Matrimonio
Definizione e suddivisione
Si può distinguere:
- Atto giuridico con cui i coniugi costituiscono la comunione materiale e spirituale (le condizioni necessarie per contrarre matrimonio; la celebrazione; le cause di invalidità; le impugnazioni)
- Rapporto che si instaura a seguito della stipulazione dell'atto (i diritti e i doveri dei coniugi; i rapporti patrimoniali coniugali; la separazione personale; lo scioglimento del vincolo).
Matrimonio come atto: la promessa
La promessa di matrimonio può definirsi come la dichiarazione con la quale due persone promettono, l'una nei confronti dell'altra, di prendersi in matrimonio. Nell'ambito della promessa di matrimonio, però, è necessario distinguere tra:
- La promessa solenne (i cd. sponsali), caratterizzata dalla presenza dei requisiti di forma e di sostanza indicati dall'art. 81 c.c.; fatta da un uomo ed una donna vicendevolmente contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione
- La promessa semplice, che non presenta tali requisiti di forma e di sostanza e che si risolve in un mero fatto sociale.
In entrambi i casi, la promessa non determina il sorgere dell'obbligo di contrarre matrimonio e/o di eseguire le prestazioni eventualmente pattuite per l'ipotesi di inadempimento (art. 79 c.c.); il promittente, però, può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto (art. 80 c.c.).
Solo la promessa solenne, invece, obbliga al risarcimento del danno il promittente che senza giusto motivo rifiuti di eseguirla o che, con il proprio comportamento colpevole, dia un giusto motivo di rifiuto all’altro (art. 81 c.c.) (fatti che, se conosciuti al momento della promessa, avrebbero dissuaso il promittente dal prestarla: ad esempio, infedeltà, malattie sessuali, condotta immorale, commissione di reati). I danni risarcibili sono le spese fatte e le obbligazioni assunte a causa della promessa (si pensi all'acquisto dell'abito da sposa o alle spese anticipate per il ricevimento).
Il matrimonio come atto: i requisiti della capacità
Affinché possa essere contratto un valido matrimonio, è necessario che sussistano i seguenti requisiti:
- La maggiore età (il tribunale per i minorenni, però, può ammettere al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni, purché esistano gravi motivi e venga accertata)
- La sanità mentale di colui che intende sposarsi (cfr. art. 85 c.c.: l’interdetto per infermità di mente non può contrarre matrimonio). Inoltre, può essere impugnato il matrimonio contratto da un soggetto che si provi essere stato incapace di intendere e di volere, per qualsiasi causa, anche transitoria, al momento della celebrazione (art. 120 c.c.).
...e gli impedimenti
È necessaria, inoltre, l'assenza di alcune situazioni ostative al matrimonio: si parla a tale proposito di impedimenti. Alcuni impedimenti sono definiti dirimenti, in quanto la loro presenza renderebbe invalido il matrimonio. Essi sono:
- L’esistenza di un vincolo di parentela, affinità o adozione tra l’uomo e la donna che intendono sposarsi (art. 87 c.c.). Tuttavia esistono alcuni vincoli che impediscono sempre il matrimonio ed altri vincoli per i quali è ammessa dispensa, nel senso che il Tribunale può autorizzare il matrimonio (può essere autorizzato il matrimonio tra zii e nipoti o tra affini in linea collaterale)
- La libertà di Stato (art. 556 c.p.), nel senso che non può contrarre matrimonio chi è già unito in matrimonio con un’altra persona, salvo che tale precedente matrimonio sia stato sciolto, sia nullo o sia stato annullato (art. 86 c.c.)
- Il cd. impedimentum criminis di cui all’art. 88 c.c., in base al quale chi ha ucciso o tentato di uccidere una persona non può sposare il coniuge di questa.
Altri impedimenti sono definiti impedienti, in quanto la loro presenza non rende invalido il matrimonio, ma determina solo l’irrogazione di una sanzione agli sposi. Essi sono:
- Il mancato decorso del periodo di tempo definito lutto vedovile (art. 89 c.c.). La donna che vuole contrarre un nuovo matrimonio - dopo lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio - deve attendere trecento giorni, al fine di impedire dubbi sulla paternità di un eventuale figlio nato durante questo periodo di tempo
- L'omissione delle pubblicazioni, salvi i casi di esonero concesso dal Tribunale per gravissimi motivi (art. 100 c.c.) e salvo il caso di matrimonio celebrato in imminente pericolo di vita.
Invalidità del matrimonio
Invalidità nel caso in cui manca lo stato libero; vincolo di parentela o impedimento da delitto
- Legittimazione assoluta
- Azione imprescrittibile
- Insanabile (anche se vi è coabitazione)
Invalidità derivante da difetto di età:
- Legittimazione relativa (coniugi, PM, genitori)
- Termine di decadenza (1 anno raggiungimento maggiore età)
- Sanabile
Invalidità derivante da interdizione per infermità mentale:
- Legittimazione assoluta
- Azione imprescrittibile
- Coabitazione per un anno dopo la revoca dell’interdizione sana la nullità
Incapacità di intendere e di volere (no impedimento matrimoniale ma può inficiare la validità del matrimonio)
- Legittimazione relativa (coniuge che era in stato di incapacità naturale)
- Azione imprescrittibile (salvo nullità sanata)
- Coabitazione per un anno dopo il venir meno dell’incapacità sana la nullità
Vizi della volontà:
- Violenza
- Timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo
- Errore sull’identità del coniuge
- Errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge (tipizzate dalla legge)
L’esistenza di una malattia fisica o psichica o di un’anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;
L’esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni;
La dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
La circostanza che l’altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni;
Lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell’art. 233 c.c., se la gravidanza è stata portata a termine.
- Legittimazione ad agire relativa (coniuge il cui consenso era viziato)
- Azione imprescrittibile
- Coabitazione per un anno dal meno del vizio "sana la nullità"
Il matrimonio putativo
Si definisce matrimonio putativo il matrimonio dichiarato nullo o annullato, qualora lo stesso sia stato contratto in buona fede da almeno uno dei coniugi oppure qualora il loro consenso sia stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.
Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi. Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli. Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli. Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in mala fede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto.
Matrimonio come atto: le pubblicazioni
Il matrimonio deve essere preceduto da una formalità preliminare consistente nelle cd. pubblicazioni, che hanno lo scopo di portare a conoscenza di tutti il progettato matrimonio, in modo tale che chiunque vi abbia interesse e sia a conoscenza di un impedimento allo stesso possa fare opposizione. La disciplina delle pubblicazioni è contenuta negli artt. 93 e ss. c.c. e nel d.P.R. 3-11-2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile).
- Richiesta all’uff. stato civile nel comune di residenza di uno degli sposi
- Affissione per almeno 8 gg. (possibile matrimonio dopo 3 gg. se non vi è opposizione)
Opposizione al matrimonio (art. 102)
Il matrimonio come atto: la celebrazione
La celebrazione del matrimonio avviene pubblicamente dinanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune del luogo in cui è stata fatta la richiesta di pubblicazioni e alla presenza di due testimoni (art. 107 c.c.).
La celebrazione
11 febbraio 1929: cd. Patti Lateranensi
1948: Art. 7 Cost.: Lo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani
1984: nuovo Concordato possibilità di attribuire effetti civili al matrimonio religioso attraverso la sua trascrizione nei registri dello stato civile. matrimonio celebrato matrimonio celebrato davanti ad un ministro del davanti ad un ufficiale di culto cattolico stato civile MATRIMONIO MATRIMONIO MATRIMONIO CIVILE CONCORDATARIO CANONICO ORDINAMENTO ORDINAMENTO ITALIANO CANONICO Civile Canonico Culto acattolico ≠ forma, ma non vi sono differenze sul piano del matrimonio come rapporto giuridico una volta attribuita rilevanza ai matrimoni religiosi all'interno dell'ordinamento italiano.
Matrimonio concordatario
Effetti civili riconosciuti al matrimonio celebrato secondo il rito cattolico Il matrimonio concordatario può acquistare effetti civili a seguito della sua trascrizione. In assenza di quest’ultima, il matrimonio rimane un atto puramente religioso, vincolante come sacramento ma irrilevante dal punto di vista giuridico. Il rapporto è regolato dal Codice Civile. La Chiesa mantiene giurisdizione sulla validità del vincolo matrimoniale. (esclusiva? Art. 34 del Concordato Lateranense, ma oggi NO espressa riserva ecclesiastica)
- Il sacerdote che procede alla celebrazione deve leggere agli sposi gli artt. 143, 144 e 147 c.c. - i quali stabiliscono i diritti e i doveri che derivano dal matrimonio - e deve spiegare loro che il matrimonio stesso avrà anche effetti civili
- Dopo la celebrazione, deve compilare due originali dell’atto di matrimonio e trasmetterne uno all’ufficiale di stato civile affinché proceda, nelle ventiquattro ore successive al ricevimento dell’atto, alla sua trascrizione.
Gli accordi tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica stabiliscono che la trascrizione non può avvenire:
- Quando gli sposi non hanno l’età minima richiesta dalla legge civile per la celebrazione del matrimonio
- Quando sussiste un impedimento al matrimonio considerato inderogabile dalla legge civile (cioè quando uno degli sposi è interdetto per infermità di mente oppure è già legato ad un’altra persona da un altro matrimonio)
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