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CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA CAUSA
a prestazioni corrispettive: nei contratti a prestazioni corrispettive la causa sta nella funzione di scambio tra due prestazioni, che perciò si giustificano l'una con l'altra. Questo rapporto di reciprocità è chiamato sinallagma (che vuol dire in greco relazione di scambio), è per questo che questi contratti sono detti anche sinallagmatici. Il sinallagma può mancare fin dall'origine; si parla allora di difetto genetico della causa. Il rapporto fra le due prestazioni può anche alterarsi in un secondo momento: si parla in tal caso di difetto funzionale della causa. La disfunzione riguarda non più l'atto, che si è costituito con tutti i requisiti previsti dalla legge, ma il rapporto contrattuale (es. può accadere che una delle parti non adempia alla sua prestazione, o una delle prestazioni diventa impossibile per causa non imputabile al debitore, o ancora che la
Ragione di scambio sia alterata perché una prestazione diviene eccessivamente onerosa rispetto all'altra). Sono questi i tre casi di risoluzione del contratto:
- Contratti unilaterali: qui le obbligazioni, o più ampiamente le prestazioni, sono a carico di una sola parte.
Esistono contratti che non hanno una funzione di scambio, ma di collaborazione fra più soggetti.
Tra i contratti a prestazione corrispettiva si distinguono i contratti aleatori e i contratti commutativi. Per contratto aleatorio si intende un contratto nel quale una parte è senz'altro gravata da una prestazione, mentre per l'altra rimane incerto se una prestazione dovrà essere o meno eseguita, cosicché lo scambio è caratterizzato da un rischio o alea (ad esempio nel superenalotto, totocalcio...). Nel contratto commutativo lo scambio tra le prestazioni non si lega ad elementi di rischio, ma è previsto sulla base di un rapporto di corrispettività.
economica: il quadro delle prestazioni convenute a carico di ciascuna delle parti è certo e soggetto soltanto al normale rischio economico.
Una seconda distinzione è quella tra contratti a titolo oneroso e a titolo gratuito. Nei primi ciascuna parte, mentre ricava un vantaggio dal contratto, sopporta anche un sacrificio. Nei contratti a titolo gratuito invece il sacrificio è di una sola parte, mentre l'altra riceve solo un vantaggio (così è nel comodato cioè nel prestito gratuito di cose). I contratti a titolo gratuito hanno ciascuno una propria causa, che giustifica la prestazione unilaterale: per es., nel deposito gratuito la causa è la custodia, nel comodato la cessione in uso ecc.
Non si deve confondere, perciò, la gratuità del contratto con lo scopo di liberalità, che, fra i contratti, caratterizza tipicamente solo la donazione. Il mandato si presume oneroso, ma può anche essere gratuito.
L'OGGETTO
Il terzo degli elementi del contratto previsto dall'art. 1325 è l'oggetto. Il codice non ne da una definizione, ne stabilisce invece i requisiti che sono i seguenti: dev'essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
Nei contratti traslativi dovrà essere identificata la cosa di cui si conviene l'alienazione, o, in caso di cosa generica, numero, misura o quantità delle cose alienate. Così per il prezzo della vendita è previsto che anche se le parti non lo hanno precisato né hanno stabilito come precisarlo, si possa ricorrere a vari criteri: il prezzo normalmente praticato dal venditore o i listini di borsa o un giusto prezzo stabilito da un terzo nominato dal presidente del Tribunale. Le parti stesse naturalmente possono preferire un criterio di determinazione a una indicazione rigida: per esempio, le clausole-oro per sottrarre agli effetti della svalutazione il debito in denaro, o un listino non ufficiale.
o una quotazione accettata da entrambe. → VINCOLO E RECESSO Le parti non possono sciogliersi con decisione unilaterale dagli impegni derivanti dal contratto. Un diritto di recesso può essere attribuito però dalla legge o dallo stesso contratto: l'esercizio del diritto provoca lo scioglimento del vincolo contrattuale, e il venir meno dei diritti ed obblighi nascenti dal contratto. Esempi di recesso sono la revoca del mandato da parte del mandante e la rinuncia da parte del mandatario. La facoltà di recedere è talora limitata; si richiede l'esistenza di gravi motivi o di giusta causa o giustificato motivo. Il recesso previsto nel contratto si deve esercitare prima che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione. La regola non vale nei contratti di durata. Il recesso può essere collegato a un corrispettivo, cioè a una prestazione in denaro a carico del recedente: il recesso ha effetto solo con il pagamento, salvo patto contrario. AncheLa caparra può avere funzione di corrispettivo dell'eventuale recesso: si chiama allora caparra penitenziale. Se chi recede è la parte che ha dato la caparra, la perde, se è la parte che l'ha ricevuta, deve restituire il doppio.
La facoltà di recesso riconosciuta al consumatore è un vero e proprio "diritto di pentimento": più precisamente è un diritto potestativo a sciogliere il contratto, il cui esercizio non è subordinato ad alcuna giustificazione. La legge prevede soltanto, a tutela dell'operatore commerciale, alcune condizioni di certezza e di correttezza (come l'invito della comunicazione entro 10 giorni, l'integrità della merce restituita...).
L'INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Il contenuto dell'accordo si determina anzitutto attraverso l'interpretazione del contratto. Interpretare vuol dire attribuire un significato. L'art. 1362 c.1 dice:
“nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole”. Bisogna dare quindi significato alla volontà manifestata attraverso le parole o altri segni, cioè al significato che quelle parole o altri segni potevano avere in considerazione del tempo, del luogo, delle circostanze in cui sono stati usati.
“Comune intenzione” è la coincidenza o corrispondenza di significato tra le manifestazioni di volontà delle parti.
I criteri interpretativi con cui si attribuisce significato a una dichiarazione sono in gran parte extra-legali. Il legislatore però stabilisce propri criteri, che in parte coincidono con quelli comuni, in parte seguono ragioni proprie del mondo del diritto.
La regola-base dell’interpretazione è all’art.1366, per cui “il contratto deve essere interpretato secondo buona fede”. Al testo del contratto o
alle dichiarazioni che si scambiano, ai comportamenti dev'essere dato quel significato che ad essi attribuirebbe una persona corretta e leale. Non si deve dare un peso esclusivo al significato letterale delle parole, ma occorre tener conto della loro connessione, cioè del contesto. L'art.1363 aggiunge che le varie clausole del contratto si "interpretano le une per mezzo delle altre" attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto. Il contratto o singole clausole del contratto, possono rimanere oggettivamente ambivalenti, di dubbio significato. La legge scioglie il dubbio attribuendo al contratto uno dei due o più significati possibili, attraverso una pura e semplice scelta tra i diversi significati possibili, secondo i criteri di oggettiva opportunità. Comune ai due ordini di criteri è però il principio ispiratore e cioè la buona fede. È possibile che, compiuta l'interpretazione si debbaconstare che le due manifestazioni non convergono in un accordo: i loro significati restano divergenti, il consenso non si è formato. Quando invece i significati convergono, l'accordo si è formato con quel contenuto che corrisponde alla c.d. comune intenzione delle parti: cioè il significato complessivo che si deve attribuire, secondo i criteri esposti, alle manifestazioni scambiate tra le parti. → LA RAPPRESENTANZA / LA PROCURA Ci sono molti casi in cui un contratto venga stipulato tramite un rappresentante. Il rappresentante, usando del suo potere di sostituirsi al rappresentato, manifesta una volontà e forma un accordo che produce effetti nella sfera giuridica di quest'ultimo. L'art. 1387 menziona la rappresentanza legale e l'atto della procura. La procura è un atto unilaterale rivolto ai terzi, costitutivo di potere di rappresentanza. Il requisito di forma è stabilito dall'art. 1392: la forma richiesta èquella prescritta per l'atto che il rappresentante deve compiere. Una procura tacita può ricavarsi dal comportamento dei soggetti o della situazione di fatto (come ad es. il commesso posto al banco di vendita).
Parte sostanziale del contratto da stipulare è il rappresentato: sua dev'essere la capacità d'agire richiesta per l'atto. Parte formale è il rappresentante, che deve manifestare la volontà di contrarre e deve perciò essere capace di intendere e di volere, in misura proporzionata alla natura e all'entità dell'atto. Se c'è un problema, ad es. un errore che determina la conclusione del contratto, o di buona o di mala fede nella conclusione, si guarda al rappresentante (la volontà viziata è la sua).
Il rappresentante può agire solo nei limiti della procura e nell'interesse del rappresentato. Diverse sono le conseguenze per la violazione dell'uno o
dell'altro criterio. Se il rappresentante eccede i limiti della procura o è del tutto sprovvisto di procura siamo nel caso di eccesso dal potere; manca la legittimazione, cioè il potere di agire in nome altrui e con effetti nell'altrui sfera giuridica: perciò solo la ratifica può determinare efficacia del contratto nei confronti del rappresentato. La ratifica può essere espressa o tacita. La prima consiste in una dichiarazione, che abbia forma richiesta per la procura con cui il rappresento fa propri gli effetti del contratto. La seconda consiste nella pura e semplice spontanea esecuzione del contratto. In mancanza di ratifica il contratto è inefficace nei confronti del rappresentato. Resta solo responsabilità precontrattuale del falso rappresentante, il quale ha violato il dovere di correttezza e deve risarcire i danni subiti dall'altra parte per aver confidato senza causa nella efficacia del contratto. Solo in un caso il
re nell'interesse del rappresentato, può comportare la responsabilità del rappresentante stesso. Inoltre, se il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato, ma senza averne il potere o l'autorizzazione, l'atto concluso potrebbe essere annullato. Pertanto, è fondamentale che il rappresentante agisca sempre nel rispetto delle regole e dei poteri conferiti dal rappresentato.