Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Lezione 78 (-differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale)
Due tipi di responsabilità disciplinati da due parti diverse del codice civile:
responsabilità contrattuale o responsabilità da inadempimento delle obbligazioni art.
1218 e ss; responsabilità extracontrattuale o responsabilità da fatto illecito art. 2043 e
ss.
Onere prova: nella responsabilità contrattuale c’è il titolo (obbligazione/contratto),
quindi sarà il debitore che dovrà provare che non è colpa sua; nella responsabilità
extracontrattuale è chi subisce il danno che deve provare negligenza altrui (onere di
prova a carico del danneggiato).
Prescrizione: nella responsabilità extracontrattuale siccome manca un titolo la legge
ha voluto dare prescrizione breve di 5 anni in cui si può chiedere il risarcimento del
danno (siccome manca titolo i fatti in giudizio devono essere ricostruiti e lo si deve
fare con testimonianze e presunzioni, quindi è complicato ricordarsi); nella
responsabilità contrattuale invece permane il titolo e questo porta con sé una facilità
di prova qua la prescrizione è quella ordinaria di 10 anni.
Capacità: nel caso di responsabilità extracontrattuale risponde del fatto illecito
chiunque sia in grado di intendere e di volere (anche interdetto potrebbe rispondere
delle proprie azioni se è in un momento di lucidità); invece la responsabilità
contrattuale è diverso in quanto è legata alla possibilità di contrattare ovvero di
entrare in obbligazioni quindi la capacità di agire
Danno risarcibile importante è l' art. 2056 il quale indica che per valutazione del danno
quindi per responsabilità extracontrattuale si applicano tutti gli stessi articoli escluso il
1225; art. 1225 si applica solo per responsabilità contrattuale da inadempimento
dell'obbligazione: solo danni prevedibili nel momento in cui è sorta obbligazione
siccome i due soggetti sono stati in contatto tra di loro e la legge vuole che tirino fuori
tutti gli interessi (salvo però in caso di dolo in cui anche nella responsabilità
contrattuale devono venire risarciti anche quelli imprevedibili). Mentre per
responsabilità extracontrattuale i soggetti non sono in rapporto tra di loro ma si
incontrano con il danno non si può dire che vengono risarciti solo i danni prevedibili, in
questo caso vanno risarciti anche quelli imprevedibili. Il mancato guadagno è valutato
dal giudice in entrambe le responsabilità con equo apprezzamento delle circostanze
del caso.
Colpa e negligenza possiamo riferire a soggetti che hanno una capacità (per minori è
difficile).
Lezione 79 (-rapporto di causalità)
Nesso di causalità, tema importante della responsabilità civile sia per
inadempimento obbligazione sia per fatto illecito, responsabilità civile sembra ruotare
intorno al problema di accertamento del nesso di causalità, esso riguarda sia
responsabilità contrattuale che extracontrattuale. Concatenazione tra possibile causa
e probabili effetti: muovono da un principio di causalità che comportano modificazione
delle realtà (es. la biglia viene messa sul piano inclinato, la biglia si muove e rompe
vetro posizionato in fondo al piano inclinato: quindi inserimento la biglia sul piano
inclinato è causale alla rottura del vetro). La prima causalità è l'unica vera causalità
che possiamo riscontrare: in mancanza dell'antecedente il susseguente non si sarebbe
modificato.
responsabilità extracontrattuale
Nella importante è il nesso tra il comportamento
posto in essere dal soggetto ed il danno che comporta il sorgere della responsabilità
extracontrattuale (art. 2043); il nesso di causalità si trova anche in materia di
responsabilità contrattuale (inadempimento obbligazioni) ma essendoci già figura dell'
inadempimento, qua il problema dell'accertamento del nesso di causalità non possono
essere analizzati come problemi autonomi ma devono essere analizzati come problemi
relativi alla delimitazione del preciso contenuto dell'obbligazione.
Lezione 80 (-nesso di casualità, l'analisi dei rapporti rilevanti)
causalità materiale
Parlare di è fuorviante si dovrebbe parlare sempre di causalità
rilevante per il diritto siccome la causalità materiale (o naturalistica) non porta mai ad
un evento dannoso rilevante per il diritto se non si accettano che vi sia ingiustizia del
danno, che il fatto sia doloso o colposo quindi sussistenza di parametri giuridici.
Lezione 81 (-danno fattispecie e danno risarcibile)
Problema distinzione tra vari tipi della causalità nella fattispecie dell'illecito (art. 2043)
danno ingiusto
dovuto al fatto che all'interno dell'articolo compare due volte:
(elemento costitutivo della fattispecie dell'illecito o danno fattispecie ovvero danno
risarcire il danno
che serve affinché sorga l'illecito stesso) e (causato da danno
ingiusto, obbligo di risarcimento danno; un conto è danno verificatosi un conto è
quello risarcito, norme fanno tutte distinzione tra danno effettivamente verificatosi e il
danno da risarcire ovvero danno che esiste e danno da quantificare.
Lezione 82 (-rapporto di causalità nel diritto penale)
Si trova che causalità è disciplinata da art. 40 e 41 del codice penale dettate in
maniera di accertamento della causalità norme che sono perfettamente inutili perché
a prescindere da queste norme la causalità nel diritto penale dev'essere rinvenuto dai
principi e dalla ratio del diritto penale e non certo dai criteri di causalità (permettono
applicazione in un senso e nel senso opposto e spesso vengono anche ignorate dai
giudici). Nel diritto civile obiettivo di tutelare sia danneggiante che danneggiato per i
vari presupposti (danneggiante e danneggiato visti allo stesso modo nel ordinamento
del diritto civile), nel diritto penale invece la situazione è completamente diversa
perché per punire e prevenire il reato c'è esigenza nel diritto penale di punire un
soggetto solo se si ha la certezza che esso abbia compiuto il reato (tutela fino al limite
del ragionevole dubbio, se c'è ragionevole dubbio il soggetto chiamato in causa non
può essere punito penalmente).
((tanti dicono che omissione equivale all'azione in tema di causalità ma è assurdo,
saremmo sempre tutti responsabili di tutto perché se non facciamo qualcosa e si
verifica evento noi non abbiamo fatto nulla per impedirlo sarebbe assurdo); omissione
può rilevare solo se c'è obbligo giuridico precedente quindi rilevare come
inadempimento obbligazione (omissione medica è un inadempimento, non si è
rispettato programma obbligatorio): si cerca invece di capire se il medico avesse
effettuato quell'azione cosa sarebbe successo al paziente se sarebbe stato in una
situazione diversa oppure no. Ora orientati su applicazione di un principio di razionalità
di accertamento di un nesso che appare razionalmente credibile tra ciò che il medico
non ha fatto e ciò che si è verificato al paziente.))
Lezione 83 (-progetti normativi dell'Europa)
Causation: -non devono considerarsi rilevanti delle concause che sono precedenti
all'illecito; -responsabilità viene estesa anche nei confronti del soggetto che partecipa
(concausa, ovvero contribuzione alla produzione dell'evento, come istigazione) alla
produzione dell'illecito, che istiga o che assiste; -se resta anonima la persona che ha
causato pregiudizio ma se è sicuro che il danno è stato causato da due o più soggetti
ma non viene fuori chi è il colpevole, il danneggiato è tenuto ad essere risarcito da
tutti quelli tra cui si è sicuri che sono responsabili: tutti sono considerati responsabili
Lezione 84 (-il principio della concidio sine qua non)
condicio sine qua non: è da considerare causale ogni antecedente senza del quale
l'evento che ci interessa non si sarebbe verificato; (non possiamo distinguere tra causa
e causa, tutte equivalenti); una critica è che anche il concepimento può essere visto
come una causa; questa teoria non è utilizzabile in caso di omissione (non fare
qualcosa) perché se no tutti responsabili
Per ovviare agli inconvenienti della teoria della sine qua non si sono elaborate altre
teorie: causalità efficiente (o sufficiente) secondo la quale non vengono considerati
causali gli antecedenti se vi è un fattore sopravvenuto idoneo già di per sé da solo a
causare il danno (secondo teoria della efficienza consideriamo efficiente all'esecuzione
del danno il fattore posto in essere da colui che istiga e maggiormente da chi lancia il
mattone, questa teoria attenua effetti della teoria di sine qua non); evento deriva
sempre da tutti gli antecedenti causali e questi diventano efficienti se si integrano tra
loro per produrre danno che si è verificato, difficile dividere tra i vari fattori quelli
efficiente, quelli non efficienti e le occasioni; causalità tutti i fattori, importante capire
a quali fattori dare rilievo in termini di responsabilità (ovvero di diritto: imputazione
responsabilità civile, dolo o colpa tutti criteri giuridici/diritto e non di fatto)
Lezione 85 (-criterio di adeguatezza)
Causalità adeguata è causa quel fattore che secondo giudizio effettuato a priori
rientra tra quel tipo di fattori idonei che sono idonei a produrre eventi dello stesso tipo
di quello che si è verificato, un conto è analizzare quali sono conseguenze risarcibili
Teoria vicina a quella del adeguatezza è quella della regolarità causale (non riguarda
la nascita della responsabilità, in dottrina queste due teorie vengono confuse tra di
loro); adeguatezza obiettivo dare regole sulla nascita della responsabilità, quella della
regolarità causale serve una volta nata responsabilità a quantificare danno risarcibile
(anche danni mediati e indiretti sono risarcibili).
Lezione 86 (-scopo della norma e rischio specifico)
Criterio della norma violata: l'apporto di un determinato antecedente viene
considerato causale quando il fatto dannoso verificatosi integra la realizzazione di
quello specifico danno che la norma violata intendeva prevenire (c'è norma che
intende prevenire determinato tipo di danni, se un soggetto contravviene a quella
norma ovvero condotta contraria alla norma e si realizza quel danno che la norma
voleva prevenire allora si ha condotta antecedente causale rilevante); Quel tipo di
comportamento si presume che ha condotto a quel tipo di danno; (es. classico tizio
evade da