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La formazione del contratto e le fasi pre-contrattuali

DEVE ESSERE TOTALE E NON PUO' MANCARE, perché...1325!!!

domanda da approfondire: come si raggiunge? Come le parti possono arrivare all'accordo? Regole sulla fase pre-contrattuale: 1326 ss...Formazione dell'accordo contrattuale

Glossario: formazione, conclusione, perfezionamento, stipulazione

La formazione del contratto implica un procedimento, ossia una sequenza di comportamenti umani, che deve risultare conforme al modello stabilito dalle norme. La conclusione del contratto risponde a una logica di relatività e non di assolutezza. Gli schemi legali per la formazione del contratto possono essere diversi da ordinamento a ordinamento e possono coesistere differenti schemi legali per la formazione del contratto come avviene per il sistema giuridico italiano dove possono identificarsi:

  • uno schema base che regola in generale la formazione di tutti i contratti, per i quali non valga una previsione diversa
  • svariati schemi particolari, ciascuno dei quali

Regola la formazione di una determinata classe di contratti.

Le dichiarazioni di volontà emesse da una parte nel procedimento di formazione del contratto sono normalmente dirette a una determinata persona (art. 1335). Le dichiarazioni di questo tipo si chiamano dichiarazioni ricettizie, egli atti che esse formano si chiamano atti ricettizi. Gli effetti si producono solo se, e dal momento in cui, la dichiarazione arriva a conoscenza del destinatario (art. 1334). La dichiarazione si reputa conosciuta dal destinatario nel momento in cui giunge al suo indirizzo (art. 1335). Sono invece dichiarazioni non ricettizie quelle non indirizzate a un destinatario, gli effetti degli atti così formati si producono indipendentemente dalla conoscenza che altri soggetti abbiano della dichiarazione.

Schemi legali di formazione dell'accordo, ossia conclusione del contratto mediante:

  1. incontro (1326, 1335) di proposta ed accettazione: la legge individua due componenti

elementaridell'accordo contrattuale, la proposta e l'accettazione. Essa presuppone una parte (proponente) formuliall'altra (oblato) la proposta del contratto. "il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la propostaha conoscenza dell'accettazione dall'altra parte" (art. 1326) proposta + accettazione conosciuta dalproponente. L'accettazione produce i suoi effetti nl momento in cui giunge a conoscenza del suo destinatario.89Ma l'art. 1335 equipara alla conoscenza della dichiarazione il suo arrivo all'indirizzo del destinatario:proposta + accettazione giusta all'indirizzo del proponente. L'accettazione deve giungere ne terminestabilito dal proponente stesso o in quello normalmente necessario in base alla natura dell'affare o agli usi. Ilcontratto si conclude solo se l'accettazione è conforme alla proposta, se invece è difforme equivale a unanuova proposta (art. 1326).

Esecuzione del contratto (1327), sono quei contratti che richiedono di essere eseguiti senza bisogno di preventiva accettazione comunicata dal proponente. Il contratto è concluso "nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esercizio" della prestazione richiesta (1327): proposta + inizio dell'esecuzione.

Accettazione di proposta irrevocabile (1329), ci sono casi in cui la proposta non si può revocare perché è una proposta irrevocabile e molto spesso dipende da una decisione dello stesso proponente, che si obbliga a mantenere ferma la proposta per un certo tempo. La conseguenza è che il proponente non può revocare la proposta prima che sia scaduto il termine e se lo fa la revoca è senza effetto. Quando la proposta è irrevocabile, contrariamente alla regola, non perde efficacia per morte o sopravvenuta incapacità del proponente, salvo che il persistere dell'efficacia sia escluso dalla natura.

dell'affare o dagli usi.

d) accettazione di offerta al pubblico (1336). L'offerta al pubblico è un particolare tipo di proposta che ha la caratteristica di essere indirizzata non solo a un determinato destinatario, ma a una collettività indeterminata di possibili destinatari. Ci sono dei criteri nell'art. 1336: l'offerta al pubblico può valere come una e propria proposta di contratto e per la formazione di questo basta l'accettazione di un interessato. La regola in contrasto dei limiti. L'offerta al pubblico vale come proposta solo a due condizioni:

  1. che l'offerta contenga gli estremi essenziali del contratto da concludere
  2. il valore di vera e propria proposta non sia escluso dalle circostanze o dagli usi.

e) esercizio di opzione (1331). L'opzione è l'accordo fra il proponente e l'oblato, per cui il proponente si obbliga a tenere ferma la sua proposta, per un determinato tempo, con gli effetti tipici

dell’irrevocabilità dellaproposta (art. 1331, c. 1). È essenziale che sia stabilito il termine per cui la proposta resta ferma: se non lohanno fissato le parti, può stabilirlo il giudice (art. 1331, c. 2). L’opzione deriva da un accordo bilaterale.

Molto spesso il beneficio dell’opzione dà o promette qualcosa in cambio, cioè paga l’opzione.

f) mancato rifiuto della proposta (1333): questo schema di formazione del contratto si applica quando ilproponente propone all’oblato un contratto, dal quale nascono obbligazioni solo a carico del proponentestesso, mentre nessuna obbligazione nasce a carico dell’oblato (contratti con obbligazioni del soloproponente). La particolarità è che non occorre l’accettazione, né alcun altro gesto dell’oblato: il contratto siforma in base ad una semplice proposta se l’oblato non la rifiuta nel termine richiesto: proposta + mancatorifiuto dell’oblato.

Il contratto si conclude anche se, ricevuta la proposta, l'oblato non fa e non dice assolutamente nulla proposta + silenzio dell'oblato.
g) adesione a contratto aperto (1332). I contratti aperti sono quelli per i quali esiste la possibilità che altre parti entrino successivamente nel contratto, aggiungendosi alle parti che in origine lo hanno formato (es. contratti assicurativi). L'adesione ha un valore di accettazione della proposta contenuta nella clausola di apertura del contratto originario.
h) adesione a contratto predisposto (1341-2) cioè che contiene le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti devono essere efficaci nei confronti dell'altro.
i) accordo e consegna del bene (contratti reali, ad es. 1766, 1803, 1813, 2786, co. 1 "...con la consegna...").
La regola generale è che anche quando il contratto implica la consegna di una cosa, la consegna non è necessaria per la formazione del contratto.

ma costituisce l'esecuzione del contratto: questi tipi di contratti sichiamano contratti consensuali perché si formano in base al semplice consenso delle parti. Una limitatacategoria di contratti che fanno eccezione a questo principio sono i contratti reali e il loro schema diformazione non si accontenta dell'accordo fra le parti ma richiede in più la consegna del bene.

adempimento di contratto preliminare (1351, 2932) è un contratto che obbliga a concludere un successivocontratto. Consente di fermare il contratto definitivo. C'è bisogno del tempo necessario per fare gliaccertamenti. Si può anche trascrivere per gli immobili (pubblicità dichiarativa) opponibile a terzi. Il vincolo è tanto forte che si assume con il preliminare che se una delle parti non si presenta alla stipula del definitivo la90controparte può rivolgersi al giudice per fare una sentenza costitutiva. Produce gli stessi effetti del

  1. contrattodefinitivo al di là della volontà o contro la volontà del venditore.
  2. contratti negoziati fuori dai locali commerciali (49 ss. cod. cons.)
  3. esercizio di prelazione (es. 230-bis co. 5, 4-bis l. 3 maggio 1982, n. 203). La prelazione è il diritto di essere preferito a chiunque altro, a parità di condizioni, nella conclusione di un determinato contratto. La prelazione può essere esercitata solo se la parte vincolata decide di vendere. Si distinguono due tipi di prelazione diversi per la fonte e gli interessi:
    • la prelazione convenzionale nasce per volontà degli interessati, ha efficacia obbligatoria cioè attribuisce al titolare un diritto di credito, non opponibile a terzi
    • la prelazione legale è disposta dalla legge. Ha efficacia reale, dunque opponibile a terzi
  4. Alla conclusione del contratto pul arrivarsi in tempi lunghi: l’accordo contrattuale si costituisce pezzo per pezzo, può così succedere che
le parti abbiano raggiunto l'accordo su alcuni aspetti del contratto ma non ancora su altri. Ci sono due criteri di formazione del contratto: a) il contratto non si conclude fino a che non si sia raggiunto accordo su tutti gli aspetti del contratto considerati nella trattativa, sia quelli essenziali sia quelli secondari -> preliminare di preliminare (ammissibile secondo Cass. SS.UU. 6 marzo 2015, n. 4628) Nonostante il persistere di qualche punto di disaccordo, il contratto si conclude se le parti dicono chiaramente b) di considerare che l'accordo pur parziale sia sufficiente a impegnarli contrattualmente. In questo caso il contratto si forma con una lacuna che si potrà colmare con una successiva ricerca dell'accordo fra le parti, o in mancanza con i meccanismi di integrazione legale del contratto. Quando l'accordo parziale non è sufficiente per formare il contratto, dà luogo a una semplice minuta o puntazione: il documento che indica i punti

già concordati. Questo tipo di accordo parziale non è un contratto: il valore giuridico di un accordo contrattuale parziale in via di completamento è rafforzato quando le parti decidono di dargli una veste formale: come per le lettere per intenti (dichiarazioni scambiate fra le parti in trattativa per un affare)

Rilevanza: perché è importante la disciplina sulla fase precontrattuale (prima dell'accordo)? A diversi fini: v., tra gli altri, 1337-8; per stabilire il momento della conclusione dell'accordo 1376 (principio consensualistico) e, dunque, il passaggio del rischio (1465, 1523), la maturazione degli interessi (1815), ecc...

Le trattative e la responsabilità precontrattuale La conclusione del contratto viene generalmente preceduta e preparata da una fase di trattative, nel corso della quale le parti discutono i termini dell'affare, e ciascuna cerca di far prevalere il proprio interesse, in conflitto con quello dell'altra.

La legge la regola con un principio generale, che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede, vale a dire con correttezza e lealtà (art. 1337). La parte che viola questo principio, e nella fase che precede la conclusione del contratto si comporta scorrettamente e slealmente.

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A.A. 2022-2023
192 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elix002 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Bucelli Andrea.