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ORGANO COLLEGIALE
CAPO DELLO STATO COME PRESIDENTE DI UN
Al PdR è attribuita PRESIDENZA CONSIGLIO SUPREMO DELLA DIFESA: organo di cui fanno
stabilmente parte Presidente del Consiglio dei ministri (in funzione di vice Presidente), alcuni ministri
(affari esteri, interno, economia e finanze, difesa, attività produttive) e Capo di stato maggiore della
difesa. Ha competenza su problemi generali, politici e tecnici in tema di difesa. La titolarità sostanziale
dei poteri militari e di difesa è del Governo, che risponderà politicamente davanti al Parlamento
dell’esercizio di questi poteri; ma il PdR, d’intesa con PdC, ha poteri di convocazione, di formazione
dell’ordine del giorno, di nomina e revoca del segretario del Consiglio.
SUPPLENZA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Istituto che consente la continuità delle
Presidente del Senato,
funzioni presidenziali trasferendole al nei casi in cui il Capo dello Stato non possa
adempierle a causa di un impedimento. Il supplente deve attenersi all’esercizio dell’attività di ordinaria
amministrazione.
Gli IMPEDIMENTI possono essere: PERMANENTI (o per
TEMPORANEI : Presidente del morte/dimissioni): Scatta
Senato è legittimato sempre la supplenza del
all’esercizio delle funzioni Presidente del Senato, ma il
presidenziali, assumendo la Presidente della Camera dei
funzione di supplente del deputati avvia il procedimento
Presidente della Repubblica; per l’elezione del nuovo PdR.
nel momento in cui cessa
l’impedimento, cessa anche la
supplenza e PdR riacquista
pieno esercizio delle sue
funzioni. 24
REGIONI E GOVERNO LOCALE
V.
. Le Regioni e gli enti locali
ne prevede, accanto agli apparati dello Stato centrale, un complesso sistema di autonomie regionali e locali.
• Costituzione del 1948 prevedeva STATO REGIONALE e autonomista, basato su Regioni dotate di
AUTONOMIA:
-POLITICA: capacità di darsi un proprio indirizzo politico, anche diverso da quello dello Stato;
-LEGISLATIVA E AMMINISTRATIVA: nelle materie espressamente indicate dalla Cost.;
-FINANZIARIA: attribuzione di risorse finanziarie necessarie per esercitare le loro competenze e libertà
di stabilire come spendere le risorse dei loro bilanci.
15 REGIONI ORDINARIE disciplinate direttamente dalla Cost.;
5 REGIONI SPECIALI (Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta) dotate di
autonomia differenziata, più di quella delle ordinarie, definita dallo statuto approvato con legge
Trento
costituzionale (condizione di particolare autonomia anche alle PROVINCE AUTONOME di e
Bolzano ).
Autonomia di enti territoriali riguardanti un’area più piccola di quella regionale, cioè COMUNI e
PROVINCE (autonomia definita da leggi generali dello Stato).
DECRETI DI TRASFERIMENTO: Leggi con cui lo Stato trasferiva alle regioni le funzioni amministrative
e il personale necessario per esercitarle.
• RIFORMA BASSANINI (Legge n. 59/1997): Alle Regioni e agli enti locali dovevano essere attribuite
tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura e alla promozione dello sviluppo delle
rispettive comunità, i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori, eccetto quei compiti e
funzioni amministrative riservate espressamente dalla legge stessa allo Stato (es. difesa, forze armate,
riorganizzazione dello
rapporti con le confessioni religiose, tutela dei beni culturali, etc.). Processo di
Stato in senso regionalista e autonomista (prima la Regione esercitava esclusivamente le funzioni
amministrative nelle materie in cui aveva competenze legislativa).
2. La riforma del Titolo V della Costituzione
• RIFORMA DEL TITOLO V(Legge cost. 3/2001): Profondo mutamento dei rapporti tra Stato, Regioni ed
enti locali, con forte
REPUBBLICA DELLE AUTONOMIE articolata su più livelli territoriali di governo (Comuni, Città
DECENTRAMENTO POLITICO .
metropolitane, Province, Regioni), tutti costituzionalmente dotati di autonomia.
La legge ha posto sullo stesso piano Stato e altri enti territoriali minori, garantendo a ciascuno di essi
una sfera di autonomia politica nella Repubblica. In un sistema in cui è prevista la parità di rango
equiordinazione
( ) degli enti territoriali, sono pariordinate anche legge statale e legge regionale: lo
potestà legislativa generale,
Stato perde perché ora può legiferare solo nelle materie individuate dalla
rispetto della
Costituzione; inoltre legge statale e regionale sono sottoposte agli stessi limiti:
Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali .
Attribuzione ai Comuni della generalità delle funzioni amministrative, eccetto quello che, per assicurarne
l’esercizio unitario, sono conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei
SUSSIDIARIETA’: il livello di
PRINCIPI DI: ADEGUATEZZA: le funzioni
governo superiore interviene solo devono essere affidate ad
quando l’amministrazione più enti che abbiano requisiti
vicina ai cittadini non possa da sufficienti di efficienza
sola assolvere al compito
Mantenute: DIFFERENZIAZIONE: enti
5 REGIONI SPECIALI, il cui ordinamento e funzioni stabiliti dello stesso livello possono
dai rispettivi statuti, approvati con legge costituz.; avere competenze diverse
PROVINCE AUTONOME di Trento e Bolzano; 25
Diffusione della specialità anche alle Regioni ordinarie
che ottengono forme ulteriori di autonomia
raccordi tra i diversi livelli territoriali di governo
RACCORDI: Strumenti di collegamento e di coordinamento tra i diversi livelli territoriali di governo negli
Stati a forte decentramento politico
COMMISSIONE PARLAMENTARE CONFERENZA STATO-REGIONE E ALTRE
PER LE QUESTIONI REGIONALI CONFERENZE:
(COMMISSIONE BICAMERALE Sistema delle Conferenze è principale strumento con
INTEGRATA): Organo bicamerale; cui si svolge la leale collaborazione tra Stato, Regioni e
con decreto motivato del PdR, autonomie locali. CONFERENZE PERMANENTE
sentita la Commissione, possono Nucleo fondamentale è
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
essere disposti scioglimento del PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO (cd.
Consiglio regionale e rimozione del CONFERENZA STATO-REGIONI), cui è affiancata la
Presidente della Giunta che abbiano
compito atti contrari alla CONFERENZA STATO, CITTA’ E AUTONOMIE
Costituzione o violazioni di legge, o LOCALI: per le materie di interesse comune le 2
per ragioni di sicurezza nazionale. I Conferenze sono riunite nella CONFERENZA
regolamenti parlamentari possono UNIFICATA.
prevedere la partecipazione di Conferenze presiedute dal Presidente del Consiglio o
rappresentanti delle Regioni, delle da un ministro delegato, e sono formate da alcuni
Province autonome e degli enti locali ministri e dai Presidenti delle Regioni o dai
rappresentanti degli enti locali. Sono sedi di confronto
alla Commissione bicamerale.
PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE: Disciplina dei rapporti tra lo Stato e le Regioni nelle materie
tra il Governo e le istituzioni regionali e locali, coinvolte
e in relazione alle attività in cui le rispettive competenze concorrono o si intersechino imponendo un
nell’elaborazione di alcuni atti del Governo che
contemperamento dei rispettivi interessi. incidono sugli interessi e le competenze delle Regioni.
I rapporti tra le Regioni e gli enti locali
STEMA DEGLI ENTI LOCALI:
COMUNI: ente locale rappresentativo della propria comunità, di cui cura gli interessi e promuove lo
sviluppo, dotato di autonomia statuaria, normativa, organizzativa e amministrativa, impositiva e
finanziaria nell’ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica; i suoi organi (sindaco e
consiglio) sono eletti direttamente dai cittadini;
PROVINCIA: ente intermedio tra Comune e Regioni, i cui organi (presidente e consiglio) sono eletti
dai sindaci e dai consiglieri dei comuni ricompresi; un terzo organo, l’assemblea, riunisce tutti i
sindaci; ha funzioni di area vasta, di coordinamento (urbanistica, ambiente, trasporti, rete
scolastica), di gestione (strade, edilizia scolastica, etc.);
CITTA’ METROPOLITANA: istituita solo nelle maggiori città (Torino, Milano, Venezia, Genova,
Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Roma Capitale); si sostituisce alla Provincia e
governato da un sindaco metropolitano, da un consiglio eletto dai sindaci e dai consiglieri dei
Comuni compresi nella sua area, e dalla conferenza metropolitana che riunisce tutti i sindaci; si
occupa soprattutto dei piani territoriali, del coordinamento dei servizi e della mobilità;
-Comuni, Province e Città metropolitane sullo stesso piano della Regione e dello Stato garanzia
UNIONI DI COMUNI: enti locali costituiti da 2 o più comuni per l’esercizio associato di funzioni o
norme fondamentali
dell’autonomia di ciascun ente di darsi un proprio STATUTO che stabilisce:
servizi di competenza.
dell’organizzazione dell’ente e specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di
partecipazione delle minoranze. funzioni proprie
-Comuni, Province e Città metropolitane titolari di , ma lo Stato conserva la potestà
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e
legislativa su
Città metropolitane.
raccordi tra Regioni ed enti locali,
-Per Cost. prevede che in ogni Regione lo statuto deve disciplinare il
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI, in cui siedono i rappresentanti degli enti locali; deve
funzionare come organo consultivo. 26
La forma di governo regionale ELEZIONE POPOLARE DIRETTA DEL PRESIDENTE
FORMA DI GOVERNO REGIONALE: Basata su
DELLA REGIONE . forma di governo transitoria
Legge cost. 1/1999 ha previsto una che resterà in vigore fino a quando
lo statuto regionale non disciplinerà in maniera autonoma la forma di governo ed il sistema elettorale.
La forma di governo regionale è imperniata su 3 organi di vertice:
-CONSIGLIO REGIONALE: (eletto dagli elettori regionali) titolare della funzione legislativa, del potere di
fare proposte alle Camere e delle altre funzioni conferitegli dalla costituzione e dalle leggi;
-PRESIDENTE DELLA REGIONE: (eletto a suffragio universale diretto) rappresenta la regione, presiede
la giunta, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate
dallo Stato alla Regione (in tal caso deve conformarsi alle istruzioni del Governo della Repubblica);
-GIUNTA REGIONALE: è l’organo esecutivo della regione (cioè titolare della funzione amministrativa).
Diretta dal Presidente eletto, cui la Cost. affida potere di nomina e revoca dei componenti della Giunta.
E’ prevista la possibilità che il consiglio sfiduci il Presidente attraverso mozione motivata, sottoscritta da
almeno 1/5 dei suoi com