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LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

Il testamento: caratteri essenziali

Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (art. 587 c.c.).

Il testamento è un atto revocabile. Alla facoltà di revoca non si può in alcun modo rinunziare e ogni clausola o condizione contraria è nulla (art. 679 c.c.).

È nulla tanto l'istituzione contrattuale di erede, quanto l'impegno di disporre con testamento in favore di una determinata persona (patti successori confermativi). Non è consentito, a due o più persone, di redigere un testamento unitario che disponga delle sostanze di entrambi a vantaggio di un terzo o a vantaggio reciproco (testamento congiuntivo o reciproco). È nulla l'istituzione di erede o il legato disposto dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell'erede o del

legatario (condizione di reciprocità). Il testamento è un atto personale: non può essere redatto da un rappresentante, né può far dipendere da un terzo l'indicazione dell'erede o la determinazione della quota di eredità (art. 631 c.c.).

Il testamento è un negozio unilaterale. L'istituzione di erede e l'accettazione costituiscono due negozi unilaterali e non si fondano a costituire un negozio bilaterale.

La dichiarazione testamentaria non è recettizia.

Il testamento è un negozio formale: per la sua validità occorre il rispetto di determinate forme previste dalla legge.

La forma del testamento

Il testamento è un negozio solenne, per la validità del quale occorre il rispetto di determinate forme previste dalla legge.

Se non vi è intervento di notaio, il testamento deve essere olografo, cioè scritto per intero, datato e sottoscritto a mano dal testatore (artt. 601, 602 c.c.).

Il testamento per atto di notaio può essere pubblico o segreto.

Il testamento pubblico è redatto per iscritto dal notaio, dopo che il testatore, in presenza di due testimoni, gli ha dichiarato la sua volontà. Il notaio dà poi lettura dell'atto al testatore in presenza dei testimoni, dopo di che il testamento viene sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio (art. 603 c.c.).

Il testamento segreto, sottoscritto dal testatore, è sigillato e dal testatore consegnato al notaio, in presenza di testimoni. Esso è conservato dal notaio, dal quale il testatore potrà in ogni tempo ritirarlo (artt. 605 ss. c.c.).

La volontà testamentaria: presupposti, vizi, accertamento, interpretazione

La valida formazione della volontà testamentaria presuppone la capacità di agire del testatore. Sono incapaci di testare: i minori di età, gli interdetti per infermità di mente, gli incapaci naturali (art. 591 c.c.).

La volontà testamentaria può essere invalidata da errore, violenza e dolo (art. 624 c.c.): se il vizio di volontà ha influenzato solo singole disposizioni testamentarie, l'invalidità sarà limitata a queste. Non si richiede che l'errore sia essenziale e riconoscibile: è necessario però, così come in tema di donazione, che il motivo, sul quale cade l'errore, risulti dall'atto e sia il solo che ha determinato il testatore a disporre (art. 624 c.c.).

Il formalismo testamentario implica che solo le disposizioni espresse nel testamento possono avere effetto. L'interpretazione del testamento deve accertare la volontà che il testatore ha inteso esprimere.

Il contenuto del testamento: disposizioni a titolo universale e a titolo particolare. Il testamento può contenere disposizioni a titolo universale (istituzioni di erede) e disposizioni a titolo particolare (legati). L'erede subentra nell'intero patrimonio.

oppure in una quota aritmetica di esso comprendente non solo rapporti attivi, ma anche debiti.

Il legatario acquista uno o più diritti patrimoniali determinati e non risponde dei debiti ereditari.

L'oggetto del legato

Oggetto del legato può essere il diritto di proprietà su una cosa determinata o altro diritto già appartenente al defunto (legato di specie). In tal caso il diritto si trasmette al legatario automaticamente, al momento dell'apertura della successione. Il legatario deve però domandare all'erede la consegna della cosa (art. 649 c.c.).

Se invece il legato ha per oggetto una certa quantità di cose determinate solo nel genere (legato di quantità o di genere), il legatario acquista un corrispondente diritto di credito nei confronti dell'erede o del legatario al quale il testatore ha imposto la prestazione.

Se il testamento non dispone in proposito, il legato è a carico di tutti gli eredi (art. 662).

c.c.. L'erede o legatario tenuto all'adempimento del legato è detto onerato. Come per i debiti ereditari, così anche per l'adempimento dei legati l'erede risponde illimitatamente, salvo che abbia accettato con beneficio d'inventario (art. 490 c.c.). Se invece l'adempimento del legato è posto a carico di un altro legatario (sublegato), questi vi è tenuto solo entro i limiti del valore di ciò che ha conseguito (art. 671 c.c.). Condizione, termine, modo Le disposizioni a titolo universale non possono essere sottoposte a termine, iniziale o finale. Un termine può invece essere apposto al legato: sia che si tratti di un termine iniziale, sia che si tratti di un termine finale. Istituzioni di erede e legati possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva (art. 633 c.c.). La condizione illecita o la condizione sospensiva impossibile non rendono sempre nulla la disposizione, ma solo quando esprimano l'unico motivo.

Che ha determinato il testatore a disporre (artt. 634, 626 c.c.). Tanto all'istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere (art. 647 c.c.). Il testatore può imporre all'erede o al legatario un determinato comportamento, per realizzare un interesse di natura ideale, per attribuire un beneficio ad un'intera categoria di persone o a una persona ancora indeterminata, o per attribuire a una persona determinata un beneficio diverso dall'ascito di un legato.

Mentre il legatario al pari del donatario è tenuto all'adempimento dell'onere solo entro i limiti del valore di ciò che ha ricevuto (art. 671 c.c.), questo limite non vale per l'erede.

Invalidità del testamento

Il testamento invalido può essere nullo o annullabile.

Sono causa di nullità i difetti di forma che escludono o rendono incerta l'autenticità delle disposizioni.

Sono nulli i testamenti congiuntivi o reciproci (art. 589 c.c.),

Le disposizioni indeterminate (art.628 c.c.) e, di regola, quelle rimesse all'arbitrio di un terzo (artt. 631, 632 c.c.). Sono nulle, infine, le disposizioni illecite. Quanto all'annullabilità, essa può derivare, oltre che da vizi minori di forma, da incapacità di agire del testatore o da errore, violenza o dolo. L'azione di nullità, puramente dichiarativa, può essere esercitata in qualsiasi tempo. L'azione di annullamento va esercitata entro un termine di prescrizione quinquennale. Sia l'una che l'altra azione può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse.

Revocazione del testamento

Le disposizioni testamentarie possono essere revocate in ogni momento. La revocazione può essere esplicita oppure implicita. Esplicita, se con un nuovo testamento il testatore dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore (art. 680 c.c.). Implicita, se disposizioni di un testamento posteriore sono

incompatibili con quelle di un testamento anteriore: in tal caso sono revocate solo le disposizioni anteriori incompatibili (art. 682 c.c.). Se la revocazione esplicita viene a sua volta esplicitamente revocata, rivivono le disposizioni iniziali (art. 681 c.c.).

Se il testamento olografo è stato distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si presume che ciò sia avvenuto ad opera del testatore, il quale abbia voluto revocare il testamento (revoca presunta).

L'alienazione o la radicale trasformazione della cosa legata implica la revoca del legato, salva la prova di una diversa volontà del testatore (art. 686 c.c.).

Revocazione per sopravvenienza di figli

Il testamento perde efficacia se sopravvengono figli o discendenti o se si accerta l'esistenza di figlio discendenti ignorati dal testatore al tempo in cui ha redatto le sue ultime volontà. Si deve trattare di figli o di discendenti legittimi, legittimati o adottivi, o di figli naturali.

riconosciuti. L'esecutore testamentario

Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari, scegliendoli anche tra gli eredi o i legatari (artt. 700, 701 c.c.). L'esecutore testamentario, se accetta l'ufficio, deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni risultanti dal testamento, egli amministra il patrimonio ereditario, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte, adempie le obbligazioni ed i legati e consegna all'erede i beni dell'eredità che non sono necessari all'esercizio del suo ufficio.

Il possesso dei beni ereditari da parte dell'esecutore non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l'autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno.

LA SUCCESSIONE NECESSARIA

Il diritto alla legittima

Le norme sulla successione necessaria esprimono

congiunti più stretti: il coniuge, i discendenti legittimi o naturali, gli ascendenti legittimi. A queste persone (legittimari) la legge riserva determinate porzioni del patrimonio del de cuius (quote di legittima), anche contro la volontà di questo. La successione necessaria può sovrapporsi non solo alla successione testamentaria, ma anche alla quella legittima. Se i suoi diritti sono stati lesi, il legittimario potrà agire in primo luogo contro gli eredi e i legatari, al fine di ridurre gli acquisti di costoro e conseguire così una quota (o anche la totalità) del patrimonio ereditario. Se poi anche l'acquisto dell'intera eredità con la completa eliminazione dei legati non è sufficiente per soddisfare il suo diritto, egli potrà agire anche contro i donatari. Le quote dei legittimari: A favore del coniuge, quando manchino discendenti, è riservata la metà del patrimonio del de cuius.sidenza principale, nonché il diritto di usufrutto su eventuali terreni annessi. Inoltre, ha il diritto di utilizzare gratuitamente i servizi comuni del condominio, come ad esempio il giardino o la piscina. Per quanto riguarda le spese condominiali, il proprietario usufruttuario è tenuto a contribuire in base alla sua quota di proprietà, mentre le spese straordinarie sono a carico del proprietario nudo proprietario. È importante sottolineare che il diritto di usufrutto può essere costituito per un periodo determinato o per tutta la vita del beneficiario. In caso di vendita dell'immobile, il diritto di usufrutto si trasferisce automaticamente al nuovo proprietario. In conclusione, il diritto di usufrutto è un diritto reale che permette al beneficiario di godere dei frutti e dei vantaggi di un bene immobile, senza però diventarne proprietario.
Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
146 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Masi Antonio.