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Rapporto giuridico

È rapporto giuridico ogni relazione tra uomini disciplinata dal diritto. Le persone tra le quali intercorre il rapporto giuridico sono dette soggetti: esse sono i titolari delle posizioni giuridiche (diritti e doveri) in cui si articola tale rapporto; il soggetto non è solo il destinatario delle norme ma ne costituisce anche il punto di riferimento, il centro di imputazione delle situazioni giuridiche soggettive. La nozione di soggetto non coincide con quella di essere umano: se pure tutti gli uomini sono soggetti di diritto, l'espressione delinea un concetto formale, poiché tale qualifica viene attribuita anche ad entità diverse dagli uomini (ad es. enti morali o giuridici), mentre non sono soggetti altri esseri viventi, come gli animali.

Soggetti e posizioni giuridiche

Quanto alle situazioni giuridiche soggettive, queste non sono altro che le posizioni giuridiche dei soggetti del rapporto ed appartengono a due tipi fondamentali:

  • Sitazioni attive (di pretesa o vantaggio)
    • Diritto soggettivo (pretesa e facoltà)
    • Diritto potestativo
    • Interesse legittimo
    • Potestà
  • Sitazioni passive (di svantaggio o vincolo)
    • Doovere, obbligo, soggezione onere

Diritto soggettivo

Il diritto soggettivo è il potere di agire per la soddisfazione di un proprio interesse, protetto dall'ordinamento giuridico. Più precisamente consiste nel potere di svolgere alcune attività e/o di esigere da altri l'osservanza di una determinata condotta, al fine di soddisfare un interesse individuale. Può essere inteso come facoltà di utilizzare un bene (es. diritto di proprietà), a cui corrisponde un dovere generico di astensione a carico di ogni altro soggetto o come pretesa a un determinato comportamento da parte di altri (es. credito) a cui corrisponde l'obbligo di fare, non fare, dare oppure di fare e dare. Così, il proprietario di un bene può goderne e pretendere che gli altri si astengano dal turbarne il pacifico godimento, chi ha dato a mutuo una somma di denaro può pretenderne la restituzione e così via. In caso di violazione di tali diritti, si potrà agire in giudizio per ottenere coattivamente la tutela accordata dalla legge: il ripristino della situazione violata, la restituzione, il risarcimento dei danni… Il titolare rimane libero di decidere se esercitare o meno i poteri che essi conferiscono: si dice perciò che il diritto soggettivo è un potere libero.

Diritto potestativo

Il diritto potestativo è il potere di produrre unilateralmente effetti nella sfera giuridica di un altro, tenuto a subire tali conseguenze. Implicano perciò un potere autoritativo (potestà, da cui il nome) che costituisce eccezione al principio dell'autonomia e della parità dei privati. Esempi sono il diritto di dare dimissioni da un ufficio o da un lavoro o di recedere da un contratto (recesso contrattuale è quindi un diritto potestativo); queste sono ipotesi in cui l'esercizio del potere induce mutamenti nella situazione giuridica di un altro soggetto, senza che questi nulla possa fare per impedire (né, per altro verso, debba fare per consentire) la realizzazione dell'interesse protetto. Al diritto potestativo non corrisponde dunque un obbligo, un dovere di fare, bensì una posizione di mera soggezione: si devono solo subire le conseguenze dell'altrui iniziativa.

Interesse legittimo

L'interesse legittimo è un potere attribuito ad un soggetto al fine di tutelare, insieme, interessi individuali e della collettività (pretesa alla legittimità dell'azione amministrativa). Mentre il diritto soggettivo ha come oggetto esclusivo e diretto di tutela un interesse individuale, l'interesse legittimo garantisce la posizione del singolo solo indirettamente, in quanto tale protezione garantisce al contempo interessi che sono propri della collettività. L'ambito proprio di tale figura è quello del diritto pubblico: ad es., l'interesse di chi partecipa a un concorso pubblico al regolare svolgimento delle prove è certamente più specifico e puntuale del generale interesse al buon andamento della pubblica amministrazione e riceve pertanto autonoma tutela come interesse legittimo. Tale posizione tuttavia è tutelata solo in quanto ad essa corrisponde l'interesse generale e pertanto la sua protezione consente al contempo di tutelare tale pubblico interesse. È ammessa la risarcibilità della lesione dell'interesse legittimo.

Potestà

La potestà è un potere attribuito ad un soggetto per la tutela di un interesse altrui, è al contempo un diritto ed un dovere. Ad es. ai genitori è conferito un complesso di poteri sui figli minori, tradizionalmente designato come potestà e che oggi ha assunto la denominazione di responsabilità genitoriale. Qui, il titolare non ha la facoltà di avvalersi o non avvalersi di tali poteri, né può rinunciare al loro esercizio: egli deve esercitarli nell'interesse dei figli (costituiscono perciò un dovere). D'altra parte, può opporsi a chiunque pretenda di esercitarli in sua vece e per quest'aspetto costituiscono veri e propri diritti.

Onere

Dalle situazioni passive va distinta la figura dell'onere. È un potere condizionato al compimento di determinati atti; il comportamento è libero, ma necessitato, perché è condizione della realizzazione dell'interesse. È quindi un'attività o comportamento posto a carico di un soggetto, ma per la realizzazione di un suo interesse. Ad es., il compratore che voglia avvalersi della garanzia per i vizi ha l'onere di farne denuncia entro otto giorni; il soggetto dunque non è obbligato ad effettuare la denuncia, ma, se vuole ottenere la tutela accordatagli, è tenuto ad osservare, nel suo interesse, il comportamento prescritto.

Diritti assoluti e relativi

I diritti si dividono poi in:

  • Diritti assoluti: conferiscono al titolare un potere che può essere fatto valere nei confronti di tutti gli altri soggetti dell'ordinamento; tali diritti possono essere fatti valere nei confronti di tutti (erga omnes). Il titolare soddisfa il proprio interesse direttamente, godendo della posizione di vantaggio assicurata dalla legge. Sono assoluti i diritti inviolabili della persona (diritto alla vita ed all'integrità fisica, al nome e all'onore), i diritti reali (proprietà, garanzie reali) e i diritti su beni immateriali.
  • Diritti relativi: il potere concesso può essere fatto valere dal titolare solo verso determinati soggetti. Sono tipici diritti relativi i diritti di credito, che attribuiscono al titolare la pretesa a una determinata prestazione (ad es. costruire una casa) verso un altro soggetto (il debitore), e solo nei suoi confronti. Qui pertanto il titolare del diritto soddisfa il suo interesse solo con la cooperazione altrui.

Capacità giuridica

La capacità giuridica è l'attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti e di doveri, cioè centro autonomo di imputazione di situazioni giuridiche soggettive attive e passive. La capacità giuridica si acquisisce alla nascita, momento in cui si acquistano inoltre una serie specifica e concreta di diritti: al mantenimento, al nome, allo stato familiare… Giuridicamente, l'estremo della nascita è mutuato dalla nozione medico-legale e consiste nell'acquisto, da parte del feto, di una piena autonomia dal corpo materno, che si considera raggiunta col primo atto di respirazione polmonare. Intervenuta la nascita, essa va dichiarata all'ufficiale di stato civile per la redazione del relativo atto e l'inserimento nei registri anagrafici. La nascita perciò è elemento necessario e sufficiente per l'acquisto della capacità. Non si richiede anche la vitalità, come attitudine a continuare la vita: ciò che rileva è che l'individuo sia nato vivo, anche se poi sopravviva solo per pochi istanti. La concreta rilevanza di questa precisazione si coglie nel fatto che già alla nascita il soggetto può essere titolare di beni patrimoniali (acquisiti durante la sua condizione di concepito, ossia di embrione nell'utero) che si trasmetterebbero in maniera diversa da quanto avverrebbe se egli fosse nato morto. Si faccia il caso di un bambino che nasca dopo la morte del padre: l'acquisto dell'eredità paterna si consolida definitivamente con la nascita e, anche in caso di morte sopravvenuta dopo poco tempo, i beni andranno ai suoi eredi (cioè alla madre); viceversa, se il bambino fosse nato morto l'eredità si sarebbe divisa tra coniuge del defunto e alcuni parenti del padre premorto. Se la nascita è condizione necessaria per la generale capacità giuridica, alcuni diritti sono riconosciuti dalla legge anche a chi non sia ancora nato. La legge considera due ipotesi:

  • Nascituro concepito: non si riscontra una tutela generale come per le persone fisiche, quanto specifiche norme di tutela dei suoi diritti, personali e patrimoniali. In particolare, nel quadro della legge sulla procreazione assistita, sono state vietate innanzitutto le attività di sperimentazione e ricerca non aventi fini terapeutici per l'embrione stesso, la clonazione e l'ibridazione con specie animali. D'altra parte, il potere della gestante di interrompere la gravidanza è limitato ad alcune ipotesi, così riconoscendo un (pur condizionato) diritto alla vita del concepito. Quanto ai diritti patrimoniali, il concepito ha capacità di succedere per causa di morte e di ricevere donazioni. Inoltre, può essere riconosciuto (se nato fuori dal matrimonio) e i genitori ne assumono la rappresentanza e ne amministrano i beni ancor prima della nascita. Infine la giurisprudenza gli riconosce il diritto al risarcimento dei danni subiti ad opera di terzi nella vita intrauterina. A completamento di tali disposizioni, la legge stabilisce che i diritti riservati al concepito sono subordinati all'evento della nascita, nel senso che il concepito acquista immediatamente i diritti che gli sono attribuiti, salvo che non segua poi la nascita. In tal caso l'acquisto perde efficacia ex tunc, fin dall'origine. Si giustifica perciò la ricostruzione della condizione giuridica complessiva del nascituro come capacità giuridica parziale.
  • Nascituro non concepito: è colui che si ipotizza in futuro nascerà da una certa persona; può essere contemplato come beneficiario in una donazione o testamento, richiedendo solamente che il (futuro) beneficiario sia figlio di persona vivente al momento della donazione. La sua situazione peraltro è diversa da quella del concepito già per il fatto che non ha una sua realtà, ma è soltanto una speranza di vita futura. Egli perciò non ha una generale capacità successoria per legge (ma solo se contemplato in testamento), e comunque il suo acquisto non è immediato come per il concepito, bensì rimane sospeso fino al momento della nascita: questa rappresenta perciò una condizione sospensiva per l'acquisto stesso.

Perdita della capacità giuridica

La perdita della capacità giuridica si ha invece col sopraggiungere della morte, quando si ha quindi l'estinzione dei diritti personali (non trasmissibili, ad es. al nome) e patrimoniali (di proprietà, economici, si trasmettono agli eredi, o, in assenza, allo Stato).

Capacità di agire

La capacità di agire è la capacità di manifestare validamente la propria volontà per acquistare, modificare o estinguere situazioni giuridiche soggettive; è l'idoneità a disporre della propria sfera giuridica e perciò ad esercitare i diritti di cui si sia titolare e ad assumere direttamente obbligazioni. La capacità di agire presuppone dunque la capacità giuridica (e dunque la titolarità di diritti e doveri), ma se ne distingue in quanto consiste nella facoltà di esercitare i diritti e di assumere obbligazioni, e perciò di compiere atti di disposizione suscettibili di modificare la propria situazione giuridica. Presupposto della capacità di agire è solo la nascita, requisito della capacità di agire è invece il raggiungimento del 18° anno e della maggiore età, con la quale si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia prevista un'età diversa e quindi la capacità legale di agire. L'acquisto della capacità di agire al 18° anno è fissato nel presupposto, per così dire sostanziale, che a tale età la persona abbia raggiunto un adeguato livello di maturità e sia perciò in grado di provvedere direttamente ai propri interessi; il codice designa tale maturità come capacità di intendere e di volere.

Emancipazione e perdita della capacità di agire

La perdita della capacità di agire si può avere per morte o per interdizione. Per quanto riguarda l'incapacità di agire la disciplina originaria del codice distingueva nettamente e rigidamente al riguardo due ipotesi di incapacità, designate come incapacità assoluta e incapacità relativa:

  • Nella prima ipotesi, il soggetto non poteva compiere alcun atto e al suo posto era chiamata ad agire un'altra persona come suo rappresentante legale.
  • Nella seconda, l'incapace poteva compiere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, mentre per tutti gli altri doveva farsi assistere da un curatore.

Tale sistema tuttavia è stato criticato sia per la sua rigidità, sia perché, sia pure per fini di protezione, precludeva alla persona maggiore d'età il compimento di numerosi atti, comprimendo così legittime esigenze di manifestazione e sviluppo della sua personalità. Con la riforma del 2004 si è introdotto un sistema di tutela più articolato e flessibile alla ricerca di un delicato equilibrio tra due esigenze di fondo (libertà della persona e protezione dei suoi interessi); oggi si raggruppano le figure di incapacità in due schemi generali, che mantengono in parte la terminologia tradizionale:

  • Incapacità generale di agire: comporta preclusione al compimento di tutti gli atti giuridici negoziali, salvo quelli espressamente consentiti. In tale condizione si trovano i minori di età e gli interdetti.
  • Incapacità relativa di agire: comporta preclusione al compimento di alcuni atti, espressamente indicati, salva restando la capacità di compiere gli altri. In tale condizione si trovano gli inabilitati e gli emancipati.

Minore età e interdizione

Minore età (limitazione assoluta): si trova in una condizione di generale incapacità di agire, nel senso che tutte le decisioni patrimoniali e personali che lo riguardano, e i relativi atti giuridici, sono di competenza del suo legale rappresentante. Inoltre tutti gli atti processuali e negoziali sono posti in essere da chi ne ha la rappresentanza legale, cioè i genitori o il tutore (nominato dal giudice). Fanno eccezione gli atti per i quali sia stabilita un'età diversa: il sedicenne è capace di essere parte di un rapporto di lavoro e di incassare salario, può effettuare il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio e, se ammesso a contrarre matrimonio, può stipulare le eventuali convenzioni matrimoniali. Per quanto concerne gli atti negoziali della vita quotidiana (viaggi, piccoli acquisti), il dato formale dell'incapacità può essere superato ritenendo che il minore agisca non in proprio, bensì in qualità di rappresentante volontario dei propri genitori, ai quali sarà così formalmente riferibile il contratto.

Interdizione giudiziale e legale

Interdizione giudiziale (limitazione assoluta): può accadere che la persona, pur essendo maggiore di età, sia del tutto incapace di provvedere ai propri interessi, ad es. per insufficiente sviluppo psichico o perché gravemente inferma di mente. Tali persone, ove lo stato di infermità sia abituale, vengono interdette ove ciò sia necessario per assicurare la loro adeguata protezione. L'interdizione segue ad un apposito procedimento giudiziale, dettagliatamente disciplinato dalla legge e che deve essere esaminato personalmente del giudice, per poi concludersi con la sentenza di interdizione. L'interdetto si trova nella stessa situazione giuridica del minore; ed anzi, considerando che quest'ultimo ha una (sia pur limitata) capacità naturale, sono da ritenere vietati all'interdetto anche atti che sarebbero consentiti al minore (ad es. la stipula del contratto di lavoro o la riscossione diretta del salario). È ora previsto, tuttavia, che nella sentenza di interdizione possa stabilirsi che alcuni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto, con o senza l'intervento del tutore (la manutenzione di una villa è possibile, mentre la sua vendita è un atto di straordinaria amministrazione). In ogni caso, egli non può essere autorizzato a contrarre matrimonio.

Interdizione legale (limitazione assoluta): è una pena accessoria, che discende da una condanna penale all'ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore ai 5 anni. Tale pena si connette automaticamente alla condanna e si protrae nel tempo fin quando duri la condanna stessa. L'interdetto legale si trova nella stessa posizione dell'interdetto giudiziale per quanto riguarda la disposizione e l'amministrazione dei beni (atti patrimoniali). Per contro, e in considerazione del fatto che al condannato non difetta la capacità di intendere e di volere, egli rimane libero di compiere gli atti che rientrano nella sfera personale: può contrarre matrimonio, fare testamento, iscriversi ad un partito politico (pur se perde, o rimane sospesa, la responsabilità genitoriale sui figli).

Inabilitazione

Inabilitazione (limitazione parziale): consegue ad una sentenza giudiziale che accerta uno stato di ridotta attitudine alla cura dei propri interessi. In particolare, possono essere inabilitati: le persone affette da una malattia mentale non talmente grave da dar luogo all'interdizione; coloro che per grave abuso…

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mane15 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Scaglione Francesco.
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