Estratto del documento

Capitolo primo. Le leggi civili

Il termine diritto ha una molteplicità di significati; ha una valenza diversa che può essere precisata in riferimento al senso complessivo della frase. Evoca comunque l'idea di un complesso di regole di comportamento (regole giuridiche), operanti in una società data. Possiamo collegare quindi l'idea di diritto a tutto ciò che si rifà alla formazione di regole "giuridiche", al porsi del cittadino di fronte a queste regole, ai rapporti che queste regole creano tra i cittadini nello svolgimento della vita sociale, nonché alla loro applicazione.

Il nostro sistema giuridico è un sistema di diritto positivo. Diritto positivo, cioè positum (posto da un'autorità suprema), vuol dire che le regole giuridiche derivano dalla legge che è il prodotto delle attività degli organi legislativi dello Stato. La legge è una "invenzione" piuttosto recente, frutto del pensiero illuministico che manifestava una profonda avversione verso l'arbitrio dei giudici o del sovrano. La legge è una regola scritta formata nelle debite forme da un'autorità suprema antecedentemente alla verifica dei fatti da regolare: l'uomo libero doveva vivere sub lege e non sub homine.

Il Code Civil e le codificazioni

Il Code Civil (1804) viene scritto personalmente da Napoleone, che lo ritiene la sua più grande "conquista". Questo codice è stato poi trapiantato nei vari paesi occupati dalle armate napoleoniche ed è rimasto in vigore anche dopo la caduta dello stesso Napoleone in quanto, per quell'epoca, modello di libertà e di uguaglianza. Il nostro codice civile del 1865 costituisce una traduzione fedele del Code Civil. Solo in Germania, per le ragioni di ostilità nei confronti della Francia, il codice non ha trovato attuazione. In Germania si è quindi formata una scuola di pensiero denominata Pandettistica. Il nostro pensiero giuridico si collega a quello francese, ma al tempo stesso ha subìto l'influenza della dottrina tedesca ed ha recepito le sue più importanti elaborazioni.

Prima delle codificazioni, vigeva in Europa il diritto comune, cioè un sistema di regole composto da consuetudini particolari e dai princìpi del diritto romano. La derivazione romanistica del nostro diritto riguarda il contenuto delle regole, ma non la loro formazione. Tale formazione giurisprudenziale si è invece conservata nei paesi anglosassoni nei quali il diritto è di formazione prevalentemente giudiziaria. Il giudice è cioè vincolato ai precedenti giurisprudenziali. Si profila così una distinzione tra sistemi giuridici di common law (diritto a formazione giudiziaria) e sistemi giuridici di civil law, nei quali la formazione delle regole avviene ad opera della legge, e il giudice è sottoposto alla legge e deve applicarla al caso concreto.

Il sistema di common law consente un più rapido adeguamento del diritto all'evoluzione dei fatti sociali; mentre nei sistemi di diritto positivo la sempre più rapida evoluzione dei fatti sociali provoca una sorta di rincorsa costante tra legge e nuovi fatti da regolare; e così si sente parlare di necessità di riforme legislative.

Il concetto di legge

Per legge si intende ogni documento normativo (che pone regole di comportamento) proveniente dagli organi dello Stato ai quali la Costituzione attribuisce una competenza normativa (ex: Parlamento). Il diritto, cioè l'insieme delle regole poste dalla legge, non è qualcosa di staccato dalla realtà sociale; la legge anzi, in quanto meccanismo destinato ad essere operativo nella società, costituisce una comunicazione sociale sensibile ai valori correnti nella società in cui è destinata ad operare.

Nel nostro ordinamento, esistono organi pubblici (i giudici), che hanno il compito di far applicare la legge e cioè di dichiararne il suo significato. L'attività umana, che può genericamente essere definita "giuridica", è un'attività discorsiva (interpretazione della legge) e comportamentale (applicazione della legge). Insomma, il campo giuridico è caratterizzato da un'attività discorsiva la cui "verità" va dimostrata secondo particolari procedimenti avendo come termine di riferimento il significato della legge.

Unità linguistiche e significato della legge

Nel linguaggio umano i segni, cioè le parole, non rimangono isolati, ma si articolano in unità linguistiche elementari, che in quanto portatrici di un significato compiuto vengono definiti enunciati. La parola viene definita termine dal momento in cui presenta il valore evocativo di un concetto. Gli enunciati non rimangono neanche loro isolati, ma si connettono in unità organiche, i discorsi.

Con il termine legge possiamo sia indicare l'insieme delle leggi attualmente vigenti, ma al tempo stesso indicare anche un segmento della legge, cioè la minima unità grammaticale che abbia un senso compiuto. Questa minima unità grammaticale può essere definita come enunciato legislativo.

Ogni legge è divisa in articoli, e cioè in partizioni elementari, anche complesse. Ciascun articolo è diviso in commi, spesso numerati secondo il criterio più recente. La distinzione tra i commi è segnata dall'a capo. Ciascun articolo reca a volte un titolo (rubrica) indicativo del contenuto dell'articolo. Gli articoli vengono raggruppati in Capi, Sezioni, Libri.

Il significato della legge è dato dalla norma giuridica; e cioè da una regola di comportamento desumibile dal discorso legislativo. La norma (giuridica) è quindi il risultato dell'interpretazione della legge; è il significato della legge che gli interpreti (operatori giuridici) cercano di precisare.

L'espressione ordinamento giuridico, indica sia l'insieme di norme giuridiche, sia gli organi e le istituzioni che producono quelle norme giuridiche e, secondo i loro poteri, le impongono. L'espressione sistema giuridico ha invece una valenza diversa; con essa si indica l'insieme delle leggi e l'insieme dei significati della legge. L'uso del termine sistema presuppone che questi insiemi siano organicamente strutturati.

La legge è un discorso normativo che pone regole di comportamento. La legge vuole essere obbedita, vuole che i suoi comandi si traducano in comportamenti conformi degli uomini. Dove c'è un comando, c'è anche qualcuno che deve eseguire il comando. Il meccanismo della legge è quindi caratterizzato da un a priori costituito dal destinatario della comunicazione della legge (cioè il comando impone la presenza di qualcuno che rispetti poi lo stesso comando). Ogni sistema giuridico, deve quindi prima costruire la figura dei propri destinatari.

La persona o il cittadino al quale si rivolge la comunicazione sociale costituita dalla legge, viene considerato come essere razionale, che pone a fondamento delle proprie azioni motivazioni razionalmente identificabili. In quanto tale, il destinatario del discorso legislativo è in grado di percepire e recepire il contenuto comunicativo dello stesso discorso, ed adeguare i propri comportamenti a questo contenuto.

Le fonti del diritto

L'articolo 1 elenca le fonti del diritto. La consuetudine non è produttiva di norme giuridiche; non ha efficacia abrogativa della legge; alle norme consuetudinarie si può fare riferimento solo quando ciò sia espressamente consentito dalla legge.

Articolazione gerarchica delle fonti del diritto

  • Costituzione e leggi costituzionali
  • Regolamenti e direttive comunitarie (UE)
  • Leggi ordinarie (del Parlamento)
  • Leggi regionali
  • Regolamenti
  • Usi o consuetudini (fonti non scritte)

Fonti di produzione: Parlamento, Governo, Regioni. L'elencazione pone una gerarchia delle fonti nel senso che una fonte subordinata non può contenere "norme contrarie a quelle poste da una fonte di grado superiore". Per il principio della gerarchia delle fonti, le fonti di produzione di livello inferiore non possono porre regole in contrasto con le fonti di livello superiore. Una legge ordinaria contraria alla Costituzione, deve essere dichiarata tale per mezzo di una sentenza della Corte Costituzionale; e fino a che una simile sentenza non venga pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, la legge ordinaria avrà piena efficacia.

Le fonti di grado superiore contengono norme che hanno un campo di applicazione generale, mentre le fonti di grado inferiore hanno un campo di applicazione più ristretto e a volte specifico. Fonte del diritto per eccellenza è la Costituzione della Repubblica italiana che ha un carattere rigido, nel senso che è modificabile solo attraverso leggi di revisione costituzionale, soggette a procedure più complesse delle leggi ordinarie. I regolamenti comunitari sono immediatamente applicabili in ciascuno stato membro; mentre le direttive necessitano di una legge ordinaria dello stato attraverso la quale viene operato il recepimento da parte dello stato delle norme contenute nella direttiva. Le direttive vengono distinte in direttive in senso verticale e direttive in senso orizzontale. Le prime (verticale) sono volte a disciplinare i rapporti tra il singolo, invece le altre (orizzontale) sono dirette a regolare i rapporti tra i privati.

Le leggi ordinarie sono approvate dal Parlamento con una particolare procedura disciplinata dalla Costituzione che consiste nell'approvazione di un identico testo da parte di entrambe le Camere, promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. A garanzia della legittimità delle leggi ordinarie è stata costituita la Corte Costituzionale, stabilisce se le norme poste dalla legge ordinaria siano in conflitto con norme costituzionali. Se la Corte ritiene illegittima una legge, lo dichiara con sentenza e la legge "cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione".

Le regioni hanno potestà legislativa, il potere cioè di adottare atti aventi forza di legge. L'ulteriore fonte del diritto è costituita dai "regolamenti", distinti in regolamenti di esecuzione e regolamenti indipendenti. Quando un regolamento detta una disposizione in contrasto con quella posta da documenti normativi sovraordinati, essa può essere direttamente disapplicata senza che si renda necessario il ricorso all'autorità.

I documenti normativi vengono considerati in base al loro contenuto e in particolare in ragione del settore di esperienza umana che regolano e in ragione del tipo di norme che essi pongono. Alla base dalle leggi "private" vi è l'interesse da parte del legislatore all'ordinato svolgimento della vita civile, e quindi un'esigenza di protezione di particolari attività dei cittadini, ritenute meritevoli di tutela. Le leggi "civili", sono quelle leggi che regolano i rapporti dei cittadini fra di loro. La legge civile più importante è costituita dal Codice Civile. Il Codice ha rango di legge ordinaria, e quindi può essere modificato da una qualunque legge ordinaria (del parlamento).

Il Codice è il risultato di una riflessione ordinante sulle regole giuridiche; si pone come regolamentazione di tutti i rapporti di vita possibili, che prevederebbe però una società immobile, di cui fosse possibile prevedere in anticipo gli svolgimenti. Quest'idea è però smentita dalla evoluzione della società, particolarmente rapida in tempi recenti. Si assiste così al proliferare della legislazione speciale, cioè di quelle leggi che regolano particolari settori della esperienza umana. Il Codice rappresenta comunque il termine di riferimento o una sorta di collante della legislazione speciale. Ciò comporta che il codice ha assunto una funzione parzialmente diversa da quella originaria; il Codice non può più essere considerato come il contenitore esclusivo delle regole, in quanto contiene esso stesso riferimenti per le leggi speciali, le quali sono al di fuori degli ambiti da esso trattati.

Il nostro Codice Civile entra in vigore nel 1942, ed è dovuto all'opera del giurista di cultura liberal Filippo Vassalli. Nel Codice Civile esistono riferimenti all'ordinamento corporativo proprio del regime fascista. Ma tali riferimenti costituiscono aggiunte, tali da poter essere eliminate senza alcun riflesso. L'ordinamento corporativo è stato poi formalmente abrogato il 23 Novembre del 1944.

Struttura del Codice Civile

Il nostro Codice Civile è così strutturato:

  • Disposizioni sulla legge in generale
  • Libro primo delle persone e della famiglia
  • Libro secondo delle successioni per causa di morte
  • Libro terzo della proprietà
  • Libro quarto delle obbligazioni
  • Libro quinto del lavoro
  • Libro sesto della tutela dei diritti

Disposizioni sulla legge in generale

Queste disposizioni, definite anche come preliminari o preleggi, sono premesse al Codice Civile, ma non fanno corpo con esso. In esse, la legge considera e disciplina se stessa; pone i propri caratteri, descrive la propria "forza" e nello stesso tempo i propri limiti. La ragione della loro connessione con il codice civile è di natura storica.

Libro primo delle persone e della famiglia

Alla persona fisica (persona umana) occorre garantire la tutela dei diritti inviolabili asservati dalla Costituzione. La persona fisica non viene considerata solamente come individuo, ma nella sua collocazione nella famiglia, che rappresenta la più elementare formazione sociale nella quale si svolge la personalità dell'individuo.

Libro secondo delle successioni per causa di morte

Contiene al suo interno le forme del testamento e della successione per legge. Tale libro regola i rapporti relativi alla persona fisica in relazione all'evento della morte della persona. Regola anche il contratto di donazione.

Libro terzo della proprietà

Contiene la disciplina delle relazioni delle persone con le cose; e si apre con l'introduzione della nozione di bene. Il diritto di proprietà viene considerato come lo strumento fondamentale per il collegamento della ricchezza ad un soggetto. La proprietà qui considerata è soprattutto la proprietà delle cose e in particolar modo delle cose immobili.

Libro quarto delle obbligazioni (contratti)

È il libro "centrale" del codice civile perché disciplina l'attività economica dei soggetti nei rapporti sociali. Disciplina tutti i contratti in generale. In questo libro la legge ha due fondamentali atteggiamenti: si pone come fonte autonoma di regolazione dei rapporti non contrattuali dei soggetti; e come disciplina degli effetti del contratto.

Libro quinto del lavoro

Contiene la disciplina di quelli che originariamente costituivano due contratti speciali: il contratto di lavoro e il contratto di società. Lavoro e società commerciali costituiscono la tematica essenziale e caratterizzante della società moderna e da ciò l'esigenza di una considerazione autonoma di essi.

Libro sesto della tutela dei diritti

Contiene tante discipline diverse e numerose nozioni generali. Si struttura in 3 parti fondamentali; la prima dedicata alle persone, la seconda dedicata alle cose e la terza, dedicata invece alle obbligazioni.

Capitolo secondo. Il discorso legislativo

C'è chi guarda la legge per trovare in essa l'orientamento dei propri comportamenti, chi invece, investito di un potere pubblico (i giudici) fa riferimento ad una legge per decidere una "controversia". La persona si trova di fronte a discorsi legislativi; l'aspirazione di tutti è quella di rintracciare nel testo di legge un enunciato che costituisca la regola per l'azione da compiere o per quella programmata, che consenta di decidere la controversia. Ci si accorge però ben presto che questa aspirazione è irrealizzabile. Tutto ciò deriva dal porsi della legge come sistema organico di proposizioni e non come collezione di proposizioni indipendenti.

L'esperienza giuridica si articola fra due termini: il discorso legislativo contenuto nei documenti normativi (nella legge) e l'attività dei destinatari di tale discorso che procedono alla ricognizione del significato della legge (interpretazione della legge) e conformano i propri comportamenti a quel significato (applicazione della legge).

La conformità dei comportamenti dei cittadini alle previsioni della legge, oppure le trasgressioni ad esse vengono indicate con le qualificazioni legittimo-illegittimo; mentre le attività dei soggetti possono essere lecite, o illecite. Con il termine attività lecita si indica, infatti, non solo l'attività legittima, ma anche l'attività appartenente al campo dell'indifferente giuridico (quell'attività che ha rilevanza nel piano sociale, ma non in quello giuridico). Illecito è invece qualcosa di illegittimo che si pone contro la legge.

L'attività di interpretazione-applicazione della legge è propria di tutti i cittadini. Nella stragrande maggioranza dei casi, anche senza l'intervento dei giudici i cittadini ascrivono (attribuiscono) significato alla legge e la applicano, ritenendosi vincolati a quel significato. Ciò può essere definito come la spontanea attuazione del diritto da parte dei consociati. L'osservanza della legge è dunque fondata sulla spontanea adesione da parte dei consociati. Se non vi è questa spontanea adesione, la legge resterà sempre inattuata e nessun ordinamento potrà mai disporre di "sbirri" e tribunali sufficienti ad assicurare l'attuazione della legge. La spontanea interpretazione della legge da parte dei consociati, rappresenta dunque la possibilità stessa per la legge di essere applicata da parte di "sbirri" e tribunali. La legge è destinata ad operare non rispetto ad individui singoli, ma rispetto ad individui organ...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trovich di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Lener Giorgio.
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