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ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

LE FONTI DEL DIRITTO

Sono tutti gli atti o fatti che, in un dato ordinamento, una norma o un insieme di norme sono idonei

a creare, modificare o estinguere tutte le altre. La fonte principale è la Costituzione. Le fonti si

suddividono in:

- FONTI-ATTO: espresse in un testo scritto (legge);

- FONTI-FATTO: sono tratte da un comportamento (consuetudine).

ordinaria che comprende più di 3000 articoli. All’interno del codice

Il codice civile è una legge

civile vi sono le preleggi che precedono il codice civile. Molte di queste sono state abrogate. Una

ancora in vigore è quella che indica le fonti del diritto (art. 1 c.c., fino al 1942):

1- Le leggi;

2- I regolamenti;

3- Le [norme corporative] anche se sono state abrogate perché norme fasciste, infatti indicata

in parentesi quadre;

4- Gli usi.

Questa norma è una legge incompleta perché non comprende la costituzione che è la norma sopra-

ordinata a tutte le altre. Il codice civile essendo una legge ordinaria, è inferiore a livello della

gerarchia delle leggi rispetto alla costituzione.

La costituzione è la massima fonte, perché legittima tutti i processi di produzione del diritto:

a. Individua e circoscrive le fonti costituzionali: producono norme che modificano la

costituzione o ne integrano dall’esterno la disciplina di certe materie (leggi costituzionali,

leggi di revisione costituzionale);

b. Individua e circoscrive le fonti primarie: producono norme subordinate solo alla

costituzione (leggi dello stato, decreti legge, decreti legislativi, leggi regionali…).

La costituzione è stata approvata dall’assemblea costituente il 22 dicembre 1947 ed è entrata in

vigore il 1° gennaio 1948. Le sue caratteristiche sono:

1) Lunga in quanto include diritti fondamentali tradizionali, le regole di organizzazione del

potere pubblico, i diritti sociali ed impegna la repubblica a rendere effettivo l’esercizio dei

diritti fondamentali (art. 3, II);

2) Rigida ovvero che non può essere modificata da una legge ordinaria, occorre il

procedimento previsto dall’art. 138 della costituzione e non può essere modificata la forma

repubblicana dello stato (art. 139 cost.)

La costituzione ha 139 articoli:

fondamentali (riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo, principuo

- Artt. 1-12: principi

di eguaglianza, diritto al lavoro, principio di laicità…);

- Artt. 13-54: diritti e doveri dei cittadini (libertà personale, libera manifestazione del

all’istruzione, diritto alla retribuzione, diritto all’iniziativa

pensiero, diritto alla salute, diritto

economica privata, diritto al voto…);

- Artt. 55-139: ordinamento della repubblica (composizione e funzionamento del parlamento,

elezione e funzione del presidente della repubblica, governo e p.a., organizzazione della

magistratura…).

La corte costituzionale giudica sulla legittimità delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello

stato e delle regioni rispetto alla costituzione (art. 134). Quando una norma di legge o avente forza

di legge viene dichiarata illegittima dalla corte, essa perde efficacia dal giorno successivo alla

pubblicazione in G.U. della decisione.

Per quanto riguarda il diritto privato, la costituzione costituisce:

• Fondamento ideale di molte leggi;

• costituzionali orientano l’interpretazione delle leggi;

Precetti

• Parametro di controllo della legittimità costituzionale del diritto privato;

• Diretta applicazione di alcune norme costituzionali nei rapporti fra privati.

IL DIRITTO EUROPEO dalle comunità europee all’unione europea. Le comunità europee

Si è creato tramite un percorso

furono: (comunità europea del carbone e dell’acciaio) tra Belgio, Francia, Germania,

- 1951: CECA

Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi.

(comunità europea dell’energia atomica).

- 1957: EURATOM

- 1957: CEE (comunità economica europea) area di libero scambio con tariffe doganali

comuni, politica comune per agricoltura e trasporti, relazioni più strette tra stati membri.

Nel 1992 ci fu il trattato di Maastricht che istituisce l’UE.

Nel 2007 ci fu il trattato di Lisbona che modifica il trattato di Maastricht e la CEE.

Competenze Unione Europea:

concorrenza del mercato interno, politica monetaria all’interno dell’area euro,

- Esclusive:

politica commerciale comune. Vengono regolate solo dal diritto europeo.

- Concorrenti: mercato interno, politica sociale, ambiente, consumatori, trasporti, energia.

Vengono regolate sia dall’ordinamento nazionale che comunitario.

- Di sostegno: turismo, industria, cultura, istruzione.

Atti normativi europei:

1- REGOLAMENTI EUROPEI: direttamente applicabili in tutti gli stati;

2- DIRETTIVE EUROPEE: vincolano gli stati membri a raggiungere un risultato entro un

certo termine, lasciandoli liberi nella scelta degli strumenti.

La corte costituzionale ha riconosciuto il diritto del primato europeo sul diritto interno.

LEGGE ORDINARIA

La legge statale o ordinaria sono degli atti normativi del governo. Oltre a questi vi sono anche degli

atti normativi aventi forza di legge:

1) DECRETI LEGISLATIVI (art. 76 cost.): il parlamento delega al governo i poteri

legislativi;

2) DECRETI LEGGE: atto normativo emanato dal governo in casi straordinari di necessità e

urgenza la cui conversione in legge può avvenire entro 60gg dalla pubblicazione.

REGOLAMENTI

Al di sotto della legge ordinaria vi sono i regolamenti che sono fonti secondarie. Devono rispettare

il principio di legalità, ovvero che una norma di grado inferiore non può modificare una legge di

grado superiore. Un esempio di regolamento è il regolamento della CONSOB (art. 10 preleggi).

CONSUETUDINE

Per parlare di consuetudine devono sussistere due condizioni:

a. Il fatto che si ripeta nel tempo (diuturnitas);

b. Convinzione che sia giusto comportarsi in quel modo (opinio iuris ac necessitatis).

Non può mai andare in conflitto con un testo normativo (contra legem), può essere secundum legem

(che integra una legge) e praeter legem (può disciplinare un ambito ancora non disciplinato dalla

legge). l’ordinazione delle fonti, possono essere ordinate in:

Uno dei problemi principali è

A. CRITERIO CRONOLOGICO: nel conflitto tra norme prevale quella più recente.

Art. 11 preleggi: la legge non ha effetto retroattivo, quindi non può essere applicata al

passato.

Art. 15 preleggi: prevede l’abrogazione di determinate parti di leggi quando ne viene

costituita una nuova.

Art. 25 costituzione: la legge penale non ha effetto retroattivo.

B. CRITERIO GERARCHICO, ovvero che prevale sempre la fonte gerarchicamente

superiore. La corte costituzionale dichiara, ad esempio, illegittima una legge contrastante

con la costituzione, oppure un giudice applica una norma europea contrastante con il diritto

interno…

C. CRITERIO DI COMPETENZA: la costituzione individua che la competenza a

dimensione territoriale o dell’ambito in cui

disciplinare una certa materia spetti in base alla

la norma è destinata ad operare.

Art. 117: indica le materie di competenza esclusiva dello stato, di competenza concorrente

stato-regioni e di competenza esclusiva delle regioni.

CODICE CIVILE

Testo normativo che raccoglie in modo organico le norme relative ad una certa materia. Il primo

codice civile moderno fu il codice civile francese ordinato da Napoleone (1804). Questa prima

versione dà regole stabili e uniformi alla materia privatistica (sicurezza). Il primo codice civile

italiano fu quello del 1965 che fu ispirato a quello francese dai savoia. Il codice civile attuale risale

al 1942. L’autorevolezza dei redattori fa sopravvivere il testo al crollo del regime. È suddiviso in 6

libri:

1. Delle persone e della famiglia: da 1-455. Disciplina le capacità delle persone fisiche, degli

enti collettivi senza scopo di lucro e la disciplina della famiglia;

2. Delle successioni: da 456-809. Disciplina la sorte del patrimonio al termine della vita del

titolare e donazioni;

3. Della proprietà: da 810-1172. È contenuta la definizione e la classificazione dei beni, la

proprietà, i diritti reali di godimento e il possesso;

4. Delle obbligazioni: da 1173-2059. Disciplina i rapporti obbligatori e atti e fatti generatori di

obbligazioni;

5. Del lavoro: da 2060-2641. Vengono regolate impresa, lavoro subordinato, enti lucrativi,

diritto industriale e concorrenza;

6. Della tutela dei diritti: da 2643-2969. Disciplina la trascrizione, le prove, i diritti reali di

garanzia, l’esecuzione forzata, la prescrizione e la decadenza.

A partire dagli anni ’70 è iniziata la decodificazione ovvero l’emanazione di determinate leggi

speciali che si occupano di materie originariamente collocate nel codice. Questo per 3 motivi:

a- Mutamento dei rapporti sociali ed economici;

b- Influenza della legislazione europea;

Regolamentazione secondaria (regolamenti banca d’Italia,

c- CONSOB, ISVAP…).

Più recentemente sono stati costituiti anche nuovi codici di settore come ad esempio il codice del

materia di protezione dei dati personali, il codice delle assicurazioni private…

consumo, il codice in

Il codice civile in generale è ancora fondamentale per la definizione delle istituzioni del diritto

privato (concetti e regole basilari: obbligazione; contratto; fatto illecito; promessa; inadempimento;

proprietà…) e per i rapporti di diritto comune.

Per quanto riguarda la costruzione del sistema privatistico il codice civile è complementare insieme

ad alcune leggi speciali.

EFFETTI GIURIDICI

Un effetto giuridico si ha in caso di mutamenti nelle situazioni giuridiche dei soggetti. La causa che

li determina è detta fattispecie giuridica che è espressamente espressa nell’ordinamento. In base alla

complessità può essere semplice o complessa.

ATTI E FATTI GIURIDICI

I fatti giuridici sono gli eventi che accadono e producono i loro effetti giuridici indipendentemente

da intenzionalità e consapevolezza umane.

Gli atti giuridici sono le azioni umane, sostenute da un certo grado di consapevolezza e

intenzionalità la cui rilevanza giuridica (capacità di produrre effetti giuridici) dipende dalla presenza

di questo fattore umano. Si suddividono in:

Atti negoziali: la consapevolezza e l’intenzionalità si esprimono al più alto grado di

a. di compiere l’atto e volontà che esso

intensità. La volontà si basa soprattutto sulla volontà

provochi effetti giuridici.

b. Atti non negoziali: la volontà di creare gli effetti giuridici cessa, mentre quella di creare

l’atto rimane.

SOGGETTI DI DIRITTO

Il codice civile non offre una definizione letterale di cosa sia il soggetto di diritto. Il codice civile

distingue: rappresenta l’essere umano e la persona. Riferiva gli effetti giuridici

- PERSONE FISICHE:

ad una figura che avesse le facoltà della ragione umana. Fin da subito la soggettività è stata

attribuita alle persone e non alle piante, gli animali o gli oggetti. Con la Costituzione (art. 2 e

3) si è voluto riconoscere la persona.

- PERSONE GIURIDICHE: soggetto unitario a cui è possibile attribuire diritti e obblighi o

più in generale situazioni giuridiche collettive. Oggi questa definizione non è più sufficiente

perché è nata l’esigenza di conciliare unitarietà con pluralità dell’elemento soggettivo

(principio di alterità).

CAPACITA’ GIURIDICA

Al concetto di soggetto di diritto si lega la capacità giuridica: la capacità giuridica non ha una

definizione normativa ma viene riconosciuta come l’attitudine ad essere titolare di situazioni

giuridiche soggettive. L’art. 1 del codice civile comma 1, indica che la capacità giuridica si acquista

dal momento della nascita.

Durante il fascismo la capacità giuridica veniva esercitata anche come strumento di discriminazione

in quanto la legge lo permetteva: art 1 comma 3 (oggi abrogato) autorizzava l’esercitazione della

capacità giuridica per motivi inerenti alla razza, assecondando la volontà politica del legislatore.

Oggi l’art. 22 della costituzione stabilisce il divieto di istituire per motivi politici forme di

limitazione o esclusione della capacità giuridica. Essa è attribuita dalle norme.

CAPACITA’ E INCAPACITA’ DI AGIRE

Viene regolata nell’art. 2 c.c. Manca una definizione chiara e completa, ma può essere interpretata

come la capacità di compiere atti giuridici.

CAPACITA’ LEGALE DI AGIRE:

- Al compimento del diciottesimo anno di età ciascun

soggetto acquista la capacità legale di agire. La definizione di capacità legale di agire si

riferisce all’idoneità del soggetto a compiere un’attività giuridicamente rilevante

(acquistare/esercitare diritti/assumere obblighi) manifestando la propria volontà in un modo

che l’ordinamento considera a priori cosciente e consapevole. La capacità giuridica riguarda

l’imputazione dei diritti e non l’esercizio dei diritti. La capacità di agire è necessaria per

compiere personalmente e autonomamente atti di amministrazione/gestione/tutela dei propri

interessi con effetti destinati a ricadere nella propria sfera giuridica.

La perdita della capacità di agire avviene quando si verificano cause attinenti alle condizioni

patologiche del soggetto (interdizione giudiziale, inabilitazione).

CAPACITA’ NATURALE DI AGIRE: è presunta. È l’attitudine a valutare adeguatamente

- il valore sociale dell’atto concreto che si compie (capacità di intendere) e di facoltà di

determinarsi in modo autonomo, più che in funzione dei soli impulsi (capacità di volere).

L’accertamento della capacità naturale di agire si apprezza solo in negativo, quindi quando

viene a mancare, e può essere rilevata solo a posteriori da un giudice. Vi sono dei casi in cui

diventa necessaria e sufficiente per imputabilità per illeciti, atti minuti della vita quotidiana,

attività che sono esercizio di diritti fondamentali e scelte esistenziali, rappresentanza

volontaria.

INCAPACITA’ LEGALE DI AGIRE

L’incapacità legale di agire può essere:

o ASSOLUTA:

 Minorenni (art. 2 c.c.): sono incapaci coloro che non hanno raggiunto il 18esimo

anno di età, per i contratti di lavoro e matrimoni 16. È previsto dal nostro

ordinamento la tutela del minore come figlio e come soggetto di diritto. Vi è una

differenza tra la capacità legale di agire e la capacità di discernimento: il figlio

minore che abbia compiuto i 12 anni di età e anche di età inferiore ove capace di

discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo

riguardano. La rappresentanza legale spetta ai genitori, che hanno anche la

responsabilità genitoriale, e può essere:

▪ Disgiunta: per gli atti di ordinaria amministrazione (esclusi i contratti aventi

ad oggetto diritti personali di godimento);

▪ Congiunta: per gli atti di straordinaria amministrazione previa

autorizzazione del giudice tutelare.

La legge prevede inoltre l’usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli minori, con il

vincolo che i frutti del bene devono essere utilizzati per interessi che riguardano il

sostentamento della famiglia e quindi del figlio proprietario.

La capacità di agire del minore in alcuni casi viene anticipata ovvero:

▪ Nella sfera personale come ad esempio l’interruzione della gravidanza o il

riconoscimento del figlio naturale;

▪ Nella sfera lavorativa: esercizio di diritti che discendono dal rapporto di

lavoro.

In mancanza dei genitori viene designato un tutore. Per lo svolgimento di ogni atto il

tutore deve richiedere l’autorizzazione dal giudice tutelare. Se il minore ha posto in

essere raggiri sulla sua età, l’atto non è annullabile. Non sono raggiri l’aver

semplicemente dichiarato di essere maggiorenne.

 Interdetto giudiziale ovvero colui che è affetto da grave e abituale infermità mentale

la quale rende il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi quando ciò è

necessario per assicurare la loro adeguata protezione. Essa viene accertata da un

giudice che emette un provvedimento. Viene emessa una sentenza che lo dichiara

interdetto e viene annotata l’incapacità sull’atto di nascita. Viene nominato un tutore

che lo rappresenta in tutti gli atti eccetto quelli personalissimi. È prevista la

legittimazione relativa per l’annullamento degli atti compiuti senza la rappresentanza

Gli atti compiuti dall’interdetto giudiziale personalmente sono annullabili

del tutore. del tutore o dell’interdetto, in caso di revoca dell’interdizione entro 5

su richiesta

anni dalla cessazione dello stato di interdizione (diritto alla restituzione di quanto

prestato in esecuzione del contratto e obbligazione restitutoria della prestazione

ricevuta limitata a quanto è stato rivolto a suo vantaggio).

 ovvero colui che è soggetto a condanna all’ergastolo o

Interdetto legale (onorabilità)

pena maggiore a 5 anni per reato non colposo. Non è necessario il provvedimento del

giudice, ma discende da una previsione di legge. Viene nominato un tutore che lo

rappresenta in tutti gli atti. È prevista la legittimazione assoluta per l’annullamento

Gli atti compiuti dall’interdetto

degli atti compiuti senza la rappresentanza del tutore.

legale personalmente sono annullabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

o RELATIVA: incapacità che non priva totalmente il soggetto di prendere decisioni ma

necessariamente può prenderle affiancato da un altro soggetto.

 Minore emancipato, colui che ha fino a

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher catbru25 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Martino Pierluigi.
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