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LA RISOLUZIONE
1. L’esecuzione del contratto.
Il contratto efficace deve essere eseguito: devono cioè adempiersi le obbligazioni in esso previste. Così, il
locatore deve consegnare e far godere la cosa oggetto della locazione; l’inquilino deve ricevere e custodire la
cosa, pagare il canone, etc.; il venditore deve far acquistare la proprietà del bene, consegnare la cosa, garantire
che essa sia immune da vizi, etc. I criteri che presiedono all’esecuzione del contratto sono anzitutto le
prescrizioni sulla diligenza media e sulla buona fede. Incidono poi le disposizioni specifiche dettate per i
singoli contratti, che ben possono derogare alle regole generali: ad es., nei contratti gratuiti in genere si attua il
grado di diligenza richiesta. Ma ulteriori peculiarità derivano dal fatto che le singole prestazioni sono
collegate le une alle altre, e vanno perciò opportunamente coordinate in base all’interesse della controparte.
Una volta che il contratto sia stato eseguito, esso ha adempiuto la sua funzione, ed anche se le obbligazioni
sono estinte a seguito dell’adempimento ed esso non produce più effetti per il futuro, non può parlarsi di
estinzione del contratto, in quanto esso rimane come fatto storico che giustifica le prestazioni eseguite sulla sua
base.
2. Anomalie del sinallagma contrattuale e strumenti di tutela. a) Rimedi conservativi.
Se le prestazioni contrattuali o alcune di esse non vengono adempiute, il contratto non ha realizzato la sua
funzione, lo scopo in vista del quale era stato stipulato. Nei contratti a prestazioni corrispettive ciascuna delle
prestazioni è funzione dell’altra: devo pagare il prezzo della cosa acquistato in quanto il venditore me ne fa
acquistare la proprietà, me la consegna, etc. Le prestazioni, cioè, sono in rapporto di corrispettività o reciprocità
e tale nesso che lega le controprestazioni è detto sinallagma contrattuale. Ciascuna prestazione perciò è la
giustificazione, la causa dell’altra. La legge appronta allora alcuni rimedi per il caso in cui, nei contratti a
prestazioni corrispettive, sia alterato il sinallagma contrattuale: si parla di difetto funzionale della causa per
indicare che si tratta di anomalie estranee alla struttura dell’atto negoziale, di sopravvenienze successive alla
stipulazione del contratto e che ne impediscono il funzionamento. I rimedi previsti sono di due tipi: alcuni hanno
lo scopo di conservare il rapporto di reciprocità tra le prestazioni (rimedi conservativi), altri sono diretti a far
fronte alla sua definitiva in attuazione (rimedi demolitori). 15.
a) Rimedi conservativi:
- Sospensione dell’esecuzione. Ciascun contraente può sospendere l’esecuzione della sua prestazione se le
condizioni patrimoniali dell’altro sono divenute tali da porre in pericolo il conseguimento della
controprestazione: se ad es. il compratore è divenuto insolvente, posso sospendere la mia prestazione fino a
quando non mi sia data idonea garanzia, poiché corro serio pericolo di non poter ottenere quanto mi è dovuto.
- Eccezione di inadempimento. Inoltre, ciascun contraente può rifiutare di adempiere la sua obbligazione se
l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria (salvo che siano previsti termini
diversi per l’adempimento o che il rifiuto, comunque, sia contrario a buna fede: ad es., il medico non può
rifiutare l’assistenza urgente solo perché il malato non ha denaro per pagarlo subito). È la cd. eccezione di
inadempimento o exceptio inadempleti contractus. Tale eccezione è perciò un mezzo di autotutela a
disposizione di ciascuno (si dice che la mano deve garantire la mano).
- Diritto di ritenzione. Infine, come ulteriore forma di autotutela, è sancita in alcuni casi la facoltà di
trattenere presso di sé una cosa appartenente ad altri finché non sia adempiuta l’obbligazione di controparte.
Ad es., chi abbia effettuato riparazioni o miglioramenti su una cosa altrui può rifiutarsi di restituirla fino al
pagamento del corrispettivo.
Tali rimedi comunque sono provvisori, non definitivi. Quando l’inadempimento si protrae nel tempo, il
contraente fedele ha due possibilità di tutela: può chiedere la manutenzione del contratto o la sua risoluzione.
La manutenzione del contratto si consegue con la domanda in giudizio volta a ottenere la condanna
dell’adempimento: si chiederà cioè al giudice di condannare il contraente a eseguire il contratto e di disporne,
eventualmente, l’esecuzione forzata in forma specifica. Anche quando abbia chiesto l’adempimento, tuttavia, il
contraente conserva la facoltà di chiedere successivamente la risoluzione del contratto, che scioglie il rapporto
contrattuale facendolo venir meno.
3. b) Rimedi demolitivi. La risoluzione.
rimedi conservativi insufficienti o inattuabili, rimedio
Quando dunque i siano la legge offre un più radicale,
demolitivo risoluzione scioglimento del rapporto contrattuale facendolo
del contratto: la , che comporta lo
venir meno. La risoluzione è prevista per causa di inadempimento, impossibilità sopravvenuta, eccessiva
onerosità sopravvenuta.
Risoluzione per inadempimento.
4. risoluzione per inadempimento scioglimento del rapporto determinato dall’inadempimento
La è lo
imputabile di uno dei contraenti. grave
Per potersi avere risoluzione occorre che l’inadempimento sia , sia cioè
imputabile
di non scarsa importanza avuto riguardo all’interesse della controparte, e , che cioè non sia
determinato dal caso fortuito o da forza maggiore. Possono aversi due tipi di risoluzione per inadempimento:
risoluzione giudiziale con sentenza del giudice, con
A) . Si realizza a seguito di domanda dell’interessato,
valore costitutivo: lo scioglimento del rapporto, cioè, si verifica al momento della pronuncia e per effetto di essa.
risoluzione di diritto (automatica).
B) Può aversi in tre casi:
diffida ad adempiere uno dei contraenti intima per iscritto alla controparte di adempiere
1) : è il caso in cui
entro un certo termine, con l’avvertenza che, in mancanza, il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto . Il
diffida ad adempiere
termine per adempiere dev’essere congruo: di norma, non inferiore a 15 giorni. Con la il
contraente fedele evita il fastidio e le spese di una lite giudiziaria, ottenendo la risoluzione immediata a seguito
dell’inutile decorso del termine di grazia assegnato per l’adempimento.
termine essenziale un adempimento tardivo sarebbe del tutto inutile per la controparte
2) : è il caso in cui : ad
es., il vestito per le nozze o il taxi che deve prelevare un cliente per condurlo all’aeroporto: una prestazione
tardiva non soddisfa neppure in parte l’interesse contrattuale, che è ormai definitivamente venuto meno.
clausola risolutiva espressa clausola contrattuale in cui si prevede che, in caso di inadempimento di
3) : è la
una determinata obbligazione, il contratto si risolverà automaticamente . Occorrerà soltanto che la parte
interessata emetta una dichiarazione con cui comunica all’altra che intende valersi della clausola risolutiva: da
quel momento il contratto è risolto. il contraente fedele, ha sempre diritto
Poiché la risoluzione è determinata da inadempimento imputabile, inoltre,
al risarcimento dei danni .
Risoluzione per impossibilità sopravvenuta.
5.
Nei contratti a prestazioni corrispettive l’impossibilità sopravvenuta della prestazione è causa di risoluzione,
automatica e immediata, del contratto. In caso di impossibilità non c’è colpa del contraente-debitore, il quale
non può eseguire la prestazione con l’impiego della diligenza concretamente richiesta: dunque non si fa luogo a
risarcimento del danno, ma la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità non può chiedere la
controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta. Così, se il complesso musicale non terrà il
concerto (perché l’aereo non è partito, qualcuno dei componenti si è ammalato, etc.) ho diritto di farmi
rimborsare il prezzo del biglietto.
La prestazione parzialmente impossibile, poi, è causa di risoluzione parziale del contratto e la parte non
inadempiente può anche domandare una riduzione della propria prestazione corrispondente a quella divenuta
impossibile.
Tale regola vale in generale per tutti i contratti e implica una distribuzione dei rischi sui contraenti: ciascuno
subisce i rischi derivanti dalla impossibilità (sia pure incolpevole) di realizzare la prestazione dovuta.
Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
6. prestazione divenuta eccessivamente onerosa, per eventi eccezionali e imprevedibili
Il contraente la cui è , potrà
risoluzione per onerosità sopravvenuta
chiedere la del contratto . Qui non si tratta quindi di rimediare alla
eventuale iniquità originaria dello scambio, quanto di ovviare a uno squilibrio successivo, a una onerosità
sopravvenuta rispetto alla stipula del contratto. solo se ricorrono alcune condizioni:
La risoluzione per eccessiva onerosità può essere chiesta
contratti a esecuzione differita a esecuzione continuata periodica
- Deve trattarsi di o o e, in
solo per le prestazioni future,
quest’ultimo caso, il rimedio può operare non anche per quelle già eseguite.
Inoltre il rimedio non è ammesso se una delle parti ha eseguito anche solo in parte la propria obbligazione.
onerosità eccessiva deve superare l’alea normale del contratto,
- Occorre poi che l’ sia : essa cioè
quell’ordinario livello di rischio sempre connesso a tutte le operazioni economiche.
onerosità dovuta a eventi straordinari e imprevedibili al momento della stipula
- L’ infine deve essere :
tali cioè da oltrepassare la sfera di rischi che ciascuno ordinariamente è in grado di prevedere e di sopportare
economicamente assumendoli su di sé al momento del contratto.
La parte pregiudicata potrà chiedere la risoluzione, ma la controparte può evitarla offrendo di modificare
riduzione ad equità che elimini lo squilibrio
equamente le condizioni del contratto: e cioè possibile una
prodottosi fra le due prestazioni. I SINGOLI CONTRATTI
I CONTRATTI TIPICI
Disciplina dei “contratti in generale” e disciplina dei “singoli contratti”.
1.
singoli contratti contratti tipici nominati, contratti che hanno un
I regolati dal codice civile sono i o e cioè quei
nome e una speciale considerazione nella legge per la loro rilevanza socio-economica, per la frequenza con cui,
nella pratica degli affari,