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OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale (art. 1277 – principio nominalistico). A meno che non si tratti di debiti di valore (che differiscono dai debiti di valuta).
Alcune clausole possono prevedere la rivalutazione monetaria (es. clausola oro, clausola Istat).
I crediti liquidi ed esigibili producono interessi (interessi corrispettivi) anche se le parti non l’hanno previsto (art. 1282). In mancanza di diverso accordo tra le parti si applica il saggio di interesse legale.
Per pattuire un interesse diverso da quello legale è necessaria la forma scritta (art. 1284). Il principio nominalistico identifica il valore del creditore sulla moneta utilizzata per il pagamento. Questo principio cambia se si utilizza la moneta d’oro o il valore dell’istat.
Clausole esistono per interessi moratori e interessi compensatori che sopra-raito-chintz.
usuraTIPI PARTICOLARI DI OBBLIGAZIONE
Obbligazioni pecuniarie
Pecunia significa denaro in latino. Obbligazioni pecuniarie appunto hanno per oggetto una somma di denaro. La prestazione in se non è la consegna di qualcosa (pezzi monetari o banconote) bensì il trasferimento di unità ideali contabilizzate (moneta bancaria, moneta contabile, moneta elettronica).
Secondo il principio nominalistico, l'art 1277 stabilisce che i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. Non si tiene quindi di conto di eventuali perdite di potere d'acquisto dovute all'inflazione.
I debiti di valore hanno però per oggetto un certo valore preciso e quindi al momento del trasferimento si traduce in una somma di denaro, per cui se varia il potere d'acquisto varia anche la somma di denaro. Questo non accade, come già detto, con i debiti di valuta.
Quando il debito di valore viene liquidato
(determinato nell'ammontare)allora diventa un debito di valuta. In definitiva può affermarsi che le obbligazioni di valuta hanno ad oggetto fin dall'origine una somma di denaro certa considerata per il suo valore nominale. Le obbligazioni di valore hanno invece ad oggetto una somma di denaro che deve essere determinata con riferimento ad un valore che è quello del diritto leso. Per evitare problemi con il potere d'acquisto (evitando il principio nominalistico) si può inserire la clausola oro stabilendo che sia dovuta una somma di denaro sufficiente a comprare una certa quantità d'oro, oppure esprimere il debito in moneta straniera (1278). Il denaro è un bene fruttifero: i suoi frutti sono gli interessi. Viene fatta distinzione fra interessi corrispettivi e interessi moratori. I primi sono i veri frutti del denaro, gli altri fungono da riparazione del danno derivante dal fatto di non aver potuto disporre della somma per ritardo nel.pagamento.Producono interessi corrispettivi tutti i debiti di denaro liquidi ed esigibili(non sottoposti a condizione, o a termine non scaduto). L'obbligazione di interessi è accessoria rispetto a quella di pagare una somma di denaro; in caso di interessi si applicano quelli legali, se si vuole applicare un tasso diverso è necessaria la forma scritta, tenendo di conto dei limiti all'usura.
Gli interessi moratori sono dovuti a titolo di risarcimento del danno per il ritardo nel pagamento di un debito in denaro (1224). In mancanza di accordo tra le parti in tema di interessi, a partire dal giorno della mora, si applicano gli interessi legali. Il creditore può provare di avere subito un danno maggiore, ad esempio per mancato guadagno.
Obbligazioni con pluralità di oggetti
Spesso un debitore è obbligato a più prestazioni; questo deriva da più obbligazioni distinte, ma collegate (come nell'obbligazione di consegnare qualcosa si esegue).
Anche l'obbligo di custodire). Talvolta uno stesso rapporto obbligatorio ha ad oggetto due o più prestazioni, quando ad esempio il debitore è obbligato in alternativa all'una o all'altra prestazione (1285, obbligazioni alternative). Ad esempio il contratto di un impresa con un dipendente che gli assicura un alloggio con certe caratteristiche o un hotel. Il debitore si libera eseguendo una delle prestazioni e la scelta spetta al debitore.
L'obbligazione facoltativa invece prevede che il debitore sia obbligato a eseguire una certa prestazione, ma è prevista una facoltà di liberarsi con una prestazione diversa. Ad esempio un erede è obbligato a dare una certa quantità di argento ad un legatario, ma si può liberare con una somma di denaro.
Obbligazioni con pluralità di soggetti. La solidarietà. Il rapporto obbligatorio può avere più debitori e più creditori insieme. Quando più debitori
Sono obbligati ad una medesima prestazione che sia divisibile si distinguono due diverse situazioni (1292, 1314):
- Solidarietà nel debito. Quando ciascun debitore può essere costretto all'adempimento per la totalità. L'adempimento di uno libera gli altri, che può poi rivalersi sugli altri.
- Obbligazione parziaria. Ciascuno dei debitori è tenuto a pagare solo la sua parte.
I condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente (1294). In alcuni casi è la legge a prevedere la solidarietà, come nel risarcimento del danno (2055). In questo modo il creditore è più garantito e può scegliere la parte da cui esigere l'intero adempimento. Anche dal lato attivo si presenta la divisione tra obbligazione parziaria e solidale, cioè quando più creditori hanno diritto a una medesima prestazione. In questo la solidarietà esiste solo se prevista. In caso di successione
utilizzando il tag html, il testo formattato sarebbe il seguente:Un credito solidale si trasmette agli eredi come credito parziario. Se l'obbligazione è indivisibile non si pone il problema di solidale o parziaria: verrà considerata come solidale (1317).
Successione nel credito e nel debito
La successione nel credito
La surrogazione - artt. 1201 ss. c.c.
Surrogazione = sostituzione -> gli artt. 1201 ss. c.c. prevedono delle ipotesi in cui, per effetto del pagamento di un debito e di altri presupposti, un terzo può essere surrogato al creditore nei diritti che a questi spettavano verso il debitore.
creditore nuovo
Surrogazione per volontà del debitore
Surrogazione per volontà del creditore
Il debitore prende a mutuo una somma di danaro
Il creditore, ricevendo il pagamento da o altra cosa fungibile al fine di pagare il proprio un terzo, può surrogarlo nei propri debito.
diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e del creditore, anche
senza il consenso di B può essere estinto da C, se B accetta la surrogazione. Questo avviene quando il creditore originario (A) decide di sostituire se stesso con un'altra persona (C) come nuovo creditore. La surrogazione ha effetto solo se sono presenti determinate condizioni: 1) il mutuo e la quietanza devono avere una data certa; 2) nell'atto di mutuo deve essere indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata; 3) nella quietanza deve essere menzionata la dichiarazione del debitore sulla provenienza della somma impiegata nel pagamento. La surrogazione può anche avvenire in modo legale, nei casi espressamente previsti dall'articolo 1203 del codice civile e in altri casi stabiliti dalla legge. Ad esempio, può avvenire a vantaggio di un creditore che paga un altro creditore che ha diritto di essere preferito in base ai suoi privilegi, come pegno o ipoteche. La surrogazione è una forma di successione nel credito, che comporta la sostituzione di una terza persona nei diritti del creditore originario. Questa è la prima forma di successione nel rapporto di credito.viene pagato da C (1180). B riceve il pagamento e surroga C nei suoi diritti verso A. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneo al pagamento.
Surrogazione per volontà del debitore. A debitore verso B di denaro o cose fungibili si fa prestare da C quanto necessario a pagare il debito. Anche senza il consenso di B, A può dichiarare di surrogare nel credito C. compravenditaf Isis
La cessione del credito – artt. 1260 ss. c.c. battare
È il contratto (consensuale e a effetti traslativi) tra il creditore e un terzo, con cui il diritto di credito si trasferisce dal creditore (cedente) al terzo (rispetto al rapporto obbligatorio: cessionario) senza che sia necessario il consenso del debitore (ceduto).
A titolo gratuito
A titolo oneroso Se ceduto per spirito di
Se viene ceduto verso un corrispettivo in denaro → vendita liberalità (per soddisfare un interesse non patrimoniale)
Il cedente risponde verso il cessionario
dell’esistenza del credito, ma non della cedente) → donazione solvenza del debitore (c.d. cessione pro soluto), salvo che non abbia assunto espressamente la garanzia (pro solvendo)
La notificazione della cessione al debitore ceduto è un onere del cessionario al fine di:
- rendere opponibile la cessione al debitore (dopo la notificazione egli non è liberato se paga al creditore originario). Analogo risultato si ottiene se: a) il debitore ha accettato la cessione o b) se era a conoscenza dell’avvenuta cessione;
- risolvere i conflitti tra più acquirenti dello stesso diritto di credito: prevale la cessione che per prima è stata notificata al debitore (o da questi accettata con atto avente data certa anteriore)
La cessione del credito (1260) è un contratto con cui si trasferisce il diritto dal creditore, cedente, ad un cessionario. Il creditore, che è titolare del bene, lo può cedere senza il consenso del debitore, al quale non
siriconosce un interesse ad essere debitore di B anziché di A. La cessione è esclusa quando il credito è strettamente personale (peralimenti) o il quando il trasferimento è vietato dalla legge.
Il trasferimento del credito ha effetto verso il debitore quando a questi viene notificato il trasferimento (onere del cessionario).
Il caso Tizio cede a Caio il credito che egli vanta verso Sempronio, al quale egli aveva prestato quella somma con mutuo oneroso. La cessione è stipulata il giorno 10.1.1984, ma Caio la notifica a Sempronio solo il giorno 20.4.1984. Gli interessi maturati in quel frattempo spettano a Tizio o a Caio? (art. 820,3)