ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
LE FONTI DEL DIRITTO
Sono tutti gli atti o fatti che, in un dato ordinamento, una norma o un insieme di norme sono idonei
a creare, modificare o estinguere tutte le altre. La fonte principale è la Costituzione. Le fonti si
suddividono in:
- FONTI-ATTO: espresse in un testo scritto (legge);
- FONTI-FATTO: sono tratte da un comportamento (consuetudine).
ordinaria che comprende più di 3000 articoli. All’interno del codice
Il codice civile è una legge
civile vi sono le preleggi che precedono il codice civile. Molte di queste sono state abrogate. Una
ancora in vigore è quella che indica le fonti del diritto (art. 1 c.c., fino al 1942):
1- Le leggi;
2- I regolamenti;
3- Le [norme corporative] anche se sono state abrogate perché norme fasciste, infatti indicata
in parentesi quadre;
4- Gli usi.
Questa norma è una legge incompleta perché non comprende la costituzione che è la norma sopra-
ordinata a tutte le altre. Il codice civile essendo una legge ordinaria, è inferiore a livello della
gerarchia delle leggi rispetto alla costituzione.
La costituzione è la massima fonte, perché legittima tutti i processi di produzione del diritto:
a. Individua e circoscrive le fonti costituzionali: producono norme che modificano la
costituzione o ne integrano dall’esterno la disciplina di certe materie (leggi costituzionali,
leggi di revisione costituzionale);
b. Individua e circoscrive le fonti primarie: producono norme subordinate solo alla
costituzione (leggi dello stato, decreti legge, decreti legislativi, leggi regionali…).
La costituzione è stata approvata dall’assemblea costituente il 22 dicembre 1947 ed è entrata in
vigore il 1° gennaio 1948. Le sue caratteristiche sono:
1) Lunga in quanto include diritti fondamentali tradizionali, le regole di organizzazione del
potere pubblico, i diritti sociali ed impegna la repubblica a rendere effettivo l’esercizio dei
diritti fondamentali (art. 3, II);
2) Rigida ovvero che non può essere modificata da una legge ordinaria, occorre il
procedimento previsto dall’art. 138 della costituzione e non può essere modificata la forma
repubblicana dello stato (art. 139 cost.)
La costituzione ha 139 articoli:
fondamentali (riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo, principuo
- Artt. 1-12: principi
di eguaglianza, diritto al lavoro, principio di laicità…);
- Artt. 13-54: diritti e doveri dei cittadini (libertà personale, libera manifestazione del
all’istruzione, diritto alla retribuzione, diritto all’iniziativa
pensiero, diritto alla salute, diritto
economica privata, diritto al voto…);
- Artt. 55-139: ordinamento della repubblica (composizione e funzionamento del parlamento,
elezione e funzione del presidente della repubblica, governo e p.a., organizzazione della
magistratura…).
La corte costituzionale giudica sulla legittimità delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello
stato e delle regioni rispetto alla costituzione (art. 134). Quando una norma di legge o avente forza
di legge viene dichiarata illegittima dalla corte, essa perde efficacia dal giorno successivo alla
pubblicazione in G.U. della decisione.
Per quanto riguarda il diritto privato, la costituzione costituisce:
• Fondamento ideale di molte leggi;
• costituzionali orientano l’interpretazione delle leggi;
Precetti
• Parametro di controllo della legittimità costituzionale del diritto privato;
• Diretta applicazione di alcune norme costituzionali nei rapporti fra privati.
IL DIRITTO EUROPEO dalle comunità europee all’unione europea. Le comunità europee
Si è creato tramite un percorso
furono: (comunità europea del carbone e dell’acciaio) tra Belgio, Francia, Germania,
- 1951: CECA
Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi.
(comunità europea dell’energia atomica).
- 1957: EURATOM
- 1957: CEE (comunità economica europea) area di libero scambio con tariffe doganali
comuni, politica comune per agricoltura e trasporti, relazioni più strette tra stati membri.
Nel 1992 ci fu il trattato di Maastricht che istituisce l’UE.
Nel 2007 ci fu il trattato di Lisbona che modifica il trattato di Maastricht e la CEE.
Competenze Unione Europea:
concorrenza del mercato interno, politica monetaria all’interno dell’area euro,
- Esclusive:
politica commerciale comune. Vengono regolate solo dal diritto europeo.
- Concorrenti: mercato interno, politica sociale, ambiente, consumatori, trasporti, energia.
Vengono regolate sia dall’ordinamento nazionale che comunitario.
- Di sostegno: turismo, industria, cultura, istruzione.
Atti normativi europei:
1- REGOLAMENTI EUROPEI: direttamente applicabili in tutti gli stati;
2- DIRETTIVE EUROPEE: vincolano gli stati membri a raggiungere un risultato entro un
certo termine, lasciandoli liberi nella scelta degli strumenti.
La corte costituzionale ha riconosciuto il diritto del primato europeo sul diritto interno.
LEGGE ORDINARIA
La legge statale o ordinaria sono degli atti normativi del governo. Oltre a questi vi sono anche degli
atti normativi aventi forza di legge:
1) DECRETI LEGISLATIVI (art. 76 cost.): il parlamento delega al governo i poteri
legislativi;
2) DECRETI LEGGE: atto normativo emanato dal governo in casi straordinari di necessità e
urgenza la cui conversione in legge può avvenire entro 60gg dalla pubblicazione.
REGOLAMENTI
Al di sotto della legge ordinaria vi sono i regolamenti che sono fonti secondarie. Devono rispettare
il principio di legalità, ovvero che una norma di grado inferiore non può modificare una legge di
grado superiore. Un esempio di regolamento è il regolamento della CONSOB (art. 10 preleggi).
CONSUETUDINE
Per parlare di consuetudine devono sussistere due condizioni:
a. Il fatto che si ripeta nel tempo (diuturnitas);
b. Convinzione che sia giusto comportarsi in quel modo (opinio iuris ac necessitatis).
Non può mai andare in conflitto con un testo normativo (contra legem), può essere secundum legem
(che integra una legge) e praeter legem (può disciplinare un ambito ancora non disciplinato dalla
legge). l’ordinazione delle fonti, possono essere ordinate in:
Uno dei problemi principali è
A. CRITERIO CRONOLOGICO: nel conflitto tra norme prevale quella più recente.
Art. 11 preleggi: la legge non ha effetto retroattivo, quindi non può essere applicata al
passato.
Art. 15 preleggi: prevede l’abrogazione di determinate parti di leggi quando ne viene
costituita una nuova.
Art. 25 costituzione: la legge penale non ha effetto retroattivo.
B. CRITERIO GERARCHICO, ovvero che prevale sempre la fonte gerarchicamente
superiore. La corte costituzionale dichiara, ad esempio, illegittima una legge contrastante
con la costituzione, oppure un giudice applica una norma europea contrastante con il diritto
interno…
C. CRITERIO DI COMPETENZA: la costituzione individua che la competenza a
dimensione territoriale o dell’ambito in cui
disciplinare una certa materia spetti in base alla
la norma è destinata ad operare.
Art. 117: indica le materie di competenza esclusiva dello stato, di competenza concorrente
stato-regioni e di competenza esclusiva delle regioni.
CODICE CIVILE
Testo normativo che raccoglie in modo organico le norme relative ad una certa materia. Il primo
codice civile moderno fu il codice civile francese ordinato da Napoleone (1804). Questa prima
versione dà regole stabili e uniformi alla materia privatistica (sicurezza). Il primo codice civile
italiano fu quello del 1965 che fu ispirato a quello francese dai savoia. Il codice civile attuale risale
al 1942. L’autorevolezza dei redattori fa sopravvivere il testo al crollo del regime. È suddiviso in 6
libri:
1. Delle persone e della famiglia: da 1-455. Disciplina le capacità delle persone fisiche, degli
enti collettivi senza scopo di lucro e la disciplina della famiglia;
2. Delle successioni: da 456-809. Disciplina la sorte del patrimonio al termine della vita del
titolare e donazioni;
3. Della proprietà: da 810-1172. È contenuta la definizione e la classificazione dei beni, la
proprietà, i diritti reali di godimento e il possesso;
4. Delle obbligazioni: da 1173-2059. Disciplina i rapporti obbligatori e atti e fatti generatori di
obbligazioni;
5. Del lavoro: da 2060-2641. Vengono regolate impresa, lavoro subordinato, enti lucrativi,
diritto industriale e concorrenza;
6. Della tutela dei diritti: da 2643-2969. Disciplina la trascrizione, le prove, i diritti reali di
garanzia, l’esecuzione forzata, la prescrizione e la decadenza.
A partire dagli anni ’70 è iniziata la decodificazione ovvero l’emanazione di determinate leggi
speciali che si occupano di materie originariamente collocate nel codice. Questo per 3 motivi:
a- Mutamento dei rapporti sociali ed economici;
b- Influenza della legislazione europea;
Regolamentazione secondaria (regolamenti banca d’Italia,
c- CONSOB, ISVAP…).
Più recentemente sono stati costituiti anche nuovi codici di settore come ad esempio il codice del
materia di protezione dei dati personali, il codice delle assicurazioni private…
consumo, il codice in
Il codice civile in generale è ancora fondamentale per la definizione delle istituzioni del diritto
privato (concetti e regole basilari: obbligazione; contratto; fatto illecito; promessa; inadempimento;
proprietà…) e per i rapporti di diritto comune.
Per quanto riguarda la costruzione del sistema privatistico il codice civile è complementare insieme
ad alcune leggi speciali.
EFFETTI GIURIDICI
Un effetto giuridico si ha in caso di mutamenti nelle situazioni giuridiche dei soggetti. La causa che
li determina è detta fattispecie giuridica che è espressamente espressa nell’ordinamento. In base alla
complessità può essere semplice o complessa.
ATTI E FATTI GIURIDICI
I fatti giuridici sono gli eventi che accadono e producono i loro effetti giuridici indipendentemente
da intenzionalità e consapevolezza umane.
Gli atti giuridici sono le azioni umane, sostenute da un certo grado di consapevolezza e
intenzionalità la cui rilevanza giuridica (capacità di produrre effetti giuridici) dipende dalla presenza
di questo fattore umano. Si suddividono in:
Atti negoziali: la consapevolezza e l’intenzionalità si esprimono al più alto grado di
a. di compiere l’atto e volontà che esso
intensità. La volontà si basa soprattutto sulla volontà
provochi effetti giuridici.
b. Atti non negoziali: la volontà di creare gli effetti giuridici cessa, mentre quella di creare
l’atto rimane.
SOGGETTI DI DIRITTO
Il codice civile non offre una definizione letterale di cosa sia il soggetto di diritto. Il codice civile
distingue: rappresenta l’essere umano e la persona. Riferiva gli effetti giuridici
- PERSONE FISICHE:
ad una figura che avesse le facoltà della ragione umana. Fin da subito la soggettività è stata
attribuita alle persone e non alle piante, gli animali o gli oggetti. Con la Costituzione (art. 2 e
3) si è voluto riconoscere la persona.
- PERSONE GIURIDICHE: soggetto unitario a cui è possibile attribuire diritti e obblighi o
più in generale situazioni giuridiche collettive. Oggi questa definizione non è più sufficiente
perché è nata l’esigenza di conciliare unitarietà con pluralità dell’elemento soggettivo
(principio di alterità).
CAPACITA’ GIURIDICA
Al concetto di soggetto di diritto si lega la capacità giuridica: la capacità giuridica non ha una
definizione normativa ma viene riconosciuta come l’attitudine ad essere titolare di situazioni
giuridiche soggettive. L’art. 1 del codice civile comma 1, indica che la capacità giuridica si acquista
dal momento della nascita.
Durante il fascismo la capacità giuridica veniva esercitata anche come strumento di discriminazione
in quanto la legge lo permetteva: art 1 comma 3 (oggi abrogato) autorizzava l’esercitazione della
capacità giuridica per motivi inerenti alla razza, assecondando la volontà politica del legislatore.
Oggi l’art. 22 della costituzione stabilisce il divieto di istituire per motivi politici forme di
limitazione o esclusione della capacità giuridica. Essa è attribuita dalle norme.
CAPACITA’ E INCAPACITA’ DI AGIRE
Viene regolata nell’art. 2 c.c. Manca una definizione chiara e completa, ma può essere interpretata
come la capacità di compiere atti giuridici.
CAPACITA’ LEGALE DI AGIRE:
- Al compimento del diciottesimo anno di età ciascun
soggetto acquista la capacità legale di agire. La definizione di capacità legale di agire si
riferisce all’idoneità del soggetto a compiere un’attività giuridicamente rilevante
(acquistare/esercitare diritti/assumere obblighi) manifestando la propria volontà in un modo
che l’ordinamento considera a priori cosciente e consapevole. La capacità giuridica riguarda
l’imputazione dei diritti e non l’esercizio dei diritti. La capacità di agire è necessaria per
compiere personalmente e autonomamente atti di amministrazione/gestione/tutela dei propri
interessi con effetti destinati a ricadere nella propria sfera giuridica.
La perdita della capacità di agire avviene quando si verificano cause attinenti alle condizioni
patologiche del soggetto (interdizione giudiziale, inabilitazione).
CAPACITA’ NATURALE DI AGIRE: è presunta. È l’attitudine a valutare adeguatamente
- il valore sociale dell’atto concreto che si compie (capacità di intendere) e di facoltà di
determinarsi in modo autonomo, più che in funzione dei soli impulsi (capacità di volere).
L’accertamento della capacità naturale di agire si apprezza solo in negativo, quindi quando
viene a mancare, e può essere rilevata solo a posteriori da un giudice. Vi sono dei casi in cui
diventa necessaria e sufficiente per imputabilità per illeciti, atti minuti della vita quotidiana,
attività che sono esercizio di diritti fondamentali e scelte esistenziali, rappresentanza
volontaria.
INCAPACITA’ LEGALE DI AGIRE
L’incapacità legale di agire può essere:
o ASSOLUTA:
Minorenni (art. 2 c.c.): sono incapaci coloro che non hanno raggiunto il 18esimo
anno di età, per i contratti di lavoro e matrimoni 16. È previsto dal nostro
ordinamento la tutela del minore come figlio e come soggetto di diritto. Vi è una
differenza tra la capacità legale di agire e la capacità di discernimento: il figlio
minore che abbia compiuto i 12 anni di età e anche di età inferiore ove capace di
discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo
riguardano. La rappresentanza legale spetta ai genitori, che hanno anche la
responsabilità genitoriale, e può essere:
▪ Disgiunta: per gli atti di ordinaria amministrazione (esclusi i contratti aventi
ad oggetto diritti personali di godimento);
▪ Congiunta: per gli atti di straordinaria amministrazione previa
autorizzazione del giudice tutelare.
La legge prevede inoltre l’usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli minori, con il
vincolo che i frutti del bene devono essere utilizzati per interessi che riguardano il
sostentamento della famiglia e quindi del figlio proprietario.
La capacità di agire del minore in alcuni casi viene anticipata ovvero:
▪ Nella sfera personale come ad esempio l’interruzione della gravidanza o il
riconoscimento del figlio naturale;
▪ Nella sfera lavorativa: esercizio di diritti che discendono dal rapporto di
lavoro.
In mancanza dei genitori viene designato un tutore. Per lo svolgimento di ogni atto il
tutore deve richiedere l’autorizzazione dal giudice tutelare. Se il minore ha posto in
essere raggiri sulla sua età, l’atto non è annullabile. Non sono raggiri l’aver
semplicemente dichiarato di essere maggiorenne.
Interdetto giudiziale ovvero colui che è affetto da grave e abituale infermità mentale
la quale rende il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi quando ciò è
necessario per assicurare la loro adeguata protezione. Essa viene accertata da un
giudice che emette un provvedimento. Viene emessa una sentenza che lo dichiara
interdetto e viene annotata l’incapacità sull’atto di nascita. Viene nominato un tutore
che lo rappresenta in tutti gli atti eccetto quelli personalissimi. È prevista la
legittimazione relativa per l’annullamento degli atti compiuti senza la rappresentanza
Gli atti compiuti dall’interdetto giudiziale personalmente sono annullabili
del tutore. del tutore o dell’interdetto, in caso di revoca dell’interdizione entro 5
su richiesta
anni dalla cessazione dello stato di interdizione (diritto alla restituzione di quanto
prestato in esecuzione del contratto e obbligazione restitutoria della prestazione
ricevuta limitata a quanto è stato rivolto a suo vantaggio).
ovvero colui che è soggetto a condanna all’ergastolo o
Interdetto legale (onorabilità)
pena maggiore a 5 anni per reato non colposo. Non è necessario il provvedimento del
giudice, ma discende da una previsione di legge. Viene nominato un tutore che lo
rappresenta in tutti gli atti. È prevista la legittimazione assoluta per l’annullamento
Gli atti compiuti dall’interdetto
degli atti compiuti senza la rappresentanza del tutore.
legale personalmente sono annullabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.
o RELATIVA: incapacità che non priva totalmente il soggetto di prendere decisioni ma
necessariamente può prenderle affiancato da un altro soggetto.
Minore emancipato, colui che ha fino a
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