vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
PROBLEMATICA(PARTECIPAZIONE A MONTE)
IMPRESA -------> BANCA ---> "CONFLITTO DI INTERESSI"(alterazione merito creditizio) ---->
INEFFICIENZA ALLOCATIVA (danno ai depositanti)
Quindi questa è la problematica che può derivare dalla partecipazione di un impresa in
una banca.
Fino agli anni '80 queste situazioni non rappresentavano un problema tanto che non c'era
stata una disciplina specifica. Questa era determinato dal fatto che:
1) le imprese possedevano partecipazioni minoritarie nelle banche
2) le banche erano prevalentemente ancora a controllo pubblico, per cui era la Banca
d'Italia che in caso di problemi di una banca interveniva cercando di proteggere il sistema
bancario.
3) Inoltre le imprese non avevano grandi disponibilità finanziarie per poter investire in
una banca.
Dal momento in cui le banche diventano private nel 1994 con l'entrata in vigore
del TUB si avverte per le stesse banche la necessità di aprirsi maggiormente alle
imprese che non fanno parte del settore finanziario e si accende quindi un dibattito
per capire quali sono i rischi e i vantaggi di permettere a queste imprese di entrare
a far parte degli assetti proprietari delle banche.
Soprattutto vi era:
1) Necessità di competenze nuove all'interno delle banche diverse rispetto a quelle
finanziarie e bancarie
2) Necessità di ampliare l'insieme dei possibili finanziatori per sopperire alle
difficoltà di reperire mezzi propri in quegli anni.
3) Soprattutto per permettere alle banche di realizzare processi di acquisizione e di
fusione, ovvero i metodi più usati dalle banche per la loro crescita.
I rischi che il dibattito aveva rilevato erano quelli legati alla possibile alterazione del
merito creditizio delle imprese qualora queste avessero ottenuto un finanziamento dalla
banca, determinando quindi un inefficienza allocativa e un danno ai depositanti.
LEGGE 287/1990
Con questa legge Banca d'Italia viene dotata di poteri di autorizzazione per l'acquisizione
delle partecipazioni di imprese in banche e il potere di revocare o sospendere tali
partecipazioni in caso di controlli di Banca d'Italia.
(Prima non avveniva questo perchè qualora un impresa voleva acquisire una
partecipazione in una banca occorreva darne informazione alla Banca d'Italia)
L'autorizzazione all'acquisto o sottoscrizione di partecipazioni di imprese in banche deve
essere richiesta qualora la partecipazione è pari ad almeno il 5% del capitale oppure in
ogni caso deve essere richiesta qualora la partecipazione sia di controllo.
Inoltre si prevede che le imprese non finanziarie, ovvero quelle che non fanno parte
degli intermediari finanziari(banche, altri intemediari creditizi, int.assicurativi, interm
mobiliari), non possono acquistare o sottoscrivere partecipazioni superiori al 15% del
capitale sociale. Questo per garantire la separatezza ed evitare rischi rilevati
precedentemente.
TUTTE LE IMPRESE se part.>= 5% ---> Richiedere autorizzazione a BI
TUTTE LE IMPRESE se part.controllo ---> Richiedere autorizzazione a BI
IMPRESE NON FINANZIARIE no part > 15 % del capitale sociale della banca
Tutte queste disposizioni vengono poi anche integrate nel TUB che entra in vigore nel
1994.
Tutto rimane cosi fino al 2006 quando viene emanata una direttiva comunitaria che vuole
cercare di armonizzare a livello europeo le regole che riguardano la partecipazione di
imprese nell'azionariato delle banche.
DIRETTIVA COMUNITARIA DEL 2006
La direttiva come detto in precedenza cerca di creare una normativa che favorisca
l'uguaglianza tra paesi appartenenti all'Unione Europea e quindi va a stabilire i criteri
oggettivi che l'Autorità di Vigilanza deve adottare per autorizzare un impresa a far parte o
meno dell'azionariato della banca.
(Con la legge 287 del 1990 Banca d'Italia era stata dotata dei poteri di autorizzazione ma
non erano stati definiti dei criteri oggettivi su cui essa doveva basarsi per dire se ad un
impresa dare o non dare un autorizzazione per cui era la stessa Banca d' Italia che
stabiliva discrezionalmente questi criteri e questo poteva comportare delle
disuguaglianze)
I criteri oggettivi che Banca d'Italia doveva seguire per dare o meno l'autorizzazione
all'impresa che la chiedeva erano:
1) Banca d'Italia deve valutare i requisiti di solidità finanziaria dell'impresa e la sua
reputazione di mercato
2) Capacità della banca di rispettare i requisiti minimi patrimoniali in seguito all'entrata
come azionista dell'impresa.
3) Banca d'Italia doveva verificare che i fondi utilizzati per acquisire le partecipazioni o
sottoscriverle non fossero di provenienza illecita.
4) Verificare l'impatto sulla sana e prudente gestione della banca
DECRETO 2011
Questo decreto lascia inalterati i poteri autorizzativi, di revoca e di sospensione di
Banca d'Italia introducendo alcune modifiche sulle percentuali di partecipazione
sopra le quali occorre richiedere l'autorizzazione per l'acquisto o la sottoscrizione
delle azioni da parte di un impresa in una banca. Vengono inoltre introdotte anche
delle soglie percentuali di partecipazione raggiunte le quali occorre chiedere di
nuovo l'autorizzazione.
Permano lo stesso vincolo per le imprese non finanziarie di non poter possedere
partecipazioni superiori al 15% del capitale sociale della banca per garantire la
separatezza e non far pervenire i rischi evidenziati precedentemente.
TUTTE LE IMPRESE(fase acquisto sottoscrizione) partec. >= 10% ----->
richiedere l'autorizzazione a Banca d'Italia
TUTTE LE IMPRESE (possesso) se partecipazione raggiunge 20%,30%,50%
------> richiesta autorizzazione a Banca Italia
TUTTE LE IMPRESE se partecip di controllo o ha influenza notevole su scelte
strategiche della banca ----> richiesta autorizzazione a Banca d'Italia
IMPRESE NON FINANZIARIE no partecip. > 15%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARTECIPAZIONI A VALLE
Le partecipazioni a valle si hanno quando la banca possiede delle partecipazioni al
capitale sociale di una impresa.
Che problemi può comportare questa situazione?
In questo caso la banca si potrebbe venire a trovare allo stesso tempo nella posizione di
azionista e creditore dell'impresa qualora questa abbia ottenuto anche un finanziamento
dalla banca.
Questa situazione potrebbe generare un conflitto di interessi per cui le strategie adottate
dall'impresa non seguendo logiche economiche potrebbero andare ad avvantaggiare i
risultati della banca producendo un possibile danno per i depositanti.
La normativa in merito alle partecipazioni di banche in altre imprese stabilisce un limite
generale che vale sia per le partecipazioni in imprese finanziarie che non finanziarie
mentre poi definisce una serie di limiti particolari che sono distinti in funzione della
tipologia di impresa in cui la banca ha la partecipazione.
In questo caso diversamente da quanto abbiamo visto per le partecipazioni a monte, per le
partecipazioni a valle i limiti sono determinati facendo riferimento a percentuali calcolate
sul patrimonio di vigilanza, ovvero quello composto dal Patrimonio Netto più i titoli
subordinati ammessi al suo computo in quanto dotati di un contenuto di equity che li
accomuna alle azioni ordinarie.
LIMITE GENERALE tot.partecipazioni + tot. Immobili < Patrim.vigilanza
(Questo limite generale è dovuto al fatto che si vuole che le perdite derivanti da questi
asset(Partecipazioni e immobili) vadano a ricadere solo e soltanto su azionisti o
obbligazionisti subordinati, mentre non si vuole che vadano a ricadere su obbligazionisti
ordinari e depositanti)
Poi come detto la normativa fissa dei limiti piu specifici facendo una distinzione tra
partecipazioni in imprese finanziarie(intermediari finanziari) e in imprese non finanziarie.
PARTECIPAZIONI DELLA BANCA IN IMPRESE NON FINANZIARIE
Anche in questo caso questa normativa è stata introdotta in attuazione ad una direttiva
comunitaria. Precedentemente a questa c'era solo il vincolo per le banche che non
potevano detenere partecipazioni in imprese non finanziarie superiori al 15% del capitale
sociale dell'impresa e non del Patrimonio di Vigilanza, quindi come per quanto riguarda
le partecipazioni di imprese nelle banche)
L'attuazione della direttiva comunitaria ha prodotto due limiti specifici:
1) LIMITE DI CONCENTRAZIONE INDIVIDUALE
-----> partecip. Qualificata(>2%) in imprese non finanziarie(presa
individualmente) < 15% del Patrimonio di vigilanza
(Da qui si nota come se l'impresa sia di piccole dimensioni questa può essere
detenuta anche al 100% dalla banca perchè la singola partecipazione rientra nei
limiti del 15% del Patrimonio di Vigilanza che è molto elevato in una banca )
2) LIMITE DI CONCENTRAZIONE COMPLESSIVO
----> Tot.partecip. Qualificate(>2%) in imprese non finanziarie(prese
complessivamente) < 60% del Patrimonio di vigilanza
--> Inoltre se la banca detiene partecipazioni imprese in difficoltà finanziarie essa è
sottoposta a dei vincoli più rigidi.
PARTECIPAZIONI DELLA BANCA IN IMPRESE FINANZIARIE
Oltre al limite generale (tot.partecipazioni + tot.immobili < P.vigilanza) che vale
indistintamente per ogni tipologia di partecipazione, per le partecipazioni in
imprese finanziarie è necessario richiedere un autorizzazione preventiva a Banca
d'Italia per l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni che superano il 10% del
Patrimonio di Vigilanza.
UTILIZZO DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA COME RIFERIMENTO VINCOLI
Ancorando i vincoli al Patrimonio di Vigilanza viene meno il principio della
separatezza(prima una banca poteva detenere una partecipazione in un impresa
non finanziaria < 15% del capitale sociale dell'impresa mentre oggi può detenere
una partecipazione in un impresa non finanziaria < 15% del Patrimonio di
vigilanza).
In questo modo è possibile che una banca possieda il 100% delle partecipazioni di
un impresa qualora questa sia di piccole dimensioni. In questo caso il principio
della separatezza non verrebbe garantito e quindi c'è il rischio di possibili conflitti
di interesse che si potrebbe riverbero come dannosi per i depositvanti e quindi
l'autorità di vigilanza obbliga le banche in questo caso ad essere trasparenti sulle
modalità, condizioni ed importi dei finanziamenti erogati in modo che si rispettino
i principi di sana e prudente gestione.
Riepilogo
PARTECIPAZIONI DELL'IMPRESA NELLA BANCA
TUTTE LE IMPRESE se impresa acquista o sottoscrive una partecip > 10 % del
capitale sociale della banca ---> richiedere autorizzazione a Banca Italia
TUTTE LE IMPRESE se durante il possesso partecipazione raggiunge 20%
oppure