vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
TRE TIPI DI COMPENSAZIONE.
Il codice disciplina tre tipi di compensazione: LEGALE, GIUDIZIALE E VOLONTARIA.
- La compensazione legale opera per volontà espressa della legge ed ha luogo anche contro la
volontà dei privati. Questa si verifica soltanto se le obbligazioni reciproche abbiano i requisiti della
LIQUIDITA’ E DELL’ESIGIBILITA’, e se i beni oggetto delle prestazioni siano OMOGENEI E
FUNGIBILI(1243)
LIQUIDO = un credito è liquido quando è esistente e determinato esattamente nel suo ammontare.
ESIGIBILITA’= un credito è esigibile quando il suo titolare può pretendere che il debitore esegua la
prestazione dovuta (quando non è sottoposto a termine o condizione). L’esigibilità non va
identificata con l’esistenza del credito né con l’azionabilità. Un credito può esistere ed essere però
inesigibile (si pensi ad un credito sottoposto a termine). Quanto all’azionabilità, generalmente si
asserisce che è esigibile il credito che può essere fatto valere in giudizio al fine di ottenere una
sentenza di condanna. In questo modo si confonde l’esigibilità con l’azionabilità, e pur essendo vero
che magari un credito esigibile è anche azionabile, l’azionabilità non presuppone necessariamente
l’esigibilità ma piuttosto il non adempimento dell’obbligazione.
Affinché la compensazione legale operi, è altresì necessario che i crediti e i debiti reciproci abbiano
ad oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere
(OMOGENEE).
FUNGIBILI = esprime un’equivalenza qualitativa fra due o più beni, oggetto di prestazioni
reciproche che vanno a soddisfare l’interesse creditorio allo stesso modo.( burro e margarina)
OMOGENEI = quando appartengono allo stesso genere (dato strutturale)
Affinché la compensazione possa essere richiesta, non è necessario che i crediti reciproci si
equivalgono quantitativamente: là dove tal eguaglianza non vi siano, i debiti o i crediti si estinguono
per le quantità corrispondenti.
QUANDO OPERA LA COMPENSAZIONE LEGALE?
Si discute se la compensazione legale operi automaticamente (ipso iure) , al verificarsi della
coesistenza dei crediti e debiti reciproci, oppure se, per la produzione dell’effetto estintivo, si debba
considerare essenziale l’eccezione di compensazione.
- L'orientamento prevalente accoglie la prima soluzione, basandosi sulla lettera dell’art. 1242, il
quale prevede che i due debiti si estinguono dal giorno della loro coesistenza. In tal caso
l’eccezione di compensazione è pur sempre necessaria (vi è l’impossibilità per il giudice di rilevarla
d’ufficio) ma ha una funzione non costitutiva ma accertativa e dichiarativa dell’estinzione già
verificatasi in virtù della coesistenza. (Servirà a produrre gli effetti con una decorrenza retroattiva).
- Vi è poi una tesi, minoritaria, che attribuisce un ruolo essenziale all’eccezione di compensazione e
che Perlingeri ritiene preferibile. Egli dice che il fatto che l’effetto estintivo si produca dal momento
della coesistenza non significa che sia questa a determinarlo. Se così fosse non si comprenderebbe
perché:
a. Il giudice non possa rilevare di ufficio un effetto che si reputa già prodotto
Per cui secondo Perlingeri, la coesistenza determina la compensabilità, in virtù della quale ai
soggetti è attribuito un potere di estinguere. L’esercizio di questo potere, mediante l’eccezione,
determina l’estinzione delle obbligazioni reciproche e l’effetto retro agisce al momento della
coesistenza. L’eccezione funge da requisito legale di efficacia.
-la COMPENSAZIONE GIUDIZIALE (1243) si verifica quando il debito opposto in compensazione,
non è liquido ma è di pronta e facile liquidazione. In questo caso il giudice, dopo che ha accertato la
pronta e facile liquidazione, può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce
esistente. La sentenza del giudice, in tal caso, non assume un ruolo dichiarativo ( come nella
compensazione legale e volontaria) bensì costitutivo, in quanto concorre a produrre l’effetto
estintivo, che proprio per questo si verifica al momento dell’emanazione della sentenza (ex nunc)
senza retroagire al momento della coesistenza.
- La compensazione volontaria (1252) è stabilita per accordo delle parti ed ha luogo anche quando
manchino i presupposti per una compensazione legale o giudiziale. L’autonomia privata può anche
prevedere un regolamento compensativo preventivo sui generis, nel quale sia previsto che l’effetto
estintivo si produca automaticamente, cioè senza la necessità dell’eccezione, al verificarsi delle
condizioni previste.
CONFUSIONE. (1253-1255)
La confusione è fattispecie estintiva del rapporto obbligatorio, disciplinata dagli artt. 1253 e ss., che si
verifica quando nella stessa persona si riuniscono le qualità di debitore e di creditore. Questo effetto
estintivo però non avviene tanto per il venir meno della dualità dei soggetti ( e quindi per la confusione
sogg. Dei ruoli), ma quanto per il venir meno della dualità dei centri d’interesse o dei patrimoni ai quali
riferire le contrapposte situazione soggettive. Può infatti accadere che nonostante l’unicità dei soggetti,
permanga la dualità dei patrimoni e il rapporto obbligatorio non si estingue: può accedere ad esempio che
l’erede, creditore del de cuius già prima dell’apertura della successione, accetti con il beneficio di inventario
e quindi il rapporto obbligatorio non si estingue perché il patrimonio dell’erede e del de cuius restano
distinti. Vi sono poi fattispecie legali nelle quali, nonostante la riunione delle qualità, l'estinzione non si
verifica.( qualora un credito, oggetto di un usufrutto o di un pegno, pervenga a seguito di una pluralità di
trasferimenti successivi, nel patrimonio di chi è titolare della correlata situazione debitoria, l'obbligazione
resta in vita. E questo perché altrimenti si finirebbe per ledere l'interesse del terzo usufruttuario o del
creditore pignoratizio. Art 1254 cc. ). nell'art. 1255 si regola poi una fattispecie analoga. La riunione in una
stessa persona delle qualità di debitore principale e di fideiussore potrebbe generalmente generare
estinzione del rapporto obbligatorio per confusione. Se però vi è la presenza di un interesse del creditore a
mantenere separati i patrimoni del debitore principale e del fideiussore, nonostante la confusione sogg,
l'effetto estintivo non si produce.
REMISSIONE DEL DEBITO E RINUNZIA AL CREDITO. (1236-1240 cc).
Ai sensi dell’art. 1236 cc., se il creditore dichiara di rimettere il debito, tale dichiarazione estingue
l’obbligazione. Si tratta di una vicenda estintiva non satisfattoria, in quanto il creditore si priva della sua
ragione creditoria in cambio di nulla. E’ come se il creditore rinunciasse al suo credito, tant’è che la dottrina
prevalente identifica la remissione del debito con la rinunzia al credito. In realtà dice Perlingeri,
remissione e rinunzia realizzano funzioni diverse. La remissione incide sull’intero rapporto obbligatorio e lo
estingue, la rinunzia invece incide solo sulla sfera giuridica del rinunziante, il quale si priva della titolarità
della situazione giuridica creditoria. In altri termini la rinunzia comporta solo la dismissione della titolarità
del diritto, alla quale può collegarsi anche l'estinzione dell'obbligazione, quale effetto riflesso e indiretto e
comunque non necessario. Per queste ragioni la rinunzia è negozio unilaterale che per il suo
perfezionamento o la sua efficacia, non richiede la partecipazione del debitore, la remissione invece poiché
incide sull'intero rapporto, può richiedere tale partecipazione.
Ora, l’art. 1236 cc. dispone che la dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione
quando è comunicata al debitore, fatta salva la possibilità del debitore di dichiarare, entro un certo termine,
di non volerne profittare. Come vediamo, tale norma prende in considerazione l’interesse del debitore a
impedire l’effetto estintivo. Questo interesse del debitore però non diventa DIRITTO ad eseguire la
prestazione; in quanto di regola non è configurabile un diritto del debitore all’adempimento e dunque
neppure un corrispondente obbligo del creditore a riceverlo. Ragion per cui il creditore può liberamente
rinunziare al credito, perché l’interesse del debitore a non essere liberato pur essendo incompatibile con
l’effetto estintivo della remissione, è invece compatibile con l’effetto dismissivo della rinunzia. (Vi possono
essere comunque dei rapporti obbligatori che contemplano il diritto del debitore ad eseguire la prestazione
e quindi un obbligo del creditore ad accettare la prestazione. E’ questo il caso in cui l’esecuzione della
prestazione permette al debitore di realizzare e sviluppare la propria personalità.)
STRUTTURA. Per quanto riguarda la struttura, vi sono due teorie contrastanti: una qualifica la remissione
come atto negoziale contrattuale, l’altra come negozio unilaterale recettizio Il problema è stabilire se la
partecipazione del debitore attiene al perfezionamento della fattispecie ( e in tal caso la natura contrattuale
non dovrebbe essere messa in discussione) o al profilo degli effetti ( e in tal caso si dovrebbe riconoscerne
la struttura unilaterale). l’orientamento prevalente sostiene che la remissione sia un negozio
UNILATERALE RECETTIZIO : La remissione si realizzerebbe infatti mediante la dichiarazione di volontà
del solo creditore e produrrebbe l'effetto estintivo nel momento della comunicazione al debitore.
Quest’ultimo avrebbe tuttavia il potere di porre nel nulla tale effetto mediante un distinto negozio, che
operando come condizione risolutiva della remissione, ripristinerebbe l’originario rapporto. Una seconda
teoria, che va a privilegiare il profilo della cooperazione tra le parti e che presta attenzione anche agli
interessi del debitore, sostiene invece la natura contrattuale della remissione. In base a questa teoria la
partecipazione del debitore potrebbe non limitarsi a incidere sugli effetti ma concorre alla formazione della
fattispecie. Qualora però, il debitore non abbia interessi meritevoli di tutela a mantenere in vita
l’obbligazione o ad estinguerla mediante adempimento e si accerti che essa vive solo in funzione
dell’interesse del creditore, a questi va riconosciuto il diritto di estinguere il rapporto e la remissione
assumerà struttura unilaterale.
La