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Impedimenti

E' requisito per la celebrazione che non ci siano impedimenti:

  • minore età (eccezione: minore ultrasedicenne con accertata maturità psicofisica)
  • interdizione giudiziale
  • libertà di stato: che non sia vincolato da matrimonio precedente
  • sussistenza di vincoli di parentela, affinità o adozione del art. 87
  • delitto: non possono contrarre matrimonio le persone delle quali una è stata condannata per omicidio (consumato o tentato) sul coniuge dell'altra.
  • Divieto temporaneo di nuove nozze: per la donna, devono trascorrere 300 giorni tra il nuovo ed il precedente matrimonio.

Per questo ci devono essere le pubblicazioni prima del matrimonio in modo tale di fare emergere di questi impedimenti e che i soggetti individuati possano fare opposizione al matrimonio.

La nullità del matrimonio può avverine anche per altri vizi:

Incapacità naturale: da luogo ad invalidità

indipendentemente dalla mala fede dell'altro coniuge. Violenza: è causa di invalidità. Timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo: non deriva dalla minaccia ma dalla situazione di oggettivo pericolo (es. sposarsi per avere la cittadinanza e scampare alla persecuzione razziale). Errore: quando cade sull'identità dell'altro coniuge. Simulazione: se le parti celebrano il matrimonio previo accordo di non adempiere gli obblighi né esercitare i diritti da esso scaturenti. La dichiarazione di nullità del matrimonio ha efficacia retroattiva, ma è previsto che conservi gli effetti prodotti nei confronti dei figli, articolo 128 comma 2. Gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio: La legge di riforma del diritto di famiglia ha dato pieno sviluppo al principio costituzionale dell'uguaglianza dei coniugi: - Con l'articolo 143 del codice civile il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti emedesimidoveri; pone a carico dei coniugi “l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione”.
Articolo 144 del cc: Indirizzo della famiglia → I coniugi stabiliscono tra loro l'indirizzo della famiglia. Secondo le norme del codice, nulla impedisce che i coniugi decidano concordemente di vivere in luoghi separati (es. per esigenze lavorative); ma se uno si allontana dalla casa familiare senza giusta causa, articolo 146 del c.c, saranno sospesi i diritti all'assistenza morale e materiale.
Comunione legale: è il regime patrimoniale applicato alle nuove famiglie dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia. Consente a ciascun coniuge di beneficiare degli incrementi patrimoniali dell'altro (si riferisce alla con titolarità costituita automaticamente sui beni acquistati, i frutti maturati, i proventi delle

attività separate e le aziende gestite da entrambi i coniugi; dopo il matrimonio).

Beni personali: sono i beni che non formano parte della comunione legale: articolo 179 del cc → i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; per esempio, i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione; e i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa.

Amministrazione: i poteri spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi. Gli atti compiuti senza il consenso dell'altro sono annullabili (per beni immobili o mobili registrati), invece per beni mobili non registrati l'atto è valido ed efficace, ma l'autore è tenuto a ricostituire la comunione nello stato in cui si trovava prima del compimento dell'atto.

Scioglimento della comunione,

cause:
  • dichiarazione di assenza o morte presunta di un coniuge
  • morte di uno dei coniugi
  • l'annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
  • la separazione personale
  • il fallimento di uno dei coniugi
  • il mutamento del regime patrimoniale
  • la separazione giudiziale dei beni
La crisi del matrimonio: Separazione e divorzio Separazione: implica solo la sospensione di parte degli obblighi che derivano dal matrimonio. Possibili esiti dopo la separazione: riconciliazione, divorzio o restare indefinitamente in separazione. Separazione legale: diventa "giudiziale" quando pronunciata dal giudice e "consensuale" quando omologata dal giudice su accordo dei coniugi. Separazione di fatto: non ha gli effetti della separazione legale ma l'accordo non omologato di separasi esclude la possibilità di configurare la separazione come violazione dell'obbligo di coabitazione. Separazione giudiziale: a

Questa si ricorre quando uno dei coniugi non vuole la separazione. Può essere chiesta soltanto dai coniugi.

Effetti della separazione: segna la cessazione della coabitazione, il venir meno del dovere di assistenza (tranne quella per i figli) e di fedeltà. La moglie conserva il cognome del marito (ma li può essere vietato dal giudice).

Assegno di mantenimento: ne ha diritto il coniuge economicamente debole (che non dispone di redditi adeguati) e al quale non li sia stata addebitata la responsabilità della separazione. L'entità è determinata dal giudice e deve garantire lo stesso tenore di vita che aveva la coppia prima della separazione, articolo 156 del cc.

Figli: Il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità di affidarli a entrambi i coniugi, ma potrà affidarli a uno solo se l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. L'affidamento esclusivo potrà essere richiesto da entrambi.

La potestà è attribuita ad entrambi, e in caso di disaccordo su temi di maggiore interesse la decisione è rimessa al giudice. Se non c'è accordo sul mantenimento, il giudice disporrà la corresponsione di un assegno periodico (di peso proporzionale al reddito di entrambi). Separazione consensuale: a differenza della separazione legale, la separazione consensuale trova fonte nell'accordo dei coniugi ed efficacia nell'omologazione del giudice, la quale può essere negata se gli aspetti relativi all'affidamento e mantenimento appaiono in contrasto con l'interesse dei figli. Le condizioni accordate possono essere revocate o modificate con richiesta dei coniugi quando si verifica un mutamento della situazione preesistente. Riconciliazione: Cessazione degli effetti della separazione. Non serve l'intervento del giudice, basta una dichiarazione espressa dei coniugi o un comportamento non equivoco (incompatibile con lo stato di separazione).La nuova separazione potrà essere pronunciata solo relativamente a fatti successivi alla riconciliazione.
Divorzio: il diritto di chiedere il divorzio è inderogabile, indisponibile e intrasmissibile. Insieme alla morte è l'unica causa di scioglimento del matrimonio. Deve essere pronunciato dal giudice con sentenza che ha natura costitutiva. Il divorzio è l'istituto giuridico che permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita, questo però lo prevede solo lo stato perché per la chiesa non riconosce il divorzio.
Presupposti per il divorzio: che sia venuta meno la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi; e che il fallimento della vita matrimoniale sia stato determinato dalle cause previste dall'art. 3 della legge sul divorzio, di cui la più importante è che siano separati legalmente da almeno 3 anni.
Inoltre
  1. Il giudice può pronunciare il divorzio quando il coniuge è stato condannato anche precedentemente al matrimonio per:
    • ergastolo o pena superiore a 15 anni per delitto non colposo;
    • altre cause.
  2. Effetti del divorzio:
    • comporta la perdita dello status di coniuge, il venir meno di tutti gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio (ovviamente incluso lo scioglimento della comunione legale);
    • cessazione di tutti gli obblighi coniugali;
    • la moglie perde il diritto all'uso del cognome del marito;
    • il coniuge economicamente più debole che non abbia mezzi adeguati per il sostentamento, ha diritto ad un assegno di mantenimento periodico, di ammontare determinato dal giudice tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e dei loro patrimoni, del reddito e della durata del matrimonio.
  3. Naturalmente il divorzio non fa venire meno i doveri dei genitori nei confronti di figli.
  4. Affidamento: uguale a quello della separazione legale.

La filiazione è il rapporto, produttivo di particolari effetti giuridici, che intercorre tra una persona fisica ed i soggetti che l'hanno concepita o adottata.

La filiazione può essere legittima, se i genitori sono legati da vincolo matrimoniale tra loro (artt. 231-249 c.c.); naturale, se i genitori non sono legati da vincolo matrimoniale tra loro (artt. 250-290 c.c.); adottiva o civile, se deriva da adozione.

Il fondamento della filiazione è che i genitori devono educare, istruire e mantenere i figli tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni.

Fecondazione assistita: la recente legge in materia di procreazione assistita ha vietato il ricorso a tecniche di procreazione di tipo eterologo (fecondazione fuori dal grembo materno con spermatozoi appartenenti ad un donatore anonimo).

La filiazione legittima: articoli codice civile 231 fino al 249.

Figlio legittimo: è quando sia stato concepito in costanza di

matrimonio tra due genitori tra loro coniugati. Presunzione di paternità: Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio. Presunzione di concepimento durante il matrimonio: Il figlio si presume concepito durante il matrimonio allorché nasca almeno 180 giorni dopo il matrimonio e non dopo 300 giorni dall'annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili, del matrimonio. Se il figlio è nato prima dei 180 giorni, è legittimo a meno che uno dei coniugi o il figlio stesso, non eserciti l'azione di disconoscimento. Prova della filiazione legittima: lo stato di figlio legittimo si prova con l'atto di nascita. Se questo manca si prova sulla base del possesso di stato di figlio legittimo. Possesso di stato di figlio legittimo: dimostrazione di "aver sempre portato il cognome del padre, essere sempre stato trattato come figlio ed essere stato sempre considerato figlio nel proprio contesto sociale e familiare". Azionedi reclamo della legittimità: se manca l'atto di nascita e non si
Dettagli
A.A. 2019-2020
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fabiosimonetti98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Sangermano Francesco.