LA NORMA GIURIDICA
1. Nozione di norma giuridica.
norme giuridiche sanzione
Il carattere distintivo delle consiste nella presenza di una , cioè di una
conseguenza negativa prevista per il caso di violazione delle norme stesse (es.: la restituzione delle cose rubate,
riprovazione
il risarcimento dei danni, il pagamento di una multa, la reclusione …). Diversamente dalla
sociale , per chi spettegola sul conto altrui, che può essere più o meno intensa, in base alle circostanze e alla
sensibilità del gruppo cui il soggetto appartiene, la sanzione giuridica deve essere irrogata e ne viene poi
l’esecuzione coattiva: possibile,
garantita, da appositi organi, quindi, mentre la prima conseguenza è soltanto
indeterminata spontanea reazione predeterminata
e affidata alla dei membri del gruppo, la seconda è nel
necessariamente irrogata, appositi organi
contenuto e verrà poi in quanto rimessa ad che hanno il compito di far
sanzioni penali, esecutorie,
rispettare le regole giuridiche. Le principali tipologie di sanzioni sono quattro:
risarcitorie, invalidatorie.
norme giuridiche, diritto in senso oggettivo regole di condotta
Pertanto, le o , rappresentano l’insieme delle
garantite da una organizzazione sociale. “Diritto” è qui usato per indicare il complesso delle norme e prescrizioni
che formano l’ordinamento giuridico di un gruppo sociale organizzato, come la società politica generale (Stato).
ordinamento giuridico
Si è in presenza di un quando, con riferimento a un determinato gruppo sociale: 1)
sussiste un minimo di norme fra loro coerenti e coordinate; 2) sono previste specifiche sanzioni per la loro
violazione; 3) esistono degli organi che hanno il compito di applicare tali sanzioni e di introdurre o modificare le
regole di condotta per gli appartenenti al gruppo. Le norme giuridiche sono quindi espressione di un gruppo
sociale organizzato e disciplinano la vita stessa del gruppo.
2. Il diritto positivo. Caratteri della norma giuridica.
diritto positivo l’insieme delle norme che compongono l’ordinamento giuridico
Il è di una data collettività in un
(ius in civitate positum)
certo momento storico: si dice positivo perché formalmente posto dagli organi
diritto ordinamento giuridico,
competenti in base a regole precise. Rispetto all’insieme del o allora, la norma
costituisce uno dei suoi elementi-base, una delle tante regole da cui l’ordinamento stesso è composto.
Caratteri tipici generale
della norma giuridica sono la generalità, l’astrattezza, l’imperatività. La norma è in
indirizza il suo precetto alla generalità dei
quanto non specificamente a un singolo individuo, ma a tutti,
consociati, norma generale in senso stretto,
e si parla quindi o almeno agli appartenenti ad una determinata
categoria (es.: gli studenti universitari, i commercianti, i minori d’età, gli imprenditori …), e si parla quindi
norme speciali. astratta detta una regola destinata a disciplinare
La norma è in quanto non questo o quel
tutti i rapporti e le situazioni
rapporto concreto, ma suscettibili di rientrare nello schema o modello prefigurato
(es.: tutti i contratti che rientrano nello schema della compravendita, della locazione; tutte le obbligazioni
imperativa impone
pecuniarie …). La norma è , non si limita a dare un consiglio: di attenersi a un certo
sanzione conseguenza sfavorevole per l’inosservanza
comportamento, pena l’irrogazione di una , e cioè di una
del precetto caratteri
(es.: pagare una multa, risarcire il danno, non conseguire la proprietà del bene …). Tali
tipici
sono , in quanto si riscontrano nella stragrande maggioranza delle norme, consentendo di disciplinare in
modo uniforme e stabile l’assetto complessivo dei rapporti sociali. Tuttavia, generalità, astrattezza e
non sono caratteri sempre necessari.
imperatività FONTI DEL DIRITTO
1. Fonti di produzione e fonti di cognizione del diritto.
fonti fatti che lo producono. Fonti del diritto i fatti dai
Il diritto scaturisce da alcune , cioè da alcuni sono allora
quali traggono origine le norme giuridiche e ogni ordinamento ha regole apposite che disciplinano tali fatti:
potestà normativa,
stabiliscono cioè a quali eventi e a quali organi compete la il potere di introdurre, modificare,
disposizioni sulla legge
abrogare le norme giuridiche. Nel nostro ordinamento queste regole sono dettate nelle
in generale preleggi
(o disposizioni preliminari al codice civile, dette ) che sono premesse al testo del codice
atti e fatti,
civile. Costituiscono fonti del diritto alcuni rigorosamente individuati, che si prestano ad essere
fonti scritte fonti non scritte
distinti in (leggi e regolamenti) e (usi). È possibile operare anche una
fonte di produzione
distinzione tra fonti di produzione e fonti di cognizione del diritto. È ad es. la legge, in
quanto considerata come atto emanato dall’autorità competente (Parlamento), dal quale promana la regola
fonte di cognizione
giuridica, il comando in essa contenuto. È , invece, l’enunciato linguistico o comunicativo,
per lo più in un testo scritto, nel quale è formulata la regola giuridica: ad esso occorrerà fare riferimento per
contenuto sostanziale
conoscere il della norma, e cioè il comportamento comandato o vietato. Si tratta in
definitiva della distinzione fra contenente e contenuto.
.
2. Gerarchia delle fonti
fonti di produzione diversa forza normativa
Le del diritto si caratterizzano per la efficacia o , nel senso che
prevalenza
alcune di esse hanno sulle altre: in caso di contrato fra le relative previsioni, prevarranno le norme di
gerarchia delle fonti
grado superiore. È questo il principio della , in virtù del quale le norme di ciascuna fonte
cedere
devono di fronte a tutte quelle di grado sovraordinato: pertanto, ove abbiano contenuto incompatibile
soccombere ordine delle
con quelle superiori, dovranno e saranno perciò disapplicate o cancellate Secondo l’
fonti , sarà la prima norma a prevalere e la seconda sarà disapplicata o annullata. Il principio di gerarchia delle
antinomie
fonti dunque risolve le tra fonti di grado diverso e corollari di tale principio è la regola per cui le
norme promananti da una certa fonte possono essere abrogate o modificate solo da una fonte di pari grado o
superiore.
Ma un contrasto tra discipline può emergere anche da fonti pari-ordinate (es.: due leggi ordinarie): la
criterio cronologico criterio di specialità
composizione di tale contrasto è affidata al e al . Sono oggi fonti del
diritto, nell’ordine: 1) la Costituzione e le altre leggi costituzionali; 2) i regolamenti comunitari; 3) le leggi
ordinarie e gli atti aventi forza di legge; 4) le leggi regionali; 5) i regolamenti governativi; 6) gli usi.
3. La Costituzione.
Costituzione
La è una legge (ossia un atto normativo generale), approvata da un organo legislativo apposito
(Assemblea costituente) le regole fondamentali sull’assetto
ed entrata in vigore il 1.1.1948, che contiene
politico e istituzionale dello Stato italiano. In particolare, essa contiene le principali norme organizzative dei
pubblici poteri, Parlamento, Governo, Magistratura, e i principi fondamentali di riconoscimento e garanzia dei
diritti inviolabili della persona: liberà di religione, di pensiero, di associazione; eguaglianza formale e sostanziale;
rilevanza centrale
diritto al lavoro; tutela della famiglia; liberà di iniziativa economica … È perciò chiara la sua
principio di rigidità
nell’intero sistema giuridico che si esprime anzitutto nel : essa, al pari delle altre leggi
costituzionali, può essere abrogata o modificata solo da un’altra legge costituzionale. La posizione di
preminenza delle leggi costituzionali si esprime poi nel principio per cui tutte le disposizioni di fonte diversa, in
particolare le leggi ordinarie, devono rispettarne le previsioni e le scelte sostanziali: in caso contrario, esse
costituzionalmente illegittime. legittimità costituzionale
risulteranno Il compito di giudicare della delle leggi è
Corte Costituzionale.
affidato alla Le norme dichiarate illegittime perdono efficacia dal giorno successivo alla
pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale.
4. I regolamenti comunitari.
regolamenti comunitari atti normativi dell’Unione Europea diretta efficacia
I sono che hanno nel territorio dei
Paesi membri e vincolano pertanto i cittadini dei singoli Stati al pari delle norme di fonte statuale. L’Unione
Europea include collettivamente alcuni enti e istituzioni sovranazionali, costituiti in ambito europeo al fine di una
integrazione economica integrazione politica.
progressiva dei paesi membri ed in vista di una futura, globale Il
Consiglio, organo legislativo
composto da rappresentanti degli Stati membri, è il principale della Comunità e i
regolamenti comunitari veri e propri atti normativi
suoi costituiscono di portata generale paragonabile alle
dei principi fondamentali
leggi. L’efficacia dei regolamenti è subordinata solo al rispetto sanciti dalla
direttive raccomandazioni comunitarie,
Costituzione e prevale sulle leggi ordinarie. Le e le viceversa, non hanno
efficacia normativa diretta e immediata, svolgendo piuttosto la funzione di orientare l’attività dei singoli Stati al
fine di realizzare una progressiva armonizzazione delle legislazioni nazionali.
5. Le leggi ordinarie. Il codice civile.
leggi ordinarie atti
Le dello Stato sono le fonti di diritto più numerose e di contenuto più ampio. Sono
normativi emanati dal Parlamento decreti
e ad esse sono equiparati i decreti legge e i decreti legislativi. I
legge atti aventi forza di legge
sono emanati dal Governo in caso straordinari di necessità e urgenza: essi
decreti legislativi
devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pena la loro decadenza. I ,
emanati dal Governo
o leggi delegate, sono invece in forza di una apposita legge-delega delle Camere, che gli
conferisce il potere legislativo su materie determinate, specificando i principi e i criteri direttivi cui esso dovrà
codice civile atto avente forza di legge,
attenersi. Il è un al pari dei codici di procedura civile, penale, di
procedura penale, della navigazione. La loro importanza, pertanto, sta nel rilievo pratico delle materie da essi
disciplinate e nella organicità e sistematicità di impianto.
codice civile parte iniziale, Disposizioni sulla legge in generale
Il è costituito da una chiamata , e da
sei libri
.
Libro primo Delle Persone e della Famiglia
Il è intitolato (articoli da 1 a 455) e tratta: Disciplina della
capacità giuridica delle persone; Diritti della personalità; Associazioni; Lo pseudonimo; I comitati; Domicilio e
residenza; Matrimonio; Filiazione.
Libro secondo delle successioni
Il è intitolato (articoli da 456 a 809). In questa parte vengono trattate le
successioni a causa di morte e l'istituto della donazione.
Libro terzo della proprietà
Il è intitolato (articoli da 810 a 1172). Tratta soprattutto la proprietà, ma anche
la comunione ed il condominio. Qui vengono analizzati i diritti reali.
Libro quarto delle obbligazioni
Il è intitolato (articoli da 1173 al 2059 ). Tratta la disciplina delle obbligazioni,
dei contratti e dei fatti illeciti.
Libro quinto del lavoro
Il è intitolato (articoli da 2060 al 2642). Tratta gli istituti riguardanti impresa e lavoro
(comprende anche l'assegno e la cambiale tratta).
Libro sesto della tutela dei diritti
Il è intitolato (articoli da 2643 a 2969). Tratta soprattutto l'istituto
della trascrizione, ma anche la responsabilità patrimoniale del debitore, la prelazione e la prescrizione.
6. Le leggi regionali.
leggi regionali atti normativi emanati dalle Regioni nell’ambito della potestà legislativa ad esse
Le sono
attribuita, distinta in relazione al tipo di competenza che viene di volta in volta in considerazione. Caratteristica
limitazione territoriale regionale,è principi fondamentali
di tale leggi, oltre alla ovvia la loro subordinazione ai
fissati dalle leggi statali nelle materie di legislazione concorrente. Competente a giudicare sulla loro illegittimità
è la Corte Costituzionale.
8. I regolamenti.
regolamenti atti normativi emanati da autorità amministrative
I sono per disciplinare la pratica applicazione
delle leggi ovvero, in casi determinati, per dettare la disciplina di singole materie. In tal caso la potestà
normativa non compete all’organo dotato del potere legislativo generale (cioè al Parlamento), ma al potere
esecutivo (al Governo e ad altre autorità amministrative).
9. Le fonti non scritte. Gli usi.
uso normativo consuetudine, norma o regola non scritta che nasce spontaneamente nel corpo
L’ , o è quella
sociale per effetto della costante osservanza, protratta nel tempo, di una certa condotta. Perché si abbia un uso
requisito, oggettivo uniforme, ripetuta osservanza
normativo, occorrono due requisiti. Il primo , è l’ di un
requisito soggettivo
determinato comportamento in un certo ambito economico o territoriale. Occorre poi il o
psicologico , cioè la convinzione della obbligatorietà di quel comportamento in quanto conforme a una regola
(opinio iuris seu necessitatis).
giuridica La rilevanza delle consuetudini come fonti normative è limitata e tende
sempre più a ridursi: esse occupano l’ultimo posto nella gerarchia delle fonti e nelle materie disciplinate dalle
leggi e dai regolamenti, possono operare solo in quanto espressamente richiamate. Il limitato rilievo degli usi
dipende dal difficile accertamento dell’esistenza e del contenuto di una norma non scritta e la sua stessa
(statualizzazione
formazione, che contrasta con la tendenza dello Stato moderno del diritto).
APPLICAZIONE DELLA LEGGE
1. Applicazione della legge in generale. applicazione della legge
Il capo II delle disposizioni preliminari al c.c. (art. 10 ss.) è intitolato alla . Tale
nell’attività con cui si individua e assegna a un caso concreto la disciplina che gli
procedimento consiste
compete. regola concreta
Si tratta di tradurre la previsione generale e astratta in una riferita a un caso singolo.
È dunque un’attività con scopi essenzialmente pratici, determinare il comportamento di volta in volta dovuto,
compito istituzionale
che svolge già ciascuno di noi nella vita quotidiana. Il di applicare e far rispettare la legge,
magistratura,
dettando la regola concreta per i singoli casi, è affidato a un organo specifico, la la cui attività
riveste particolare importanza poiché ad essa è affidata la soluzione delle controversie. L’applicazione della
individuazione
legge consta essenzialmente di due momenti: l’ della norma pertinente, fra le tante che
compongono l’ordinamento, e la precisazione del suo significato (cioè del suo contenuto specifico) tramite
interpretazione sussunzione di un caso concreto
l’ . L’applicazione della legge consiste nella (il fatto: ad es.
in una fattispecie astratta
un sinistro stradale) (la norma di legge), dove per fattispecie si intende
facti species
propriamente l’immagine del fatto (appunto, = immagine del fatto). La fattispecie normativa, cioè,
deve essere il modello o tipo astratto più appropriato a inquadrare il caso concreto in relazione ai tratti o
elementi caratteristici di esso.
2. Interpretazione della legge. Il criterio letterale.
interpretazione l’attività svolta a chiarire il
Il primo passo per l’applicazione della legge è dunque l’ , cioè
significato delle disposizioni normative. La maggior parte di queste derivano da fonti scritte e pertanto
segni linguistici
l’interpretazione consisterà essenzialmente nel chiarire il senso delle parole scritte, dei
attraverso i quali è formulata la regola sostanziale. All’interpretazione sono affidati tre compiti fondamentali:
sciogliere le ambiguità del testo linguistico, colmare le lacune del sistema, rimediare all’invecchiamento delle
disposizioni. criterio letterale alla legge non si può attribuire
1) L’art. 12 disp. prel. sancisce anzitutto il , disponendo che
altro senso che quello fatto palese dal significato delle parole . Esso vale perciò a richiamare l’interprete alla
fedeltà linguaggio comune
al testo normativo, secondo il significato che le parole hanno nel o, eventualmente,
tecnico.
in quello
L’interpretazione globale
2) inoltre deve essere , dovendosi intendere le parole non isolatamente, ma secondo
connessione
la di esse: e dunque, connessione grammaticale e sintattica, ma anche contestuale, di modo che il
significato compiuto e razionale nel contesto
loro insieme abbia un in cui si inserisce.
L’interpretazione, sistematica
3) ancora, deve essere , poiché nessuna norma vive da sola, ma si inserisce in un
complesso sistema col quale occorre coordinarla, dovendosi preferire, nel dubbio, il significato che la rende
coerente alle altre.
3. Il criterio funzionale. intenzione del legislatore.
4) Ancora, l’art. 12 disp. prel. vincola l’interprete alla Tale richiamo non vale come
ratio scopo
riferimento alla persona fisica, o all’organo, che ha emanato la disposizione, ma come rinvio alla o
interpretazione funzionale teleologica).
della norma ( o Occorre cioè avere riguardo agli interessi che la
norma intende tutelare e, su tale base, determinarne l’estensione e il significato. Inoltre il contenuto precettivo
di una disposizione, pur rimanendo immutato il testo di legge, può modificarsi nel tempo sia per il sopravvenire
di nuove disposizioni, sia perché variano storicamente g
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