vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Carattere personale: soggetto non può far sorgere direttamente in capo all’erede un’obbligazione che egli ha
contratto
Gaio: stipulatio invalida se riferita al post mortem, stipulatio valida se riferita all’ultimo momento di vita
●Carattere patrimoniale: prestazione suscettibile di valutazione economica
Nel processo formulare la condemnatio implica sempre una sua valutazione economica
Tipologie di obbligazioni
● Alternative: ad oggetto due o più prestazioni (aut…aut)
> Nulla di stabilito → debitore sceglie prestazione1
Impossibilità prestazione1 → concentrazione su prestazione2
Impossibilità prestazione2 → liberazione
→ Cervidio Scevola: pagamento aestimatio litis
> Creditore sceglie prestazione1. Prestazione2 assume forma di obbligazione semplice
Impossibilità prestazione prima che il creditore consumi scelta → se imputabile al debitore → pagamento
aestimatio
● Generiche: ad oggetto cose caratterizzate da appartenenza ad un genus → coincidenza con categoria cose
fungibili
Età classica: prestazione anche di cose di infima qualità
Età postclassica: prestazione di cose di qualità non inferiore alla media (anche art. 1178 c.c.)
● Specifiche: ad oggetto cose individuate nella species
● Solidali: debitore tenuto al solidum
> Solidarietà elettiva
- Solidali attive: pluralità di creditori
Ogni creditore esige intera prestazione da debitore. Debitore eseguendo prestazione ad uno dei creditori si libera
dagli altri
- Solidali passive: pluralità di debitori
Ogni debitore costretto a intera prestazione. Uno dei debitori eseguendo prestazione libera tutti gli altri
concreditori
> Solidarietà cumulativa: debitore compie somma di azioni
● Parziali: debitore tenuto solo pro quota
Ordinamento romano: nulla di stabilito → pluralità di creditori/debitori → parziarietà presunta
Ordinamento italiano: pluralità di creditori → parziarietà presunta
pluralità di debitori → solidarietà presunta
Estinzione obbligazioni solidali
Dottrina meno recente – età classica: estinzione con litis contestatio
età giustinianea: alcune si estinguono con litis contestatio, altre con effettivo
soddisfacimento
Dottrina più recente – già dall’età classica: estinzione con effettivo soddisfacimento
●Divisibili/indivisibili: prestazione può/non può essere divisa in prestazioni parziali che mantengano rilievo
economico proporzionale rispetto a quello unitario
- In dando: divisibile se cose fungibili, indivisibile se cose infungibili
- In faciendo: indivisibile
Se pluralità di soggetti legati da regimi di parziarietà con oggetto fare indivisibile → da parziarietà a solidarietà
● Naturali: rapporti sprovvisti di azione → no pretesa adempimento (Schuld ohne Haftung), chi ha
spontaneamente eseguito la prestazione, non può più ripeterla (soluti retentio)
In origine: obbligazioni schiavo-terzi. Poi estensione: servo-padrone, filius-paterfamilias. Età giustinianea:
significato etico
Inadempimento
Debitore non adempie (non esegue prestazione o non la esegue esattamente)
- Inadempimento imputabile al debitore → sorge responsabilità: risarcimento danno cagionato da inadempimento
Responsabilità contrattuale sorge a seguito di inadempimento derivante da contratto o da atti produttivi di
obbligazione
Responsabilità extracontrattuale a seguito di violazione di interesse altrui che prescinde da rapporto obbligatorio
- Inadempimento non imputabile al debitore → estinzione obbligazione e liberazione debitore
- Creditore non più interessato a ricevere esecuzione prestazione → estinzione obbligazione e liberazione
debitore
Oggi
- Obbligazioni di mezzi: ai fini dell’adempimento dell’obbligazione non è necessario che la prestazione incida
l’effettivo raggiungimento del fine per cui il debitore si era fatto promettere la prestazione
- Obbligazioni di risultato: prestazione eseguita deve raggiungere il risultato prefissato
Responsabilità contrattuale graduata e grava sul soggetto inadempiente sulla base di:
> Criteri soggettivi: si tiene conto dell’atteggiamento psicologico del debitore nei confronti dell’evento dannoso
- Dolo: debitore ha voluto evento dannoso
- Colpa: debitore ha voluto una condotta che per negligenza, imprudenza e imperizia ha prodotto evento dannoso
Culpa levis: parametrata alla diligentia del paterfamilias
Culpa lata (colpa grave): chi non capisce quello che tutti capiscono
Culpa in concreto: parametrata alla diligentia quam suis nei propri affari
> Criteri oggettivi: non si tiene conto dell’atteggiamento psicologico del debitore
Custodia tecnica (oggi responsabilità oggettiva): debitore responsabile in tutti i casi, tranne vis cui resistit non
potest
Età giustinianea: responsabilità per custodia diventa diligentia exacta o exactissima (presunzione per colpa che
comporta inversione dell’onere della prova)
*Chi è tenuto ad un’obbligazione di dare non è tenuto per un facere (Paolo): debitore tenuto solo per colpa
commissiva, esclusa responsabilità per fatto omissivo
* Criterio dell’utilitas contrahentium nei rapporti obbligatori basati sulla bona fides (Ulpiano): responsabilità
contrattuale modulata a seconda del vantaggio patrimoniale ricavato dalle parti
- Contratto di deposito: depositario non ricava alcuna utilitas → responsabilità limitata al dolo
- Contratto di comodato: comodatario trae utilitas → responsabilità per custodia
Età giustinianea: criterio ormai generalizzato, posto a fondamento della modulazione della responsabilità
contrattuale
Debitore in mora: in ritardo nell’adempimento della prestazione
Presupposti: prestazione ancora possibile; creditore ancora interessato a ricevere prestazione
- In assenza di termine → interpellatio/mora ex persona: creditore deve richiedere al debitore l’esecuzione della
prestazione
- Termine previsto→ interpellatio non necessaria (dies interpellat pro homine)/mora ex re
Obbligazioni di restituzione che sorgono da delitto: ladro sempre considerato automaticamente in mora
Assenza di mora in obbligazioni di non facere: se debitore pone in essere atto contrario, è automaticamente
inadempiente
Costituzione in mora → attuazione della perpetuatio obligationis → immutabilità del vinculum iuris: insensibile
all’effetto liberatorio di una successiva impossibilità sopravvenuta, perché il debitore sarà considerato
responsabile anche in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili
Estinzione della mora: altra causa diversa dall’impossibilità sopravvenuta; mora purgata (debitore offre a creditore
esatta prestazione e interessi moratori)
Mora accipiendi: creditore non accetta di ricevere prestazione → no estinzione obbligazione, ma debitore
risponde solo per dolo e ha diritto al rimborso spese per custodia del bene
Fonti delle obbligazioni: fatti giuridici che danno vita ad obbligazione
> Gaio, Institutiones: contratto,delitto
Contratto: ricomprende ogni atto lecito produttivo di vincolo obbligatorio; considera contratti anche figure in cui
manca accordo tra le parti → Gaio stesso considera limitante la bipartizione
> Gaio, Res cottidianae: contratto, delitto, variae causarum figurae (casi che non possono essere classificati né
come contratti né come delitti). Ripresa art. 1173 c.c.
> Modestino: consegna di una cosa e/o pronuncia di parole, consenso, legge, diritto onorario, necessità, atto
illecito
> Giustiniano: contratto, quasi contratto (istituti che non possono essere condotti a contratto), delitto, quasi delitto
(illeciti pretori non così gravi da essere classificati fra delitti)
Contratto
* Negozio unilaterale/bilaterale/plurilaterale: riferimento al numero della parti che partecipano all’atto
≠ Contratto ‘’ ‘’ : riferimento al numero delle parti che risultano obbligate
Definizione di Labeone riportata da Ulpiano: è contratto solo ciò che prevede una corrispettività di prestazioni
>
(sinallagma) basate sul consenso espresso dalle parti → il contratto consiste in un negozio bilaterale o
plurilaterale*
> Gaio, obbligazioni che sorgono da contratto: obligationes re, ob. verbis, ob. litteris, consensu contractae
- I contratti consensuali costituiscono solo una fra le categorie di contratti esistenti
- Anche figure di contratto in cui il mero consenso non è idoneo e sufficiente a dar vita al vincolo obbligatorio, ma
deve essere integrato dalla consegna di una cosa, dalla pronuncia di parole solenni, dalla redazione di un
documento scritto
- Anche figure di contratto da cui non sorgono obbligazioni corrispettive, ma solo in capo a una parte (c.
unilaterali)
- Propensione per piena bilateralità del contratto, mentre il contratto è solitamente bilaterale imperfetto
Influenza di Sesto Pedio la cui opinione è riportata da Ulpiano: in ogni tipo di contratto è necessario l’accordo tra
le parti
Oggi tipicità debole: accanto ai contratti preposti e regolati dall’ordinamento le parti possono dar vita, nell’ambito
della loro autonomia contrattuale, ad ulteriori figure, purché meritevoli di tutela secondo l’ordinamento (art. 1322
c.c.)
Forte tipicità contrattuale: i contratti sono figure dotate di nomen proprium e di disciplina prefissata
dall’ordinamento
La tipicità contrattuale non è percepita come un limite:
- Alcuni contratti come comodato e deposito erano originariamente tutelati dal pretore con actiones in factum, poi
sono stati ricondotti nei contratti di diritto civile e tutelati da actiones in ius conceptae di buona fede
- La stipulatio consente alle parti di introdurre al suo interno qualunque assetto di interessi
- Ai contratti di buona fede è possibile aggiungere in continenti un patto che incide sull’assetto negoziale relativo,
che ottiene difesa mediante la medesima azione che sorge a tutela del contratto stesso
Deformalizzazione della stipulatio in età postclassica, che diviene accordo informale fra parti → fine tipicità
contrattuale
Oggi: contratti ad effetti obbligatori e contratti ad effetti reali; il contratto rientra fra i modi di trasferimento della
proprietà
Età romana: contratto sprovvisto di effetti reali, considerato solo fonte di obbligazione
Età classica: mancipatio, in iure cessio e traditio non rientrano mai nel contractus
Età postclassica: ammessi alcuni casi di contratti ad effetti reali (compravendita cum scriptis degli immobili,
contratto di enfiteusi, costituzione di ipoteca)
●