LEZIONE 12 – 24/10 OBBLIGAZIONI
Preliminarmente distinguiamo dal criterio di esattezza, l’obbligo di diligenza prevista
all’art. 1176 c.1 c.c. secondo il quale nell’adempiere all’obbligazione il debitore deve
usare la diligenza del buon padre di famiglia.
La diligenza costituisce il criterio di comportamento che ogni debitore deve tenere
nell’eseguire la prestazione e consiste in un complesso di cura, attenzione, cautela al
quale egli deve attenersi.
Il parametro di questa diligenza è quello del buon padre di famiglia cioè di un
soggetto accolto e protetto nel compimento dei propri affari.
La correttezza è una clausola generale che trova specificazione attraverso
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l’applicazione giudiziale. da non confondere con la diligenza.
- Correttezza= lealtà, obbligo che grava su entrambe le parti.
- Diligenza= obbligo che grava solo sul debitore, il quale risponde alla domanda
“come deve comportarsi il debitore? In modo diligente”.
Criteri di esattezza qualitativa; distinguiamo tra obbligazioni di:
- Fare: il criterio è la perizia. Questo criterio si presume dell’art. 1176 c. 2 c.c.
secondo il quale nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di
un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura
dell’attività esercitativa. Apparentemente questa norma intende la perizia
come una specificazione della diligenza, in realtà si tratta di due concetti
diversi. La perizia consiste nella conformità oggettiva della prestazione alle
regole tecniche di una professione o di un’arte; il suo contrario è l’imperizia,
cioè la difformità della prestazione compiuta dal debitore rispetto a queste
regole tecniche. Perizia significa rispetto per le regole tecniche ed è quindi una
qualità che può sussistere o no, nella prestazione, cioè nel risultato finale del
→
comportamento. può darsi che il debitore sia diligente ma che non possegga
la perizia richiesta, in questo caso non si può dire che ci sia adempimento.
Ogni obbligazione, anche professionale, non è mai soltanto un’obbligazione di
mezzi, ma è un’obbligazione di risultato. Cioè il debitore non deve solo
predisporre dei mezzi (=essere diligente), ma deve anche raggiungere un
risultato, dove per risultato si intende una prestazione oggettivamente
conforme alle regole tecniche della professione o dell’arte.
- Dare: l’art. 1178 c.c. si riferisce alle obbligazioni di dare aventi per oggetto cose
determinate soltanto nel genere (= cose generiche).
→
[Esistono cose generiche e di specie le cose generiche sono individuate sulla
base della loro mera appartenenza ad un genere; la cosa è di specie quando si
tratta di una determinata individua cosa, cioè di un determinato esemplare che
eventualmente appartiene ad un genere.]
Le cose di genere sono fungibili, mentre quelle di specie sono infungibili.
Le obbligazioni di consegnare (dare) cose generiche, il 1178 stabilisce che il
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debitore si libera consegnando cose di qualità non inferiore alla media.
criterio della qualità non inferiore alla media.
Criterio di esattezza quantitativa:
L’art. 1181 c.c. secondo il quale il creditore può rifiutare un adempimento parziale,
anche se la prestazione è divisibile, almeno che la legge o gli usi dispongano
diversamente. →
Il criterio lo si ricava interpretando l’articolo siccome il creditore può rifiutare
l’adempimento parziale, significa che il debitore deve eseguire la prestazione per
intero.
Criterio di esattezza temporale:
la prestazione deve essere eseguita nel momento nel quale deve essere eseguita.
Per capire quando, occorre fare riferimento agli artt. dal 1183 al 1187 c.c.
Il 1183 distingue il caso in cui sia previsto un termine per l’adempimento dal caso in
→
cui invece non è previsto alcun termine Se non è previsto alcun termine la
prestazione deve essere eseguita immediatamente, secondo il principio espresso dal
brocardo latino “quod sine die debetur, statim debetur” (=ciò che è dovuto senza un
termine è dovuto subito); almeno che dalla natura della prestazione, dal luogo
dell’esecuzione, dal modo dell’esecuzione o dagli usi, risulti che un termine è
comunque necessario, in questo caso o le parti si accordano per determinare un
termine, oppure questo è deciso dal giudice (su istanza del debitore).
D’altro canto, invece, il termine c’è se il titolo della prestazione lo stabilisce
Ci sono tre diversi termini di adempimento:
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- Termine a favore del debitore il creditore non può pretendere
l’adempimento prima della sua scadenza e al tempo stesso il debitore può
eseguire spontaneamente la prestazione prima della sua scadenza. La
prestazione è inesigibile per il creditore prima della scadenza, ma comunque
eseguibile da parte del debitore.
→
- Termine a favore del creditore il creditore può esigere la prestazione prima
della scadenza, ma al tempo stesso può rifiutare l’esecuzione spontanea del
debitore prima di un momento.
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- Termine a favore di entrambi né il creditore può esigere la prestazione
prima della scadenza, né il debitore può eseguirla prima di quel termine.
L’art. 1184 stabilisce che se il titolo non dispone diversamente, il termine è a favore del
→
debitore favor debitoris.
Tuttavia, l’art. 1186 enuncia due ipotesi di decadenza del debitore dal beneficio del
termine, cioè dal termine a suo favore:
1) Quando, in pendenza del termine, il debitore diviene insolvente, cioè nel suo
patrimonio i debiti di poste passive sopravanzano le poste attive.
2) Quando, in pendenza del termine, il debitore non dà al creditore le garanzie
che gli aveva promesso.
La prima ipotesi è particolarmente importante perché esprime il collegamento tra
→
debito e responsabilità patrimoniale perché, siccome sin da quando sorge
l’obbligazione, il patrimonio del debitore costituisce la garanzia generica per i
creditori (i quali in caso di inadempimento potranno espropriare i beni del debitore)
se quel patrimonio si assottiglia in modo consistente (debiti superano le attività), si
mette a repentaglio il futuro soddisfacimento sul patrimonio stesso da parte del
creditore, quindi l’ordinamento consente al creditore di pretendere l’adempimento
immediatamente.
Esattezza della prestazione dal punto di vista del luogo:
la prestazione deve essere eseguita in un luogo determinato.
L’art. 1182 c.c. dà una disciplina suppletiva, nel senso che si applica solo se il titolo
dell’obbligazione non dispone a riguardo.
Questa norma pone tre criteri di identificazione del locus solutionis a secondo del
tipo di obbligazione:
1) Se l’obbligazione consiste nel consegnare una cosa certa e determinata (=cosa
di specie), questa deve essere consegnata nel luogo in cui si trovava al tempo
in cui l’obbligazione è sorta.
2) Se si tratta di un’obbligazione pecuniaria, ed in particolare di un’obbligazione il
cui oggetto sia sin dall’origine denaro (=obbligazione di valuta), questa deve
essere eseguita al domicilio del creditore al tempo della scadenza
dell’obbligazione stessa. Si parla di obbligazione portable (dal francese
portabile), nel senso che è il debitore che deve spostarsi ed eseguirla al
domicilio del creditore.
Se però il domicilio del creditore, al tempo della scadenza, è diverso da quello
al tempo in cui l’obbligazione è sorta è perciò rende pià gravoso il compimento
per il debitore, quest’ultimo ha facoltà (previa indicazione al creditore) di
eseguire la prestazione al proprio domicilio; l’obbligazione diventa gérable (dal
francese gestibile).
3) Per tutte le altre obbligazioni il luogo di adempimento è il domicilio del
debitore. Questo ultimo criterio è generale e residuale, cioè vale per tutte le
altre obbligazioni. Vale in particolare per:
▪ Obbligazioni di consegna di cose generiche diverse dal
denaro.
▪ Obbligazioni di valore, cioè obbligazioni il cui oggetto
originario è un determinato valore che poi, quando questo
valore è determinato dal giudice, si trasformeranno in
obbligazione di valuta.
▪ Per le obbligazioni di valuta, delle quali sia debitore lo Stato
o altro ente pubblico, che si adempiono presso la sede del
debitore, cioè la tesoreria dello Stato.
▪ Obbligazioni di fare.
Sempre dal punto di vista dell’esattezza dell’obbligazione, occorre dire che il debitore
non può eseguire una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale
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o maggiore, salvo che il creditore acconsenta datio in solutum, cioè prestazione in
luogo di adempimento, art. 1197 c.c.
Perché una prestazione diversa soddisfa un interesse creditorio diverso.
Se il creditore acconsente, l’obbligazione si estingue soltanto quando la prestazione
diversa viene eseguita.
Nel caso fisiologico in cui la prestazione sia eseguibile in modo esatto, l’obbligazione
si estingue perché l’interesse creditorio è soddisfatto e quindi il debitore è liberato.
Ebbene, in questo caso, il creditore ha l’obbligo di rilasciare al debitore su richiesta ed
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a spesa del debitore stesso, la QUIETANZA si tratta di un atto unilaterale recettizio,
proveniente dal creditore, con il quale questo dichiara di avere ricevuto dal debitore
quanto gli spettava, art. 1199 c.c. (può essere ricondotta alla confessione, cioè ha
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valore di prova legale). il creditore ha l’obbligo di rilasciarla a richiesta ed a spese
del debitore e deve addirittura farne annotazione sul titolo, se esso non è restituito al
debitore.
Affinché il debitore adempia, è sempre necessaria la cooperazione del creditore, che
deve sempre in misura maggiore o minore, compiere una qualche attività funzionale
all’adempimento.
Il creditore non ha l’obbligo di ricevere la prestazione, ma ha l’onere di farlo nel
senso che se non coopera con il debitore senza un motivo legittimo, incorre nella
mora del creditore, (detta mora credendi o mora ascipiendi) la cui disciplina è
contenuta dagli artt. 1206 a 1217 c.c.
Il 1206 stabilisce che il creditore è in mora quando, senza un motivo legittimo, non
riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie
quanto necessario, affinché il debitore possa adempiere.
Perché scatti la mora del creditore occorrono due presupposti:
1) Il debitore faccia offerta della prestazione nei modi dati dalla legge; in
particolare deve trattarsi di un’offerta formale o solenne dotata dei requisiti
previsti all’art. 1208 c.c. (es. l’offerta deve essere fatta ad un creditore capace
e deve essere compiuta da un pubblico ufficiale, come un notaio o un ufficiale
giudiziario).
A seconda della natura dell’obbligazione, l’offerta si farà con modalità diverse,
ad esempio: o se l’obbligazione ha per oggetto denaro, l’offerta (secondo
l’art. 1209 c.1 c.c.) deve essere reale (da res), cioè il pubblico
ufficiale deve offrire in consegna la cosa;
o se invece si tratta di cose mobili, l’offerta consiste
nell’intimazione al creditore di ricevere le cose mobili (art.
1209 c.2 c.c.);
o se l’obbligazione ha per oggetto la consegna di un immobile,
l’offerta consiste nell’intimazione di prenderne possesso (art.
1216 c.c.);
o se l’obbligazione è di fare, l’offerta consiste nell’intimazione di
ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono necessari
da parte del creditore per renderla possibile (art. 1217 c.c.), in
quest’ultimo caso l’offerta può anche non essere formale, ma
fatta secondo gli usi. (es. durante una serrata, basta che il
lavoratore si presenti in azienda e svolga la sua prestazione
→usi).
2) Il creditore rifiuti l’offerta o non compia quanto necessario per rendere
possibile la prestazione, senza un motivo legittimo.
Il motivo legittimo di rifiuto, quindi che esclude la mora, non ha a che fare con
l’inesattezza della prestazione, perché l’esattezza della prestazione è insista
nell’offerta formale (se l’offerta è formale è già esatta). Consiste in una ragione
soggettiva del creditore che sia oggettivamente apprezzabile, perciò una sua
impreparazione giustificata a ricevere la prestazione.
Art. 1207 c.c. disciplina gli effetti della mora del creditore:
1) Anzitutto, il creditore in mora è tenuto a rimborsare al debitore le spese per la
custodia e la conservazione della cosa per tutto il tempo della mora ed a
risarcire l’eventuale danno subito dal debitore.
2) Al creditore in mora non sono dovuti gli interessi o i frutti prodotti dalla cosa
almeno se il debitore non li abbia preceduti.
3) Se si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive (= cioè contratto in cui
ciascuna parte è debitrice e creditrice), sul creditore in mora grava il rischio
dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione e a causa non imputabile al
debitore.
Per regola generale, nel diritto delle obbligazioni, se la prestazione diviene
impossibile per causa
-
Obbligazioni
-
Diritto Privato
-
Lezioni 9 e 10 (nascita, modificazione ed estinzione delle attività soggettive e obbligazioni)
-
Lezioni, Diritto privato