Diritto e i suoi caratteri incontroversi
Caratteri incontroversi del diritto
Umano: il diritto è costituito esclusivamente per l’uomo, quindi non si interessa né al mondo subumano, ovvero al mondo animale e alle leggi naturali, né al mondo sovraumano (Dio). Può interessarsi al mondo sopraumano solo se un individuo offende il sentimento religioso di un altro (ad esempio, l’art. 724 del Codice Penale punisce la bestemmia).
Sociale: il diritto non esiste se non c’è una società individuata nello spazio e nel tempo. Tale carattere deriva dalla locuzione latina “dove c’è una società (civile), lì vi è il diritto”.
Normativo: il diritto necessita della certezza di una norma scritta.
L'ordinamento giuridico
L’ordinamento giuridico è un sistema di regole, le leggi, che regolano la vita di una comunità all'interno di un sistema giuridico (es. Stato): l’ordinamento costituisce dunque il diritto della comunità. L’ordinamento non è statico o immutabile, ma è in continuo movimento, sotto la spinta dei comportamenti dei membri della collettività e di altri ordinamenti, specie ordinamenti sovranazionali (es. Unione Europea).
La legge viene considerata come “contenitore” dove la norma è il “contenuto del contenitore”, ovvero della legge: le norme formano quindi l’ordinamento e rappresentano il diritto. La norma giuridica è una regola di comportamento che proibisce o impone determinati comportamenti. La giuridicità di una norma assume significato solo se la norma stessa fa riferimento all’ordinamento in cui è collocata: dipende quindi dal fatto che sia stata o meno dotata di autorità, ossia vincolante nei confronti di tutti i consociati.
Funzioni della norma giuridica
Aspetto fisiologico: pacifica convivenza sociale tra gli uomini attraverso un contemperamento di interessi.
Aspetto patologico: risolve le controversie che esistono o possono nascere tra i consociati.
All’interno della norma vi è la fattispecie, previsione o ipotesi di un fatto che può come non può accadere. Si parla di fattispecie:
- Astratta: ipotesi di un fatto.
- Concreta: cambia con varie modalità a seconda del fatto accaduto.
La fattispecie può essere di vari tipi:
- Semplice: consiste in un unico fatto.
- Complessa: consiste in più fatti.
- A formazione progressiva: consiste in fatti che non avvengono tutti allo stesso momento.
La norma giuridica è collegata alla sanzione, la risposta che l’ordinamento giuridico dà nel momento in cui viene violata la norma. Può essere:
- Penale: pena detentiva. Consiste nella privazione della libertà ed è sempre seguita dalla sanzione civile.
- Civile: punizione che può consistere nel ripristinare la precedente situazione all’illecito civile (diretta) o nell’ottenere un risarcimento del danno (indiretta).
- Amministrativa: consiste nel risarcimento mediante pagamento di una somma di denaro.
Caratteri della norma giuridica
Generalità: la norma giuridica non è dettata per singoli individui, ma è rivolta a tutti i consociati o comunque a classi generiche di soggetti.
Astrattezza: la norma giuridica non è dettata per specifiche situazioni concrete, ma per fattispecie astratte: la legge ha lo scopo di regolare quindi casi futuri ed eventuali. Più la norma giuridica è generale ed astratta, più si può parlare di diritto comune; meno la norma giuridica è generale ed astratta, più il diritto può essere definito speciale (es. statuto dei lavoratori).
Nella formazione della norma giuridica è fondamentale il principio di eguaglianza, solennemente proclamato dall’art. 3 della Costituzione, per cui il legislatore ha il dovere di rispettarlo, quanto meno di tenerne conto, in quanto diretto al legislatore stesso. Presenta due profili:
- Formale: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali” (art. 3, comma 1).
- Sostanziale: la Repubblica ha l’obbligo di rimuovere tutti gli ostacoli di varia natura (es. economici, sociali) che possono limitare il principio di eguaglianza e di fatto la libertà del cittadino, impedendone il pieno sviluppo (art. 3, comma 2).
Le norme giuridiche possono essere:
- Derogabili (o dispositive): i soggetti possono decidere diversamente rispetto a quanto scritto nella norma.
- Inderogabili (o cogenti): i soggetti non hanno poteri decisionali sulla norma.
- Suppletive: quando i soggetti non hanno provveduto a disciplinare un determinato aspetto della fattispecie (lacuna), a cui la legge sopperisce intervenendo a disciplinare ciò che i soggetti stessi hanno trascurato.
Le norme giuridiche si distinguono dalle altre norme, come ad esempio la norma morale, le quali non sono oggetto di sanzioni.
L'equità
L’equità è stata definita la giustizia del caso singolo. L’ordinamento giuridico sacrifica spesso la giustizia del caso singolo all’esistenza della certezza del diritto (principio della certezza del diritto). Quando la legge lo prevede, il giudice, per risolvere le controversie, può decidere con equità e quindi non solo rifacendosi alle norme di diritto.
Le fonti del diritto
Con fonte del diritto s'intende ogni atto e ogni fatto che producono o sono idonei a produrre delle norme giuridiche. Nel Medioevo per fonte erano considerati tutti gli scritti dei giuristi romani; nel '600 il concetto di fonte è stato usato in senso tecnico.
Nel nostro ordinamento, le fonti del diritto vengono individuate dall’art. 1 delle Disposizioni sulla legge generale o preleggi, poiché anteposte al Codice Civile del 1942: “sono fonti del diritto al primo posto le leggi, al secondo i regolamenti, al terzo le norme corporative e all’ultimo gli usi”. Si tratta tuttavia di un articolo incompleto ed inesatto, modificato con il passare del tempo: con la caduta del fascismo anche le norme corporative hanno perso efficacia; nel dopoguerra alle fonti già indicate sono state aggiunte altre importanti fonti, tra cui la Costituzione (entrata in vigore dopo il referendum del 1948).
Ad affiancare le fonti del diritto italiano, le fonti interne, vi sono le fonti esterne o comunitarie, stabilite dall’Unione Europea e recepite dal nostro ordinamento. Gli organi dell’Unione Europea adibiti sono: il Consiglio, la Commissione europea, la Corte di Giustizia e il Parlamento europeo. Danno vita a regolamenti, direttive, raccomandazioni e consigli.
Le fonti del diritto hanno un ordine gerarchico: queste non hanno infatti un ordine casuale, perché la loro posizione gerarchica determina il potere che le fonti stesse hanno fra di loro e quale fonte debba prevalere su un’altra (principio gerarchico delle fonti). L’ordine va dal gradino più alto a quello più basso:
- Costituzione della Repubblica: è la più importante e regola il procedimento di formazione delle leggi. È rigida: una legge ordinaria non può né modificare le leggi di rango costituzionale né contenere disposizioni in qualsiasi modo in contrasto con queste. Per essere modificata ha bisogno di un procedimento particolare e diverso rispetto ad ogni altra fonte. È divisa in due parti:
- Libertà dell’uomo: l’uomo è tutelato sia come singolo sia nelle formazioni sociali affinché possa realizzare la propria personalità.
- Forma di governo e il diritto pubblico.
- Regolamenti comunitari (fonte esterna): complesso di norme dirette ai cittadini dell’UE e quindi efficaci immediatamente.
- Leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge: sono emanate dal Parlamento. Le leggi ordinarie possono modificare qualsiasi atto non avente forza di legge, mentre non possono essere modificate se non da una legge successiva o da referendum popolare. Si distinguono in:
- Decreti legge: sono emanati dal Governo in via d’urgenza entro 60 giorni per essere validi.
- Decreti legislativi: sono emanati dal Governo all’interno di una legge quadro emanata dal Parlamento, che ne stabilisce i punti salienti.
- Sette codici: civile, penale, procedura civile, procedura penale, navigazione, militare di guerra, militare di pace.
- Codice civile: di impronta napoleonica, nato nel 1942 attraverso la fusione del codice civile del 1865 e del codice di commercio, ha circa 3 mila articoli ed è diviso in 6 libri: persone della famiglia, successione di morte, proprietà, obbligazioni, lavoro, tutela dei diritti. È preceduto da 16 articoli (preleggi) e concluso con le disposizioni di attuazioni.
- Leggi regionali: sono rese tali dalla legge del 2001, modificando l’art. 117, nel quale vengono definiti i rapporti tra le leggi dello Stato e le leggi regionali stesse. In particolare vengono stabilite le materie di competenza esclusiva dello Stato e materie di competenza esclusiva delle Regioni per evitare conflitti di interesse.
- Direttive comunitarie (fonte esterna): destinate ai singoli Stati dell’UE, sono indirette rispetto ai regolamenti e hanno bisogno dell’emanazione di una legge dello Stato per essere valide.
- Regolamenti: atti che non hanno valore di legge e possono essere emanati dal Governo o da autorità indipendenti. Non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge. Riguardano le materie più valide.
- Consuetudine: Unica fonte non scritta. Non è prevista e disciplinata dalla Costituzione, può operare solo nei limiti in cui la legge lo consente in quanto subordinata a questa.
- Soggettivo: convinzione che un determinato comportamento sia ritenuto dovuto, pur non essendo scritto.
- Oggettivo: comportamento sempre uguale e reiterato nel tempo (usus).
Esistono tre consuetudini:
- Contra legge: consuetudine inammissibile, non ha alcun significato perché non può essere contrario ad una disposizione di legge.
- Secundum legge: consuetudine richiamata espressamente da varie norme. Opera in accordo con la legge in quanto alla consuetudine la legge stessa fa rinvio.
- Praeter legem: si ha nel caso in cui una norma non preveda un determinato fatto o presenti una lacuna. Si presume possa esserci una consuetudine che supporti una norma carente di contenuto.
L'interpretazione della legge
L’interpretazione della legge è un’attività fondamentale che consente di rendere vivo il diritto, di per sé è statico: al testo normativo viene attribuito così un senso. Per interpretazione della legge si intende proprio l’attività dell’interpretare e cogliere sia il significato, sia il risultato che si ottiene. Il significato dei termini presenti nei testi non è quasi mai univoco, ma spesso è ricavato da elementi extra-testuali e impone di tenere conto della intenzione del legislatore. Inoltre, di una disposizione normativa si possono cogliere più significati diversi, tra le quali l’interprete sceglie la soluzione più appropriata.
Dal punto di vista dei soggetti che svolgono tale attività, l’interpretazione può essere:
- Autentica: svolta dal legislatore per chiarire il significato di una legge. Il presupposto è che vi sia una legge poco chiara (es. legge tributaria). Il legislatore emana una legge retroattiva, efficace fino al momento in cui la legge “oscura” è stata emanata, che sostituisce la stessa legge, la quale verrà abolita.
- Giudiziale: operata dai giudici che colgono il significato più adatto della legge regolando al caso concreto attraverso sentenze, ordinanze o decreti.
- Dottrinale: operata dagli studiosi di diritto.
Criteri di interpretazione
L’interpretazione non è libera, ma regolata dalle disposizioni predisposte dall’art. 12 delle preleggi. Vi sono tre criteri:
- Criterio letterale: il primo significato da cogliere è quello che emerge dal significato delle parole. È un criterio oggettivo e va colto nell’insieme e non nella singola parola.
- Criterio teleologico: se il criterio letterale risulta ambiguo si passa a quello teleologico (dal greco “telòs”, fine), che indica qual è lo scopo e l’intenzione del legislatore nel momento in cui ha emanato quella legge (ratio legis). Da questa interpretazione si hanno interpretazioni restrittive, cioè da astratto a concreto, e interpretazioni estensive, cioè in generale.
- Criterio analogico: ha come presupposto quello di una lacuna dell’ordinamento giuridico, ovvero manca una norma che disciplina un caso. Si ricorre ad una norma che regoli un caso simile in una materia analoga (analogia legis). Se non esiste una legge simile si fa ricorso ai principi generali dell’ordinamento giuridico (analogia iuris).
Le situazioni giuridiche soggettive
Dal momento in cui una fattispecie si realizza, avviene un mutamento nell’ambito dei fenomeni giuridici, la nascita delle situazioni giuridiche soggettive. Può consistere in:
- Un rapporto giuridico tra un soggetto attivo detto creditore e uno passivo detto debitore.
- Una qualificazione giuridica del soggetto (es. nascita e acquisizione della capacità giuridica).
- Una qualificazione giuridica dell’oggetto (es. beni).
Situazioni giuridiche soggettive attive
Diritto soggettivo: è la figura più importante delle situazioni giuridiche attive e consiste nella manifestazione della libertà dei soggetti, detti titolari del diritto soggettivo, di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse individuale, protetto dall’ordinamento giuridico. Si divide in due aspetti:
- Fisiologico: potere di agire per il raggiungimento di un interesse protetto da un ordinamento giuridico (esercizio del diritto soggettivo).
- Patologico: potere di reagire nel momento in cui questo interesse viene leso. A questo consegue la tutela del diritto soggettivo, ovvero nella protezione conferita dall’ordinamento affinché l’interesse del singolo venga concretamente soddisfatto.
Il diritto soggettivo si classifica in:
- Diritto soggettivo assoluto: si può far valere “erga omnes”, nei confronti di tutti, che hanno a loro volta un “laedere neminem”, ovvero il dovere di astenersi dal turbare l’esercizio del diritto (situazione soggettiva passiva corrispondente). Si distinguono in:
- Diritti della personalità: tutti i diritti dell’uomo in quanto tale. Nascono con la nascita dell’uomo stesso. Si tratta di una categoria aperta: possono essere inseriti nuovi diritti della personalità dal giudice.
- Diritti reali: tutti i diritti che regolano i rapporti che ha l’uomo con la cosa (dal latino “res”), con i beni, e si dividono in diritti reali minori e diritti reali di garanzia. Si tratta di una categoria chiusa: non possono essere inseriti nuovi diritti reali, ma sono solo quelli previsti dall’ordinamento giuridico.
- Diritto soggettivo relativo: si può far valere solo su uno o più soggetti determinati o determinabili. Si distinguono in:
- Diritti di famiglia: sono relativi in quanto comportano doveri (situazioni giuridiche soggettive attive) e obblighi (situazioni giuridiche soggettive passive) tra i coniugi.
- Diritti di credito: pretesa di un soggetto attivo (creditore) affinché gli altri soggetti passivi (debitori) tengano un determinato comportamento o adempiano un’obbligazione.
- Diritto potestativo: potere di agire per un proprio interesse (situazione soggettiva attiva) modificando la sfera giuridica di un altro soggetto che si trova in una situazione giuridica soggettiva passiva chiamata soggezione: il soggetto passivo non può opporsi e deve quindi soggiacere.
I limiti del diritto soggettivo sono gli abusi del diritto. I casi più importanti di abusi sono:
- Atti emulativi: sono vietati. Presentano:
- Un elemento soggettivo: la convinzione del soggetto di tenere un determinato comportamento al fine di dare fastidio o di nuocere agli altri. L’elemento soggettivo rimane nella sfera psicologica del soggetto e il diritto non ha potere su questa: l’elemento soggettivo necessita quindi di un elemento oggettivo.
- Un elemento oggettivo: è la mancanza di utilità per chi compie l’atto.
- Immissioni: sono tutti quei rumori, scuotimenti, esalazioni, suoni ecc. che provengono dal fondo vicino e sono vietate solo ed esclusivamente quando superano la normale tollerabilità, limite che viene deciso dal giudice che interviene, quando consultato, sulla base di alcuni criteri quali la distinzione dei luoghi, la tutela del lavoro come interesse individuale, la priorità dell’uso ecc.
Altre situazioni soggettive attive
La facoltà è una situazione soggettiva attiva che non è autonoma ma vive all’interno del diritto soggettivo. Si divide in:
- Diritto di godimento: consiste nel godimento materiale del bene.
- Diritto di disposizione: consiste nel godimento in senso giuridico del bene.
Lo status: qualità giuridica che ricollega la posizione del soggetto all’interno di una comunità. È costituita da:
- Un profilo formale.
- Uno materiale: tutte le norme attribuite al soggetto che ricopre un determinato status.
L’aspettativa: è una situazione “di attesa”, considerata come attitudine a diventare un diritto soggettivo. Il diritto tutela questa situazione e il titolare della aspettativa.
Situazione giuridica soggettiva in parte attiva e in parte passiva
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