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La norma giuridica

Nozione di norma giuridica

Il carattere distintivo delle norme giuridiche consiste nella presenza di una sanzione, cioè di una conseguenza negativa prevista per il caso di violazione delle norme stesse (es.: la restituzione delle cose rubate, il risarcimento dei danni, il pagamento di una multa, la reclusione). Diversamente dalla sanzione sociale, per chi spettegola sul conto altrui, che può essere più o meno intensa, in base alle circostanze e alla sensibilità del gruppo cui il soggetto appartiene, la sanzione giuridica deve essere irrogata e ne viene poi garantita l'esecuzione coattiva da appositi organi. Quindi, mentre la prima conseguenza è soltanto indeterminata e affidata alla spontanea reazione dei membri del gruppo, la seconda è necessariamente irrogata, nel contenuto e verrà poi eseguita in quanto rimessa ad appositi organi che hanno il compito di far rispettare le regole giuridiche.

Le principali tipologie di sanzioni sono quattro: penali, esecutorie, risarcitorie, invalidatorie. Pertanto, le norme giuridiche, o diritto in senso oggettivo, rappresentano l'insieme delle regole di condotta garantite da un'organizzazione sociale. "Diritto" è qui usato per indicare il complesso delle norme e prescrizioni che formano l'ordinamento giuridico di un gruppo sociale organizzato, come la società politica generale (Stato).

Ordinamento giuridico

Si è in presenza di un ordinamento giuridico quando, con riferimento a un determinato gruppo sociale:

  • Sussiste un minimo di norme fra loro coerenti e coordinate.
  • Sono previste specifiche sanzioni per la loro violazione.
  • Esistono degli organi che hanno il compito di applicare tali sanzioni e di introdurre o modificare le regole di condotta per gli appartenenti al gruppo.

Le norme giuridiche sono quindi espressione di un gruppo sociale organizzato e disciplinano la vita stessa del gruppo.

Il diritto positivo. Caratteri della norma giuridica

Il diritto positivo è l’insieme delle norme che compongono l'ordinamento giuridico di una data collettività in un certo momento storico: si dice positivo perché formalmente posto dagli organi competenti in base a regole precise. Rispetto all’insieme del diritto o ordinamento giuridico, la norma costituisce uno dei suoi elementi-base, una delle tante regole da cui l’ordinamento stesso è composto.

Caratteri tipici della norma giuridica sono la generalità, l’astrattezza, l’imperatività. La norma è generale in quanto indirizza il suo precetto alla generalità dei consociati, non specificamente a un singolo individuo, ma a tutti, o almeno agli appartenenti ad una determinata categoria (es.: gli studenti universitari, i commercianti, i minori d’età, gli imprenditori), e si parla quindi di norme generali o norme speciali.

La norma è astratta in quanto detta una regola destinata a disciplinare non questo o quel rapporto concreto, ma tutti i rapporti e le situazioni suscettibili di rientrare nello schema o modello prefigurato (es.: tutti i contratti che rientrano nello schema della compravendita, della locazione; tutte le obbligazioni pecuniarie).

La norma è imperativa, non si limita a dare un consiglio: impone di attenersi a un certo comportamento, pena l’irrogazione di una sanzione, e cioè di una conseguenza sfavorevole per l’inosservanza del precetto (es.: pagare una multa, risarcire il danno, non conseguire la proprietà del bene). Tali caratteri sono tipici, in quanto si riscontrano nella stragrande maggioranza delle norme, consentendo di disciplinare in modo uniforme e stabile l’assetto complessivo dei rapporti sociali. Tuttavia, generalità, astrattezza e imperatività non sono caratteri sempre necessari.

Fonti del diritto

Fonti di produzione e fonti di cognizione del diritto

Il diritto scaturisce da alcune fonti, cioè da alcuni fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche e ogni ordinamento ha regole apposite che disciplinano tali fatti: fonti sono allora i fatti che lo producono. Queste fonti stabiliscono a quali eventi e a quali organi compete la potestà normativa, il potere di introdurre, modificare, abrogare le norme giuridiche. Nel nostro ordinamento queste regole sono dettate nelle disposizioni sulla legge in generale (o disposizioni preliminari al codice civile, dette preleggi) che sono premesse al testo del codice civile.

Costituiscono fonti del diritto alcuni atti e fatti, rigorosamente individuati, che si prestano ad essere distinti in fonti scritte (leggi e regolamenti) e fonti non scritte (usi). È possibile operare anche una distinzione tra fonti di produzione e fonti di cognizione del diritto. È ad es. la legge, in quanto considerata come atto emanato dall’autorità competente (Parlamento), dal quale promana la regola giuridica, il comando in essa contenuto. È fonte di cognizione, invece, l’enunciato linguistico o comunicativo, per lo più in un testo scritto, nel quale è formulata la regola giuridica: ad esso occorrerà fare riferimento per conoscere il contenuto sostanziale della norma, e cioè il comportamento comandato o vietato. Si tratta in definitiva della distinzione fra contenente e contenuto.

Gerarchia delle fonti

Le fonti di produzione del diritto si caratterizzano per la diversa forza normativa che hanno, nel senso che alcune di esse hanno prevalenza sulle altre: in caso di contrasto fra le relative previsioni, prevarranno le norme di grado superiore. È questo il principio della gerarchia delle fonti, in virtù del quale le norme di ciascuna fonte devono cedere di fronte a tutte quelle di grado sovraordinato: pertanto, ove abbiano contenuto incompatibile con quelle superiori, dovranno soccombere e saranno perciò disapplicate o cancellate. Secondo l’ordine delle fonti, sarà la prima norma a prevalere e la seconda sarà disapplicata o annullata. Il principio di gerarchia delle fonti dunque risolve le antinomie tra fonti di grado diverso e corollari di tale principio è la regola per cui le norme promananti da una certa fonte possono essere abrogate o modificate solo da una fonte di pari grado o superiore.

Ma un contrasto tra discipline può emergere anche da fonti pari-ordinate (es.: due leggi ordinarie): la composizione di tale contrasto è affidata al criterio cronologico e al criterio di specialità. Sono oggi fonti del diritto, nell’ordine:

  • La Costituzione e le altre leggi costituzionali.
  • I regolamenti comunitari.
  • Le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge.
  • Le leggi regionali.
  • I regolamenti governativi.
  • Gli usi.

La Costituzione

La Costituzione è una legge (ossia un atto normativo generale), approvata da un organo legislativo apposito (Assemblea costituente) ed entrata in vigore il 1.1.1948, che contiene le regole fondamentali sull’assetto politico e istituzionale dello Stato italiano. In particolare, essa contiene le principali norme organizzative dei pubblici poteri, Parlamento, Governo, Magistratura, e i principi fondamentali di riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili della persona: libertà di religione, di pensiero, di associazione; eguaglianza formale e sostanziale; diritto al lavoro; tutela della famiglia; libertà di iniziativa economica. È perciò chiara la sua rilevanza centrale nell’intero sistema giuridico che si esprime anzitutto nel principio di rigidità: essa, al pari delle altre leggi costituzionali, può essere abrogata o modificata solo da un’altra legge costituzionale.

La posizione di preminenza delle leggi costituzionali si esprime poi nel principio per cui tutte le disposizioni di fonte diversa, in particolare le leggi ordinarie, devono rispettarne le previsioni e le scelte sostanziali: in caso contrario, esse risulteranno costituzionalmente illegittime. Il compito di giudicare della legittimità costituzionale delle leggi è affidato alla Corte Costituzionale. Le norme dichiarate illegittime perdono efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale.

I regolamenti comunitari

I regolamenti comunitari sono atti normativi dell’Unione Europea che hanno efficacia diretta nel territorio dei Paesi membri e vincolano pertanto i cittadini dei singoli Stati al pari delle norme di fonte statuale. L’Unione Europea include collettivamente alcuni enti e istituzioni sovranazionali, costituiti in ambito europeo al fine di una integrazione economica progressiva dei paesi membri ed in vista di una futura, globale integrazione politica. Il Consiglio, composto da rappresentanti degli Stati membri, è il principale organo legislativo della Comunità e i suoi regolamenti costituiscono veri e propri atti normativi di portata generale paragonabile alle leggi. L’efficacia dei regolamenti è subordinata solo al rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e prevale sulle leggi ordinarie. Le direttive e le raccomandazioni comunitarie, viceversa, non hanno efficacia normativa diretta e immediata, svolgendo piuttosto la funzione di orientare l’attività dei singoli Stati al fine di realizzare una progressiva armonizzazione delle legislazioni nazionali.

Le leggi ordinarie. Il codice civile

Le leggi ordinarie dello Stato sono le fonti di diritto più numerose e di contenuto più ampio. Sono atti normativi emanati dal Parlamento e ad esse sono equiparati i decreti legge e i decreti legislativi. I decreti legge, atti aventi forza di legge, sono emanati dal Governo in caso straordinari di necessità e urgenza: essi devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pena la loro decadenza. I decreti legislativi, o leggi delegate, sono invece emanati dal Governo in forza di una apposita legge-delega delle Camere, che gli conferisce il potere legislativo su materie determinate, specificando i principi e i criteri direttivi cui esso dovrà attenersi.

Il codice civile è un atto avente forza di legge, al pari dei codici di procedura civile, penale, di procedura penale, della navigazione. La loro importanza, pertanto, sta nel rilievo pratico delle materie da essi disciplinate e nella organicità e sistematicità di impianto. Il codice civile è costituito da una parte iniziale, chiamata Disposizioni sulla legge in generale, e da sei libri.

  • Libro primo: Delle Persone e della Famiglia (articoli da 1 a 455) e tratta: Disciplina della capacità giuridica delle persone; Diritti della personalità; Associazioni; Lo pseudonimo; I comitati; Domicilio e residenza; Matrimonio; Filiazione.
  • Libro secondo: Delle Successioni (articoli da 456 a 809). In questa parte vengono trattate le successioni a causa di morte e l'istituto della donazione.
  • Libro terzo: Della Proprietà (articoli da 810 a 1172). Tratta soprattutto la proprietà, ma anche la comunione ed il condominio. Qui vengono analizzati i diritti reali.
  • Libro quarto: Delle Obbligazioni (articoli da 1173 al 2059 ). Tratta la disciplina delle obbligazioni, dei contratti e dei fatti illeciti.
  • Libro quinto: Del Lavoro (articoli da 2060 al 2642). Tratta gli istituti riguardanti impresa e lavoro (comprende anche l'assegno e la cambiale tratta).
  • Libro sesto: Della Tutela dei Diritti (articoli da 2643 a 2969). Tratta soprattutto l'istituto della trascrizione, ma anche la responsabilità patrimoniale del debitore, la prelazione e la prescrizione.

Le leggi regionali

Le leggi regionali sono atti normativi emanati dalle Regioni nell’ambito della potestà legislativa ad esse attribuita, distinta in relazione al tipo di competenza che viene di volta in volta in considerazione. Caratteristica di tale leggi, oltre alla ovvia limitazione territoriale regionale, è la loro subordinazione ai principi fondamentali fissati dalle leggi statali nelle materie di legislazione concorrente. Competente a giudicare sulla loro illegittimità è la Corte Costituzionale.

I regolamenti

I regolamenti sono atti normativi emanati da autorità amministrative per disciplinare la pratica applicazione delle leggi ovvero, in casi determinati, per dettare la disciplina di singole materie. In tal caso la potestà normativa non compete all’organo dotato del potere legislativo generale (cioè al Parlamento), ma al potere esecutivo (al Governo e ad altre autorità amministrative).

Le fonti non scritte. Gli usi

L’uso normativo, o consuetudine, è una norma o regola non scritta che nasce spontaneamente nel corpo sociale per effetto della costante osservanza, protratta nel tempo, di una certa condotta. Perché si abbia un uso normativo, occorrono due requisiti. Il primo requisito, oggettivo, è l’uniforme, ripetuta osservanza di un determinato comportamento in un certo ambito economico o territoriale. Occorre poi il requisito soggettivo, cioè la convinzione della obbligatorietà di quel comportamento in quanto conforme a una regola (opinio iuris seu necessitatis).

La rilevanza delle consuetudini come fonti normative è limitata e tende sempre più a ridursi: esse occupano l’ultimo posto nella gerarchia delle fonti e nelle materie disciplinate dalle leggi e dai regolamenti, possono operare solo in quanto espressamente richiamate. Il limitato rilievo degli usi dipende dal difficile accertamento dell’esistenza e del contenuto di una norma non scritta e la sua stessa formazione, che contrasta con la tendenza dello Stato moderno alla statualizzazione del diritto.

Applicazione della legge

Applicazione della legge in generale

Il capo II delle disposizioni preliminari al c.c. (art. 10 ss.) è intitolato all’applicazione della legge. Tale procedimento consiste nell’attività con cui si individua e assegna a un caso concreto la disciplina che gli compete. Si tratta di tradurre la previsione generale e astratta in una regola concreta riferita a un caso singolo. È dunque un’attività con scopi essenzialmente pratici, determinare il comportamento di volta in volta dovuto, compito istituzionale che svolge già ciascuno di noi nella vita quotidiana. Il compito di applicare e far rispettare la legge, dettando la regola concreta per i singoli casi, è affidato a un organo specifico, la magistratura, la cui attività riveste particolare importanza poiché ad essa è affidata la soluzione delle controversie.

L’applicazione della legge consta essenzialmente di due momenti: l’individuazione della norma pertinente, fra le tante che compongono l’ordinamento, e la precisazione del suo significato (cioè del suo contenuto specifico) tramite interpretazione. L’applicazione della legge consiste nella sussunzione di un caso concreto (il fatto: ad es. un sinistro stradale) in una fattispecie astratta (la norma di legge), dove per fattispecie si intende propriamente l’immagine del fatto (appunto, facti species = immagine del fatto). La fattispecie normativa, cioè, deve essere il modello o tipo astratto più appropriato a inquadrare il caso concreto in relazione ai tratti o elementi caratteristici di esso.

Interpretazione della legge. Il criterio letterale

Il primo passo per l’applicazione della legge è dunque l’interpretazione, cioè l’attività svolta a chiarire il significato delle disposizioni normative. La maggior parte di queste derivano da fonti scritte e pertanto l’interpretazione consisterà essenzialmente nel chiarire il senso delle parole scritte, dei segni linguistici attraverso i quali è formulata la regola sostanziale. All’interpretazione sono affidati tre compiti fondamentali: sciogliere le ambiguità del testo linguistico, colmare le lacune del sistema, rimediare all’invecchiamento delle disposizioni.

1) L’art. 12 disp. prel. sancisce anzitutto il criterio letterale, disponendo che alla legge non si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato delle parole. Esso vale perciò a richiamare l’interprete alla fedeltà al testo normativo, secondo il significato che le parole hanno nel linguaggio comune o, eventualmente, in quello tecnico.

2) L’interpretazione globale inoltre deve essere globale, dovendosi intendere le parole non isolatamente, ma secondo la connessione di esse: e dunque, connessione grammaticale e sintattica, ma anche contestuale, di modo che il loro insieme abbia un significato compiuto e razionale nel contesto in cui si inserisce.

3) L’interpretazione, ancora, deve essere sistematica, poiché nessuna norma vive da sola, ma si inserisce in un complesso sistema col quale occorre coordinarla, dovendosi preferire, nel dubbio, il significato che la rende coerente alle altre.

Il criterio funzionale. Intenzione del legislatore

4) Ancora, l’art. 12 disp. prel. vincola l’interprete alla intenzione del legislatore. Tale richiamo non vale come riferimento alla persona fisica, o all’organo, che ha emanato la disposizione, ma come rinvio alla ratio o scopo della norma (interpretazione funzionale o teleologica). Occorre cioè avere riguardo agli interessi che la norma intende tutelare e, su tale base, determinarne l’estensione e il significato. Inoltre il contenuto precettivo di una disposizione, pur rimanendo immutato il testo di legge, può modificarsi nel tempo sia per il sopravvenire di nuove disposizioni, sia perché variano storicamente gli interessi tutelati.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mattiaccigiacomo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Scaglione Francesco.
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