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REDDITI DELL’OBBLIGATO

# Non opera presunzione di concepimento per il figlio nato

dopo 300 gg. dalla pronuncia di separazione giudiziale o

omologa della consensuale o comparizione parti avanti Trib.

# Uso del cognome del marito

# Non applicabile ai coniugi separati la causa di non punibilità

prevista dall!art. 649 c.p.

# Permangono gli obblighi coniugali previsti dall!art. 143?

# Estinzione della comunione legale (conservato il diritto alla

pensione di riversibilità

Effetti della separazione sui figli

" Separazione tra i coniugi non incide sui doveri dei

genitori verso i figli ma il venir meno della

coabitazione modifica le modalità di attuazione di

tali doveri.

" Tre sono i provvedimenti adottati dal giudice ex art.

155 c.c. [ora 337 bis ss]:

a) Affidamento dei minori Revisione dei

provv. può essere

b) Assegnazione della casa familiare chiesta in ogni

tempo: rebus sic

c) Mantenimento della prole stantibus

Affidamento dei minori

In passato: affidamento ad uno dei genitori, fatta

eccezione per sporadici casi in cui veniva operato

un affido condiviso.

La L. 8-2-2006, n. 54 ha radicalmente modificato

l’art. 155 c.c. ed ha introdotto nel codice civile gli

artt. 155 bis-155 sexies.

Tale legge si incentra sull’affermazione del principio

della bigenitorialità.

Il diritto del minore alla bigenitorialità, ossia il

diritto del figlio a mantenere un rapporto

continuativo con entrambi i genitori, nonché con

i parenti e gli ascendenti, è un vero e proprio

diritto soggettivo.

A seguito dell’entrata in vigore delle nuove

norme il figlio deve essere affidato di regola ad

entrambi i genitori (affido condiviso); il giudice

potrà disporre l’affidamento ad un solo genitore

solo motivatamente e unicamente qualora

ritenga che l’affidamento all’altro sia contrario

all’interesse del minore.

" Potestà esercitata congiuntamente da entrambi i

genitori

" Le decisioni di maggior interesse per i figli (relative

all’istruzione, all’educazione e alla salute) devono

essere assunte di comune accordo, tenendo conto

delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle

aspirazioni dei figli; in caso di disaccordo la decisione è

rimessa al giudice.

" Potestà separata per le decisioni di ordinaria

amministrazione

ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE

" Godimento della casa coniugale è attribuito

tenendo conto dell’interesse dei figli (stabile

convivenza del genitore con il figlio: no weekend)

" Giudice tiene conto dell!assegnazione nel regolare

i rapporti economici tra i coniugi

" Diritto persona di godimento (no diritto di

proprietà):

" viene meno se l!assegnatario cessi di abitare

stabilmente nella casa familiare o conviva more

uxorio o contragga nuovo matrimonio.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Ciascun coniuge provvede al mantenimento dei figli in

• maniera proporzionale al proprio reddito

Corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare

• il principio di proporzionalità (esigenze del figlio, tenore di

vita, tempi di permanenza presso ciascun genitore, risorse

economiche di ciascun genitore…)

Rivalutazione indici ISTAT

• Suscettibile di trascrizione

Le disposizioni della citata L. n. 54/2006 si

applicano anche in caso di

scioglimento,

cessazione degli effetti civili,

nullità del matrimonio,

nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori

non coniugati.

Separazione e riconciliazione….

Gli effetti della separazione possono cessare

a seguito della riconciliazione dei coniugi.

La riconciliazione, prevista dall’art. 157 c.c., può

essere espressa o tacita (ad esempio, possono

riprendere a vivere insieme e ricostituire, in tal

modo, il nucleo familiare).

In entrambi i casi, gli effetti della separazione

vengono meno senza che sia necessario un

intervento del giudice.

….o divorzio (L. 1.12.1970, n. 898 !"

#$%%!##&'!"()*&+&%,-&).&)

Fino al 1970 il vincolo matrimoniale poteva venir

meno solo a seguito della morte di uno dei coniugi.

la L. 1 dicembre 1970, n. 898 ha introdotto nel

nostro ordinamento l’istituto del divorzio.

Il termine “divorzio” non è mai utilizzato dalla legge,

la quale parla di “scioglimento del matrimonio”

oppure, se si tratta di matrimonio concordatario, di

“cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

Escluso divorzio consensuale/divorzio-sanzione

PRESUPPOSTO:

#comunione spirituale e materiale non può

essere ricostituita per una delle cause tipiche

e tassative individuate dall!art. 3

Art. 3 L. 898/1970

- quando sono trascorsi tre anni dalla pronuncia della separazione

giudiziale o dalla omologazione della separazione consensuale

(ininterrottamente)

- sentenze penali di condanna passate in giudicato, anche per fatti

commessi prima del matrimonio. La condanna deve essere

all’ergastolo o a pene superiori ai quindici anni, oppure a qualsiasi

pena se si tratta di particolari delitti (ad esempio, connessi alla

prostituzione, commessi contro la persona del coniuge o dei figli,

delitti contro l’assistenza familiare);

- l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio ottenuto all’estero

da un coniuge, cittadino straniero, o un nuovo matrimonio da lui

contratto all’estero;

- la non consumazione del matrimonio;

- la sentenza di rettificazione del sesso di uno dei coniugi (OGGI: opera

ipso iure).

Effetti personali del divorzio

A seguito del divorzio:

#estinzione ex nunc del vincolo

#vengono meno i diritti e doveri nascenti dal

matrimonio

#ciascuno degli ex coniugi riacquista lo stato libero

e può contrarre un nuovo matrimonio

#la moglie perde il cognome del marito (salvo

autorizzazione)

Effetti di carattere patrimoniale

#Vengono meno i diritti successori (il divorziato

non è erede, né partecipa alla chiamata

ereditaria, se non in forza di un diritto

autonomo derivante dal testamento)

#Può rimanere, invece, il diritto all!assegno

divorzile (quantum: ragioni della decisione;

contributo personale ed economico; durata

del matrimonio)

ASSEGNO DI MANTENIMENTO: la sua funzione è quella di

scongiurare mutamenti radicali causati dalla disgregazione del

nucleo familiare, fornendo i mezzi economici per permettere al

coniuge di adeguarsi alla nuova situazione (mantenere tenore di

vita analogo a quello coniugale)

ASSEGNO DIVORZILE: trova fondamento nella rottura

definitiva del rapporto coniugale e assolve alla funzione

mediatrice tra le conseguenze negative che lo scioglimento

determina e le esigenze vitali del coniuge che è stato colpito più

profondamente

ASSEGNO ALIMENTARE: solo se ricorre uno STATO DI BISOGNO e

l’IMPOSSIBILITA’ DI PROVVEDERE AL PROPRIO MANTENIMENTO (art.

433 c.c.)$ non viene meno (perché prescinde) anche in ipotesi di

addebito. Garantisce la dignità della persona che ottiene i mezzi

minimi di sopravvivenza Alimenti

Fonti: testamento o legge

• Obbligati: donatario, e parenti ex art. 433

• Ratio: bisogni primari

≠ mantenimento: standard di vita

Credito incedibile, impignorabile,

imprescrittibile, non opponibile in

compensazione.

L’assegno divorzile

Ammesso non solo in forma periodica mensile,

ma anche una tantum (somma di denaro ma

anche altri diritti di rilevanza economica come,

trasferimento proprietà di un immobile)

Nulli gli accordi in previsione di divorzio (c.d.

prenuptial agreements in contemplation of

divorce)

!Il giudice può imporre di fornire garanzie reali

o personali

!Possibilità di richiedere il pagamento ad un

terzo, a sua volta tenuto a corrispondere

periodicamente denaro all’ex coniuge

obbligato

!Sequestro dei beni dell’obbligato

!La sentenza di divorzio è titolo valido per

l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale

Si estingue per:

!morte di uno dei coniugi

!nuove nozze coniuge creditore (nuova

convivenza more uxorio?);

!sopravvenienza mezzi idonei al

mantenimento;

!peggioramento condizioni dell’obbligato

Il coniuge titolare dell’assegno divorzile ha

diritto anche:

#in caso di morte dell ’obbligato, alla

reversibilità della pensione

#ad una percentuale del TFR

#in caso di morte dell ’obbligato, l’assegno si

trasferisce a carico dell’ eredità.

Diverso dalla condizione di vedovanza:

#Diritti successori

#Pensione di reversibilità

#Periodo di lutto vedovile

#Uso del cognome del marito

Simile alla condizione di morte presunta

Separazione e divorzio assistiti

(Decreto Legge n. 132/2014)

1) Invito. Il coniuge che vuole avviare la procedura si rivolge al

proprio Avvocato per l’invio al marito/moglie di una lettera di

invito alla negoziazione. Se il coniuge invitato non aderisce

all’invito entro 30 giorni, all’invitante non resterà che

promuovere il giudizio di separazione o divorzio.

2) Stipula di una “convenzione di negoziazione”, in

sostanza un disciplinare, un quadro delle regole

improntate a lealtà e correttezza reciproca che le parti si

danno per affrontare le trattative che porteranno o

meno alla soluzione della contesa.

Si possono avviare poi le trattative: la durata non può

essere inferiore ad 1 mese né superare i 3 mesi, salvo

proroga concordata tra le parti di ulteriori 30 giorni. .

All’esito delle trattative si potrà giungere ad un accordo

3)Il verbale dell’accordo viene sottoscritto dalle parti e dai legali

4) L’accordo sottoscritto deve essere infatti trasmesso dal

legale/legali al Pubblico Ministero presso il tribunale competente il

quale

– nel caso di separazione/divorzio con presenza di minori o

maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap grave –

autorizza l’accordo se ritiene che questo risponda all’interesse dei figli.

Quando il P.M. nutre dubbi sulla conformità della convenzione,

l’accordo è trasmesso al Presidente del Tribunale che fissa la

comparizione delle parti avanti ad esso e provvede in merito senza

ritardo

-nel caso di separazione senza figli o con figli maggiorenni

autosufficienti, il Pubblico Ministero si limiterà ad apporre il nullaosta

all’accordo ed a restituirlo agli Avvocati per le successive necessità.

5) l’accordo è inviato ai competenti uffici di Stato Civle per essere

annotati nell’atto di matrimo

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
95 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliomando95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Ponzanelli Giulio.