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Parte “speciale” di diritto pubblico Carrabba

Cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 13 giugno 2008, n. 16002 in Altalex Massimario.

Codice civile

Art. 461. Rimborso delle spese sostenute dal chiamato

LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI

CAPO I – DELL’APERTURA DELLA SUCCESSIONE, DELLA DELAZIONE E DELL’ACQUISTO DELL’EREDITA’

Se il chiamato rinunzia alla eredità, le spese sostenute per gli atti indicati dall'articolo precedente sono a carico dell'eredità.

Art. 456. Apertura della successione

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.

Art. 457. Delazione dell'eredità

L'eredità si devolve per legge o per testamento. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

Art. 458. Divieto di patti successori. (1)

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi. (1) Articolo così modificato dalla Legge 14 febbraio 2006, n. 55. Cfr. Cassazione civile, sez. II, sentenza 19 novembre 2009, n. 24450 in Altalex Massimario.

Art. 459. Acquisto dell'eredità

L'eredità si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.

Art. 460. Poteri del chiamato prima dell'accettazione

Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni (1) possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione. Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio. Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'articolo 528.

3-bis) Chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima.

Capo II – Della capacità di succedere

Art. 462. Capacità delle persone fisiche

Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione. Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta. Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.

Capo III – Dell’indegnità

Art. 463. Casi d'indegnità

E' escluso dalla successione come indegno:

  • Chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;
  • Chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;
  • Chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile (2) con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;

3-bis) Chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima.

  • Chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;
  • Chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
  • Chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

(1) La parola: “penale” è stata soppressa dalla Legge 8 luglio 2005, n. 137. (2) Le parole: “con la morte,” sono state soppresse dalla Legge 8 luglio 2005, n. 137. (3) Numero inserito dalla Legge 8 luglio 2005, n. 137. Cfr. Cassazione civile, sez. II, sentenza 9 aprile 2008, n. 9274 e Cassazione civile, sez. II, sentenza 5 marzo 2009, n. 5402 in Altalex Massimario.

Art. 464. Restituzione di frutti

L'indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione.

Art. 465. Indegnità del genitore

Colui che è escluso per indegnità dalla successione non ha sui beni della medesima che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori.

Art. 466. Riabilitazione dell'indegno

Chi è incorso nell'indegnità è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con un testamento. Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.

Capo IV – Della rappresentazione

Art. 467. Nozione

La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato. (1) Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale. (1) Comma così modificato dall’art. 66, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 468. Soggetti

La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. (2) I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa. (1) (1) La Corte costituzionale con sentenza 14 aprile 1969, n. 79 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi. Cfr. Cassazione civile, sez. II, sentenza 28 ottobre 2009, n. 22840 in Altalex Massimario. (2) Comma così modificato dall’art. 67, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 469. Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione

La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe. La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe. Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi. Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.

Capo V – Dell’accettazione dell’eredità

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 470. Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario

L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario. L'accettazione col beneficio d'inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore.

Art. 471. Eredità devolute a minori o interdetti

Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.

Art. 472. Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati

I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredità, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni dell'articolo 394.

Art. 473. Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti. (1)

L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario. Il presente articolo non si applica alle società. (1) Articolo così sostituito dalla Legge 22 giugno 2000, n. 192.

Art. 474. Modi di accettazione

L'accettazione può essere espressa o tacita.

Art. 475. Accettazione espressa

L'accettazione è espressa quando in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede. È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine. Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.

Art. 476. Accettazione tacita

L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 13 giugno 2008, n. 16002 in Altalex Massimario.

Art. 477. Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione

La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredità.

Art. 478. Rinunzia che importa accettazione

La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.

Art. 479. Trasmissione del diritto di accettazione

Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi. Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato. La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia all'eredità che al medesimo è devoluta.

Art. 480. Prescrizione

Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni. Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa. (1) Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno. (1) Comma così modificato dall’art. 68, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 481. Fissazione di un termine per l'accettazione

Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.

Art. 482. Impugnazione per violenza o dolo

L'accettazione dell'eredità si può impugnare quando è effetto di violenza o di dolo. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.

Art. 483. Impugnazione per errore

L'accettazione dell'eredità non si può impugnare se viziata da errore. Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell'eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta. Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro è data azione di regresso. L'onere di provare il valore dell'eredità incombe all'erede.

Sezione II - Del beneficio d'inventario

Art. 484. Accettazione col beneficio d'inventario

L'accettazione col beneficio di inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale. (1) Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione. La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto. Se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso è stato compiuto. (1) Le parole: “della pretura del mandamento” e “nella stessa pretura” sono state rispettivamente sostituite dalle parole: “dal tribunale del circondario” e dalle parole: “nello stesso tribunale” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

Art. 485. Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni

Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale (1) del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice. Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice. (1) La parola: “pretore” è stata sostituita dalla parola: “tribunale” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999. Cfr. Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza 29 gennaio 2008, n. 1920 in Altalex Massimario.

Art. 486. Poteri

Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell'articolo 460, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità. Se non compare, l'autorità giudiziaria nomina un curatore all'eredità affinché la rappresenti in giudizio.

Art. 487. Chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni

Il chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario, fino a che il diritto di accettare non è prescritto. Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 485; in mancanza, è considerato erede puro e semplice. Quando ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario; in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità.

Art. 488. Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria

Il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia assegnato un termine a norma dell'articolo 481, deve, entro detto termine, compiere anche l'inventario; se fa la dichiarazione e non l'inventario, è considerato erede puro e semplice. L'autorità giudiziaria può accordare una dilazione.

Art. 489. Incapaci

I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione.

Art. 490. Effetti del beneficio d'inventario

L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede.

Conseguentemente:

  • L'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;
  • L'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.
  • I creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conse
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Studio17- di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Carrabba Achille.
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