Cap. 1 L'ordinamento giuridico
L'ordinamento giuridico è un complesso di regole stabilite da autorità con precise regole di struttura, organizzative e di competenza. Vige il principio di effettività su queste norme, ovvero, che devono essere effettivamente rispettate. Se gli organi, le autorità, non sono più in grado di farle rispettare allora devono essere sostituiti da un'altra organizzazione competente. Infatti un ordinamento giuridico è tale, perché c'è un sistema che è in grado di farlo rispettare.
Oltre al sistema di regole emanate dal legislatore, in Italia, essendo che facciamo parte di un'unità sovranazionale (UE), ci sono delle regole che stabiliscono non solo i comportamenti tra i cittadini del nostro stato, ma anche il rapporto con gli altri stati membri dell'UE. Ciascuna di queste regole prende il nome di norma. La norma giuridica, è il risultato di un atto normativo, che viene inserito in un documento normativo (legge, regolamento) e mira a disciplinare i comportamenti della collettività.
Bisogna fare una distinzione tra diritto positivo e diritto naturale. Il diritto naturale è il complesso di norme morali, non scritte, individuali e soggettive per ogni essere umano. Il diritto positivo invece, è il complesso di norme giuridiche imposte dal legislatore col fine di farle rispettare da tutti in modo oggettivo. Chi non rispetta le norme giuridiche va incontro ad una sanzione.
La norma è un enunciato prescrittivo formata da un'ipotesi di un fatto e al cui verificarsi del fatto, ne risponde una conseguenza. L'ipotesi del fatto si chiama fattispecie, ed essa può essere:
- Astratta, in quanto si intende un fatto ipotizzato che spiega quanto deve succedere affinché si produca una conseguenza giuridica;
- Concreta, in quanto si intende il fatto realmente accaduto e tocca poi individuare la norma che risolve il fatto;
- Semplice, in quanto si intende un unico fatto;
- Complessa, in quanto si intendono più fatti;
- Generali, in quanto non è mirata ad un singolo soggetto ma ad una pluralità di soggetti.
Equità
L'equità è la giustizia del caso concreto, secondo coscienza del giudice, ed avviene se la parti ne fanno richiesta, solo per quei reati meno gravi (es. giudice di pace). Nonostante ciò però il giudice, comunque si deve comportare come si sarebbe comportato il legislatore.
Cap. 2 Diritto privato e le sue fonti
Il diritto privato si occupa di regolare i rapporti tra i privati, ed è formato da: norme precettive, dispositive ed imperative.
- Precettive: norme che mirano ad un comportamento che i privati devono osservare.
- Dispositive: norme derogabili dai privati;
- Imperative: non derogabili dai privati; (gli interessi fanno parte di norme sia imperative che dispositive, poiché esso non può essere ultralegale o usurario).
Le norme nel diritto privato tra loro hanno un rapporto gerarchico (di importanza). Se nasce un rapporto conflittuale tra di loro, (una norma di grado inferiore è in contraddizione con una di grado superiore), ne dichiara l'illegittimità la corte costituzionale. Inoltre un cittadino può avvalersi della corte costituzionale, in via incidentale, ovvero: durante un processo, il cittadino si rende conto che una norma è anticostituzionale, richiede al giudice di inviare una richiesta alla corte. Se il giudice pensa che quella richiesta sia adatta, allora la manderà alla corte, la quale dichiarerà poi se la norma effettivamente è illecita o meno.
La fonte più importante è LA COSTITUZIONE, essa è stata approvata nel 48, post-fascismo in Italia e con l'avvento della Repubblica. È composta da 139 articoli, ed è divisa in tre parti:
- Principi generali dell'ordinamento giuridico;
- Diritti e doveri dei cittadini;
- L'organizzazione dello stato.
Nella costituzione c'è un importante articolo, ART.41 che ci esprime la libera iniziativa economica da parte dei privati. Infatti la nostra è una società capitalistica, cioè che dà spazio alla libera circolazione di beni e servizi. Infatti noi quando concludiamo un contratto possiamo scegliere: il contraente, il contenuto e possiamo anche concludere contratti che non sono previsti dal codice civile (leasing finanziario).
Le altre fonti equivalenti alla costituzione sono le norme, regolamenti e direttive dell'unione europea ovvero:
- I regolamenti: sono attivi normativi che hanno un'immediata efficacia in tutti gli stati membri.
- Le direttive: sono degli atti d'indirizzo, dove l'UE, invita gli stati membri ad attuare le direttive in essi contenuti. Però si sta diffondendo sempre di più anche da parte delle direttive, l'immediata efficacia.
Poi troviamo le leggi ordinarie fatte dal Parlamento, e i decreti legge e legislativi fatti dal Governo. Nonostante il governo, non abbia il potere legislativo ma esecutivo, in due casi può emanare atti aventi forza di legge.
- I decreti legge: emanati in casi di urgenza (terremoti) e se entro 60 giorni, il parlamento li approva allora diventano una legge, altrimenti cessa di validità.
- I decreti legislativi: è il parlamento che con una delega, autorizza il governo a fare una legge. Tutto ciò, per avere dei tempi più brevi, in quanto per formare una legge ordinaria, ci sono dei tempi lunghi.
Il codice civile
Il codice civile è stato emanato nel 1942, ed è strutturato in 6 libri:
- Il primo si occupa delle persone e della famiglia;
- Il secondo si occupa delle successioni;
- Il terzo si occupa della proprietà;
- Il quarto si occupa delle obbligazioni;
- Il quinto si occupa del lavoro e dei rapporti del lavoro;
- Il sesto libro si occupa della tutela dei diritti.
Cap. 3 L'entrata in vigore
Per della legge c'è bisogno di:
- Doppia approvazione da parte di entrambe le camere;
- Promulgazione da parte del presidente della repubblica;
- Pubblicazione sulla gazzetta ufficiale per 15 giorni, col fine di far conoscere la legge ai cittadini, però nonostante ciò, anche se un cittadino non dovesse leggere la legge, non è giustificata l'ignoranza in diritto. (la corte costituzionale ha stabilito che l'ignoranza non è mai giustificata tranne quando, essa è INEVITABILE.)
L'abrogazione di una legge tacita o espressa può essere
- Espressa: si ha quando la legge sostitutiva dichiara esplicitamente che quella precedente è abrogata;
- Tacita: si ha quando:
- a) c'è incompatibilità tra le nuove norme e quelle precedenti e risulta difficile la loro applicazione
- b) si introduce una nuova regolamentazione che ridisciplina l'intera materia.
Inoltre abbiamo il referendum abrogativo e la deroga. La deroga si ha quando una norma prevede delle discipline diverse solo però per specifici casi, poiché per gli altri casi le norme precedenti con le relative discipline sono quelle da applicare. Il referendum abrogativo invece si ha quando almeno 500.000 elettori o 5 consigli regionali ne fanno richiesta. La proposta si considera approvata quando si ha la maggioranza degli aventi diritti al voto e la maggioranza dei voti espressi. Anche la dichiarazione di incostituzionalità di una legge ne fa perdere l'efficacia, ma a differenza dell'abrogazione (ha effetti solo nell'avvenire), essa ha effetti retroattivi, come se non fosse mai esistita.
Ultrattività
Si parla di quando al contrario, la legge che prevale è quella anteriore e non quella posteriore. L'irretroattività della legge sarebbe che: produce i suoi effetti anche ai momenti precedenti della entrata in vigore della nuova norma. (esempio di effetti retroattivi: sentenza corte costituzionale).
Cap. 4 L'interpretazione della legge
L'interpretazione di una legge è fatta di particolari procedimenti in quanto: in diritto alcune parole hanno un significato diverso dal gergo comune infatti, quando si è difficile capire l'interpretazione il giudice dovrà tener conto di come si comporterebbe il legislatore, al suo posto. Inoltre, le norme si riferiscono a fattispecie astratte, generali poiché si ipotizza un fatto e in quanto si riferiscono ad un gruppo generale di soggetti, e non ad ogni singolo individuo.
Si parla di fattispecie concreta, quando il fatto è accaduto, e quindi in quel caso il giudice dovrà scegliere quale norma applicare. Però, è impossibile pensare che per ogni fatto c'è una norma che lo regoli, infatti il giudice, quando si trova dei fatti concreti, ma senza norma che li regoli, applica le analogie, ovvero le disposizioni che regolano casi simili e analoghi. (le analogie non sono previste per le leggi penali.)
Cap. 5 Il diritto internazionale privato
Il diritto internazionale privato ci indica le norme giuridiche statali che presentano elementi di estraneità. (esempio. uno straniero conclude un contratto in Italia) Si tratta di regole che stabiliscono quale tra varie leggi nazionali vada applicata in ipotesi estranee. Ogni stato ha un suo diritto internazionale privato, però nel tempo, si è arrivati ad un diritto internazionale privato più uniforme per tutti gli stati. Per scegliere l'ordinamento di quale stato attuare (se quello dello straniero o quello italiano) il giudice, qualificherà il rapporto in questione evidenziandone la natura, e poi si individua la legge o eventualmente le leggi, che lo devono regolare.
Cap. 6 Il rapporto giuridico
Il rapporto giuridico è la relazione tra due soggetti regolata dall'ordinamento giuridico. Nel rapporto giuridico troviamo, il soggetto attivo al quale l'ordinamento attribuisce un potere, e soggetto passivo al quale l'ordinamento attribuisce un dovere. Il terzo è colui che è estraneo al rapporto giuridico.
Il soggetto attivo è titolare di un diritto soggettivo ovvero, il potere di agire per il soddisfacimento dei propri interessi. Alcune volte però, questo potere è attribuito al singolo non solo per il soddisfacimento dei propri interessi, ma anche per gli interessi altrui, basti pensare alla potestà. L'esercizio del diritto soggettivo quindi, si realizza quando il soggetto attivo ha realizzato il proprio interesse. Questa realizzazione può avvenire anche in modo coattivo, quando il soggetto passivo non adempie alla propria prestazione.
Si ha abuso del diritto soggettivo, quando il proprietario ha finalità ulteriori, che eccedono dall'ambito dell'interesse. Il diritto soggettivo si distingue in diritti assoluti, che il proprietario può far valere nei confronti di tutti; e in diritti relativi che si possono far valere solo nei confronti di una persona o di più persone determinate.
I tipici diritti assoluti sono i diritti reali (diritto su una cosa es. proprietà); i diritti della personalità (diritto al nome, all'integrità fisica). I diritti relativi o anche chiamati personali, è determinante per la realizzazione dell'interesse del soggettivo attivo, il comportamento del soggetto passivo (adempiere alla sua prestazione). I diritti potestativi invece sono quei diritti dove una parte, il soggetto attivo, può modificare la situazione giuridica di un altro soggetto, detto in soggezione. Come ad esempio nel caso di beni appartenenti a più persone (comunione di beni), dove se un soggetto appartenente a questa comunione chiede la divisione, gli altri non possono far nulla.
I diritti personali di godimento sono quei diritti dove un soggetto si è obbligato a far godere di un proprio bene, un altro soggetto. (locazione)
Si parla di interesse legittimo nell'ambito del rapporto tra privato e pubblici poteri, e consiste nella pretesa che esso sia in conformità con la legge. Infatti, il privato ha la tutela nell'impugnare l'atto amministrativo illegittimo al fine di ottenere l'annullamento. Ciò avviene, rivolgendosi al T.a.r (tribunale amministrativo regionale), quando l'atto viola la legge, quando è stato emanato da un organo incompetente, o quando c'è un eccesso di potere da parte di chi ha compiuto l'atto (uso non corretto del suo potere, esempio quando ci sono delle contraddizioni nell'atto).
A titolo originario o a titolo derivativo
Un diritto soggettivo può essere a titolo originario, ovvero quando il diritto non ci viene trasmesso da altri, e si ha per le cose abbandonate ovvero per usucapione. Quando invece si ha il diritto a titolo derivativo c'è una successione, ovvero che un precedente proprietario mi ha ceduto il suo diritto. Chi cede il diritto si chiama dante causa, chi lo riceve si chiama avente causa. Ovviamente il titolare avente causa, non può vantare un diritto di portata più ampia rispetto a quella precedente, e il nuovo acquisto dipende dall'effettiva esistenza del diritto del precedente titolare. Se questo diritto non appartiene al dante causa, sicuramente non apparterrà all'avente causa. (si avrà ciò che si chiama ALIENAZIONE).
La successione di un diritto è a titolo universale: ovvero quando una persona entra in tutti i rapporti di una persona (debiti e crediti) (esempio: successione a causa di morte); e a titolo particolare: ovvero quando una persona subentra solo in un determinato diritto o rapporto.
Cap. 7 Pt. 1 Le persone fisiche e giuridiche
Le persone fisiche e giuridiche hanno la capacità giuridica e di agire. La capacità giuridica è l'attitudine o idoneità ad essere titolare di diritti. Si acquista dal momento della nascita, però anche un concepito (che sta per nascere), può essere titolare di un diritto poiché condizionati dall'evento della nascita. (testamento, donazione). Se poi, non dovesse nascere questo diritto perde di efficacia. La capacità di agire invece, si acquista dal compimento della maggiore età. (18 anni, ma è solo una soglia convenzionale).
Alcuni atti però possono essere compiuti anche dai minori: quelli della vita quotidiana (comprare un giornale), il minore emancipato matrimonio a 16 anni (che può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, se il coniuge è maggiorenne diventerà il suo curatore, se invece entrambi sono minorenni, gli verrà assegnato un curatore), riconoscere un figlio naturale, consenso all'adozione (14 anni). Per tutti gli altri atti, ha bisogno di un genitore o di un tutore.
Dividiamo questi atti in atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione. Quelli di ordinaria amministrazione (disgiunti) sono quegli atti dove per essere compiuti basta l'autorizzazione di un solo genitore o di un tutore poiché di bassa rilevanza. (acquisto di un cellulare) Per quelli di straordinaria amministrazione (congiunti) invece occorre l'autorizzazione di entrambi i genitori e non solo, anche da parte del giudice, in quanto deve verificare se quell'atto che si sta per compiere sia conveniente o meno per il minore.
Inoltre il legislatore, disciplina 4 ipotesi di incapacità nonostante si sia raggiunta la maggiore età: interdizione, inabilitazione, incapacità naturale e colui che ha un amministratore di sostegno. L'interdetto è colui che nonostante abbia compiuto la maggiore età non è in grado di esercitare i propri diritti e doveri, e che non riesce a badare ai propri interessi. Infatti gli verrà assegnato un tutore che compirà per lui gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
L'inabilitato (alcolizzato, drogato, sordo muto che non ha ricevuto un'adeguata educazione) è colui che ha una forma meno grave dell'interdizione, e sono coloro che possono esercitare solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione avrà un curatore. L'interdizione legale è data ai condannati all'ergastolo o ad una sentenza che prevede una reclusione che superi i 5 anni. Inoltre l'interdetto legale non può accedere agli atti di natura patrimoniale, e si chiama pena accessoria. L'incapace naturale è colui che è incapace di intendere e di volere, seppur legalmente capace, si trovi concretamente, nel momento in cui compie l'atto negoziale in una situazione di menomazione della propria sfera intellettiva e/o volitiva.
L'interdizione e l'inabilitazione, avviene dopo una richiesta al giudice, il quale può scegliere di dare ciò che è stato richiesto o meno. La dichiarazione di interdizione e inabilitazione avviene dopo un processo, dove il giudice dopo aver ascoltato testimoni, che accertano un fatto, una consulenza medica, deciderà se accogliere o meno il ricorso. Ci si può informare se una persona è inabilitata nello stato civile.
Il domicilio è dove un soggetto svolge i suoi affari. Esso può essere legale: come nel caso di un minore che è obbligato dalla legge a vivere dai suoi genitori; Volontario: ovvero scelto dal soggetto; Speciale: come nel caso, durante un atto giudiziario io stabilisco il mio domicilio nello studio del mio avvocato. La residenza è dove vive il soggetto abitualmente. La dimora è dove il soggetto vive temporaneamente. La legittimazione
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