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I SINGOLI CONTRATTI

Compravendita

La vendita è il contratto mediante il quale il venditore (o alienante) trasferisce la proprietà di

un bene o di un diritto al compratore, che si obbliga a pagare come corrispettivo un prezzo che

consiste in un corrispettivo in denaro.

Il fatto che il corrispettivo dello scambio sia sempre un prezzo distingue la vendita dalla

permuta. Il prezzo deve essere determinato o determinabile: in difetto il contratto è nullo.

La vendita è:

Un contratto consensuale: per il suo perfezionamento non occorre la consegna della

• cosa, che invece costituisce una obbligazione del venditore.

Un contratto ad effetti reali: produce in virtù del consenso il trasferimento della

• proprietà della cosa o del diritto, quando il contratto si riferisca ad una cosa

determinata. In alcune ipotesi tuttavia questo effetto non può immediatamente

verificarsi perché la cosa non è determinata o non è di proprietà del venditore: il

contratto avrà quindi efficacia obbligatoria, ovvero dal contratto sorge a carico del

venditore l’obbligo di procurare l’acquisto della proprietà al compratore. I casi più

importanti di vendita obbligatoria sono:

Vendita di cose generiche: la proprietà passa al compratore solo con

➢ l’individuazione degli specifici pezzi o unità che si intendono vendere con l’accordo

delle parti.

Vendita alternativa: il trasferimento non si verifica se non quando sia stata

➢ effettuata la scelta tra due o più cose dedotte in obbligazione.

Vendita di cosa futura: occorre che la cosa sia venuta ad esistenza (es. immobili da

➢ costruire).

Vendita di cosa altrui: il venditore è obbligato dal contratto ad acquistare la cosa

➢ dal proprietario per trasmetterla al compratore, che diventa proprietario nello stesso

momento in cui il venditore acquista la proprietà della cosa dal terzo titolare. È

ammesso anche che il venditore possa adempiere il proprio obbligo inducendo il

proprietario a trasferire direttamente la proprietà al compratore. Qualora il

venditore non riesca a procurarne l’acquisto al compratore, risponde del proprio

inadempimento. Se il compratore venisse a conoscenza ex post dell’altruità della

cosa, e nel caso in cui il venditore non gli ha ancora fatto acquistare la proprietà,

può chiedere la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno, alla

restituzioni e ai rimborsi.

Obbligazioni del venditore

Gli effetti obbligatori per il venditore sono:

Far acquistare la proprietà (o il diritto) al compratore se la vendita è ad effetti

• obbligatori. Se la vendita è ad effetti reali la proprietà o il diritto si trasferiscono

automaticamente al momento della conclusione del contratto e dunque non sussiste

nessun obbligo in capo al venditore.

Consegnare la cosa al compratore: avviene in un momento diverso dal trasferimento

• della proprietà. La consegna deve avvenire nel tempo e nel luogo fissati dal contratto.

In mancanza di pattuizione:

Riguardo il tempo: la consegna deve essere fatta appena è avvenuto il trasferimento

➢ del diritto

Riguardi il luogo: la consegna deve essere adempiuta nel luogo in cui la cosa si

➢ trovava quando l’obbligazione è sorta, se entrambe le parti erano a conoscenza.

Altrimenti la consegna deve avvenire nel luogo dove aveva domicilio il venditore o

nella sede dell’impresa.

Garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa:

• Garanzia per evizione:

➢ Si ha nel caso in cui terzi asseriscano di essere proprietari della cosa oggetto

- della vendita ed agiscano in giudizio rivendicando la proprietà del bene,

costringendo il compratore alla consegna della cosa.

Costituiscono evizione per il compratore anche espropriazione forzata del

- bene.

Il compratore, convenuto in giudizio dal terzo, ha l’onere di chiamare in causa

- il venditore (denuncia della lite), che potrebbe essere in grado di fornire le

prove necessarie per dimostrare che l’azione intentata dal terzo è infondata. Il

compratore che non chiami in giudizio il venditore, perde la garanzia:

Se rimane soccombente di fronte al terzo, qualora il venditore dimostri che,

o nel caso fosse stato chiamato in giudizio, avrebbe potuto addurre ragioni

sufficienti a respingere la domanda proposta contro il compratore dal terzo.

Se riconosce spontaneamente il diritto affermato dal terzo.

o

Se il compratore che subisce l’evizione, non fosse a conoscenza dell’altruità

- della cosa al momento della conclusione del contratto, può richiedere ai danni

del venditore il risarcimento del danno subito, la restituzione del prezzo ed il

rimborso delle spese necessarie o utili per il contratto.

L’evizione può essere:

- Totale: se riguarda tutta la cosa.

o Parziale: se riguarda parte della cosa. Il compratore ha diritto alla

o risoluzione del contratto qualora debba ritenersi che non avrebbe acquistati

la cosa senza la parte per la quale ha subito l’evizione; altrimenti può

ottenere solo una riduzione del prezzo o il risarcimento del danno qualora

non fosse a conoscenza dell’altruità parziale della cosa.

Il compratore, nel caso in cui abbia ragione di temere che la cosa possa essere

- rivendicata da terzi, può sospendere il pagamento del prezzo, a meno che il

pericolo gli fosse già noto al momento della vendita.

La garanzia per evizione costituisce un effetto naturale del negozio: non

- richiede di essere pattuita, ma può essere esclusa o limitata su accordo delle

parti.

Garanzia per i vizi:

➢ Consiste nella garanzia del venditore affinché la cosa venduta sia immune da

- vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o che ne diminuiscano in

modo apprezzabile il valore.

I vizi di una cosa sono le imperfezioni o alterazioni del bene, dovute alla sua

- produzione o alla sua conservazione. Il compratore non ha diritti di garanzia

per qualsiasi difetto, perfino minimo, della cosa acquistata.

La garanzia non è dovuta se, al momento del contratto, il compratore fosse a

- conoscenza dei vizi della cosa o se si trattava di vizi facilmente riconoscibili.

Il compratore che vuole far valere la garanzia ha l’onere di denunciare

- l’esistenza dei vizi entro otto giorni, che decorrono dalla consegna se si tratti

di vizi apparenti, riconosciuti attraverso la diligenza del buon padre di

famiglia, o dalla scoperta se si tratta di vizi occulti. La denuncia non serve se il

venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o lo ha occultato.

Il compratore può avanzare la denuncia qualora il venditore non proceda

- all’eliminazione del vizio.

L’azione di garanzia del compratore è soggetta ad un termine di prescrizione

- di un anno, che decorre dal momento della consegna.

Se il compratore agisce in giudizio, può richiedere a sua scelta, oltre al

- risarcimento del danno, o la risoluzione del contratto, restituendo il bene e

facendosi restituire il prezzo pagato (o liberandosi dall’obbligo di pagarlo),

oppure la riduzione del prezzo.

Qualora la cosa venduta non abbia le qualità promesse, ossia specificamente

- garantite dal venditore al momento della conclusione del contratto, o quelle

essenziali per l’uso cui il bene è destinato, il compratore ha diritto di ottenere

la risoluzione del contratto (mancanza di qualità). Il compratore ha l’onere di

denunziare il difetto di qualità entro otto giorni; l’azione si prescrive entro un

anno.

Qualora la cosa venduta sia radicalmente diversa, per le sue caratteristiche

- socio-economiche, da quella prevista come oggetto del contratto, il

compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto. L’azione non è

soggetta né a decadenza né a prescrizione.

La garanzia dovuta può essere disciplinata in via convenzionale mediante

- specifici patti inseriti nel contratto. Un’ipotesi è la garanzia di buon

funzionamento della cosa: si ha quando il venditore abbia garantito per un

certo tempo il funzionamento della cosa venduta. Il compratore deve

denunciare l’eventuale difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla

scoperta, a pena di decadenza, ed agire in giudizio entro sei mesi, che è il

termine di prescrizione della garanzia.

Obbligazioni del compratore

L’obbligazione principale del compratore consiste nel pagamento del prezzo pattuito, entro il

termine e nel luogo stabiliti dal contratto, o in mancanza, al momento e nel luogo della

consegna. Se è pattuito che il prezzo non si paghi alla consegna, il pagamento deve avvenire al

domicilio del venditore.

Se il prezzo non è determinato, deve essere perlomeno determinabile. Se invece non è

determinabile, la legge prevede apposite regole:

Se il prezzo ha ad oggetto cose che il venditore vende abitualmente, si applicherà il

• prezzo normalmente praticato dal venditore.

Se si tratta di cose aventi un prezzo di borda, o per le quali esistono listini o mercuriali,

• si fa riferimento a tali parametri di riferimento.

Nel caso in cui tali criteri integrativi non siano sufficienti, il prezzo sarà determinato da

• un terzo nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il

contratto. Le parti possono infine domandare ad un terzo la determinazione del prezzo.

La vendita è nulla se il prezzo non è determinabile in altro modo.

Al compratore spettano inoltre le spese della vendita.

Vendita con patto di riscatto

Si ha nel momento in cui il venditore si riserva il diritto di riavere la proprietà della

• cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalla legge. Vi si

ricorre di solito quando il venditore è indotto a vendere per realizzare denaro liquido,

ma spera di potersi procurare, entro un certo termine, la somma necessaria per farsi

restituire il bene alienato.

La vendita produce i suoi effetti, ma questi vengono eliminati se il venditore dichiara di

• voler riscattare la cosa venduta e restituisce il prezzo e le spese sostenute. A tutela del

venditore, il prezzo di riscatto non può essere superiore a quello incassato, o il

contratto è considerato nullo.

Al venditore basta dichiarare di esercitare il riscatto per far rientrare la proprietà nel

• suo patrimonio: non occorre un nuovo contratto di vendita.

Se si verifica il riscatto, il contratto ha effetti retroattivi.

• L’esercizio del riscatto è sottoposto ad un termine di decadenza di due anni per i beni

• mobili e di cinque per i beni immobili. Il termine è inderogabile e improrogabile.

Si distingue dal patto di retrovendita che ha effetti obbligatori.

&

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A.A. 2018-2019
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mariagraziat di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Vadala Velia.