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MODI SATISFATTORI DI COMPENSAZIONE

Secondo l'art. 1241 quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti. In tal modo si estinguono le obbligazioni e si realizzano i crediti. La compensazione non opera automaticamente ma secondo le modalità fissate dalla legge in relazione a tre diverse ipotesi: legale, giudiziale, volontaria.

Secondo l'art. 1243 la compensazione legale è un tipo di compensazione che avviene per legge quando i crediti risultino:

  • omogenei: abbiano ad oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili del medesimo genere
  • certi o liquidi
  • esistenti e determinati esattamente nel loro ammontare
  • esigibili: entrambi non sottoposti a termine iniziale o condizione sospensiva

In caso di compensazione legale, l'estinzione dei due debiti opera sin dal giorno della coesistenza. La prescrizione non impedisce la compensazione.

La compensazione giudiziale ha effetto con...

Sentenza del giudice ed opera ex-nunc ed opera quindi quando quella legale non è stata efficace.

Secondo l'art 1246 la compensazione non si verifica quando:

  • credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato
  • di credito per la restituzione di cose depositate
  • di credito dichiarato impignorabile
  • di rinunzia alla compensazione fatta dal debitore in maniera tempestiva
  • di divieto stabilito dalla legge

Secondo l'art 1252 la compensazione volontaria è un tipo di compensazione che avviene in base ad un accordo tra le parti (negozio bilaterale) anche se non ricorrono le condizioni previste dalle precedenti compensazioni. Le parti possono anche fissare preventivamente le condizioni di tale compensazione.

CONFUSIONE: Secondo l'art 1253 quando la qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue ed i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono

liberati.INADEMPIMENTOGENERALE: Secondo l'art 1218 il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità dellaprestazione dovuta a causa a lui non imputabile.

In merito a ciò, la dottrina sostiene diverse tesi; senza dubbio, l'inadempimento è sanzionabile. Il creditore che agisce per il risarcimento del danno, deve dare prova dell'effettivo inadempimento mentre il debitore deve provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione. Se il debitore è stato diligente ma non ha potuto adempiere all'obbligo, egli non è tenuto al risarcimento. La diligenza va analizzata in termini oggettivi, tenendo conto della forza richiesta. Sul piano della diligenza, vanno distinte le obbligazioni di mezzo da quelle di risultato; di risultato: il debitore deve raggiungere uno scopo che

equivale all'interesse del creditore. Di mezzo: lo sforzo è l'essenza del comportamento stesso. Lo sforzo di diligenza interferisce con quello di imputabilità; talvolta, infatti, la prestazione può essere sia troppo faticosa che costosa e sarebbe perciò contrario al concetto di buona fede, pretendere comunque l'adempimento da parte del debitore. Si parla perciò di inesigibilità della prestazione. Altro limite è dato dalla causa di forza maggiore (terremoto a Pechino, attentato nell'intera Cina). L'inadempimento per causa da imputare al debitore può derivare da dolo (il debitore non vuole adempiere) o da colpa (il debitore adempie senza diligenza). Si distingue perciò l'inadempimento assoluto da quello relativo: assoluto, nel caso in cui il debitore non esegue affatto la prestazione dovuta; relativo, nel caso in cui il debitore esegue la prestazione in maniera inesatta, in ritardo o in maniera

parziale.MORA DEL DEBITORE: Secondo l'art 1219, il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. Non è necessaria la costituzione in mora quando:

  • il debito deriva da fatto illecito
  • il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l'obbligazione
  • quando è scaduto il termine, se l'obbligazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.
  • nei contratti di sub-fornitura
  • in caso di obbligazione di non fare

Il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, deve essere determinato, per cui al fine di considerare il debitore inadempiente, è necessario che la prestazione sia fattibile dal punto di vista temporale. In quel momento, o la prestazione è inesegibile per cui il creditore chiederà il risarcimento del danno o la prestazione sarà ancora eseguibile e quindi il creditore chiederà l'adempimento della prestazione costituendo in mora il debitore. Secondo l'art

1220 il debitore non può essere considerato in mora se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta anche senza osservare le forme indicate dall'art 1208, a meno che il debitore non l'abbia rifiutata per un motivo legittimo.

RISARCIMENTO DEL DANNO: Secondo l'art 1223 il risarcimento del danno per inadempimento o per ritardo, deve così comprendere la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. Il risarcimento del danno è quindi la sanzione civile prevista dal codice per la violazione di un obbligo giuridico. Consiste quindi nel versamento al creditore di una somma di denaro a soddisfacimento in via sostitutiva della prestazione mancata. Si attesta diversamente a seconda che si configurabile un illecito in senso stretto (aquiliano) o extra-contrattuale. Nel primo caso, il problema che si pone si risolve, se il danno è permanente, nell'evitare che le conseguenze

dannosecontinuino a verificarsi e quindi eliminando i danni già prodotti. Ciòavviene o mediante un risarcimento in forma specifica (trasferimento aldanneggiato di una cosa uguale a quella distrutta) o mediante somma didenaro nascendo così un diritto di credito. Da fare meglioIn caso di inadempimento, il creditore può mettere in mora il debitore edaccettare un adempimento tardivo. L’eliminazione dei danni si attuamediante l’obbligo risarcitorio, secondario e strumentale. Ha comecontenuto il risarcimento in somma di denaro. Diversa è la natura del dannorisarcibile. Nel caso di illecito in senso stretto, è risarcibile anche il dannonon patrimoniale quando il fatto costituisce reato o quello conseguente allalesione di un diritto della personalità. In caso di inadempimento, invece, ildanno è necessariamente patrimoniale.

CAPARRA: secondo l’art 1385, se al momento di una conclusione di uncontratto, una parte da’ all’altra,

A titolo di caparra, una somma di denaro o di cose fungibili, la caparra in caso di adempimento deve essere restituita. Nell'ipotesi di adempimento di entrambi i contraenti, la somma della caparra verrà restituita o imputata al pagamento. Nell'ipotesi di inadempimento di colui che ha versato la caparra, la controparte potrà trattenerla e recedere dal contratto. Nell'ipotesi di inadempimento della parte che ha ricevuto la caparra, la controparte potrà recedere dal contratto ed avrà diritto a ricevere una somma equivalente al doppio della caparra medesima.

MODIFICAZIONI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

MODIFICAZIONI OGGETTIVE. LA SURROGAZIONE REALE:

Il rapporto obbligatorio può modificarsi sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. Sotto il primo profilo, può verificarsi con riguardo al titolo e al contenuto. Una particolare modificazione soggettiva è quella della surrogazione reale.

MODIFICAZIONI SOGGETTIVE NEL LATO ATTIVO, CESSIONE

DICREDITO: Secondo l'art 1260, la cessione del credito consiste in un accordo bilaterale mediante il quale la parte creditrice trasferisce ad un'altra persona, a titolo oneroso o gratuito, il proprio credito vantato verso la parte debitrice (purché il credito non abbia carattere strettamente personale o non sia vietato dalla legge). La cessione si realizza mediante un accordo tra creditore cedente e terzo cessionario. Secondo l'art 1263, quindi, il cedente deve consegnare al cessionario i documenti che provano il credito in suo possesso e trasferire anche eventuali garanzie. Secondo l'art 1264, affinché la cessione sia efficace, non è richiesto il consenso del debitore ceduto in quanto per egli è indifferente effettuare il pagamento ad un soggetto piuttosto che ad un altro. Oggetto di tale cessione potrebbero essere non solo i diritti di credito ma anche i diritti potestativi e quelli personali di godimento. Può avere ad oggetto anche un dare,

un facere e un non facere. La cessione può avvenire sia titolo gratuito (donazione) che oneroso (compravendita).

SURROGAZIONE PER PAGAMENTO: secondo l'art 1201 il creditore ricevendo il pagamento da un terzo può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneo al pagamento. Nel caso di surrogazione per volontà del creditore, la surrogazione deve avvenire con il rilascio di una quietanza.

Secondo l'art 1202 la surrogazione avviene per volontà del debitore quando quest'ultimo prende a mutuo una somma di denaro allo scopo di pagare il debito facendo rientrare il mutuante nella posizione del creditore ma nel momento in cui concorrano le seguenti condizioni:

  • il mutuo e la quietanza devono risultare da atto avente data certa
  • nell'atto di mutuo sia indicata la destinazione della somma mutuata
  • nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma.

Secondo l'art 1203

la surrogazione legale avviene allorché, in specifici casi, la legge autorizzi il terzo che paga a sostituirsi nei diritti del creditore e non richiede né dichiarazione formale ed espressa né il consenso del creditore. DELEGAZIONE: Secondo l'art 1268 si ha delegazione ogni qualvolta il delegante (debitore) ordina al delegato (terzo) di assumere o di estinguere il debito nei confronti del delegatario (creditore). Nella delegazione si assiste ad una doppia vicenda obbligatoria; da un lato il delegante è creditore del delegato, dall'altro lato egli è debitore del delegatario. Con la delegazione a promettere, il debitore assegna al creditore un nuovo debitore che si obbliga verso il creditore, non liberando però il debitore originario dalla sua obbligazione almeno che il creditore non dichiari di liberarlo. Nel primo caso sarà cumulativa, nel secondo liberatoria.
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Publisher
A.A. 2004-2005
18 pagine
5 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Gazzoni Francesco.