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Lezione 78 (-differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale)

Due tipi di responsabilità disciplinati da due parti diverse del codice civile:

responsabilità contrattuale o responsabilità da inadempimento delle obbligazioni art.

1218 e ss; responsabilità extracontrattuale o responsabilità da fatto illecito art. 2043 e

ss.

Onere prova: nella responsabilità contrattuale c’è il titolo (obbligazione/contratto),

quindi sarà il debitore che dovrà provare che non è colpa sua; nella responsabilità

extracontrattuale è chi subisce il danno che deve provare negligenza altrui (onere di

prova a carico del danneggiato).

Prescrizione: nella responsabilità extracontrattuale siccome manca un titolo la legge

ha voluto dare prescrizione breve di 5 anni in cui si può chiedere il risarcimento del

danno (siccome manca titolo i fatti in giudizio devono essere ricostruiti e lo si deve

fare con testimonianze e presunzioni, quindi è complicato ricordarsi); nella

responsabilità contrattuale invece permane il titolo e questo porta con sé una facilità

di prova qua la prescrizione è quella ordinaria di 10 anni.

Capacità: nel caso di responsabilità extracontrattuale risponde del fatto illecito

chiunque sia in grado di intendere e di volere (anche interdetto potrebbe rispondere

delle proprie azioni se è in un momento di lucidità); invece la responsabilità

contrattuale è diverso in quanto è legata alla possibilità di contrattare ovvero di

entrare in obbligazioni quindi la capacità di agire

Danno risarcibile importante è l' art. 2056 il quale indica che per valutazione del danno

quindi per responsabilità extracontrattuale si applicano tutti gli stessi articoli escluso il

1225; art. 1225 si applica solo per responsabilità contrattuale da inadempimento

dell'obbligazione: solo danni prevedibili nel momento in cui è sorta obbligazione

siccome i due soggetti sono stati in contatto tra di loro e la legge vuole che tirino fuori

tutti gli interessi (salvo però in caso di dolo in cui anche nella responsabilità

contrattuale devono venire risarciti anche quelli imprevedibili). Mentre per

responsabilità extracontrattuale i soggetti non sono in rapporto tra di loro ma si

incontrano con il danno non si può dire che vengono risarciti solo i danni prevedibili, in

questo caso vanno risarciti anche quelli imprevedibili. Il mancato guadagno è valutato

dal giudice in entrambe le responsabilità con equo apprezzamento delle circostanze

del caso.

Colpa e negligenza possiamo riferire a soggetti che hanno una capacità (per minori è

difficile).

Lezione 79 (-rapporto di causalità)

Nesso di causalità, tema importante della responsabilità civile sia per

inadempimento obbligazione sia per fatto illecito, responsabilità civile sembra ruotare

intorno al problema di accertamento del nesso di causalità, esso riguarda sia

responsabilità contrattuale che extracontrattuale. Concatenazione tra possibile causa

e probabili effetti: muovono da un principio di causalità che comportano modificazione

delle realtà (es. la biglia viene messa sul piano inclinato, la biglia si muove e rompe

vetro posizionato in fondo al piano inclinato: quindi inserimento la biglia sul piano

inclinato è causale alla rottura del vetro). La prima causalità è l'unica vera causalità

che possiamo riscontrare: in mancanza dell'antecedente il susseguente non si sarebbe

modificato.

responsabilità extracontrattuale

Nella importante è il nesso tra il comportamento

posto in essere dal soggetto ed il danno che comporta il sorgere della responsabilità

extracontrattuale (art. 2043); il nesso di causalità si trova anche in materia di

responsabilità contrattuale (inadempimento obbligazioni) ma essendoci già figura dell'

inadempimento, qua il problema dell'accertamento del nesso di causalità non possono

essere analizzati come problemi autonomi ma devono essere analizzati come problemi

relativi alla delimitazione del preciso contenuto dell'obbligazione.

Lezione 80 (-nesso di casualità, l'analisi dei rapporti rilevanti)

causalità materiale

Parlare di è fuorviante si dovrebbe parlare sempre di causalità

rilevante per il diritto siccome la causalità materiale (o naturalistica) non porta mai ad

un evento dannoso rilevante per il diritto se non si accettano che vi sia ingiustizia del

danno, che il fatto sia doloso o colposo quindi sussistenza di parametri giuridici.

Lezione 81 (-danno fattispecie e danno risarcibile)

Problema distinzione tra vari tipi della causalità nella fattispecie dell'illecito (art. 2043)

danno ingiusto

dovuto al fatto che all'interno dell'articolo compare due volte:

(elemento costitutivo della fattispecie dell'illecito o danno fattispecie ovvero danno

risarcire il danno

che serve affinché sorga l'illecito stesso) e (causato da danno

ingiusto, obbligo di risarcimento danno; un conto è danno verificatosi un conto è

quello risarcito, norme fanno tutte distinzione tra danno effettivamente verificatosi e il

danno da risarcire ovvero danno che esiste e danno da quantificare.

Lezione 82 (-rapporto di causalità nel diritto penale)

Si trova che causalità è disciplinata da art. 40 e 41 del codice penale dettate in

maniera di accertamento della causalità norme che sono perfettamente inutili perché

a prescindere da queste norme la causalità nel diritto penale dev'essere rinvenuto dai

principi e dalla ratio del diritto penale e non certo dai criteri di causalità (permettono

applicazione in un senso e nel senso opposto e spesso vengono anche ignorate dai

giudici). Nel diritto civile obiettivo di tutelare sia danneggiante che danneggiato per i

vari presupposti (danneggiante e danneggiato visti allo stesso modo nel ordinamento

del diritto civile), nel diritto penale invece la situazione è completamente diversa

perché per punire e prevenire il reato c'è esigenza nel diritto penale di punire un

soggetto solo se si ha la certezza che esso abbia compiuto il reato (tutela fino al limite

del ragionevole dubbio, se c'è ragionevole dubbio il soggetto chiamato in causa non

può essere punito penalmente).

((tanti dicono che omissione equivale all'azione in tema di causalità ma è assurdo,

saremmo sempre tutti responsabili di tutto perché se non facciamo qualcosa e si

verifica evento noi non abbiamo fatto nulla per impedirlo sarebbe assurdo); omissione

può rilevare solo se c'è obbligo giuridico precedente quindi rilevare come

inadempimento obbligazione (omissione medica è un inadempimento, non si è

rispettato programma obbligatorio): si cerca invece di capire se il medico avesse

effettuato quell'azione cosa sarebbe successo al paziente se sarebbe stato in una

situazione diversa oppure no. Ora orientati su applicazione di un principio di razionalità

di accertamento di un nesso che appare razionalmente credibile tra ciò che il medico

non ha fatto e ciò che si è verificato al paziente.))

Lezione 83 (-progetti normativi dell'Europa)

Causation: -non devono considerarsi rilevanti delle concause che sono precedenti

all'illecito; -responsabilità viene estesa anche nei confronti del soggetto che partecipa

(concausa, ovvero contribuzione alla produzione dell'evento, come istigazione) alla

produzione dell'illecito, che istiga o che assiste; -se resta anonima la persona che ha

causato pregiudizio ma se è sicuro che il danno è stato causato da due o più soggetti

ma non viene fuori chi è il colpevole, il danneggiato è tenuto ad essere risarcito da

tutti quelli tra cui si è sicuri che sono responsabili: tutti sono considerati responsabili

Lezione 84 (-il principio della concidio sine qua non)

condicio sine qua non: è da considerare causale ogni antecedente senza del quale

l'evento che ci interessa non si sarebbe verificato; (non possiamo distinguere tra causa

e causa, tutte equivalenti); una critica è che anche il concepimento può essere visto

come una causa; questa teoria non è utilizzabile in caso di omissione (non fare

qualcosa) perché se no tutti responsabili

Per ovviare agli inconvenienti della teoria della sine qua non si sono elaborate altre

teorie: causalità efficiente (o sufficiente) secondo la quale non vengono considerati

causali gli antecedenti se vi è un fattore sopravvenuto idoneo già di per sé da solo a

causare il danno (secondo teoria della efficienza consideriamo efficiente all'esecuzione

del danno il fattore posto in essere da colui che istiga e maggiormente da chi lancia il

mattone, questa teoria attenua effetti della teoria di sine qua non); evento deriva

sempre da tutti gli antecedenti causali e questi diventano efficienti se si integrano tra

loro per produrre danno che si è verificato, difficile dividere tra i vari fattori quelli

efficiente, quelli non efficienti e le occasioni; causalità tutti i fattori, importante capire

a quali fattori dare rilievo in termini di responsabilità (ovvero di diritto: imputazione

responsabilità civile, dolo o colpa tutti criteri giuridici/diritto e non di fatto)

Lezione 85 (-criterio di adeguatezza)

Causalità adeguata è causa quel fattore che secondo giudizio effettuato a priori

rientra tra quel tipo di fattori idonei che sono idonei a produrre eventi dello stesso tipo

di quello che si è verificato, un conto è analizzare quali sono conseguenze risarcibili

Teoria vicina a quella del adeguatezza è quella della regolarità causale (non riguarda

la nascita della responsabilità, in dottrina queste due teorie vengono confuse tra di

loro); adeguatezza obiettivo dare regole sulla nascita della responsabilità, quella della

regolarità causale serve una volta nata responsabilità a quantificare danno risarcibile

(anche danni mediati e indiretti sono risarcibili).

Lezione 86 (-scopo della norma e rischio specifico)

Criterio della norma violata: l'apporto di un determinato antecedente viene

considerato causale quando il fatto dannoso verificatosi integra la realizzazione di

quello specifico danno che la norma violata intendeva prevenire (c'è norma che

intende prevenire determinato tipo di danni, se un soggetto contravviene a quella

norma ovvero condotta contraria alla norma e si realizza quel danno che la norma

voleva prevenire allora si ha condotta antecedente causale rilevante); Quel tipo di

comportamento si presume che ha condotto a quel tipo di danno; (es. classico tizio

evade da

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Publisher
A.A. 2021-2022
47 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gessi97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Unitelma Sapienza di Roma o del prof Napoli Gaetano.