Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
DALLE PERSONE ALLE COSE: I BENI
Il diritto si occupa delle cose nel momento in cui esse diventano possibile materia di conflitto
tra gli uomini (libro III del cc).
beni,
Sono per il cc, le cose che l’uomo aspira a fare proprie, a fare oggetto di un proprio
diritto che escluda gli altri dalla loro utilizzazione sono beni le cose che possono essere
→
oggetti di diritti. mobili immobili.
I beni possono essere o
I beni immobili sono il suolo, le sorgenti, i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre
costruzioni (anche se unite al suolo a scopo transitorio) e in genere tutto ciò che naturalmente
o artificialmente è incorporato al suolo; i beni mobili sono tutti gli altri beni.
Per quanto riguarda i contratti che riguardano la circolazione di beni immobili, è
indispensabile che essi siano redatti in forma scritta – qualunque altra forma rende invalido il
contratto avente in oggetto l’immobile (art. 1350 cc – Atti che devono farsi per iscritto); per i
beni mobili non vi sono, invece, vincoli di forma.
Solo i contratti relativi ai beni immobili, inoltre, possono essere trascritti nei registri
immobiliari (art. 2643 cc – Atti soggetti a trascrizione). Altri momenti di rilevanza nella
distinzione tra beni mobili e immobili si trovano negli artt. 1153 cc (Effetti dell’acquisto del
possesso) e 1158 cc (Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari).
Tra i beni mobili vi sono le energie; dall’art. 814 cc:
“Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico.”
Dietro questo articolo giace il concetto di patrimonialità.
Alcuni beni mobili sono iscritti in pubblici registri (art. 815 cc – Beni mobili iscritti in pubblici
registri): essi sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza di queste, alle
disposizioni che riguardano tutti gli altri beni mobili.
10
L’art. 816 cc cita invece l’universalità di mobili – pluralità di cose che appartengono alla stessa
persona e hanno una destinazione unitaria (collezioni di vario genere, biblioteche). Le
universalità di mobili hanno un regime giuridico particolare.
L’art. 817 parla invece delle pertinenze (ad esempio: il posto auto a servizio dell’abitazione, la
cantina di un appartamento, la stampante di un computer). Gli atti giuridici che riguardano il
bene principale includono anche le pertinenze, se non diversamente specificato (art. 818 cc –
Regime delle pertinenze).
Anche i frutti sono beni (art. 820 e 821 cc); essi si dicono naturali se provengono direttamente
dalla cosa (ad esempio: i prodotti agricoli); finché non avviene la separazione essi sono parte
integrante della cosa stessa appartengono al proprietario della cosa che li produce,
→
solitamente. Si dicono invece civili se si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento
che altri ne abbia (ad esempio: interessi dei capitali, corrispettivo delle locazioni); si
acquistano giorno per giorno, in ragione alla durata del diritto.
Frutti naturali godimento diretto del bene
→
Frutti civili godimento indiretto del bene
→
privati naturale
demanio artificiale
beni pubblici disponibile
patrimonio indisponibile
Il cc indica due serie di beni che devono necessariamente appartenere allo Stato o ad altri enti
pubblici:
i) beni demaniali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni (artt. 822, 824 cc);
ii) beni patrimoniali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.
beni demaniali
I si suddividono in:
naturali
- (lidi del mare, spiaggia, porti, fiumi, torrenti, laghi e le altre acque definite
pubbliche da leggi in materia);
artificiali
- (opere destinate alla difesa nazionale, strade, autostrade, aeroporti, ferrovie,
acquedotti, immobili di valore storico).
I beni demaniali non possono essere trasmessi (artt. 823, 824 cc); sono quindi inalienabili e
non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.
beni patrimoniali
I sono tutti quei beni pubblici non demaniali (art. 826 cc) e si dividono in:
patrimonio disponibile
- (formato da tutti i beni che lo Stato possiede come qualsiasi altro
privato);
patrimonio indisponibile
- (beni dei quali si vuole consentire l’uso a vantaggio di tutti);
essi non possono essere sottratti alla loro destinazione.
L’art. 828 cc descrive la condizione giuridica dei beni patrimoniali.
11
I DIRITTI
I diritti reali
diritti reali
I hanno per oggetto la cosa, un bene, e lo seguono indipendentemente dal
assolutezza
proprietario della cosa stessa; essi hanno carattere di (come i diritti della
personalità) perché spettano al titolare nei confronti di tutti gli altri consociati posso
→
difendere il mio diritto reale sulla cosa contro tutti, poiché esso è assoluto.
I diritti reali consentono quindi di escludere dal godimento totale o parziale del bene la
generalità delle persone; essi:
diritto di seguito
- hanno – patrimonialmente, i diritti reali seguono il bene ovunque esso
sia; se ad esempio io dessi un terreno in usufrutto e poi vendessi il terreno, su quello
stesso continuerà a pesare l’usufrutto;
diritto di difesa assoluto;
- godono del
suscettibili di possesso di acquisto a titolo originario;
- sono e
numero chiuso;
- sono un se infatti fossero un numero aperto i diritti reali rallenterebbero
la circolazione di ricchezza. Il principio di circolazione di ricchezza è un principio di ordine
pubblico; non è esplicitamente presente nel diritto, ma è immanente e governa
l’ordinamento giuridico.
I diritti reali possono essere:
- di godimento (attribuiscono la facoltà di godere di un bene);
- di garanzia (attribuiscono la garanzia di tenere un bene in cambio di un determinato
credito).
diritti reali di godimento
I possono a loro volta essere riferiti:
a cosa propria
- (proprietà);
a cosa altrui
- (la cosa passa con quel diritto reale – superficie, uso, usufrutto, servitù).
diritti reali di garanzia
I sono invece:
pegno
- (relativo ad un bene mobile);
ipoteca
- (relativo ad un bene immobile).
I diritti reali hanno natura differente dai diritti di obbligazione. L’obbligazione è un vincolo tra i
patrimoni di due soggetti, uno attivo e l’altro passivo, tale per cui il soggetto attivo (creditore)
ha un vincolo, una pretesa nei confronti del soggetto passivo (debitore).
I diritti reali sono assoluti (li posso far valere nei confronti di tutti), quelli di obbligazione
→
sono relativi (li posso far valere solo nei confronti del soggetto coinvolto).
La proprietà
In questo contesto è indispensabile citare l’art. 832 cc (Contenuto del diritto):
“Il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con
l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.”
il quale si ispira all’art. 42 CI:
“La proprietà è pubblica o privata.
I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i
limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di
interesse generale.” 12
L’art. 832 cc è fondamentale.
Godere significa trarre diretta utilità da questo bene (uso/non uso/distruzione/smarrimento del
bene). Disporre significa compiere atti giuridici sul bene (vendita/donazione/costituzione di
diritti reali/locazione), legati alla capacità d’agire.
funzione sociale
Dall’art. 832 cc si evince comunque la della proprietà; il diritto alla proprietà
è infatti un diritto assoluto, ma ha dei limiti imposti dall’ordinamento giuridico.
Si noti che si può perdere il diritto alla proprietà nel caso di inerzia del proprietario.
L’art. 834 cc (Espropriazione per pubblico interesse) approfondisce l’argomento:
“Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse,
legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità.”
Gli art. 42 CI e 834 cc esordiscono in maniera differente tra loro; l’articolo del cc deriva infatti
dallo Statuto Albertino, secondo il quale la proprietà era da considerarsi sacra e inviolabile.
L’espropriazione è legata fortemente al principio di legalità e al principio dell’indennizzo.
Gli artt. 840 cc (Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo) e 843 cc (Accesso al fondo) citano la
proprietà fondiaria; essa è quella proprietà che ha per oggetto una colonna (superficie unita
a sottosuolo e spazio sovrastante al suolo). Il proprietario può fare qualsiasi escavazione ed
opera, purché non rechi danno al vicino in questo caso interviene il diritto privato (artt. 840-
→
843 cc). Possono usufruire del fondo anche soggetti diversi dal proprietario (ad una certa
altezza e ad una certa profondità) purché non rechino pregiudizio al godimento del fondo
stesso.
proprietà edilizia
La ha invece una propria regolamentazione specifica.
limiti
Vi sono dei alla proprietà:
generale
- nell’interesse (atti di emulazione, art. 833 cc, ed espropriazione per pubblico
interesse, artt. 834-838 cc; per atto di emulazione si considera un atto che mira
unicamente ad infastidire gli altri soggetti);
dei privati
- nell’interesse (immissioni, art. 844 cc, distanze, artt. 873 ss cc, luci e vedute,
artt. 900 ss cc).
atti di emulazione,
Gli art. 833 cc:
“Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.”
Esempio. Tizio, confinante di Caio, dispone di una serie di piante di sua proprietà sul proprio
terrazzo al solo scopo di impedire a Caio la visione del panorama.
Esempio. Tizio, prima di uscire di casa, lascia volutamente acceso lo stereo a tutto volume – in
piena notte – al solo scopo di arrecare molestia al vicino Caio.
Immissioni, art. 844 cc:
“Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli
scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto
anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni
della proprietà. Può tener conto della proprietà di un determinato u