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ORGANO COLLEGIALE

CAPO DELLO STATO COME PRESIDENTE DI UN

Al PdR è attribuita PRESIDENZA CONSIGLIO SUPREMO DELLA DIFESA: organo di cui fanno

stabilmente parte Presidente del Consiglio dei ministri (in funzione di vice Presidente), alcuni ministri

(affari esteri, interno, economia e finanze, difesa, attività produttive) e Capo di stato maggiore della

difesa. Ha competenza su problemi generali, politici e tecnici in tema di difesa. La titolarità sostanziale

dei poteri militari e di difesa è del Governo, che risponderà politicamente davanti al Parlamento

dell’esercizio di questi poteri; ma il PdR, d’intesa con PdC, ha poteri di convocazione, di formazione

dell’ordine del giorno, di nomina e revoca del segretario del Consiglio.

SUPPLENZA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Istituto che consente la continuità delle

Presidente del Senato,

funzioni presidenziali trasferendole al nei casi in cui il Capo dello Stato non possa

adempierle a causa di un impedimento. Il supplente deve attenersi all’esercizio dell’attività di ordinaria

amministrazione.

Gli IMPEDIMENTI possono essere: PERMANENTI (o per

TEMPORANEI : Presidente del morte/dimissioni): Scatta

Senato è legittimato sempre la supplenza del

all’esercizio delle funzioni Presidente del Senato, ma il

presidenziali, assumendo la Presidente della Camera dei

funzione di supplente del deputati avvia il procedimento

Presidente della Repubblica; per l’elezione del nuovo PdR.

nel momento in cui cessa

l’impedimento, cessa anche la

supplenza e PdR riacquista

pieno esercizio delle sue

funzioni. 24

REGIONI E GOVERNO LOCALE

V.

. Le Regioni e gli enti locali

ne prevede, accanto agli apparati dello Stato centrale, un complesso sistema di autonomie regionali e locali.

• Costituzione del 1948 prevedeva STATO REGIONALE e autonomista, basato su Regioni dotate di

AUTONOMIA:

-POLITICA: capacità di darsi un proprio indirizzo politico, anche diverso da quello dello Stato;

-LEGISLATIVA E AMMINISTRATIVA: nelle materie espressamente indicate dalla Cost.;

-FINANZIARIA: attribuzione di risorse finanziarie necessarie per esercitare le loro competenze e libertà

di stabilire come spendere le risorse dei loro bilanci.

15 REGIONI ORDINARIE disciplinate direttamente dalla Cost.;

5 REGIONI SPECIALI (Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta) dotate di

autonomia differenziata, più di quella delle ordinarie, definita dallo statuto approvato con legge

Trento

costituzionale (condizione di particolare autonomia anche alle PROVINCE AUTONOME di e

Bolzano ).

Autonomia di enti territoriali riguardanti un’area più piccola di quella regionale, cioè COMUNI e

PROVINCE (autonomia definita da leggi generali dello Stato).

DECRETI DI TRASFERIMENTO: Leggi con cui lo Stato trasferiva alle regioni le funzioni amministrative

e il personale necessario per esercitarle.

• RIFORMA BASSANINI (Legge n. 59/1997): Alle Regioni e agli enti locali dovevano essere attribuite

tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura e alla promozione dello sviluppo delle

rispettive comunità, i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori, eccetto quei compiti e

funzioni amministrative riservate espressamente dalla legge stessa allo Stato (es. difesa, forze armate,

riorganizzazione dello

rapporti con le confessioni religiose, tutela dei beni culturali, etc.).  Processo di

Stato in senso regionalista e autonomista (prima la Regione esercitava esclusivamente le funzioni

amministrative nelle materie in cui aveva competenze legislativa).

2. La riforma del Titolo V della Costituzione

• RIFORMA DEL TITOLO V(Legge cost. 3/2001): Profondo mutamento dei rapporti tra Stato, Regioni ed

enti locali, con forte

REPUBBLICA DELLE AUTONOMIE articolata su più livelli territoriali di governo (Comuni, Città

DECENTRAMENTO POLITICO .

metropolitane, Province, Regioni), tutti costituzionalmente dotati di autonomia.

La legge ha posto sullo stesso piano Stato e altri enti territoriali minori, garantendo a ciascuno di essi

una sfera di autonomia politica nella Repubblica.  In un sistema in cui è prevista la parità di rango

equiordinazione

( ) degli enti territoriali, sono pariordinate anche legge statale e legge regionale: lo

potestà legislativa generale,

Stato perde perché ora può legiferare solo nelle materie individuate dalla

rispetto della

Costituzione; inoltre legge statale e regionale sono sottoposte agli stessi limiti:

Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali .

Attribuzione ai Comuni della generalità delle funzioni amministrative, eccetto quello che, per assicurarne

l’esercizio unitario, sono conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei

SUSSIDIARIETA’: il livello di

PRINCIPI DI: ADEGUATEZZA: le funzioni

governo superiore interviene solo devono essere affidate ad

quando l’amministrazione più enti che abbiano requisiti

vicina ai cittadini non possa da sufficienti di efficienza

sola assolvere al compito

Mantenute: DIFFERENZIAZIONE: enti

5 REGIONI SPECIALI, il cui ordinamento e funzioni stabiliti dello stesso livello possono

dai rispettivi statuti, approvati con legge costituz.; avere competenze diverse

PROVINCE AUTONOME di Trento e Bolzano; 25

Diffusione della specialità anche alle Regioni ordinarie

che ottengono forme ulteriori di autonomia

raccordi tra i diversi livelli territoriali di governo

RACCORDI: Strumenti di collegamento e di coordinamento tra i diversi livelli territoriali di governo negli

Stati a forte decentramento politico

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONFERENZA STATO-REGIONE E ALTRE

PER LE QUESTIONI REGIONALI CONFERENZE:

(COMMISSIONE BICAMERALE Sistema delle Conferenze è principale strumento con

INTEGRATA): Organo bicamerale; cui si svolge la leale collaborazione tra Stato, Regioni e

con decreto motivato del PdR, autonomie locali. CONFERENZE PERMANENTE

sentita la Commissione, possono Nucleo fondamentale è

PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE

essere disposti scioglimento del PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO (cd.

Consiglio regionale e rimozione del CONFERENZA STATO-REGIONI), cui è affiancata la

Presidente della Giunta che abbiano

compito atti contrari alla CONFERENZA STATO, CITTA’ E AUTONOMIE

Costituzione o violazioni di legge, o LOCALI: per le materie di interesse comune le 2

per ragioni di sicurezza nazionale. I Conferenze sono riunite nella CONFERENZA

regolamenti parlamentari possono UNIFICATA.

prevedere la partecipazione di Conferenze presiedute dal Presidente del Consiglio o

rappresentanti delle Regioni, delle da un ministro delegato, e sono formate da alcuni

Province autonome e degli enti locali ministri e dai Presidenti delle Regioni o dai

rappresentanti degli enti locali. Sono sedi di confronto

alla Commissione bicamerale.

PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE: Disciplina dei rapporti tra lo Stato e le Regioni nelle materie

tra il Governo e le istituzioni regionali e locali, coinvolte

e in relazione alle attività in cui le rispettive competenze concorrono o si intersechino imponendo un

nell’elaborazione di alcuni atti del Governo che

contemperamento dei rispettivi interessi. incidono sugli interessi e le competenze delle Regioni.

I rapporti tra le Regioni e gli enti locali

STEMA DEGLI ENTI LOCALI:

COMUNI: ente locale rappresentativo della propria comunità, di cui cura gli interessi e promuove lo

sviluppo, dotato di autonomia statuaria, normativa, organizzativa e amministrativa, impositiva e

finanziaria nell’ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica; i suoi organi (sindaco e

consiglio) sono eletti direttamente dai cittadini;

PROVINCIA: ente intermedio tra Comune e Regioni, i cui organi (presidente e consiglio) sono eletti

dai sindaci e dai consiglieri dei comuni ricompresi; un terzo organo, l’assemblea, riunisce tutti i

sindaci; ha funzioni di area vasta, di coordinamento (urbanistica, ambiente, trasporti, rete

scolastica), di gestione (strade, edilizia scolastica, etc.);

CITTA’ METROPOLITANA: istituita solo nelle maggiori città (Torino, Milano, Venezia, Genova,

Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Roma Capitale); si sostituisce alla Provincia e

governato da un sindaco metropolitano, da un consiglio eletto dai sindaci e dai consiglieri dei

Comuni compresi nella sua area, e dalla conferenza metropolitana che riunisce tutti i sindaci; si

occupa soprattutto dei piani territoriali, del coordinamento dei servizi e della mobilità;

-Comuni, Province e Città metropolitane sullo stesso piano della Regione e dello Stato  garanzia

UNIONI DI COMUNI: enti locali costituiti da 2 o più comuni per l’esercizio associato di funzioni o

norme fondamentali

dell’autonomia di ciascun ente di darsi un proprio STATUTO che stabilisce:

servizi di competenza.

dell’organizzazione dell’ente e specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di

partecipazione delle minoranze. funzioni proprie

-Comuni, Province e Città metropolitane titolari di , ma lo Stato conserva la potestà

legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e

legislativa su

Città metropolitane.

raccordi tra Regioni ed enti locali,

-Per Cost. prevede che in ogni Regione lo statuto deve disciplinare il

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI, in cui siedono i rappresentanti degli enti locali; deve

funzionare come organo consultivo. 26

La forma di governo regionale ELEZIONE POPOLARE DIRETTA DEL PRESIDENTE

FORMA DI GOVERNO REGIONALE: Basata su

DELLA REGIONE . forma di governo transitoria

Legge cost. 1/1999 ha previsto una che resterà in vigore fino a quando

lo statuto regionale non disciplinerà in maniera autonoma la forma di governo ed il sistema elettorale.

La forma di governo regionale è imperniata su 3 organi di vertice:

-CONSIGLIO REGIONALE: (eletto dagli elettori regionali) titolare della funzione legislativa, del potere di

fare proposte alle Camere e delle altre funzioni conferitegli dalla costituzione e dalle leggi;

-PRESIDENTE DELLA REGIONE: (eletto a suffragio universale diretto) rappresenta la regione, presiede

la giunta, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate

dallo Stato alla Regione (in tal caso deve conformarsi alle istruzioni del Governo della Repubblica);

-GIUNTA REGIONALE: è l’organo esecutivo della regione (cioè titolare della funzione amministrativa).

Diretta dal Presidente eletto, cui la Cost. affida potere di nomina e revoca dei componenti della Giunta.

E’ prevista la possibilità che il consiglio sfiduci il Presidente attraverso mozione motivata, sottoscritta da

almeno 1/5 dei suoi com

Dettagli
A.A. 2018-2019
85 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mattiaccigiacomo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Castelli Luca.