Rapporti obbligatori
Ogni rapporto obbligatorio vede correlate situazioni soggettive: diritto di credito (attiva) e obbligazione (passiva). La situazione attiva del diritto di credito è un diritto soggettivo relativo. Tra le situazioni soggettive assolute e di credito le differenze sono: le assolute sono valevoli erga omnes, altre sono l'inerenza e l'immediatezza. Il proprietario soddisfa il proprio interesse direttamente sul bene oggetto del diritto, mentre il creditore realizza l'interesse mediante la cooperazione e l'intermediazione della prestazione da parte del debitore che è obbligato a tenere un dato comportamento. Nella situazione "attiva" gli elementi di potere sono in proporzione maggiore rispetto agli elementi di doverosità. Anche la situazione attiva del creditore ha elementi di doverosità e la passiva presenta anche momenti di potere.
Art. 1175: Comportamento secondo correttezza
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza. Il legislatore ha previsto in questo articolo una clausola generale. Questo comportamento doveroso grava su creditore e debitore. È un frammento vago di disposizione la clausola generale perché non riusciamo a individuarne subito il valore sottostante. Questa clausola generale mira a realizzare il valore costituzionale del solidarismo, della solidarietà economica. Il costituente riconosce e garantisce i diritti dell'uomo e gli impone doveri inderogabili di solidarietà anche nei rapporti economici (art. 2 C.I.).
Entrambe le posizioni devono attuare il valore della solidarietà. Comportarsi correttamente significa che il debitore deve agire in modo tale da adempiere correttamente la prestazione per soddisfare l'interesse del creditore ma anche il creditore deve comportarsi in modo da rendere meno gravoso l'adempimento del debitore. Nel contratto di prenotazione alberghiera gratuita, ad esempio, il creditore, cioè colui che vuole avere a disposizione la camera per un dato giorno, non deve pagare alcunché. Potrà decidere se usufruire o meno della camera, ma se sa già che non potrà usufruire della camera il comportamento corretto gli impone di avvisare l'albergatore.
Dalla lettura del solo art. 1175 non individuiamo gli obblighi specifici ma analizzando i casi concreti e alla luce di una serie di altre disposizioni e valori possiamo trarre dalla clausola generale una regola specifica. La lettura di questa clausola generale permette di dire che le situazioni soggettive sono sempre complesse e le situazioni attive presentano momenti di doverosità.
Analisi del rapporto obbligatorio
Nell'analisi del rapporto obbligatorio vi sono due possibili linee di indagine: possiamo analizzarli dal punto di vista della struttura o della funzione. Dal punto di vista strutturale i rapporti potrebbero presentare delle analogie, ma non sono gli elementi strutturali che permettono di individuare la disciplina.
Art. 2034: Obbligazione naturale
Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata compiuta da incapace. Un esempio di obbligazione naturale è rappresentato dalla mancia data al cameriere. Dal punto di vista strutturale, questo rapporto si presenta identico a quello del pagamento del prezzo (vi sono due situazioni correlate, la prestazione è suscettibile di valutazione economica). Il rapporto obbligatorio è distinto da quello dell'obbligazione naturale perché nell'obbligazione naturale il debitore adempie in virtù di un dovere morale e sociale e, a differenza dell'obbligo giuridico, il creditore non può aggredire il patrimonio del debitore. La differenza è nella funzione, la disciplina è diversa: nell'obbligazione civile oltre al debito sul debitore grava una responsabilità nel caso di inadempimento, nell'obbligazione naturale non c'è la possibilità per il creditore naturale di aggredire il patrimonio del debitore.
Quindi la diversa funzione (dovere morale e sociale nell'obbligazione naturale o adempimento dell'obbligazione civile) darà vita a una disciplina diversa. Per nascere un rapporto giuridico, cioè delle situazioni correlate, è sufficiente che il legislatore reputi meritevole di tutela l'interesse che è alla base del riconoscimento dell'attribuzione di una situazione. Un esempio è il testamento a favore del nascituro o del concepito, art. 320, il potere di amministrare i beni del nascituro sarà esercitato dai genitori.
Art. 1989: Promessa al pubblico
Il rapporto obbligatorio nasce non quando qualcuno trova ad esempio il cane, ma quando la promessa viene resa pubblica. Il rapporto è già nato ma non è ancora individuato il titolare. Se avessimo ragionato in termini di interpretazione letterale dovremmo dire: art. 1174, carattere patrimoniale della prestazione. La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse anche non patrimoniale del creditore.
Si parla di prestazione del debitore idonea a realizzare l'interesse del creditore. Sembrerebbe che la relazione si ponga tra soggetti e non tra situazioni. Utilizzando il solo criterio letterale dovremmo dire che il rapporto è una relazione tra soggetti. Il significato delle disposizioni lo traiamo dall'interpretazione sistematica e assiologica. Sappiamo che il rapporto è una relazione tra situazioni perché abbiamo letto l'art. 1989 sulla promessa al pubblico, l'art. 1, l'art. sul testamento a favore dei concepiti. Si comprende dalla lettura di più disposizioni (interpretazione sistematica) e alla luce dei valori fondamentali.
Caratteri del rapporto obbligatorio
I caratteri del rapporto obbligatorio sono: la dualità delle situazioni soggettive, la patrimonialità della prestazione, il rapporto deve soddisfare un interesse anche non patrimoniale del creditore. Affinché esista un rapporto obbligatorio, dal punto di vista strutturale, devono esistere questi tre requisiti.
- Con la dualità di situazioni facciamo riferimento al fatto che esistono gli interessi idonei a giustificare la nascita contestuale del credito e del debito.
- La prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica. Ad esempio non posso vendere un rene perché se attribuisco un valore al rene è una valutazione patrimoniale soggettiva. La prestazione deve essere oggettivamente scambiabile nel mercato. Non diventa patrimoniale un bene per la valutazione soggettiva che ne hanno fatto le parti del rapporto. Il nostro sistema non permette di vendere il rene, il sangue, perché sono beni collegati alla salute e non possono essere scambiati nel mercato.
Rapporto obbligatorio può essere solo quello che ha ad oggetto una prestazione suscettibile di valutazione economica e scambiabile come bene patrimoniale nel mercato in base ad una valutazione oggettiva. Non possiamo dire che è fermo e immutabile il concetto di patrimonialità della prestazione: in passato anche il sangue poteva essere oggetto di compravendita. Il legislatore è intervenuto sancendo che solo per spirito di liberalità una persona può donare il sangue ad un altro e lo deve fare senza mettere a repentaglio la propria integrità psicofisica e non deve avere bisogno economico. Con il mutare del sentire sociale o morale quello che oggi è considerato non patrimonialmente valutabile potrebbe esserlo in futuro. Il concetto di patrimonialità della prestazione è legato a una lettura sistematica e valoriale del nostro sistema. Tutto ciò a cui viene dato un valore soggettivamente economico resta fuori dalla disciplina del rapporto obbligatorio.
L’art. 1174 c.c. contiene i caratteri differenziali del rapporto obbligatorio. Il rapporto giuridico è la relazione tra situazioni giuridiche soggettive. Le situazioni correlate sono situazioni complesse perché presentano per il creditore oltre a elementi di potere anche elementi di doverosità. Al contrario, la situazione del debitore è una situazione passiva ma ha in sé insiti dei poteri. Ad esempio, dalla lettura del 1175 emergono doveri di correttezza in capo tanto al debitore quanto al creditore. Sia la situazione del creditore che del debitore sono complesse. La caratteristica del rapporto obbligatorio è quella di vedere sempre correlate due situazioni giuridiche soggettive, per comodità didattica, una positiva e una negativa. Ma la situazione attiva non è solo attiva e viceversa. Dalla lettura del 1174 individuiamo i requisiti specifici del rapporto obbligatorio.
L’importanza della patrimonialità
L’art 1174 richiede innanzitutto che oggetto del rapporto obbligatorio sia la prestazione, la quale deve realizzare un interesse del creditore anche non patrimoniale. Il primo interrogativo è quello della dualità delle situazioni soggettive. Le situazioni possono esistere anche se non è ancora individuato o determinato il soggetto, come ad esempio nella promessa al pubblico. Il rapporto obbligatorio nasce nel momento in cui la dichiarazione è resa al pubblico, è cioè conoscibile da parte dei terzi. Il rapporto obbligatorio è già nato anche se non è individuato il titolare della situazione creditoria. Il soggetto non è l'elemento essenziale della situazione ma deve esistere in un momento successivo, come nei nascituri o nei concepiti. L’art 1174 parla di un creditore e un debitore ma non bisogna parlare di dualità dei soggetti ma di dualità delle situazioni. Creditore e debitore non devono essere necessariamente due persone fisiche. Se un ente ad esempio ha autonomia patrimoniale perfetta, rimane solo un associato e si apre la fase della liquidazione, in questo caso le decisioni verranno prese dall’unico associato. Le correlate situazioni soggettive possono riferirsi anche ad un unico soggetto purché le situazioni si riferiscano a due patrimoni autonomi (in questo caso individuo e ente).
Un altro esempio: i concepiti possono essere destinatari di lasciti testamentari, l’art 320 prevede che ad amministrare i beni dei figli nati o nascituri sono i genitori o chi esercita la potestà. Ciò significa che anche se il minore non ha la capacità di agire ad accettare l’eredità saranno i genitori, ma il legislatore attribuisce il potere di poter accettare con beneficio di inventario. Il minore diventa cioè successore a titolo universale mortis causa, cioè che acquista la titolarità delle situazioni soggettive attive e passive trasmissibili, altre non si possono trasferire (ad esempio gli alimenti). Il beneficio di inventario è la possibilità di tenere distinti i due patrimoni, se ci sono debiti risponderà solo nei limiti dell’attivo. Se ad esempio ottiene cento risponderà dei debiti solo per cento. Titolare è sempre il minore e i beni rimarranno separati.
Prestazione e patrimonio
Quando parliamo di rapporto obbligatorio come relazione tra situazioni soggettive diciamo che le situazioni soggettive nascono e devono riferirsi a due patrimoni autonomi, perché sono sottoposti a discipline autonome. L’oggetto del rapporto nel diritto di proprietà ad esempio è il bene, nel rapporto obbligatorio oggetto del rapporto è la prestazione. La prestazione è il comportamento che deve tenere il debitore finalizzato alla realizzazione dell’interesse del creditore. Nel contratto di compravendita la prestazione è ad esempio la consegna, ma l’oggetto è il bene che si trasferisce. La prestazione è generalmente elemento strutturale e nei rapporti obbligatori è l'oggetto del rapporto. Dal punto di vista strutturale vi sono rapporti che hanno lo stesso oggetto, ma dall’oggetto non possiamo risalire alla funzione e alla disciplina. Ad esempio: nel caso dell’assegno di mantenimento e del pagamento del prezzo, il comportamento da tenere è lo stesso: devo pagare una somma di denaro. La prestazione è uguale e dal punto di vista della struttura sono uguali, hanno ad oggetto l’obbligazione di dare una somma di denaro.
L’obbligazione naturale ha una disciplina diversa da quella che deriva da contratto, nell’obbligazione naturale il debitore se adempie non potrà chiedere la restituzione, ma se il debitore naturale non paga il creditore non può aggredire il patrimonio del debitore. La prestazione è oggetto del rapporto ma è elemento strutturale e non ci dice nulla in relazione agli interessi che il rapporto mira a realizzare. La disciplina non potremo trarla dalla struttura ma dobbiamo individuare gli interessi che mira a realizzare e solo successivamente si potrà individuare la disciplina. L’art.1174 richiede un altro carattere: la prestazione deve essere patrimoniale, cioè suscettibile di valutazione economica, ossia il legislatore richiede la patrimonialità della prestazione.
Ad esempio non posso vendere il mio cuore, il quale non è un bene suscettibile di valutazione economica. Altro esempio: una legge consente di donare il rene (anche il midollo e il sangue), ma non possiamo darne una valutazione economica. Questo per evitare anche che chi vende abbia necessità economica. Il legislatore vuole dare ai consociati la possibilità di autodeterminarsi liberamente, non costretti dal bisogno economico, può donare solo chi è sano di salute. Sono vietati gli atti che possono determinare una diminuzione permanente all’attività psicofisica. I beni devono essere suscettibili di valutazione economica oggettivamente, devono essere cioè oggetto di scambio nel mercato.
Il diritto modifica ma è anche condizionato e modificato, se cambia il sentire sociale: dire che la valutazione economica deve essere oggettiva non significa che non cambierà mai ma che è una valutazione che deve essere fatta tempo per tempo in relazione anche al modificarsi del sentire sociale. Beni che in un primo momento non erano suscettibili di valutazione economica potranno diventarlo in secondo momento o viceversa. Valutazione oggettiva significa che va collegata a criteri oggettivi di valutazione.
Art. 1321: Nozione di contratto
Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Anche il contratto prevede la regolamentazione di situazioni soggettive suscettibili di valutazione economica, è un atto attraverso il quale si possono regolamentare i propri interessi. Il matrimonio non è un contratto, in quanto ha come effetti situazioni esistenziali (educare i figli, fedeltà), è un negozio giuridico che ha una disciplina completamente diversa rispetto al contratto che mira a regolamentare rapporti patrimoniali.
Nel contratto e nel rapporto obbligatorio le parti possono autoregolamentare solo relazioni patrimoniali, ciò che è oggettivamente scambiabile nel mercato. Le situazioni esistenziali non possono essere oggetto di contratto, di obbligazioni. Se una persona si impegna a donare un rene può decidere anche di rendersi inadempiente e nessuno potrà costringere il soggetto a dare il bene. Non può esserci alcuna coercizione, nel rapporto obbligatorio invece si.
Concetto di patrimonialità della prestazione
La prestazione deve riguardare un bene materiale oggettivamente valutabile, oggettivamente indica che deve avere un valore economico stabilito dal mercato, nel mercato vi sono dei parametri oggettivi di riferimento. Ad esempio il nome non ha un valore di mercato quindi il nome non è un bene suscettibile di valutazione economica. Se un bene non viene scambiato generalmente sul mercato, possiamo assegnare al bene un valore, ma sarà una valutazione soggettiva e il legislatore ritiene necessario che la patrimonialità sia valutata in modo oggettivo per evitare che vengano tutelati dall’ordinamento scambi non consentiti dall’ordinamento stesso.
Altro requisito è quello dell’esistenza di un interesse anche non patrimoniale del creditore. Perché? Perché senza un interesse non ci sarebbe un vincolo alla libertà del debitore. Affinché nasca un obbligo deve esserci un interesse del creditore idoneo a giustificare il vincolo del debitore, se l’interesse viene meno l’obbligazione viene meno. Gli elementi che ci permettono di distinguere il rapporto obbligatorio dagli altri rapporti giuridici sono: la dualità delle situazioni giuridiche (in tutti i rapporti obbligatori); la prestazione, dal punto di vista strutturale rappresenta l’oggetto della situazione, deve essere suscettibile di valutazione economica; l’interesse anche non patrimoniale del creditore, per individuare le modalità attraverso le quali il comportamento deve essere eseguito. Dal punto di vista strutturale possono esserci rapporti identici (ad esempio l’obbligazione naturale è caratterizzata dalla dualità delle situazioni, può riguardare una prestazione patrimonialmente valutabile, come la mancia, corrisponde all’interesse del creditore), ma la disciplina dell’obbligazione naturale e del rapporto obbligatorio hanno una disciplina completamente diversa.
Oppure se invito qualcuno a casa e gli dico che gli offrirò un bicchiere di champagne, il rapporto dal punto di vista strutturale è analogo al rapporto obbligatorio, ma non è efficace, non produce effetti giuridici (se non adempio gli invitati mi odieranno, parleranno male di male, ecc.). Se adempiamo invece l’obbligazione naturale non possiamo chiedere la restituzione di quanto adempiuto. Nell’obbligazione civile che nasce da un contratto, invece, se il debitore non adempie, il creditore può aggredire il patrimonio del debitore.
Art. 2740: Responsabilità patrimoniale
Il debitore risponde dell’adempimento dell’obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri. Differenze tra obbligazione naturale e obbligazione civile: l’obbligazione naturale è rilevante, ma non produce effetti immediati, produce effetti quando l’adempimento è stato spontaneo e effettuato da una persona capace (di intendere e di volere). Se il debitore naturale non adempie non si produrrà alcun effetto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Diritto privato -Appunti lezioni
-
Lezioni di Diritto privato
-
Lezioni, Diritto privato
-
Lezioni, Diritto Privato