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Incapacità del debitore

Incapacità -> cosa succede se il debitore al momento del pagamento è incapace o il creditore è incapace.

Se il debitore è incapace bisogna distinguere:

  • Se quando ha assunto il debito era capace ed è incapace solo nel momento successivo in cui deve eseguire la prestazione. La sua è una prestazione valida, efficace e non impugnabile. Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare la prestazione a causa della propria incapacità perché tanto il debito era già esistente e il pagamento è un atto dovuto.
  • Se invece lui era incapace già quando è stato stipulato il contratto -> in realtà quel contratto è invalido e quindi c'è modo di tagliare il contratto e tagliare in radice l'esistenza del debito.

Es. Il 28/04 il debitore doveva pagare 1k in cui era capace o incapace, non c'è un pregiudizio.

derivante dalla sua incapacità. Perché il pagamento il 28 aprile era un atto dovuto. Naturalmente è necessario che quando è stato stipulato il contratto in cui sorge il debito di mille, lui fosse capace.

Se creditore incapace: il pagamento fatto al creditore incapace di ricevere non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace. Se quando pago il creditore è incapace, egli può essere nemmeno in grado di rendersi conto dell'effetto favorevole e quindi gli do un assegno e lui in stato di incapacità lo straccia.

Il creditore nel momento in cui riceve la prestazione, per salvaguardare l'acquisizione della prestazione deve essere normalmente capace. Ci possono essere dei casi in cui pur con il soggetto incapace tutto fila liscio. Se il pagamento è stato rivolto a vantaggio dell'incapace nessun problema, ma se l'assegno viene

stracciatosarò obbligato a pagare una seconda volta e se il soggetto sarà incapace dovrò pagare ad un tutore che assicurerà gli interessi del creditore incapace.

LEZIONE 10

L'INADEMPIMENTO - L10

Inadempimento -> art. 1218 dice che c'è inadempimento nel caso di mancata o inesatta esecuzione della prestazione. Chiunque non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, salvo però che la prestazione dovuta sia divenuta impossibile per una causa non imputabile al debitore perché l'obbligazione si estingue e il debitore è liberato.

Ciò significa che il debitore per non essere responsabile deve fornire una duplice prova: la prestazione diventata impossibile e l'impossibilità non è a lui imputabile.

L'art. 1218 sembra attribuire una responsabilità oggettiva in capo al debitore che non riesca a garantire la prestazione al debitore. Egli è

liberato solo se la prestazione diviene impossibile per causa a lui non imputabile. E l'impossibilità è talora intesa come oggettiva ed assoluta, coincidente con il caso fortuito. Es. io dovevo consegnare una partita di generi alimentari che la mia impresa produce ad una serie di commercianti nella federazione russa, tuttavia succede che in ragione delle sanzioni della Russia dipendenti dall'attacco all'Ucraina, succede che io non posso eseguire la prestazione perché l'esecuzione di tale prestazione è contrum legem -> violerebbe la legge. Da un punto di vista giuridico la prestazione è impossibile. È possibile da un punto di vista materiale ma impossibile dal punto di vista giuridico e questa impossibilità dal punto di vista giuridico nell'eseguire la prestazione non è a me imputabile (io non c'entro nell'invasione russa) e quindi in questo caso io non sarò inadempimento per la legge.

Nazionale italiana. Non sono responsabile di inadempimento.

Altro esempio -> io devo consegnare un mobile antico al mio acquirente e il termine per la consegna è il 7/04 perché prima devo fare dei lavori di restauro. Il mobile è custodito nei miei magazzini, un terremoto fa tremare la terra dove vivo e distrugge il tetto del mio capannone, la tettoia distruggendosi distrugge il mobile antico che dovevo consegnare -> la prestazione è divenuta impossibile.

Nel primo caso si trattava di impossibilità giuridica, mentre ora c'è un impossibilità materiale e anche in questo caso il terremoto non è colpa mia.

Se mi avessero rubato il mobile antico perché rubato visto che non avevo un sistema di sicurezza inadeguato -> qui c'è impossibilità, ma è un' impossibilità che può essere imputabile a me. Nel caso del terremoto o in cui avessi i migliori allarmi del mondo ma vengono superati.

→ impossibilità non imputabile a me e quindi non sarò tenuto al risarcimento del danno.

Il debitore per non essere considerato responsabile (se non esegue prestazione) deve fornire una dupliceprova:

  1. Prova che la prestazione è diventata impossibile
  2. Prova che la impossibilità non è a lui imputabile (che non è dipesa da sua colpa)

Problema che si pone è: capire se si può parlare di impossibilità anche nell'ipotesi in cui in linea astratta la prestazione fosse possibile, ma io nonostante la mia diligenza e nonostante abbia fatto tutto il possibile non sia riuscito ad aver eseguito la prestazione a causa di una difficoltà relativa alla mia sfera di impresa.

Es. io dovevo consegnare un macchinario produttivo alla Mati entro 7 marzo. Problema è che il mio fornitore tedesco per elementi di costruzione del macchinario entra in difficoltà nella fornitura dei pezzi, questa difficoltà del mio

determina che io non sia in grado di consegnare il macchinario -> il mio cliente/Mati non è che mi scusa. Questa non è impossibilità della prestazione, questa è una difficoltà riconnessa alla mia sfera giuridica e al mio rischio di impresa nell'esecuzione della prestazione. Nella giurisprudenza e letteratura giuridica su questo punto non sempre le opinioni sono congruenti -> l'opinione maggioritaria è che l'impossibilità debba essere oggettiva, ma c'è una minoranza che dice che se il debitore è diligente e ha fatto tutto possibile... Però è solo una minoranza. 91 L'articolo parla proprio di impossibilità. Qualche ammorbidimento della regola si potrebbe avere nell'ipotesi di impossibilità oggettiva -> qualcosa che creerebbe un problema a qualsiasi debitore, non assoluta, ma relativa -> es. io dovevo trasportare delle merci, una.tempesta improvvisa porta alla chiusura dei traforialpini che dovevo passare, si crea una difficoltà oggettiva, tutti i trasportatori di Aosta incaricati della stessa prestazione avrebbero avuto la stessa difficoltà. Non possono eseguire la prestazione, ma non in termini assoluti perché avrei potuto fare un'altra strada molto più lunga (4 giorni). In relazione al tipo di obbligazione che ho assunto non mi può essere imposta questa esecuzione alternativa perché capire se una prestazione è possibile o impossibile possono capirla solo andando a vedere il contenuto della mia obbligazione che si capisce dal contratto -> che prevedeva trasporto di mezza giornata. Se creditore e debitore sono disposti a cambiare contratto, se invece non disposti a cambiare il contratto, l'esecuzione della prestazione come convenuta relativamente al contratto stipulato non è oggettivamente possibile -> non in termini assoluti, ma in relazione.

All'impegno contrattuale concretamente assunto tra creditore e debitore. Quindi l'impossibilità della prestazione deve essere oggettiva, deve sussistere un impedimento tale per cui qualsiasi debitore in quella situazione non avrebbe potuto eseguire la prestazione: non basta quindi una semplice difficoltà soggettiva.

Però l'impossibilità deve essere oggettiva ma può essere sia assoluta che relativa -> impegno negoziale e obbligatorio che io ho assunto.

In caso di prestazione consistente in un fare, la malattia del debitore comporta una impossibilità oggettiva.

Si dice che l'impossibilità deve essere assoluta, ma questa affermazione deve essere temperata considerando che anche nella predisposizione di misure preventive l'impegno del debitore incontra il limite stabilito dall'art. 1176, 1° e 2° comma, e i limiti che possono derivare dagli obblighi di correttezza (art. 1175 cod. civ.).

Se io ho stipulato

quel contratto per superare la difficoltà oggettiva mi sarebbe richiesto un impegno che vaa assolutamente oltre la diligenza richiesta da quel contratto -> cioè fare 4 giorni di viaggio (viaggio piùlungo).Si dice anche che non c’è mai impossibilità per le prestazioni aventi per oggetto cose generiche; ma questose è vero per il pagamento di somme di denaro, può non esserlo, ad es., per la fornitura di frutta che, acausa del maltempo non sia reperibile sul mercato nazionale od europeo.

31/03/2023E LE DIFFICOLTà ALL’ADEMPIMENTO? – L10Ma se lo sforzo del debitore è diligente (si ricordi l’art. 1176 c.c., si pensi anche alle obbligazioni di mezzi)ma tuttavia la prestazione manca perché uno sciopero od un accadimento naturale rendono più difficoltosoadempiere?Talora la prestazione, pur rimasta possibile, pare comunque, in base alle circostanze ed ad una valutazionesecondo buona fede della

Condotta delle parti, inesigibile92PROBLEMA, BASTA LA DILIGENZA O SERVE IL RISULTATO? -L10

Fin qui abbiamo ragionato di situazioni di difettosa esecuzione della prestazione, che tuttavia non realizzanoi requisiti della responsabilità –> effettivamente la prestazione non è eseguita ma non si è responsabili.

Ci sono invece dei casi in cui si dubita, si è incerta circa il fatto stesso che la prestazione sia stata o menoeseguita. Ci sono dei casi in cui nonostante l’interesse finale del creditore non si sia realizzato, non può dirsiche ci sia stata difettosa esecuzione della prestazione.

Di solito l’esecuzione esatta realizza con l’interesse del creditore.

Esempi: io sono un medico ed eseguo perfettamente la prestazione e tuttavia il paziente muore. Io sonoavvocato, difendo con forza ed abilità il mio cliente inventando strategie difensive anche molto raffinate, mail mio cliente ha torto e non ce la si fa ad ottenere la

soluzione che era nel suo finale interesse ad andareassolto e vincere la causa.In entrambi casi c'è un interesse finale del creditore che non si realizza (non sopravvissuto e non vinto causa),ma siamo sicuri che in aut
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A.A. 2022-2023
224 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher leonardo2003kart di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof D'Adda Alessandro.