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L'ADOZIONE
L'adozione. Premesse. L'istituto è sopravvissuto dal codice del 42, visto come realizzazione di un vero e proprio diritto del minore ad avere una famiglia, intesa come luogo per conseguire ogni opportuna cura ed educazione, in linea con i principi enunciati dalle fonti internazionali.
L'adozione dei minori. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia: pertanto l'adozione non può che rappresentare un rimedio eccezionale a situazioni di emergenza, utilizzabile in quanto non siano accessibili altri strumenti di tutela nell'ambito della famiglia di origine, da prendere in considerazione sempre in via prioritaria.
L'adozione quindi costituisce uno strumento per superare una situazione valutata come patologica, da cui sollevare la vittima, assicurandogli la sostituzione della famiglia d'origine con una nuova che diventa quella legittima.
dell'adottato. L'adozione del minore è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità derivante dalla situazione di abbandono. Questa ricorre quando sia privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. Per la situazione di abbandono non occorre una colpa dei genitori: quand'anche l'abbandono non sia in alcun modo loro imputabile, il minore va comunque protetto.
La competenza a dichiarare lo stato di adottabilità è attribuita al tribunale per i minorenni, il quale, d'ufficio o ricevuta la segnalazione dello stato di abbandono in cui si trovi un minore, deve intervenire d'urgenza e, al termine di una complessa proceduta, nella quale è assicurato il diritto di difesa dei genitori, e compiuti gli opportuni accertamenti, quando verifichi che effettivamente sussiste una situazione di abbandono irreversibile, emette la dichiarazione in questione.
In particolare, per
effetto della recente riforma, la dichiarazione di adottabilità può essere pronunciata, con sentenza, quando: a) i genitori e i parenti, convocati dal tribunale, non si siano presentati senza giustificato motivo; b) l'audizione di genitori e parenti abbia dimostrato il persistere della situazione di abbandono; c) le prescrizioni eventualmente impartite dal tribunale ai genitori nel corso del procedimento siano rimaste inadempiute senza giustificato motivo. Contro la sentenza può essere proposta impugnazione, che può svolgersi per più gradi di giudizio. L'adozione è consentita, anche in numero plurimo e con atti successivi, solo a coniugi, uniti in matrimonio da almeno tre anni (o che abbiano stabilmente e continuativamente convissuto, prima del matrimonio, per un periodo di almeno tre anni), non separati (neppure soltanto di fatto), idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare. L'età direlazione temporanea tra il minore e la coppia adottante, al fine di valutare la compatibilità e la capacità di prendersi cura del bambino. Durante questo periodo, la coppia adottante ha l'obbligo di fornire al minore un ambiente sicuro e stabile, garantendo il suo benessere fisico e psicologico. Una volta superata la fase di affidamento preadottivo, il tribunale valuta la situazione e decide se procedere con l'adozione definitiva. Se la coppia adottante viene ritenuta idonea e il minore non ha legami familiari che possano pregiudicare il suo interesse superiore, viene emessa la sentenza di adozione. L'adozione conferisce al minore lo status di figlio legale della coppia adottante, con tutti i diritti e le responsabilità che ne derivano. La coppia assume l'obbligo di fornire al minore un ambiente amorevole, stabile e sicuro, garantendo il suo sviluppo e il suo benessere in tutte le fasi della vita. L'adozione è un atto di grande responsabilità e impegno, ma offre al minore la possibilità di crescere in una famiglia che lo accoglie e lo ama come proprio figlio.Specie di adozione provvisoria che deve durare almeno un anno. In caso di esito favorevole della prova (con risultati accertati), il tribunale pronuncia la sentenza di adozione, ovvero il contrario. In entrambi i casi la sentenza è impugnabile.
L'adozione ha per effetto l'acquisto, da parte del minore, dello status di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome, mentre cessa ogni rapporto con la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali, al chiaro scopo di evitare i casi di incesto.
L'adottato ha diritto di essere reso edotto circa la propria condizione (conoscenza delle proprie origini), nei modi e nei termini che i genitori ritengono più opportuni.
Per converso è assicurata la riservatezza nei confronti dei terzi, in quanto le attestazioni dello stato civile non devono far riferimento alla vicenda adottiva e i pubblici ufficiali possono rilasciare notizie e documenti al riguardo soltanto previa autorizzazione.
dichiarati deceduti o quando entrambi hanno espresso il proprio consenso all'adozione senza condizioni di anonimato. In questi casi, l'adottato può accedere alle informazioni sulla propria origine e sull'identità dei genitori biologici senza restrizioni. È importante sottolineare che l'accesso alle informazioni sull'origine e sull'identità dei genitori biologici è un diritto dell'adottato, ma è sempre necessario garantire la tutela della privacy e il rispetto dei diritti degli altri soggetti coinvolti. Pertanto, l'accesso a tali informazioni avviene sempre nel rispetto delle disposizioni di legge e delle decisioni prese dall'autorità giudiziaria competente.deceduti o divenuti irreperibili. Pur se il minore non sia abbandonato o quando l'adozione sia irrealizzabile, può farsi egualmente luogo all'adozione, ricorrendo i seguenti casi particolari:
- Caso di minore orfano
- Caso di minore figlio del coniuge dell'adottante
- Caso di minore orfano di padre e di madre affetto da handicap
- Caso di minore per il quale risulti impossibile l'affidamento preadottivo
In questi casi il minore non acquista lo stato di figlio legittimo degli o dell'adottante, ma gli spettano tutti i diritti propri del rapporto di filiazione, e quindi innanzitutto il diritto al mantenimento, all'educazione e all'istruzione. Non cessano invece i rapporti con la famiglia di origine, anche se occorre, ovviamente, tenere conto pure dei nuovi rapporti con l'adottante.
L'adozione internazionale. Casi del minore straniero adottato da coniugi italiani, del minore straniero adottato da coniugi stranieri residenti in Italia e
del minore italiano adottato da coniugi residenti all'estero. Con la convenzione dell'Aja si è mirato all'eliminazione del mercato delle adozioni e di ogni intervento interessato di intermediai, garantendo che il consenso dei genitori naturali sia libero, informato e non condizionato da compensi. A tale fine è prevista la costituzione presso il governo di una Commissione per le adozioni internazionali, che ha varie funzioni di organizzazione e di controllo. Si è attuata una piena eguaglianza rispetto alla normativa interna, sia per l'adottato straniero che per gli aspiranti adottanti, per i quali valgono le stesse condizioni richieste per l'adozione di un bambino italiano. L'idoneità all'adozione è legata alla dichiarazione di disponibilità presentata dalle coppie residenti in Italia al tribunale per i minorenni, il quale emette un decreto di idoneità dopo gli opportuni accertamenti. L'affidamento diminori. L'affidamento consiste in un rimedio di carattere temporaneo (che non consegue necessariamente con l'adozione) ad una situazione nella quale un minore si venga a trovare, nonostante gli interventi pubblici di sostegno alla famiglia. Il minore viene affidato ad una famiglia preferibilmente con figli minori o anche ad una persona singola (e in tale differente dall'adozione). Ove ciò non sia possibile il minore può essere inserito in una comunità di tipo familiare o in un istituto di assistenza; i minori di età inferiore a sei anni possono essere inseriti soltanto in comunità di tipo familiare. La procedura che conduce all'affidamento varia a seconda che i genitori abbiano prestato o meno consenso all'affidamento stesso: nel primo caso è disposto dal servizio sociale locale, sentito il minore, e poi reso esecutivo dal giudice tutelare; nel secondo caso è disposto dal tribunale per i minori. Il provvedimento diaffidamento deve essere motivato e deve precisare i modi dell'esercizio dei poteri attribuiti all'affidatario e le modalità dei rapporti tra il minore e i genitori e gli altri componenti della famiglia di origine.
Il provvedimento deve anche indicare la durata dell'affidamento, non superiore a 2 anni e prorogabile dal tribunale per i minorenni.
L'affidamento cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, quando sia venuta meno la situazione di temporanea difficoltà della famiglia o quando la prosecuzione dell'affidamento possa recare pregiudizio al minore.
L'affidamento, si è detto, ha natura temporanea e tende al reinserimento del minore nella famiglia di appartenenza: se sopravvenga una situazione di abbandono si deve far luogo alla procedura di adottabilità.
L'adozione di maggiorenni. È preclusa l'adozione a chi abbia figli minorenni o maggiorenni non consenzienti. L'esigenza
del consenso dei figli dell'adottante si spiega per tradizione con l'intento di evitare che l'adozione divenga uno strumento per eludere le norme in tema di successione, ed in particolare di protezione e intangibilità della legittima. Può adottare una persona da sola ovvero una coppia di coniugi. L'adottante deve aver compiuto i 35 anni: ma essendo stata limitata questa forma di adozione ai soli maggiorenni ed essendo necessaria una differenza di età tra adottante ed adottato di almeno diciotto anni, non è immaginabile che l'adottante abbia un'età inferiore ai 36 anni. Non esiste invece alcun limite massimo di età né per adottare né per essere adottato. Chiunque può essere adottato. L'unico divieto riguarda i figli naturali dell'adottante; se questi sono stati riconosciuti la ratio del divieto mira ad evitare la sovrapposizione di status incompatibili; nel caso in cui lo status di.dottamento, in quanto non è possibile stabilire un legame di parentela biologica con certezza.