Introduzione al diritto
Gli strumenti con cui il diritto provvede alla disciplina delle varie materie caratterizzano e differenziano i diversi rami del diritto:
- Diritto processuale
- Diritto penale
- Diritto civile
- Diritto amministrativo
- Diritto pubblico è il campo degli interessi generali che riguardano tutta la collettività. La realizzazione degli interessi generali richiede un esercizio di autorità: i rapporti giuridici sono relazioni non paritarie, in cui uno dei soggetti compare in una posizione di supremazia.
- Diritto privato è il diritto degli interessi disponibili:
- Bisogni
- Esigenze
- Finalità
- Valori
Il diritto privato si realizza con strumenti che lasciano le parti in una posizione di reciproca uguaglianza.
Diritto uniforme e diritto internazionale
Diritto uniforme è formato dallo studio e dalla stipulazione di convenzioni internazionali che divengono efficaci nel diritto interno solo attraverso la ratifica:
- Convenzione di Ginevra
- Convenzione Nazioni Unite
Diritto internazionale consiste nell'insieme di regole in base alle quali si decide quali norme seguire in caso di un contrasto tra due diritti a livello di due nazioni. L'Art. 16 stabilisce che in nessun caso la legge straniera sia applicabile se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico. Si fa riferimento a quei diritti fondamentali di carattere etico-sociale che sono alla base dell'ordinamento giuridico italiano.
- Legge nazionale regola lo stato e la capacità delle persone fisiche, i diritti delle persone e i rapporti familiari.
- Legge del luogo regola possesso, proprietà e diritti reali sui beni.
- Legge volontà delle parti regola le obbligazioni contrattuali.
Codificazione e unificazione
L'ordinamento italiano è fra quelli chiamati “diritto codificato”. Lo scopo è di assicurare nell'apparato normativo:
- Chiarezza
- Coerenza
- Certezza
Il movimento della codificazione viene identificato con la formazione dei codici napoleonici.
- Codice civile 1865
- Codice di commercio
L'unificazione dei codici porta alla cosiddetta commercializzazione del diritto privato. Il Codice Civile assume una struttura più ampia e complessa:
- Libro I – persone e famiglie
- Libro II – successione a causa di morte
- Libro III – materia di proprietà
- Libro IV – obbligazioni
- Libro V – materia commercialistica
- Libro VI – tutela dei diritti
Costituzione in campo privatistico
È il deposito di principi fondamentali che riguardano anche i rapporti tra privati.
- Usi normativi: fonte di regole giuridiche che si applicano solo in mancanza di regole scritte o per richiamo.
- Usi contrattuali: modo in cui si regolano negli accordi particolari questioni.
- Usi interpretativi: modo in cui viene inteso un certo termine o una determinata clausola.
Le situazioni giuridiche
Una situazione giuridica si verifica quando una regola trova applicazione e colloca due soggetti in una precisa posizione. Un rapporto giuridico si stabilisce tra due soggetti una relazione disciplinata dalla legge. Il rapporto giuridico è quindi una relazione tra due soggetti, ciascuno dei quali è investito di una situazione giuridica soggettiva. Tutto per effetto dell'applicazione di una o più regole di diritto.
Funzione del dovere
La funzione primaria della norma giuridica è di imporre ai suoi destinatari un determinato comportamento. Le espressioni con cui una norma può imporre un dovere sono molteplici, tra cui:
- Formule di comando
- Formule di divieto
Obbligo, facoltà, potere e soggezione
- Obbligo: situazione soggettiva della persona che è tenuta ad un certo comportamento.
- Facoltà: situazione del soggetto che può lecitamente compiere un atto. Lecito è tenere il comportamento descritto dalla norma.
- Potere: situazione del soggetto che può efficacemente compiere un atto. Indica la posizione di chi può compiere efficacemente un atto.
- Soggezione: indica la situazione di un soggetto che, senza essere obbligato a un determinato comportamento, subisce le conseguenze dell’esercizio di un potere altrui.
Onere
Si verifica quando un soggetto può ottenere un determinato risultato soltanto se terrà un certo comportamento. Non è un obbligo ma un impegno/responsabilità. L'onere è il carico che si deve sostenere necessariamente in quanto previsto dalla legge.
Diritto soggettivo
Si parla di diritto soggettivo quando la legge attribuisce a un soggetto un potere per la tutela primaria e diretta del proprio interesse. È evidente che il concetto non indica posizioni sempre uguali. La categoria dei diritti soggettivi è varia perché gli interessi che il diritto protegge sono di varia natura; ci sono comunque dei modelli fissi:
- Diritti assoluti: valgono nei confronti di chiunque. I diritti assoluti possono essere quei diritti che proteggono la persona:
- Diritto alla vita
- Diritto all'integrità fisica
- Diritto al nome
- Oppure la proprietà
- Diritti relativi: valgono solo nei confronti di determinati soggetti
- Diritto di credito
- Diritti non patrimoniali
Interessi diffusi e legittimi
Interessi diffusi sono quelli che non fanno capo ai singoli determinati individui, né a un gruppo definito di persone; tali interessi sono riferibili a collettività non delineate:
- Lavoratori
- Consumatori
- Abitanti
La protezione di questi interessi trova ostacolo a causa dell'indeterminatezza del soggetto.
Interesse legittimo è la situazione in cui l'attribuzione di un potere a un soggetto ne garantisce una protezione mediata. L'interesse del soggetto è affinché gli organi della pubblica amministrazione svolgano la loro funzione nel rispetto delle norme. L'ordinamento attribuisce al singolo interessato il potere di vari meccanismi di controllo, diretti a porre rimedio nel caso si verifichi una violazione della legge. Chi agisce per la tutela di un interesse legittimo deve rivolgersi al giudice ordinario. Nell'ambito del diritto privato, la lesione di un interesse legittimo prevede un risarcimento del danno.
Titolarità
La titolarità è la relazione di appartenenza di un diritto o di un obbligo a un soggetto. Il soggetto cui il diritto o l'obbligo appartiene, ne è il titolare. Il titolo è la fattispecie che ha per conseguenza l'acquisto del diritto o dell'obbligo. Il titolo influenza la disciplina.
- Acquisto a titolo originario: il diritto si costituisce senza dipendere dalla posizione di un precedente titolare.
- Acquisto a titolo derivativo: il diritto dell’acquirente ha fonte nel diritto del precedente titolare. Quindi la sua esistenza e i suoi limiti dipendono dall'esistenza di quest'ultimo. L’acquisto a titolo derivativo segue due principi-base:
- Nessuno può trasmettere a un’altra persona più di quello che ha.
- Se viene meno il diritto dell’alienante, viene meno anche il diritto dell’acquirente.
L’acquisto a titolo derivativo può essere:
- Acquisto derivativo traslativo: viene trasmesso lo stesso diritto che aveva il dante causa.
- Acquisto derivativo costitutivo: viene a costituirsi un diritto nuovo, ma sulla base del diritto dell’autore.
Le due parti della vicenda traslativa sono il dante causa (chi trasmette ad altri il proprio diritto), e l’avente causa (chi acquista da altri un diritto).
Estinzione di diritti e obblighi
Può cessare per:
- Rinunzia del titolare
- Abbandono
- Funzionale: ovvero quando un obbligo o un diritto raggiungono lo scopo
Nell'estinzione ha un'importante funzione il passaggio del tempo...
- In campo personale: i diritti fondamentali si acquisiscono con la nascita e durano quanto la persona a cui sono attribuiti, quindi si estinguono solo con la morte del titolare.
- In campo patrimoniale: i diritti sulle cose debbono alcuni essere limitati nel tempo.
Aspettative
- Legittima: il beneficiario acquista il diritto soltanto se la condizione prevista avverrà.
- Di fatto: si fonda su eventualità future rispetto alle quali nessun elemento della fattispecie si è definitivamente formato:
- Prospettive
- Possibilità
Fatti e atti giuridici
Un fatto giuridico è ogni fatto al quale una norma giuridica collega un qualsiasi effetto. Vengono considerati in modo oggettivo.
- Fatto: qualsiasi avvenimento
- Aggettivo giuridico: il fatto è previsto da una regola di diritto che collega al suo accadere determinate conseguenze, e quindi gli attribuisce rilevanza giuridica.
Atto giuridico
Ogni comportamento, lecito o illecito, imputabili ad una persona come sua propria azione, che la legge prende in considerazione.
- Atto lecito: quando una norma attribuisce rilevanza giuridica ad una condotta lecita. Generalmente sono i casi in cui una persona fa uso delle proprie libertà o dei propri poteri.
- Atto illecito: quando un comportamento viene in considerazione proprio perché è contrario ad una norma o ad un principio dell’ordinamento giuridico. L'atto illecito ha come conseguenza una sanzione. In rapporto al tipo di regola violata e alla natura del leso, si distinguono diversi tipi di illecito:
- Illecito penale: comportamenti lesivi di un bene
- Illecito amministrativo: comportamenti che violano norme a tutela di interessi di ordine generale
- Illecito civile: comportamento che lede un interesse protetto da una norma giuridica
Atto di autonomia
Tutti gli atti che hanno in comune la funzione di disporre e regolare da sé i propri interessi:
- Atti di autonomia
- Dichiarazioni di conoscenza / verità
- Dichiarazione / manifestazioni di volontà
Gli effetti dell'atto consistono in un regolamento di interessi totale / parziale / essenziale. L'ampiezza dell'autonomia non è quasi mai pura, ma quasi sempre parziale e combinata con elementi più o meno forti di eteronomia (= imposizioni).
Atti giuridici
- Atti unilaterali: consistono in una dichiarazione proveniente da una sola parte (procura / diffida / disdetta). Unilaterale non significa una sola parte ma un unico centro d’interessi.
- Atti bi-plurilaterali: si combinano dichiarazioni provenienti da più parti (contratto).
- Patrimoniali: diretti a regolare primariamente interessi economici (contratto / testamento).
- Non patrimoniali: diretti a regolare interessi di natura personale (matrimonio).
- Atti personalissimi: atti compiuti solo personalmente e direttamente dall’interessato.
- Atti tra vivi: atti destinati a regolare i rapporti tra viventi.
- Atti mortis causa: destinati a regolare la successione nei diritti e negli obblighi dopo la morte del titolare (testamento).
Valido = idoneo a produrre i suoi specifici effetti giuridici.
Invalido = atto che non possiede tutti i requisiti della legge o presenta un vizio e quindi non è idoneo a produrre i suoi effetti. L'atto in tale caso è inefficace.
- Nullità: ovvero in mancanza di un requisito essenziale o di illiceità dell'atto.
- Annullabilità: ovvero quando è presente un vizio in uno dei requisiti. L'atto in tale caso è efficace fino all'annullamento effettivo.
Legittimazione
È il potere di compiere efficacemente un atto giuridico, con riguardo a un determinato rapporto. Un atto giuridico qualsiasi è efficace solo se compiuto da un soggetto legittimato a compierlo.
Rappresentanza
È una fonte particolare di legittimazione, cioè il potere conferito a un soggetto di compiere atti giuridici che producano direttamente i loro effetti nei confronti di un altro soggetto. Il potere di rappresentanza può essere conferito dalla legge o conferito dal rappresentato.
- Diretta: quando un soggetto agisce per nome e per conto altrui.
- Indiretta: quando un soggetto agisce per conto di altri ma in nome proprio come rappresentante. In tal caso l’atto compiuto ha effetti immediati nella sfera di chi lo stipula e non in capo all’interessato, che se ne potrà appropriare in seguito tramite un atto di trasferimento.
- Rappresentanza legale: solitamente conferita sulla base dell'esistenza di un rapporto giuridico di filiazione che implica la potestà sui figli. Talvolta però è conferita in situazioni previste dalla legge o da un provvedimento di un giudice. La revoca del potere al rappresentante è legata alla violazione dei propri doveri o all’abuso di potere da parte del rappresentante.
- Rappresentanza organica: si realizza nelle collettività e nelle istituzioni provviste di personalità giuridica. Il potere è attribuito da un organo e consiste nel compiere atti giuridici in nome e nell’interesse della collettività o dell’ente.
Procura
La procura è l’atto con cui si conferisce il potere. È un atto unilaterale, diretto a terzi di attribuzione del potere di rappresentanza.
I soggetti
Soggetto di diritto
Il soggetto di diritto è il protagonista delle relazioni e delle attività regolate dal diritto. Soggetto di diritti e obblighi è il capo di imputazione di situazioni e rapporti giuridici. Ogni ordinamento individua i propri soggetti, ovvero stabilisce quali sono i protagonisti della realtà sociale che debbano essere presi in considerazione come centri di interesse protetti dalle norme giuridiche. Il nostro codice civile non contiene una regola che espressamente attribuisca la qualità di soggetto di diritto; i protagonisti della scena giuridica sono indicati con il termine persona:
- Persone fisiche: indica gli esseri umani. La capacità giuridica è l'attitudine ad essere titolati di diritti e obblighi, e si acquista con la nascita (art. 1 c.c.).
- Persone giuridiche: varietà di centri di interesse diversi. La condizione dello straniero è parificata a quella del cittadino nell'ambito dell'Unione Europea. Tuttavia, lo straniero extracomunitario gode di tutti i diritti civili attribuiti al cittadino se soggiorna regolarmente nel territorio dello stato. Con l'espressione “diritti civili” si considera equivalente a “diritti nascenti da rapporti di diritto privato”. Lo straniero non gode però dei diritti politici in senso stretto, ovvero per quanto riguarda l'elettorato attivo e quello passivo.
Capacità giuridica speciale
È un termine usato per stabilire se una persona è considerata dal nostro ordinamento idonea a essere titolare di un determinato tipo di rapporto giuridico. Es. norme che stabiliscono un’età inferiore ai 18 per la capacità di prestare il proprio lavoro.
Scomparsa, assenza e dichiarazione di morte presunta
Quando una persona si allontana dal suo domicilio, non dando più notizie di sé, il Tribunale può nominare un curatore che amministri i beni dello scomparso. Dopo 2 anni si può chiedere la dichiarazione di assenza che consente l’apertura del testamento, se esiste. Dopo un termine di 10 anni, si può chiedere la dichiarazione di morte presunta: sentenza che accerta l’altissima probabilità della morte e crea una fictio iuris: lo scomparso si considera morto. Dal punto di vista patrimoniale, gli aventi diritto alla successione conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti.
Luoghi della persona
- Domicilio: luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (art.43). Questo è il domicilio generale dal quale si distingue il domicilio speciale o elettivo (sede per determinati atti o affari).
- Residenza: luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ovvero il luogo dove si abita.
Capacità d’agire (art. 2 c.c.)
La capacità d’agire è la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa; una capacità che si acquista con la maggiore età del soggetto. La capacità d’agire implica l’attitudine a compiere validamente atti giuridici. L’atto compiuto da una persona che manca di capacità d’agire è annullabile, e finché non è annullato produce i suoi effetti. Un atto giuridico può essere compiuto validamente da un incapace d’agire se questi agisce in nome altrui, in forza di una procura rilasciata da un soggetto capace. Nel nostro ordinamento, una persona può essere totalmente privata di capacità di agire per effetto di un provvedimento del giudice (sentenza di interdizione) che presuppone un’abituale infermità di mente di gravità tale da rendere la persona incapace di provvedere ai propri interessi.
I soggetti collettivi
Classificazione delle organizzazioni
- La prima grande classificazione delle organizzazioni riguarda lo scopo:
- Scopo di profitto: in cui possiamo ritrovare le società di persone e le società di capitali.
- Enti non profit: enti tipo le associazioni, fondazioni e comitati che nonostante siano disciplinate nel Libro V, si caratterizzano per lo scopo di non profit. La differenza è importante in quanto storicamente ha segnato un diverso atteggiamento verso i due ordini di aggregazioni.
- Una seconda grande classificazione delle organizzazioni riguarda:
- Enti provvisti di personalità giuridica: solitamente sono le associazioni riconosciute, le fondazioni e le società di capitali.
- Enti non personificati: si possono trovare le associazioni non riconosciute, le società di persone e i comitati.
- Un'altra grande classificazione è data dalla distinzione di:
- Persone giuridiche private: sono costituite tramite un atto dell'autonomia privata e perseguono interessi particolari.
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