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Modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento
Con l'adempimento l'obbligazione si estingue perché in questo modo l'interesse del creditore è realizzato. L'adempimento fatto da un debitore incapace di agire è un adempimento regolare ed efficace. Il debitore non può chiedere la cancellazione degli effetti, cioè la restituzione, invocando la propria incapacità. Questo perché l'adempimento non è un atto di autonomia, ma un comportamento obbligato.
Adempimento Parziale: il creditore può rifiutarlo.
Circa il luogo dell'adempimento:
- Accordo delle parti
- Usi
- Natura della prestazione
Infine, si fa ricorso a 3 regole suppletive:
- Consegna di cosa determinata: nel luogo in cui è sorta l'obbligazione
- Pagamento di una somma di denaro: al domicilio del creditore
- Altre prestazioni: al domicilio del debitore
Modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento:
- Compensazione
- Confusione
SATISFATTORI:
- Novazione;
- Remissione;
- Impossibilità sopravvenuta.
Compensazione:
Si ha quando due soggetti sono obbligati reciprocamente l'uno verso l'altro, per cui ciascuno è al tempo stesso creditore e debitore dell'altro.
La compensazione è legale quando i debiti presentano le seguenti caratteristiche:
- Avere per oggetto prestazioni fungibili ed omogenee tra loro ed essere entrambi liquidi ed esigibili.
Confusione:
L'obbligazione si estingue per confusione quando le qualità di creditore e di debitore si uniscono nella stessa persona. (ad esempio, una società che incorpora un'altra società)
Novazione:
È l'accordo fra creditore e debitore, per cui l'obbligazione originaria si estingue, se ne sostituisce una nuova e diversa. La volontà di procedere all'estinzione dell'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.
NOVAZIONE OGGETTIVA
NOVAZIONE SOGGETTIVA
Remissione:
remissione è l'atto con cui il creditore rinuncia al proprio credito. L'obbligazione dunque si estingue ed il debitore è liberato. Produce effetto quando è comunicata al debitore, il quale potrebbe anche rifiutare, comunicando al creditore di non volerne approfittare. Impossibilità sopravvenuta: L'obbligazione si estingue se la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore. Se l'impossibilità è solo parziale, il debitore si libera eseguendo la prestazione per la parte rimasta possibile. INADEMPIMENTO: Secondo l'art. 1218 cod. civ., il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno. La mancanza di prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore, obbliga quest'ultimo al risarcimento del danno. (v. onere della prova) L'impossibilitàdeve essere oggettiva, cioè non deve dipendere dalla particolare situazione del debitore e deve essere assoluta, cioè tale da escludere anche la minima possibilità di eseguire la prestazione. Ed in caso di inadempimento, il debitore risponde dell'adempimento dell'obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri. (responsabilità patrimoniale)
Se il debitore non collabora, il creditore può procedere all'esecuzione forzata.
Garanzie del credito, cioè i mezzi di sicuro soddisfacimento del credito: (pegno, ipoteca, fideiussione)
Diverso è il caso del ritardo del debitore. Si verifica quando il debitore non esegue la prestazione nel termine stabilito. Gli effetti della mora non si producono automaticamente ma solo se il creditore prende l'iniziativa: la costituzione in mora. Essa consiste nell'intimazione o richiesta di adempimento, rivolta per iscritto al debitore dal creditore. Non è richiesta quando il debito deriva da
fatto illecito, quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere, o quando è scaduto il termine.