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Bisognare però fare una distinzione di pubblicità:

la pubblicità-notizia,

1) che assume solo la funzione di rendere

conoscibile un atto, l'omissione porta solo una sanzione pecuniaria,

ma è irrilevante per la validità ed efficacia dell'atto, ed è opponibile

ai terzi indipendentemente dalla mancata attuazione dello

strumento pubblicitario. ( il matrimonio)

la pubblicità dichiarativa

2) invece, serve a rendere opponibile il

negozio ai terzi ( registri immobiliari ).

L'omissione di questa pubblicità non determina l'invalidità dell'atto,

ma è rispetto ai terzi che ha un ruolo importante.

( se caio vende lo stesso immobile a tizio e ciccio, ma tizio non

trascrive l'immobile nei reg. immobiliare e ciccio si, allora il conflitto

andrà a favore nei confronti di ciccio.

ovviamente tizio potrà richiedere il risarcimento del danno a caio, e

restituzione del prezzo già pagato. Se poi ciccio, dovesse rinunciare

a quel contatto, l'acquisto di tizio

risulterebbe pienamente efficace e opponibile ai terzi.).

la pubblicità costitutiva,

3) invece è elemento costitutivo della

fattispecie, esempio ipoteca che viene ad esistenza solo con la

registrazione nel regis. immob.

Il termine accidentale

Il termine accidentale si riferisca al termine di efficacia e non al

termine di adempimento.

Infatti esso si riferisce ad un evento futuro e certo da cui

dipendono gli effetti del negozio.

Se il termine non è previsto, il creditore può chiedere subito la

prestazione.

Inoltre bisogna distinguere due tipi di termini previsti:

il termine essenziale= ovvero il termine dove la prestazione non

può avvenire oltre quel termine. ( il creditore non ha interesse

nel ricevere una prestazione tardiva)

il termine ordinatorio= ovvero che le parti possono prevedere

che la prestazione del debitore possa avvenire anche dopo il

termine,

con un'aggiunta di interessi.

Il modus o onere

E' una prestazione accessoria che deve eseguire il beneficiario

di un atto a titolo gratuito ( la donazione )

Si chiama nel caso della donazione, donazione modale.

Con la donazione modale, il donatario dovrà dare una

prestazione accessoria, però sempre a titolo gratuito, poiché

non dovrà dare una controprestazione al donante ma ad un

terzo.

Il modus non dovrà essere superiore rispetto alla prestazione

data dal donante.

Se il donatario non esegue la sua prestazione, sia al donante

che i suoi eredi, possono chiedere al giudice

che il donatario dovrà eseguire la sua prestazione.

Solitamente è previsto, che se una delle due parti non esegua

la sua prestazione,

la controparte può chiedere la condanna dell'altra

all'adempimento della sua prestazione,

o lo scioglimento del contratto, e quindi riottenere la sua

prestazione.

Per il modus però questo non è previsto, a meno che non sia

previsto nel contratto di donazione.

Se l'onere è illecito, in linee generali non travolge la donazione,

ma esso viene annullato dalla donazione.

Se invece travolge tutta la donazione, vuol dire che esso è

stata la ragione determinate della donazione stessa,

allora essa è invalida.

Capitolo 10

La prescrizione

La prescrizione è l'estinzione di un diritto derivante dalla

scadenza del termine.

Il termine base è 10 anni. Poi ci sono i 20 anni, e altri termini

brevi come l'illecito extracontrattuale che si prescrive in 5 anni.

( anche le azioni di annullamento in 5 anni)

Poi troviamo la prescrizione presuntiva, ed è

profondamente diversa dalla prescrizione estintiva, in

quanto si basa sul fatto che dopo un certo periodo di

tempo la legge "presume" che una obbligazione sia

stata adempiuta.

( ad esempio vado a cena in un ristorante e non

conservo il corrispettivo, dopo 3 mesi 2 anni o quel che

sia, il debito la legge presume che sia estinto).

Quindi nel caso di conflitto, se il debitore non avrà con se il

corrispettivo, il creditore dovrà avere le prove che la

prestazione non sia mai avvenuta.

Inoltre abbiamo l'interruzione ovvero quando il diritto viene

esercitato e fa nascere una nuova prescrizione con un nuovo

termine.

Poi abbiamo la sospensione ovvero, non si ha un nuovo

termine, ma una sospensione causata da un'evento, ed io non

potrò esercitare quel mio diritto.

La decadenza

A differenza della prescrizione dove c'è l'inerzia del titolo come

fondamento c'è la fissazione di un tempo dal legislatore

( decadenza legale),

o da una clausola contrattuale( decadenza convenzionale con i

diritti disponibili ), un termine inderogabile entro il quale il

titolare del diritto deve compiere una attività.

Se non la compie, il diritto è precluso senza che abbiano

rilevanza le circostanze per la quale il titolare non ha eseguito

quella determinata attività.

( non esiste l'interruzione o la sospensione).

La parte in difetto può anche impugnare una sentenza al

giudice , ma essa deve avvenire in un breve termine,

trascorso il quale essa diventa inammissibile.

Capitolo 13

I diritti reali

I diritti reali ( diritti assoluti su una cosa, res, da cui deriva il

nome ) sono caratterizzati :

1) dall'immediatezza, ossia la possibilità di esercitare

direttamente il potere sulla cosa, senza necessità della

cooperazione di terzi.

2) dall'assolutezza, ossia la possibilità per il titolare di agire in

giudizio contro chiunque contesti o pregiudichi il suo diritto.

3) dall'inerenza, ossia l'opponibilità del diritto contro chiunque

contesti o pregiudichi il suo diritto

I diritti reali costituiscono un numerus clausus, ovvero che i

privati possono creare diritti reali diversi ed ulteriori

rispetto a quelli espressamente disciplinati dalla legge, però

devono avere il carattere della tipicità ( ovvero che sia precluso

ai privati l'autonomia di modificare il contenuto essenziali dei

singoli diritti reali ) così facendo si vuole impedire che i privati

possano moltiplicare limiti e vincoli destinati a comprimere i

poteri del proprietario, e si intende tutelare i terzi

che nel caso in cui vogliano acquisire diritti sulla cosa,

sappiano quali vincoli ci sono su di essa.

Oltre alla proprietà troviamo anche la iura in re aliena ovvero i

diritti reali che gravano sulla cosa, e si chiamano

diritti reali di godimento ( superficie, enfiteusi, usufrutto, uso,

diritti reali di garanzia

abitazione, servitù prediali ) e (pegno

ed ipoteca).

I primi assegnano al titolare il diritto di trarre dal bene delle

utilità che esso è in grado di fornire;

i secondi assegnano al titolare, il diritto di farsi assegnare con

prelazione il ricavato dell'eventuale alienazione forzata del

bene, in caso

di inadempimento dell'obbligo garantito.

le obbligazioni reali

[Sono collegate ai diritti reali, propter

rem , si caratterizzano per il fatto che la persone dell'obbligato

viene individuata in base

alla titolarità di un diritto reale su un determinato bene

( l'obbligo di sostenere le spese necessarie per le riparazioni e

le ricostruzioni del muro comune ).

Nel caso delle obbligazioni reali il debitore in caso di

inadempimento risponderà con tutti i suoi beni e il creditore

agirà con un'azione personale.

L'azione personale di restituzione ha lo scopo di far conseguire

il pieno possesso dei beni al creditore. l'onere

Non dobbiamo confondere le obbligazioni reali con

reale in quanto in quest'ultimo il valore della prestazione è

delimitato

dal valore stesso della cosa. In caso di inadempimento infatti, si

risponderà solo per quel valore e non oltre. L'azione qui è reale

( a difesa della proprietà )

( rivendicazione, volta cioè a far rivolgere il proprietario contro

chiunque possieda la mia cosa senza averne titolo ) . ]

La proprietà attribuisce al titolare:

a) il potere di godimento del bene, ovvero il potere di trarre

dalla cosa le utilità che la stessa è in grado di fornire,

decidendo se, come e quando utilizzarla;

b) il potere di disposizione del bene, ovvero il potere di cedere

ad altri in tutto o in parte, i diritti sulla cosa.

Il potere di godimento e di disposizione deve avvenire in modo

pieno ed esclusivo.

Con pienezza si intende che il proprietario può farne tutto ciò

che vuole, anche distruggerla.

Con esclusività si intende che il proprietario ha il diritto di

vietare delle intromissioni da parte di terzi.

Il proprietario ha il potere di godere e di disporre del bene,

sempre entro i limiti e gli obblighi dell'ordinamento giuridico.

La proprietà inoltre è caratterizzata:

a) dall'elasticità ovvero che possono essere compresi in quel

diritto, altri diritti reali di godimento ( servitù, usufrutto, ecc..).

Ovviamente se viene a mancare il diritto reale principale,

vengono a mancare anche loro.

b) dall'imprescrittibilità, non alla proprietà ma all'azione di

rivendicazione. La proprietà inoltre non si perderà per non uso,

ma per usucapione.

c) dalla perpetuità, ovvero dalla durata perenne.

Abbiamo anche delle ipotesi di durata temporanea come nel

caso di proprietà superficiaria a termine.

Espropriazione e indennizzo

La costituzione prevede che la proprietà del privato possa

essere 'sacrificata' solo in presenza di :

a) intéresse generale

b) di una previsione legislativa che lo consenta ( riserva di

legge)

c) di un indenizzo che compensi il privato.

Ciò prende il nome di espropriazione traslativa in quanto si

trasferisce il bene del proprietario o ad un privato o ad un ente

pubblico;

e non solo, poiché rientra nell'espropriazione anche quelle

limitazioni sul diritto di proprietà del proprietario "limiti

espropriativi".

L'indennizzo che dovrà ricevere il proprietario dovrà

corrispondere ad un integrale risarcimento del pregiudizio

economico di cui ha sofferto il proprietario, e non è richiesto

che sia pari al valore che il mercato assegna a quel bene.

Inoltre la legge per ingentilire la ''cessione volontaria'' del bene,

prevede che il corrispettivo di cessione sia maggiore rispetto

all'indennizzo.

I tipi di proprietà

La proprietà dei beni culturali, ovvero beni immobili e mobili con

un interesse artistico, storico e archeologico, per garantirne

la protezione e la conservazione per fini di pubblico i

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A.A. 2017-2018
53 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Annylandy di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Napoli - Parthenope o del prof Cesaro Vincenzo Maria.