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INADEMPIMENTO
L’inadempimento è l’inesatta esecuzione della prestazione dovuta,e cioè una esecuzione non
conforme alle regole che definiscono l’esatto adempimento.
Sarà inesatta dunque una prestazione che non abbia i requisiti di diligenza,esattezza quantitativa
e qualitativa,puntualità di tempo e luogo,
Sarà mancata la prestazione non eseguita del tutto o difforme da quella dovuta.
Vi è un regime di responsabilità per colpa(inosservanza della diligenza media) nelle obbligazioni di
mezzi,mentre un regime di responsabilità oggettiva(fino al limite dell’impossibilità assoluta) per le
obbligazioni di risultato.Questo perchè per alcune obbligazioni è particolarmente viva l’esigenza di
sicurezza nell’adempimento,senza che il debitore possa invocare cause di giustificazione che
nuocerebbero alla puntualità della prestazione.
Imputabilità:attribuibilità al soggetto agente dell’azione da lui compiuta;presupposti sono la
capacità di intendere e di volere,la volontarietà dell’atto e il nesso di causalità tra inadempimento e
danno(occorre che suscita un rapporto di derivazione tra essi e che l’uno sia conseguenza
immediata e diretta dell’altro).
L’inadempimento imputabile si divide in assoluto(solo obbligo di risarcimento) e relativo (per
ritardo ingiustificato;permane l’obbligo originario e va risarcito il ritardo).
L’inadempimento non imputabile consiste nell’impossibilità della prestazione o nella non
imputabilità del fatto del debitore;non si ha obbligo di risarcire e l’obbligazione si estingue.
Mora del debitore
Ingiustificato ritardo dell’adempimento.Presupposti sono:
-esigibilità del credito
-imputabilità del ritardo al debitore
-costituzione in mora,con atto di costituzione da parte del creditore,ossia un’intimazione o richiesta
di adempimento fatta per iscritto.
-mora ex re:il debitore è in mora senza intervento del creditore.Ciò si verifica quando:
-si tratta di obbligazioni portabili(da eseguire al domicilio del creditore)
-il termine è scaduto
-il debito deriva da fatto illecito
-il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere
-mora ex persona:il debitore è in mora con l’intervento formale del creditore.
-quando il debito è pagabile presso il debitore
-se manca un termine
Effetti della mora:la mora comporta un aggravamento della posizione debitoria,sia in ordine al
risarcimento del sanno,sia in ordine al rischio per le sopravvenienze:durante la mora,infatti,la
sopravvenuta impossibilità della prestazione è posta a carico del debitore pur se derivi da causa a
lui non imputabile (perpetuatio obligationis).
Purgazione della mora:rimozione degli effetti della mora ed eliminazione dello stato di ritardo
illegittimo.
Rimedi
-esecuzione in forma specifica:sempre che la prestazione sia ancora possibile ed il creditore vi
abbia interesse.
-risarcimento del danno:il debitore inadempiente deve risarcire il danno se non prova che
l’inadempimento non è a lui imputabile.Per DANNO si intende un pregiudizio patrimoniale subito
dal creditore come conseguenza diretta dell’inadempimento.
Il risarcimento del danno si determina in funzione di due elementi:
-danno emergente:può consistere nell’anticipo inutilmente versato,nel valore del bene pagato e
non consegnato,nelle spese rese necessarie dall’inadempimento.
-lucro cessante:guadagno che il creditore avrebbe potuto realizzare rivendendo il bene o
utilizzandolo. MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO
Modi satisfattori(comportano il soddisfacimento dell’interesse dedotto in obbligazione):
-compensazione:è l’estinzione dei reciproci rapporti obbligatori correnti tra gli stessi soggetti.Può
accadere che,nei confronti della stessa persona,un soggetto sia a un tempo debitore di 100 e
creditore per 60;la compensazione elimina la necessità di effettuare due distinti pagamenti,
prevedendo solamente un debito residuo di 40.
-confusione:si realizza quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa
persona;tale confusione determina l’estinzione dell’obbligazione per il venir meno della pluralità di
soggetti,e dunque per l’incompatibilità fra le situazioni debitoria e creditoria in capo alla medesima
persona.
Modi non satisfattori:
-novazione:è il contratto con cui le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova
obbligazione:la vecchia obbligazione si estingue e il debitore sarà tenuto esclusivamente ad
adempiere alla nuova.La volontà di estingue l’obbligazione deve risultare in modo non equivoco
(essa cioè non si presume).
-remissione:è la rinuncia del creditore al proprio credito.Essa ha l’effetto di estinguere il debito
non appena è comunicata al debitore.è unilaterale perchè consiste in una dichiarazione
proveniente dal solo creditore e non necessita di accettazione del debitore.Il debitore,tuttavia,può
rifiutare la liberazione:dovrà solo comunicare il suo rifiuto,che avrà effetto di togliere efficacia ex
tunc all’estinzione del debito.
-impossibilità sopravvenuta non imputabile:la prestazione è impossibile quando non può
essere eseguita con l’impiego della diligenza dovuta.L’impossibilità è oggettiva,tale cioè da colpire
qualunque debitore.Ipotesi tipiche di impossibilità sono il caso fortuito,lo sciopero generale,la
malattia o la morte del debitore.Estingue l’obbligazione(definitiva),libera il debitore e lo esonera da
responsabilità,facendo ricadere sul creditore la perdita economica.
MODIFICAZIONI SOGGETTIVE
Danno luogo ad una successione nello stesso credito,e cioè a fattispecie in cui al creditore
originario subentra un nuovo creditore.
Cessione del credito:trasferimento di un credito dal creatore originario(detto cedente) ad un
nuovo creditore (detto cessionario).Non tutti i crediti sono cedibili;vi è un’incedibilità oggettiva
(crediti con carattere strettamente personale,es. crediti alimentari;crediti il cui trasferimento è
vietato dalla legge) e soggettiva(dipendente dalla volontà delle parti che abbiano escluso tale
cedibilità).
Delegazione attiva:il creditore assegna al debitore un nuovo creditore e l’oggetto dell’obbligazione
resta immutato;figura non disciplinata dalla legge.
Delegazione passiva:negozio con cui il debitore assegna al creditore un nuovo debitore.Si divide:
-delegazione di pagamento(solvendi):il delegante incarica il delegato di effettuare un pagamento al
delegatario.Il delegato non è tenuto ad accettare l’incarico,anche se è debitore del delegante,ma,
se accetta e lo esegue,il suo adempimento ha l’effetto di estinguere contemporaneamente sia il
suo debito verso il delegante,sia il debito di questi verso il delegatario.
-delegazione di debito(promittendi):riprende lo schema già visto,ma se ne differenzia perchè il
delegante incarica il delegato di promettere un futuro pagamento,e cioè di assumere una
obbligazione verso il delegatario.
Espromissione:è un contratto tra il creditore ed un terzo.In base a tale accordo il terzo,senza
delegazione del debitore,assume il debito di costui verso il creditore.Partiamo dall’ipotesi che A sia
debitore di C:con l’espromissione il terzo B (espromittente) di sua iniziativa promette a
C(espromissario) di pagare il debito di A(espromesso).Caratterizzante della figura è l’iniziativa del
terzo espromittente,che interviene senza un incarico del debitore(l’espromesso):in questo sta la
differenza rispetto alla delegazione.
Accollo:è possibile che l’accordo per l’assunzione di un debito intercorra tra un terzo e il debitore.
Anche qui muoviamo dall’ipotesi che A sia debitore di C:l’accollo è il contratto tra un terzo
(B,accollante) e un debitore(A,accollato) in virtù del quale il primo ne assume il debito verso il
creditore(C,accollatario).Qui è il creditore accollatario a rimanere estraneo al contratto,che non
richiede perciò il suo consenso.
Prestazioni in luogo dell’adempimento:se il creditore lo consente,il debitore può liberarsi
eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta.L’obbligazione si estingue quando la diversa
prestazione è eseguita. RESPONSABILITA PATRIMONIALE
Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni,presenti e futuri.
I beni del debitore costituiscono perciò la garanzia patrimoniale dei creditori perché su tali beni essi
potranno far valere i loro diritti ove il debitore non adempia alle sue obbligazioni:in caso di
inadempimento il patrimonio del debitore verrà espropriato e venduto all’asta e il denaro così
ricavato sarà distribuito ai creditori.
Non sono ammesse limitazioni della responsabilità al di fuori dei casi espressamente stabiliti dalla
legge;le limitazioni previste riguardano beni e diritti strettamente connessi alla persona e alle sue
primarie esigenze di lavoro o sostentamento:sono inespropriabili gli strumenti di lavoro,alcuni
arredi della casa,i crediti alimentari.
Principio che caratterizza la responsabilità patrimoniale è quello della parità di trattamento dei
creditori (par condicio creditorum):tutti i creditori hanno uguale diritto di soddisfarsi sui beni del
debitore;indipendentemente dal momento in cui è sorto il credito e dalla sua causa i creditori si
soddisfano paritariamente sulla vendita forzata dei beni.Il principio di par condicio creditorum fa
salve le cause legittime di prelazione,cioè i casi in cui è sancita una preferenza a favore di alcuni
dei creditori:questi(detti garantiti;hanno una causa di preferenza nella soddisfazione del credito)
avranno diritto di soddisfarsi con precedenza sul ricavato della vendita forzata dei beni;gli altri
creditori(non privilegiati o chirografari) potranno soddisfarsi solo sull’eventuale residuo.
Sono cause di legittima prelazione i privilegi,il pegno e l’ipoteca.
Deroghe alla responsabilità patrimoniale:insiemi di beni possono essere sottratti alla garanzia
generale:
-patrimonio separato:beni sottratti dalla generale garanzia dei creditori,non possono essere
espropriati per debiti contratti per uno scopo diverso da quello cui sono vincolati.Es. eredità
accettata con beneficio d’inventario,solo determinati beni rispondono dei debiti dell’eredità.
-patrimonio autonomo:complesso di beni destinato ad uno scopo e che non rispondono dei beni
del titolare. MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE
Azione surrogatoria
Potere di surrogarsi,cioè di sostituirsi al debitore nell&rsqu