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PRINCIPIO DI COGNIZIONE:

2.

in base a tale principio il contratto inter absentes si conclude nel momento in cui il

proponente viene a conoscenza dell’accettazione.

Le premesse dalle quali questo principio muove sono state messe in luce in Italia,

infatti, nella relazione al re si legge “non si può ammettere che un soggetto resti

volontariamente obbligato senza avere la coscienza dell’esistenza del vincolo, la quale

si acquista appunto con la notizia della volontà dell’altra parte di piena

adesione alla proposta, ciò è più rispondente alle esigenze di commercio che vogliono

sicurezza e chiarezza nei rapporti.

In base a questo principio il rischio relativo alla trasmissione dell’accettazione

incombe sull’accettante, come nel caso in cui l’accettazione non dovesse giungere

a destinazione, o dovesse giungere tardivamente. Questo principio lascia però

all’accettante più tempo per la revoca della sua accettazione che può essere

dichiarata fino al momento in cui il proponente non ha avuto conoscenza

dell’accettazione.

Il vigore di questo principio viene mitigato con la previsione nella maggior parte dei

sistemi di una presunzione di conoscenza per cui, come si esprime l’art 1335 c.c.

“ogni dichiarazione diretta a persona determinata si reputa conosciuta nel momento in

cui giunge all’indirizzo del destinatario”.

Il principio della presunzione di conoscenza subisce tuttavia, una deroga nei casi in cui

è ammesso che l’accettazione risulti tacitamente dall’esecuzione del contratto da

parte del destinatario della proposta: in questi casi il contratto è concluso nel luogo e

nel tempo in cui ha inizio l’esecuzione.

PRINCIPIO DELLA RICEZIONE:

3.

è quello secondo il quale il contratto si perfeziona quando la dichiarazione

dell’accettante è giunta all’indirizzo del proponente, in modo che questi possa

venirne a conoscenza anche se di fatto non l’abbia conosciuta. Assomiglia a quello di

cognizione ma più mitigato.

Questo principio è espressamente previsto in Austria. Germania, Jugoslavia, Polonia,

Russia, Svizzera e d Ungheria.

Differenza con la presunzione di conoscenza: Qui il proponente non è ammesso a

provare di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di conoscere

l’accettazione pervenuta al suo indirizzo.

Egli è ammesso a provare che l’accettazione è giunta al suo indirizzo ad es. ad un’ora

in cui la posta di regola non giunge, può in altre parole provare che è giunta in un

momento anomalo.

Distribuisce meglio il rischio: in una prima fase il rischio della trasmissione

dell’accettazione incombe sull’accettante (se giunge in ritardo o non giunge, il

contratto non si conclude), ma, a partire dal momento in cui l’accettazione giunge

nella sfera del proponente, su questi incombe il rischio di vedersi obbligato

contrattualmente, senza aver avuto conoscenza dell’accettazione.

L’accettazione può essere revocata se colui il quale ha fatto la proposta riceve la

revoca prima o simultaneamente alla dichiarazione d’accettazione.

PRINCIPIO DI SPEDIZIONE (o di mail box rule).

4.

principio diffuso soprattutto nei paesi di common law, la c.d. mail boxe rule, per cui si

ha conclusione del contratto con la sola dichiarazione, non occorre che sia

emessa in direzione del proponente, quindi il contratto si concluse nel momento in cui

l’accettante emette la sua dichiarazione affermativa.

In base a questa regola l’accettante non può più, spedita l’accettazione, revocarla,

come anche il proponente, il quale può revocare la proposta solo fino al put in the

course of trasmission. Qui il rischio della trasmissione della accettazione incombe

non già sull’accettante ma sul proponente il quale si vede contrattualmente obbligato

anche nell’ipotesi in cui la lettera contenente l’accettazione non dovesse affatto

giungere al suo indirizzo.

Il principio di spedizione ha seguito anche in civil law. In spagna: il codice civile

accoglie il principio di cognizione, il codice di commercio invece preferisce quello di

spedizione.

In Italia sono presenti tracce di adesione a tale principio per ciò che concerne

l’efficacia di atti unilaterali.

TAVOLA 10

La responsabilita per inadempimento contrattuale I. il modello francese e i

suoi sviluppi

1. la responsabilita per inadempimento nel code Napoleon

La filosofia dei giusnaturalismi aveva predicato il principio nessuna responsabilita

senza colpa e questo principio veniva unitariamente concepito sia per la

responsabilità da illecito che per la responsabilità da inadempimento contrattuale.

Tuttavia, il Code Napoleon dettò norme solo in parte coerenti con questo principio.

Ad es. art.1137 “l’obbligazione di custodire la cosa sottopone colui che ne è incaricato

ad apporvi tutta la cura del buon padre di famiglia”, ma altre norme esprimevano un

orientamento diverso, ispirato ad una concezione oggettiva della responsabilità

contrattuale es. art. 1147 disponeva che il debitore è tenuto al risarcimento del danno

tutte le volte che egli non dia prova che l’inadempimento proviene da una causa che

non gli può essere imputata; art. 1302 relativo al perimento della cosa determinata

formante oggetto dell’obbligazione di dare, escludeva la responsabilità del debitore se

la cosa era perita senza colpa del debitore, ma il debitore è tenuto a provare il caso

fortuito che adduce.

La dottrina cercò di riportare le norme a una interpretatio conforme a quel principio

giusnaturalistico. Il fondamento della responsabilita restava la colpa ma si doveva

ammettere che il debitore non poteva liberarsi dalla responsabilità dando la prova

della propria diligenza, si disse allora che l’art.1147 introduceva una presunzione di

colpa limitandosi ad invertire l’onere della prova, sicché la colpa rimaneva sempre il

fondamento della responsabilità contrattuale. Si dovette ammettere anche che il

debitore, per liberarsi, doveva:

-provare la causa che gli aveva impedito di adempiere

-dimostrare che era una causa estranea, a lui non imputabile.

I concetti di causa estranea, caso fortuito, forza maggiore, furono considerati tra loro

equivalenti; sicché il debitore poteva liberarsi dando la prova del caso fortuito e non

dell’assenza di colpa.

Altri autori hanno finito con l’ammettere che il Code Civil accoglie in materia

contrattuale il principio della responsabilita oggettiva (e non quello della colpa),

dalla quale il debitore può liberarsi solo con la prova del caso fortuito, il quale esclude

non la colpa, che è irrilevante, bensì il rapporto di causalità fra il suo comportamento e

l’inadempimento. Intanto per coordinare il 1137 con il 1147 si utilizzava la distinzione

fra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato: il primo riguarda quelle di mezzo

nelle quali la diligenza è modalità della prestazione. Per le obbligazioni di risultato vale

la presunzione di colpa o la responsabilità oggettiva.

L’antica idea della colpa come fondamento della responsabilità riemerge anche

considerando le obblgazioni di mezzi come la regola e quelle di risultato come la

eccezione. Così in francia si rispetta quella antica regola di responsabilitò, contrattuale

o extracontrattuale, in ogni caso basata sulla colpa.

2. sviluppi in altri paesi

molti altri stati di civil law si fondano sulla soluzione francese. il sistema italiano

riprende quello francese. il sistema del c.c. italiano del 1942 si impernia sulla norma

dell’art.1218 “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto

al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo sono stati

determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non

imputabile”. A questa fa riscontro l’art.1256 “obbligazione si estingue quando per

causa non imputabile al debitore la prestazione diventa impossibile”. Il favor per il

creditore è evidente. Il creditore può quindi pretendere dal debitore il risarcimento

del danno per inadempimento in base al solo fatto oggettivo della mancanza o

inesatta esecuzione della prestazione. C’è UN FAVOR per il creditore. Il debitore

invece può liberarsi da responsabilità solo provando che l’obbligazione si è estinta per

sopravvenuta impossibilità della prestazione, dovuta a causa a lui non imputabile,

offrendo una doppia prova:

Deve provare che la prestazione da lui dovuta è diventata impossibile e

1- l’impossibilità, per liberarlo, deve essere oggettiva, ossia impossibile

eseguirla per qualsiasi debitore, non per quello specifico.

Una volta data la prova della sopraggiunta impossibilità della prestazione, il

2- debitore se non è ancora liberato deve provare che l’impossibilità

sopravvenuta della prestazione è dipesa da causa a lui non imputabile, si

intende ogni evento che non fosse prevedibile ed evitabile da parte del

debitore. Si rinvia al Caso fortuito che corrisponde al concetto di fatalità e che

richiama quella forza a cui non si può resistere che può essere una forza

umana, della natura o anche derivante da un provvedimento della pubblica

autorità.

Per forza maggiore si intende: una forza della natura, forza umana come il fatto del

terzo o del creditore stesso, oppure come provvedimento della pubblica autorità.

Su questo terreno si contrappongono interpretazioni oggettivistiche che si fondano

sull’art.1218, e interpretazioni soggettivistiche che si basano sull’art.1176 il quale

impone al debitore di eseguire la prestazione con la diligenza del buon padre di

famiglia. Queste dottrine soggettivistiche non concepiscono l’inadempimento se non

come inadempimento colposo e fondamento della responsabilità del debitore può

essere solo la colpa.

Per comprendere il senso e la portata dell’art. 1218 occorre riferirsi alle diverse serie

di prestazioni:

Prestazioni di dare che abbiano per oggetto una cosa di genere: il debitore è

a) sempre responsabile per la mancata esecuzione della prestazione. La

Cassazione ha affermato che l’impossibilità che estingue l’obbligazione è da

intendere in senso assoluto e obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una

causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente

l’adempimento; il che, alla stregua del principio “genus numquam perit”,

non può verificarsi quando si tratta di una somma di denaro. Qui vige il

principio per cui la difficultas prestandi è irrilevante. La prestazione

avendo per oggetto un genere non è mai impossibile.

Prestazioni di dare che abbiano per oggetto una cosa di specie: la prestazione

b) può diventare oggettivamente impossibile e il debitore può conseguire l

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SSD Scienze giuridiche IUS/02 Diritto privato comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bianchinaaaa71 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof De Donno Barbara.