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LA NORMA GIURIDICA

1. Nozione di norma giuridica.

norme giuridiche sanzione

Il carattere distintivo delle consiste nella presenza di una , cioè di una

conseguenza negativa prevista per il caso di violazione delle norme stesse (es.: la restituzione delle cose rubate,

riprovazione

il risarcimento dei danni, il pagamento di una multa, la reclusione …). Diversamente dalla

sociale , per chi spettegola sul conto altrui, che può essere più o meno intensa, in base alle circostanze e alla

sensibilità del gruppo cui il soggetto appartiene, la sanzione giuridica deve essere irrogata e ne viene poi

l’esecuzione coattiva: possibile,

garantita, da appositi organi, quindi, mentre la prima conseguenza è soltanto

indeterminata spontanea reazione predeterminata

e affidata alla dei membri del gruppo, la seconda è nel

necessariamente irrogata, appositi organi

contenuto e verrà poi in quanto rimessa ad che hanno il compito di far

sanzioni penali, esecutorie,

rispettare le regole giuridiche. Le principali tipologie di sanzioni sono quattro:

risarcitorie, invalidatorie.

norme giuridiche, diritto in senso oggettivo regole di condotta

Pertanto, le o , rappresentano l’insieme delle

garantite da una organizzazione sociale. “Diritto” è qui usato per indicare il complesso delle norme e prescrizioni

che formano l’ordinamento giuridico di un gruppo sociale organizzato, come la società politica generale (Stato).

ordinamento giuridico

Si è in presenza di un quando, con riferimento a un determinato gruppo sociale: 1)

sussiste un minimo di norme fra loro coerenti e coordinate; 2) sono previste specifiche sanzioni per la loro

violazione; 3) esistono degli organi che hanno il compito di applicare tali sanzioni e di introdurre o modificare le

regole di condotta per gli appartenenti al gruppo. Le norme giuridiche sono quindi espressione di un gruppo

sociale organizzato e disciplinano la vita stessa del gruppo.

2. Il diritto positivo. Caratteri della norma giuridica.

diritto positivo l’insieme delle norme che compongono l’ordinamento giuridico

Il è di una data collettività in un

(ius in civitate positum)

certo momento storico: si dice positivo perché formalmente posto dagli organi

diritto ordinamento giuridico,

competenti in base a regole precise. Rispetto all’insieme del o allora, la norma

costituisce uno dei suoi elementi-base, una delle tante regole da cui l’ordinamento stesso è composto.

Caratteri tipici generale

della norma giuridica sono la generalità, l’astrattezza, l’imperatività. La norma è in

indirizza il suo precetto alla generalità dei

quanto non specificamente a un singolo individuo, ma a tutti,

consociati, norma generale in senso stretto,

e si parla quindi o almeno agli appartenenti ad una determinata

categoria (es.: gli studenti universitari, i commercianti, i minori d’età, gli imprenditori …), e si parla quindi

norme speciali. astratta detta una regola destinata a disciplinare

La norma è in quanto non questo o quel

tutti i rapporti e le situazioni

rapporto concreto, ma suscettibili di rientrare nello schema o modello prefigurato

(es.: tutti i contratti che rientrano nello schema della compravendita, della locazione; tutte le obbligazioni

imperativa impone

pecuniarie …). La norma è , non si limita a dare un consiglio: di attenersi a un certo

sanzione conseguenza sfavorevole per l’inosservanza

comportamento, pena l’irrogazione di una , e cioè di una

del precetto caratteri

(es.: pagare una multa, risarcire il danno, non conseguire la proprietà del bene …). Tali

tipici

sono , in quanto si riscontrano nella stragrande maggioranza delle norme, consentendo di disciplinare in

modo uniforme e stabile l’assetto complessivo dei rapporti sociali. Tuttavia, generalità, astrattezza e

non sono caratteri sempre necessari.

imperatività FONTI DEL DIRITTO

1. Fonti di produzione e fonti di cognizione del diritto.

fonti fatti che lo producono. Fonti del diritto i fatti dai

Il diritto scaturisce da alcune , cioè da alcuni sono allora

quali traggono origine le norme giuridiche e ogni ordinamento ha regole apposite che disciplinano tali fatti:

potestà normativa,

stabiliscono cioè a quali eventi e a quali organi compete la il potere di introdurre, modificare,

disposizioni sulla legge

abrogare le norme giuridiche. Nel nostro ordinamento queste regole sono dettate nelle

in generale preleggi

(o disposizioni preliminari al codice civile, dette ) che sono premesse al testo del codice

atti e fatti,

civile. Costituiscono fonti del diritto alcuni rigorosamente individuati, che si prestano ad essere

fonti scritte fonti non scritte

distinti in (leggi e regolamenti) e (usi). È possibile operare anche una

fonte di produzione

distinzione tra fonti di produzione e fonti di cognizione del diritto. È ad es. la legge, in

quanto considerata come atto emanato dall’autorità competente (Parlamento), dal quale promana la regola

fonte di cognizione

giuridica, il comando in essa contenuto. È , invece, l’enunciato linguistico o comunicativo,

per lo più in un testo scritto, nel quale è formulata la regola giuridica: ad esso occorrerà fare riferimento per

contenuto sostanziale

conoscere il della norma, e cioè il comportamento comandato o vietato. Si tratta in

definitiva della distinzione fra contenente e contenuto.

.

2. Gerarchia delle fonti

fonti di produzione diversa forza normativa

Le del diritto si caratterizzano per la efficacia o , nel senso che

prevalenza

alcune di esse hanno sulle altre: in caso di contrato fra le relative previsioni, prevarranno le norme di

gerarchia delle fonti

grado superiore. È questo il principio della , in virtù del quale le norme di ciascuna fonte

cedere

devono di fronte a tutte quelle di grado sovraordinato: pertanto, ove abbiano contenuto incompatibile

soccombere ordine delle

con quelle superiori, dovranno e saranno perciò disapplicate o cancellate Secondo l’

fonti , sarà la prima norma a prevalere e la seconda sarà disapplicata o annullata. Il principio di gerarchia delle

antinomie

fonti dunque risolve le tra fonti di grado diverso e corollari di tale principio è la regola per cui le

norme promananti da una certa fonte possono essere abrogate o modificate solo da una fonte di pari grado o

superiore.

Ma un contrasto tra discipline può emergere anche da fonti pari-ordinate (es.: due leggi ordinarie): la

criterio cronologico criterio di specialità

composizione di tale contrasto è affidata al e al . Sono oggi fonti del

diritto, nell’ordine: 1) la Costituzione e le altre leggi costituzionali; 2) i regolamenti comunitari; 3) le leggi

ordinarie e gli atti aventi forza di legge; 4) le leggi regionali; 5) i regolamenti governativi; 6) gli usi.

3. La Costituzione.

Costituzione

La è una legge (ossia un atto normativo generale), approvata da un organo legislativo apposito

(Assemblea costituente) le regole fondamentali sull’assetto

ed entrata in vigore il 1.1.1948, che contiene

politico e istituzionale dello Stato italiano. In particolare, essa contiene le principali norme organizzative dei

pubblici poteri, Parlamento, Governo, Magistratura, e i principi fondamentali di riconoscimento e garanzia dei

diritti inviolabili della persona: liberà di religione, di pensiero, di associazione; eguaglianza formale e sostanziale;

rilevanza centrale

diritto al lavoro; tutela della famiglia; liberà di iniziativa economica … È perciò chiara la sua

principio di rigidità

nell’intero sistema giuridico che si esprime anzitutto nel : essa, al pari delle altre leggi

costituzionali, può essere abrogata o modificata solo da un’altra legge costituzionale. La posizione di

preminenza delle leggi costituzionali si esprime poi nel principio per cui tutte le disposizioni di fonte diversa, in

particolare le leggi ordinarie, devono rispettarne le previsioni e le scelte sostanziali: in caso contrario, esse

costituzionalmente illegittime. legittimità costituzionale

risulteranno Il compito di giudicare della delle leggi è

Corte Costituzionale.

affidato alla Le norme dichiarate illegittime perdono efficacia dal giorno successivo alla

pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale.

4. I regolamenti comunitari.

regolamenti comunitari atti normativi dell’Unione Europea diretta efficacia

I sono che hanno nel territorio dei

Paesi membri e vincolano pertanto i cittadini dei singoli Stati al pari delle norme di fonte statuale. L’Unione

Europea include collettivamente alcuni enti e istituzioni sovranazionali, costituiti in ambito europeo al fine di una

integrazione economica integrazione politica.

progressiva dei paesi membri ed in vista di una futura, globale Il

Consiglio, organo legislativo

composto da rappresentanti degli Stati membri, è il principale della Comunità e i

regolamenti comunitari veri e propri atti normativi

suoi costituiscono di portata generale paragonabile alle

dei principi fondamentali

leggi. L’efficacia dei regolamenti è subordinata solo al rispetto sanciti dalla

direttive raccomandazioni comunitarie,

Costituzione e prevale sulle leggi ordinarie. Le e le viceversa, non hanno

efficacia normativa diretta e immediata, svolgendo piuttosto la funzione di orientare l’attività dei singoli Stati al

fine di realizzare una progressiva armonizzazione delle legislazioni nazionali.

5. Le leggi ordinarie. Il codice civile.

leggi ordinarie atti

Le dello Stato sono le fonti di diritto più numerose e di contenuto più ampio. Sono

normativi emanati dal Parlamento decreti

e ad esse sono equiparati i decreti legge e i decreti legislativi. I

legge atti aventi forza di legge

sono emanati dal Governo in caso straordinari di necessità e urgenza: essi

decreti legislativi

devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pena la loro decadenza. I ,

emanati dal Governo

o leggi delegate, sono invece in forza di una apposita legge-delega delle Camere, che gli

conferisce il potere legislativo su materie determinate, specificando i principi e i criteri direttivi cui esso dovrà

codice civile atto avente forza di legge,

attenersi. Il è un al pari dei codici di procedura civile, penale, di

procedura penale, della navigazione. La loro importanza, pertanto, sta nel rilievo pratico delle materie da essi

disciplinate e nella organicità e sistematicità di impianto.

codice civile parte iniziale, Disposizioni sulla legge in generale

Il è costituito da una chiamata , e da

sei libri

.

Libro primo Delle Persone e della Famiglia

Il è intitolato (articoli da 1 a 455) e tratta: Disciplina della

capacità giuridica delle persone; Diritti della personalità; Associazioni; Lo pseudonimo; I comitati; Domicilio e

residenza; Matrimonio; Filiazione.

Libro secondo delle successioni

Il è intitolato (articoli da 456 a 809). In questa parte vengono trattate le

successioni a causa di morte e l'istituto della donazione.

Libro terzo della proprietà

Il è intitolato (articoli da 810 a 1172). Tratta soprattutto la proprietà, ma anche

la comunione ed il condominio. Qui vengono analizzati i diritti reali.

Libro quarto delle obbligazioni

Il è intitolato (articoli da 1173 al 2059 ). Tratta la disciplina delle obbligazioni,

dei contratti e dei fatti illeciti.

Libro quinto del lavoro

Il è intitolato (articoli da 2060 al 2642). Tratta gli istituti riguardanti impresa e lavoro

(comprende anche l'assegno e la cambiale tratta).

Libro sesto della tutela dei diritti

Il è intitolato (articoli da 2643 a 2969). Tratta soprattutto l'istituto

della trascrizione, ma anche la responsabilità patrimoniale del debitore, la prelazione e la prescrizione.

6. Le leggi regionali.

leggi regionali atti normativi emanati dalle Regioni nell’ambito della potestà legislativa ad esse

Le sono

attribuita, distinta in relazione al tipo di competenza che viene di volta in volta in considerazione. Caratteristica

limitazione territoriale regionale,è principi fondamentali

di tale leggi, oltre alla ovvia la loro subordinazione ai

fissati dalle leggi statali nelle materie di legislazione concorrente. Competente a giudicare sulla loro illegittimità

è la Corte Costituzionale.

8. I regolamenti.

regolamenti atti normativi emanati da autorità amministrative

I sono per disciplinare la pratica applicazione

delle leggi ovvero, in casi determinati, per dettare la disciplina di singole materie. In tal caso la potestà

normativa non compete all’organo dotato del potere legislativo generale (cioè al Parlamento), ma al potere

esecutivo (al Governo e ad altre autorità amministrative).

9. Le fonti non scritte. Gli usi.

uso normativo consuetudine, norma o regola non scritta che nasce spontaneamente nel corpo

L’ , o è quella

sociale per effetto della costante osservanza, protratta nel tempo, di una certa condotta. Perché si abbia un uso

requisito, oggettivo uniforme, ripetuta osservanza

normativo, occorrono due requisiti. Il primo , è l’ di un

requisito soggettivo

determinato comportamento in un certo ambito economico o territoriale. Occorre poi il o

psicologico , cioè la convinzione della obbligatorietà di quel comportamento in quanto conforme a una regola

(opinio iuris seu necessitatis).

giuridica La rilevanza delle consuetudini come fonti normative è limitata e tende

sempre più a ridursi: esse occupano l’ultimo posto nella gerarchia delle fonti e nelle materie disciplinate dalle

leggi e dai regolamenti, possono operare solo in quanto espressamente richiamate. Il limitato rilievo degli usi

dipende dal difficile accertamento dell’esistenza e del contenuto di una norma non scritta e la sua stessa

(statualizzazione

formazione, che contrasta con la tendenza dello Stato moderno del diritto).

APPLICAZIONE DELLA LEGGE

1. Applicazione della legge in generale. applicazione della legge

Il capo II delle disposizioni preliminari al c.c. (art. 10 ss.) è intitolato alla . Tale

nell’attività con cui si individua e assegna a un caso concreto la disciplina che gli

procedimento consiste

compete. regola concreta

Si tratta di tradurre la previsione generale e astratta in una riferita a un caso singolo.

È dunque un’attività con scopi essenzialmente pratici, determinare il comportamento di volta in volta dovuto,

compito istituzionale

che svolge già ciascuno di noi nella vita quotidiana. Il di applicare e far rispettare la legge,

magistratura,

dettando la regola concreta per i singoli casi, è affidato a un organo specifico, la la cui attività

riveste particolare importanza poiché ad essa è affidata la soluzione delle controversie. L’applicazione della

individuazione

legge consta essenzialmente di due momenti: l’ della norma pertinente, fra le tante che

compongono l’ordinamento, e la precisazione del suo significato (cioè del suo contenuto specifico) tramite

interpretazione sussunzione di un caso concreto

l’ . L’applicazione della legge consiste nella (il fatto: ad es.

in una fattispecie astratta

un sinistro stradale) (la norma di legge), dove per fattispecie si intende

facti species

propriamente l’immagine del fatto (appunto, = immagine del fatto). La fattispecie normativa, cioè,

deve essere il modello o tipo astratto più appropriato a inquadrare il caso concreto in relazione ai tratti o

elementi caratteristici di esso.

2. Interpretazione della legge. Il criterio letterale.

interpretazione l’attività svolta a chiarire il

Il primo passo per l’applicazione della legge è dunque l’ , cioè

significato delle disposizioni normative. La maggior parte di queste derivano da fonti scritte e pertanto

segni linguistici

l’interpretazione consisterà essenzialmente nel chiarire il senso delle parole scritte, dei

attraverso i quali è formulata la regola sostanziale. All’interpretazione sono affidati tre compiti fondamentali:

sciogliere le ambiguità del testo linguistico, colmare le lacune del sistema, rimediare all’invecchiamento delle

disposizioni. criterio letterale alla legge non si può attribuire

1) L’art. 12 disp. prel. sancisce anzitutto il , disponendo che

altro senso che quello fatto palese dal significato delle parole . Esso vale perciò a richiamare l’interprete alla

fedeltà linguaggio comune

al testo normativo, secondo il significato che le parole hanno nel o, eventualmente,

tecnico.

in quello

L’interpretazione globale

2) inoltre deve essere , dovendosi intendere le parole non isolatamente, ma secondo

connessione

la di esse: e dunque, connessione grammaticale e sintattica, ma anche contestuale, di modo che il

significato compiuto e razionale nel contesto

loro insieme abbia un in cui si inserisce.

L’interpretazione, sistematica

3) ancora, deve essere , poiché nessuna norma vive da sola, ma si inserisce in un

complesso sistema col quale occorre coordinarla, dovendosi preferire, nel dubbio, il significato che la rende

coerente alle altre.

3. Il criterio funzionale. intenzione del legislatore.

4) Ancora, l’art. 12 disp. prel. vincola l’interprete alla Tale richiamo non vale come

ratio scopo

riferimento alla persona fisica, o all’organo, che ha emanato la disposizione, ma come rinvio alla o

interpretazione funzionale teleologica).

della norma ( o Occorre cioè avere riguardo agli interessi che la

norma intende tutelare e, su tale base, determinarne l’estensione e il significato. Inoltre il contenuto precettivo

di una disposizione, pur rimanendo immutato il testo di legge, può modificarsi nel tempo sia per il sopravvenire

di nuove disposizioni, sia perché variano storicamente g

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mattiaccigiacomo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Scaglione Francesco.
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