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DIRITTO COMMERCIALE

Il diritto commerciale è la disciplina dei soggetti che operano nel mercato.

Questo appartiene a quel settore del nostro sistema giuridico chiamato diritto privato, poiché disciplina rapporti

nei quali i soggetti coinvolti si presentano in situazioni di parità.

Ancora oggi si dibatte molto sul problema della cosiddetta autonomia del diritto commerciale che è andata

persa con l'unificazione dei codici, civile e di commercio, consacrata nella emanazione del codice civile tutt'ora

vigente.

Breve storia

La prima forma di legislazione si ha nel basso medioevo, e fu chiamata Ius Mercatorum, ovvero una prima

regolamentazione commerciale principalmente consuetudinaria.

Successivamente nel 1804 con Napoleone si arriva ad una prima Codificazione chiamata appunto

Napoleonica.

In realtà però solo con il Codice di Commercio del 1882 il diritto commerciale ha perso quell'aspetto classista

che lo accomunava esclusivamente al ceto mercantile, affermandosi come sistema di norme autonomo

contrapposto al diritto civile.

Come già detto, poi, nel 1942 il Codice di Commercio è stato unificato al Codice Civile.

Le caratteristiche principali del Diritto Commerciale sono due:

● Specialità : intesa rispetto al diritto privato, dato che disciplina attività dinamiche poiché è un diritto incentrato

sul fenomeno della circolazione e non del godimento dei beni.

● Universalità : poiché necessità di regole comuni transnazionali.

L'IMPRENDITORE

Il codice civile, all'art.2082, qualifica imprenditore "chi esercita professionalmente un'attività economica

organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi".

Su questa norma si è molto discusso poiché vi coesistono sia la definizione di imprenditore che di impresa; si è

comunque arrivati ad affermare che la norma è giusta e che semplicemente l'imprenditore è individuato in

funzione dell'impresa e che quindi la definizione dell'imprenditore è anche definizione generale dell'impresa.

Dalla definizione sopra riportata emergono diversi elementi caratterizzanti l'impresa che sono:

● l'attività: quale serie di atti finalizzati ad un medesimo scopo giuridicamente rilevante. Con il termine "atti" si

vuole sottolineare che l'attività stessa dell'imprenditore deve potersi far risalire alla volontà del soggetto stesso.

● il carattere economico: vi è qui una contrapposizione dell'imprenditore alle attività di lavoro autonomo e di

godimento dei beni

● il carattere professionale: per definirsi tale l'attività dell'impresa deve essere ripetitiva e non saltuaria; proprio

per questo nella definizione dell'art.2082 non rientra la fattispecie della cd impresa occasionale (es.

professionista che avendo denaro da investire costruisce un edificio per civili abitazioni rivedendo poi a terzi

alcuni appartamenti). Inoltre l'attività d'impresa deve essere svolta con una finalità lucrativa, cioè perseguendo

un risultato economicamente positivo. In realtà lo scopo di lucro può esserci come può non esserci, a tal

proposito di devono guardare i casi stabiliti dalla legge; fanno eccezione ad esempio le società cooperative il

cui scopo istituzionale è quello mutualistico.

● l'organizzazione: è richiamata in numerosi articoli, come ad esempio nel 2082, nel 2083 (Def.piccolo

imprenditore), nel 2070 (dispone l'applicazione dei contratti collettivi a chi eserciti un'attività organizzata), ecc..

Comunque con organizzazione, principalmente, si intende quella dei fattori di produzione, quali capitale e

lavoro per la produzione di nuova ricchezza. Secondo l'opinione prevalente proprio questa caratteristica

individua il confine tra l'impresa e il lavoro autonomo, poiché anche il libero professionista produce beni o

servizi, ma non può essere considerato un imprenditore, poiché non coordina, organizza, mezzi o personale.

L'organizzazione dell'impresa può spettare a professionisti che sono al di fuori dell'attività produttiva, come può

spettare al piccolo imprenditore. Si parla di organizzazione anche nel problema dell'inizio e della fine

dell'impresa: infatti l'impresa, quando deve produrre beni per il mercato, dovrà fare prima degli atti propedeutici

di organizzazione (come ad esempio comprare dei macchinari, un locale, ecc). Questo iniziale è un momento

molto delicato per l'impresa poiché ci sono solo costi e niente ricavi e si rischia dunque una situazione di

insolvenza anche se l'attività non è ancora avviata. Dall'altra parte, quando l'imprenditore vuole chiudere e

liquidare l'azienda, dovrà fare ulteriori atti di organizzazione dell'impresa.

● il fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. 1

L'imputazione dell'attività di impresa

L'art.2086 cc sancisce: "l'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi

collaboratori", quindi definisce il potere di gestione e la "supremazia" dell'imprenditore che è al di sopra di tutti i

suoi dipendenti.

L'art.2740 cc definisce la cd responsabilità patrimoniale: "il debitore risponde dell'adempimento delle

obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri".

È fondamentale a tal proposito l'equazione potere - responsabilità: ad esempio in una società per azioni chi

detiene le quote maggioritarie, ha da un lato più potere decisionale ma anche più responsabilità. Vi è dunque

una corrispondenza tra potere e responsabilità.

Come afferma il 2°comma dell'articolo sopra riportato ci sono casi stabiliti dalla legge che fanno eccezione al

principio:

● società a capitale diffuso (cd società aperte): in questo tipo di società le maggioranze assembleari sono

molte esigue poiché non vi partecipano tutti i risparmiatori ma solo i grandi investitori, che magari

rappresentano il 40%. Quindi qui chi rischia di più sono i piccoli risparmiatori mentre chi ha più potere

decisionale sono i grandi investitori.

● i gruppi di società: in questo caso il potere decisionale lo detiene la società capogruppo ma che magari ha

una partecipazione minoritaria; quanto alla responsabilità delle diverse imprese può accadere che una società

del gruppo è in difficoltà e che un'altra gli presta garanzia, a questo punto se la prima fallisce sarà coinvolta

anche la società garante; la questione è molto discussa poiché sarebbe più giusto che ogni impresa fosse

separata sotto questo punto di vista dalle altre.

● l'imprenditore occulto (art.1705 cc): generalmente l'attività d'impresa va imputata secondo il criterio della

spedita del nome, secondo il quale il rischio di impresa va a ricadere sulla persona nel cui nome gli atti

d'impresa vengono posti in essere e l'attività d'impresa viene esercitata. Ma può accadere che colui che è il

vero "proprietario" dell'impresa non possa o non voglia manifestarsi come imprenditore, perché magari gli è

interdetto l'esercizio dell'attività in quanto avvocato o perché non intende rischiare il proprio denaro; questi può

servirsi di un prestanome o costituire una società di comodo dove ai terzi l'imprenditore apre un altro soggetto

che però non ha in concreto nessun potere decisionale. Nasce qui il problema di stabilire chi tra l'imprenditore

palese e quello occulto debba essere chiamato a rispondere dell'attività nei confronti di creditori e terzi

soggetti. A favore dell'imprenditore palese vi è il principio del l'apparenza, mentre a favore dell'imprenditore

occulto vi è il criterio dell'effettività. Così il codice civile stabilisce che la responsabilità ricade su entrambi i

soggetti poiché la società è vista come una società di entrambi.

Le categorie di impresa

Nell'ambito della disciplina che riguarda l'impresa, occorre individuare le norme che si applicano a tutti gli

imprenditori indistintamente e quelle che si applicano solo a particolari categorie di imprenditori, costituendone

gli specifici statuti.

La disciplina dettata dal cc non è identica per tutti gli imprenditori, infatti, il codice distingue diversi tipi di

imprenditori e di imprese, in base a tre criteri di selezione:

● criterio dell'oggetto o qualitativo: imprenditore commerciale/ agricolo

● criterio della dimensione o quantitativo: piccolo/ grande imprenditore

● criterio della natura o personale: imprenditore individuale/ collettivo

Comunque le categorie principali sono:

1. l'impresa commerciale N.B.: la distinzione tra 1 e 2 è basata sull'oggetto,

2. l'impresa agricola cioè sull'attività esercitata

3. la piccola impresa

1. L'IMPRESA COMMERCIALE

L'imprenditore commerciale viene identificato attraverso un particolare statuto normativo, ma a

differenza dell'imprenditore agricolo non viene definito da una norma ad hoc. Infatti quella

dell'imprenditore commerciale è una definizione residuale, ricavata applicando un criterio negativo, nel

senso che è commerciale ogni imprenditore che non eserciti un'attività agricola.

Comunque le categorie di imprese commerciali sono elencate all'art.2195 cc, e sono: 2

● l'impresa industriale, ovvero quell'attività diretta alla produzione di beni o di servizi; questo tipo di impresa di

differenzia dall'attività artigiana per una caratteristica fondamentale, cioè la produzione in serie.

● l'impresa di intermediazione o commerciale in senso stretto

● l'impresa di trasporto, ovvero quelle che realizzano il trasferimento di persone e/o cose da un luogo ad un

altro, per terra, per acqua o per aria; è un categoria che comunque rientrerebbe sulla prima (impr. industriale)

● le imprese bancarie, cioè quelle che svolgono attività che si concretizza "nella raccolta di risparmio tra il

pubblico e nell'esercizio del credito";

● le imprese assicurative, e cioè quelle attività che consistono appunto nell'esercizio delle assicurazioni private

● le imprese ausiliarie, cioè quelle attività che agevolano l'esercizio delle attività specificatamente indicate o

comunque sono legate a queste ultime da un rapporto di complementarietà (es.agente di commercio).

Lo statuto dell'imprenditore commerciale

Lo statuto è un'insieme di norme comuni a tutte le imprese commerciali.

Gli obblighi dettati da questo sono:

A. l'iscrizione nel registro delle imprese che implica l'obbligo di pubblicità, che ha efficacia dichiarativa e

talvolta anche costitutiva (con questa la società acquista la personalità giuridica). Nel registro delle imprese

sono previste anche delle sezioni speciali destinate all'iscrizione del piccolo imprenditore, di quello artigiano e

agricolo, e delle società semplici; la differenza tra queste e la sezione ordinaria è l'efficacia: le prime

consistono in una pubblicità notizia mentre le seconde in una pubblicità dichiarativa, come già detto. In realtà

per con il D.lgs.228/2001 anche per le imprese agricole l'iscrizione ha efficacia dichiarativa.

B. le scritture contabili obbligatorie sono sancite all'art.2214 cc. Oltre che un obbligo imposto dalla legge, la

tenuta della contabilità è anche per l'imprenditore una necessità vera e propria, poiché tale rilevazioni

periodica ha una triplice funzione:

● consente all'imprenditore di seguire costantemente l'andamento della gestione

● di informazione per i terzi, nonché gli stakeholder

● permette, in caso di procedure concorsuali e di fallimento, la ricostruzione a posteriori della vita economica

dell'impresa. Comunque le scritture imposte dal Codice Civile sono:

× il Libro Giornale: in questo vanno iscritte le "operazioni relative all'esercizio dell'impresa" e devono essere

annotate secondo analiticità e ordine cronologico (art.2216 cc).

× il Libro degli Inventari: qui devo essere indicate e valutate tutte le attività e le passività relative all'impresa; i

criteri da adottare nella redazione di questo documento sono la sinteticità e la periodicità.

La modalità di tenuta delle scritture contabili descritta dal CC si può dividere in:

● formalità estrinseche (art.2215 cc): tale articolo sancisce che i libri contabili, prima di essere messi in uso,

devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, se previsto l'obbligo di bollatura e vidimazione,

devono essere bollati in ogni foglio dal all'ufficio del registro delle imprese o da un notaio. Nel caso specifico

dei Libri sopra riportati, questi non sono soggetti ne a bollatura ne a vidimazione.

● formalità intrinseche (art.2219 cc): secondo tale articolo tutte le scritture devono essere tenute secondo le

norme di una ordinata contabilità, senza spazi in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono

fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole

cancellate siano leggibili.

Fondamentali inoltre sono gli art.2709-2710 cc che prevedono che i libri e le altre scritture

contabili hanno efficacia probatoria, ovvero che fanno prova contro l'imprenditore o che fanno

prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa; tuttavia chi vuol trarne

vantaggio non può scindere il contenuto. Le sanzioni previste sono la bancarotta semplice

(colpa) e fraudolenta (dolo).

C. La rappresentanza dell'imprenditore commerciale: cioè quest'ultimo può servirsi di ausiliari

specificatamente individuati e disciplinati dalla legge, quali:

● L'istitore (art.2203-2208 cc): è colui "che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale o di

una sede secondaria di un ramo particolare di essa”. E’ una figura abbastanza diffusa e consiste nel direttore

generale d'impresa, egli è al vertice della gerarchia ed è subordinato solo all'imprenditore; può essere preposto

all'impresa stessa o ad una sua sede secondaria; se sono previsti più istitori, questi possono agire

disgiuntamente, salvo che non sia disposto diversamente.

L'istitore è legato da un rapporto di lavoro subordinato caratterizzato da una procura ad

agire per conto dell'imprenditore, con ciò egli può compiere tutti gli atti pertinenti 3

all'esercizio dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura;

tuttavia non può ne alienare ne ipotecare beni immobili se ciò non è stato

espressamente autorizzato.

● Il procuratore (art.2209 cc): ha delle funzioni più limitate, egli ha infatti il potere di compiere per l'imprenditore,

in base ad un rapporto continuativo, gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa pur non essendo preposto ad

essa. È anch'esso legato da un contratto di lavoro subordinato e anche per lui valgono gli art. 2206-2207

(procura e revoca).

● Il commesso (art.2210-2213 cc): anche questo è legato da un contratto di lavoro subordinato, ma è privo di

funzioni direttive munito di limitati poteri rappresentativi; egli infatti non può esigere il prezzo delle merci delle

quali non facciano la consegna, ne concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso, salvo autorizzazione.

2. L'IMPRESA AGRICOLA

L'impresa agricola è definita all'art.2135 cc e a questa è dedicato l'intero Capo II del Titolo II. È

importante ricordare che soltanto con l'entrata in vigore del codice civile del 1942 l'impresa agricola è

stata attratta nell'orbita del diritto commerciale.

Il D.Lgs 228/2001 ha modificato profondamente i caratteri della fattispecie agricola:

● ha spezzato il legame con il fondo

● ha sostituito il termine bestiame con animali, ampliando così l'area di attività

● da più rilievo all'iscrizione nel registro delle imprese (pubblicità dichiarativa).

Successivamente l'ulteriore D.Lgs 99/2004 aggiunge la qualifica di Imprenditore Agricolo

Professionale (IAP) al soggetto che "dedichi alle attività agricole, direttamente o in qualità di socio

della società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività

medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro".

Tornando alla definizione dell'art.2135 questo sancisce che "è imprenditore agricolo chi esercita una

delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

Come si può notare tale definizione ammette due tipologie di attività:

● le attività tipiche o in via principale, ovvero:

○ coltivazione del fondo : un'attività umana di produzione di beni che utilizza come fattore produttivo principale il

fondo; non è quindi da intendersi come mera raccolta dei frutti naturali del suolo

○ selvicoltura : questa costituisce una specie della coltivazione del fondo propria dei boschi; è da sottolineare che

non vi rientra in questa categoria la mera raccolta del legame se disgiunta dalla coltivazione del bosco.

○ allevamento di animali : come già detto l'innovazione normativa del 2001 ha sostituito il termine bestiame con

animale; l'intento del legislatore a tal proposito è quello di includervi anche gli animali da pelliccia ad esempio,

o da mero allevamento, ecc..

● le attività connesse: ovvero quelle attività che sono intrinsecamente commerciali ma che rientrano nel settore

agri

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessandrovagnoli1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale d'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Schiuma Laura.
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