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REDDITI DELL’OBBLIGATO
# Non opera presunzione di concepimento per il figlio nato
dopo 300 gg. dalla pronuncia di separazione giudiziale o
omologa della consensuale o comparizione parti avanti Trib.
# Uso del cognome del marito
# Non applicabile ai coniugi separati la causa di non punibilità
prevista dall!art. 649 c.p.
# Permangono gli obblighi coniugali previsti dall!art. 143?
# Estinzione della comunione legale (conservato il diritto alla
pensione di riversibilità
Effetti della separazione sui figli
" Separazione tra i coniugi non incide sui doveri dei
genitori verso i figli ma il venir meno della
coabitazione modifica le modalità di attuazione di
tali doveri.
" Tre sono i provvedimenti adottati dal giudice ex art.
155 c.c. [ora 337 bis ss]:
a) Affidamento dei minori Revisione dei
provv. può essere
b) Assegnazione della casa familiare chiesta in ogni
tempo: rebus sic
c) Mantenimento della prole stantibus
Affidamento dei minori
In passato: affidamento ad uno dei genitori, fatta
eccezione per sporadici casi in cui veniva operato
un affido condiviso.
La L. 8-2-2006, n. 54 ha radicalmente modificato
l’art. 155 c.c. ed ha introdotto nel codice civile gli
artt. 155 bis-155 sexies.
Tale legge si incentra sull’affermazione del principio
della bigenitorialità.
Il diritto del minore alla bigenitorialità, ossia il
diritto del figlio a mantenere un rapporto
continuativo con entrambi i genitori, nonché con
i parenti e gli ascendenti, è un vero e proprio
diritto soggettivo.
A seguito dell’entrata in vigore delle nuove
norme il figlio deve essere affidato di regola ad
entrambi i genitori (affido condiviso); il giudice
potrà disporre l’affidamento ad un solo genitore
solo motivatamente e unicamente qualora
ritenga che l’affidamento all’altro sia contrario
all’interesse del minore.
" Potestà esercitata congiuntamente da entrambi i
genitori
" Le decisioni di maggior interesse per i figli (relative
all’istruzione, all’educazione e alla salute) devono
essere assunte di comune accordo, tenendo conto
delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle
aspirazioni dei figli; in caso di disaccordo la decisione è
rimessa al giudice.
" Potestà separata per le decisioni di ordinaria
amministrazione
ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
" Godimento della casa coniugale è attribuito
tenendo conto dell’interesse dei figli (stabile
convivenza del genitore con il figlio: no weekend)
" Giudice tiene conto dell!assegnazione nel regolare
i rapporti economici tra i coniugi
" Diritto persona di godimento (no diritto di
proprietà):
" viene meno se l!assegnatario cessi di abitare
stabilmente nella casa familiare o conviva more
uxorio o contragga nuovo matrimonio.
ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Ciascun coniuge provvede al mantenimento dei figli in
• maniera proporzionale al proprio reddito
Corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare
• il principio di proporzionalità (esigenze del figlio, tenore di
vita, tempi di permanenza presso ciascun genitore, risorse
economiche di ciascun genitore…)
Rivalutazione indici ISTAT
• Suscettibile di trascrizione
•
Le disposizioni della citata L. n. 54/2006 si
applicano anche in caso di
scioglimento,
cessazione degli effetti civili,
nullità del matrimonio,
nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori
non coniugati.
Separazione e riconciliazione….
Gli effetti della separazione possono cessare
a seguito della riconciliazione dei coniugi.
La riconciliazione, prevista dall’art. 157 c.c., può
essere espressa o tacita (ad esempio, possono
riprendere a vivere insieme e ricostituire, in tal
modo, il nucleo familiare).
In entrambi i casi, gli effetti della separazione
vengono meno senza che sia necessario un
intervento del giudice.
….o divorzio (L. 1.12.1970, n. 898 !"
#$%%!##&'!"()*&+&%,-&).&)
Fino al 1970 il vincolo matrimoniale poteva venir
meno solo a seguito della morte di uno dei coniugi.
la L. 1 dicembre 1970, n. 898 ha introdotto nel
nostro ordinamento l’istituto del divorzio.
Il termine “divorzio” non è mai utilizzato dalla legge,
la quale parla di “scioglimento del matrimonio”
oppure, se si tratta di matrimonio concordatario, di
“cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Escluso divorzio consensuale/divorzio-sanzione
PRESUPPOSTO:
#comunione spirituale e materiale non può
essere ricostituita per una delle cause tipiche
e tassative individuate dall!art. 3
Art. 3 L. 898/1970
- quando sono trascorsi tre anni dalla pronuncia della separazione
giudiziale o dalla omologazione della separazione consensuale
(ininterrottamente)
- sentenze penali di condanna passate in giudicato, anche per fatti
commessi prima del matrimonio. La condanna deve essere
all’ergastolo o a pene superiori ai quindici anni, oppure a qualsiasi
pena se si tratta di particolari delitti (ad esempio, connessi alla
prostituzione, commessi contro la persona del coniuge o dei figli,
delitti contro l’assistenza familiare);
- l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio ottenuto all’estero
da un coniuge, cittadino straniero, o un nuovo matrimonio da lui
contratto all’estero;
- la non consumazione del matrimonio;
- la sentenza di rettificazione del sesso di uno dei coniugi (OGGI: opera
ipso iure).
Effetti personali del divorzio
A seguito del divorzio:
#estinzione ex nunc del vincolo
#vengono meno i diritti e doveri nascenti dal
matrimonio
#ciascuno degli ex coniugi riacquista lo stato libero
e può contrarre un nuovo matrimonio
#la moglie perde il cognome del marito (salvo
autorizzazione)
Effetti di carattere patrimoniale
#Vengono meno i diritti successori (il divorziato
non è erede, né partecipa alla chiamata
ereditaria, se non in forza di un diritto
autonomo derivante dal testamento)
#Può rimanere, invece, il diritto all!assegno
divorzile (quantum: ragioni della decisione;
contributo personale ed economico; durata
del matrimonio)
ASSEGNO DI MANTENIMENTO: la sua funzione è quella di
scongiurare mutamenti radicali causati dalla disgregazione del
nucleo familiare, fornendo i mezzi economici per permettere al
coniuge di adeguarsi alla nuova situazione (mantenere tenore di
vita analogo a quello coniugale)
ASSEGNO DIVORZILE: trova fondamento nella rottura
definitiva del rapporto coniugale e assolve alla funzione
mediatrice tra le conseguenze negative che lo scioglimento
determina e le esigenze vitali del coniuge che è stato colpito più
profondamente
ASSEGNO ALIMENTARE: solo se ricorre uno STATO DI BISOGNO e
l’IMPOSSIBILITA’ DI PROVVEDERE AL PROPRIO MANTENIMENTO (art.
433 c.c.)$ non viene meno (perché prescinde) anche in ipotesi di
addebito. Garantisce la dignità della persona che ottiene i mezzi
minimi di sopravvivenza Alimenti
Fonti: testamento o legge
• Obbligati: donatario, e parenti ex art. 433
• Ratio: bisogni primari
•
≠ mantenimento: standard di vita
Credito incedibile, impignorabile,
imprescrittibile, non opponibile in
compensazione.
L’assegno divorzile
Ammesso non solo in forma periodica mensile,
ma anche una tantum (somma di denaro ma
anche altri diritti di rilevanza economica come,
trasferimento proprietà di un immobile)
Nulli gli accordi in previsione di divorzio (c.d.
prenuptial agreements in contemplation of
divorce)
!Il giudice può imporre di fornire garanzie reali
o personali
!Possibilità di richiedere il pagamento ad un
terzo, a sua volta tenuto a corrispondere
periodicamente denaro all’ex coniuge
obbligato
!Sequestro dei beni dell’obbligato
!La sentenza di divorzio è titolo valido per
l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale
Si estingue per:
!morte di uno dei coniugi
!nuove nozze coniuge creditore (nuova
convivenza more uxorio?);
!sopravvenienza mezzi idonei al
mantenimento;
!peggioramento condizioni dell’obbligato
Il coniuge titolare dell’assegno divorzile ha
diritto anche:
#in caso di morte dell ’obbligato, alla
reversibilità della pensione
#ad una percentuale del TFR
#in caso di morte dell ’obbligato, l’assegno si
trasferisce a carico dell’ eredità.
Diverso dalla condizione di vedovanza:
#Diritti successori
#Pensione di reversibilità
#Periodo di lutto vedovile
#Uso del cognome del marito
Simile alla condizione di morte presunta
Separazione e divorzio assistiti
(Decreto Legge n. 132/2014)
1) Invito. Il coniuge che vuole avviare la procedura si rivolge al
proprio Avvocato per l’invio al marito/moglie di una lettera di
invito alla negoziazione. Se il coniuge invitato non aderisce
all’invito entro 30 giorni, all’invitante non resterà che
promuovere il giudizio di separazione o divorzio.
2) Stipula di una “convenzione di negoziazione”, in
sostanza un disciplinare, un quadro delle regole
improntate a lealtà e correttezza reciproca che le parti si
danno per affrontare le trattative che porteranno o
meno alla soluzione della contesa.
Si possono avviare poi le trattative: la durata non può
essere inferiore ad 1 mese né superare i 3 mesi, salvo
proroga concordata tra le parti di ulteriori 30 giorni. .
All’esito delle trattative si potrà giungere ad un accordo
3)Il verbale dell’accordo viene sottoscritto dalle parti e dai legali
4) L’accordo sottoscritto deve essere infatti trasmesso dal
legale/legali al Pubblico Ministero presso il tribunale competente il
quale
– nel caso di separazione/divorzio con presenza di minori o
maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap grave –
autorizza l’accordo se ritiene che questo risponda all’interesse dei figli.
Quando il P.M. nutre dubbi sulla conformità della convenzione,
l’accordo è trasmesso al Presidente del Tribunale che fissa la
comparizione delle parti avanti ad esso e provvede in merito senza
ritardo
-nel caso di separazione senza figli o con figli maggiorenni
autosufficienti, il Pubblico Ministero si limiterà ad apporre il nullaosta
all’accordo ed a restituirlo agli Avvocati per le successive necessità.
5) l’accordo è inviato ai competenti uffici di Stato Civle per essere
annotati nell’atto di matrimo