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Riassunti diritto privato

Capitolo 1: Il diritto civile nell'esperienza giuridica

Diritto privato e diritto pubblico: considerazioni introduttive

La formula diritto privato nasce e si giustifica in contrapposizione al diritto pubblico. Secondo la concezione tradizionale, la linea di confine tra i due settori dell'ordinamento è tracciata sulla base della diversa natura degli interessi che le rispettive norme tendevano a realizzare:

  • Interessi particolari o individuali le norme di diritto privato;
  • Interessi generali o pubblici le norme di diritto pubblico.

La realizzazione di interessi qualificati come individuali è, infatti, affidata a strumenti e meccanismi con spiccati caratteri di libertà e autonomia: i portatori di tali interessi, agendo su un piano di parità giuridica, hanno il potere di autoregolare i loro rapporti e di creare liberamente gli schemi giuridici entro i quali inquadrare la propria attività. La realizzazione di interessi qualificati come generali, invece, è affidata a tecniche caratterizzate dall'autorità, e consistenti nell'imposizione ai singoli (da parte dello Stato e degli enti pubblici, in quanto muniti nei loro confronti di un potere di supremazia) di comportamenti ritenuti necessari per il perseguimento di quegli interessi.

Queste ultime considerazioni pongono in luce l'altro criterio che, accanto a quello della natura degli interessi, viene di solito impiegato per spiegare la distinzione: quello, cioè, fondato sulla qualità dei soggetti. Il diritto privato tenderebbe a disciplinare i rapporti tra soggetti privati, posti in posizione di reciproca eguaglianza; e il diritto pubblico i rapporti tra un soggetto pubblico (Stato o altro ente pubblico), dotato di un potere di supremazia, e un soggetto privato; o tra più soggetti pubblici.

Un rapporto disciplinato dal diritto privato, infatti, può essere istituito non soltanto tra privati, ma anche tra un privato e un ente pubblico. Un comune, ad esempio, con un contratto di compravendita, può acquistare da una ditta privata i mobili per i suoi uffici: in tal caso, l'ente pubblico opera sullo stesso piano (di parità) del privato, senza, cioè, alcun potere di supremazia, come un qualunque soggetto dell'ordinamento giuridico. A ciò, poi, si aggiunga il fenomeno dell'intervento dello Stato e degli altri enti pubblici nell'economia, attuato mediante l'utilizzazione sistematica di strumenti privatistici.

Decisiva appare, infine, la considerazione che talvolta il dubbio circa la natura pubblica o privata riguarda proprio il soggetto. Non sempre, infatti, i rapporti privatistici si configurano come rapporti paritari, poiché anche il diritto privato conosce il fenomeno dell'autorità. Basti pensare all'autorità conferita ai genitori nei confronti dei figli, a quella dell'imprenditore nei confronti dei lavoratori subordinati, ecc.

La storicità della distinzione

La separazione tra diritto privato e diritto pubblico, infatti, non è che la diretta e immediata espressione della fondamentale separazione tra la società civile e la società politica, che era stato il grande disegno rivoluzionario della cultura borghese del XVII e XVIII secolo, e che si realizzerà appunto nel XIX secolo al termine di un lungo e faticoso processo storico che culminerà nella nascita del moderno Stato di diritto.

In altre parole, la separazione tra società civile e Stato aveva creato le premesse per una scomposizione del diritto, cui si prestavano i concetti romani di jus privatum e di jus publicum: al diritto privato era affidato il compito di regolamentare la società civile, di disciplinare cioè i rapporti economici e sociali tra i privati; al diritto pubblico era invece affidato il compito di regolare l'organizzazione, il funzionamento e l'attività dello Stato.

Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento la situazione muta profondamente a misura che avanza la rivoluzione industriale. L'espansione della produzione di massa e l'intensificarsi dei traffici esige, infatti, il potenziamento delle infrastrutture necessarie al nuovo modello di sviluppo economico, potenziamento il cui elevatissimo costo non può certo essere sopportato dai privati. In questa nuova fase, è la borghesia che sollecita l'intervento pubblico nei rapporti sociali, al fine di mantenere le condizioni più propizie allo svolgimento delle attività economiche private.

Significativa appare anche la pressante richiesta d'intervento statale, operata soprattutto dalla borghesia industriale, in occasione delle lotte operaie del primo dopoguerra: si chiede, cioè, allo Stato d'intervenire nella sfera dei rapporti sociali al fine di dirimere con la forza i conflitti tra capitale e lavoro. In questo periodo si verifica un ampliamento delle funzioni dello Stato e dei suoi apparati: ne costituiscono evidente manifestazione il progressivo dilatarsi della spesa pubblica da un lato, e la progressiva crescita del diritto pubblico ai danni del diritto privato dall'altro.

La distinzione tra diritto privato e diritto pubblico è ancora netta, ma si comincia ad avvertire la mutevolezza storica dei confini tra le due aree. Ma la situazione è destinata a mutare ancora: da un'economia fondata esclusivamente sull'iniziativa economica privata si passa a un'economia mista, caratterizzata cioè dalla diretta partecipazione dello Stato al processo produttivo. L'intervento pubblico nell'economia tende a presentarsi come fenomeno istituzionalizzato. Lo Stato tende, in questo modo, a divenire il perno intorno al quale ruota l'intera economia nazionale.

La partecipazione dello Stato al processo produttivo spezza i nessi tra diritto privato e soggetto privato, tra diritto privato e interesse particolare. Parallelamente, si assiste anche alla dissociazione tra diritto pubblico e interesse generale. Ma c'è di più. Lo Stato e gli altri enti pubblici non hanno più il monopolio dei fini d'interesse pubblico, ben potendo tali fini essere perseguiti anche dai privati attraverso organizzazioni collettive di diritto privato.

Il significato attuale della distinzione

Questo crescente intreccio d'interessi (pubblici e privati) e di strumenti tecnici (quali, ad es., il contratto, l'impresa, la proprietà) se, da un lato, testimonia la profonda unitarietà dell'ordinamento giuridico; dall'altro, rende problematica l'individuazione di una sia pur elastica linea di confine tra i due settori del diritto.

Con sufficiente approssimazione, può dirsi soltanto che il diritto pubblico è contraddistinto da due specifici presupposti:

  1. Esso riguarda esclusivamente le attività poste in essere dallo Stato o da altro ente pubblico, nell'esercizio delle tre funzioni fondamentali: legislativa, esecutiva e giudiziaria;
  2. Esso riguarda, oltre all'attività “interna” della pubblica amministrazione, quella parte soltanto dell'attività “esterna” caratterizzata dalla presenza di poteri di supremazia. A tal proposito è opportuno sottolineare, che i principi su cui si fonda lo Stato di diritto esigono che la pubblica amministrazione possa esercitare la sovranità secondo precostituite norme di legge (c.d. principio di legalità).

Il diritto privato si caratterizza invece per:

  1. La natura delle materie che è chiamato a regolare, e cioè: a) i rapporti personali e familiari, che riguardano ovviamente i soli soggetti privati; b) i rapporti economici, indipendentemente dalla natura degli interessi (particolari o generali);
  2. La natura degli strumenti tecnici utilizzati: ad esempio, contratto, impresa, proprietà, ecc.;
  3. I principi che stanno a fondamento di tali materie e che governano tali strumenti.

Le principali partizioni del diritto privato

Il contenuto del diritto privato è assai vario e complesso: esso comprende diverse materie che corrispondono a diversi rapporti della vita di relazione, e che formano oggetto di una disciplina specifica e sufficientemente omogenea. Le principali distinzioni che si operano nell'ambito del diritto privato sono le seguenti: diritto civile, diritto commerciale e diritto del lavoro.

Il diritto civile contiene, innanzitutto, i principi generali della disciplina privatistica. Per quanto riguarda le materie regolate, esso comprende in particolare:

  • La disciplina concernente i soggetti;
  • La disciplina della partecipazione dei soggetti al godimento e all'utilizzazione delle risorse economiche;
  • La disciplina riguardante la tutela (civile) dei diritti.

Il diritto commerciale regola le diverse forme di esistenza e di funzionamento dell'impresa. Il diritto del lavoro disciplina il rapporto di lavoro subordinato e l'organizzazione sindacale dei lavoratori.

Capitolo 2: Le fonti del diritto civile

Considerazioni introduttive

L'espressione fonti del diritto sta a designare sia i procedimenti mediante i quali vengono create le norme giuridiche (cc.dd. fonti di produzione), sia il risultato di tali procedimenti, cioè i documenti nei quali sono contenuti gli enunciati normativi, e che perciò consentono a tutti di prenderne conoscenza (cc.dd. fonti di cognizione). In questa sede ci si limiterà a fornire la spiegazione di quanto può ritenersi utile per la retta comprensione del complesso sistema del diritto civile italiano.

Il nucleo centrale di tale sistema è contenuto in un organico e unitario corpo normativo (il codice civile) — che raccoglie sistematicamente le disposizioni relative agli istituti fondamentali del diritto civile quali la famiglia, le successioni, la proprietà, obbligazioni, i contratti, ecc.

La vicenda della codificazione

Il fenomeno della codificazione (del diritto civile) sorge nel secolo XIX (l'indomani della rivoluzione francese) segnando la nascita del diritto moderno. Il valore fondamentale (e per così dire, originario) è rappresentato dall'individuo concepito come persona libera (cioè, non più soggetta a vincoli di asservimento personale) e formalmente uguale cioè, parificata giuridicamente in forza del principio secondo cui «la legge è uguale per tutti» e «tutti sono uguali davanti alla legge»; la parificazione di tutti gli uomini, peraltro, si realizza soltanto sul piano giuridico-formale: sul piano materiale, dei concreti rapporti sociali, sussiste invece una situazione di disuguaglianza sostanziale, nel senso che i membri della «società civile» sono profondamente disuguali quanto a condizioni economiche, sociali, culturali, ecc.

L'incessante progresso della scienza e della tecnica, le innumerevoli scoperte e invenzioni accrescono la fiducia nell'individuo esaltandone l'ingegno, la creatività e l'audacia: egli è ormai il protagonista della storia, il centro motore di tutti i rapporti economico-sociali, l'arbitro delle proprie decisioni e del proprio operare. Quest'esigenza di certezza è alle origini delle codificazioni ottocentesche. Il quadro giuridico è tanto più certo quanto più è stabile (cioè, saldo e durevole) e chiuso (cioè, completo e autosufficiente); ed ecco che le leggi dello Stato vengono racchiuse nelle strutture dei codici civili.

Un codice può essere, dunque, definito come un sistema «chiuso», organizzato in norme scritte che disciplinano in maniera uniforme determinate materie. Il sistema «chiuso» dei codici ottocenteschi è basato sul presupposto tecnico della formulazione generale e astratta degli enunciati normativi. Generalità vuol dire che la norma si riferisce non già a un determinato soggetto, bensì a tutti indistintamente i soggetti dell'ordinamento. Astrattezza significa che la norma non riguarda una specifica condotta, ma prevede un'ipotesi astratta, una classe indefinita di azioni.

Così, ad esempio, se la P.A. ordina (mediante un provvedimento amministrativo) a una determinata industria di cessare una determinata attività inquinante detta una regola di condotta individuale e concreta; ma se il legislatore stabilisce che «qualunque fatto colposo o doloso, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno» (art. 2043 c.c.), detta una regola generale (in quanto rivolta a chiunque abbia cagionato ad altri un danno ingiusto) e astratta (in quanto applicabile se e quando un qualunque fatto colposo o doloso sia stato, da qualunque soggetto, posto in essere).

Carattere peculiare dei primi codici civili è quello di raccogliere e fissare, in ordinate sequenze di articoli i valori del liberalismo ottocentesco.

Il codice di Napoleone

Il primo grande codice dell'età moderna è quello voluto in Francia da Napoleone nel 1804. Il Code Napoléon è un'opera di eccezionale rilievo politico: esso, da un lato, riafferma la supremazia della legge dello Stato, nei rapporti di diritto privato; dall'altro, recepisce e rende positive, traducendole in principi giuridici semplici e chiari, le idee di eguaglianza e di libertà ricevute dalla Rivoluzione. Disegna una società «secondo natura» di individui, uguali e indipendenti tra loro.

Un ruolo fondamentale, in questo disegno, è affidato al diritto di proprietà, concepito come diritto sacro e inviolabile della persona: la tutela (dei diritti) dell'individuo si risolve, così, nella tutela del proprietario e nel riconoscimento della libera disponibilità del suo diritto. Il contratto, è la figura emblematica della parità formale dei soggetti: esso sancisce giuridicamente tutti i possibili rapporti sociali determinati da interessi economici; la volontà dei privati è sovrana, potendo liberamente determinare il contenuto e le vicende del vincolo contrattuale.

La codificazione in Italia

Circa un secolo dopo, anche in Italia la borghesia riesce a conquistare faticosamente il potere con l'unificazione politica e la proclamazione del regno (1861). Consapevole della necessità di consolidare gli equilibri politici raggiunti e di garantire, nel contempo, la libertà e l'autonomia dell'individuo, la nuova classe dirigente si affretta a redigere il nuovo codice civile unitario (1865), rifacendosi pressoché totalmente al modello francese: l'ispirazione fondamentale fa leva, anche qui, sull'individualismo e sul garantismo, cioè sulla tutela imprescindibile dei diritti soggettivi e soprattutto del diritto di proprietà.

Il codice civile del 1865 è fondamentalmente il codice della borghesia fondiaria, che ritrae la propria prosperità dalle rendite dei suoli urbani e, soprattutto, rurali. Contro questa visione «statica» dell'economia preme l'altra parte della borghesia, quella commerciale e la nascente borghesia industriale. Viene emanato nel 1882 il codice di commercio, che si affianca al codice civile allo scopo di regolare i rapporti tra commercianti. Il centro del sistema normativo si sposta dalla proprietà all'impresa, dai contratti che trasferiscono la proprietà agli «atti di commercio», cioè agli atti o alle attività di «speculazione» o di «intermediazione» nella circolazione dei beni a scopo di profitto.

Segue. Il codice civile del 1942

Intanto, a partire dalla fine del secolo XIX, la situazione economica e sociale del nostro Paese muta profondamente a misura che si compie la rivoluzione industriale. Il nuovo assetto di potere trova espressione in alcune rilevanti innovazioni legislative: dalla Carta del lavoro del 1927, al codice civile del 1942. Di notevole rilievo è anche la legge del 1926 che istituisce il sindacato unico nazionale e che abolisce il diritto di sciopero (configurandolo come reato).

Il nuovo codice civile mira a regolamentare unitariamente l'intera materia privatistica. Le ragioni dell'unificazione dei codici sono sostanzialmente due: l'una di natura ideologica, l'altra di natura economica, ma entrambe connesse con l'esperienza politica che l'Italia vive in questo periodo. La ragione ideologica trae origine dal riconosciuto carattere «classista» del codice di commercio del 1882, in quanto legge di favore per una classe sociale. L'altra ragione che milita a favore di un unico codice civile «commercializzato» è, come abbiamo detto, di natura squisitamente economica.

Il codice civile si apre con la disciplina delle persone fisiche, dei gruppi organizzati e della famiglia, a cui segue la disciplina delle successioni a causa di morte, della proprietà e degli altri diritti reali, delle obbligazioni e dei contratti, del lavoro, dell'impresa e delle società, e infine di una serie di istituti, riuniti sotto l'etichetta «Della tutela dei diritti». Ma un esame più approfondito del sistema del codice rivela un'accentuata sensibilità all'idea di interesse individuale, espressione emblematica di una società in cui la produttività rappresenta uno dei valori più gelosamente custoditi, e in cui l'individuo è valutato in base alla capacità di creare, accrescere e migliorare beni di utilità.

Alla visione dell'uomo, si contrappone la figura disumanizzata del «produttore», della «persona che partecipa attivamente con la propria azione individuale all'azione comune di sempre maggior aumento della potenza e del benessere della Nazione». Seguendo la traccia del codice, appare evidente come anche la famiglia sia utilizzata nel quadro di un disegno repressivo, teso a realizzare le finalità economiche, sociali e politiche del regime. In un sistema nel quale il fenomeno associativo è ostacolato o addirittura soffocato o comunque gestito direttamente dallo Stato, la famiglia è considerata il nucleo fondamentale della società nazionale; la salvaguardia dell'unità della famiglia, è espressione dell'esigenza di rafforzare la compagine familiare in vista di una sua funzionalizzazione alle

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher maximo.98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Ugas Anna Paola.
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