Legislazione alimentare
mercoledì 23 dicembre 2020 09:54
Articoli Codice Penale: NECESSARIO ONERE PROBATORIO, sono punibili sia a titolo di
DOLO che di COLPA
• Da art. 439 a art. 452 → frode sanitaria (art. 444 include le tossinfezioni alimentari)
• Da art. 515 a art. 516 → frode commerciale (che se nociva è anche frode sanitaria)
Legge 283/1962 art. 5 → È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande,
vendere, detenere per vendere o somministrare […], o comunque distribuire per il consumo
sostanze alimentari:
a) private dei propri elementi nutritivi
b) in cattivo stato di conservazione;
c) con cariche microbiche superiori ai limiti
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive
e) [abrogata]
f) [abrogata]
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati
h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa
delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo.
NON È NECESSARIO L'ONERE PROBATORIO, questa Legge è stata istituita in ottica di
prevenzione.
2006 → PACCHETTO IGIENE
Qual è il regolamento alla base del pacchetto igiene? Reg. CE 178/2002
Questo regolamento stabilisce gli obiettivi generali della sicurezza alimentare, fissa
delle procedure di sicurezza in campo alimentare e ISTITUISCE L'EFSA e fornisci
alcune definizioni importanti.
I regolamenti non fissano sanzioni. Il CP fissa sanzioni.
Reg. 178/2002 articolo 17: "spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi
garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le
disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della
produzione, della trasformazione e della distribuzione."
Reg. 178/2002 articolo 18: " è disposto in tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione l'obbligo della rintracciabilità degli alimenti, dei
mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza
essa destinata a entrare a far parte di un alimento di un mangime"
L'OSA deve garantire la rintracciabilità esterna (è un obbligo) ma è libero e autonomo
di scegliere la modalità/strumento per attivare questo sistema → se l'obbligo non è
rispettato → Sistema sanzionatorio: D.lgs. n. 190/2006
Reg. 178/2002: "le misure adottate dagli Stati membri e dalla Comunità in materia di
alimenti e di mangimi dovrebbero basarsi generalmente sull'analisi del rischio"
PERICOLO RISCHIO
Agente fisico, biologico o È la PROBABILITÀ
chimico che ha il potenziale che un pericolo arrechi
di arrecare danno danno
Analisi del rischio def.: strumento di lavoro. È una metodologia sistematica per definire
interventi/provvedimenti a tutela della salute efficaci, mirati e proporzionati. È composto
da tre parti:
1. Valutazione del rischio: operato da EFSA
1. Identificazione pericolo (es.: piombo è un contaminante ambientale)
2. Caratterizzazione pericolo (determinazione ADI – dose giornaliera
ammissibile)
3. Valutazione dell'esposizione (stima della quantità della sostanza a cui i
consumatori sono esposti attraverso la loro dieta)
4. Stima rischio (fase 3 confrontata con il valore ADI)
Fase propedeutica a quella successiva → EFSA calcola e propone (ma non decide)
LMR (limite max residui)
2. Gestione del rischio: operato dalla COMMISIONE EUROPEA → decide se
adottare LMR e se decide di adottarlo pubblica un Regolamento
3. Comunicazione del rischio: operata da EFSA + Commissione Europea + Paesi
membri, essi comunicano informazioni agli stakeholders
Reg. 178/2002 articolo 7: "qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione
delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la
salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere
adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello
elevato di tutela della salute […] in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una
valutazione più esauriente del rischio."
PRINCIPIO DI PRECAUZIONE: misure provvisorie adottate laddove vi è un'incertezza
scientifica (scarsità di dati).
Reg. 178/2002 articolo 50: "è istituito, sotto forma di rete, un «sistema di allarme rapido»
per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti
o mangimi." - RASSF
Sistema composto da EFSA, Commissione Europea, Paesi membri + Islanda,
Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.
Notifiche di 4 tipi: notifiche di allerta, notifiche di informazione, respingimento alle
frontiere, news.
Questo regolamento contiene altri 4 regolamenti IMPORTANTI, che sono:
1. Reg. CE 852/2004 → generico sull'igiene dei prodotti alimentari
Composto da 2 allegati:
• Allegato I → requisiti igienici per la produzione PRIMARIA (prodotti che non
subiscono una trasformazione significativa: e.g latte, uova, frutta, funghi, NO carne frasca
– la macinazione è una fase post-primari)
• Allegato II → requisiti igienici applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare
Perché sono diversi? → Nell'allegato I vi sono requisiti SEMPLIFICATI, i prodotti
sono meno manipolati e quindi vi sono meno fonti di pericolo
• Inoltre, l'articolo 1 cita: "la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti
incombe all'operatore del settore alimentare"
• Registrazione: "la registrazione degli stabilimenti e la cooperazione degli operatori del
settore alimentare sono necessarie per consentire alle autorità competenti di effettuare in
modo efficace i controlli ufficiali."
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2. Reg. CE 853/2004→ specifico, sull'igiene dei prodotti di origine ANIMALE.
• Riconoscimento → devono essere riconosciute (oltre che registrate) quelle imprese (es.
MACELLI + aziende che gestiscono i sottoprodotti di origine animale) che trattano materie
di origine animale.
Come? → previo accertamento, l'AUSL compie un ispezione in loco per verificare la
presenza di requisiti igienico-strutturali. In seguito a parere favorevole, allo
stabilimento viene attribuito un numero di riconoscimento.
• Articolo 5:
Marchio di identificazione Bollo sanitario
Si applica a tutti gli alimenti di origine Si applica unicamente alle carni
animale «non trasformati» e fresche e, oltre a indicare la presenza
«trasformati». di requisiti igienico-strutturali, indica
Non si applica ai «prodotti composti». che l'animale è stato sottoposto a
Dimostra unicamente che la struttura è visita ante-mortem e post-mortem da
riconosciuta e, quindi, in possesso dei parte di un veterinario ufficiale.
requisiti igienico-strutturali per poter
operare.
Allegato I: definizioni
CARNI
1.1 «Carne»: tutte le parti commestibili degli animali di seguito specificati, compreso il
sangue.
○ ungulati domestici, pollame, lagomorfi, selvaggina selvatica, selvaggina
d'allevamento, selvaggina selvatica piccola e grossa.
Sangue: per essere adibito al consumo umano deve provenire da animali giudicati
SANI → se no rientra nei sottoprodotti di categoria 3. Il sangue deve essere raccolto
con coltello cavo in appositi recipienti di acciaio inox. Inoltre, una volta raccolto,
deve essere refrigerato a T<4°C. Il trasporto deve essere effettuata nel minor tempo
possibile (non oltre le 10 ore dalla raccolta) e deve essere accompagnato da
certificato sanitario.
Definisce inoltre due concetti:
1.9 «Carcassa»: corpo di un animale dopo il macello e la tolettatura
1.11 «Frattaglie»: le carni fresche diverse da quelle della carcassa, inclusi i visceri e il
sangue
Sempre secondo questo Regolamento, le «carni», si possono distinguere in:
1.10 Carne fresca: carne che non ha subito alcun trattamento a parte la
refrigerazione/congelamento, comprese quelle confezionate sotto vuoto o in
atmosfera controllata.
1.13 Carne macinata: carni disossate che sono state sottoposte a un'operazione di
macinazione in frammenti e contengono meno dell'1% di sale.
1.15 Preparazione di carne: carni fresche che hanno subito un'aggiunta di prodotti
alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura
muscolo-fibrosa interna
1.14 Carne separata meccanicamente CSM: prodotto ottenuto mediante rimozione
della carne da ossa carnose dopo il disosso, utilizzando mezzi meccanici.
Deve essere riportata in etichetta. Inoltre, può essere prodotta a partire da suini e
pollame ma MAI da bovini e ovicaprini per rischio di encefalopatie spongiformi
trasmissibili (BSE/scrapie).
PRODOTTI TRASFORMATI:
7.1 Prodotti a base di carne: prodotti ottenuti da trasformazione impattante che ha
fatto in modo che la struttura muscolo-fibrosa risulti modificata in modo sostanziale.
Il Regolamento impone che le carni dopo la fase di sezionamento, abbiano una temperatura
interna al cuore:
▪ Non superiore a 7°C per le carni
▪ Non superiore a 3°C per le frattaglie
Reg. CE 853/2004 → Allegato I: definizioni
MOLLUSCHI BIVALVI
2.1 "molluschi bivalvi" : i molluschi lamellibranchi filtratori
2.7 "centro di spedizione": lo stabilimento a terra o galleggiante, riservato al ricevimento, alla
rifinitura, al lavaggio, alla pulitura, alla calibratura, al confezionamento e all’imballaggio dei
molluschi bivalvi vivi idonei al consumo umano
2.8. "centro di depurazione": lo stabilimento comprendente bacini alimentati con acqua marina
pulita, in cui i molluschi bivalvi vivi sono collocati per il tempo necessario alla riduzione dei
contaminanti affinché diventino idonei al consumo umano;
2.9. "stabulazione": trasferimento di molluschi bivalvi vivi in zone marine, lagunari o di estuari
per il tempo necessario alla riduzione dei contaminanti affinché diventino idonei al consumo
umano;
PRODOTTI DELLA PESCA
3.1 "prodotti della pesca": tutti gli animali marini o di acqua dolce (ad eccezione dei molluschi
bivalvi vivi), selvatici o di allevamento, e tutte le forme, parti e prodotti commestibili di tali
animali;
Prodotti ittici: prodotti della pesca + MVB filtratori
Sui prodotti della pesca, l'OSA DEVE:
1. Effettuare esame organolettico per garantire i criteri di freschezza
2. Garantire che i limiti fissati per ISTAMINA non siano superati
3. Garantire la conformità ai criteri microbiologici
4. Effettuare un controllo visivo per la ricerca di PARASSITI prima della vendita
5. Garantire che PRODOTTI DELLA PESCA VELENOSI non siano immessi sul mercato
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FLESSIBILITÀ: per piccole imprese e per i prodotti tradizionali
Reg. CE 852 e 853 del 2004 → ATTENZIONE: come fanno alcuni prodotti tradizionali e locali
a rispettare questi regolamenti dal punto di vista strutturale (quindi pavimenti, pareti, superfici) e
igienico? → Grazie al principio della «FLESSIBILITÀ », il quale consente di adeguare i
requisiti di igiene senza che sia compromessa la sicurezza dell'alimento.
→ DEROGA di alcuni obblighi
COME?
N.B.: sono deroghe nazionali e che devono essere notificate alla Commissione Europea
(trasparenza).
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PATOLOGIE TRASMISSIBILI ALL'UOMO
Reg. CE 1375/2015: che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla
presenza di Trichine nelle carni; campionamento delle carcasse di specie a rischio di
contaminazione da Trichine.
Trichina è un parassita specie-specifica ovvero compie la sua completa evoluzione nell’ambiente
intestinale e muscolare di alcuni mammiferi.
▪ Equini → campionamento su TUTTE le carcasse.
○ Modalità: prelievo di 5g di muscolo della lingua o massetere → digestione con acqua,
acido cloridrico e pepsina a 45°C → filtrazione → esame al microscopio
▪ Suini → il numero di campionamenti varia in funzione della tipologia di allevamento.
○ Allevamenti non a rischio Trichinella (allevamenti intensivi) → esame sul 10% delle
carcasse
○ Allevamenti a rischio Trichinella (allevamenti allo stato brado) → esame sul 100%
delle carcasse
▪ Modalità: prelievo di 1g di diaframma → digestione con acqua, acido cloridrico
e pepsina a 45°C → filtrazione → esame al microscopio
▪ Suini e cinghiali per uso domestico privato → campionamento su TUTTE le carcasse
(categoria a rischio non trascurabile)
○ Modalità: stessa per i suini.
Deroga per: carni suine immediatamente sottoposte a congelamento (tempi e temperature dettate
dal Regolamento stesso) al termine della macellazione. Vale anche per la carne importata da
Paesi terzi. Operazione decisa A MONTE, non è usata come trattamento "di bonifica".
Reg. CE 999/2001: disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune
encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE).
Elenco principali TSE:
▪ Encefalopatia spongiforme bovina (BSE)
▪ Scarpie di ovini e caprini
▪ Malattia di Creutzfeldt-Jakob (CJD) nell'uomo
La causa principale della BSE è una forma anomala della proteina propionica cellulare PrPc che
a seguito di modifica conformazionale si trasforma nell'isoforma patologica PrPsc.
La principale via di diffusione è mediante i mangimi preparati con tessuti di animali ruminanti
contagiati dall'agente → grazie a questo Regolamento, questa tipologia di mangime è vietata:
sta di fatto che non è un divieto assoluto, infatti i ruminanti possono continuare a mangiare
mangimi con proteine animali, basta che non si tratti di proteine derivanti da altri ruminanti.
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3. Reg. CE 183/2005→ specifico, sull'igiene dei mangimi
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4. Reg. UE 625/2017→ principi generali per i controlli ufficiali
Articolo 18 "Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità
competenti in merito alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo
umano", comprende:
1. l’ispezione ante mortem effettuata presso il macello da parte di un veterinario ufficiale
dell'AUSL
Di cosa si tratta? → verifica dello stato di salute dell'animale + verifica della
documentazione (Modello 4 con indicazione del paese e allevamento di provenienza,
assenza di vincoli sanitari, corretto uso e rispetto dei tempi di sospensione per eventuali
trattamenti farmacologici, ecc.):
▪ Per i suini, si parla di lotto di animali
▪ Per i bovini, si parla di singolo animale, quindi, oltre al Modello 4 ogni singolo
bovino possiede un proprio «passaporto»
2. l’ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale dell'AUSL
In cosa consiste? → ESAME VISIVO sia delle mezzene/tagli che degli organi. Se
necessario, oltre all'esame visivo, il veterinario esegue palpazione e incisione di alcuni
organi (può seguire analisi di laboratorio).
OBBLIGATORIO IN OGNI MACELLO:
a. Nel caso dei suini → esame trichinoscopico
b. Nel caso dei bovino → test rapido BSE
CONTROLLI UFFICIALI SUI PRODOTTI DELLA PESCA Reg. UE 625/2017
1. Esami organolettici
2. Indicatori di freschezza → mediante esami sensoriali → sono 3:
a. Metodo Artioli-Ciani: valuta 6 parametri (i due fondamentali sono odore e rigidità
cadaverica). Questo metodo è troppo soggettivo.
b. Reg. CE 2406/96: richiama il metodo Artioli-Ciani, valuta un maggior numero di
parametri, come per esempio la colonna vertebrale (più facile è il distacco → più
alterato è il pesce). Svantaggio: non tiene in considerazione differenze di specie.
c. Quality Index Method: è il migliore tra i tre in quanto predice anche la shelf-life del
prodotto (mediante retta di calibrazione)
Oppure → mediante metodi chimici→ sono 2:
a. Azoto basico volatile totale: mediante metodo analitico ufficiale (titolazione) calcola
quanti mg di molecole derivanti dalla degradazione proteica sono presenti in 100g di
prodotto.
Le molecole derivanti dalla degradazione proteica sono molecole a basso PM che
provocano un odore sgradevole nel pesce. Es.: ammoniaca, ammine, …
La produzione delle tali è correlata sia alla T di conservazione, sia all'attività degli
enzimi endogeni.
Devono essere quindi fissati dei valori limite.
b. Trimetilammina-azoto: non prevede un metodo analitico ufficiale, ma viene adoperata
una spettrofotometria UV-visibile per risalire alle concentrazioni iniziali di TMA.
TMA è responsabile dell'odore di stantio ed è una molecole derivante dalla riduzione
chimica di TMAO (molecola normalmente presente nei pesci di acqua salata)
3. ISTAMINA: l'istamina è un'amina biogena termostabile che si forma mediante
decarbossilazione dell'istidina (precursore), l'istidina è naturalmente presente nel tessuto del
pesce. L'attività di conversione avviene ad opera di microrganismi (Morganella morganii)
in grado di sintetizzare l'enzima L-istidin-decarbossilasi.
L-istidin-decarbossilasi agisce SOLO su istidina libera. Attenzione ai "pesci grandi
nuotatori"
Attenzione alla T di refrigerazione. Se non adeguata, accelera il processo di
conversione.
Reg. CE 2073/2005 → criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimenta
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