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● EFFETTI DI CARATTERE PERSONALE
La riforma ha inteso sopprimere tutte quelle previsioni afflittive e sanzionatorie per il fallito conseguenti
alla sola circostanza che fosse stato dichiarato il fallimento. È stato abolito il registro dei falliti, in cui
dopo il fallimento gli imprenditori venivano registrati, ed è stata sorpresa la prevista incapacità di voto
per il fallito nei 5 anni successivi al fallimento.
Permangono tuttavia altri incapacità che il codice civile e le leggi speciali collegano alla figura del fallito,
tra cui: -
- la perdita della possibilità di esercitare alcune professioni con la relativa cancellazione
dall'Albo professionale (avvocati, geometri, ecc)
- la perdita della capacità di assumere determinati uffici (tutore, curatore, giudice popolare, ecc)
● EFFETTI DI CARATTERE PATRIMONIALE
Il fallito perde il possesso dei suoi beni, di cui perde anche l'amministrazione e la disponibilità;
conserva però la proprietà degli stessi e la capacità di agire: quindi gli atti e i pagamenti compiuti dal
fallito dopo la dichiarazione di fallimento non saranno invalidi, ma solo inefficaci nei confronti dei
creditori.
Sono compresi in questa normativa anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento.
Sono per contro esclusi dalla procedura fallimentare, restando nel possesso del fallito:
- I beni ed i diritti strettamente personali
- Gli assegni aventi carattere alimentare, stipendi, pensioni, ecc
- I frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli minori
- Le cose non soggette a pignoramento
- Il diritto di abitazione sulla casa di proprietà
Effetti nei confronti dei creditori
Ai creditori del fallito è fatto divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari individuali.
Il fallimento, infatti, ha come effetto quello di aprire il concorso dei creditori al fine di garantire il pari trattamento
delle pretese creditorie, che si realizza attraverso la procedura concorsuale alla quale possono partecipare tutti
i creditori.
Possono partecipare al fallimento i creditori solo se sono accertati tramite la procedura di ammissione del
passivo (con tale domanda il creditore presenta agli organi del fallimento la propria volontà di insinuazione al
passivo, ovvero di essere incluso tra i creditori che concorrono alla riduzione dell'attivo del fallito).
Il pari trattamento dei creditori non pregiudica però la necessaria distinzione che continua ad esistere tra
creditori chirografari e creditori privilegiati; il creditore ipotecario e quello garantito da pegno o da privilegio
restano comunque favoriti rispetto ai creditori semplici. Questi fanno valere il loro diritto di prelazione sul
prezzo dei beni vincolati e, solo quando non siano stati soddisfatti interamente con il valore realizzato da tali
beni, diventano per il residuo creditori chirografari e concorrono con essi alla ripartizione del resto dell'attivo.
Per quanto riguarda i creditori della massa, cioè quelli che diventano tali dopo la dichiarazione di fallimento
per gli atti posto in essere dagli organi fallimentari, devono essere soddisfatti in prededuzione (non si applica
dunque la par condicio creditorum)
Effetti sui contratti in corso di esecuzione
Il fallimento coinvolge l'intero patrimonio del debitore, per cui necessariamente anche una serie di rapporti
giuridici costituiti prima della dichiarazione di fallimento.
La problematica riguarda i rapporti sorti prima della dichiarazione di fallimento che non abbiano avuto concreta
esecuzione da ambo le parti.
La Legge fallimentare ha adottato un principio di carattere generale applicabile a tutte le tipologie contrattuali,
prevedendo comunque delle eccezioni a tale regola con riferimento ad alcuni rapporti tipici. 110
La regola generale prevede la sospensione del rapporto che risulti pendente al momento della dichiarazione
di fallimento, con facoltà di scelta per il curatore di proseguire nell'esecuzione del contratto.
I principi fondamentali di tale regolamentazione sono:
1. I contratti già eseguiti da una delle parti restano in vita; se però ad eseguirli è stata la controparte del
fallito, questa, quando creditore, entra nel concorso e dovrà accontentarsi della procedura
fallimentare.
2. Per i contratti non ancora eseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti bisogna
distinguere:
a. I contratti basati sull'intuitus personae si sciolgono ipso iure (es. l’associazione in
partecipazione, il contratto di appalto, ecc).
b. altri proseguono necessariamente con subentro automatico del curatore nella posizione del
fallito (es. assicurazione contro i danni e rapporti di lavoro subordinato),
c. Altri, invece, possono essere mantenuti in vita, e viene attribuita al curatore, previa
autorizzazione del comitato dei creditori, la facoltà di scegliere tra il subentro e scioglimento. Il
contratto rimane sospeso in attesa che gli organi fallimentari comunichino le loro intenzioni.
Per quanto riguarda il contraente in bonis, esso può mettere in mora il curatore facendogli assegnare dal
giudice delegato un termine, non superiore a 60 giorni, per effettuare la scelta sulla sorte del contratto, decorso
il quale il contratto si intende sciolto.
Se si decide di continuare a dare corso al contratto, subentra in luogo del fallito il curatore.
In caso di scioglimento, invece, il contraente in bonis ha diritto di far valere al passivo il credito conseguente al
mancato adempimento. In questo caso però il contraente in bonis non può richiedere il risarcimento dei danni
del mancato adempimento del contratto, ma può concorrere al passivo solo per il valore del contratto.
Se il contratto è traslativo si considera ineseguito sino a quando non si è realizzato l'effetto reale.
Comunque la legge fallimentare esamina specificatamente alcune ipotesi ed in particolare:
1. Per la locazione di immobili, se fallisce il locatore, il contratto continua nei confronti del curatore che
riscuoterà ed acquisirà il canone all'attivo fallimentare. Se fallisce il locatario, la scelta tra esecuzione e
scioglimento spetta al curatore: nel caso di esecuzione, il curatore subentra nel contratto; nel caso di
fallimento il curatore deve corrispondere al locatore un equo indennizzo.
2. Per la vendita con riserva di proprietà, se a fallire è il venditore, tale fallimento non è causa di
scioglimento del contratto. Se fallisce il compratore si opta o per il proseguimento del contratto, il
venditore può chiedere cauzione per il pagamento delle rate residue che il curatore deve pagare; o per
lo scioglimento, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto all'equo
compenso.
3. Per l'appalto, la regola generale è lo scioglimento del contratto, ma il curatore può subentrare nel
rapporto con l'offerta di un idonea garanzia.
4. Per l'affitto di azienda, il contratto si scioglie sia per il fallimento del locatore, sia per il fallimento
dell'affittuario.
5. Per il leasing finanziario, se fallisce il conduttore in leasing si applica la regola generale descritta
nell'articolo 72 L.F., in caso di scioglimento del contratto, il concedente in leasing ha diritto alla
restituzione del bene e deve versare alla curatela la differenza tra la maggior somma ricavata dalla
vendita rispetto al credito residuo in linea capitale. Se fallisce la società concedente il contratto
prosegue e alla scadenza il conduttore leasing conserva la facoltà di acquistare la proprietà del bene.
6. Per i finanziamenti destinati ad uno specifico affare, in caso di contratto di finanziamento in corso
alla data della dichiarazione di fallimento, il contratto si scioglie quando la procedura fallimentare
impedisce la realizzazione o la continuazione dell'affare cui il finanziamento è destinato ed il
finanziatore può insinuarsi al passivo del fallimento per il suo credito.
Se, invece, il contratto può continuare senza alcun pregiudizio, il curatore, sentito il parere del comitato
dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto il luogo della società.
7. Per i contratti preliminari, in caso di fallimento di una delle parti, il curatore può decidere se
addivenire o meno alla stipula del contratto definitivo, secondo la regola generale. Il potere del curatore
di sciogliersi dal curatore trova un limite in tutte le situazioni suscettibili di essere considerate ormai
consolidate, come la promessa di acquisto di un immobile. In questo caso, ad esempio, la caparra
versata con la sottoscrizione del contratto preliminare non può essere recuperata dal curatore in luogo
del futuro acquirente fallito. 111
8. Per i contratti relativi ad immobili da costruire, il legislatore ha introdotto particolari garanzie per gli
acquirenti di immobili in costruzione nel caso in cui il venditore fallisca dopo la conclusione del
preliminare di vendita o del definitivo. Queste garanzie prevedono di rilasciare all'acquirente una
fideiussione bancaria o assicurativa e di consegnare all'acquirente una polizza assicurativa indennitaria
decennale.
Effetti nei confronti dei terzi
Il patrimonio del fallito costituisce la garanzia primaria delle pretese dei creditori.
Il fallito può, però, aver compiuto atti di dismissione dei propri beni nell'unico intento di sottrarli alle possibili
azioni esecutive dei creditori; qualora gli atti dispositivi compiuti dal fallito non rientrano nelle categorie di atti
sottoposti alla revocatoria fallimentare, la legge prevede a tutela dei creditori l'esperimento dell'azione
revocatoria ordinaria.
L'utilizzo dell'azione revocatoria necessita dell'esistenza di due presupposti:
1. L’eventus damni
: la riduzione che l'atto dispositivo arreca o può arrecare al patrimonio del fallito;
2. Il consilium fraudis: la consapevolezza del fallito di ledere le ragioni del creditore.
L'onere della prova circa l'esistenza dei detti due presupposti compete al curatore.
La differenza tra l'azione revocatoria ordinaria esercitata fuori dal fallimento e quella esercitata nel fallimento
sta che nel primo caso la dichiarazione di inefficacia dell'atto agisce nei confronti del singolo creditore, mentre
nel secondo caso la dichiarazione di inefficacia dell'atto agisce nei confronti dell'intera massa dei creditori.
In entrambi i casi la revocatoria determina il recupero del bene al patrimonio oggetto dell'esecuzione
fallimentare.
Il legislatore ha previsto, accanto all'azione revocatoria ordinaria, l'azione revocatoria fallimentare la quale
agevola le posizioni dei creditori facilitando, con una serie di presunzioni, la ricostruzione del patrimonio del
fallito.
Questa è stata costituita secondo il principio che: tutti gli atti compiuti dal fallito nel periodo in cui si trovava in
stato di insolvenza sono pregiudizievoli per i creditori e violano il p