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DA FINIRE.
Il nostro ordinamento ha accolto il principio della necessaria giustificazione causale
dell’attribuzione patrimoniale:
Cioè quel principio in virtù del quale ogni attribuzione o spostamento patrimoniale deve avere una
giustificazione causale, un titolo, che l’ordinamento apprezza come lecita e meritevole. Lo
spostamento patrimoniale senza causa deve essere restituito. Dal mancato rispetto di tale principio,
derivano alcune fonti LEGALI di obbligazione: l’indebito e l’arricchimento ingiustificato. Tali fonti
possono definirsi strumenti rimediali per gli scompensi patrimoniali non giustificati sul piano della
causa. L’INDEBITO.
L’indebito è disciplinato dagli art. 2033 e ss. del c.c. e trova fondamento nel principio della necessaria
giustificazione causale dell’attribuzione patrimoniale. In particolare, si definisce pagamento dell’indebito,
l’esecuzione di una prestazione non dovuta, la quale è fonte di un’obbligazione di restituire, per
l’esecuzione della quale è accordata azione di ripetizione dell’indebito. Si distingue un indebito oggettivo e
un indebito soggettivo. Quest’ultimo a sua volta si distingue in un indebito soggettivo EX LATERE
SOLVENTIS (dal lato del debitore) o in un indebito soggettivo EX LATERE ACCIPIENTIS (dal lato del
creditore).
• L’indebito oggettivo. Si parla di indebito oggettivo perché tale istituto attiene alla dimensione ogg.
del rapporto obbligatorio, cioè all’assetto degli interessi. Nell’ipotesi di indebito oggettivo, chi non è
debitore adempie nei confronti di chi non è creditore. Esso si ha quando l’attribuzione
patrimoniale è avvenuta in base ad un titolo inesistente o che è successivamente venuto meno (per
nullità, annullamento, inefficacia, rescissione o risoluzione del vincolo, nonché per avveramento
della condizione risolutiva). Dunque, lo spostamento patrimoniale non ha alcuna giustificazione
causale. ( Esempio di indebito oggettivo: trasferisco un appartamento sulla base di un contratto nullo
(perché difettoso nella forma, o illecito nella causa) e però in virtù di tale contratto di vendita, seppur nullo,
L’indebito
percepisco un prezzo, un corrispettivo (altri esempi di contratti nulli: vendita droga, armi).
oggettivo trova riferimento nell’art. 2033, il quale dispone che “chi ha eseguito un pagamento non
dovuto (il solvens) ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”. Va precisato che in tal caso il termine
“pagamento” è usato impropriamente, come sinonimo di adempimento, indicando quindi
l’esecuzione della prestazione indipendentemente dalla natura dell’obbligazione. (Quando in realtà
il termine pagamento corrisponderebbe all’esecuzione della prestazione di un’obbligazione
pecuniaria). (Per ritornare all’esempio di prima, Una volta che è stato acclarato che il fatto, ovvero il
contratto che costituisce il titolo in virtù del quale è avvenuta l’attribuzione patrimoniale, è nullo, tale
Nel caso di
attribuzione deve cessare. Vi è quindi l’obbligo alla restituzione, o meglio alla ripetizione).
indebito oggettivo, ai fini della ripetibilità, non rileva lo stato di buona o cattiva fede, non ha
importanza che le parti abbiano avuto consapevolezza o inconsapevolezza dell’atto compiuto. Lo
stato soggettivo rileva solo ai fini della decorrenza degli effetti accessori dell’obbligazione di
ripetizione. In base al 2033 c.c., chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto oltre a ripetere
ciò che ha pagato, anche agli eventuali frutti e interessi (prestazioni accessorie) eventualmente
prodotti dalla somma di denaro pagata. In questo caso il momento preso in considerazione per il
calcolo di interessi e frutti dipende proprio dallo status soggettivo di buona o cattiva fede di colui che
ha ricevuto l’indebita prestazione: Secondo l’ordinamento, se colui che si è appropriato
indebitamente del patrimonio (avente causa) era in mala fede, colui che ha adempiuto può ripetere
quanto prestato e ha diritto ai frutti e agli interessi dal giorno dell’adempimento; se invece
l’accipiente è in buona fede e quindi ha avuto conoscenza della difettosità del titolo in un momento
successivo a quello della percezione allora il solvens ha diritto ai frutti e agli interessi dal momento
in cui chiede la ripetizione di quanto prestato, perché solo in quel momento l’accipiente acquista
consapevolezza dell’appropriazione indebita.
• L’indebito soggettivo non lavora sul rapporto giuridico, non riguarda i vizi attinenti all’oggettività
del rapporto giuridico ma i titolari. Può riguardare la posizione debitoria (EX LATERE SOLVENTIS)
o la posizione creditoria (EX LATERE ACCIPIENTIS). Nel primo caso ci troviamo di fronte ad un
debitore che ritiene di essere erroneamente debitore pur non essendolo (debitore apparente) e che
si comporta da tale eseguendo una prestazione che in realtà non è tenuto ad eseguire. Nel secondo
caso, abbiamo un debitore che adempie ad un soggetto che non è creditore o non è legittimato a
ricevere (abbiamo un creditore apparente). Queste due ipotesi generano l’obbligo legale di
ripetizione dell’indebito. Ora nell’indebito oggettivo quello che viene meno è il rapporto obbligatorio,
nell’indebito soggettivo l’obbligazione permane; sono i sogg. ad aver fatto un po’ di confusione. Il
rapporto obbligatorio deve essere comunque adempiuto. Il punto è capire da chi e verso chi. Ma
analizziamo nel dettaglio entrambe le ipotesi.
a. INDEBITO SOGGETTIVO EX LATERE ACCIPIENTIS: un debitore adempie ad un soggetto
che non è creditore o non è legittimato a ricevere (creditore apparente): Pensiamo al caso in cui
un rapporto obbligatorio ha subito una cessione di credito non comunicata al debitore: al 1° creditore
cedente si è sostituito un 2° creditore cessionario. Il debitore ceduto però non sa della cessione e quindi
.
esegue la prestazione nei confronti del creditore cedente come se questo fosse ancora creditore effettivo
Colui che ha ricevuto la prestazione non ha alcun titolo per trattenere quanto percepito.
All’indebito soggettivo ex latere accipientis, si applica la disciplina contenuta nell’art. 2033
coordinata con la disposizione dell’art. 1189 c.c., la quale stabilisce che “il debitore che esegue
il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se
prova di essere stato in buona fede”. Come vediamo da tale disposizione, nell’indebito sogg. ex
latere accipientis, viene preso in considerazione lo stato soggettivo di buona o mala fede del
solvens ( occorre capire se il debitore fosse consapevole o meno dell’inesistenza del credito), il
quale è rilevante non ai fini della ripetibilità (perché in ogni caso colui che ha ricevuto la
prestazione non ha titolo per trattenere quanto percepito) quanto piuttosto ai fini della
determinazione del soggetto legittimato a chiedere la ripetizione. 1.Se il debitore ha agito in
buona fede e sulla base di circostanze oggettive univoche che gli fanno ritenere che il creditore
apparente sia l’unico creditore possibile, l’adempimento della prestazione al creditore apparente
libera il debitore dal vincolo obbligatorio. E a questo punto l’azione di ripetizione compete al vero
creditore: sorge in carico al creditore apparente l’obbligazione di ripetizione dell’indebito a favore
del creditore effettivo. 2. Se invece il debitore era in malafede deve ripetere l’adempimento una
seconda volta a favore del creditore effettivo e ha titolo di per chiedere la ripetizione dell’indebito
da colui che non era creditore.
b. INDEBITO SOGGETTIVO EX LATERE SOLVENTIS: lo troviamo disciplinato nell’art. 2036 c.c.:
ci troviamo di fronte ad un sogg. che ritiene di essere erroneamente debitore pur non essendolo
(debitore apparente) e che si comporta da tale eseguendo una prestazione che in realtà non è
tenuto ad eseguire. (Un terzo che ritiene di essere debitore pur non essendo più tale in quanto
sostituito nella sua posizione debitoria da un altro debitore = genitore che paga il debito del figlio
Partiamo col dire
all’insaputa di questo; potrebbe indurre il figlio ad adempiere per una seconda volta).
che in tal caso, il creditore ha astrattamente titolo per trattenere quanto ricevuto anche se
consapevole dell’erroneità del solvens, dal momento che qualsiasi terzo può adempiere un
debito altrui. Ai fini della ripetibilità decisivo è lo stato soggettivo e psicologico del
solvens. L’art. 2036 dice che se questi ha adempiuto il debito altrui, credendosi debitore in base
ad un ERRORE SCUSABILE , può ripetere quanto prestato purché il creditore non si sia privato
in buona fede del titolo o delle garanzie del credito. L’errore è uno stato di ignoranza o di falsa
conoscenza della realtà. Questo è scusabile quando il debitore ha usato l’ordinaria diligenza per
verificare la propria posizione debitoria. Se invece il solvens ha adempiuto credendosi debitore
in base ad un errore non scusabile, oppure il creditore si è privato in buona fede del titolo o delle
garanze del credito, la ripetizione non è ammessa: poiché però un’attribuzione patrimoniale
senza titolo continua ad esserci, colui che ha adempiuto subentra nei diritti del creditore: opera
cioè una surrogazione legale: il debitore se la prende nei confronti del debitore effettivo.
( 1203)
- ADEMPIMENTO DEL TERZO . L’art. 2036 c.c. va letto in relazione all’art. 1180 c.c. in cui si
regola l’adempimento del 3° (le due norme possono essere poste in relazione perché
nell’indebito sogg. ex latere solventis colui che crede di essere debitore, altro non è che un 3°).
Qual è la differenza tra l’art.1180 e l’indebito sogg. ex latere solventis dell’art. 2036? La
differenza è di natura funzionale e risiede innanzitutto in una componente psicologica. Nell’art.
2036 c.c. sì è in presenza di un falso debitore che adempie ritenendosi obbligato non essendo
quindi consapevole di non essere debitore. Nell’art. 1180 c.c. il terzo che adempie sa di essere
terzo e di non essere debitore ma nonostante ciò esegue la prestazione allo scopo di estinguere
il rapporto obbligatorio. Qui non si configura alcun indebito: questo è escluso dalla dichiarazione
con la quale l’interveniente si presenti al creditore nella qualità di terzo adempimene. In tal
caso, si può avere surrogazione solo per volontà del creditore, e cioè mediante atto facoltativo,
espresso e contestuale all’adempimento in difetto del quale