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SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
NOZIONE E FUNZIONE
Nonostante il principio dell’indissolubilità del matrimonio, il codice civile prevede la possibilità,
davanti a crisi del rapporto coniugale di carattere grave ma non irreversibile, la possibilità di una
separazione personale dei coniugi, quale cessazione legalmente sanzionata del loro obbligo di
convivenza e non solo (assistenza, collaborazione, sostegno economico). La separazione
personale di differenzia nettamente dal divorzio, in quanto non comporta la cessazione degli effetti
giuridica del matrimonio, ma un nuovo modo di essere del rapporto. La ratio risiede nella regola
della durata di almeno un triennio della separazione come causa di divorzio, esprimendo un
favore per la conservazione del matrimonio, basta notare la agevolezza con cui i coniugi possono
far cessare gli effetti della separazione. La separazione che non comporti una violazione del
dovere di convivenza si dice di fatto, ma di norma le separazioni legali sono:
- Separazione giudiziale: presupposti sono quei fatti tali da rendere intollerabile la
prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole
(può essere esperita anche dal coniuge che abbia prodotto l’intollerabilità della
convinceva). È previsto l’addebito della separazione, per cui il giudice su espressa
richiesta, può dichiarare a quale dei coniugi sia addebitabile in considerazione del suo
comportamento contrario a doveri matrimoniali. La prima fase del giudizio prevede, a
seguito di istanza del coniuge interessato, la comparazione personale dei congiunti davanti
al presidente del tribunale, il quale li sente per tentare conciliazione; fallito il tentativo si
dispone i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse dei coniugi e dei figli.
- Separazione consensuale: è possibile giungere alla separazione personale tramite
accordo, il quale è idoneo a produrre gli effetti solo tramite decreto di omologazione
emesso dal tribunale su richiesta di uno o entrambi i coniugi; il giudice tentata la
conciliazione, valuterà in merito, tuttavia questa può essere rifiutata dal giudice se
pregiudizievole per i figli. In presenza di questi le parti possono proporre al tribunale anche
un accordo sull’affidamento, per l’esercizio della potestà e le contribuzioni per le loro
esigenze. L’accordo omologato può essere modificato tramite successivi accordi.
- Separazione temporanea: prevede la sospensione dell’obbligo di convivenza per un
determinato periodo di tempo, tuttavia limitato e di portata minore rispetto la separazione
ordinaria, in quanto non determina lo scioglimento della comunione legale o la sospensione
dei doveri coniugali. Può essere disposta dal tribunale chiamato a decidere della causa di
invalidità del matrimonio o dal presidente del tribunale in corso di causa di separazione o
divorzio.
Separazione di fatto: consiste nell’allontanamento senza giusta causa dall’abitazione familiare, da
cui deriva la sospensione del diritto all’assistenza morale e materiale; purché però la causa non
sia giusta. I doveri coniugali sono sospesi solo a seguito di separazione legale, tuttavia la
violazione di questi legittima l’altro coniuge a chiedere la separazione giudiziale con addebito. Va
distinto dall’allontanamento del coniuge dalla residenza famigliare, quale fattispecie di stabile
interruzione della convivenza accompagnata però dalla comune volontà dei coniugi o dalla
decisione dell’uno e la tollerazione dell’altro.
EFFETTI DELLA SEPARAZIONE PER I CONIUGI: distinguiamo:
Effetti personali: comprendono l’interruzione della convivenza coniugale (senza scioglimento del
matrimonio), ma non gli altri doveri matrimoniali (fedeltà, assistenza morale e collaborazione
enll0interesse della famiglia).
Effetti patrimoniali: la separazione modifica il dovere reciproco dei coniugi all’assistenza materiale;
il coniuge al quale non sia addebitabile la separazione ha il diritto di ricevere dall’altro quanto è
necessario al suo mantenimento e l’entità della somministra zio dipende dalle circostanze e dai
rediti dell0bogglicato. Qualora uno dei coniugi no abbia redditi propri adeguati a consentirgli di
conservare il precede tenore di vita (di regola è la norma a ritrovarsi in questa condizione), il
giudice può imporre all’altro all’obbligo di versare un assegno periodico, la cui entità deve essere
determinata tenendo conto dei redditi del coniuge obbligato e dei bisogni dell’altro. Nell’ipotesi di
inadempienza, il beneficiario può procedere al sequestro dei beni dell’obbligato e può anche
ottenere l’attribuzione diretta di una parte del reddito dell’obbligato; il coniuge separato con
addebito, può conservare, pur escluso dal mantenimento, il diritto agli alimenti. Il godimento della
casa familiare è altruità tendendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli a non subire
mutamenti traumatici nelle proprie abitudini.
AFFIDAMENTO DEI FIGLI
La separazione lascia inalterati i diritti e i doveri dei coniugi nei confronti dei figli, tuttavia rende
necessario disciplinare con chi i figli debbano convivere; questi ha diritto di mantenere i rapporti
con entrambi i genitori e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Prima della legge 54/2006,
l’affidamento in ipotesi di separazione e divorzio poteva essere o esclusivo in favore di un
coniuge, o congiunto con attribuzione di eguali poteri ai genitori o alternato mediante un criterio
temporale di permanenza presso ciascuno di essi (la prassi indicava uno scarso affidamento
congiunto). Le fattispecie che determinano un affidamento esclusivo del figlio sono la lontananza
fisica di un genitore, il contrato tra i coniugi, la contrarietà di un coniuge, la tenere età del minore o
la volontà di questo qualora sia capaci di discernimento.
La potestà, salvo diversamente pattuito, spetta ad entrambi i genitori. Così come il coniuge
beneficiario, il figlio dei coniugi ha il diritto di godere un tenore di vita eguale a quello avuto in
costanza di matrimonio.
Durante il processo di separazione il giudice è tenuto ad ascoltare il parere del figlio (audizione
dei figli minori), qualora abbia 12 anni o capacità di discernimento.
Le norme sulla separazione e la disciplina dell’affidamento dei figli si applicano anche in caso di
scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e anche ai figli dei
genitori non coniugati.
RICONCILIAZIONE
Gli effetti della separazione cessano con effetto ex nunc in caso di riconciliazione dei coniugi, che
non richiede alcuna forma solenne e può avvenire in modo espressa o tacito, cioè in forza di un
comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione, purché rivolto alla
ricostituzione di una comunione di vita tra i coniugi (non sono sufficienti riappacificazioni, rapporti
sereni tra coniugi, ecc.).
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Prima della riforma del ’70, dato il principio della indissolubilità del matrimonio, l’istituto del
divorzio o “scioglimento del matrimonio” non era previsto, sì che con la morte di uno dei coniugi il
matrimonio non poteva essere sciolto.
L’ordinamento in particolare parla per divorzio con riferimento ai matrimonio civili e di cessazione
degli effetti civili con riferimento ai matrimoni concordatari (che avviene del resto anche nei
matrimoni civili). A differenza, la sentenza di annullamento o di nullità del matrimonio mira ad
accertare la originaria idoneità del rapporto coniugale alla produzione di effetti giuridici; la
sentenza di invalidità dovrebbe normalmente operare in via retroattiva, eliminando gli effetti
prodotti dal matrimonio, tuttavia molti effetti sono per loro natura irreversibili (adempimento dei
doveri coniugali, acquisizione del diritto al cognome del marito per la donna, ecc,) per altri è
irragionevole che lo siano (legittimità della filiazione nata a seguito di matrimonio invalido). Gli
effetti dell’invalidità sono simili a quelle del divorzio in quanto lo scioglimento del vincolo non
estingue gli effetti girà prodotti ne cancella l’esigenza di tutelare il coniuge in difficoltà economica.
DIVORZIO
Lo scioglimento del matrimonio per divorzio avviene solo giudizialmente e in presenza di certi
presupposti: accertamento dell0impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e
spirituale fra i coniugi e la sussistenza delle cause della crisi tassativamente previste dalla legge;
non è previsto il divorzio consensuale, tramite presentazione domanda dei coniugi. La recente
dottrina ha accolto la concezione del c.d. divorzio-rimedio, quale strumento alla irreparabile rottura
del matrimonio, al posto del divorzio-sanzione, quale reazione alla violazione di gravi doveri
coniugali (di fatto può derivare da fatti incolpevoli).
Sono cause di divorzio, tassativamente previste:
- Separazione ultratriennale dei coniugi protrattasi ininterrottamente (qualora ci sia anche
una temporanea conciliazione si interrompono i tempi) per almeno 3 anni;
- Condanna per alcuni reati particolarmente gravi subita da un coniuge;
- Condanna per alcuni delitti contro la libertà sessuale, moralità e il buon costume (violenza
carnale, incesto, prostituzione);
- Omicidio volontario di un figlio o tentato omicidio del coniuge o figlio;
- Annullamento del matrimonio o divorzio ottenuti all’estero dal coniuge straniero ma
cittadino europeo;
- Mancata consumazione del matrimonio;
- Ecc.
La domanda di divorzio si propone con ricorso al tribunale e il procedimento si compone di una
fase preliminare (il presidente del tribunale sente i coniugi tentando una riconciliazione), istruttoria
(fase in cui si sentono in caso i pareri dei minori, e di avvia la comparazione delle parti), collegiale
(si rimette la decisione al collegio; la sentenza può essere impugnata da ciascun delle parti) e
termina con la annotazione della sentenza (data la sentenza definitiva, salvo impugnazioni,
questa è trasmessa all’ufficiale dello stato civile del luogo dove fu trascritto il matrimonio e
annotata).
EFFETTI DEL DIVORZIO: Il divorzio, con efficacia ex nunc (non retroattiva) a differenza
dell’invalidità, determina lo scioglimento del matrimonio e i coniugi riacquistano lo stato libero
potendosi risposare. L’estinzione dei rapporti coniugali non esclude però obblighi di mantenimento
a favore del coniuge economicamente svantaggiato che non abbia mezzi adeguati e che non
possa procurarseli: si parla in questo caso di assegno divorziale, la cui misura è discrezionale e
dipende da vari fattori, quali la condizione dei coniugi, le ragion della decisione, il reddito, ecc. La
corresp