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SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

NOZIONE E FUNZIONE

Nonostante il principio dell’indissolubilità del matrimonio, il codice civile prevede la possibilità,

davanti a crisi del rapporto coniugale di carattere grave ma non irreversibile, la possibilità di una

separazione personale dei coniugi, quale cessazione legalmente sanzionata del loro obbligo di

convivenza e non solo (assistenza, collaborazione, sostegno economico). La separazione

personale di differenzia nettamente dal divorzio, in quanto non comporta la cessazione degli effetti

giuridica del matrimonio, ma un nuovo modo di essere del rapporto. La ratio risiede nella regola

della durata di almeno un triennio della separazione come causa di divorzio, esprimendo un

favore per la conservazione del matrimonio, basta notare la agevolezza con cui i coniugi possono

far cessare gli effetti della separazione. La separazione che non comporti una violazione del

dovere di convivenza si dice di fatto, ma di norma le separazioni legali sono:

- Separazione giudiziale: presupposti sono quei fatti tali da rendere intollerabile la

prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole

(può essere esperita anche dal coniuge che abbia prodotto l’intollerabilità della

convinceva). È previsto l’addebito della separazione, per cui il giudice su espressa

richiesta, può dichiarare a quale dei coniugi sia addebitabile in considerazione del suo

comportamento contrario a doveri matrimoniali. La prima fase del giudizio prevede, a

seguito di istanza del coniuge interessato, la comparazione personale dei congiunti davanti

al presidente del tribunale, il quale li sente per tentare conciliazione; fallito il tentativo si

dispone i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse dei coniugi e dei figli.

- Separazione consensuale: è possibile giungere alla separazione personale tramite

accordo, il quale è idoneo a produrre gli effetti solo tramite decreto di omologazione

emesso dal tribunale su richiesta di uno o entrambi i coniugi; il giudice tentata la

conciliazione, valuterà in merito, tuttavia questa può essere rifiutata dal giudice se

pregiudizievole per i figli. In presenza di questi le parti possono proporre al tribunale anche

un accordo sull’affidamento, per l’esercizio della potestà e le contribuzioni per le loro

esigenze. L’accordo omologato può essere modificato tramite successivi accordi.

- Separazione temporanea: prevede la sospensione dell’obbligo di convivenza per un

determinato periodo di tempo, tuttavia limitato e di portata minore rispetto la separazione

ordinaria, in quanto non determina lo scioglimento della comunione legale o la sospensione

dei doveri coniugali. Può essere disposta dal tribunale chiamato a decidere della causa di

invalidità del matrimonio o dal presidente del tribunale in corso di causa di separazione o

divorzio.

Separazione di fatto: consiste nell’allontanamento senza giusta causa dall’abitazione familiare, da

cui deriva la sospensione del diritto all’assistenza morale e materiale; purché però la causa non

sia giusta. I doveri coniugali sono sospesi solo a seguito di separazione legale, tuttavia la

violazione di questi legittima l’altro coniuge a chiedere la separazione giudiziale con addebito. Va

distinto dall’allontanamento del coniuge dalla residenza famigliare, quale fattispecie di stabile

interruzione della convivenza accompagnata però dalla comune volontà dei coniugi o dalla

decisione dell’uno e la tollerazione dell’altro.

EFFETTI DELLA SEPARAZIONE PER I CONIUGI: distinguiamo:

Effetti personali: comprendono l’interruzione della convivenza coniugale (senza scioglimento del

matrimonio), ma non gli altri doveri matrimoniali (fedeltà, assistenza morale e collaborazione

enll0interesse della famiglia).

Effetti patrimoniali: la separazione modifica il dovere reciproco dei coniugi all’assistenza materiale;

il coniuge al quale non sia addebitabile la separazione ha il diritto di ricevere dall’altro quanto è

necessario al suo mantenimento e l’entità della somministra zio dipende dalle circostanze e dai

rediti dell0bogglicato. Qualora uno dei coniugi no abbia redditi propri adeguati a consentirgli di

conservare il precede tenore di vita (di regola è la norma a ritrovarsi in questa condizione), il

giudice può imporre all’altro all’obbligo di versare un assegno periodico, la cui entità deve essere

determinata tenendo conto dei redditi del coniuge obbligato e dei bisogni dell’altro. Nell’ipotesi di

inadempienza, il beneficiario può procedere al sequestro dei beni dell’obbligato e può anche

ottenere l’attribuzione diretta di una parte del reddito dell’obbligato; il coniuge separato con

addebito, può conservare, pur escluso dal mantenimento, il diritto agli alimenti. Il godimento della

casa familiare è altruità tendendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli a non subire

mutamenti traumatici nelle proprie abitudini.

AFFIDAMENTO DEI FIGLI

La separazione lascia inalterati i diritti e i doveri dei coniugi nei confronti dei figli, tuttavia rende

necessario disciplinare con chi i figli debbano convivere; questi ha diritto di mantenere i rapporti

con entrambi i genitori e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Prima della legge 54/2006,

l’affidamento in ipotesi di separazione e divorzio poteva essere o esclusivo in favore di un

coniuge, o congiunto con attribuzione di eguali poteri ai genitori o alternato mediante un criterio

temporale di permanenza presso ciascuno di essi (la prassi indicava uno scarso affidamento

congiunto). Le fattispecie che determinano un affidamento esclusivo del figlio sono la lontananza

fisica di un genitore, il contrato tra i coniugi, la contrarietà di un coniuge, la tenere età del minore o

la volontà di questo qualora sia capaci di discernimento.

La potestà, salvo diversamente pattuito, spetta ad entrambi i genitori. Così come il coniuge

beneficiario, il figlio dei coniugi ha il diritto di godere un tenore di vita eguale a quello avuto in

costanza di matrimonio.

Durante il processo di separazione il giudice è tenuto ad ascoltare il parere del figlio (audizione

dei figli minori), qualora abbia 12 anni o capacità di discernimento.

Le norme sulla separazione e la disciplina dell’affidamento dei figli si applicano anche in caso di

scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e anche ai figli dei

genitori non coniugati.

RICONCILIAZIONE

Gli effetti della separazione cessano con effetto ex nunc in caso di riconciliazione dei coniugi, che

non richiede alcuna forma solenne e può avvenire in modo espressa o tacito, cioè in forza di un

comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione, purché rivolto alla

ricostituzione di una comunione di vita tra i coniugi (non sono sufficienti riappacificazioni, rapporti

sereni tra coniugi, ecc.).

SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO

Prima della riforma del ’70, dato il principio della indissolubilità del matrimonio, l’istituto del

divorzio o “scioglimento del matrimonio” non era previsto, sì che con la morte di uno dei coniugi il

matrimonio non poteva essere sciolto.

L’ordinamento in particolare parla per divorzio con riferimento ai matrimonio civili e di cessazione

degli effetti civili con riferimento ai matrimoni concordatari (che avviene del resto anche nei

matrimoni civili). A differenza, la sentenza di annullamento o di nullità del matrimonio mira ad

accertare la originaria idoneità del rapporto coniugale alla produzione di effetti giuridici; la

sentenza di invalidità dovrebbe normalmente operare in via retroattiva, eliminando gli effetti

prodotti dal matrimonio, tuttavia molti effetti sono per loro natura irreversibili (adempimento dei

doveri coniugali, acquisizione del diritto al cognome del marito per la donna, ecc,) per altri è

irragionevole che lo siano (legittimità della filiazione nata a seguito di matrimonio invalido). Gli

effetti dell’invalidità sono simili a quelle del divorzio in quanto lo scioglimento del vincolo non

estingue gli effetti girà prodotti ne cancella l’esigenza di tutelare il coniuge in difficoltà economica.

DIVORZIO

Lo scioglimento del matrimonio per divorzio avviene solo giudizialmente e in presenza di certi

presupposti: accertamento dell0impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e

spirituale fra i coniugi e la sussistenza delle cause della crisi tassativamente previste dalla legge;

non è previsto il divorzio consensuale, tramite presentazione domanda dei coniugi. La recente

dottrina ha accolto la concezione del c.d. divorzio-rimedio, quale strumento alla irreparabile rottura

del matrimonio, al posto del divorzio-sanzione, quale reazione alla violazione di gravi doveri

coniugali (di fatto può derivare da fatti incolpevoli).

Sono cause di divorzio, tassativamente previste:

- Separazione ultratriennale dei coniugi protrattasi ininterrottamente (qualora ci sia anche

una temporanea conciliazione si interrompono i tempi) per almeno 3 anni;

- Condanna per alcuni reati particolarmente gravi subita da un coniuge;

- Condanna per alcuni delitti contro la libertà sessuale, moralità e il buon costume (violenza

carnale, incesto, prostituzione);

- Omicidio volontario di un figlio o tentato omicidio del coniuge o figlio;

- Annullamento del matrimonio o divorzio ottenuti all’estero dal coniuge straniero ma

cittadino europeo;

- Mancata consumazione del matrimonio;

- Ecc.

La domanda di divorzio si propone con ricorso al tribunale e il procedimento si compone di una

fase preliminare (il presidente del tribunale sente i coniugi tentando una riconciliazione), istruttoria

(fase in cui si sentono in caso i pareri dei minori, e di avvia la comparazione delle parti), collegiale

(si rimette la decisione al collegio; la sentenza può essere impugnata da ciascun delle parti) e

termina con la annotazione della sentenza (data la sentenza definitiva, salvo impugnazioni,

questa è trasmessa all’ufficiale dello stato civile del luogo dove fu trascritto il matrimonio e

annotata).

EFFETTI DEL DIVORZIO: Il divorzio, con efficacia ex nunc (non retroattiva) a differenza

dell’invalidità, determina lo scioglimento del matrimonio e i coniugi riacquistano lo stato libero

potendosi risposare. L’estinzione dei rapporti coniugali non esclude però obblighi di mantenimento

a favore del coniuge economicamente svantaggiato che non abbia mezzi adeguati e che non

possa procurarseli: si parla in questo caso di assegno divorziale, la cui misura è discrezionale e

dipende da vari fattori, quali la condizione dei coniugi, le ragion della decisione, il reddito, ecc. La

corresp

Dettagli
A.A. 2013-2014
14 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuseppe Di palma di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Mantucci Daniele.