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DELEGANTE DELEGATO
(DEBITORE ORIGINARIO) (NUOVO DEBITORE)
RAPPORTO DI
PROVVISTA
Il delegante da mandato, al delegato di assumersi il debito nei confronti del creditore, a questo punto il
creditore ha due possibilità:
- liberare il delegante e creare in questo modo una novazione soggettiva dal lato passivo del rapporto
obbligatorio, si sostituisce cioè al debitore originario il nuovo debitore, in questo caso ci troviamo
nella delegazione privativa o liberatoria, dalla quale nasce un obbligazione semplice
- non acconsentire e ci troviamo di fronte a un’obbligazione soggettivamente complessa, ossia un
obbligazione solidale passiva, e nasce la delegazione cumulativa. Il creditore avrà due debitori ai
quali può chiedere l’adempimento, il legislatore in questo caso stabilisce che nella delegazione
cumulativa (in quanto vi sono due debitori) il creditore non può chiedere a chi vuole l’adempimento,
deve prima escutere l’adempimento al nuovo debitore e solo se non ottiene alcunché potrà agire nei
confronti del delegante. Nell’obbligazione solidale passiva invece il creditore può chiedere
l’adempimento a uno qualsiasi dei condebitori solidali.
La delegazione, cioè il rapporto che il delegato crea con il creditore può essere pura o titolata.
- La delegazione titolata fa riferimento ai titoli, cioè alle giustificazioni causali sottostanti, l’essere
titolato può essere un richiamo al rapporto di provvista, al rapporto di valuta o ad entrambi. Significa che
il delegato con il creditore, quando fanno nascere il rapporto obbligatorio richiamano i contratti
(nell’esempio, di compravendita, d’appalto o entrambi). In questo caso la delegazione è titolata e se uno
dei titoli richiamati presenta un vizio, qst vizio può essere fatto valere dal nuovo debitore nei confronti
del creditore.
- La delegazione è pura se non viene richiamato ne il rapporto di provvista ne di valuta. Il delegato non
potrà far valere i vizi né del rapporto di provvista nè del rapporto di valuta perché è come se lui non
fosse proprio a conoscenza dell’esistenza di quei rapporti e quindi se non vuole pagare dovrà far valere
gli eventuali vizi del nuovo rapporto che ha creato direttamente con il creditore, quindi quello in base al
quale è nata l’obbligazione cumulativa. Anche nella delegazione pura, però, se sono nulli entrambi i
rapporti, di valuta e di provvista, in base al principio di giustificazione causale, il nuovo debitore potrà
agire con l’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo. Se non esiste il rapporto di valuta e di provvista
non si potrebbe giustificare la nascita del rapporto tra delegato e delegatario. L’annullabilità, invece, non
può essere fatta valere da chiunque, potrebbe essere fatta valere solamente nel caso della delegazione
titolata.
Art. 1271: Eccezioni opponibili dal delegato. Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative
ai suoi rapporti con questo.
Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non può opporre al delegatario, benché questi
ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo il
rapporto tra delegante e delegatario.
Il delegato non può neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario,
se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento.
Il legislatore in qst art spiega il regime delle eccezioni, cioè i difetti che presentano i titoli, che possono
essere fatti valere dal delegato nei confronti del delegatario solo se nel rapporto di delegazione entrambe le
arti abbiano fatto riferimento a questi rapporti.
Primo comma: significa che può opporre i vizi che può presentare il titolo che giustifica il rapporto che lega
il delegato al delegatario
Secondo comma: se non si fa riferimento al rapporto di provvista (la delegazione è pura), benché entrambi
ne siano a conoscenza, il delegato non potrà far valere i difetti al creditore del rapporto di provvista (quelli
che avrebbe potuto far valere nei confronti del delegante). Salvo che sia nullo il rapporto di valuta, e salvo
che sia nullo il rapporto di provvista.
Terzo comma: se non è titolata in relazione al rapporto di valuta, il delegato non potrà far valere le eccezioni
che il delegante avrebbe potuto far valere nei confronti del creditore.
La delegazione privativa o liberatoria è quella che determina una novazione soggettiva, parliamo di
novazione soggettiva perché non estingue il rapporto obbligazione ma è una vicenda modificativa del
rapporto obbl. le disposizioni che si applicano alle ipotesi di liberazione del debitore originario che danno
vita a una novazione soggettiva sono contemplate negli art.1274, 1275, 1276.
Art. 1274: Insolvenza del nuovo debitore. Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il
debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne abbia
fatto espressa riserva.
Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del creditore, il
debitore originario non è liberato.
Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all'accollo stipulato a suo favore
e la liberazione del debitore originario era condizione espressa della stipulazione.
Il legislatore sancisce che nell’ipotesi prevista dal secondo comma che il delegante non è liberato perché non
è in buona fede, il creditore va dunque tutelato perché molto probabilmente c’è un’intesa fraudolenta tra
delegante e delegato volta a liberare il delegante e a vedere insolvente il delegato.
Generalmente gli art. 1274,75,76 si applicano a tutte e tre le ipotesi di liberazione del debitore originario che
danno vita alla novazione soggettiva.
Art. 1275: Estinzione delle garanzie. In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si
estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a
mantenerle.
È una situazione che mira a garantire il garante che potrebbe non avere fiducia nel nuovo debitore.
Art.1276: Invalidità della nuova obbligazione. Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il
creditore è dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario,
l'obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate da terzi
Viene così tutelato il creditore, il quale non potrebbe più agire nei confronti del debitore originario.
L’obbligazione originaria, quindi, in questo caso, rivive.
Delegazione di pagamento:
art. 1269: Delegazione di pagamento. Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo,
questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.
Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore
del delegante. Sono salvi gli usi diversi.
Nella delegazione di pagamento il terzo delegato non assume l’obbligazione nei confronti del creditore,
rimane terzo. Dovrà semplicemente dare il quantum al debitore originario affinchè possa pagare al creditore,
il quale non potrà fare nulla nei confronti del delegato.
Espromissione:
art. 1272: Espromissione. Il terzo che, senza delegazione del debitore (1180), ne assume verso il
creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara
espressamente di liberare quest'ultimo.
Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi
rapporti col debitore originario.
Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non
sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione. Non può opporgli la
compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima
dell'espromissione.
In qst caso il rapporto si instaura tra il terzo, nuovo debitore, e il creditore perché può non esistere un
rapporto di provvista che lega l’espromittente all’espromesso. L’espromissione è sempre titolata in
relazione al rapporto di valuta perché il terzo assume il debito in virtù del titolo che lega il debitore
originario(espromittente) con il creditore(espromissario). L’espromesso può far valere nei confronti
dell’espromissario tutte le eccezioni che avrebbe potuto far valere il debitore originario. Anche
l’espromissione può essere cumulativa o liberatoria. Se è cumulativa nasce un’obbligazione soggettivamente
complessa, il creditore potrà prima chiedere al nuovo debitore il pagamento, solo dopo al debitore originario.
È liberatoria quando il creditore dichiara di voler liberare il debitore originario.
L’espromissione è pura in relazione al rapporto di provvista. L’espromissione è diversa dall’adempimento
del terzo perché nell’adempimento del terzo, il terzo adempie, nell’espromissione invece assume l’obbl.
Accollo:
art.1273: Accollo. primo comma: Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito
dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore
L’accordo viene instaurato tra il debitore originario e il nuovo debitorio. Oltre che liberatorio, cumulativo,
l’accollo può essere interno o esterno. Interno se l’accordo rimane nella sfera del debitore originario e del
nuovo debitore, significa che è un accordo al quale non partecipa il creditore e quindi il creditore potrà far
valere le sue azioni solo nei confronti del debitore originario. Se l’accordo è interno solo il debitore
originario potrà chiedere la somma necessaria per pagare il creditore al nuovo debitore. l’accollo interno è un
negozio che vincola solo il nuovo debitore al debitore originario, non nasce un’obbligazione soggettivamente
complessa.
L’accollo esterno può produrre effetti favorevole nei confronti del creditore, il quale, se accetta, potrà
vedere prodotto l’effetto favorevole che è dato dalla nascita di un’obbligazione solidale passiva, si troverà ad
avere due debitori o due patrimoni da escutere eventualmente per ottenere la soddisfazione del proprio
interesse. La disciplina prevista dal primo comma del 1273 riguarda l’accollo esterno
Secondo comma: L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò
costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.
L’accollo esterno p