PATRIMONIALE

Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni,presenti e futuri.

I beni del debitore costituiscono perciò la garanzia patrimoniale dei creditori perché su tali beni essi

potranno far valere i loro diritti ove il debitore non adempia alle sue obbligazioni:in caso di

inadempimento il patrimonio del debitore verrà espropriato e venduto all’asta e il denaro così

ricavato sarà distribuito ai creditori.

Non sono ammesse limitazioni della responsabilità al di fuori dei casi espressamente stabiliti dalla

legge;le limitazioni previste riguardano beni e diritti strettamente connessi alla persona e alle sue

primarie esigenze di lavoro o sostentamento:sono inespropriabili gli strumenti di lavoro,alcuni

arredi della casa,i crediti alimentari.

Principio che caratterizza la responsabilità patrimoniale è quello della parità di trattamento dei

creditori (par condicio creditorum):tutti i creditori hanno uguale diritto di soddisfarsi sui beni del

debitore;indipendentemente dal momento in cui è sorto il credito e dalla sua causa i creditori si

soddisfano paritariamente sulla vendita forzata dei beni.Il principio di par condicio creditorum fa

salve le cause legittime di prelazione,cioè i casi in cui è sancita una preferenza a favore di alcuni

dei creditori:questi(detti garantiti;hanno una causa di preferenza nella soddisfazione del credito)

avranno diritto di soddisfarsi con precedenza sul ricavato della vendita forzata dei beni;gli altri

creditori(non privilegiati o chirografari) potranno soddisfarsi solo sull’eventuale residuo.

Sono cause di legittima prelazione i privilegi,il pegno e l’ipoteca.

Deroghe alla responsabilità patrimoniale:insiemi di beni possono essere sottratti alla garanzia

generale:

-patrimonio separato:beni sottratti dalla generale garanzia dei creditori,non possono essere

espropriati per debiti contratti per uno scopo diverso da quello cui sono vincolati.Es. eredità

accettata con beneficio d’inventario,solo determinati beni rispondono dei debiti dell’eredità.

-patrimonio autonomo:complesso di beni destinato ad uno scopo e che non rispondono dei beni

del titolare. MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE

Azione surrogatoria

Potere di surrogarsi,cioè di sostituirsi al debitore nell&rsqu

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A.A. 2018-2019
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mane15 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Scaglione Francesco.