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Argomento 1 – Nozioni generali di diritto privato

Prima lezione: nozione di diritto

La nozione di diritto

Il diritto può essere preso in considerazione:

  • In senso soggettivo (per indicare determinati poteri o doveri, o prerogative, in capo a un determinato soggetto, cioè il compartecipe – persona fisica o ente - che interagisce con altri soggetti all’interno della società civile);
  • In senso oggettivo (è l’insieme delle regole da rispettare nella convivenza sociale, nelle interrelazioni tra soggetti che interagiscono).

In questa seconda accezione, il diritto può essere considerato come l’insieme delle norme giuridiche le quali prevedono delle reazioni da parte dell’ordinamento giuridico, garanzia che si esplica tramite le norme sanzionatorie. Le norme giuridiche devono tenersi distinte da altre norme, quali, ad esempio, quelle etiche o morali. Le norme etiche o morali riguardano la coscienza dell'individuo, il suo modo di pensare, le sue credenze. La loro osservazione è solamente spontanea.

Sanzioni

Le sanzioni (conseguenze in danno del trasgressore) sono di diverso tipo:

  • Sanzioni penali: tendono a punire il trasgressore mediante una punizione di tipo afflittivo, personale o patrimoniale;
  • Sanzioni esecutorie: attuano specificatamente l’interesse leso dalla violazione della norma (es. la violazione della norma di consegnare una cosa al proprietario, comporta come sanzione il rilascio coattivo del bene);
  • Sanzioni risarcitorie: tendono a reintegrare il danno provocato dalla violazione della norma (es. il danneggiamento del bene altrui ha l’obbligo di risarcire il danno in denaro o di riparare il bene);
  • Sanzioni invalidatorie: tendono a privare di efficacia l’atto compiuto in violazione della norma (es. donazione stipulata senza la forma dell’atto pubblico è nulla).

Se la norma non è munita di una di queste sanzioni, non è una norma giuridica. Anche una disposizione contenuta nel più importante testo legislativo, il Codice Civile, può non essere norma giuridica perché comunque deve avere il carattere sanzionatorio.

Caratteri della norma giuridica

La norma giuridica è l’insieme delle regole da rispettare nella convivenza sociale.

  • Imperatività: espone al massimo grado il senso di imposizione della norma giuridica, della sua necessaria costrizione ed inderogabilità (i suoi destinatari non possono sostituirne l’applicazione con altre norme legali o convenzionali). La norma giuridica è imperativa (quindi inderogabile) perché l’interesse protetto non sarebbe pienamente protetto se si lasciasse all’interessato la possibilità di decidere liberamente di esso. Le norme derogabili, invece, sono le norme che i destinatari possono sostituire nella loro applicazione con altre disposizioni legali o negoziali;
  • Generalità: la norma è generale quando è rivolta a una generalità di destinatari. E cioè quello che si riscontra normalmente nel codice civile (es. ogni persona ha diritto al nome art. 6 cc);
  • Astrattezza: la norma è astratta perché si riferisce a una serie indefinita di casi concreti (es. qualora l’immagine di una persona sia pubblicata abusivamente, l’autorità giudiziaria può fare cessare l’abuso art. 10 cc. Qui non si fa riferimento a Caio ma a una generalità di individui che si trovino in questa situazione).

La norma è caratterizzata, di regola, dai caratteri della generalità e dell’astrattezza, che dosano il livello di rigidità/flessibilità della norma stessa. Più la norma è generale e astratta, più è flessibile e quindi applicabile a più categorie di casi. Assume rilevanza anche il grado di concreta attuazione della norma della società civile, quale valvola di adeguamento della eventuale rigidità delle regole esistenti alla flessibilità delle istanze sociali. A tal fine possono essere utilizzate, quale strumento normativo, apposite regole di ampio contenuto (che si modellano sul grado di accettazione sociale). Ciò avviene, ad esempio, quando si fa riferimento al buon costume (morale riconosciuta in un determinato contesto sociale), ai principi generali dell’ordinamento giuridico, alla diligenza del buon padre di famiglia ma anche, in alcuni casi, alla buona fede ed alla correttezza.

Ordinamento giuridico

L’insieme delle norme giuridiche mediante le quali è organizzata una collettività, costituisce un ordinamento giuridico. Nell’ambito del nostro ordinamento giuridico, la massima istituzione è lo Stato, il quale detiene il potere legislativo ed esprime l’unità nazionale. Il nostro Stato si inserisce nel più ampio contesto dell’Unione Europea, alla quale sono attribuite talune competenze normative.

Diritto e sociologia

Se il diritto è un fenomeno sociale, si pone il problema di distinguere lo studio di esso rispetto alle altre scienze sociali, e in particolare rispetto alla sociologia. La principale distinzione dipende dall’oggetto: la scienza del diritto indaga sulle norme giuridiche che regolano i rapporti sociali, la sociologia studia le leggi naturalistiche di tali rapporti che regolano rapporti sociali. La sociologia può occuparsi anche di fenomeni giuridicamente rilevanti, ma sempre in quanto fenomeni visti sotto la visuale di cause ed effetti naturali. Es. lo studio giuridico della separazione personale tra coniugi è studio delle norme di diritto familiare che la disciplinano, mentre lo studio sociologico indaga sull’incidenza delle cause di separazione.

Diritto ed economia

Un problema di distinzione si presenta anche rispetto alle altre scienze sociali e, in particolare, rispetto alle scienze economiche. Le scienze economiche si occupano dei fenomeni sociali in quanto determinati dall’interesse economico, la scienza giuridica si occupa delle norme, cioè della regolamentazione coercitiva che tali fenomeni ricevono da parte della società. Il giurista non può ignorare il momento poiché questo rappresenta un aspetto importante della realtà sociale disciplinata dal diritto.

Diritto privato e diritto pubblico

Le norme giuridiche si ripartiscono in norme di diritto privato e norme di diritto pubblico.

  • Diritto privato è il diritto che regola i comuni rapporti tra i consociati, ovvero il diritto comune delle persone e dell’economia.
  • Diritto pubblico è invece il diritto dei rapporti autoritari speciali, cioè di quei rapporti in cui si esprimono speciali posizioni di supremazia.

La distinzione tra diritto privato e diritto pubblico è già presente nella dottrina romana, che ci ha tramandato la nota definizione del giureconsulto Ulpiano secondo la quale il diritto pubblico è quello che attiene allo Stato mentre il diritto privato è quello che concerne l’utilità dei singoli. Anche quando sia certa la natura pubblica del soggetto (ad es. lo Stato), questo non vuol dire che la sua attività ricada nella sfera del diritto pubblico, si ammette che i rapporti da esso instaurati possono essere governati dal diritto privato. Se, ad es., lo Stato acquista dei beni o prende in locazione un immobile, varranno in linea di massima le stesse regole che si applicano alle compravendite e alle locazioni.

Il diritto comunitario

Il riconoscimento dello Stato come detentore supremo del potere autoritario non contrasta col suo assoggettamento all’ordinamento internazionale. Il diritto comunitario ha la sua origine nel Trattato di Roma del 1957, firmato da un primo nucleo di Stati europei con la finalità immediata di realizzare la loro unità economica in vista di una più stretta relazione politica e di un costante progresso economico e sociale. Al conseguimento di tali obiettivi furono preposti tre distinti enti:

  • La Comunità Economica Europea (CEE);
  • La Comunità Europea dell’Energia atomica (EURATOM);
  • La Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA).

I poteri normativi, amministrativi e giudiziari attribuiti a tali enti dettero vita al Mercato Comune Europeo (MEC). Il processo di unificazione europeo è, però, andato molto oltre l’ambito del mercato portando alla progressiva formazione di un ordinamento politico europeo sovranazionale. Questo processo ha avuto tappe importanti nei Trattati di Maastricht nel 1992, con il quale si è dato vita all’Unione Europea come organizzazione politica sovranazionale modificando la denominazione da Comunità Economica Europea a Comunità Europea (CE), e con il Trattato di Amsterdam del 1997 che ha apportato modifiche al sistema comunitario.

Organi principali dell’Unione sono:

  • Parlamento europeo, avente funzioni promozionali e consultive;
  • Consiglio, avente potere regolamentare;
  • Commissione, avente funzioni organizzative;
  • Corte di giustizia;
  • Corte dei conti.

È stato riconosciuto ufficialmente che l’appartenenza all’Unione Europea comporta una cittadinanza che è la cittadinanza europea. La partecipazione dell’ordinamento comunitario ha quindi rappresentato una parziale rinuncia all’esclusivismo e alla sovranità dello Stato. Sul piano formale, la legittimità della rinuncia è stata rinvenuta nella norma costituzionale che prevede le limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni (art. 11 cost.).

Seconda lezione: le fonti del diritto

Fonti del diritto

Fonti del diritto sono quindi atti o fatti dai quali traggono esistenza le norme giuridiche. Le fonti del diritto si dividono in categorie che sono differenti in quanto le une fonti prevalgono sulle altre (es. la legge prevale sul regolamento). L’indicazione gerarchica è contenuta nelle disposizioni preliminari al codice civile: art. 1 Indicazione delle fonti. Sono fonti del diritto: 1) le leggi 2) i regolamenti; 3) (*) 4) gli usi (*) Abrogato ad opera del d. lgs. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recava la dicitura: "le norme corporative”. La caduta del regime corporativo fascista, e la nuova realtà della Costituzione repubblicana e della UE hanno modificato e integrato tale ordine.

La legge

La legge è un precetto emanato dallo Stato nell’esercizio della sua suprema potestà normativa. Nell’ambito delle leggi statali, una formale preminenza è stata attribuita alla Costituzione (emanata il 27/12/1947 e alle altre leggi costituzionali, deliberate dal Parlamento con la speciale procedura di normazione costituzionale. La Costituzione è la legge che enuncia le basilari scelte politiche del nostro ordinamento e stabilisce l’organizzazione dei pubblici poteri. Il legislatore non può porsi in violazione delle norme della Costituzione. Se una legge viene dichiarata costituzionalmente illegittima, essa perde la sua efficacia e non può essere più applicata. Nel corso di un giudizio, il giudice, il quale abbia il fondato convincimento che una norma da applicare per la soluzione del caso sottoposto al suo esame presenti incostituzionalità, può rimettere il quesito alla corte costituzionale. Non è possibile, invece, per il privato rivolgersi direttamente alla corte costituzionale per il giudizio di costituzionalità.

Al di sotto delle leggi costituzionali troviamo le leggi ordinarie che sono emanate dallo Stato in base alla sua potestà legislativa. Tra esse troviamo anche il codice civile. Il codice, infatti, è una legge che disciplina organicamente un’intera materia, vista la sistematicità e compiutezza della disciplina. I primi importanti codici furono quello prussiano (1794), austriaco (1811), francese (detto anche Napoleonico – 1804). Il codice civile francese, ancora vigente, ebbe una vasta influenza sugli ordinamenti europei, e in particolare per l’emanazione di un codice civile italiano, ispirato a quello francese, restato in vigore fino al 1942 dove è stato completamente stato sostituito da quello odierno. Oltre al codice civile abbiamo il codice della navigazione, di procedura civile e codice penale. Il 1942 è una data importante perché questo codice è stato emanato durante il regime fascista, regime che da li a poco sarebbe caduto con tutta l’ideologia che tale regime comportava. Di fatto, l’influenza fascista fu molto limitata. Il Codice Civile si compone di 2969 articoli numerati. Ogni articolo ha una propria intitolazione detta rubrica e può dividersi in più periodi separati da un a capo, detti commi. Il codice civile è retto da una logica di carattere prevalentemente patrimoniale. Assume tuttavia sempre maggiore rilevanza nel diritto privato, la tutela della persona e dei suoi diritti fondamentali, la cui lesione comporta danni a beni che non hanno valore di mercato. In questi casi, inseriti negli ultimi decenni, si attribuisce comunque un valore convenzionale al risarcimento. Si corrisponde del denaro ma si parla, a tal riguardo, di danni non patrimoniali. Il testo del Codice Civile si divide in 6 libri, preceduti da un gruppo di disposizioni preliminari sulla legge in generale.

  • 1 libro – Delle persone e della famiglia (disciplina delle persone fisiche e giuridiche, del matrimonio e della filiazione). Ha subito diverse modifiche post fascismo poiché era ancora fondato sulla figura del capofamiglia.
  • 2 libro – Delle successioni (disciplina le successioni a causa di morte e della donazione).
  • 3 libro – Proprietà (disciplina dei beni, dei diritti reali di godimento e del possesso).
  • 4 libro – Obbligazioni (contratti).
  • 5 libro – Del lavoro (disciplina rapporto di lavoro, impresa e società). Diverse modifiche post fascismo poiché il rapporto di lavoro ha subito una trasformazione.
  • 6 libro – Tutela dei diritti (disciplina garanzie del credito come pegno, ipoteca etc).

Pur offrendo il Codice una disciplina compiuta e organica della materia, sarebbe inesatto pensare che esso esaurisca la legislazione del diritto privato. Il Codice è largamente integrato dalle comuni leggi statali, dette speciali per distinguerle rispetto al Codice. Le leggi che lo Stato emana nel corso del tempo, sono numerose e poiché non sempre la legge successiva abroga interamente la legge precedente può risultare talvolta non agevole stabilire quali norme relative ad un dato istituto sono ancora vigenti e quali, invece, sono decadute. A questo inconveniente tendono ad ovviare i testi unici, che sono raccolte di norme vigenti ad opera di organi pubblici. Se il testo unico è emanato nell’esercizio del potere legislativo, esso costituisce una nuova legge, e le norme anteriori che non siano incluse, devono considerarsi abrogate. Se invece il testo unico è emanato nell’esercizio del potere regolamentare (senza delega legislativa), esso è una semplice raccolta di norme che ne semplificano la lettura.

Regolamenti e usi

In seguito alla riforma del titolo V della Costituzione, le Regioni hanno potestà legislativa (Leggi Regionali) nelle materie non riservate alla legislazione statale e nelle materie di legislazione concorrente. Nelle materie di legislazione concorrente la potestà legislativa delle Regioni è comunque subordinata ai principi fondamentali posti dalle leggi dello Stato (art. 117 Cost.).

Art. 10 cost -> l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute; Nelle aree di sua competenza, la UE ha potestà di emanare norme;

  • Regolamento: atto legislativo vincolante che deve essere applicato in tutti i suoi elementi all’interno degli stati membri della UE. Non deve essere recepito. Nel contrasto tra legge statale e regolamento comunitario (volto a regolare i rapporti intersoggettivi dei cittadini della UE), è il regolamento comunitario a prevalere. Quindi il regolamento comunitario è a pari livello con le norme costituzionali.
  • Direttiva: atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti gli stati membri della UE devono realizzare ma che non impone con che mezzi e strumenti realizzarlo. Deve essere recepita.

Il Regolamento è un precetto normativo di grado inferiore alla legge emanato dallo Stato o da altri enti pubblici nell’esercizio della loro potestà regolamentare. Si distingue tra regolamento indipendente che è quello che contiene una disciplina autonoma del suo oggetto, ed esecutivo che detta norme di attuazione e di specificazione di una disciplina principale.

Essendo stato abolito il sistema corporativo, nell’ambito del quale le norme corporative avevano l’efficacia di norme di diritto, essi non fanno più parte delle fonti di diritto.

Gli usi – detti anche consuetudine – sono quelle norme non scritte che un ambiente sociale osserva costantemente nel tempo come norme giuridicamente vincolanti. Essi tendono a formarsi spontaneamente ma la loro osservanza è poi quella propria delle norme di diritto. Elementi costitutivi sono: un elemento obiettivo cioè la costante e uniforme ripetizione nel tempo di un determinato comportamento, ed un elemento soggettivo, cioè il convincimento della vincolatività giuridica di quel comportamento. Nel nostro ordinamento gli usi hanno efficacia limitatamente alle materie che non siano regolate da leggi o regolamenti. Se la materia è regolata da leggi o regolamenti, la consuetudine può essere applicata solo in quanto richiamata da tali norme. art. 8 Preleggi. Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati. Il Codice, ad es., richiama gli usi in tema di vendita di animali stabilendo che la tutela del compratore in caso di difetto dell’animale è disciplinata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali o, in mancanza dalle norme del codice. Gli usi di cui si ha appena parlato sono normativi. Quelli negoziali sono clausole che vengono usualmente inserite nei contratti.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elisabcdegh di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Unitelma Sapienza di Roma o del prof Napoli Gaetano Edoardo.
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