Matrimonio
Il matrimonio è un negozio giuridico bilaterale non riconducibile al contratto perché è di natura non patrimoniale. Dal "matrimonio atto" scaturisce un fascio di effetti giuridici chiamato "matrimonio rapporto".
Matrimonio-atto e matrimonio-rapporto
Si intende il matrimonio-atto, ovvero il negozio giuridico con il quale un uomo e una donna dichiarano con le dovute formalità di volersi prendere reciprocamente per marito e moglie, formando così una famiglia; Si intende il matrimonio-rapporto, comprensivo di tutti gli effetti di natura sia personale che patrimoniale, che scaturisce dalla celebrazione del negozio matrimoniale.
Tipologie di matrimonio
Matrimonio civile: è quello retto da norme del diritto italiano nei presupposti, nella forma della celebrazione, nelle condizioni di validità e gli effetti che da esso scaturiscono.
Matrimonio concordatario: è così detto perché fu concordato tra lo Stato Italiano e la Santa Sede (1929). Quindi il matrimonio concordatario è disciplinato dal diritto canonico in quanto matrimonio atto e dal diritto civile in quanto matrimonio rapporto.
Condizioni e impedimenti
Condizioni per la trascrizione: che gli sposi possiedano l'età matrimoniale richiesta e che non sussistano impedimenti che la legge consideri inderogabili.
- Minore età (eccezione: minore ultrasedicenne con accertata maturità psicofisica)
- Interdizione giudiziale
- Libertà di stato: che non sia vincolato da matrimonio precedente
- Sussistenza di vincoli di parentela, affinità o adozione del art. 87
- Delitto: non possono contrarre matrimonio le persone delle quali una è stata condannata per omicidio (consumato o tentato) sul coniuge dell’altra.
- Divieto temporaneo di nuove nozze: per la donna, devono trascorrere 300 giorni tra il nuovo ed il precedente matrimonio.
Per questo ci devono essere le pubblicazioni prima del matrimonio in modo tale di fare emergere questi impedimenti e che i soggetti individuati possano fare opposizione al matrimonio.
Nullità del matrimonio
La nullità del matrimonio può avvenire anche per altri vizi:
- Incapacità naturale: dà luogo ad invalidità indipendentemente della mala fede dell'altro nubendo.
- Violenza: è causa di invalidità.
- Timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo: non deriva dalla minaccia ma dalla situazione di oggettivo pericolo (es. sposarsi per avere la cittadinanza e scampare alla persecuzione razziale).
- Errore: quando cade sull'identità dell'altro coniuge.
- Simulazione: se le parti celebrano il matrimonio previo accordo di non adempiere gli obblighi né esercitare i diritti da esso scaturenti.
La dichiarazione di nullità del matrimonio ha efficacia retroattiva, ma è previsto che conservi gli effetti prodotti nei confronti dei figli, articolo 128 comma 2.
Effetti personali e patrimoniali del matrimonio
La legge di riforma del diritto di famiglia ha dato pieno sviluppo al principio costituzionale dell'uguaglianza dei coniugi:
- Con l'articolo 143 del codice civile il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e medesimi doveri; pone a carico dei coniugi "l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione".
- Articolo 144 del cc: Indirizzo della famiglia → I coniugi stabiliscono tra loro l'indirizzo della famiglia. Secondo le norme del codice, nulla impedisce che i coniugi decidano concordemente di vivere in luoghi separati (es. per esigenze lavorative); ma se uno si allontana dalla casa familiare senza giusta causa, articolo 146 del c.c, saranno sospesi i diritti all'assistenza morale e materiale.
Comunione legale e beni personali
Comunione legale: è il regime patrimoniale applicato alle nuove famiglie dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia. Consente a ciascun coniuge di beneficiare degli incrementi patrimoniali dell'altro (si riferisce alla contitolarità costituita automaticamente sui beni acquistati, i frutti maturati, i proventi delle attività separate e le aziende gestite da entrambi i coniugi; dopo il matrimonio).
Beni personali: sono i beni che non formano parte della comunione legale: articolo 179 del cc → i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; per esempio, i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione; e i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa.
Amministrazione
I poteri spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.