L’ORDINAMENTO GIURIDICO
Il sistema di regole, modelli e schemi mediante il quale è organizzata una collettività e viene
dunque regolato e diretto lo svolgimento della vita sociale, costituisce l’ordinamento
giuridico. La finalità è organizzare la realtà sociale.
L’ordinamento di una collettività costituisce il suo diritto in senso oggettivo, ossia di sistema delle
à
regole che organizzano la vita sociale.
LA NORMA GIURIDICA
L’ordinamento giuridico di una collettività è costituito da un sistema di regole ognuna delle
quali è detta NORMA GIURIDICA, la giuridicità della norma dipende dal fatto che vada
considerata dotata di autorità in quanto inserita nel sistema giuridica che essa stessa va a
formare.
Ciò avviene quando una regola trovi origine in un fenomeno normativo (ATTO), idoneo a
porsi come fonte di norma giuridica.
-‐ I fatti produttivi di norma giuridica si dicono FONTI
-‐ La norma è solitamente espressione della volontà di un organo investito del potere di
elaborare regole.
Occorre non confondere la formazione concreta dell’atto, il TESTO, con il precetto, ossia il
SIGNIFICATO, il quale risulta essere il risultato di una operazione di interpretazione.
Non bisogna confondere il concetto di legge con quello di norma giuridica, la legge è un atto
normativo scritto contenente norme giuridiche, rapporto contenitore-‐contenuto.
LA FATTISPECIE
Una norma è un enunciato prescrittivo che si articola nella formalizzazione di una ipotesi di
fatto giuridico, al cui verificarsi, la norma collega una conseguenza giuridica, che può
consistere:
-‐ nell’acquisto di un diritto (USUCAPIONE)
-‐ nell’insorgenza di un obbligazione (RISARCIMENTO DANNO)
-‐ estinzione o modifica di un diritto (RIMISSIONE DEL DEBITO)
-‐ applicazione di una conseguenza afflittiva (DETENZIONE)
La fattispecie è intesa come complesso di fatti che la norma giuridica, dato il suo carattere
ipotetico e condizionale, vuole regolare.
Si divide in:
-‐ fattispecie semplice: un singolo fatto determina l’astratta applicazione della norma
-‐ fattispecie complessa: per l’applicazione della norma occorre il concatenarsi di più
fatti o atti
LA SANZIONE
Accanto a norme di condotta (primarie), l’ordinamento giuridico pone delle norme
sanzionatorie (secondarie), da far scontare in caso di inosservanza delle comportamento
prescritto.
La sanzione rappresenta una norma coercitiva, con l’obbiettivo di assicurare l’ordine e
l’applicazione in concreto delle conseguenze secondario in caso di violazione.
I CARATTERI DELLA NORMA GIURIDICA
La norma giuridica è generale, astratta e provvista di sanzione.
-‐ sanzionabilità: la norma prevede una sanzione in caso di violazione
-‐ generalità: la legge non è dettata per i singoli individui, ma una generalità di
destinatari
-‐ astrattezza: la norma prevede una ipotesi astratta e vale per una serie infinita di casi
concreti (fattispecie)
Nella formulazione della norma fondamentale è il principio di eguaglianza, che ha due profili:
1) FORMALE: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge…
2) SOSTANZIALE: impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini.
CLASSIFICAZIONE DELLE NORME
-‐ derogabile: sono norme di cui l’ordinamento dispone l’applicazione SE le parti non
dispongono diversamente
-‐ inderogabile: contiene un comando assoluto non sostituibile
-‐ suppletiva: integrano la volontà negoziale
Efficacia della norma nel tempo e nello spazio.
-‐ entrata in vigore: tra la pubblicazione e l’entrata in vigore vi sono 15gg, vacatio legis
-‐ irretroattività: la legge dispone solo per l’avvenire, non può avere effetto retroattivo
-‐ territorialità: le leggi italiane hanno efficacia solo nel territorio della repubblica.
L’AUTONOMIA PRIVATA
Il diritto privato è espressione di autonomia privata.
Il singolo soggetto è in grado di valutare al meglio il proprio interesse e di regolare come
meglio crede i proprio rapporti giuridici.
Questo principio si manifesta nel:
-‐ negozio giuridico: manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici
-‐ contratto: accordo di due o più persone per costituire, regolare o estinguere un
rapporto giuridico patrimoniale
-‐ autonomia contrattuale: le parti possono determinare il contenuto del contratto
Occorre distinguere tra DIRITTO SOGGETTIVO e INTERESSE LEGITTIMO, il primo è il potere
di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse, protetto dall’ordinamento.
Il secondo è una situazione giuridica soggettiva attiva, tutelata
indirettamente da una norma
volta a proteggere un interesse pubblico o generale.
Il diritto privato si occupa dei diritti soggettivi, mentre il diritto pubblico dell’interesse
legittimo.
I diritti soggettivi si distinguono in:
a) assoluti: attribuiscono al titolare un potere erga omnes, diritti reale e diritti della
personalità
b) relativi: attribuiscono al titolare un potere che può esercitare solo nei confronti di una
o più persone determinate
PRESCRIZIONE E DECADENZA
Poiché l’ordinamento tende a far coincidere la situazione di diritto con quella di fatto, il
decorso di un periodo di tempo può portare:
a) all’acquisizione di un diritto soggettivo: usucapione e prescrizione acquisitiva
b) all’estinzione di un diritto soggettivo: decadenza e prescrizione estintiva
Distinzione tra prescrizione e decadenza:
Prescrizione ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per
à
il tempo determinato dalla legge, fondamento della prescrizione è la certezza dei rapporti
giuridici.
Si divide in:
-‐ prescrizione estintiva
-‐ prescrizione presuntiva
La prescrizione è
interrotta se il titolare del diritto lo esercita, è sospesa se il titolare si trova
nella impossibilità di esercitare il diritto(es. tra i coniugi che non possono esercitare il diritto
di contrarre matrimonio).
I diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di
dieci anni, salvo diversa disposizione
di legge.
Decadenza è la perdita di un diritto per il suo mancato esercizio nel termine stabilito dalla
à
legge, fondamento della decadenza è il bisogno di definire in breve tempo una situazione
giuridica incerta.
Mentre la prescrizione è la perdita di un diritto di cui il soggetto era già titolare, la decadenza
è la perdita della possibilità di acquistare un diritto.
IL RAPPORTO GIURIDICO
Il rapporto giuridico consiste in una relazione fra due soggetti regolata dall’ordinamento
giuridico, le parti del rapporto giuridico sono
il soggetto attivo, colui a cui l’ordinamento
riconosce il potere di agire (DIRITTO SOGGETTIVO) e il
soggetto passivo, colui a carico del
quale sta il dovere.
Al soggetto attivo spetta il diritto soggettivo, ossia il potere di agire per il soddisfacimento di
un proprio interesse, protetto dall’ordinamento, l’esercizio di tale diritto è esplicazione dei
poteri di cui il diritto consta (es: il proprietario esercita il diritto soggettivo di proprietà
ponendo confini ecc.)
Va distinto l’esercizio del diritto soggettivo da suo soddisfacimento, la cui realizzazione può
essere: spontanea o coattiva, se occorre far ricorso ai mezzi che l’ordinamento predispone per
la tutela del diritto.
PERSONE E FAMIGLIA(libro primo del codice civile)
SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO
Il rapporto giuridico è una relazioni fra due o più soggetti.
Soggetti di diritto privato, è soggetto di diritto il titolare di posizione giuridiche soggettive,
possono essere soggetti le:
-‐ persone fisiche
-‐ persone giuridiche che si dividono in strutture organizzate ed enti.
LA PERSONA FISICA è collegata alle nozioni di
capacità giuridica e capacità di agire.
Definizioni:
-‐ La capacità giuridica è la capacità di essere autonomo e titolare di diritti e destinatario
di obblighi
-‐ La capacità d’agire è l’idoneità a porre in essere atti di amministrazione negoziali
destinati a produrre effetti sulla sfera giuridica.
La persona fisica è collegata al
territorio dal
domicilio, luogo in cui la persona fisica stabilisce
la sede principale dei suoi affari ed interessi, residenza, luogo in cui la persona fisica ha
dimora abituale e dimora, luogo in cui la
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