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Gli strumenti dell'attività amministrativa

La pubblica amministrazione esplica le proprie finalità attraverso l'esercizio di poteri pubblici (attività di diritto pubblico) e di autonomia negoziale (attività di diritto privato). I poteri pubblici sono esercitati attraverso l'emanazione di atti unilaterali soggetti alla disciplina di diritto pubblico, come regolamenti, atti amministrativi generali e provvedimenti. L'autonomia negoziale, invece, è esercitata attraverso atti consensuali soggetti, seppur con alcune deroghe, al diritto privato, come accordi di diritto pubblico e contratti. Il procedimento amministrativo è l'insieme degli atti e delle operazioni materiali che le pubbliche amministrazioni compiono per assumere le decisioni, cioè emanare atti e provvedimenti amministrativi. Esso consiste nell'acquisizione e valutazione di fatti e interessi. Inoltre, il procedimento amministrativo è lo strumento per.garantire il rispetto dei principi di legalità, garanzia, imparzialità e buon andamento. Fasi del procedimento: - Iniziativa: d'ufficio o per conto dei cittadini - Istruttoria: è la fase in cui la pubblica amministrazione procede con l'acquisizione di tutti gli elementi utili all'emanazione dell'atto (attività conoscitiva e partecipazione procedimentale) - Decisoria: decisione raggiunta attraverso una conclusione espressa (es. attraverso provvedimento) o una conclusione tacita (attraverso la formula del silenzio-assenso o silenzio-diniego) - Integrativa dell'efficacia (fase eventuale): questa fase è solo eventuale perché, in genere, il provvedimento amministrativo è efficace già all'atto della sua emanazione. Vi sono tuttavia casi in cui la legge prevede che siano necessari ulteriori atti o adempimenti affinché il provvedimento diventi efficace. (meno importante) Per quanto riguarda la fase

Di istruttoria, chi può partecipare al procedimento? (art. 7 e 9 l. 241/1990)

a) I destinatari della comunicazione di avvio del procedimento (art.7):

  • i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
  • i soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento;
  • i soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, a cui il provvedimento possa recare pregiudizio.

b) i soggetti legittimati ad intervenire (art.9):

  • qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati

Diritti dei destinatari del provvedimento finale

  • Diritto di essere informato dell'avvio del procedimento
  • Diritto di accesso ai documenti
  • Diritto di presentare memorie scritte e documenti
  • Diritto di essere avvisato prima dell'adozione di un provvedimento negativo

Diritti degli altri partecipanti al procedimento

  • Diritto di accesso ai documenti
  • Diritto di presentare memorie scritte
  • Nella fase conoscitiva dell'istruttoria, la p.a. deve conoscere:

    • Fatti
    • Interessi

    E può farlo attraverso i seguenti strumenti:

    • Accertamento presupposti di fatto e requisiti soggettivi di legittimazione
    • Acquisizione di informazioni e documenti
    • Richiesta di chiarimenti e rettifiche (c.d. soccorso istruttorio)
    • Conferenza dei servizi istruttoria
    • Pareri/Valutazioni tecniche

    Il provvedimento amministrativo è l'atto con cui la pubblica amministrazione provvede alla cura in concreto dell'interesse pubblico primario. Ha contenuto concreto e si rivolge ad uno o più destinatari determinati.

    Le caratteristiche del provvedimento amministrativo sono:

    • TIPICITÀ (v. principio di legalità): la legge individua e disciplina la tipologia di provvedimento, il presupposto, gli effetti e le finalità di quest'ultimo, il procedimento da seguire e l'organo competente ad emanarlo
    • IMPERATIVITÀ (v. principio di legalità): il provvedimento è vincolante per i destinatari e deve essere eseguito
    • DISCREZIONALITÀ (v. principio di discrezionalità): l'organo competente ha un margine di scelta nell'emanazione del provvedimento, ma deve comunque attenersi ai limiti e ai criteri stabiliti dalla legge
    • EFFICACIA (v. principio di efficacia): il provvedimento produce effetti giuridici e può essere impugnato davanti al giudice amministrativo

    Autoritatività: capacità del provvedimento di costituire, modificare o estinguere un diritto o un rapporto giuridico a prescindere dal consenso del destinatario (unilateralità dell'effetto giuridico)

    Esecutorietà: potere della p.a. di dare esecuzione in forma coattiva agli obblighi nascenti dal provvedimento (nei soli casi previsti dalla legge)

    Autotutela decisoria: SOLO PER I PROVVEDIMENTI DI 2° GRADO

    Con riguardo ai destinatari, i provvedimenti si distinguono in:

    • Singoli: il destinatario è individuale
    • Plurimi: i destinatari sono più di uno, ma ognuno è considerato individualmente, come nelle graduatorie dei concorsi pubblici
    • Collettivi: i destinatari sono più di uno e sono trattati unitariamente nel loro complesso
    • Generali: i destinatari sono più di uno e sono indeterminati fino al momento dell'esecuzione dell'atto, ma
    determinabili ex post, come nei bandi di concorso e di gara. Con riguardo agli effetti prodotti nelle sfere giuridiche dei destinatari, si distinguono in: a) Ampliativi: autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni. b) Restrittivi: provvedimenti ordinatori (diffida), ablatori (espropriazione, requisizione), sanzionatori. A) Provvedimenti ampliativi Si distinguono in: - AUTORIZZAZIONI: hanno lo scopo di consentire alla p.a. di verificare in via preventiva la conformità di un'attività privata ai parametri normativi posti a tutela degli interessi pubblici coinvolti. Si distingue tra: - Autorizzazioni con funzioni di verifica di requisiti e presupposti legali (abilitazioni, accreditamenti, permessi, licenze, nulla-osta). - Autorizzazioni con funzioni conformative che attribuiscono, al soggetto richiedente, condizioni conformative all'esercizio di un diritto già proprio del soggetto (es. Autorizzazione Integrata Ambientale, Autorizzazione all'esercizio).

    dell'attività finanziaria) L'autorizzazione esaurisce i suoi effetti al momento del rilascio non stabilisce un rapporto di durata tra l'amministrazione il soggetto autorizzato. Le autorizzazioni sono in prevalenza di tipo precauzionale: vengono ciò è rilasciate per assicurare che le imprese che operano su un certo mercato abbiano determinate caratteristiche previste dalla legge a tutela dell'interesse generale. Sono però ancora presenti, anche se recessive rispetto alla diffusione che avevano nel passato, le autorizzazioni a scopo di conformazione del mercato, adottate a seguito di una valutazione di opportunità operata dall'amministrazione in relazione alla dimensione del mercato o alla tipologia di beni o servizi che su questo vengono scambiati. (in quanto sono espressione del vecchio modello di dirigismo economico) - CONCESSIONI: è un provvedimento che amplia la sfera giuridica del destinatario non con l'intervento su un diritto

    La concessione è un atto amministrativo con cui la pubblica amministrazione attribuisce a un privato un diritto di utilizzo di beni o risorse pubbliche. Questo diritto può essere concesso in modo preesistente, come nel caso di un'autorizzazione, ma con l'attribuzione adesso di un nuovo diritto.

    Si distinguono due tipi di concessione:

    • Concessione costitutiva: l'attribuzione del diritto avviene ex novo, ad esempio per la cittadinanza italiana o per le onorificenze.
    • Concessione traslativa: la pubblica amministrazione conferisce al privato il diritto di utilizzare beni pubblici per fini di godimento personale o di sfruttamento commerciale.

    La concessione instaura un rapporto di durata tra l'amministrazione concedente e il privato concessionario, con diritti e obblighi reciproci.

    Inoltre, si distinguono le concessioni di beni pubblici, che costituiscono il diritto all'uso di determinati beni o risorse appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile. In questo caso, l'amministrazione fissa solo le condizioni generali di utilizzo dei beni e delle risorse, senza richiedere al concessionario di eseguire lavori o acquisire servizi specifici attraverso il loro utilizzo.

    Questo tipo di concessione consente ad un soggetto privato di utilizzare risorse che senza di essa gli sarebbero precluse, e per questo motivo la concessione risulta essere uno strumento idoneo a discriminare tra i diversi soggetti privati che aspirano alla possibilità di utilizzo del bene.

    Concessioni di servizi: Costituiscono in capo al privato il diritto di svolgere un'attività economica di per sé spettante all'amministrazione. Oggi si sta restringendo l'area delle attività economiche riservate allo Stato e viene previsto che le stesse siano invece svolte da imprese in un mercato concorrenziale in quanto l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi sono considerati in modo prevalente espressioni della libertà di iniziativa economica e si afferma pertanto che le stesse non possono essere sottoposte a limitazioni non giustificate o discriminatorie. Per questo motivo, i regimi in senso lato autorizzatori, nei quali rientrano

    anche le concessioni possono essere istituite o mantenute solo se giustificate da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione. Da ciò deriva che le concessioni di servizi tendono a evolvere verso moduli contrattuali di affidamento dei servizi, che continuano ad essere denominati concessioni pur perdendone di fatto la sostanza provvedimentale (cd. contratti di concessioni). Le concessioni di lavori pubblici costituiscono in capo al privato il diritto di costruire un'opera pubblica. Tale diritto è attribuito non attraverso un provvedimento amministrativo, ma attraverso un contratto che di norma l'amministrazione aggiudica a seguito dello svolgimento di una gara, soggetta a una serie di obblighi pubblicitari (contratto di concessione). Le sovvenzioni sono interventi amministrativi di incentivazione allo sviluppo economico che si attuano in favore delle imprese nella forma di erogazioni di denaro pubblico (es. sovvenzioni, finanziamenti, etc.).Gli strumenti di sostegno stanno inoltre assumendo forme numerose e diverse: il tradizionale contributo di sussidi, contributi). Oggi da un lato le crescenti restrizioni della finanza pubblica determinate dai vincoli di bilancio, e, dall'altro il contrasto in cui questo tipo di interventi si viene a porre rispetto al principio di tutela della concorrenza, hanno indotto a ridurre sul piano quantitativo e modificare su quello qualitativo le modalità di utilizzo di questo tipo di strumenti. L'art. 12 della l. 241/1990 ha previsto che, al fine di assicurare l'imparzialità, le amministrazioni siano tenute a predeterminare e a rendere noti i criteri per l'assegnazione di sovvenzioni.
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Publisher
A.A. 2021-2022
19 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rositadigioia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Vettori Nicoletta.