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PRINCIPIO DI COGNIZIONE:
2.
in base a tale principio il contratto inter absentes si conclude nel momento in cui il
proponente viene a conoscenza dell’accettazione.
Le premesse dalle quali questo principio muove sono state messe in luce in Italia,
infatti, nella relazione al re si legge “non si può ammettere che un soggetto resti
volontariamente obbligato senza avere la coscienza dell’esistenza del vincolo, la quale
si acquista appunto con la notizia della volontà dell’altra parte di piena
adesione alla proposta, ciò è più rispondente alle esigenze di commercio che vogliono
sicurezza e chiarezza nei rapporti.
In base a questo principio il rischio relativo alla trasmissione dell’accettazione
incombe sull’accettante, come nel caso in cui l’accettazione non dovesse giungere
a destinazione, o dovesse giungere tardivamente. Questo principio lascia però
all’accettante più tempo per la revoca della sua accettazione che può essere
dichiarata fino al momento in cui il proponente non ha avuto conoscenza
dell’accettazione.
Il vigore di questo principio viene mitigato con la previsione nella maggior parte dei
sistemi di una presunzione di conoscenza per cui, come si esprime l’art 1335 c.c.
“ogni dichiarazione diretta a persona determinata si reputa conosciuta nel momento in
cui giunge all’indirizzo del destinatario”.
Il principio della presunzione di conoscenza subisce tuttavia, una deroga nei casi in cui
è ammesso che l’accettazione risulti tacitamente dall’esecuzione del contratto da
parte del destinatario della proposta: in questi casi il contratto è concluso nel luogo e
nel tempo in cui ha inizio l’esecuzione.
PRINCIPIO DELLA RICEZIONE:
3.
è quello secondo il quale il contratto si perfeziona quando la dichiarazione
dell’accettante è giunta all’indirizzo del proponente, in modo che questi possa
venirne a conoscenza anche se di fatto non l’abbia conosciuta. Assomiglia a quello di
cognizione ma più mitigato.
Questo principio è espressamente previsto in Austria. Germania, Jugoslavia, Polonia,
Russia, Svizzera e d Ungheria.
Differenza con la presunzione di conoscenza: Qui il proponente non è ammesso a
provare di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di conoscere
l’accettazione pervenuta al suo indirizzo.
Egli è ammesso a provare che l’accettazione è giunta al suo indirizzo ad es. ad un’ora
in cui la posta di regola non giunge, può in altre parole provare che è giunta in un
momento anomalo.
Distribuisce meglio il rischio: in una prima fase il rischio della trasmissione
dell’accettazione incombe sull’accettante (se giunge in ritardo o non giunge, il
contratto non si conclude), ma, a partire dal momento in cui l’accettazione giunge
nella sfera del proponente, su questi incombe il rischio di vedersi obbligato
contrattualmente, senza aver avuto conoscenza dell’accettazione.
L’accettazione può essere revocata se colui il quale ha fatto la proposta riceve la
revoca prima o simultaneamente alla dichiarazione d’accettazione.
PRINCIPIO DI SPEDIZIONE (o di mail box rule).
4.
principio diffuso soprattutto nei paesi di common law, la c.d. mail boxe rule, per cui si
ha conclusione del contratto con la sola dichiarazione, non occorre che sia
emessa in direzione del proponente, quindi il contratto si concluse nel momento in cui
l’accettante emette la sua dichiarazione affermativa.
In base a questa regola l’accettante non può più, spedita l’accettazione, revocarla,
come anche il proponente, il quale può revocare la proposta solo fino al put in the
course of trasmission. Qui il rischio della trasmissione della accettazione incombe
non già sull’accettante ma sul proponente il quale si vede contrattualmente obbligato
anche nell’ipotesi in cui la lettera contenente l’accettazione non dovesse affatto
giungere al suo indirizzo.
Il principio di spedizione ha seguito anche in civil law. In spagna: il codice civile
accoglie il principio di cognizione, il codice di commercio invece preferisce quello di
spedizione.
In Italia sono presenti tracce di adesione a tale principio per ciò che concerne
l’efficacia di atti unilaterali.
TAVOLA 10
La responsabilita per inadempimento contrattuale I. il modello francese e i
suoi sviluppi
1. la responsabilita per inadempimento nel code Napoleon
La filosofia dei giusnaturalismi aveva predicato il principio nessuna responsabilita
senza colpa e questo principio veniva unitariamente concepito sia per la
responsabilità da illecito che per la responsabilità da inadempimento contrattuale.
Tuttavia, il Code Napoleon dettò norme solo in parte coerenti con questo principio.
Ad es. art.1137 “l’obbligazione di custodire la cosa sottopone colui che ne è incaricato
ad apporvi tutta la cura del buon padre di famiglia”, ma altre norme esprimevano un
orientamento diverso, ispirato ad una concezione oggettiva della responsabilità
contrattuale es. art. 1147 disponeva che il debitore è tenuto al risarcimento del danno
tutte le volte che egli non dia prova che l’inadempimento proviene da una causa che
non gli può essere imputata; art. 1302 relativo al perimento della cosa determinata
formante oggetto dell’obbligazione di dare, escludeva la responsabilità del debitore se
la cosa era perita senza colpa del debitore, ma il debitore è tenuto a provare il caso
fortuito che adduce.
La dottrina cercò di riportare le norme a una interpretatio conforme a quel principio
giusnaturalistico. Il fondamento della responsabilita restava la colpa ma si doveva
ammettere che il debitore non poteva liberarsi dalla responsabilità dando la prova
della propria diligenza, si disse allora che l’art.1147 introduceva una presunzione di
colpa limitandosi ad invertire l’onere della prova, sicché la colpa rimaneva sempre il
fondamento della responsabilità contrattuale. Si dovette ammettere anche che il
debitore, per liberarsi, doveva:
-provare la causa che gli aveva impedito di adempiere
-dimostrare che era una causa estranea, a lui non imputabile.
I concetti di causa estranea, caso fortuito, forza maggiore, furono considerati tra loro
equivalenti; sicché il debitore poteva liberarsi dando la prova del caso fortuito e non
dell’assenza di colpa.
Altri autori hanno finito con l’ammettere che il Code Civil accoglie in materia
contrattuale il principio della responsabilita oggettiva (e non quello della colpa),
dalla quale il debitore può liberarsi solo con la prova del caso fortuito, il quale esclude
non la colpa, che è irrilevante, bensì il rapporto di causalità fra il suo comportamento e
l’inadempimento. Intanto per coordinare il 1137 con il 1147 si utilizzava la distinzione
fra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato: il primo riguarda quelle di mezzo
nelle quali la diligenza è modalità della prestazione. Per le obbligazioni di risultato vale
la presunzione di colpa o la responsabilità oggettiva.
L’antica idea della colpa come fondamento della responsabilità riemerge anche
considerando le obblgazioni di mezzi come la regola e quelle di risultato come la
eccezione. Così in francia si rispetta quella antica regola di responsabilitò, contrattuale
o extracontrattuale, in ogni caso basata sulla colpa.
2. sviluppi in altri paesi
molti altri stati di civil law si fondano sulla soluzione francese. il sistema italiano
riprende quello francese. il sistema del c.c. italiano del 1942 si impernia sulla norma
dell’art.1218 “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto
al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo sono stati
determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile”. A questa fa riscontro l’art.1256 “obbligazione si estingue quando per
causa non imputabile al debitore la prestazione diventa impossibile”. Il favor per il
creditore è evidente. Il creditore può quindi pretendere dal debitore il risarcimento
del danno per inadempimento in base al solo fatto oggettivo della mancanza o
inesatta esecuzione della prestazione. C’è UN FAVOR per il creditore. Il debitore
invece può liberarsi da responsabilità solo provando che l’obbligazione si è estinta per
sopravvenuta impossibilità della prestazione, dovuta a causa a lui non imputabile,
offrendo una doppia prova:
Deve provare che la prestazione da lui dovuta è diventata impossibile e
1- l’impossibilità, per liberarlo, deve essere oggettiva, ossia impossibile
eseguirla per qualsiasi debitore, non per quello specifico.
Una volta data la prova della sopraggiunta impossibilità della prestazione, il
2- debitore se non è ancora liberato deve provare che l’impossibilità
sopravvenuta della prestazione è dipesa da causa a lui non imputabile, si
intende ogni evento che non fosse prevedibile ed evitabile da parte del
debitore. Si rinvia al Caso fortuito che corrisponde al concetto di fatalità e che
richiama quella forza a cui non si può resistere che può essere una forza
umana, della natura o anche derivante da un provvedimento della pubblica
autorità.
Per forza maggiore si intende: una forza della natura, forza umana come il fatto del
terzo o del creditore stesso, oppure come provvedimento della pubblica autorità.
Su questo terreno si contrappongono interpretazioni oggettivistiche che si fondano
sull’art.1218, e interpretazioni soggettivistiche che si basano sull’art.1176 il quale
impone al debitore di eseguire la prestazione con la diligenza del buon padre di
famiglia. Queste dottrine soggettivistiche non concepiscono l’inadempimento se non
come inadempimento colposo e fondamento della responsabilità del debitore può
essere solo la colpa.
Per comprendere il senso e la portata dell’art. 1218 occorre riferirsi alle diverse serie
di prestazioni:
Prestazioni di dare che abbiano per oggetto una cosa di genere: il debitore è
a) sempre responsabile per la mancata esecuzione della prestazione. La
Cassazione ha affermato che l’impossibilità che estingue l’obbligazione è da
intendere in senso assoluto e obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una
causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente
l’adempimento; il che, alla stregua del principio “genus numquam perit”,
non può verificarsi quando si tratta di una somma di denaro. Qui vige il
principio per cui la difficultas prestandi è irrilevante. La prestazione
avendo per oggetto un genere non è mai impossibile.
Prestazioni di dare che abbiano per oggetto una cosa di specie: la prestazione
b) può diventare oggettivamente impossibile e il debitore può conseguire l