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Introduzione

La parte speciale è la sede nella quale il diritto penale generale si concretizza. Vengono in rilievo, innanzitutto, i singoli reati contenuti nel codice penale, i quali sono classificati nel codice secondo una suddivisione che fa riferimento al bene giuridico di categoria.

La parte speciale è stata recentemente oggetto di rilevante modifica ad opera di due decreti legislativi intervenuti in tema di terrorismo:

  • Decreto legislativo n. 7 del 2016. È entrato in vigore il 6 febbraio 2016, dispone l’abrogazione di diversi reati e prevede che venga applicata al posto della sanzione penale una sanzione pecuniaria civile, cui si affianca il risarcimento del danno alla persona offesa. Statuisce l’articolo 12 come le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili del presente decreto si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Se i procedimenti penali per i reati abrogati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.
  • Decreto legislativo n. 8 del 2016. Entrato in vigore il 6 febbraio 2016, depenalizza e trasforma in illeciti amministrativi i reati previsti al di fuori del codice penale per i quali è prevista la sola multa o dell’ammenda ed alcuni reati presenti nel codice penale. L’articolo 8 prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino anche alle violazioni precedentemente commesse all’entrata in vigore dello stesso, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Il comma 2 dell’articolo 8 prevede che se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.

Dal combinato disposto dei due decreti legislativi emerge come sono stati espunti dal codice penale i seguenti reati:

  • Aborto: interruzione volontaria della propria gravidanza senza l’osservanza delle modalità indicate dalla legge.
  • Assegni bancari: emissione di assegno da parte dell’istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata.
  • Codice della strada: guida senza patente.
  • Commercio: installazione o esercizio di impianti in mancanza di concessione.
  • Contrabbando: contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali, contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine, contrabbando nel movimento marittimo delle merci, contrabbando nel movimento delle merci per via aerea, contrabbando nelle zone extradoganali, contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali, contrabbando nei depositi doganali, contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione, contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti, contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea, altri casi di contrabbando, pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell’oggetto del reato.
  • Contravvenzioni: rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto, abuso della credulità popolare, rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, atti contrari alla pubblica decenza – turpiloquio.
  • Diritti d’autore: abusiva concessione in noleggio.
  • Fallimento: omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari da parte del pubblico ufficiale.
  • Guerra: omissione di denuncia di beni.
  • Macchine utensili: alterazione del contrassegno di macchine.
  • Previdenza: omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
  • Pubblica sicurezza: violazione delle norme per l’impianto e l’uso di apparecchi radioelettrici privati.
  • Reati contro il patrimonio: sottrazione di cose comuni, danneggiamento semplice, appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito.
  • Reati contro la fede pubblica: falsità in scrittura privata, falsità in foglio firmato in bianco – atto privato, falsità su foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall’articolo 486 – atto privato, uso di atto falso – atto privato, soppressione, distruzione e occultamento di scritture private vere.
  • Reati contro la moralità e il buon costume: atti osceni, pubblicazioni e spettacoli osceni.
  • Reati contro la persona: ingiuria.
  • Riciclaggio: omessa identificazione, omessa registrazione.
  • Società: impedito controllo ai revisori.
  • Sostanze stupefacenti: mancato rispetto dell’autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti per uso terapeutico.

I delitti contro la personalità dello Stato

Profili introduttivi

La categoria dei delitti contro la personalità dello Stato è disciplinata dal titolo I libro II del codice penale, suddiviso in cinque capi:

  • Capo I: delitti contro la personalità dello Stato.
  • Capo II: delitti contro la personalità interna dello Stato.
  • Capo III: delitti contro i diritti politici del cittadino.
  • Capo IV: delitti contro gli Stati esteri, i loro capi e i loro rappresentanti o emblemi.
  • Capo V: disposizioni generali e comuni ai capi precedenti.

La locuzione “personalità dello Stato” è stata oggetto di controverse interpretazioni, sviluppatesi soprattutto con l’intento di attendere alla corretta individuazione del bene giuridico tutelato.

  • Secondo una prima prospettiva, nella classe dei delitti contro la personalità dello Stato, l’oggetto del reato coincide integralmente con il soggetto passivo dello stesso. Le condizioni per le quali lo Stato può esistere e svolgere la sua attività. Si fa leva sulla relazione al codice penale ove si afferma che tale espressione il legislatore ha voluto riferirsi non soltanto alla sicurezza dello Stato, ma anche a tutto quel complesso di interessi politici fondamentali di altra indole, rispetto ai quali lo Stato intende affermare la sua personalità. Tale assunto appare difficilmente condivisibile, non tutelando mai l’ordinamento giuridico direttamente le persone in sé stesse, ma i loro interessi o beni. L’impiego di una tale nozione sembra corrispondere ad una concezione dei rapporti politici non in linea con la prospettiva costituzionale.
  • Su altro fronte, si evidenzia come nella gerarchia di valori delineata dalla Costituzione, l’oggetto della tutela penale dovrebbe essere individuato non già nella personalità dello Stato, quanto piuttosto negli interessi basilari di una convivenza sociale vista nelle sue forme istituzionali. Sembra preferibile l’orientamento secondo cui, con l’espressione “personalità dello Stato”, il legislatore ha inteso presidiare gli interessi politici dello Stato, relativi alla vita e alla funzionalità dello Stato unitariamente considerato.

Oggetto di censure è stata la bipartizione fra reati contro la personalità internazionale dello Stato e reati contro la personalità interna dello stesso. Si è così riconosciuto valore essenzialmente classificatorio alla predetta suddivisione, ivi ravvisando l’intenzione legislativa di specificare ulteriormente l’oggetto della tutela normativa identificando due interessi prevalenti:

  • Nel capo I si incriminano tutti gli atti lesivi della sicurezza dello Stato mediante aggressioni esterne.
  • Nel capo II si penalizzano tutti quei comportamenti volti a turbare l’ordinamento costituzionale mediante sovvertimenti interni.

Il titolo I si caratterizza per alcune peculiari caratteristiche strutturali della fattispecie. In primo luogo, viene in rilievo una frequente anticipazione della soglia della punibilità, assegnandosi rilievo penale ad attività meramente preparatorie, allorché sorrette da peculiari atteggiamenti soggettivi; proliferano le figure di attentato. Si tratta di condotte la cui struttura impedirebbe addirittura di ritenere integrati i requisiti del tentativo. La corretta identificazione della soglia minima di punibilità dipende dal significato che si vuole attribuire al loro elemento caratterizzante, quello degli atti diretti a. Secondo una parte della dottrina, la formula in esame andrebbe interpretata dando spazio ad una connotazione soggettivistica, secondo cui i delitti di attentato sono reati di mera disobbedienza. Secondo i sostenitori della teoria oggettivistica, al pari di quanto avviene per il tentativo, sarebbe necessario rinvenire anche in tali ipotesi l’elemento dell’idoneità della condotta. Attraverso questo modus operandi si consentirebbe anche alle ipotesi di attentato, che integrano reati consumati in senso proprio, di superare la distinzione fra attività preparatorie ed attività esecutive al fine di individuare la soglia del penalmente rilevante. Alla stessa tendenza sono da ricondurre anche le figure di istigazione e di cospirazione che spostano il baricentro della punibilità verso forme di attività preparatorie normalmente non sottoposte a sanzione. Frequente è il ricorso a concetti indeterminati. Conseguentemente le fattispecie del titolo in questione smarriscono spesso una reale offensività verso il bene giuridico della personalità dello Stato, essendo integrate da attività meramente preparatorie o dalla diffusione di idee sovversive.

La legislazione speciale ha per molti versi accentuato le caratteristiche negative tipiche della struttura originaria del titolo in esame. In particolare, va segnalata la legislazione dell’emergenza, caratterizzata da due direttrici di intervento diverse, anche se non antitetiche. Su un primo versante, si è registrato un inasprimento del trattamento sanzionatorio complessivo dei fatti di terrorismo e un’estensione dell’area della punibilità, con l’introduzione di nuove fattispecie penali. Si tratta di previsioni che, almeno in parte, ripetono alcune caratteristiche strutturali tipiche dell’impostazione originaria del titolo in esame, assegnando un rilievo centrale, nell’ambito delle fattispecie penali, alle componenti soggettive. La seconda direttrice è intesa al rafforzamento di istituti volti a favorire il ravvedimento post delictum del reo. Sembra aver raccolto in parte le critiche la legge 24 febbraio 2006 n. 85 che, con l’intento di adeguare alcuni delitti contro la personalità dello Stato al dettato costituzionale, modificando gli elementi strutturali di alcune fattispecie di reato nonché abrogandone altre. La nuova disciplina delinea con maggiore precisione le condotte criminose, introducendo i requisiti tipici della fattispecie tentata, nonché pretendendo la natura violenta delle condotte.

Ai sensi dell’articolo 8 codice penale, tutte le fattispecie incriminatrici del titolo I costituiscono un esempio di reati oggettivamente politici, per tali intendendosi quelli che offendono un interesse politico dello Stato, punibile secondo la legge nazionale anche se commesso per intero fuori dai nostri confini. Molti fra i delitti in parola sono strutturati come reati propri, contemplando come soggetto attivo il cittadino o altro ad esso equiparato. Sempre per quanto riguarda la disciplina dei soggetti attivi, lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea devono essere rispettivamente espulsi o allontanati qualora vengano condannati ad una pena restrittiva della libertà personale per uno dei delitti di cui al titolo I.

Venendo al profilo processuale, per i delitti contro la personalità dello Stato sanzionati con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 10 anni è competente a giudicare la Corte di Assise. Un’ulteriore peculiarità è rappresentata dal fatto che per alcuni reati la procedibilità è subordinata all’autorizzazione del Ministro della giustizia, per altri la punibilità è condizionata alla richiesta dello stesso Ministro. Con riguardo ad alcune fattispecie di delitti contro la personalità dello Stato, ritenuti da taluni incompatibili con il principio di offensività, atteso il rischio che il disvalore penalmente sanzionato si esaurisca in un mero atteggiamento interiore. Si tratta di fattispecie caratterizzate da un’anticipazione della soglia di punibilità ottenuta attraverso l’attribuzione di rilevanza ad attività meramente preparatoria con conseguente accentuazione del ruolo delle componenti soggettive dell’illecito penale. Il tema ha assunto connotati di particolare delicatezza in relazione al delitto di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico di cui all’articolo 270 bis codice penale e ai delitti di attentato, detti anche a consumazione anticipata, considerati figure speciali del reato di pericolo. La valorizzazione del principio di offensività ha indotto dottrina e giurisprudenza ad accantonare le teorie soggettivistiche ed a riconoscere che anche i delitti di attentato esigono l’effettiva pericolosità della condotta (interpretazione oggettivistica): costituendo l’attentato un reato di pericolo, la sua configurabilità è subordinata alla presenza di un pericolo concreto da accertarsi attraverso la verifica della idoneità ed univocità degli atti posti in essere dall’agente, restando al di fuori della punibilità le attività meramente preparatorie.

I delitti di attentato

Con i delitti di attentato si considerano delitti consumati gli atti diretti a commettere un determinato reato. Alquanto dibattuto nel pensiero giuridico italiano è il rapporto fra i delitti di attentato e l’istituto del tentativo, che ha trovato nei reati di attentato il terreno di scontro privilegiato fra la concezione soggettivistica e quella oggettivistica. La legge 85/2006 ha provveduto a modificare quei reati del titolo I contenenti il riferimento al solo requisito dell’univocità, inserendo anche l’elemento dell’idoneità degli atti. Tra la norma di cui all’articolo 56 codice penale e quella che di volta in volta punisce il delitto di attentato sussiste un rapporto di specialità (concorso apparente di norme): la norma speciale, quindi, prevale su quella generale.

Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato

Articolo 241 codice penale. Nella precedente formulazione, esso costituiva il più importante reato contro la personalità internazionale e la condotta era descritta in termini piuttosto vaghi. Nel 2006 è intervenuto decisamente il legislatore, introducendo novità importanti. Il bene giuridico tutelato dal reato in parola consiste nell’integrità del territorio dello Stato e nella sua indipendenza ed unità. L’integrità del territorio dello Stato indica l’assenza di qualsiasi vincolo di soggezione ad altro Stato. Con l’espressione unità dello Stato si ha riguardo all’attuale struttura territoriale e costituzionale dello Stato, la cui lesione può verificarsi con la costituzione di Stati nazionali autonomi o federati o anche per il distacco di un territorio soggetto alla sovranità italiana senza la successiva aggregazione ad altro Stato. I concetti espressi, lungi dal valere in modo rigido ed assoluto, devono essere ricostruiti alla luce dei principi propri di uno Stato democratico, ammettendo la possibilità per il popolo, titolare della sovranità, di modificare l’assetto costituzionale dello Stato con metodo democratico. Chiunque, cittadino, straniero o apolide, può esserne autore (reato comune).

Relativamente alla condotta, nella nuova formulazione si incrimina il fatto di chi compia atti violenti diretti ed idonei a sottoporre il territorio dello Stato alla sovranità di uno Stato straniero od a menomare l’unità e l’indipendenza dello Stato. La nuova disciplina delinea con maggiore precisione le condotte criminose, introducendo i requisiti tipici della fattispecie tentata, nonché pretendendo la natura violenta della condotta. Il delitto si consuma nel momento in cui l’agente pone in essere il fatto diretto ed idoneo a realizzare gli eventi descritti dalla norma. Si ritiene che il tentativo non sia configurabile nei delitti di attentato, risultando altrimenti eccessivamente arretrata la soglia di punibilità. In merito all’elemento soggettivo, controversa è la natura del dolo: per taluni occorre semplicemente la coscienza e volontà di commettere un fatto idoneo diretto ad un certo risultato (dolo generico); per altri il dolo è specifico, dovendo la volontà dell’agente proiettarsi verso uno scopo esterno alla fattispecie oggettiva. È inserita la clausola di sussidiarietà, che esclude l’applicazione della fattispecie de quo se il fatto non integra un più grave delitto. La procedibilità è d’ufficio e la competenza è della Corte d’Assise.

Attentati per finalità terroristiche o di eversione

Articolo 280 codice penale. Si tratta di un reato introdotto dal decreto legge 625/1979, allo scopo di arginare il fenomeno terroristico dilagato alla fine degli anni ’70. È considerato un reato plurioffensivo che tutela l’interesse concernente la personalità interna dello Stato nei confronti di quegli attentati che mettono in pericolo, da un lato, la sicurezza pubblica, l’integrità dell’ordinamento costituzionale e l’ordine pubblico e, dall’altro, la vita e l’incolumità personale. Si è ritenuto in giurisprudenza che tale reato, ancorché inquadrato nell’ambito dei delitti contro la personalità interna dello Stato, è configurabile anche quando abbia ad oggetto la base militare di un paese straniero stabilita nel territorio dello Stato.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca ghione di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Riverditi Maurizio.
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