Obbligazioni generali
Secondo l’art. 1173, le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da altro atto idoneo a produrle in conformità con l’ordinamento giuridico. Un’obbligazione nasce da un vincolo giuridico che impone ad un soggetto (il debitore) di tenere un determinato comportamento (una prestazione al fine di soddisfare un interesse altrui, il creditore). I soggetti del rapporto obbligatorio sono quindi determinati e portatori di interessi contrapposti. Non è concepibile un’obbligazione in cui un soggetto mira a soddisfare un interesse in via autonoma senza l’altrui collaborazione. Quando la qualità di debitore e creditore si riunisce nella stessa persona, l’obbligazione si estingue per confusione, tranne nei casi di accettazione con beneficio dell’inventario o dell’eredità.
Obbligazioni propter rem e in incertam personam
Vi sono dei casi in cui i soggetti del rapporto obbligatorio non siano ben determinabili ed in questo caso vanno distinte due ipotesi:
- Obbligazione propter rem: debitore e creditore non sono indeterminati ma sono determinabili in ogni momento (il debitore è individuato in relazione alla titolarità di un bene). Si parla quindi di soggetto determinabile per relationem.
- Obbligazione in incertam personam: i soggetti sono determinabili solo in alcuni casi previsti dalla legge (es: promessa al pubblico nella quale l’obbligazione nasce solo al momento in cui si verifica la situazione prevista nella promessa).
Dovere di correttezza
Secondo l’art. 1175, debitore e creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza. Non è dunque concepibile il tentativo di parte della dottrina di fare una distinzione tra la buona fede oggettiva e il principio di correttezza. Dovrebbe invece tenersi conto del principio di solidarietà sancito dall’art. 2 della Costituzione.
Carattere patrimoniale della prestazione
Secondo l’art. 1174, la prestazione che forma oggetto della prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. La prestazione deve quindi possedere un valore di scambio ed in pratica qualsiasi prestazione deve avere un equivalente in denaro.
Tipologie di prestazione
La prestazione è quindi il comportamento che il debitore deve tenere nei confronti del creditore per realizzare un suo interesse. Essa può consistere in un:
- Fare: obbligo di svolgere una determinata attività in favore del creditore (costruire una casa).
- Non fare: obbligo del creditore di astenersi dal tenere un determinato comportamento (non sopraelevare un edificio).
- Dare: obbligo di consegnare al creditore una o più cose (trasferimento della proprietà di un bene).
L'interesse
La prestazione deve corrispondere ad un interesse del creditore che non deve sussistere solo al momento in cui nasce l’obbligazione ma che deve continuare anche durante l’intero sviluppo del rapporto obbligatorio ed in particolare al momento dell’adempimento. L’interesse oltre ad essere a carattere economico, può anche essere a carattere morale o culturale (in questo caso non vi è giuridicità). L’interesse deve comunque essere meritevole di tutela. Esiste anche un interesse del debitore ad adempiere. Da un punto di vista più generale è tutelato l’interesse a far venir meno il vincolo del rapporto obbligatorio. D’altra parte l’interesse va a salvaguardia dell’onere e del prestigio del debitore interessato.
Vincoli non giuridici
Molto spesso non è facile distinguere se l’obbligo sia a carattere sociale o giuridico. La distinzione vi è quando l’obbligo è frutto di una norma sociale imposta dall’intera collettività. Discorso più complicato se l’obbligo nasce tra soggetti individuati (accordo tra soggetti). Un esempio è il cosiddetto patto tra gentiluomini in cui vi è un contenuto a carattere patrimoniale e un interesse economico del creditore che potrà avere comunque delle sanzioni extra-giuridiche (cessazione dei rapporti di affare).
Obbligazione naturale e civile
L’obbligazione naturale: è il carattere della coercibilità a distinguere le obbligazioni civili da quelle naturali. Le obbligazioni naturali sono quei doveri a carattere morale e sociale che un soggetto compie a favore di un altro (non generato da un obbligo giuridico). Il soggetto che deve compiere l’azione non è tenuto a svolgerla e colui a favore del quale doveva essere compiuta non può agire in giudizio in caso di inadempimento. Ne fanno parte il pagamento di gioco o l’assistenza familiare.
L’obbligazione civile: per le quali il creditore può agire in giudizio per fare valere il proprio diritto costringendo il debitore all’adempimento.
Vicende dell’obbligazione
Le fonti
Secondo l’art. 1173, l’obbligazione nasce da contratto, fatto illecito o ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità con l’ordinamento giuridico. È un sistema aperto e non chiuso. Aperto in quanto vi è una atipicità delle fonti nel senso che possono essere fonti delle obbligazioni anche atti o fatti non previsti dall’ordinamento ma nei limiti di conformità. Più in generale, è fatto o atto illecito ogni fatto che lede un diritto altrui. Sono fonti previste dalla legge: le promesse unilaterali, gestione di affari altrui, pagamento indebito, arricchimento senza causa.
Adempimento
Secondo l’art. 1176, nell’adempiere l’obbligazione, il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio di una attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. L’adempimento (pagamento) dell’obbligazione consiste nell’esecuzione della prestazione da parte del debitore. Così facendo, egli soddisfa l’interesse del creditore liberandosi dal suo obbligo ed estinguendo l’obbligazione. Di regola quindi, l’adempimento è la causa di estinzione naturale del rapporto obbligatorio. Il comportamento del debitore deve essere corretto.
Si discute se l’adempimento sia un atto negoziale o non negoziale. È innegabile la rilevanza dell’animus solvendi anche se l’estinzione di un’obbligazione non è nient’altro che la realizzazione di un diritto-dovere imposto dalla legge e nel quale quindi la volontà delle parti è irrilevante.
Presupposti dell'adempimento
L’adempimento ha dei presupposti. Deve essere:
- Esatto, nel senso che vi deve essere corrispondenza tra l’oggetto dell’obbligazione e quello della prestazione.
- Integrale, potendo il creditore rifiutare l’adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile.
Luogo dell’adempimento
Secondo l’art. 1182, se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione, si osservano le norme che seguono:
- L’obbligazione di una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta.
- L’obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta a domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se il domicilio è diverso da quello che il creditore aveva al tempo dell’inizio dell’obbligazione, il debitore, con dichiarazione del creditore, ha il diritto di eseguire l’adempimento al proprio domicilio.
Il luogo dell’adempimento generalmente è rimesso alla volontà delle parti. In mancanza di questa può essere rimessa alla volontà del giudice.
Tempo dell’adempimento
Secondo l’art. 1183, se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla subito. Se in virtù della natura della prestazione o del luogo dell’esecuzione sia necessario un termine, questo, in mancanza di un accordo tra le parti, è stabilito dal giudice. Se il termine per l’adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta comunque al giudice stabilirlo in base alle circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, esso potrà essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsene.
Secondo l’art. 1184, se per l’adempimento è fissato un termine questo si presume a favore del debitore qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi. Se il termine è stabilito a favore del debitore, il creditore non potrà pretendere l’adempimento prima della scadenza ma il debitore potrà liberarsi anche prima della scadenza. Se è stabilita a favore del creditore, questi potrà pretendere l’adempimento anche prima della scadenza, ma il debitore è preclusa l’esecuzione anticipata rispetto alla scadenza. Se è stabilita a favore di entrambi le parti, il creditore non potrà esigerla prima e il debitore non potrà eseguirla prima.
Secondo l’art. 1186, il creditore può esigere immediatamente la prestazione anche quando sia stabilito un termine nell’interesse del debitore nei... (il testo prosegue)