Le obbligazioni in generale
Articolo 1173: "Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico."
Il contratto ed il fatto illecito sono le principali fonti di obbligazione, insieme ad altri fonti minori. Ora ci occupiamo delle obbligazioni in generale, qualunque sia la loro fonte.
Terminologia
I diritti di credito sono diritti relativi aventi carattere patrimoniale, ad essi corrisponde sul lato passivo l'obbligazione. Abbiamo da un lato il creditore e dall'altro il debitore, l'oggetto dell'obbligazione è la prestazione. Il debitore deve eseguire la prestazione a favore del creditore.
Articolo 1174: "La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore."
L'articolo stabilisce che la prestazione deve avere carattere patrimoniale. L'interesse del creditore alla prestazione può essere patrimoniale o no (tipo quando acquisto un biglietto per andare al cinema). Allora che la prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica significa che deve essere lecitamente suscettibile di valutazione economica secondo il nostro ordinamento, cioè che la prestazione deve poter essere scambiata per denaro secondo il nostro ordinamento giuridico (per ciò le prestazioni sessuali non possono essere oggetto di obbligazione). Ciò che non può essere scambiato per denaro non può essere oggetto di obbligazione.
Articolo 1775: "Il debitore ed il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza."
Ciò riguarda il ricorso alla clausola generale della correttezza, cioè che devono nascere dei comportamenti che servono a proteggere gli interessi dell'altro soggetto, a meno che non comporti un sacrificio troppo grave dei propri interessi. Non rientrano esplicitamente nell'obbligazione.
Adempimento delle obbligazioni
Il principio fondamentale nell'adempimento dell'obbligazione è che l'adempimento deve essere esatto, cioè che il debitore deve eseguire esattamente la prestazione prevista. Ciò comporta alcuni corollari.
Articolo 1181: "Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente." (Se devo dare 10 sedie e ne do 5 è un inadempimento)
Articolo 1197: "Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita." (Se devo dare 1000 euro e do un orologio che ne vale due non vale, a meno che il creditore non accetti l'orologio, in questo ultimo caso l'obbligazione si estingue.)
Come si deve eseguire la prestazione?
Articolo 1176: "Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia."
Ciò deriva dal diritto romano in cui l'unico soggetto del diritto era il pater familias, la diligenza del buon padre di famiglia vuol dire che si deve usare la diligenza della persona media.
Articolo 1176 secondo comma: "Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata."
Nel secondo comma si dice che il primo comma non vale in tutti i casi (ad esempio il chirurgo dovrà usare la diligenza del chirurgo medio). Da questo punto di vista è necessario distinguere le obbligazioni di mezzi (un avvocato che si impegna a difendere una persona) e l'obbligazione di risultato (mi impegno a trasportare un pacco di libri entro una certa data). Questa distinzione è fondamentale quando si tratta di giudicare l'adempimento o l'inadempimento. Se l'obbligazione è di mezzi è il creditore a dover dimostrare in quale modo il debitore non ha eseguito in maniera diligente la prestazione dovuta, se è di risultato di fronte al mancato raggiungimento della prestazione è il debitore a dimostrare quale circostanza a lui non imputabile ha reso impossibile il raggiungimento del risultato.
Chi deve e chi può adempiere l'obbligazione?
Articolo 1180: "L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione."
Ovviamente è il debitore a dover adempiere l'obbligazione, ma secondo questo articolo in alcuni casi può essere anche un terzo ad adempiere l'obbligazione, dipende, però, dal tipo di obbligazione. Infatti, non si può far adempiere ad un terzo quando è importante la persona che deve adempiere all'obbligazione (come nel caso delle prestazioni pecuniarie, ma vi sono anche obbligazioni in cui è importante la persona della prestazione, come se devo far giocare Ronaldo).
Articolo 1180 secondo comma: "Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione."
Nei casi in cui il creditore non ha interesse nella persona del debitore, può comunque accettare l'adempimento di un terzo, quando il debitore ed il creditore hanno la comune intenzione di far sì che questo non accada.
È efficace il pagamento eseguito da un incapace?
Articolo 1191: "Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità."
Sì, è efficace anche il pagamento eseguito da un incapace. Questa norma è considerata l'applicazione di un principio più generale, secondo cui il pagamento non è un negozio e non è un atto di autonomia privata, ma è un atto dovuto, per cui i vizi non sono importanti. Lo stesso si può fare anche quando ci sono altri vizi della volontà (come se uno mi minaccia).
Chi può ricevere il pagamento?
Articolo 1188: "Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo."
Ovviamente il pagamento deve essere fatto al creditore o alla persona indicata dal creditore ma si può fare anche al suo rappresentante indicato in termini generali o dalla legge (come se il creditore è un minore).
Articolo 1188 secondo comma: "Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato."
Il secondo comma dice che se qualcuno paga ad una persona non indicata (pago nelle mani del coniuge del creditore) in linea di principio non è estinto, ma diventa valido se il creditore lo ratifica, cioè lo accetta, o se ne ha approfittato.
Articolo 1189: "Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede."
Ciò riguarda un'applicazione del principio di apparenza. Se il debitore paga qualcuno che sembra univocamente essere il creditore o qualcuno legittimato a ricevere il pagamento, in questo caso se il debitore è in buona fede, cioè ignorava la verità, estingue l'obbligazione. La scelta del nostro diritto, quindi, è a favore del debitore. Questa scelta è stata fatta perché sennò si genererebbe una situazione di incertezza e potrebbe rischiare di paralizzare l'adempimento dell'obbligazione.
Articolo 1189 secondo comma: "Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione del'indebito."
A questo punto il debito lo ha il malfattore verso il creditore.
Articolo 1190: "Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace."
Si parla di un soggetto che non ha la capacità di intendere e di volere sufficiente per amministrare il pagamento ricevuto. In questo caso il pagamento non è liberatorio, ma se alla fine il pagamento va a buon fine, l'incapacità è irrilevante e il credito è estinto.
Qual è il luogo dell'adempimento?
Articolo 1182: "Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono. L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta. L'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio. Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza."
Sono una serie di regole dispositive, cioè di regole che si applicano se non è previsto diversamente. In primo luogo è necessario affermare che la prestazione deve essere eseguita nel luogo determinato dalle parti nella convenzione, se questo esiste, o comunque implicitamente derivabile dalla convenzione o dagli usi. Se tutto ciò non vi è parla l'ultimo comma, per cui l'obbligazione deve essere adempiuta nel domicilio del debitore. Ma vi sono anche eccezioni, si considera il terzo comma, ma anche il secondo comma lo è.
Inadempimento delle obbligazioni
Cosa succede se l'obbligazione non viene adempiuta?
Articolo 1218: "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile."
Il debitore, se è ancora possibile, resterà obbligato ad adempiere alla prestazione, ma in ogni caso sarà tenuto al risarcimento del danno, che sarà diverso a seconda che il danno sia definitivo o meno. Ciò accade se il debitore prova che l'inadempimento non deriva da sua colpa ma da una circostanza a lui non imputabile che ha fatto sì che la prestazione non potesse essere adempiuta. Questa regola si applica pienamente nelle obbligazioni di risultato, ma la situazione cambia nelle obbligazioni di mezzi. In quest'ultimo caso sta, infatti, al creditore spiegare in che modo il comportamento del debitore non è stato diligente. In alcuni casi ciò, però, può essere molto difficile (come spiegare cosa ha fatto un medico di sbagliato). Per questo, nelle obbligazioni di mezzi la giurisprudenza divide tra le operazioni che comportano qualche difficoltà e le operazioni routinarie. Nelle operazioni routinarie il mancato raggiungimento del risultato implica che sia il debitore a dimostrare cosa ha reso impossibile l'adempimento (medico che deve spiegare come mai non riesce ad effettuare un'operazione di routine).
Articolo 1223: "Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta."
Quando si ha l'obbligo di risarcire il danno è compreso sia il danno emergente che il lucro cessante.
Articolo 1219: "Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto."
Nel nostro ordinamento giuridico si stabilisce una sorta di presunzione di tolleranza, per cui non è sempre vero che la scadenza del termine previsto per eseguire la prestazione faccia sì che il debitore venga considerato in ritardo. Per questo l'articolo sulla costituzione in mora (ritardo) dice che, in termini generali, non è il mero fatto che sia scaduto in termine a far sì che il debitore sia in ritardo, ma è in ritardo se il creditore gli intima di adempiere alla prestazione a termine scaduto. Ciò deve essere fatto in una forma facilmente identificabile e formale, cioè per iscritto. La regola del primo comma è generale.
Articolo 1219 secondo comma: "Non è necessaria la costituzione in mora:
- Quando il debito deriva da fatto illecito;
- Quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;
- Quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. (Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta).
Si indicano alcuni casi in cui la costituzione in mora non è necessaria.
Cosa comporta la mora del debitore?
Articolo 1221: "Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore."
La mora del debitore ha effetti sul rischio. In generale, se vi è un'impossibilità sopravvenuta il debitore è liberato, ma ciò non vale più se il debitore è in mora. Rispetto a questa regola c'è un'eccezione, ossia che il debitore deve provare che l'oggetto della prestazione sarebbe comunque perito presso il debitore.
Articolo 1221 secondo comma: "In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore."
Obbligazioni pecuniarie
Articolo 1277: "I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima."
Le obbligazioni pecuniarie sono quelle che hanno per oggetto una somma di denaro. L'articolo sul intende che i debiti pecuniari si estinguono solo con denaro contante, ma questo principio è stato fortemente rivoluzionato. Il secondo principio dell'articolo si basa sul principio nominalistico, cioè che 100 euro valgono 100 euro. Infatti, ci sono periodi in cui il valore della moneta scende, cioè si ha l'inflazione. Per il principio nominalistico non si considera che il valore del denaro possa scendere nel corso del tempo. Ciò può subire alcune variazioni se concordato tra le parti, ad esempio quando la somma da pagare si aggancia alla variazione del prezzo al consumo. Una clausola che oggi si usa di rado ma che un tempo veniva usata spesso è la clausola oro.
Dal punto di vista di ciò si distingue tra debiti di valore, che sono debiti pecuniari non determinati nel loro esatto ammontare (come se investo qualcuno è il giudice poi a decidere e il debito diventerà di valuta), e i debiti di valuta in cui il debito è determinato nel suo esatto ammontare. Sono detti anche debiti liquidi. Il principio nominalistico si applica solo ai debiti di valuta.
Tornando al ridimensionamento della regola per cui i debiti pecuniari si estinguono solo con denaro contante. Ciò è stato fatto per evitare il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale. Oggi vige il decreto legislativo del 22/11/2007 (N. 231) ed in particolare trattiamo l'articolo 49: "È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti..."
A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.
Al di sotto del limite previsto dalla legge ci sono dei casi in cui il creditore non può rifiutare un adempimento del debito pecuniario in forma diversa dal pagamento in contanti. La giurisprudenza ha iniziato a ritenere contrario alla buona fede il pagamento...
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