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Modi di estinzione diversi dall'adempimento

L'adempimento è il modo fisiologico, regolare di estinzione del rapporto obbligatorio, ma non l'unico. Il rapporto obbligatorio si può estinguere anche mediante altre fattispecie estintive. Fra queste, particolare rilievo assumono la novazione, la remissione, la compensazione, la confusione e l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore disciplinate dagli art. 1230 – 1259.

Queste fattispecie si distinguono in fattispecie estintive satisfattorie o non soddisfattorie a seconda che attraverso di esse vengano soddisfatti gli interessi dedotti nel rapporto o comunque si riesca a raggiungere un risultato che, seppur sostitutivo o equivalente rispetto a quello che sarebbe conseguito all'esatto adempimento, sia utile per il creditore.

Fattispecie estintive soddisfattorie

Possono essere ricondotte alle fattispecie estintive soddisfattorie: la compensazione (entrambe le parti coinvolte nella vicenda, a fronte della perdita del proprio credito, ricevono un beneficio consistente nella liberazione dal proprio debito reciproco), la confusione (in quanto a seguito della riunione delle contrapposte qualità, creditoria e debitoria, in capo ad uno stesso soggetto, questi perde sì un vantaggio, il credito, ma ne acquista uno corrispondente, la liberazione del debito) e la novazione (in quanto la sua funzione estintivo-costitutiva determina la nascita di una nuova obbligazione che funge da corrispettivo dell'estinzione di quella originariamente esistente fra le parti).

Fattispecie estintive non soddisfattorie

Alle fattispecie estintive non soddisfattorie, vanno ricondotte la remissione (non è soddisfattoria perché il creditore si priva della sua ragione creditoria in cambio di nulla) e l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore.

  • Questa differenza tra modalità soddisfattorie e non soddisfattorie non è soltanto teorica, ma ha una serie di riflessi dal punto di vista pratico: attraverso le modalità estintive soddisfattorie, il patrimonio del creditore rimane integro (come se l'adempimento ci fosse stato, anche se il soddisfacimento dell'interesse creditorio avviene con una vicenda diversa); quelle non soddisfattorie implicano una diminuzione del patrimonio.

Novazione

(1230-1235 cc.) Occorre innanzitutto distinguere tra novazione soggettiva, che si ha quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che invece viene liberato (1235 c.c.) e novazione oggettiva che si attua quando le parti di un rapporto obbligatorio sostituiscono all'obbligazione originaria, che si estingue, una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. (1230 c.c.)

Come vediamo soltanto la novazione oggettiva ha funzione estintiva, in quanto la novazione soggettiva determina al più una vicenda modificativa della titolarità della situazione debitoria. (Delegazione, espromissione, accollo). Soltanto nei rapporti fondati sull’intuitus personae la sostituzione del soggetto passivo comporta l’estinzione dell’obbligazione. In realtà, in tal caso, la ragione dell’estinzione sta nel cambiamento dell’oggetto e in senso lato dell’interesse. Ecco perché si tratterebbe dunque di novazione oggettiva.

Novazione oggettiva

Per aversi novazione oggettiva e quindi affinché si realizzi l’effetto estintivo costitutivo, è necessario il concorso di due elementi: il primo, l’aliquid novi, attiene al profilo oggettivo e consiste nella modifica dell’oggetto o del titolo dell’originaria obbligazione; il secondo attiene invece al profilo soggettivo e consiste nell’animus novandi (La volontà espressa in modo non equivoco di estinguere il rapporto precedente). Questo elemento soggettivo consente di distinguere la novazione dalla costituzione di un secondo e aggiuntivo rapporto obbligatorio, che non comporta l’estinzione dell’obbligazione originaria. Là dove tale volontà non risulti, infatti, ben potranno coesistere la nuova e la precedente obbligazione.

Modifica oggetto

Quanto al profilo oggettivo, è opportuno precisare che per oggetto si deve intendere in tal caso tanto la prestazione quanto il bene o interesse dedotti in obbligazione. Un esempio di novazione con mutamento dell’oggetto si ha quando un debitore, obbligato a trasferire un bene determinato, conviene con il creditore che potrà adempiere prestando una somma di denaro corrispondente al valore del bene.

Differenze datio in solutum e novazione

Come vediamo da tale esempio la novazione per modificazione dell'oggetto da un punto di vista strutturale è simile alla datio in solutum, alla prestazione in luogo di adempimento (1197 cc.). Tra i due istituti però vi è una notevole differenza. Nella novazione, abbiamo la nascita di una nuova obbligazione e contestualmente l’estinzione di quella originaria. Nella datio in solutum, l’obbligazione originaria non si estingue, seppur questa possa essere estinta anche attraverso l’esecuzione di una prestazione diversa da quella convenuta nella fase costitutiva del rapporto. In altri termini nella datio in solutum, l’effetto estintivo dell’obbligazione si produce solo con l’effettiva esecuzione della prestazione diversa. Finché la diversa prestazione non viene eseguita il debitore rimane tenuto anche a quella originale. Nella novazione invece, l’obbligazione originaria si estingue e il debitore è tenuto ad eseguire unicamente la nuova obbligazione.

Modifica titolo

Anche il cambiamento del titolo, cioè della ragione giustificativa del rapporto obbligatorio, comporta novazione oggettiva. (1230) È importante distinguere il titolo dalla fonte dell'obbligazione. La fonte è l’origine del rapporto obbligatorio. Il titolo è la ragione giustificativa. [Così un’obbligazione pecuniaria può fondarsi su una pluralità di ragioni giustificative: si può essere tenuti ad adempierla a titolo di risarcimento del danno extracontrattuale o a titolo di pagamento del prezzo in una compravendita. Nella prima ipotesi il titolo è il risarcimento del danno e la fonte è il fatto illecito; nella seconda ipotesi il titolo è la compravendita mentre la fonte è il contratto]

È fondamentale dire che ai fini della novazione deve cambiare il titolo e non la fonte dell'obbligazione. Dovendo fare un esempio si pensi ad un compratore che ottenga dal venditore di poter trattenere per un certo periodo la somma di denaro che dovrebbe immediatamente pagare a titolo di prezzo, per fare un investimento che altrimenti non potrebbe fare; in cambio il compratore assume l’obbligo di restituire, alla data convenuta, la somma di denaro maggiorata degli interessi. In tal caso la fonte dell’obbligazione (il contratto) resta immutata, ma il denaro originariamente dovuto quale prezzo della vendita, ora deve essere corrisposto a titolo di mutuo.

Così può accadere che muti la fonte ma non il titolo e quindi non si ha novazione. (Se una legge proroghi, oltre la data convenzionalmente pattuita, i rapporti di locazione in atto al momento della sua entrata in vigore, cambia sicuramente la fonte dei rapporti di locazione (costituiti prima da un contratto e poi dalla legge) ma il titolo resta sempre quello della locazione.

Invalidità del titolo originario

La nuova obbligazione, sorta in seguito alla novazione, ha la sua ragione giustificativa nell’estinzione di quell’originaria, cosicché le vicende relative a quest’ultima si possono ripercuotere sulla prima. L'art.1234 cc. dispone che perciò la novazione è inefficace (rectius nulla) qualora l’obbligazione originaria si riveli inesistente. Il concetto d’inesistenza è stato impropriamente utilizzato dal legislatore, il quale probabilmente intendeva riferirsi all’ipotesi di nullità o annullabilità del titolo costitutivo. Ovviamente nel caso dell’annullabilità,

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