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Bisognare però fare una distinzione di pubblicità:
la pubblicità-notizia,
1) che assume solo la funzione di rendere
conoscibile un atto, l'omissione porta solo una sanzione pecuniaria,
ma è irrilevante per la validità ed efficacia dell'atto, ed è opponibile
ai terzi indipendentemente dalla mancata attuazione dello
strumento pubblicitario. ( il matrimonio)
la pubblicità dichiarativa
2) invece, serve a rendere opponibile il
negozio ai terzi ( registri immobiliari ).
L'omissione di questa pubblicità non determina l'invalidità dell'atto,
ma è rispetto ai terzi che ha un ruolo importante.
( se caio vende lo stesso immobile a tizio e ciccio, ma tizio non
trascrive l'immobile nei reg. immobiliare e ciccio si, allora il conflitto
andrà a favore nei confronti di ciccio.
ovviamente tizio potrà richiedere il risarcimento del danno a caio, e
restituzione del prezzo già pagato. Se poi ciccio, dovesse rinunciare
a quel contatto, l'acquisto di tizio
risulterebbe pienamente efficace e opponibile ai terzi.).
la pubblicità costitutiva,
3) invece è elemento costitutivo della
fattispecie, esempio ipoteca che viene ad esistenza solo con la
registrazione nel regis. immob.
Il termine accidentale
Il termine accidentale si riferisca al termine di efficacia e non al
termine di adempimento.
Infatti esso si riferisce ad un evento futuro e certo da cui
dipendono gli effetti del negozio.
Se il termine non è previsto, il creditore può chiedere subito la
prestazione.
Inoltre bisogna distinguere due tipi di termini previsti:
il termine essenziale= ovvero il termine dove la prestazione non
può avvenire oltre quel termine. ( il creditore non ha interesse
nel ricevere una prestazione tardiva)
il termine ordinatorio= ovvero che le parti possono prevedere
che la prestazione del debitore possa avvenire anche dopo il
termine,
con un'aggiunta di interessi.
Il modus o onere
E' una prestazione accessoria che deve eseguire il beneficiario
di un atto a titolo gratuito ( la donazione )
Si chiama nel caso della donazione, donazione modale.
Con la donazione modale, il donatario dovrà dare una
prestazione accessoria, però sempre a titolo gratuito, poiché
non dovrà dare una controprestazione al donante ma ad un
terzo.
Il modus non dovrà essere superiore rispetto alla prestazione
data dal donante.
Se il donatario non esegue la sua prestazione, sia al donante
che i suoi eredi, possono chiedere al giudice
che il donatario dovrà eseguire la sua prestazione.
Solitamente è previsto, che se una delle due parti non esegua
la sua prestazione,
la controparte può chiedere la condanna dell'altra
all'adempimento della sua prestazione,
o lo scioglimento del contratto, e quindi riottenere la sua
prestazione.
Per il modus però questo non è previsto, a meno che non sia
previsto nel contratto di donazione.
Se l'onere è illecito, in linee generali non travolge la donazione,
ma esso viene annullato dalla donazione.
Se invece travolge tutta la donazione, vuol dire che esso è
stata la ragione determinate della donazione stessa,
allora essa è invalida.
Capitolo 10
La prescrizione
La prescrizione è l'estinzione di un diritto derivante dalla
scadenza del termine.
Il termine base è 10 anni. Poi ci sono i 20 anni, e altri termini
brevi come l'illecito extracontrattuale che si prescrive in 5 anni.
( anche le azioni di annullamento in 5 anni)
Poi troviamo la prescrizione presuntiva, ed è
profondamente diversa dalla prescrizione estintiva, in
quanto si basa sul fatto che dopo un certo periodo di
tempo la legge "presume" che una obbligazione sia
stata adempiuta.
( ad esempio vado a cena in un ristorante e non
conservo il corrispettivo, dopo 3 mesi 2 anni o quel che
sia, il debito la legge presume che sia estinto).
Quindi nel caso di conflitto, se il debitore non avrà con se il
corrispettivo, il creditore dovrà avere le prove che la
prestazione non sia mai avvenuta.
Inoltre abbiamo l'interruzione ovvero quando il diritto viene
esercitato e fa nascere una nuova prescrizione con un nuovo
termine.
Poi abbiamo la sospensione ovvero, non si ha un nuovo
termine, ma una sospensione causata da un'evento, ed io non
potrò esercitare quel mio diritto.
La decadenza
A differenza della prescrizione dove c'è l'inerzia del titolo come
fondamento c'è la fissazione di un tempo dal legislatore
( decadenza legale),
o da una clausola contrattuale( decadenza convenzionale con i
diritti disponibili ), un termine inderogabile entro il quale il
titolare del diritto deve compiere una attività.
Se non la compie, il diritto è precluso senza che abbiano
rilevanza le circostanze per la quale il titolare non ha eseguito
quella determinata attività.
( non esiste l'interruzione o la sospensione).
La parte in difetto può anche impugnare una sentenza al
giudice , ma essa deve avvenire in un breve termine,
trascorso il quale essa diventa inammissibile.
Capitolo 13
I diritti reali
I diritti reali ( diritti assoluti su una cosa, res, da cui deriva il
nome ) sono caratterizzati :
1) dall'immediatezza, ossia la possibilità di esercitare
direttamente il potere sulla cosa, senza necessità della
cooperazione di terzi.
2) dall'assolutezza, ossia la possibilità per il titolare di agire in
giudizio contro chiunque contesti o pregiudichi il suo diritto.
3) dall'inerenza, ossia l'opponibilità del diritto contro chiunque
contesti o pregiudichi il suo diritto
I diritti reali costituiscono un numerus clausus, ovvero che i
privati possono creare diritti reali diversi ed ulteriori
rispetto a quelli espressamente disciplinati dalla legge, però
devono avere il carattere della tipicità ( ovvero che sia precluso
ai privati l'autonomia di modificare il contenuto essenziali dei
singoli diritti reali ) così facendo si vuole impedire che i privati
possano moltiplicare limiti e vincoli destinati a comprimere i
poteri del proprietario, e si intende tutelare i terzi
che nel caso in cui vogliano acquisire diritti sulla cosa,
sappiano quali vincoli ci sono su di essa.
Oltre alla proprietà troviamo anche la iura in re aliena ovvero i
diritti reali che gravano sulla cosa, e si chiamano
diritti reali di godimento ( superficie, enfiteusi, usufrutto, uso,
diritti reali di garanzia
abitazione, servitù prediali ) e (pegno
ed ipoteca).
I primi assegnano al titolare il diritto di trarre dal bene delle
utilità che esso è in grado di fornire;
i secondi assegnano al titolare, il diritto di farsi assegnare con
prelazione il ricavato dell'eventuale alienazione forzata del
bene, in caso
di inadempimento dell'obbligo garantito.
le obbligazioni reali
[Sono collegate ai diritti reali, propter
rem , si caratterizzano per il fatto che la persone dell'obbligato
viene individuata in base
alla titolarità di un diritto reale su un determinato bene
( l'obbligo di sostenere le spese necessarie per le riparazioni e
le ricostruzioni del muro comune ).
Nel caso delle obbligazioni reali il debitore in caso di
inadempimento risponderà con tutti i suoi beni e il creditore
agirà con un'azione personale.
L'azione personale di restituzione ha lo scopo di far conseguire
il pieno possesso dei beni al creditore. l'onere
Non dobbiamo confondere le obbligazioni reali con
reale in quanto in quest'ultimo il valore della prestazione è
delimitato
dal valore stesso della cosa. In caso di inadempimento infatti, si
risponderà solo per quel valore e non oltre. L'azione qui è reale
( a difesa della proprietà )
( rivendicazione, volta cioè a far rivolgere il proprietario contro
chiunque possieda la mia cosa senza averne titolo ) . ]
La proprietà attribuisce al titolare:
a) il potere di godimento del bene, ovvero il potere di trarre
dalla cosa le utilità che la stessa è in grado di fornire,
decidendo se, come e quando utilizzarla;
b) il potere di disposizione del bene, ovvero il potere di cedere
ad altri in tutto o in parte, i diritti sulla cosa.
Il potere di godimento e di disposizione deve avvenire in modo
pieno ed esclusivo.
Con pienezza si intende che il proprietario può farne tutto ciò
che vuole, anche distruggerla.
Con esclusività si intende che il proprietario ha il diritto di
vietare delle intromissioni da parte di terzi.
Il proprietario ha il potere di godere e di disporre del bene,
sempre entro i limiti e gli obblighi dell'ordinamento giuridico.
La proprietà inoltre è caratterizzata:
a) dall'elasticità ovvero che possono essere compresi in quel
diritto, altri diritti reali di godimento ( servitù, usufrutto, ecc..).
Ovviamente se viene a mancare il diritto reale principale,
vengono a mancare anche loro.
b) dall'imprescrittibilità, non alla proprietà ma all'azione di
rivendicazione. La proprietà inoltre non si perderà per non uso,
ma per usucapione.
c) dalla perpetuità, ovvero dalla durata perenne.
Abbiamo anche delle ipotesi di durata temporanea come nel
caso di proprietà superficiaria a termine.
Espropriazione e indennizzo
La costituzione prevede che la proprietà del privato possa
essere 'sacrificata' solo in presenza di :
a) intéresse generale
b) di una previsione legislativa che lo consenta ( riserva di
legge)
c) di un indenizzo che compensi il privato.
Ciò prende il nome di espropriazione traslativa in quanto si
trasferisce il bene del proprietario o ad un privato o ad un ente
pubblico;
e non solo, poiché rientra nell'espropriazione anche quelle
limitazioni sul diritto di proprietà del proprietario "limiti
espropriativi".
L'indennizzo che dovrà ricevere il proprietario dovrà
corrispondere ad un integrale risarcimento del pregiudizio
economico di cui ha sofferto il proprietario, e non è richiesto
che sia pari al valore che il mercato assegna a quel bene.
Inoltre la legge per ingentilire la ''cessione volontaria'' del bene,
prevede che il corrispettivo di cessione sia maggiore rispetto
all'indennizzo.
I tipi di proprietà
La proprietà dei beni culturali, ovvero beni immobili e mobili con
un interesse artistico, storico e archeologico, per garantirne
la protezione e la conservazione per fini di pubblico i