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Estratto del documento

Carattere personale: soggetto non può far sorgere direttamente in capo all’erede un’obbligazione che egli ha

contratto

Gaio: stipulatio invalida se riferita al post mortem, stipulatio valida se riferita all’ultimo momento di vita

●Carattere patrimoniale: prestazione suscettibile di valutazione economica

Nel processo formulare la condemnatio implica sempre una sua valutazione economica

Tipologie di obbligazioni

● Alternative: ad oggetto due o più prestazioni (aut…aut)

> Nulla di stabilito → debitore sceglie prestazione1

Impossibilità prestazione1 → concentrazione su prestazione2

Impossibilità prestazione2 → liberazione

→ Cervidio Scevola: pagamento aestimatio litis

> Creditore sceglie prestazione1. Prestazione2 assume forma di obbligazione semplice

Impossibilità prestazione prima che il creditore consumi scelta → se imputabile al debitore → pagamento

aestimatio

● Generiche: ad oggetto cose caratterizzate da appartenenza ad un genus → coincidenza con categoria cose

fungibili

Età classica: prestazione anche di cose di infima qualità

Età postclassica: prestazione di cose di qualità non inferiore alla media (anche art. 1178 c.c.)

● Specifiche: ad oggetto cose individuate nella species

● Solidali: debitore tenuto al solidum

> Solidarietà elettiva

- Solidali attive: pluralità di creditori

Ogni creditore esige intera prestazione da debitore. Debitore eseguendo prestazione ad uno dei creditori si libera

dagli altri

- Solidali passive: pluralità di debitori

Ogni debitore costretto a intera prestazione. Uno dei debitori eseguendo prestazione libera tutti gli altri

concreditori

> Solidarietà cumulativa: debitore compie somma di azioni

● Parziali: debitore tenuto solo pro quota

Ordinamento romano: nulla di stabilito → pluralità di creditori/debitori → parziarietà presunta

Ordinamento italiano: pluralità di creditori → parziarietà presunta

pluralità di debitori → solidarietà presunta

Estinzione obbligazioni solidali

Dottrina meno recente – età classica: estinzione con litis contestatio

età giustinianea: alcune si estinguono con litis contestatio, altre con effettivo

soddisfacimento

Dottrina più recente – già dall’età classica: estinzione con effettivo soddisfacimento

●Divisibili/indivisibili: prestazione può/non può essere divisa in prestazioni parziali che mantengano rilievo

economico proporzionale rispetto a quello unitario

- In dando: divisibile se cose fungibili, indivisibile se cose infungibili

- In faciendo: indivisibile

Se pluralità di soggetti legati da regimi di parziarietà con oggetto fare indivisibile → da parziarietà a solidarietà

● Naturali: rapporti sprovvisti di azione → no pretesa adempimento (Schuld ohne Haftung), chi ha

spontaneamente eseguito la prestazione, non può più ripeterla (soluti retentio)

In origine: obbligazioni schiavo-terzi. Poi estensione: servo-padrone, filius-paterfamilias. Età giustinianea:

significato etico

Inadempimento

Debitore non adempie (non esegue prestazione o non la esegue esattamente)

- Inadempimento imputabile al debitore → sorge responsabilità: risarcimento danno cagionato da inadempimento

Responsabilità contrattuale sorge a seguito di inadempimento derivante da contratto o da atti produttivi di

obbligazione

Responsabilità extracontrattuale a seguito di violazione di interesse altrui che prescinde da rapporto obbligatorio

- Inadempimento non imputabile al debitore → estinzione obbligazione e liberazione debitore

- Creditore non più interessato a ricevere esecuzione prestazione → estinzione obbligazione e liberazione

debitore

Oggi

- Obbligazioni di mezzi: ai fini dell’adempimento dell’obbligazione non è necessario che la prestazione incida

l’effettivo raggiungimento del fine per cui il debitore si era fatto promettere la prestazione

- Obbligazioni di risultato: prestazione eseguita deve raggiungere il risultato prefissato

Responsabilità contrattuale graduata e grava sul soggetto inadempiente sulla base di:

> Criteri soggettivi: si tiene conto dell’atteggiamento psicologico del debitore nei confronti dell’evento dannoso

- Dolo: debitore ha voluto evento dannoso

- Colpa: debitore ha voluto una condotta che per negligenza, imprudenza e imperizia ha prodotto evento dannoso

Culpa levis: parametrata alla diligentia del paterfamilias

Culpa lata (colpa grave): chi non capisce quello che tutti capiscono

Culpa in concreto: parametrata alla diligentia quam suis nei propri affari

> Criteri oggettivi: non si tiene conto dell’atteggiamento psicologico del debitore

Custodia tecnica (oggi responsabilità oggettiva): debitore responsabile in tutti i casi, tranne vis cui resistit non

potest

Età giustinianea: responsabilità per custodia diventa diligentia exacta o exactissima (presunzione per colpa che

comporta inversione dell’onere della prova)

*Chi è tenuto ad un’obbligazione di dare non è tenuto per un facere (Paolo): debitore tenuto solo per colpa

commissiva, esclusa responsabilità per fatto omissivo

* Criterio dell’utilitas contrahentium nei rapporti obbligatori basati sulla bona fides (Ulpiano): responsabilità

contrattuale modulata a seconda del vantaggio patrimoniale ricavato dalle parti

- Contratto di deposito: depositario non ricava alcuna utilitas → responsabilità limitata al dolo

- Contratto di comodato: comodatario trae utilitas → responsabilità per custodia

Età giustinianea: criterio ormai generalizzato, posto a fondamento della modulazione della responsabilità

contrattuale

Debitore in mora: in ritardo nell’adempimento della prestazione

Presupposti: prestazione ancora possibile; creditore ancora interessato a ricevere prestazione

- In assenza di termine → interpellatio/mora ex persona: creditore deve richiedere al debitore l’esecuzione della

prestazione

- Termine previsto→ interpellatio non necessaria (dies interpellat pro homine)/mora ex re

Obbligazioni di restituzione che sorgono da delitto: ladro sempre considerato automaticamente in mora

Assenza di mora in obbligazioni di non facere: se debitore pone in essere atto contrario, è automaticamente

inadempiente

Costituzione in mora → attuazione della perpetuatio obligationis → immutabilità del vinculum iuris: insensibile

all’effetto liberatorio di una successiva impossibilità sopravvenuta, perché il debitore sarà considerato

responsabile anche in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili

Estinzione della mora: altra causa diversa dall’impossibilità sopravvenuta; mora purgata (debitore offre a creditore

esatta prestazione e interessi moratori)

Mora accipiendi: creditore non accetta di ricevere prestazione → no estinzione obbligazione, ma debitore

risponde solo per dolo e ha diritto al rimborso spese per custodia del bene

Fonti delle obbligazioni: fatti giuridici che danno vita ad obbligazione

> Gaio, Institutiones: contratto,delitto

Contratto: ricomprende ogni atto lecito produttivo di vincolo obbligatorio; considera contratti anche figure in cui

manca accordo tra le parti → Gaio stesso considera limitante la bipartizione

> Gaio, Res cottidianae: contratto, delitto, variae causarum figurae (casi che non possono essere classificati né

come contratti né come delitti). Ripresa art. 1173 c.c.

> Modestino: consegna di una cosa e/o pronuncia di parole, consenso, legge, diritto onorario, necessità, atto

illecito

> Giustiniano: contratto, quasi contratto (istituti che non possono essere condotti a contratto), delitto, quasi delitto

(illeciti pretori non così gravi da essere classificati fra delitti)

Contratto

* Negozio unilaterale/bilaterale/plurilaterale: riferimento al numero della parti che partecipano all’atto

≠ Contratto ‘’ ‘’ : riferimento al numero delle parti che risultano obbligate

Definizione di Labeone riportata da Ulpiano: è contratto solo ciò che prevede una corrispettività di prestazioni

>

(sinallagma) basate sul consenso espresso dalle parti → il contratto consiste in un negozio bilaterale o

plurilaterale*

> Gaio, obbligazioni che sorgono da contratto: obligationes re, ob. verbis, ob. litteris, consensu contractae

- I contratti consensuali costituiscono solo una fra le categorie di contratti esistenti

- Anche figure di contratto in cui il mero consenso non è idoneo e sufficiente a dar vita al vincolo obbligatorio, ma

deve essere integrato dalla consegna di una cosa, dalla pronuncia di parole solenni, dalla redazione di un

documento scritto

- Anche figure di contratto da cui non sorgono obbligazioni corrispettive, ma solo in capo a una parte (c.

unilaterali)

- Propensione per piena bilateralità del contratto, mentre il contratto è solitamente bilaterale imperfetto

Influenza di Sesto Pedio la cui opinione è riportata da Ulpiano: in ogni tipo di contratto è necessario l’accordo tra

le parti

Oggi tipicità debole: accanto ai contratti preposti e regolati dall’ordinamento le parti possono dar vita, nell’ambito

della loro autonomia contrattuale, ad ulteriori figure, purché meritevoli di tutela secondo l’ordinamento (art. 1322

c.c.)

Forte tipicità contrattuale: i contratti sono figure dotate di nomen proprium e di disciplina prefissata

dall’ordinamento

La tipicità contrattuale non è percepita come un limite:

- Alcuni contratti come comodato e deposito erano originariamente tutelati dal pretore con actiones in factum, poi

sono stati ricondotti nei contratti di diritto civile e tutelati da actiones in ius conceptae di buona fede

- La stipulatio consente alle parti di introdurre al suo interno qualunque assetto di interessi

- Ai contratti di buona fede è possibile aggiungere in continenti un patto che incide sull’assetto negoziale relativo,

che ottiene difesa mediante la medesima azione che sorge a tutela del contratto stesso

Deformalizzazione della stipulatio in età postclassica, che diviene accordo informale fra parti → fine tipicità

contrattuale

Oggi: contratti ad effetti obbligatori e contratti ad effetti reali; il contratto rientra fra i modi di trasferimento della

proprietà

Età romana: contratto sprovvisto di effetti reali, considerato solo fonte di obbligazione

Età classica: mancipatio, in iure cessio e traditio non rientrano mai nel contractus

Età postclassica: ammessi alcuni casi di contratti ad effetti reali (compravendita cum scriptis degli immobili,

contratto di enfiteusi, costituzione di ipoteca)

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
18 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cecilia.iula di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica internazionale UNINETTUNO di Roma o del prof Briguglio Filippo.