Prelazione e contratti
Prelazione convenzionale e legale
Prelazione convenzionale: ha effetti obbligatori. Vuol dire che se non adempio, quel soggetto non può concludere il contratto.
Prelazione legale: vincolo alla libertà posto dalla legge; ha effetti reali. Vuol dire che se (da rivedere).
Determinare il contenuto del contratto
Determinare il contenuto del contratto vuol dire determinare il regolamento contrattuale che è composto da clausole. Art. 1374 art. 1322 (si sono trovati nel rapporto obbligatorio). Le norme possono essere imperative, i privati devono comunque rispettare.
Il Codice del Consumo disciplina i contratti dei consumatori, dove le parti sono il professionista e il consumatore; il consumatore è la parte debole (dunque limita autonomia contrattuale).
Autonomia contrattuale
Autonomia contrattuale: art. 1374 -> si parla di usi (sono usi normativi) e le equità (è la giustizia del caso concreto; in dei casi il conto della situazione concreta di quel contratto non può sostituirsi alle parti!).
Esempio: art. 1226
Art. 1733: contratto di commissione
Art. 1660: appalto
Eccezioni
- Clausola penale (il giudice si sostituisce alle parti)
- Art. 1182: effetti della clausola penale
- Art. 1384: riduzione della penale
- Vendita con riserva di proprietà
- Art. 1526: risorse fra le parti
Cause di scioglimento del contratto
Ipotesi di scioglimento che dipendono dalla volontà delle parti o dalla legge (non sono da imputarsi a difetti del contratto)
- Mutuo consenso
- Recesso
Condizione: è un modo con cui dare rilevanza ai motivi delle parti. Può essere:
- Risolutiva: determina al suo verificarsi la cessazione degli effetti del contratto
- Termine: a volte è la legge a stabilire un termine finale
La nullità, la rescissione e la risoluzione del contratto sono caratterizzati dal fatto che fanno cessare gli effetti del contratto o richiedono visto come tutela individuale (protezione di una parte), così come la rescissione e la risoluzione.
Nullità
La nullità è posta a tutela di interessi collettivi, di valori fondamentali del nostro ordinamento. Nella nullità, annullabilità e rescissione il difetto si verifica alla nascita del contratto (vizi originali). Contratto; si verifica successivamente alla conclusione del contratto.
Le cause della nullità: art. 1418. Regola generale: contrarietà alle norme imperative. Il contratto è nullo tranne nei casi previsti dalla legge; è nullo nel caso di causa illecita o illeceità dei motivi (art. 1345).