Adempimento e inadempimento
13-14 marzo 2006 Prof. Pieremilio Sammarco
L’adempimento è l’esatta esecuzione della prestazione dovuta.
Cosa si intende per “esatta esecuzione”?
L’adempimento è regolato dall’art. 1176 cod. civ. che stabilisce il criterio della diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. Con l’adempimento l’obbligazione si estingue perché in questo modo l’interesse del creditore è realizzato.
L’adempimento fatto da un debitore incapace di agire è un adempimento regolare ed efficace. Il debitore non può chiedere la cancellazione degli effetti, cioè la restituzione, invocando la propria incapacità. Questo perché l’adempimento non è un atto di autonomia, ma un comportamento obbligato.
Adempimento parziale
Il creditore può rifiutarlo. Circa il luogo dell'adempimento:
- Accordo delle parti;
- Usi;
- Natura della prestazione.
Infine, si fa ricorso a 3 regole suppletive:
- Consegna di cosa determinata: nel luogo in cui è sorta l’obbligazione;
- Pagamento di una somma di denaro: al domicilio del creditore;
- Altre prestazioni: al domicilio del debitore.
Modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento
Soddisfatori:
- Compensazione;
- Confusione.
Non soddisfatori:
- Novazione;
- Remissione;
- Impossibilità sopravvenuta.
Compensazione
Si ha quando due soggetti sono obbligati reciprocamente l’uno verso l’altro, per cui ciascuno è al tempo stesso creditore e debitore dell’altro. La compensazione è legale quando i debiti presentano le seguenti caratteristiche: avere per oggetto prestazioni fungibili ed omogenee tra loro ed essere entrambi liquidi ed esigibili.
Confusione
L’obbligazione si estingue per confusione quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona (ad esempio, una società che incorpora un’altra società).
Novazione
È l’accordo fra creditore e debitore, per cui all’obbligazione originaria che si estingue, se ne sostituisce una nuova e diversa. La volontà di procedere all’estinzione dell’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.
Novazione oggettiva e novazione soggettiva
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