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In entrambi i casi il negozio è perfetto,cioè completo di tutti i suoi elementi costitutivi(art.1325)ma,nel primo
caso, esso è privo di efficacia fino a quando la condizione non si avvererà;nel secondo caso,il negozio
produce immediatamente i suoi effetti (ad esempio, trasferimento del diritto, nascita dell'obbligazione);
E' importante tenere presente che gli effetti dell'avveramento della condizione,di regola,retroagiscono al
tempo in cui è stato concluso il negozio (art. 1360):pertanto, in caso di condizione sospensiva gli effetti si
considereranno prodotti fin dal momento della conclusione del negozio; in caso di condizione risolutiva gli
effetti si considereranno come mai prodotti.
Nell'esercizio della loro autonomia negoziale le parti,sono libere di sottoporre il negozio a condizione.Anche
gli atti di autonomia privata non contrattuali possono essere sottoposti a condizione, a meno che la legge lo
vieti espressamente.
L'evento dedotto in condizione, oltre che futuro e incerto (art. 1353),eve essere lecito e possibile.
Sotto il profilo dell'evento dedotto in condizione, si vuole distinguere a seconda che esso dipenda dalla
volontà di una delle parti ovvero dal caso.
Se l'evento consiste nel fatto volontario di una parte, si è in presenza di una condizione potestativa (ad
esempio, «se deciderò di fare il tale viaggio», «se deciderò di aprire uno studio professionale»).
Si badi, però, che la condizione potestativa tutela l'interesse della parte a decidere una propria azione (ad
esempio, fare il viaggio, svolgere l'attività professionale) e non l'interesse a decidere in ordine al
negozio(cioè se stipularlo oppure no).Se la parte può decidere in ordine al negozio ci si trova di fronte a una
condizione meramente potestativa (ad esempio «se ne avrò voglia»).
Se invece il verificarsi dell'evento dipende dal caso o dalla volontà di terzi («se entro l'anno cadrà il governo
in carica») si parla di condizione casuale.
Si parla di condizione mista se vi concorrono la volontà di una parte e circostanze esterne.Se la condizione è
sospensiva, il contraente che acquisterà il diritto è nel frattempo titolare di un'aspettativa;l'altro contraente è
invece titolare di un diritto condizionato(di un diritto, cioè, che può venir meno in caso di avveramento della
condizione).Se la condizione è risolutiva, il contraente che ha acquistato il diritto è titolare di un diritto
condizionato (in quanto suscettibile di essere perduto in caso di avveramento della condizione);l'altro ha
invece un'aspettativa.
II titolare dell'aspettativa pub compiere atti conservativi, cioè quegli atti necessari per evitare la distruzione,
il danneggiamento o la perdita della cosa (art. 1356, comma 2).
II termine è la clausola con cui si stabilisce il momento a partire dal quale gli effetti del negozio
cominceranno a prodursi (termine iniziale)ovvero cesseranno (termine finale).
Ad esempio,il tale contratto di locazione avrà effetto a partire dal 1°gennaio 2016,ovvero cesserà il 31
dicembre 2015.
A differenza della condizione, che rende incerto il rapporto negoziale,il termine consiste nella mera
determinazione temporale degli effetti del negozio in riferimento a un evento certo nel suo
accadimento,anche se incerto il momento nel quale esso si verificherà (ad esempio, la morte di una persona).
Funnone del termine è infatti, quella di delimitare nel tempo gli effetti del negozio. Ne consegue 20
che la scadenza del termine non ha efficacia retroattiva:gli effetti del negozio cominciano o cessano dal
momento in cui il termine scade.
II modo (o onere). Un'altra clausola che può incidere sugli effetti del negozio è il modo o onere (cioè peso).
Tale clausola può essere apposta soltanto agli atti a titolo gratuito (sia ai negozi come la donazione, sia agli
atti unilaterali come il testamento), allo scopo di limitare l'arricchimento del beneficiario dell'attribuzione
mediante l'imposizione di una prestazione connessa con tale arricchimento,ma non costituente un
corrispettivo. II beneficiario, però, è tenuto ad adempiere l'onere soltanto nei limlti del valore della cosa
ricevuta (art. 793).
Ad esempio,Tizio dona a Caio un immobile a patto che questi devolva una parte delle rendite a una
determinata istituzione di beneficenza. A carico di Caio nasce una vera e propria obbligazione che,se non
adempiuta,può portare alla risoluzlone (per inadempimento, appunto) del contratto di donazione.
36. L'invalidità del negozio giuridico
In via di prima approssimazione,possiamo dire che il negozio è invalido quando non conforme ai precetti
dell'ordinamento ossia quando le parti, nello stipularlo,hanno violato le regole poste dalla legge per
l'esercizio dell'autonomia privata (art. 1322).
II codice civile prevede due categorie d'invalidità: la nullità(artt, 1418 ss.) e l'annullabilità (artt. 1425 ss.).
La nullità è la forma più grave d'invalidità ed è prevista ogni volta che il negozio violi una norma
inderogabile posta a tutela di un interesse generale dell'ordinamento, salvo che la legge disponga
diversamente.
L'annullabilità, invece, è testuale, poiché richiede una esplicita e specifica previsione, e consegue
all'inosservanza di norme che mirano a proteggere l'interesse particolare di uno dei contraenti.
La nullità comporta l'originaria e definitiva inefficacia del negozio: il negozio nullo è un negozio
assolutamente inidoneo a produrre gli effetti suoi propri.
II negozio annullabile è, invece, provvisoriamente efficace: la legge concede però alla parte interessata
un'azione diretta a rimuovere gli effetti del negozio, rimettendo alla stessa la scelta se lasciare in vita,oppure
no, il rapporto.
II concetto d'invalidità deve essere tenuto distinto dal concetto d'inefficacia.
L'inefficacia indica, in generale, l'improduttività degli effetti del negozio.
37.La nullità
Le cause di nullità.II negozio è nullo (art. 1418):
1)quando manca di uno dei requisiti essenziali previsti dall'art. 1325(l'accordo, l'oggetto la causa, la forma
quando è prevista a pena di nullità).
2) quando è illecito.
L'illiceità può riguardare l'oggetto,ossia la prestazione dedotta nel programma negoziale, la causa,o anche i
motivi, qualora questi siano comuni ad entrambi i contraenti e siano stati l'unica ragione che ha determinato
le parti alla conclusione del negozio: art. 1345.
Illecito, e quindi nullo,è anche il negozio in frode alla legge, cioè il negozio che costitusce il mezzo per
eludere l'applicazione di una norma imperativa;
3)quando è contrario a norme imperative,salvo che la legge disponga altrimenti.
4) negli altri casi stabiliti dalla legge (art. 1418, comma 3).
Per esempio, l'art. 458 prevede espressamente la nullità dei patti successori.
Il giudizio di nullità.Il negozio nullo,è improduttivo di effetti fin dall'origine, a differenza del negozio
annullabile che rimane efficace fino alla pronuncia di annullamento.
L'azione di nullita' e' pertanto un azione di mero accertamento: essa mira non già a modificare una
situazione giuridica preesistente, ma soltanto a farla accertare giudizialmente con una sentenza dichiarativa.
La nullità può essere fatta valere in giudizio da chiunque vi abbia interesse,e può essere rilevata d'ufficio dal
giudice (art. 1421).
L'azione per far valere la nullità non è soggetta a prescrizione (art. 1422).
II negozio nullo, di regola, non può essere convalidato (art. 1423).
La nullità parziale.La conversione del negozio nullo. L'anomalia che produce la nullità può riguardare,
oltre che l'intero negozio, una o piu clausole dello stesso.
A maggior ragione, la nullità di singole clausole non travolge l'intero negozio quando è lo stesso legislatore
ad avere già previsto la sostituzione automatica delle clausole delle clausole invalide con clausole imposte
dalla legge.
Le regole che abbiamo appena esaminato costituiscono un'applicazione del 21
principio di conservazione del negozio (v. anche l'art. 1367):
la legge tende, se possibile, ad attribuire effetti al negozio, con ciò esprimendo il proprio favore per la
circolazione della ricchezza, anziché per la sua immobilità(v. Parte I).
Al principio di conservazione del negozio s'ispira anche l'istituto della conversione (art. 1424): il negozio
nullo può produrre gli effetti di un negozio diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma
qualora, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la causa di nullità.
Le nullità speciali. La legislazione di fonte comunitaria ha introdotto nuove forme di nullità:le nullità di
protezione.Si tratta di nullità non già assolute bensi relative:esse sono azionabili da una sola parte del
contratto, quella (c.d. contraente debole) alla cui tutela è rivolto il rimedio.
Talora, la rilevabilità d'ufficio è prevista, ma a condizione che la conseguente inefficacia del contratto o di
una sua parte (nullità parziale) operi ad esclusivo vantaggio del contraente debole.
38. L'annullabilità
Cause di annullabilità del negozio. II negozio è annullabile:
a)se al momento della stipulazione una delle parti era incapace di agire (art. 1425).
b) Se il consenso di uno dei contraenti fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo (art. 1427).
c) Negli altri casi previsti dalla legge.
L'azione di annullamento.L'annullabilità è, come si detto, una forma d'invalidità diretta alla tutela
d'interessi particolari di uno dei contraenti.
Ciò spiega la differenza di disciplina rispetto alla nullità, che protegge invece interessi generali
dell'ordinamento.
La legittimazione attiva all'azione di annullamento spetta alla parte nel cui interesse è sancita la causa
d'annullabilitå (art.1441, comma 1), cioè alla parte che ha contrattato in stato d'incapacità o il cui consenso è
stato dato per errore,estorto con violenza o carpito con dolo (relatività dell'azione di annullamento).
Sussistono, però, anche ipotesi normative di cd. legittimazione assoluta con attribuzione del potere di
impugnativa a qualsiasi interessato.
A differenza della nullità, l'annullabilità non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
L'azione di annullamento &egr