Estratto del documento

Obbligazioni: caratteri fisionomici del rapporto obbligatorio

Volendone dare una definizione, il rapporto obbligatorio “è un vincolo giuridico in virtù del quale il titolare della situazione c.d. debitoria è tenuto ad eseguire una prestazione, patrimonialmente valutabile, per soddisfare l’interesse anche non patrimoniale, del titolare della situazione c.d. creditoria, il quale ha il potere di pretendere l’esecuzione di tale prestazione e può essere chiamato a cooperare con il debitore per consentirgli di adempiere esattamente”.

Da questa definizione (che non troviamo nel codice civile ma che si basa sugli elementi delineati negli artt. 1174 e 1175) ricaviamo i caratteri fisionomici e indefettibili del rapporto obbligatorio, ovvero quei requisiti, quegli elementi che ci consentono di distinguere il rapporto obbligatorio da altri rapporti giuridici. Questi sono essenzialmente tre.

Dualità delle situazioni soggettive

Un primo elemento consiste nella dualità delle situazioni soggettive: sufficiente ed essenziale ai fini dell’esistenza di un rapporto obbligatorio è la presenza di due situazioni soggettive contrapposte e correlate, che si ascrivano a due centri d'interessi distinti (situazione creditoria e debitoria). Il rapporto obbligatorio è infatti relazione tra situazioni giuridiche soggettive complesse che esistono anche senza l'attuale presenza o individuazione del soggetto titolare. Il soggetto è infatti elemento esterno al rapporto. La dualità delle situazioni soggettive è quindi un primo elemento essenziale del rapporto obbligatorio.

Carattere patrimoniale della prestazione

Dopodiché, se analizziamo l’art. 1174 cc., questo dispone che “La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore”. Nella quale norma si dicono sostanzialmente tre cose: la prestazione deve avere carattere patrimoniale ed essere suscettibile di valutazione economica e l’interesse del creditore, vale a dire quell’interesse che il creditore persegue attraverso lo strumento del rapporto obbligatorio, può essere un interesse anche non patrimoniale. Interesse anche non patrimoniale del creditore e patrimonialità della prestazione, sono gli altri due elementi essenziali del rapporto obbligatorio.

Oggetto del rapporto obbligatorio: la prestazione

Nonostante l’art. 1174 stabilisca chiaramente che l’oggetto dell’obbligazione è la prestazione, vi sono due contrapposti orientamenti: le teorie c.d. “patrimoniali” e la teoria personalistica.

Teorie patrimoniali

Le teorie patrimoniali attribuiscono al comportamento del debitore (prestazione) un ruolo marginale ed eventuale e mettono invece al centro dell’attenzione il suo patrimonio. La ragione di tale concezione risiede nella convinzione che non si possa fare alcun affidamento sulla spontanea esecuzione della prestazione da parte del debitore. Nel nostro ordinamento infatti, dopo la soppressione dell'istituto dell'arresto personale per debiti avvenuta nella seconda metà dell'800, non sarebbero più previsti strumenti idonei a cortare l'adempimento del debitore, per cui l’unico risultato utile assicurato al creditore consisterebbe nell’ottenere, mediante il processo esecutivo, un bene specifico presente nel patrimonio del soggetto obbligato corrispondente al bene dovuto oppure una somma di denaro ricavabile dalla vendita forzata dei beni stessi. Il referente oggetto del diritto di credito non è quindi la prestazione (in quanto è incoercibile) ma il bene dovuto.

Critica: Alla prestazione viene quindi attribuito un ruolo così tanto marginale, che il comportamento del debitore costituirebbe non l'antecedente logico necessario per l’attuazione dell’interesse creditorio, ma solo uno dei tanti modi possibili, attraverso i quali, indifferentemente, il creditore, potrebbe soddisfare il suo interesse. (Si fa riferimento ad esempio all’adempimento del terzo, o all’esecuzione forzata). Tra l’altro, tale teoria non va bene perché fin quando il creditore deve ricevere una somma di denaro, vende i beni presenti nel patrimonio del debitore e si rifà su tale vendita; ma se invece doveva ricevere una prestazione di fare, la vendita dei beni non può soddisfare il creditore. Per cui non ci si poteva focalizzare sul patrimonio. Teoria troppo limitativa.

Teoria personalistica

La teoria personalistica rivaluta il ruolo della prestazione nel rapporto obbligatorio e sottolinea il fatto che sul piano sostanziale il creditore può pretendere l’esecuzione della prestazione solo dal soggetto obbligato. Tuttavia tale orientamento esaspera la contrapposizione con le teorie patrimoniali e finisce per asserire che è la stessa prestazione a costituire il bene idoneo ad attuare l’interesse del creditore. Perlingeri critica tale orientamento in quanto tale teoria confonderebbe il piano della struttura del potere con quello teleologico e funzionale.

Sul piano della struttura il creditore altro potere non ha se non quello di esigere la prestazione dal debitore e questi, a sua volta, altro dovere non ha se non quello di eseguirla. Pertanto la prestazione costituisce l'oggetto del rapporto obbligatorio e rappresenta lo strumento messo a disposizione del creditore per conseguire il suo interesse. Sul piano teleologico, non si può generalizzare dicendo che la prestazione costituisce il bene idoneo ad attuare l’interesse del creditore, poichè non sempre è così. E questo perchè le diverse modalità mediante le quali la prestazione si attua in funzione della peculiarità dell'interesse, determinano una diversa interazione tra comportamento del debitore e risultato utile, comportano cioè una scissione più o meno intensa tra prestazione e oggetto della prestazione. E di questa scissione va tenuto conto perchè a volte può essere talmente ampia da essere estremamente evidente.

Prestazioni nelle obbligazioni

Vi sono infatti prestazioni nelle quali il comportamento del debitore è marginale rispetto al bene (oggetto della prestazione) che il creditore tende a conseguire. In un’obbligazione pecuniaria non è tanto la datio, il comportamento di consegna, a soddisfare l’interesse del creditore, quanto la somma di denaro conseguita; tant’è che è indifferente per il creditore che questa gli sia consegnata personalmente dal debitore o da un suo cooperatore. E quindi in tal caso, siccome abbiamo una scissione tra comportamento e risultato, il bene che attua l’interesse del creditore non è la prestazione ma l’oggetto della prestazione.

Al contrario vi sono prestazioni nelle quali il comportamento del debitore assume un ruolo fondamentale nell’attuazione dell’interesse del creditore: in questo caso si verifica una coincidenza tra prestazione (comportamento del debitore) e risultato utile (bene dovuto), tant’è che si può dire (solo in questi casi) che il bene che attua l’interesse del creditore è la prestazione stessa. Si pensi alle prestazioni di puro fare (ad esempio quelle dell’artista o dell’insegnante), nelle quali non vi è una scissione tra prestazione e oggetto.

Classificazione delle prestazioni

La prestazione si definisce come il comportamento al quale è obbligato il debitore, al fine di soddisfare l’interesse del creditore. Abbiamo:

  • Prestazioni di dare: Consistono nel consegnare una cosa certa e determinata (quadro) o generica (somma di denaro).
  • Prestazioni di fare: Prestazioni per l’esecuzione delle quali sono richiesti comportamenti attivi del debitore diversi dal dare e dal consegnare. Si può trattare di un fare che incida su un bene preesistente o produca esso stesso un bene (restaurare o costruire un edificio); oppure di un fare che sia in stesso apprezzabile e che non abbia un referente oggettivo su di un bene o su di una cosa materiale (prestazioni di puro fare, come difendere in giudizio un imputato, eseguire un concerto).
  • Prestazioni di non fare: Prestazione negativa, il debitore si deve astenere dal compiere un’attività (divieto), ad es. non alienare un determinato bene (art. 1379), non fare concorrenza a un altro imprenditore.

Critica alla classificazione delle prestazioni

Naturalmente, in base al diverso tipo di prestazione che forma oggetto di un rapporto obbligatorio, si distinguono le obbligazioni di dare, di fare e di non fare. Ora, Perlingeri critica tale classificazione per vari motivi.

1. Anzitutto, dice che tale classificazione non presenta confini certi, in quanto talune prestazioni vengono ricondotte da alcuni in una categoria da altri in un’altra categoria. Così ad esempio mentre alcuni ritengono che le prestazioni consistenti nel far acquistare il diritto di proprietà siano prestazioni di dare, secondo altri sono prestazioni di fare.

2. Poi dice che tale classificazione non è di ausilio per l'interprete per l'individuazione della disciplina applicabile. Non è infatti possibile individuare una disciplina comune di riferimento per le obbligazioni che, in relazione al tipo di prestazione, siano riconducibili nell'ambito della stessa classificazione. Le partizioni tradizionali infatti si fondano su criteri meramente estrinseci e strutturali che, non tenendo conto del profilo funzionale, conducono a generalizzazioni fuorvianti. Così è improponibile ricomprendere nella medesima categoria delle obbligazioni di dare, le obbligazioni pecuniarie e le obbligazioni c.d. In natura (aventi ad oggetto la consegna di cose certe e determinate). La peculiarità delle prime, è tale da giustificare una disciplina esclusiva che le diversifichi dalle altre prestazioni di dare.

3. Secondo Perlingeri poi non è possibile classificare in modo rigido le prestazioni perché queste hanno un contenuto complesso. Tant’è che talvolta in alcune prestazioni possono coesistere ad esempio un fare ed un dare. Si pensi alla prestazione dell’appaltatore che realizzata l’opera commissionata deve consegnarla al committente.

Patrimonialità della prestazione

Per essere idonea a costituire l'oggetto di un rapporto obbligatorio, la prestazione deve avere necessariamente natura patrimoniale (cioè essere suscettibile di valutazione economica). Senza la patrimonialità della prestazione un rapporto non può qualificarsi come obbligatorio. Ora, la necessità della natura patrimoniale della prestazione, secondo alcuni, avrebbe la sua ragione giustificativa nell’esigenza di determinare l’entità pecuniaria del danno da risarcire al creditore a seguito dell’inadempimento del debitore. Cioè in altri termini la sanzione prevista per l’inadempimento (risarcimento del danno) non potrebbe operare se la prestazione non fosse economicamente valutabile.

Consequentemente, quindi, allorché l'inadempimento di una prestazione determini danni patrimonialmente valutabili, la prestazione inadempiuta, sarebbe suscettibile di valutazione economica. Perlingeri fa una critica a tale teoria. In quanto una cosa è la natura patrimoniale della prestazione, un’altra è la natura del danno conseguente alla sua mancata esecuzione. Tant'è che vi sono ipotesi nelle quali all'inadempimento di prestazioni sicuramente patrimoniali non conseguono danni pecuniariamente valutabili (se un soggetto munito di un biglietto del teatro si accorge che lo spettacolo è stato annullato, può si pretendere la restituzione del prezzo del biglietto, ma difficilmente può dimostrare l’esistenza di danni patrimoniali di quali richiedere risarcimento).

Al contrario, talvolta un risarcimento del danno può essere previsto in seguito all’inadempimento di prestazioni non patrimoniali (segno che il risarcimento danni non è segnale inequivoco della patrimonialità della prestazione): pensiamo al risarcimento dei danni previsto per la rottura della promessa di matrimonio.

In realtà, dice Perlingeri, la previsione della patrimonialità della prestazione risponde alla necessità di precisare che l’autonomia contrattuale è circoscritta alle vicende relative ai beni ed ai valori oggettivamente suscettibili di valutazione economica. Soltanto i beni avente valore economico sono deducibili all’interno di un rapporto obbligatorio. I beni ed i valori non patrimoniali o esistenziali per la grande importanza giuridica che il sistema riconosce loro, sono sottratti all’applicabilità delle disposizioni relative all’obbligazione in generale.

A questo punto però occorre chiedersi in che modo si può verificare che nella prestazione ricorra il requisito della patrimonialità. Il problema è più facilmente risolvibile con riguardo a prestazioni l’esecuzione delle quali richiede un collegamento diretto con beni intrinsecamente patrimoniali. (La prestazione dell’appaltatore in un appalto di opera che abbia ad oggetto la costruzione di un edificio è facilmente valutabile come patrimoniale, in quanto per la sua realizzazione richiede l’impiego di beni economici).

Problematico diviene invece verificare la patrimonialità di prestazioni che non incidano o non richiedono l’utilizzazione beni materiali economicamente valutabili. Si pensi alle prestazioni di puro fare (l’obbligazione di partecipare ad un meeting scientifico assunta da uno scienziato) o a quelle che si risolvono in una mera astensione, prestazioni negative o di non fare (non esercitarsi nel canto in determinate ore del giorno per non disturbare il vicino di casa). In questi casi ricorrono altri criteri.

Un primo criterio indiziario utilizzato per verificare la patrimonialità della prestazione viene individuato nel corrispettivo. Nell’esempio del cantante lirico impegnato a non esercitarsi in determinate ore del giorno, tale prestazione potrebbe considerarsi patrimoniale soltanto se per essa il vicino di casa si sia impegnato a pagare un corrispettivo. Diversamente, in assenza di altri indici di patrimonialità, la prestazione dovrebbe considerarsi non patrimoniale.

E’ bene dire che la patrimonialità della prestazione non può essere espressione di una valutazione soggettiva, ovvero non può essere determinata da un soggettivo apprezzamento operato dalle parti nel momento costitutivo del rapporto, perché se fosse così si andrebbe... (testo non completo).

Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 13
Obbligazioni Pag. 1 Obbligazioni Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 13.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Obbligazioni Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 13.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Obbligazioni Pag. 11
1 su 13
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher seniorita224 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Caterini Enrico.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community