Diritto privato
Prof.ssa Margherita Pittalis
Testi di riferimento: Istituzioni di diritto privato di Francesco Galgano, Codice Civile.
Tutor: Martina Montanari, Luisa Pascucci, Alessandra Urbinati (in particolare per Diritto Commerciale).
Di cosa parleremo?
Il diritto privato (dpr) quali conflitti regola? Esso regola i rapporti fra soggetti individuali ed enti pubblici; allore anche i rapporti con lo Stato sono regolati dal dpr?
Quando i rapporti tra i soggetti sono rapporti di parità c’è il dpr, altrimenti si utilizzano altri tipi di diritto.
Diritto privato = diritto della parità → anche in presenza di enti pubblici e aziende che non hanno lo stesso potere economico, ma parità dal punto di vista giuridico. Quando, invece, un soggetto impone in maniera autoritativa qualcosa ad un altro soggetto soggiacente interviene il diritto pubblico.
Quali argomenti fanno parte del dpr?
Parleremo di:
- Fonti del diritto, organizzate in maniera gerarchica;
- Persone fisiche e loro diritti, persone giuridiche e loro diritti;
- Soggetti ed oggetti, diritti reali (diritti sulle cose);
- Obbligazioni tra soggetti;
- Differenza tra diritto privato e diritto penale (nel penale vi è una restrizione della libertà personale, nel civile vi è una sanzione amministrativa nel privato/civile e nel penale si → hanno sanzioni di natura differente; il diritto penale è parte del diritto pubblico);
- Articoli fondamentali del codice civile (cc), tra i quali 832, 1321 e 2043;
- Contratto e fatto illecito - il contratto è l’accordo paritario per un affare economico, il fatto illecito è, per esempio, il risarcimento di un furto (il quale non è regolato da un contratto), un sinistro stradale è un fatto illecito regolato dal cc e penale, se necessario; il sinistro non è, infatti, frutto di un accordo precedente all’incidente. Un contratto è quindi premeditato, esso è un accordo e le obbligazioni derivanti sono frutto dell’accordo stesso, sono state concertate; l’obbligazione che sorge dal fatto illecito non è invece concertata, non è meditata in maniera concorde dai soggetti, è regolata dalla legge;
- Tipologie di contratti (contratto di vendita – del quale parleremo principalmente – atti unilaterali, et cetera);
- Tutela del credito e responsabilità del debitore.
La parola, nel diritto, sia essa verbale o scritta, è inequivocabile.
Le fonti del diritto
Il diritto è frutto di regole organizzate in maniera gerarchica. Il codice civile (cc) nasce nel 1942 da alcune pre-leggi; la Costituzione Italiana (CI) è, quindi, una fonte sopraggiunta al cc ed è andata a modificare profondamente il codice stesso.
Sono fonti del diritto (1942):
- Le leggi;
- I regolamenti;
- Le norme corporative, e cioè gli accordi economici collettivi (abrogato, questa fonte risaliva al periodo fascista);
- Gli usi, i quali devono obbedire alle altre fonti soprastanti; essi sono delle abitudini che si sviluppano tra i soggetti – se essi non rispettano le leggi si dicono usi illeciti.
Come si può ben notare, l’organizzazione delle fonti è gerarchica.
Nel 1948 le fonti del diritto vengono stravolte:
- Trattati UE e CE, regolamenti, direttive e decisioni emanati dal Consiglio della Comunità e Costituzione Italiana;
- Leggi ordinarie dello Stato;
- Leggi regionali, subordinate a quelle dello Stato (seppure le regioni abbiano autonomia in certi ambiti);
- Regolamenti (regole dettagliate, emanate dalle autorità amministrative);
- Usi e consuetudini.
Si denota pur sempre un’organizzazione gerarchica delle fonti ma questa organizzazione è differente da quella del 1942.
I trattati UE e CE ed i regolamenti internazionali sono fonti del diritto sovranazionale, frutto dell’integrazione dell’ordinamento statuale con quello comunitario (art. 11, CI: “L’Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”). Si collocano in posizione paritetica rispetto alla Costituzione, non possono modificarla ma sono al tempo stesso sottratte al giudizio di costituzionalità.
Il rapporto tra la CI e i trattati è regolato anche dall’art. 117 della CI medesima, comma 1: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.”
Se una fonte subordinata diverge da una sovraordinata, essa è da considerarsi illecita.
La CI è la legge fondamentale dello Stato e, quindi, anche del dpr. Si pone alla base della disciplina dei rapporti della vita di relazione contemplando le garanzie essenziali della persona nei confronti del potere pubblico e nei confronti dei consociati.
I decreti legislativi (o leggi delegate) devono rispettare la CI e diventano leggi ordinarie, di primo grado, solo una volta ratificati dal Parlamento. Siamo sempre a livello delle leggi dello Stato, non di quelle regionali.
I regolamenti citati nel punto iv) sono diversi dai regolamenti internazionali menzionati nel punto i); un esempio dei primi è il piano regolatore. Essi sono fonti normative subordinate alla legge.
Gli usi e le consuetudini sono fonti non scritte (usus, dal latino): consistono nella pratica uniforme e costante di determinati comportamenti.
Esistono due tipi di usi:
- Praeter legem; questi usi hanno efficacia poiché non hanno leggi che ne regolano lo svolgimento;
- Secundum legem, sono regolati da leggi che li richiamano.
Il diritto privato nella costituzione
La CI menziona, in diversi suoi articoli, i soggetti che il dpr dovrà tutelare:
- La persona e i suoi diritti fondamentali (artt. 2, 22 e 32);
- Le formazioni sociali (artt. 2 e 18);
- La famiglia (artt. 29, 30 e 31);
- Il lavoro (artt. 4, 36, 37, 39 e 40);
- La libertà di iniziativa economica (art. 4);
- La proprietà privata e la successione mortis causa (artt. 42, 43 e 44).
Nella CI questi soggetti sono tutelati in maniera astratta, nel cc vi sono regole che concretizzano ciò che è scritto nei suddetti articoli. L’articolo 2 della CI, per esempio, è una norma aperta che genera una serie di norme specifiche nel cc:
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
Dall’articolo evince il fatto che i diritti dell’uomo e l’uomo stesso preesistono, esistono da sé – la Repubblica, attraverso la CI, riconosce questi diritti e li tutela, non li crea.
Dall’art. 2 CI: l’uomo ha delle prerogative alla nascita, prerogative che emergono → naturalmente e che la nostra Repubblica riconosce e tutela.
L’art. 2 è strettamente collegato all’articolo 2043, quarto libro del cc, inerente al fatto illecito:
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona agli altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”
L’art. 2 riconosce quindi i diritti della personalità i quali:
- Spettano solo alla persona umana;
- Sono diritti assoluti, indisponibili (i diritti della personalità non possono infatti essere oggetto di contratto, non si possono vendere, donare...), imprescrittibili (non decadono mai, per alcun motivo – si veda il diritto all’oblio, all’identità...), intrasmissibili (non si può cedere la propria identità personale, ad esempio, neanche mortis causa; il diritto morale d’autore di un cantante rimane al cantante stesso, anche post mortem).
Altri diritti della personalità sono:
- Diritto alla vita (art. 13 CI);
- Diritto alla salute (art. 32 CI);
- Diritto all’integrità fisica (artt. 13 e 32 CI);
- Diritto al nome.
...ma il loro “catalogo” è aperto, poiché dalla realtà sociale emergono via via nuovi diritti, quali il diritto all’onore (ingiuria*, diffamazione*), alla riservatezza (che trova protezione anche nel d.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196), all’identità personale (tutela non solo l’identità fisica, ma anche quella intellettuale).
* L’ingiuria ha natura differente dalla diffamazione. Nella prima i soggetti coinvolti sono due (danno diretto), nella seconda essi sono almeno tre (danno indiretto).
L’art. 2 della CI tutela l’individuo anche all’interno delle formazioni sociali quali le associazioni (art. 18 CI) e la famiglia (art. 29 CI).
Un altro articolo fondamentale della nostra CI è l’art. 3 che enuncia il principio di uguaglianza, sia formale che sostanziale:
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
L’art. 41 della CI afferma:
“L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.”
Nel concetto di iniziativa economica includiamo sia la libertà d’impresa, sia la libertà (autonomia) contrattuale (il contratto è infatti lo strumento principe per lo svolgimento d’un affare economico) collegato all’art. 1322 cc:
- Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge;
- Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono a tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
L’art. 42 afferma:
“La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e diritti dello Stato sulle eredità.”
Nella CI del ’48 vi fu una grande innovazione. Infatti nello Statuto Albertino la proprietà risultava “sacra e inviolabile”; oggi essa non è ad esclusivo godimento del singolo ma è limitata dalla libertà degli altri individui → la proprietà privata deve anche assicurare una funzione sociale (si veda anche l’art. 832 del cc); la CI privilegia quindi il sociale. Esistono dei limiti al diritto di proprietà, nell’interesse generale (atti di emulazione – art. 833 cc, e espropriazione per pubblico interesse – artt. 834-838 cc) e nell’interesse dei privati (immissioni – art. 844 cc, distanze – art. 873 cc, e luci e vedute – art. 900 cc).
I soggetti e le capacità del diritto
Chi si muove nel dpr? Chi ha interessi da proteggere nel dpr?
Iniziamo col dire che i soggetti del dpr hanno la capacità giuridica e cioè l’attitudine/idoneità dell’uomo e degli enti collettivi ad essere titolare di diritti (posizioni attive) e doveri (posizioni passive). La capacità giuridica si acquista al momento della nascita.
È utile sottolineare che la capacità giuridica è diversa dalla capacità d’agire. Un neonato possiede già capacità giuridica: diritti della personalità, diritti della proprietà... ma egli non possiede capacità d’agire fino alla maturità (18 anni, per legge).
Anche la CI, nell’art. 22, parla della capacità giuridica:
“Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.”
Essa perdura fino al momento della morte. Nell’art. 462 cc si parla dei diritti del nascituro: diritto alla vita, diritto a nascere sano (che tutelano i danni prenatali, ad esempio i fatti lesivi sofferti nella vita endouterina...)
La capacità d’agire è, invece, l’attitudine del soggetto a compiere atti giuridici mediante i quali esso può acquistare diritti o assumere doveri. Questa capacità si ottiene una volta compiuti i 18 anni; nel caso di minore età, questa capacità è regolata dall’art. 316 cc (esercizio della potestà dei genitori) e dall’art. 320 cc (rappresentanza e amministrazione).
“Rappresentare” vuol dire agire in nome e per conto di qualcun altro; “in nome” vuol dire far acquisire i propri diritti inerenti ad un contratto ad un’altra persona; “per conto” vuol dire agire nell’interesse dell’altra persona.
Un minorenne, avendo determinati requisiti, può comunque compiere alcuni atti, emancipandosi; Può contrarre matrimonio, su decreto del tribunale che analizzerà i diversi fattori rilevanti ai fini dell’atto. Il minore emancipato (art. 390 cc) può compiere gli atti di ordinaria amministrazione (art. 394 cc) e cioè quegli atti utili a conservare il suo patrimonio. Per gli atti di straordinaria amministrazione (quelli che alterano il patrimonio, arricchendolo o impoverendolo) è necessaria l’assistenza di un curatore. Un ultrasedicenne emancipato, se autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale, può compiere anche gli atti di straordinaria amministrazione (art. 397 cc).
Il minore non emancipato, essendo incapace d’agire, non può contrarre in proprio nome, tuttavia la sua capacità naturale gli consente di:
- Concludere contratti in rappresentanza di altra persona che non sia incapace (un genitore, un parente...);
- Concludere i contratti della vita quotidiana.
Il soggetto in questione, quindi, può concludere contratti “semplici”.
La capacità di intendere e di volere è la naturale capacità di rendersi conto delle conseguenze giuridiche dei propri atti. Questa capacità è trasversale alla maggiore età: anche il minorenne può essere capace di intendere e di volere, così come il maggiorenne può non esserlo (ad es. se è sotto effetto di droghe o farmaci particolari, art. 1426 cc).
La capacità d’intendere è, quindi, pur sempre una capacità d’agire ma naturale, non legale; è stata sopra infatti definita come la naturale capacità di rendersi conto delle conseguenze giuridiche dei propri atti. Questo concetto si muove in maniera trasversale all’età della persona fisica in questione.
La capacità di intendere e di volere è menzionata nell’art. 120 (Incapacità d’intendere o di volere), nell’art. 428 cc (Atti compiuti da persona incapace di intendere e di volere):
“Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore. L’annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell’altro contraente.”
Nell’art. 591 cc (Casi di incapacità), nel 1389 cc (Capacità del rappresentante e del rappresentato), 1425 cc (Incapacità delle parti):
“Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare. È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilitù dall’articolo 428, il contratto stipulato da persona incapace di intendere e di volere.”
E 2046 cc (Imputabilità del fatto dannoso):
“Non risponde dalle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa.”
Nell’art. 428 cc si parla di atti (unilaterali, che non hanno cioè bisogno di consenso per sortire i loro effetti) e di contratti. Questi ultimi, a differenza degli atti, possono essere annullati solo se vi è anche un ulteriore requisito: la malafede da parte del secondo contraente.
La capacità d’intendere e di volere è anche detta capacità di discernimento.
Limitazioni e perdita della capacità di agire
Il cc ed il codice penale (cp), originariamente, prevedevano delle limitazioni della capacità d’agire:
- Interdizione legale (art. 32 cp);
- Interdizione giudiziale (art. 414 cc: Persone che possono essere interdette);
- Inabilitazione (art. 415 cc: Persone che possono essere inabilitate).
L’interdizione comporta la perdita totale della capacità d’agire: il soggetto che la subisce, per mezzo di una sentenza.
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