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COSTITUZIONE FONDAZIONE

La fondazione è un ente amministrativo con personalità giuridica dotato di un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non lucrativo. I presupposti della fondazione sono due: - Atto costitutivo, negozio giuridico unilaterale avente ad oggetto la costituzione della fondazione sotto condizione legale del suo riconoscimento da parte dell'autorità amministrativa. Deve essere stipulato in forma pubblica a pena di nullità. L'atto costitutivo deve indicare la denominazione, lo scopo, il patrimonio, i modi ed i criteri di utilizzazione delle rendite, la sede, l'organizzazione dell'ente. Può inoltre contenere norme relative alla sua estinzione e trasformazione. L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non è intervenuto il riconoscimento. - Atto di riconoscimento dalla p.a., senza il riconoscimento la fondazione non ha personalità e non ha soggettività giuridica.Competente ad emanare l'atto di riconoscimento è il prefetto. L'atto di riconoscimento implica da parte della pubblica autorità una valutazione concernente l'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo e l'utilità sociale del fine perseguito. ATTIVITÀ E ORGANI La fondazione deve avere uno scopo non lucrativo definito dal fondatore. La fondazione, cioè, non può perseguire un mero vantaggio economico ma deve soddisfare interessi ideali o bisogni fondamentali di una generalità di destinatari. La legge prevede anche fondazioni familiari cioè destinate a vantaggio di determinate famiglie. La fondazione è gestita da un organo amministrativo, composto da uno o più amministratori, che ha il potere di decidere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Generalmente l'organo amministrativo è collegiale e prende il nome di Consiglio di amministrazione. La rappresentanzacompete allo stesso organo amministrativo o ad un organo unipersonale (presidente, segretario). Oltre all'organo amministrativo, lo statuto può prevedere organi vari di controllo e vigilanza. La fondazione, come persona giuridica, è soggetta ad un particolare regime di pubblicità che richiede la registrazione dei dati rilevanti della vita dell'ente in un apposito registro che è il registro delle persone giuridiche. In questo registro delle persone giuridiche deve risultare, tra le altre cose, anche i poteri che sono attribuiti agli organi dell'ente. L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni. TRASFORMAZIONE ED ESTINZIONE La fondazione viene costituita per il perseguimento di uno scopo, quindi se questo scopo diventa impossibile, la fondazione non ha più ragione di esistere e dovrebbe estinguersi; la legge tuttavia tende alla conservazione dell'ente prevedendo la

Possibilità che l'autorità governativa disponga la trasformazione dell'ente, assumendo uno scopo nuovo, analogo al precedente. Quando non si da luogo alla trasformazione, l'impossibilità dello scopo si pone come causa di estinzione, dichiarata dall'autorità governativa. La dichiarazione di estinzione non comporta l'immediata fine dell'ente, ma apre una fase di liquidazione intesa alla conversione in denaro del patrimonio al fine dell'integrale pagamento dei debiti dell'ente. Conclusa la liquidazione, la fondazione cessa di esistere.

TERZA LEZIONE: ASSOCIAZIONI E COMITATI

NOZIONE ASSOCIAZIONE

Tra gli enti a struttura associativa la figura centrale è l'associazione, cioè l'organizzazione stabile di persone per il perseguimento di uno scopo comune non lucrativo (culturale, sociale, assistenziale). Si pensi ai sindacati e partiti politici che sono uno strumento fondamentale nella vita sociale del paese.

Le associazioni si distinguono in associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute. L'associazione riconosciuta è persona giuridica e ha autonomia patrimoniale perfetta. L'associazione non riconosciuta non ha personalità giuridica, ma ciò non esclude non solo l'esistenza e la operatività dell'associazione, ma soprattutto l'importanza che l'associazione assume. Infatti, può sembrare paradossale, ma le associazioni non riconosciute hanno una maggiore importanza nel contesto sociale (es. sindacati, partiti).

ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

L'associazione riconosciuta si forma attraverso atto costitutivo che deve farsi in forma pubblica a pena di nullità. Si devono indicare gli elementi e i connotati dell'associazione, lo scopo, la denominazione, la sede e l'attività dell'ente. Deve esserci il riconoscimento dell'autorità governativa e l'iscrizione presso il Registro.

Le persone giuridiche sono enti che hanno una denominazione tutelata dal diritto per evitare che altre entità utilizzino lo stesso nome. La sede è il luogo principale in cui l'associazione svolge la sua attività. È possibile svolgere attività economiche occasionali, ma devono essere marginali rispetto allo scopo dell'associazione, come la pubblicazione di riviste o libri a pagamento. Se l'associazione svolge attività commerciale e distribuisce gli utili tra gli associati, si tratta di una società e non di un'associazione.

Come organo fondamentale dell'associazione riconosciuta c'è l'assemblea, che esprime in forma collegiale la volontà degli associati. Le delibere possono essere sospese dall'autorità giudiziaria. Anche l'associazione riconosciuta ha i suoi amministratori, che sono gli organi competenti.

A compiere atti di gestione e rappresentanza nei confronti di terzi. La partecipazione dell'associato ha una natura personale, rappresenta una posizione giuridicasoggettiva che non è trasmissibile e non è suscettibile di valutazione economica. Il diritto di partecipazione è un diritto al quale l'associato può rinunziare attraverso il recesso. L'associato può recedere per giusta causa in qualsiasi momento, mentre l'associazione non può decidere di espellere l'associato se non per gravi motivi. L'associazione si estingue quando lo scopo per il quale essa si è costituita diventa impossibile o esaurito e serve il voto favorevole di almeno ¾ degli associati. L'autorità governativa non può comunque deliberare la trasformazione dell'associazione. Se lo scopo diventa impossibile, la vita dell'associazione cessa e si aprirà la fase della liquidazione.

ASSOCIAZIONE NON

RICONOSCIUTA

Associazione non riconosciuta, non ha personalità giuridica ma ha un'importanza superiore a quelle riconosciute. La differenza si trova nella mancanza di autonomia patrimoniale perfetta. L'associazione non riconosciuta assume obbligazioni ma la responsabilità dell'associazione a rispondere con il proprio fondo patrimoniale, si accompagna a quella di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Per il resto, l'associazione non riconosciuta è essenzialmente disciplinata alla stregua di quella riconosciuta, con la particolarità che non è soggetta a quegli oneri formali e a quei controlli dell'autorità governativa propri dell'associazione riconosciuta.

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Vi sono associazioni che si distinguono ulteriormente in quanto perseguono uno scopo altruistico di utilità sociale. Tra queste associazioni di promozione sociale possiamo identificare una

Particolare categoria che sono quelle di volontariato, delle quali i soci operano per utilità sociale in modo personale, oltre che spontaneo e gratuito. Lo stato e gli enti pubblici promuovono le attività di queste associazioni. Le obbligazioni assunte dai rappresentanti sono obbligazioni che fanno in capo all'associazione e ne risponde con il proprio fondo, ne rispondono coloro che hanno assunto le obbligazioni solo in maniera sussidiaria (cioè responsabilità di secondo grado), regola diversa rispetto alle associazioni tradizionali.

IL COMITATO

Nell'ambito degli enti a struttura associativa si colloca anche il comitato (organizzazione di persone che perseguono uno scopo altruistico mediante la raccolta pubblica di fondi). I comitati tipici si costituiscono per finalità di soccorso, di beneficenza, o per promuovere opere pubbliche, o manifestazioni di interesse culturale, o collettivo (es. comitati di festeggiamento per il patrono locale del paese).

Si forma tramite atto costitutivo. Il comitato gode di autonomia patrimoniale seppur imperfetta. Nel caso in cui il comitato venga riconosciuto, risponderà delle obbligazioni solo con il suo patrimonio. Il comitato non è governato al vertice da un organo amministrativo, ma è governato da coloro che ne fanno parte nella veste di promotori, organizzatori, componenti del comitato. Il comitato non è persona giuridica in quanto persegue scopi che non sono tendenzialmente duraturi e si applicano le regole dell'associazione non riconosciuta. Qualora il comitato non abbia ottenuto personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente.

ARGOMENTO 7 – L'IMPRESA FAMILIARE E GLI ALIMENTI LEGALI

PRIMA LEZIONE: IMPRESA FAMILIARE

L'istituto dell'impresa familiare è stato inserito nel c.c. grazie

all'intervento della riforma del diritto della famiglia del 1975 che ha voluto garantire tutela al lavoro del soggetto che collabora con chi esercita l'attività di impresa di famiglia. Così facendo si escludono determinate situazioni di sopraffazione di un membro della famiglia su altri. L'impresa familiare si tratta di una fattispecie caratterizzata da una comunità paritaria di lavoro che è fondata sulla solidarietà, i soggetti che possono partecipare all'impresa familiare rappresentano un modello di famiglia più ampio, che va oltre la famiglia nucleare. Chi attiva l'impresa familiare risulta, formalmente, essere il titolare (imprenditore). La legge ha voluto valorizzare ogni tipo di attività svolta dal soggetto per il fine dell'impresa. L'attività può essere prestata all'interno dei locali dell'impresa, come all'interno delle mura domestiche, non è differente lal testo è il seguente:

Considerazione che il legislatore ha dell'apporto dato, per esempio, da chi svolge delle mansioni di fatica all'interno de

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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elisabcdegh di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Unitelma Sapienza di Roma o del prof Napoli Gaetano Edoardo.