Obbligazione
Vincolo giuridico in base al quale il debitore è legato al creditore per l'esecuzione di una prestazione.
Diritto soggettivo relativo
Il creditore necessita della cooperazione del debitore per soddisfare il proprio interesse.
Origine obbligazione
Ob-ligare: stato di asservimento materiale del debitore che poteva riscattarsi con pagamento.
Persona obbligata: oggetto. Denaro: mezzo per ottenere riscatto. Mancato pagamento comporta responsabilità del debitore (manus iniectio: esecuzione forzata da parte del debitore).
Sponsor: garante per un debito altrui. Vades e praedes: ostaggi nelle mani del creditore a garanzia del pagamento della composizione da parte dell'offensore.
Trasformazione
Non più vincolo materiale fra debitore e creditore, ma potenziale attuazione in caso di debitore inadempiente. Lex Poetelia Papiria: spostamento della responsabilità del debitore dalla sua persona fisica al suo patrimonio.
Sponsor: assume dovere per un determinato comportamento e responsabilità in caso di inadempimento.
Elementi obbligazione
- Creditore: soggetto attivo cui spetta il diritto di esigere una data prestazione. Deriva dal verbo credere: aver fiducia in qualcuno, affidarsi a qualcuno riguardo ad una certa aspettativa.
- Debitore: soggetto passivo tenuto all'esatta esecuzione della prestazione. Mancata esecuzione o esecuzione non corretta della prestazione → debitore inadempiente (sintagma Schuld-Haftung).
- Prestazione: oggetto dovuto dal debitore al creditore.
Definizioni obbligazione
Istituzioni di Giustiniano: iuris vinculum, coercibilità della prestazione (necessitate astringimur).
Paolo (Digesto):
- Contenuto della prestazione: dare, fare, non facere, praestare.
- Diritti reali ≠ diritti di obbligazione: ius in re per titolare diritti reali, ius in personam per titolare diritto di obbligazione. Coincidenza con distinzione ad opera di Gaio: actio in rem ≠ actio in personam.
"Minus est actionem habere quam rem" (Quinto Mucio Scevola).
Prestazione
- Dare: trasferimento proprietà di una cosa, costituzione di un diritto reale. Formula dell'actio in personam: rem dare oportere (convenuto tenuto a trasferimento proprietà e possesso della cosa).
- Fare: qualsiasi prestazione materiale. Non facere: astensione dal fare qualcosa.
- Praestare: stare garante/responsabile per, rispondere di (connesso con sostantivo che accompagna: dolum praestare).
Requisiti prestazione
- Possibile: Celso afferma che in caso di prestazione impossibile fin dall'origine, non può sorgere alcuna obbligazione. Gaio, casi di stipulatio inutilis: impossibilità di natura fisica, impossibilità di natura giuridica.
- Debitore si impegna a dare una cosa altrui → difficultas solutionis grava sul debitore. Il terzo non intende vendere la cosa → responsabilità per inadempimento prestazione grava sul debitore.
- Lecita: conforme alle norme di ordine pubblico e ai boni mores. Illiceità dell'oggetto: vendere merce rubata. Stipulatio invalida per diritto civile. Illiceità della causa: scambio di denaro per prestazione di non uccidere. Stipulatio formalmente valida per diritto civile, ma il pretore può neutralizzarla denegando l'azione o concedendo al promittente una exceptio.
- Determinata: parti determinano prestazione nel momento in cui danno vita al vinculum iuris. Determinabile: ricavabile da elementi esterni che ne determinano il contenuto (individuazione per relationem: pagamento dello stesso prezzo pagato l'anno precedente).
Abritrium merum: terzo determina contenuto prestazione a proprio piacimento. Non ammesso dal diritto romano. Arbitrium boni viri: terzo determina contenuto prestazione sulla base dell'arbitrio dell'uomo onesto.
Carattere personale: soggetto non può far sorgere direttamente in capo all'erede un'obbligazione che egli ha contratto. Gaio: stipulatio invalida se riferita al post mortem, stipulatio valida se riferita all'ultimo momento di vita.
Carattere patrimoniale: prestazione suscettibile di valutazione economica. Nel processo formulare la condemnatio implica sempre una sua valutazione economica.
Tipologie di obbligazioni
- Alternative: ad oggetto due o più prestazioni (aut...aut). Nulla di stabilito → debitore sceglie prestazione1. Impossibilità prestazione1 → concentrazione su prestazione2. Impossibilità prestazione2 → liberazione.
- Cervidio Scevola: pagamento aestimatio litis. Creditore sceglie prestazione1. Prestazione2 assume forma di obbligazione semplice. Impossibilità prestazione prima che il creditore consumi scelta → se imputabile al debitore → pagamento aestimatio.
- Generiche: ad oggetto cose caratterizzate da appartenenza ad un genus → coincidenza con categoria cose fungibili. Età classica: prestazione anche di cose di infima qualità. Età postclassica: prestazione di cose di qualità non inferiore alla media (anche art. 1178 c.c.).
- Specifiche: ad oggetto cose individuate nella species.
- Solidali: debitore tenuto al solidum.
- Solidarietà elettiva: solidali attive, pluralità di creditori. Ogni creditore esige intera prestazione da debitore. Debitore eseguendo prestazione ad uno dei creditori si libera dagli altri. Solidali passive, pluralità di debitori. Ogni debitore costretto a intera prestazione. Uno dei debitori eseguendo prestazione libera tutti gli altri concreditori.
- Solidarietà cumulativa: debitore compie somma di azioni.
- Parziali: debitore tenuto solo pro quota. Ordinamento romano: nulla di stabilito → pluralità di creditori/debitori → parziarietà presunta. Ordinamento italiano: pluralità di creditori → parziarietà presunta, pluralità di debitori → solidarietà presunta.
- Estinzione obbligazioni solidali. Dottrina meno recente – età classica: estinzione con litis contestatio. Età giustinianea: alcune si estinguono con litis contestatio, altre con effettivo soddisfacimento. Dottrina più recente – già dall'età classica: estinzione con effettivo soddisfacimento.
- Divisibili/indivisibili: prestazione può/non può essere divisa in prestazioni parziali che mantengano rilievo economico proporzionale rispetto a quello unitario. In dando: divisibile se cose fungibili, indivisibile se cose infungibili. In faciendo: indivisibile. Se pluralità di soggetti legati da regimi di parziarietà con oggetto fare indivisibile → da parziarietà a solidarietà.
- Naturali: rapporti sprovvisti di azione → no pretesa adempimento (Schuld ohne Haftung), chi ha spontaneamente eseguito la prestazione, non può più ripeterla (soluti retentio). In origine: obbligazioni schiavo-terzi. Poi estensione: servo-padrone, filius-paterfamilias. Età giustinianea: significato etico.
Inadempimento
Debitore non adempie (non esegue prestazione o non la esegue esattamente).
Inadempimento imputabile al debitore → sorge responsabilità: risarcimento danno cagionato da inadempimento. Responsabilità contrattuale sorge a seguito di inadempimento derivante da contratto o da atti produttivi di obbligazione. Responsabilità extracontrattuale a seguito di violazione di interesse altrui che prescinde da rapporto obbligatorio.
Inadempimento non imputabile al debitore → estinzione obbligazione e liberazione debitore. Creditore non più interessato a ricevere esecuzione prestazione → estinzione obbligazione e liberazione debitore.
Oggi
- Obbligazioni di mezzi: ai fini dell'adempimento dell'obbligazione non è necessario che la prestazione incida l'effettivo raggiungimento del fine per cui il debitore si era fatto promettere la prestazione.
- Obbligazioni di risultato: prestazione eseguita deve raggiungere il risultato prefissato.
- Responsabilità contrattuale graduata e grava sul soggetto inadempiente sulla base di:
- Criteri soggettivi: si tiene conto dell'atteggiamento psicologico del debitore nei confronti dell'evento dannoso.
- Dolo: debitore ha voluto evento dannoso.
- Colpa: debitore ha voluto una condotta che per negligenza, imprudenza e imperizia ha prodotto evento dannoso. Culpa levis: parametrata alla diligentia del paterfamilias. Culpa lata (colpa grave): chi non capisce quello che tutti capiscono. Culpa in concreto: parametrata alla diligentia quam suis nei propri affari.
- Criteri oggettivi: non si tiene conto dell'atteggiamento psicologico del debitore. Custodia tecnica (oggi responsabilità oggettiva): debitore responsabile in tutti i casi, tranne vis cui resistit non potest. Età giustinianea: responsabilità per custodia diventa diligentia exacta o exactissima (presunzione per colpa che comporta inversione dell'onere della prova).
*Chi è tenuto ad un'obbligazione di dare non è tenuto per un facere (Paolo): debitore tenuto solo per colpa commissiva, esclusa responsabilità per fatto omissivo.
* Criterio dell'utilitas contrahentium nei rapporti obbligatori basati sulla bona fides (Ulpiano): responsabilità contrattuale modulata a seconda del vantaggio patrimoniale ricavato dalle parti.
- Contratto di deposito: depositario non ricava alcuna utilitas → responsabilità limitata al dolo.
- Contratto di comodato: comodatario trae utilitas → responsabilità per custodia.
Età giustinianea: criterio ormai generalizzato, posto a fondamento della modulazione della responsabilità contrattuale. Debitore in mora: in ritardo nell'adempimento della prestazione.
Presupposti: prestazione ancora possibile; creditore ancora interessato a ricevere prestazione.
- In assenza di termine → interpellatio/mora ex persona: creditore deve richiedere al debitore l'esecuzione della prestazione.
- Termine previsto → interpellatio non necessaria (dies interpellat pro homine)/mora ex re.
Obbligazioni di restituzione che sorgono da delitto: ladro sempre considerato automaticamente in mora. Assenza di mora in obbligazioni di non facere: se debitore pone in essere atto contrario, è automaticamente inadempiente.
Costituzione in mora → attuazione della perpetuatio obligationis → immutabilità del vinculum iuris: insensibile all'effetto liberatorio di una successiva impossibilità sopravvenuta, perché il debitore sarà considerato responsabile anche in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili.
Estinzione della mora: altra causa diversa dall'impossibilità sopravvenuta; mora purgata (debitore offre a creditore esatta prestazione e interessi moratori). Mora accipiendi: creditore non accetta di ricevere prestazione → no estinzione obbligazione, ma debitore risponde solo per dolo e ha diritto al rimborso spese per custodia del bene.
Fonti delle obbligazioni
Fatti giuridici che danno vita ad obbligazione.
- Gaio, Institutiones: contratto, delitto. Contratto: ricomprende ogni atto lecito produttivo di vincolo obbligatorio; considera contratti anche figure in cui manca accordo tra le parti → Gaio stesso considera limitante la bipartizione.
- Gaio, Res cottidianae: contratto, delitto, variae causarum figurae (casi che non possono essere classificati né come contratti né come delitti). Ripresa art. 1173 c.c.
- Modestino: consegna di una cosa e/o pronuncia di parole, consenso, legge, diritto onorario, necessità, atto illecito.
- Giustiniano: contratto, quasi contratto (istituti che non possono essere condotti a contratto), delitto, quasi delitto (illeciti pretori non così gravi da essere classificati fra delitti).
Contratto
- Negozio unilaterale/bilaterale/plurilaterale: riferimento al numero delle parti che partecipano all'atto ≠ Contratto '' '' : riferimento al numero delle parti che risultano obbligate.
- Definizione di Labeone riportata da Ulpiano: è contratto solo ciò che prevede una corrispettività di prestazioni (sinallagma) basate sul consenso espresso dalle parti → il contratto consiste in un negozio bilaterale o plurilaterale.
- Gaio, obbligazioni che sorgono da contratto: obligationes re, ob. verbis, ob. litteris, consensu contractae.
- I contratti consensuali costituiscono solo una fra le categorie di contratti esistenti. Anche figure di contratto in cui il mero consenso non è idoneo e sufficiente a dar vita al vincolo obbligatorio, ma deve essere integrato dalla consegna di una cosa, dalla pronuncia di parole solenni, dalla redazione di un documento scritto.
- Anche figure di contratto da cui non sorgono obbligazioni corrispettive, ma solo in capo a una parte (c. unilaterali). Propensione per piena bilateralità del contratto, mentre il contratto è solitamente bilaterale imperfetto.
- Influenza di Sesto Pedio la cui opinione è riportata da Ulpiano: in ogni tipo di contratto è necessario l'accordo tra le parti.
Oggi tipicità debole: accanto ai contratti preposti e regolati dall'ordinamento le parti possono dar vita, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, ad ulteriori figure, purché meritevoli di tutela secondo l'ordinamento (art. 1322 c.c.).
Forte tipicità contrattuale: i contratti sono figure dotate di nomen proprium e di disciplina prefissata dall'ordinamento. La tipicità contrattuale non è percepita come un limite:
- Alcuni contratti come comodato e deposito erano originariamente tutelati dal pretore con actiones in factum, poi sono stati ricondotti nei contratti di diritto civile e tutelati da actiones in ius conceptae di buona fede.
- La stipulatio consente alle parti di introdurre al suo interno qualunque assetto di interessi.
- Ai contratti di buona fede è possibile aggiungere in continenti un patto che incide sull'assetto negoziale relativo, che ottiene difesa mediante la medesima azione che sorge a tutela del contratto stesso.
Deformalizzazione della stipulatio in età postclassica, che diviene accordo informale fra parti → fine tipicità contrattuale.
Oggi: contratti ad effetti obbligatori e contratti ad effetti reali; il contratto rientra fra i modi di trasferimento della proprietà. Età romana: contratto sprovvisto di effetti reali, considerato solo fonte di obbligazione. Età classica: mancipatio, in iure cessio e traditio non rientrano mai nel contractus. Età postclassica: ammessi alcuni casi di contratti ad effetti reali (compravendita cum scriptis degli immobili, contratto di enfiteusi, costituzione di ipoteca).
Contratti reali (obligationes re contractae)
Mutuo, comodato, deposito, pegno. Vincolo obbligatorio sorge direttamente con la datio rei che si aggiunge alla conventio.
Mutuo
Contratto reale, unilaterale, a titolo gratuito. Mutuante trasferisce al mutuatario la proprietà di una somma di denaro o di un determinato quantitativo di cose fungibili. Mutuatario obbligato alla restituzione del tantundem eiusdem generis et qualitatis entro un termine prefissato.
- Mutuatario non può corrispondere somma maggiore di quella ricevuta, ma si può stabilire che debba di meno.
- Datio: determina trasferimento proprietà della cosa e fa sorgere il vincolo obbligatorio.
- Unilaterale: vincolo obbligatorio ricade solo sul mutuatario.
- Titolo gratuito: non è possibile aggiungere al mutuo un patto che preveda usurae. In quanto contratto stricti iuris, un eventuale patto aggiunto determinerebbe il sorgere di una exceptio a favore del debitore.
- Le parti quindi sono solite ricorrere ad una stipulatio usurarum (mutuatario si impegna alla corresponsione di interessi). Fenus unciarium: mutuatario tenuto a 1/12 del capitale ogni mese; interesse varia da un min di 8% a un max di 100% annuo. Applicazione del regime delle centesimae usurae: interesse di 12% annuo.