Lezione 16
ART 29 Cost - La famiglia è definita come SOCIETÀ NATURALE fondata sul matrimonio. Quindi questa è una famiglia legittima basata sul matrimonio, diversa dalla famiglia di fatto ovvero la convivenza dove non c'è il matrimonio.
La convivenza è molto diffusa e questo per molti motivi, tra cui anche perché per il matrimonio ci sono dei presupposti.
PRESUPPOSTI DEL MATRIMONIO:
- LIBERTÀ DI STATO: occorre che i due non siano legati da precedenti matrimoni.
- MAGGIORE ETÀ: tranne per l'emancipazione.
- CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE ma anche CAPACITÀ DI AGIRE.
- SESSO DIFFERENTE.
- MANCANZA DI PARENTELA DI 1° GRADO.
In passato esistevano i reati di ADULTERIO (reato commesso dalla donna sposata che TRADIVA il marito e veniva punita con la reclusione fino ad un anno) e il reato di CONCUBINATO (reato che commetteva il marito tenendo una donna concubina nel case familiare oppure se tutti erano a conoscenza che quest'uomo aveva una tal donna). Ecco quindi le differenze di trattamento tra uomo e donna; la donna veniva punita sempre se tradiva, mentre l'uomo solo in casi specifici. Dopo il '75 questi due reati sono stati abrogati perché l'uomo e la donna sono stati messi sullo stesso piano.
Il matrimonio è un NEGOZIO GIURIDICO (doppio ruolo della volontà: di compiere atto e di avere degli effetti), non è un contratto perché manca l'elemento patrimoniale. Inoltre il matrimonio va analizzato sotto il profilo dell'atto e sotto il profilo degli effetti.
SOTTO IL PROFILO DELL'ATTO, abbiamo 3 tipi di matrimonio:
- MATRIMONIO CONCORDATARIO: il concordato è l'accordo tra lo stato e la Chiesa che deduce la possibilità di celebrare il matrimonio in chiesa e, attraverso la trascrizione del matrimonio negli atti dello Stato civile acquisiscono effetti civili. E il prete ad avere il ruolo dell'ufficiale dello Stato civile, quindi matrimonio è essere riconosciuto dallo Stato dopo essere trascritto nel registro dello Stato civile.
- MATRIMONIO CIVILE: si ha tra due soggetti che decidono di sposarsi al Comune con il Sindaco che è l'ufficiale dello Stato civile. Ci sono matrimoni nulli o impugnabili perché ci sono molte persone divorziate che rimangono impedite di sposarsi in chiesa. Infatti il matrimonio in chiesa avrà valore solo religioso, il valore civile avrà solamente gli effetti civili.
- MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI AL MINISTRO DEL CULTO NON CATTOLICO: proprio per il principio della libertà di religione, il matrimonio cattolico è il matrimonio celebrato con rito diverso da quello cattolico e si ottengono effetti civili dello Stato civile.
SOTTO IL PROFILO DEGLI EFFETTI, abbiamo gli
ART 43 - DIRITTI E DOVERI RECIPROCI TRA I CONIUGI:
- OBBLIGO ALLA FEDELTÀ: si intende come mancanza di rispetto nei confronti del coniuge e perciò parla di una fedeltà non solo materiale ma anche platonica (come mandare dei fiori a un'altra donna).
- OBBLIGO ALL'ASSISTENZA MORALE E MATERIALE: è la concretizzazione del principio di solidarietà. L'assistenza materiale indica l'obbligo al coniuge di mantenere, lo stesso tenendo di vista, mentre l'assistenza morale è la presenza permanente sia quando le cose vanno male sia quando le cose vanno bene.
Lezione 16
ART 29 Cost - La famiglia è definita come società naturale fondata sul matrimonio. Quindi questa è una famiglia legittima basata sul matrimonio, diversa dalla famiglia di fatto ovvero la convivenza dove non c'è il matrimonio. (obbligazioni naturali).
La convivenza è molto diffusa, a questo per molti motivi, tra cui anche perché per il matrimonio ci sono dei presupposti.
Presupposti del matrimonio:
- Libertà di stato: occorre che i due non siano legati da precedenti matrimoni.
- Maggior età: tranne per l'emancipazione.
- Capacità di intendere e di volere ma anche capacità di agire.
- Sesso differente.
- Mancanza di parentela di 1° grado.
In passato esistevano i reati di adulterio (reato commesso dalla donna sposata che tradiva il marito e viene punita con la reclusione fino ad un anno) e il reato di concubinato (reato che commetteva il marito tenendo una donna concubina nel case familiare oppure se tutti erano a conoscenza che quest'uomo aveva un'altra donna). Ecco quindi la differenza di trattamento tra uomo e donna; la donna veniva punita sempre se tradiva mentre l'uomo solo in casi specifici. Dopo il '75 questi due reati sono stati abrogati perché l'uomo e la donna sono stati messi sullo stesso piano.
Il matrimonio è un negozio giuridico (doppio ruolo della volontà: di compiere l'atto e di avere degli effetti), non è un contratto perché manca l'elemento patrimoniale. Inoltre il matrimonio va analizzato sotto il profilo dell'atto e sotto il profilo degli effetti.
Sotto il profilo dell'atto
abbiamo 3 tipi di matrimonio:
- Matrimonio concordatario: il concordato è l'accordo tra lo Stato e la Chiesa che decidono la possibilità di celebrare il matrimonio in chiesa e, attraverso la trascrizione del matrimonio negli atti dello Stato civile, acquisiscono effetti civili. È il prete ad avere il ruolo del ufficiale dello Stato civile durante il matrimonio e essere riconosciuto dallo Stato dopo essere trascritto nel registro dello Stato civile.
- Matrimonio civile: si ha tra due soggetti che decidono di sposarsi al Comune con il Sindaco che è l'ufficiale dello Stato civile. Ci sono matrimoni importantissimi perché ci sono molte persone diversamente che non possono sposarsi in chiesa, infatti il matrimonio in chiesa non è imposto, è obbligatorio esercitare soltanto gli effetti civili.
- Matrimonio celebrato davanti al ministro del culto acattolico: proprio per il principio di libertà di religione, il matrimonio acattolico è il matrimonio celebrato con rito differente da quello cattolico al quale aggiunge gli effetti dello Stato civile.
Sotto il profilo degli effetti
ART 143 I diritti e doveri reciproci tra i coniugi:
- Obbligo alla fedeltà: si intende come mancanza di rispetto nei confronti del coniuge e si parla di una fedeltà non solo "genetica" ma anche "patronica" (come mandare dei fiori a un'altra donna).
- Obbligo all'assistenza morale e materiale: è la concretizzazione del principio di solidarietà, assistenza materiale indica l'obbligo di mantenere il coniuge e visceralmente tenendo di vista, mentre l'assistenza morale è la presenza permanente sia quando le cose vanno male sia quando le cose vanno bene.
- OBBLIGO DELLA COABITAZIONE: non si intende l'obbligo di vivere sempre sotto lo stesso tetto, ma l'obbligo di scegliere un luogo dove i coniugi dimoreranno vivendo la vita della famiglia.
- OBBLIGO DELLA COLLABORAZIONE, nell'interesse della famiglia: è l'obbligo che hanno i coniugi di lavorare per le esigenze della famiglia, strettamente collegato e - OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE: con le loro sostanze (cioè con ciò che materialmente si possiede, pensiamo al canone di locazione ricavato da un proprio immobile) e con la loro capacità lavorativa (il lavoro di casalinga è equiparato a qualsiasi tipo di lavoro esterno).
Da tempo non si obbliga più con la legge che ha sconvolto il concetto dell'indissolubilità del matrimonio, ovvero la LEGGE SUL DIVORZIO che dà la possibilità di sciogliere gli effetti civili risultanti dal matrimonio.
Presupposto della separazione: nel momento che la serenità familiare e la vita insieme divenuto insostenibile.Per sciogliere questi effetti si attuadre una fase detta di SEPARAZIONE che può essere di FATTO (i coniugi decidono di vivere separatamente senza rivolgersi al giudice) o LEGALE che può essere:
- CONSENSUALE: basata dall'accordo dei coniugi di separarsi x intollerabilità di convivenza. Si scrivono un accordo dicendo accordi di voler separare e devono svolgere divisione dei beni materiali e accordi su figli minori. Questo accordo deve essere OMOLOGATO dal Tribunale che tenta prima una conciliazione. L'omologazione dai 1 ad un trascorrimento di 3 anni che permettono di accedere alla sentenza di divorzio.
- GIUDIZIALE: si ha questo tipo di separazione quando un coniuge si oppone alla separazione e v'è per fare sviluppare al giudice alla causa v'è ad un processo. Il diritto di separarsi è un diritto potestativo, quindi presupposto della separazione giudiziale è che uno dei coniugi non vuole separarsi o vuole far ricadere la colpa della fine sull'altro coniuge, ora non si chiama più separazione per colpa, ma separazione per addebitabilità: quando durante il processo al giudice vengono provate e sono visti alcuni atti (nuove e chi dei due è) il giudice decide a chi addebitare la separazione. L'addebito comporta degli effetti a livello economico: il coniuge a cui viene addebitato la separazione non ha diritto ad avere un mantenimento, ma se non lavora, ha diritto soltanto agli alimenti in quibus il minimo indispensabile x la sussistenza. Mentre nel caso in cui non vi è un addebito, il coniuge ha diritto a mantenere lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio.
REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA
Due persone che decidono di sposarsi devono stabilire con quale regime patrimoniale condurre la loro vita di coppia.
Se non decidono diversamente dal '75 vivono in COMUNIONE LEGALE dei beni cioè ognuno rimane proprietario di ciò che aveva acquisito prima del matrimonio e tutto ciò che viene acquistato durante il matrimonio o di proprietà di entrambi, escluse i beni personali, i beni che servono x svolgere la propria attività lavorativa.
Tutti i beni ricevuti x donazione o questi ultimi a meno che una donazione non dia chiara espressione che l'oggetto della donazione deve far parte della comunione e rimangono fuori anche le somme ricevuti forniti di risarcimento di danni.
Prima del 75 si vive in quello regime comparabile la SEPARAZIONE DEI BENI: cioè coniugi mantene il titolavità non ciò di ci che tre acquisiti prima del matrimonio nonché ciò c