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DA FINIRE.

Il nostro ordinamento ha accolto il principio della necessaria giustificazione causale

dell’attribuzione patrimoniale:

Cioè quel principio in virtù del quale ogni attribuzione o spostamento patrimoniale deve avere una

giustificazione causale, un titolo, che l’ordinamento apprezza come lecita e meritevole. Lo

spostamento patrimoniale senza causa deve essere restituito. Dal mancato rispetto di tale principio,

derivano alcune fonti LEGALI di obbligazione: l’indebito e l’arricchimento ingiustificato. Tali fonti

possono definirsi strumenti rimediali per gli scompensi patrimoniali non giustificati sul piano della

causa. L’INDEBITO.

L’indebito è disciplinato dagli art. 2033 e ss. del c.c. e trova fondamento nel principio della necessaria

giustificazione causale dell’attribuzione patrimoniale. In particolare, si definisce pagamento dell’indebito,

l’esecuzione di una prestazione non dovuta, la quale è fonte di un’obbligazione di restituire, per

l’esecuzione della quale è accordata azione di ripetizione dell’indebito. Si distingue un indebito oggettivo e

un indebito soggettivo. Quest’ultimo a sua volta si distingue in un indebito soggettivo EX LATERE

SOLVENTIS (dal lato del debitore) o in un indebito soggettivo EX LATERE ACCIPIENTIS (dal lato del

creditore).

• L’indebito oggettivo. Si parla di indebito oggettivo perché tale istituto attiene alla dimensione ogg.

del rapporto obbligatorio, cioè all’assetto degli interessi. Nell’ipotesi di indebito oggettivo, chi non è

debitore adempie nei confronti di chi non è creditore. Esso si ha quando l’attribuzione

patrimoniale è avvenuta in base ad un titolo inesistente o che è successivamente venuto meno (per

nullità, annullamento, inefficacia, rescissione o risoluzione del vincolo, nonché per avveramento

della condizione risolutiva). Dunque, lo spostamento patrimoniale non ha alcuna giustificazione

causale. ( Esempio di indebito oggettivo: trasferisco un appartamento sulla base di un contratto nullo

(perché difettoso nella forma, o illecito nella causa) e però in virtù di tale contratto di vendita, seppur nullo,

L’indebito

percepisco un prezzo, un corrispettivo (altri esempi di contratti nulli: vendita droga, armi).

oggettivo trova riferimento nell’art. 2033, il quale dispone che “chi ha eseguito un pagamento non

dovuto (il solvens) ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”. Va precisato che in tal caso il termine

“pagamento” è usato impropriamente, come sinonimo di adempimento, indicando quindi

l’esecuzione della prestazione indipendentemente dalla natura dell’obbligazione. (Quando in realtà

il termine pagamento corrisponderebbe all’esecuzione della prestazione di un’obbligazione

pecuniaria). (Per ritornare all’esempio di prima, Una volta che è stato acclarato che il fatto, ovvero il

contratto che costituisce il titolo in virtù del quale è avvenuta l’attribuzione patrimoniale, è nullo, tale

Nel caso di

attribuzione deve cessare. Vi è quindi l’obbligo alla restituzione, o meglio alla ripetizione).

indebito oggettivo, ai fini della ripetibilità, non rileva lo stato di buona o cattiva fede, non ha

importanza che le parti abbiano avuto consapevolezza o inconsapevolezza dell’atto compiuto. Lo

stato soggettivo rileva solo ai fini della decorrenza degli effetti accessori dell’obbligazione di

ripetizione. In base al 2033 c.c., chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto oltre a ripetere

ciò che ha pagato, anche agli eventuali frutti e interessi (prestazioni accessorie) eventualmente

prodotti dalla somma di denaro pagata. In questo caso il momento preso in considerazione per il

calcolo di interessi e frutti dipende proprio dallo status soggettivo di buona o cattiva fede di colui che

ha ricevuto l’indebita prestazione: Secondo l’ordinamento, se colui che si è appropriato

indebitamente del patrimonio (avente causa) era in mala fede, colui che ha adempiuto può ripetere

quanto prestato e ha diritto ai frutti e agli interessi dal giorno dell’adempimento; se invece

l’accipiente è in buona fede e quindi ha avuto conoscenza della difettosità del titolo in un momento

successivo a quello della percezione allora il solvens ha diritto ai frutti e agli interessi dal momento

in cui chiede la ripetizione di quanto prestato, perché solo in quel momento l’accipiente acquista

consapevolezza dell’appropriazione indebita.

• L’indebito soggettivo non lavora sul rapporto giuridico, non riguarda i vizi attinenti all’oggettività

del rapporto giuridico ma i titolari. Può riguardare la posizione debitoria (EX LATERE SOLVENTIS)

o la posizione creditoria (EX LATERE ACCIPIENTIS). Nel primo caso ci troviamo di fronte ad un

debitore che ritiene di essere erroneamente debitore pur non essendolo (debitore apparente) e che

si comporta da tale eseguendo una prestazione che in realtà non è tenuto ad eseguire. Nel secondo

caso, abbiamo un debitore che adempie ad un soggetto che non è creditore o non è legittimato a

ricevere (abbiamo un creditore apparente). Queste due ipotesi generano l’obbligo legale di

ripetizione dell’indebito. Ora nell’indebito oggettivo quello che viene meno è il rapporto obbligatorio,

nell’indebito soggettivo l’obbligazione permane; sono i sogg. ad aver fatto un po’ di confusione. Il

rapporto obbligatorio deve essere comunque adempiuto. Il punto è capire da chi e verso chi. Ma

analizziamo nel dettaglio entrambe le ipotesi.

a. INDEBITO SOGGETTIVO EX LATERE ACCIPIENTIS: un debitore adempie ad un soggetto

che non è creditore o non è legittimato a ricevere (creditore apparente): Pensiamo al caso in cui

un rapporto obbligatorio ha subito una cessione di credito non comunicata al debitore: al 1° creditore

cedente si è sostituito un 2° creditore cessionario. Il debitore ceduto però non sa della cessione e quindi

.

esegue la prestazione nei confronti del creditore cedente come se questo fosse ancora creditore effettivo

Colui che ha ricevuto la prestazione non ha alcun titolo per trattenere quanto percepito.

All’indebito soggettivo ex latere accipientis, si applica la disciplina contenuta nell’art. 2033

coordinata con la disposizione dell’art. 1189 c.c., la quale stabilisce che “il debitore che esegue

il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se

prova di essere stato in buona fede”. Come vediamo da tale disposizione, nell’indebito sogg. ex

latere accipientis, viene preso in considerazione lo stato soggettivo di buona o mala fede del

solvens ( occorre capire se il debitore fosse consapevole o meno dell’inesistenza del credito), il

quale è rilevante non ai fini della ripetibilità (perché in ogni caso colui che ha ricevuto la

prestazione non ha titolo per trattenere quanto percepito) quanto piuttosto ai fini della

determinazione del soggetto legittimato a chiedere la ripetizione. 1.Se il debitore ha agito in

buona fede e sulla base di circostanze oggettive univoche che gli fanno ritenere che il creditore

apparente sia l’unico creditore possibile, l’adempimento della prestazione al creditore apparente

libera il debitore dal vincolo obbligatorio. E a questo punto l’azione di ripetizione compete al vero

creditore: sorge in carico al creditore apparente l’obbligazione di ripetizione dell’indebito a favore

del creditore effettivo. 2. Se invece il debitore era in malafede deve ripetere l’adempimento una

seconda volta a favore del creditore effettivo e ha titolo di per chiedere la ripetizione dell’indebito

da colui che non era creditore.

b. INDEBITO SOGGETTIVO EX LATERE SOLVENTIS: lo troviamo disciplinato nell’art. 2036 c.c.:

ci troviamo di fronte ad un sogg. che ritiene di essere erroneamente debitore pur non essendolo

(debitore apparente) e che si comporta da tale eseguendo una prestazione che in realtà non è

tenuto ad eseguire. (Un terzo che ritiene di essere debitore pur non essendo più tale in quanto

sostituito nella sua posizione debitoria da un altro debitore = genitore che paga il debito del figlio

Partiamo col dire

all’insaputa di questo; potrebbe indurre il figlio ad adempiere per una seconda volta).

che in tal caso, il creditore ha astrattamente titolo per trattenere quanto ricevuto anche se

consapevole dell’erroneità del solvens, dal momento che qualsiasi terzo può adempiere un

debito altrui. Ai fini della ripetibilità decisivo è lo stato soggettivo e psicologico del

solvens. L’art. 2036 dice che se questi ha adempiuto il debito altrui, credendosi debitore in base

ad un ERRORE SCUSABILE , può ripetere quanto prestato purché il creditore non si sia privato

in buona fede del titolo o delle garanzie del credito. L’errore è uno stato di ignoranza o di falsa

conoscenza della realtà. Questo è scusabile quando il debitore ha usato l’ordinaria diligenza per

verificare la propria posizione debitoria. Se invece il solvens ha adempiuto credendosi debitore

in base ad un errore non scusabile, oppure il creditore si è privato in buona fede del titolo o delle

garanze del credito, la ripetizione non è ammessa: poiché però un’attribuzione patrimoniale

senza titolo continua ad esserci, colui che ha adempiuto subentra nei diritti del creditore: opera

cioè una surrogazione legale: il debitore se la prende nei confronti del debitore effettivo.

( 1203)

- ADEMPIMENTO DEL TERZO . L’art. 2036 c.c. va letto in relazione all’art. 1180 c.c. in cui si

regola l’adempimento del 3° (le due norme possono essere poste in relazione perché

nell’indebito sogg. ex latere solventis colui che crede di essere debitore, altro non è che un 3°).

Qual è la differenza tra l’art.1180 e l’indebito sogg. ex latere solventis dell’art. 2036? La

differenza è di natura funzionale e risiede innanzitutto in una componente psicologica. Nell’art.

2036 c.c. sì è in presenza di un falso debitore che adempie ritenendosi obbligato non essendo

quindi consapevole di non essere debitore. Nell’art. 1180 c.c. il terzo che adempie sa di essere

terzo e di non essere debitore ma nonostante ciò esegue la prestazione allo scopo di estinguere

il rapporto obbligatorio. Qui non si configura alcun indebito: questo è escluso dalla dichiarazione

con la quale l’interveniente si presenti al creditore nella qualità di terzo adempimene. In tal

caso, si può avere surrogazione solo per volontà del creditore, e cioè mediante atto facoltativo,

espresso e contestuale all’adempimento in difetto del quale

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Publisher
A.A. 2016-2017
13 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher seniorita224 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Caterini Enrico.