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OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

(Artt. da 1277 a 1284 c.c.)

Sono le obbligazioni aventi ad oggetto la consegna di una determinata somma di

denaro (sottospecie di obbligazioni di dare).

La premessa di natura economica, è che negli ordinamenti contemporanei il denaro

non ha un valore intrinseco, ma soltanto la natura di unità di misura del valore degli

altri beni economici, e quindi di mezzo di scambio.

Art. 1277 c.1 c.c. i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale

nello stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.

Per convenienza, la norma si divide un due parti:

1) Come si estinguono le obbligazioni pecuniarie? Con moneta avente corso legale

nello stato al tempo del pagamento.

Essa è la valuta, la quale nell’ordinamento italiano è la moneta unica europea,

cioè l’euro che consta sia di banconote che di monete.

Ciò significa che il debitore per pagare ed estinguere l’obbligazione pecuniaria

deve consegnare al creditore degli euro. Dal canto suo, il creditore non può

rifiutare il pagamento in valuta.

Si è posto il problema se il debitore possa avvalersi di mezzi di pagamento

alternativi al denaro contante. C’è stato un dissidio giurisprudenziale, un

orientamento riteneva che il pagamento con assegni e con bonifico bancario

consistesse nel dare qualcosa di diverso da ciò che era dovuto (datio in

solutum) con l’applicabilità del 1197 c.c., un altro orientamento diceva che era

possibile. Nel 2007 sono intervenute le sezioni unite della cassazione che

hanno dato un’interpretazione evolutiva del concetto di valuta

ricomprendendo anche gli assegni bancari e circolari ed il bonifico bancario,

per cui non è più una datio in solutum, ma è l’esatto adempimento

dell’obbligazione pecuniaria che può avvenire o con denaro contante o con i

mezzi citati; con due peculiarità però:

• Il creditore può per un motivo legittimo

rifiutare questi mezzi di pagamento,

perciò esigere il denaro. (es. un

precedente assegno emesso dal

debitore era di un c/c scoperto, o il

creditore ha bisogno immediato di

soddisfare il credito).

• Il debitore si libera soltanto nel

momento in cui la somma di denaro

perviene nella disponibilità effettiva del

creditore.

Una legge speciale (coordinata con l’art. 1277 c.c.) ha stabilito che il pagamento di

obbligazioni pecuniarie di valore pari o superiore a 2999,99€ debba avvenire

esclusivamente con mezzi di pagamento tracciabili, come sono il bonifico

bancario, l’assegno o la carta di debito/credito (per contrastare i crimini o

l’evasione fiscale).

2) Per quale valore si estinguono le obbligazioni pecuniarie? Per il suo valore

nominale.

La norma si riferisce alle sole obbligazioni di valuta.

Le obbligazioni, sin dall’inizio, hanno come proprio oggetto una determinata

somma di denaro.

Essa non si riferisce alle obbligazioni di valore.

Con riguardo a quelle di valuta, prevede che esse si estinguano secondo il loro

valore nominale PRINCIPIO NOMINALISTICO.

Potrebbe darsi che tra il momento in cui l’obbligazione sorge e quello in cui

dovrà essere pagata, il potere di acquisto del denaro cambia.

Se il titolo dell’obbligazione oggi dice che tizio deve dare a caio 10’000€ per

l’acquisto di un bene e stabilisce che il debito debba essere pagato tra un

anno, può essere che tra un anno caio riesca ad acquistare minori beni e servizi

in quanto il potere di acquisto del denaro è diminuito.

La scelta dell’ordinamento è di ancorare il debito al suo valore nominale,

ovvero il valore/ammontare indicato nel titolo dell’obbligazione. se il titolo

fissa un debito di 10’000€ a prescindere da quando questo debba essere

pagato, il debito rimane di 10’000€.

La ratio è di fissare con certezza assoluta e matematica l’ammontare del titolo

→ certezza del diritto, certezza dell’esposizione debitoria del debitore.

Tuttavia, in una realtà economica inflazionistica come quella di oggi, un

principio del genero gioca in svantaggio del creditore e vantaggio del debitore.

Se invece la realtà economica fosse deflazionistica, andrebbe a vantaggio del

creditore (caso di scuola).

Per compensare il diminuito potere d’acquisto del denaro nel tempo, possono

essere introdotti dei correttivi di natura pattizia o legale a seconda che la fonte

di essi sia un patto tra le parti o stabilito dal giudice.

Art. 1278 c.2 c.c. possibilità che le parti abbiano convenuto il pagamento con

valuta non avente corso legale nell’ordinamento dello stato, perciò con valuta

straniera. Questa norma consente al debitore di pagare in moneta legale (€) al corso

del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento.

Quindi questo significa che se il debitore deve 1000 dollari può, se vuole, liberarsi

pagando la corrispondente cifra in euro secondo il cambio del tempo e del luogo del

pagamento.

Questo, almeno che, il titolo dell’obbligazione non contenga la clausola EFFETTIVO

(art. 1279 c.c.), in quel caso il debitore deve pagare con la valuta straniera.

Il denaro è un bene di genere, perché le singole banconote e le singole monete

metalliche che lo compongono sono tra loro fungibili ed intercambiabili, con la

conseguenza che il debitore – quando deve pagare una somma di denaro X – può

pagarla con qualunque esemplare del genere di moneta.

Vale il principio: genus numquam perit, cioè il genere non perisce mai. Possono venire

meno i singoli esemplari che compongono un genere, ma il genere in quanto tale non

può venire a meno.

Il principio indica che un’obbligazione di consegnare cose generiche non può mai

diventare impossibile (mentre può diventare impossibile consegnare una cosa di

specie).

Traendo le fila di questa premessa, se il debitore perde la disponibilità delle

banconote o delle monete con le quale intendeva adempiere (es. per furto, rapina,

smarrimento, ecc…) egli non è liberato, perché lui deve un valore monetario e non la

consegna di cose di specie; sarà suo onere provvedere ad altre banconote o altro per

adempiere. ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

OBBLIGAZIONI DI VALORE

• L’oggetto originario dell’obbligazione è costituito da un determinato valore economico e

dev’essere corrisposto da debitore e creditore.

• Nel momento in cui il giudice determina quel valore liquidandolo, attraverso la sua

conversione in una determinata somma di denaro, l’obbligazione di valore diventa

un’obbligazione di valuta e va soggetta al regime proprio di quest’ultima.

• Es.: risarcimento del danno. In queste obbligazioni il debitore deve corrispondere al

creditore non una somma di denaro ma un determinato valore pari alla perdita subita. Nel

momento in cui il giudice determina quel valore lo traduce in una somma di denaro e da

obbligazione di valore diventa un’obbligazione di valuta soggetta al principio nominalistico.

INTERESSI

• Il denaro è un bene per sua natura fecondo, quindi gli interessi sono una somma di denaro

calcolata in misura percentuale rispetto ad una somma base prodotta dal denaro col

trascorrere del tempo.

• Un debito pecuniario è in grado di far sorgere a carico del debitore un debito aggiuntivo

avente ad oggetto gli interessi sul capitale.

• Da un punto di vista funzionale, gli interessi possono avere una funzione:

• revuneratoria : propria degli interessi:

◦ corrispettivi: secondo l’art. 1282 i crediti e i liquidi di somme di denaro producono

interessi di pieno diritto. Costituiscono il corrispettivo del vantaggio che il debitore trae

dal tenere con se il denaro che avrebbe dovuto essere già consegnato, pagato al creditore.

◦ Compensativi: quando il venditore consegna la cosa al compratore e la cosa produce

frutti, il venditore ha diritto a ricevere sul prezzo non ancora esigibile gli interessi. Detti

interessi compensativi perché lo compensano del vantaggio che il compratore ha di poter

trarre frutti dalla cosa che gli è stata consegnata. La differenza rispetto ai corrispettivi è

che questi interessi accedono ad un credito non ancora esigibile.

◦ Nel mutuo: secondo l’art. 1815, il mutuatario deve restituire al mutuante un certo

capitale e in aggiunta gli interessi sul capitale.

• sanzionatoria : propria degli interessi di mora: (art. 1224) dovuti nelle obbligazioni

pecuniarie, nel caso di mora del debitore, detta mora dibendi. Dal giorno della mora e

indipendentemente dalla prova di alcun danno subito dal creditore, il debitore dovrà al

creditore oltre al capitale anche gli interessi di mora sul capitale. La funzione è sanzionatoria

poiché sanziona il debitore della mora che è un ritardo qualificato nell’adempimento. Se

prima della mora erano dovuti interessi di altro tipo (es, corrispettivi), con la mora si

traducono in interessi moratori. Dal punto di vista della fonte si distinguono interessi:

◦ legali: previsto dal giudice. Il tasso è stabilito annualmente con un decreto del ministero

del tesoro tenuto conto dell’andamento anno medio lordo dei titoli di stato di durata non

superiore di 12 mesi.

◦ Convenzionali: quando sono le parti dell’obbligazione a prevederlo con un patto. Le

parti sono libere di determinarne il tasso ma se non lo stabiliscono vale il tasso legale. Se

vogliono stabilire un tasso maggiore di quello legale, la convenzione deve essere scritta.

Esiste un tasso massimo che può essere convenuto dalle parti, quindi un tasso oltre il

quale gli interessi diventano usurali con varie conseguenze civili e penali. E’ un tasso

che viene determinato dalla pubblica autorità.

• La misura degli interessi è chiamata saggio o tasso che esprime in un numero il valore

proporzionali tra interessi e capitali.

• Dal punto di vista economico, può darsi che gli interessi scaduti e non pagati vengano

incorporalizzati, con la conseguenza che la somma che si ricava dalla capitalizzazione a sua

volta produce nuovi interessi: interessi sugli interessi o interessi composti.

• Questo fenomeno prende il nome di anatocismo e la legge guarda con un certo sfavore con

lo scopo di impedire un’eccessiva esposizione debitoria del debitore (art. 1283).

• Questa norma ammette gli interessi sugli interessi a due condizioni:

1. gli interessi siano dovuti da almeno sei mesi;

2. o vi sia una domanda giudiziale del creditore o vi sia una convenzione tra debitore e

creditore posteriore alla scadenza degli interessi.

• Questa norma fa anche salva l’esistenza di usi contrari.

• In passato nei rapp

Dettagli
A.A. 2018-2019
20 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jeffersonjijon99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Renda Andrea.