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Nozioni generali sulla famiglia

È riconosciuto come la famiglia soddisfi bisogni fondamentali e primordiali dell’individuo (bisogno di completare la propria personalità tramite l’unione con un'altra persona; la procreazione e l’educazione della prole, ecc.). Non esiste un modello universale e immutabile di famiglia, ma tipi, con strutture e funzioni, diverse, storicamente condizionate: in molte epoche e contesti socio-culturali, la vita familiare è rimasta sotto l’ala della religione e non del diritto, o quando è stata da questo disciplinata, attingeva sempre a caratteri socio-culturali.

La nozione giuridica di famiglia, non definita dal codice, va necessariamente desunta dal sistema di norme che la riguardano, nella specie le leggi speciali (898/70 per il divorzio; 184/83 sull’adozione e l'affidamento dei minori ecc.) e dalla Costituzione: ai sensi del 29 C., la famiglia “legittima” è la società (formazione sociale) naturale fondata sul matrimonio (quindi il rapporto coniugale), essenziale al pieno sviluppo della persona (2 C.); ruolo dello stato è di garantire dall’esterno lo svolgimento dei compiti familiari, nel primario rispetto della sfera di autonomia ad essa riconosciuta, che si completa con l’attribuzione ai genitori del diritto-dovere di mantenere, istruire ed educare i figli (30 C.: è in questo ambito che lo stato può intervenire all’interno del rapporto familiare, per assicurare la formazione e la cura della prole): disposizione che si interpreta da un lato come presa di coscienza del valore originario e pregiuridico del consorzio familiare e del suo assetto fondamentale, e dall’altro lato come impegno di rispettare la sfera di autonomia insopprimibile della famiglia (salvo in determinati casi di intervento).

Fondamentali sono i principi all’interno del rapporto di unità della famiglia ed eguaglianza dei coniugi, che vanno non gerarchizzati ma correlati, in quanto non c’è unità che non sia frutto dell’eguaglianza. La famiglia ha una struttura nucleare, essendo una comunità, fondata sul matrimonio, costituita dai coniugi e dalla (eventuale) prole. Il solenne ed espresso riconoscimento della Costituzione, e non solo dei diritti alla famiglia legittima (a discapito di quella di fatto), si estrinseca per delle garanzie di certezza e stabilità del rapporto che comporta, nonché per la serietà dell’impegno reciproco che gli sposi assumono dinnanzi alla legge e all’intera comunità. Tali diritti, essendo volti a tutelare interessi esistenziali, anche qualora abbiano un contenuto economicamente valutabile, sono indisponibili (inalienabili, irrinunciabili e intrasmissibili: circa l’ultimo salvo legge), strettamente personali e imprescrittibili. È prevista la possibilità di costituire dei negozi familiari, quali convenzioni matrimoniali o accordi circa l’indirizzo della vita familiare.

Parentela e affinità

La parentela è il vincolo tra più persone che discendono da uno stesso capostipite (74) e va distinta all’interno la linea retta (le persone discendono l’una dall’altra: padre-figlio; nonno-nipote) da quella collaterale (pur avendo un capostipite in comune le persone non discendono l’una dall’altra: fratello-sorella; zio-nipote). La parentela si misura per gradi e di norma, non è rilevante oltre il sesto grado. I fratelli sono bilaterali (o germani) se discendono dagli stessi genitori, unilaterali se hanno lo stesso padre (consanguinei) o la stessa madre (uterini).

L’affinità, effetto legale del matrimonio, indica il rapporto che sussiste tra un coniuge e i parenti dell’altro (suocero-nuora; suocera-genero; cognati); l’affinità presenta le stesse linee e gradi, tuttavia non si estende al rapporto tra affini (le mogli di due fratelli, sono le une cognata del marito dell’altra, ma non sono fra di loro cognate). Modo di estinzione dell’affinità è l’annullamento, non lo scioglimento, del matrimonio dovuto alla morte del coniuge dal quale derivi l’affinità.

Solidarietà familiare

In attuazione del dovere di contribuzione, l’ordinamento prescrive degli specifici obblighi di assistenza materiale per soddisfare bisogni essenziali dei membri della famiglia. La assistenza economica al di fuori del rapporto di convivenza (coniugale/parentale/di fatto) è detta mantenimento: l’art 156 infatti dispone l’obbligo di mantenimento in favore del coniuge separato (talvolta anche il figlio non riconoscibile) cui non sia addebitabile la separazione e purché sia sprovvisto di adeguati redditi, che comprende ciò che è necessario ad assicurare al titolare il medesimo tenore di vita della famiglia della persona obbligata.

Ai sensi del 433 e seguenti, la persona in stato di bisogno e non in condizione di provvedere al proprio sostentamento con il lavoro, ha diritto di ottenere gli alimenti dai congiunti (detti alimentanti; cui grava un’obbligazione alimentare, cioè avente oggetto prestazione, la quale ha a sua volta oggetto beni alimentari) tenuti in un preciso ordine. Presupposto è lo stato di bisogno, quale incapacità a provvedere alle più elementari necessità per una vita dignitosa, con riguardo non solo prestazioni vitali (vitto, alloggio, vestiario e cure mediche), ma anche quanto occorra per soddisfare i fondamentali bisogni sociali; educazione e istruzione se l’alimentando è minore. La misura degli alimenti deve essere proporzionale alle condizioni economiche dell’alimentante, ma possono essere ridotti in caso di condotta disordinata o riprovevole dell’alimentato. Si può adempiere l’obbligo o mantenendo l’alimentando nella propria abitazione o corrispondendogli un assegno periodico anticipato, salvo diversa modalità. La decorrenza per l’adempimento si ha con la domanda giudiziale o con la costituzione in mora dell’obbligato (se chiesta in precedenza sarebbe nullo). Il credito agli elementi, pur avendo contenuto patrimoniale, è indisponibile e trova fonte o nella legge (obbligazione alimentare legale), nell’accordo (es. rendita vitalizia) o per disposizione testamentaria (legato di alimenti).

Famiglia di fatto

Il mutamento dei costumi, e in generale di concezioni socio-culturali, ha dato luogo a unioni stabili tra uomo e donna, pur in assenza del matrimonio: per famiglia di fatto (o convivenza more uxorio), si intende quella costituita da persone che, pur non essendo legate tra loro dal vincolo matrimoniale, convivono come se fossero coniugate insieme ad eventuali figli nati dalla loro unione; mancando l’atto formale del matrimonio, la convivenza non può essere sempre agevolmente individuata, distinguendola da coabitazioni occasionali o di natura diversa (es. convivenze tra parenti o amici, comunità religiose, ecc.).

La convivenza ha sicuramente una rilevanza giuridica e in particolare costituzionale, quale formazione sociale nella quale si svolge la personalità; tuttavia il problema attiene all’esistenza di una rilevanza familiare della famiglia di fatto (sebbene possa di fatto svolgere delle funzioni tipiche familiari). Sul piano normativo non esiste un regime giuridico unitario, ma una serie di interventi sistematici quali leggi speciali, che disciplinano di volta in volta specifici profili del rapporto. Si esclude una generale applicabilità analogica alle coppie conviventi delle norme specificatamente dette per le famiglie legittime. La decisione di non formalizzare il vincolo è una scelta esistenziale che deve essere rispettata, purché compatibile con il complesso dei valori dell’ordinamento e con i doveri inderogabili di solidarietà sociale.

Matrimonio

Istituto dal rilievo fondamentale sia religioso che per l’ordinamento giuridico, indicante sia l’atto in forma solenne posto a fondamento della famiglia come società naturale (29 primo comma) e da cui deriva lo status/rapporto di coniugato, sia il rapporto ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica (29 secondo comma, che trova fonte dal primo). Il nostro ordinamento è peculiare per la distinzione venutasi a creare con il concordato tra Stato italiano e Santa Sede, per la convivenza di due modelli di matrimonio: il matrimonio civile, interamente assoggettato alla disciplina statale e matrimonio concordatario, celebrato secondo il diritto canonico e a cui sono riconosciuti gli effetti civili: la diversità risiede nel forma ci celebrazione e al regime di invalidità.

Matrimonio come atto di autonomia e la libertà matrimoniale

La concezione di matrimonio quale atto di autonomia è stata al centro di ampio dibattito: innanzitutto è sottoposto ad aspetti pubblicistici (l’ufficiale di stato civile è chiamato ad accertarsi della volontà delle parti); essendo un atto personalissimo non è ammesso ai nubendi la libertà di farsi sostituire; l’atto è in parte inderogabile dalle parti, sì che non può essere sottoposto a condizioni o termini, tuttavia è ammessa la regolazione dei rapporti familiari, nei limiti della tutela della persona umana.

Promessa di matrimonio

Massima espressione della libertà matrimoniale è nella non vincolatività della promessa di matrimonio che di norma i fidanzati si scambiano, la quale non obbliga a contrarre il matrimonio né ad eseguire ciò che si fosse convenuto in caso di mancato adempimento. Nell’ipotesi di ingiustificata rottura di una promessa particolarmente qualificata (fatto per atto pubblico ad es.) o di comportamento che dia luogo al giustificato recesso dell’altro promettente; sorge a carico dell’autore l’obbligo risarcitorio del danno cagionato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte causa della promessa, anche in caso di promessa privi di requisiti formali previsti.

Matrimonio civile

Per contrarre matrimonio occorre che ciascuno dei nubendi abbia la piena capacità di sposarsi (primo profilo) e che non sussistano ostacoli (impedimenti) relativi alla coppia, circa l’idoneità a contrarre le nozze tra loro (secondo profilo).

Circa i requisiti per la piena capacità a sposarsi:

  • Libertà di stato: non può contrarre nuovo matrimonio chi è legato dal vincolo di nozze precedenti, salvo che questo sia stato annullato o sia nullo (il rapporto si è sciolto).
  • Età minima: l’età minima per contrarre matrimonio civile si raggiunge, sia per l’uomo che per la donna, con la maggiore età.
  • Capacità di intendere e di volere: non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente o la persona che sia incapace naturalmente per qualsiasi causa, anche transitoria.
  • Assenza di rischio di commixtio sanguinis: la donna che sia stata sposata, non può contrarre nuove nozze se non dopo che siano trascorsi 300 giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio precedente.

Circa gli impedimenti relativi alla coppia, non può contrarre matrimonio:

  • Gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
  • I fratelli e le sorelle, legittimi o naturali;
  • Lo zio/a e la/il nipote;
  • Gli affini in linea retta (suocero e nuora, genero e suocera);
  • Le persone delle quali l’uno è stata condannata per omicidio consumato e l’altra sia coniuge della vittima.

Gli impedimenti relativi alla coppia, se non osservati, a volte producono l’invalidità del matrimonio (dirimenti) altre volte sanzione pecuniarie (impedienti).

Formalità preliminari

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dall’esecuzione di alcune formalità preliminari, che riguardano nello specifico la pubblicazione e la celebrazione, consentendo ai nubendi un ultimo periodo di riflessione al fine di eliminare incapacità e impedimenti. L’inosservanza delle pubblicazioni mantiene il matrimonio valido ma comporta sanzioni pecuniarie.

La pubblicazione, da richiedere all’ufficiale di stato, consiste nell’affissione di un atto, contenente la generalità degli sposi (identificazione, luogo e data di celebrazione), alla porta della casa comunale per almeno 8 giorni ed è fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile. La pubblicazione favorisce anche l’opposizione da parte dei soggetti legittimati e ha efficacia sospensiva della celebrazione fin quando l’opposizione stessa non sia stata rimossa.

La celebrazione deve avvenire pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale di stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione, con la presenza di due testimoni, anche se parenti; l’ufficiale riceve da ciascuno delle parti personalmente la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio; dopo la celebrazione deve essere compilato l’atto di matrimonio che verrà poi iscritto nell’apposito registro di stato civile. Qualora al momento della celebrazione uno dei nubendi abbia assunto un falso nome o l’ufficiale di stato civile sia solo apparente, il matrimonio è comunque valido.

Matrimonio concordatario canonico ed efficacia civile

Circa il matrimonio celebrato dinanzi a un ministro del culto cattolico il codice prevede una serie di adempimenti: le pubblicazioni nella casa comunale a cui farà seguito la garanzia dell’ufficiale sulla certezza della trascrizione; il parroco è poi tenuto a compiere la redazione dell’atto di matrimonio in doppio originale, contenente le dichiarazioni dei coniugi; è poi compito del parroco finire con la richiesta scritta di trascrizione, da inoltrare entro 5 giorni dalla celebrazione.

Matrimonio degli acattolici

I rappresentanti di alcune confessioni religiose hanno stipulato intese con o Stato, poi tradotte in leggi speciali, sì che ai cittadini non cattolici è concesso di celebrare davanti ai ministri dei culti ammessi nello stato, un matrimonio che soddisfi loro sentimenti religiosi e produca effetti civili. A carico del ministro del culto grava il dovere di ottenere l’autorizzazione da parte dell’autorità governativa e quello al momento della celebrazione di leggere gli articoli del codice, redigere l’atto di matrimonio e trasmetterlo in seguito all’ufficiale di stato civile.

Invalidità del matrimonio

Il nostro ordinamento, specie dopo la riforma del ’75, non rispetta rigorosamente la distinzione tra nullità e annullabilità, sì che sotto la voce “della nullità del matrimonio” sono presenti una eterogeneità di fattispecie, con riferimenti testuali sia alla nullità che annullabilità; tali ragioni si ritrovano in una distinzione di rigoroso ordine storica ma soprattutto canonico. La prevalente dottrina dichiara nullo, in considerazione dell’altra parte delle fattispecie che appartengono alla annullabilità (incapacità naturale di uno dei coniugi, vizi del consenso, ecc.):

  • Il matrimonio contratto senza stato libero e del coniuge del presunto morto, qualora sia accertato in vita;
  • Il matrimonio contratto in presenza di impedimenti per i quali non può essere concessa dispensa (parentela, affinità, adozione, ecc.);
  • Il matrimonio contratto in violazione dell’impedimento da omicidio tentato o causato.

Non esiste la rilevabilità d’ufficio e la nullità non impedisce la invalidità del matrimonio fino a pronuncia giudiziale. La dottrina tende a distinguere poi l’invalidità dall’inesistenza del matrimonio, quale ipotesi particolarmente grave che consiste nella mancata identità del sesso, la mancanza di... (continua).

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuseppe Di palma di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Mantucci Daniele.
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