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SANZIONI CONSISTENTI NELLA INTENSIFICAZIONE DELL'EFFICACIA GIURIDICA: Può
darsi che nel rapporto tra soggetti, esistano già situazioni giuridiche soggettive; e, cioè esista
un obbligazione (ad esempio pecunaria). Qualora si verifichi un fatto illecito di inadempimento
della prestazione dovuta (mancato pagamento), l'obbligazione rimane a vita, ma la efficacia
giuridica si intensifica, venendo a nascere nuove obbligazioni o modificandosi la disciplina del
rapporto.
SANZIONI CONSISTENTI NELLA MANCANZA DI PRODUZIONE DI EFFICACIA
GIURIDICA (NULLITA'): La sanzione consiste nel negare alla attività negoziale dei privati
l'efficacia giuridica, e cioè la realizzazione della sua funzione. Queste sanzioni si collegano
agli istituti della nullità o della inefficacia del negozio giuridico. Il fatto negoziale non può
mancare dei requisiti previsti dalla legge perchè produca l'efficacia normativa sua propria. Ad
esempio la legge comanda che le compravendite immobliliari siano stipulate attraverso la
forma scritta. La violazione del comando (mancata forma scritta) provova la nullità dell'atto
negoziale e, quindi, il mancato trasferimento del diritto. La nullità assume la funzione di
sanzione per la violazione di un comando. La nullità consiste nella mancata produzione degli
effetti negoziali. Essa va comunque distinta dalla inefficacia dell'atto negoziale che si verifica
quando il contenuto di esso non si conforma ad un certo contenuto minimo previsto dalla
legge.
SANZIONI CONSISTENTI NELLA CADUCAZIONE DI ATTI NEGOZIALI: Il comportamento
censurabile di un soggetto che abbia partecipato alla formazione di un atto negoziale può dar
luogo alla caducazione dell'atto negoziale. La caducazione del contratto si pone come
sanzione di un comportamento riprovevole del soggetto che ha commesso un inadempimento
del contratto ( si pone soprattutto per la mala fede o l'approfittamento ).
LA COERCIBILITA': La (possibilità di) applicazione della forza (coercibilità, coercizione)
costituisce un elemento essenziale della norma. Senza coercibilità non vi è norma
giuridica. Nello stesso tempo, i meccanismi giuridici, sono diretti ad evitare
l'applicazione della forza, la quale, costituisce "l'estremo rimedio" al quale ricorrere
quando non sono sufficienti o falliscono tutte le spinte motivazionali fornite dalla
legge. L'APPLICAZIONE DELLA FORZA DIPENDE DALL'INIZIATIVA DEL SOGGETTO
TITOLARE DELL'INTERESSE. Secondo il sentire comune, l'applicazione della coercizione
segna il fallimento del diritto. Essa viene connessa all'insuccesso della legge, alla sua
mancanza di effettività come regola dei rapporti sociali. Segna il fallimento del diritto e
costituisce una sorta di disastro sia per il soggetto passivo dell'esecuzione che per il soggetto
attivo. DALLA QUANTITA' DI APPLICAZIONE DELLA FORZA NECESSARIA PER
OTTENERE I COMPORTAMENTI CONFORMI AL PRECETTO, SI MISURA L'EFFETTIVITA'
O NON EFFETTIVITA' DELLA LEGGE; IL SUO SUCCESSO O INSUCCESSO.
L'applicazione della forza è indice di qualcosa che FUNZIONA MALE. Si tende ad
assicurare la coercibilità della norma mediante l'individuazione di un soggetto forte, anche
diverso dall'autore dell'illecito, e nei confronti del quale applicare la coercizione.
L'applicazione della forza viene collocata ai margini del sistema generale. La coercizione
non appartiene al soggetto, ma allo Stato (agli organi pubblici). Si procede alla
applicazione della forza quando il privato (che la richiede) è munito di un titolo
esecutivo (sentenza), e cioè di un documento che autorizza l'esecuzione forzata nei
confronti del soggetto passivo del rapporto.
CAPITOLO QUARTO. I CARATTERI DELLA NORMA CIVILE
IL CARATTERE "DISPONIBILE" DELLA NORMA CIVILE: La norma civile è "disponibile"
perchè l'attuazione del comportamento dovuto non può essere realizzata con azione
pubblica, ma DIPENDE DALLA VOLONTA' (DALL'INIZIATIVA) DEL SOGGETTO
TITOLARE DELL'INTERESSE PROTETTO. Se questo soggetto non prende iniziative per
l'attuazione del suo interesse, il precetto legislativo resterà del tutto inoperante; se il
debitore non adempie alle sue obbligazioni, nessun organo dello Stato "alza un dito".
Lo Stato interviene solo quando l'inadempimento assume una certa dimensione quantitativa.
Il carattere di disponibilità della norma civile emerge con chiarezza nel confronto con la norma
penale. La violazione del precetto penale, cioè la commissione di un fatto previsto dalla legge
come reato, determina l'attivazione di tutti gli organi dello Stato (polizia, giudici) preposti
istituzionalmente alla repressione dei reati. La denuncia va semplicemente a sollecitare
l'azione pubblica di repressione del reato, a fornire la notizia criminis agli organi competenti.
Una volta pervenuta la notizia, l'azione penale è obbligatoria. IL SOGGETTO PRIVATO,
DUNQUE, E' L'UNICO TITOLARE DELL'INIZIATIVA DIRETTA AD OTTENERE
L'ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DOVUTI. Consegue che, qualora il soggetto
titolare dell'iniziativa non agisca per ottenere l'attuazione dei comportamenti dovuti in
base alla legge, o l'irrogazione di sanzioni, il dovere posto dalla legge civile risulterà
inattuato. IL DOVERE CIVILE, SI PONE QUINDI COME UN DOVERE NON ASSOLUTO,
MA RELATIVO. Il diritto civile regola i rapporti dei cittadini fra loro, e non i rapporti del
cittadino dei confronti dello Stato. Il diritto civile pone regole di comportamento che
disciplinano le relazioni intersoggettive (tra soggetti); è un sistema di equilibrio di
interessi e di rapporti umani. Il processo civile, cioè lo strumento per la realizzazione del
diritto o per l'irrogazione delle sanzioni è condizionato anch'esso all'interesse di chi propone
la domanda giudiziale; ha sempre struttuta bilaterale, ha un contenuto limitato dalla domanda
della parte ed alle prove offerte da questa; i suoi atti consultivi (sentenze) possono sempre
essere derogati da un contrario accordo tra le parti.
LA NORMA CIVILE E LE REGOLE DI PROCEDURA: "PER PROPORRE UNA DOMANDA
O PER CONTRADDIRE LA STESSA, E' NECESSARIO AVERVI INTERESSE". L'interesse
di cui fa parola l'art 100 non va inteso nel senso di interesse economico, ma nel significato di
interesse per quel "bene" che può conseguirsi attraverso l'attività giurisdizionale e cioè
attraverso il ricorso al giudice. La violazione ai doveri di comportamento costituisce, dunque, il
fondamento dell'interesse ad agire. L'azione, il processo, ha inoltre sempre struttura bilaterale
(si svolge cioè tra due soggetti). La "parte contro cui la domanda è proposta" è colui il quale,
ha posto in essere una condotta non conforme ad un dovere di comportamento e che dunque
dovrà subire le conseguenze del provvedimento che viene richiesto al giudice. Il "soggetto
passivo" della domanda" coincide con quel soggetto che nel testo della domanda giudiziale, è
affermato come soggetto passivo del rapporto; mentre il "soggetto attivo della domanda"
coincide col soggetto che nella domanda giudiziale è affermato come soggetto attivo di quel
rapporto (ad esempio creditore). Il giudice, deve pronunciare secondo le domande
formulate, e non può estendere la sua cognizione a tutti i comportamenti delle parti.
Tale principio viene definito CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO
(il giudice deve decidere su tutta la domanda e non oltre i limiti). Tale previsione pone
dunque 3 regole: la prima secondo la quale IL GIUDICE DEVE DECIDERE; la seconda in
base alla quale il dovere decisorio del giudice è CONDIZIONATO E DETERMINATO dalla
domanda del privato; la terza che precisa l'oggetto e l'ambito del dovere decisorio del
giudice, i limiti della decisione DEBBONO COINCIDERE con i limiti della domanda
proposta del privato. L'art 115 stabilisce, inoltre, che "il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero;
regola che corrisponde al principio della DISPONIBILITA' DELLE PROVE. La sentenza
resa dal giudice, non modifica necessariamente il rapporto tra le parti, il quale resta
sempre rimesso alla loro disponibilità, le parti possono comunque regolare i loro
rapporti indipendentemente da quanto previsto in sentenza.
DISPONIBILITA' E COGENZA DELLA NORMA: La norma cogente è una norma
inderogabile dalla volontà dei privati; e, dunque le norme cogenti poste dalla legge
civile non avrebbero il carattere disponibile che abbiamo attribuito alla stessa norma
civile. Il concetto di norma cogente indica le norme che non possono essere derogate dalla
contraria volontà delle parti; ma non implica il fatto che le norme cogenti del sistema civile
non siano disponibili, perchè la loro attuazione è sempre dipendente dalla volontà (iniziativa)
del soggetto interessato. Il diritto nascente dalla norma cogente, è quindi, tuttvia
disponibile, nel senso che la sua attuazione dipende dall'iniziativa del soggetto titolare
dell'interesse. Chi si afferma titolare di un determinato diritto è libero di chiedere o meno la
tutela giurisdizionale, come anche di rinunciare ad essa una volta richiesta. Avvalersi oppure
no dellla tutela giurisdizionale è un modo di disporre del "diritto".
LE FORME DI ESTENSIONE DELL'INIZIATIVA PER L'ATTUAZIONE DEL PRECETTO
CIVILE: Forme di estensione dell'iniziativa derivano dalla constatazione che la nostra è una
società di ineguali. Tramonta l'illusione positiva dell'ottocento dell'eguaglianza dei soggetti nel
rapporto; si prende atto che la società è composta da soggetti ineguali per capacità
economica, competenze, misura del potere di influire sui comportamenti altrui. L'iniziativa per
la repressione di certi comportamenti considerati particolarmente lesivi viene affidata a
soggetti collettivi (associazioni sindacali, associazioni ambientalistiche etc) che hanno più
"forza" del soggetto individuale privato per assicurare la repressione del comportamento
antigiuridico.
IL CARATTERE "DISPOSITIVO" DELLA NORMA CIVILE: Le norme civili hanno carattere
DISPOSITIVO: le regole poste dalla legge possono essere eliminate, derogate,
sostituite da altre regole a mezzo della autonomia privata. Il modello di regolazione dei
rapporti nel campo civilistico è costituito dalla regolamentazione pattizia o convenzionale.
Dopo il fatto illecito, le regole applicabili sono quelle stesse proprie dei rapporti contrattuali.
LA RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE TENDE A TRASFORMARSI IN
RESPONSABILITA' CONTRATTUALE. La norma civile ha un