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OBBLIGAZIONI
Un'obbligazione è il rapporto in virtù del quale il debitore deve tenere un certo comportamento a favore del creditore. Le fonti delle obbligazioni sono il contratto, il fatto illecito e ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico (es. testamento). Gli elementi del rapporto obbligatorio sono la prestazione e il soggetto.
In base al contenuto della prestazione si distinguono tre tipi di obbligazioni:
- Obbligazioni di dare - il debitore è tenuto alla consegna di una cosa specifica o di un certo numero o quantità di cose determinate solo nel genere. La prestazione non è la cosa, ma il dare la cosa. Oggetto della prestazione è la cosa che si tratta di dare.
- Obbligazioni di fare - il debitore è tenuto a svolgere un'attività il cui compimento soddisfa un interesse del creditore.
- Obbligazioni di non fare - richiedono al debitore di astenersi da un'attività.
come un vincolo, intendendo che ci sia qualcosa in più di un dovere di comportarsi in un certo modo. Ciò è visibile nel legame tra dovere e responsabilità patrimoniale. Fondamentale è l'art. 2740 secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Ciò significa che i creditori possono rivalersi sui beni del debitore quando manca di adempiere. Assumendo un'obbligazione il debitore espone i suoi beni all'azione dei creditori stabilendo così un generico vincolo sul suo patrimonio. In quest'ottica l'obbligazione comprende due elementi: obbligo e responsabilità.
ADEMPIMENTO E INADEMPIMENTO
Adempimento è l'esatta esecuzione della prestazione dovuta. Infatti è inadempiente, quel debitore che non esegue esattamente la prestazione.
L'adempimento è regolato dal:
- criterio della diligenza
nell'adempimento—>nell'adempiere il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (persona di buon senso). Il difetto di diligenza, cioè la negligenza o l'imperizia, costituisce colpa del debitore. Il criterio di diligenza viene precisato per le obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale. Qui la diligenza richiesta non è quella del buon padre di famiglia, ma è una diligenza tecnica, cioè il rispetto delle regole dell'arte.
2) rilevanza del risultato nell'adempimento fattore che ci permette di distinguere due tipologie di obbligazioni. Obbligazioni di diligenza in cui il debitore è tenuto a una condotta diligente e con essa adempie. Obbligazioni di risultato in cui il debitore è tenuto a produrre un certo risultato concreto, senza il quale non si ha adempimento.
Modalità di adempimento
Adempimento parziale-> può essere offerto dal debitore, ma il
- Il creditore può rifiutare anche se la prestazione è divisibile; a meno che la legge o gli usi dispongano diversamente.
- Il luogo dell'adempimento - cioè dove deve essere eseguita la prestazione. La legge dispone che si guardi prima di tutto l'accordo tra le parti. Ci sono infine tre regole suppletive:
- Consegna di cosa determinata - va fatta nel luogo in cui era la cosa quando è sorta l'obbligazione.
- Pagamento di somma di denaro - va fatta al domicilio del creditore.
- Altre prestazioni - vanno eseguite al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
- Debiti che devono essere pagati al domicilio del creditore - portabili.
- Debiti che vanno pagati al domicilio del debitore - chiedibili.
- Tempo - se la convenzione non stabilisce un termine, la prestazione va compiuta immediatamente, mentre se la natura e il modo della prestazione richiedono un termine, questo è stabilito dal giudice.
- Regola della decadenza del beneficio del
termine-> anche se e’ stabilito un termine a favore del debitore, il creditore puo’ esigere immediatamente la prestazione se il debitore e’ divenuto insolvente o ha ridotto le garanzie.
Imputazione dei pagamenti-> si verifica quando un debitore ha piu’ debiti verso un creditore e bisogna imputare il pagamento ad una o un’altra obbligazione. La legge consente al debitore di poter dichiarare quale debito intende soddisfare, anche senza il consenso del creditore. L’unica cosa che non puo fare e’ imputare la somma pagata al capitale invece che agli interessi. Se il debitore non dichiara quale debito vuole estinguere, si applica un ordine stabilito: debito scaduto poi tra questi il meno garantito, poi il piu’ oneroso e infine il piu vecchio. Inoltre, il debitore che non fa l’imputazione accetta il rischio che il creditore lo imputi a un debito piuttosto che a un altro.
Prestazione in luogo dell’adempimento: il debitore non puo’
liberarsi dall'obbligazione eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta anche se di valore eguale o maggiore. Tuttavia, se il creditore vuole può accettare la prestazione offerta dal debitore in luogo dell'inadempimento. Il debito si estingue quando la diversa prestazione è eseguita. Diritto alla quietanza: il debitore che paga ha diritto di ricevere a sue spese una quietanza -> dichiarazione del creditore che attesta l'avvenuto pagamento. Soggetti dell'adempimento: Protagonisti dell'adempimento sono il debitore e il creditore. a) Capacità del debitore: il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità. Il pagamento è un atto dovuto e il creditore che ha ricevuto quanto gli era dovuto non può essere obbligato a restituire. b) Capacità del creditore: il creditore deve accettare la prestazione, cioè verificare che corrisponda a quella dovuta.dovuta.- Legittimazione a pagare: c'è la possibilità che un terzo adempia l'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, se questo non ha interesse che il debitore esegua personalmente la prestazione.
- Legittimazione a ricevere: il creditore non è l'unico possibile legittimato a ricevere. Il debitore si libera anche se paga a rappresentante del creditore o alla persona che è indicata dal creditore anche senza il potere di rappresentanza. Il debitore che paga a chi non è legittimato a ricevere può essere liberato:
- se colui al quale ha pagato appariva legittimato (creditore apparente)
- se il debitore ha pagato in buona fede, cioè convinto di pagare al creditore.
Inadempimento
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta deve risarcire il danno subito dal creditore se non prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità dellaprestazione, derivante da causa a lui dovuta.
non imputabile. Si capisce come il debitore sopporta tutto il rischio del mancato adempimento. Inoltre, la diligenza anche se massima non è sufficiente a liberare il debitore dal mancato adempimento.
Per impossibilità, la giurisprudenza ha dato un'interpretazione rigorosa. Impossibilità deve essere oggettiva (non dipendere dalla particolare situazione del debitore) e assoluta (escludere anche la minima possibilità di eseguire la prestazione).
Causa non imputabile -> il debitore deve provare l'esistenza di una casualità a lui esterna, cioè il caso fortuito o la forza maggiore.
Per alcune categorie di obbligazioni la liberazione per impossibilità è esclusa. Per es. l'obbligazione di dare cosa generica come una somma di denaro non è mai impossibile, salvo casi di catastrofi o emergenze.
Effetti dell'inadempimento
Due sono le conseguenze principali dell'inadempimento:
- Il debitore è tenuto a risarcire
Il danno. In caso di inadempimento per mancanza, difetto eritardo, tutte originano una responsabilita’ per inadempimento—> obbligo di risarcire il dannocausato dal mancato, difettoso o ritardato adempimento<—
2)il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.Debitore risponde con la responsabilita’ patrimoniale, la quale non e’ una conseguenzadell’inadempimento, ma un aspetto della stessa obbligazione.
Nel caso in cui un debitore non collabora, il creditore puo’ ricorrere al giudice perche’ dispongal’esecuzione coattiva. Questa prevede diverse modalita’ come ad es. l’espropriazione dei beni. Levarie forme di esecuzione dimostrano che con l’inadempimento il debitore non e’ liberato dallavecchia obbligazione per assumere solo quella di risarcire il danno. La prestazione originaria restadovuta e il creditore puo’ esigere l’adempimento,
Più il danno per il ritardo. Mora del debitore. Situazione in cui il debitore è considerato giuridicamente inadempiente e non sempre coincide con il ritardo dell'adempimento. Il debitore, che manca di adempiere, deve essere messo in mora mediante intimazione o richiesta di adempiere fatta per iscritto dal creditore. Non è necessaria (automatica) la costituzione in mora in 3 casi: 1) il debito deriva da fatto illecito 2) il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere 3) quando è scaduto il termine per i debiti portabili. Gli effetti della mora sono: a) il debitore è tenuto a risarcire i danni provocati dal ritardo nell'adempimento b) il debitore in mora sopporta il rischio dell'impossibilità sopravvenuta anche per causa a lui non imputabile. Mora del creditore. Debitore pronto ad adempiere alla sua obbligazione, ma non può eseguire la prestazione perché il creditore non collabora. Il debitore può tutelarsi provocando la
io, noto come "debitore", sono tenuto a fare un'offerta formale della prestazione tramite un pubblico ufficiale.