Lezione 1: Cosa è il diritto
Il diritto è un set di regole volte a comprendere conflitti di interessi tra gli uomini. È composto da regole che prescrivono determinate condotte e che ipotizzano come devono essere risolti determinati conflitti di interesse tra soggetti diversi. Queste regole hanno la funzione di prevenire e risolvere i conflitti. Sono regole che trovano fonte in norme giuridiche e sono predeterminate in termini generali ed astratti. Dicono come ciascuno di noi si debba comportare in determinate situazioni. Comportandosi secondo le regole si potranno evitare eventuali futuri conflitti tra soggetti. Se il conflitto si determina le regole di diritto ci dicono anche come quel conflitto dovrà essere composto e risolto.
Rapporto tra diritto e giustizia
Rapporto tra diritto e giustizia - molto spesso c’è l’idea della giustizia e della regola giusta - ciò che è giusto per il singolo lo è in una visione soggettiva. La giustizia è percepita diversamente e la regola giusta è percepita diversamente a seconda dei valori che ciascun soggetto ha. Ci possono essere regole di diritto che magari per il sentire di qualcuno non sono percepite come giuste rispetto il proprio orizzonte di valori. Il diritto è un insieme di regole oggettivamente fondate in un ordinamento giuridico. Queste regole possono essere per talune giuste e per altri no ma sono regole di diritto e devono essere osservate. Ci sono certe regole di diritto che rispetto all’immediato comune sentire sembrano regole non giuste, però sono regole di diritto.
Rapporto tra diritto e giustizia è un rapporto non semplice. Se la mia idea di giustizia è osservo le regole dello stato per come sono state determinate allora diritto e giustizia vanno di pari passo, ma se diritto e giustizia è quello che vedo io sono differenziate. Es. io reputo giusto aborto la legge che prevede l’interruzione volontaria dello stato. (problema del generale del rapporto tra diritto e giustizia).
Diritto positivo - posto dalle leggi e naturale - regole che si reputano consolidate secondo un orizzonte giusnaturalistico.
Esempio - Tizio ruba la bicicletta di proprietà di Caio e la posteggia nel proprio cortile condominiale. Caio s’infiltra nel cortile, recupera la bicicletta e la riporta a casa sua. Tizio, spavaldo, fa causa a Caio, chiedendo al giudice di condannare quest’ultimo a restituirgli la bici. Deve il giudice ordinare la restituzione?
Qualcuno mi porta via la bici e ne gode per un anno e poi io lo scopro e gliela rirubo. Io potrò ottenere indietro la bicicletta contro il possessore ma seguendo un iter verso il possessore, non posso fare giustizia da solo. - il diritto si pone una serie di regole di certezza generale e di abusi, è necessario che ci sia un sistema processato di verifiche per far sì che uno prenda un bene che dice di essere suo. Questa regola di diritto ha un suo fondamento e una sua giustificazione razionale.
Nel 2012 Tizio presta 100.000 euro all’amico Caio, Tizio e Caio concordano che gli restituirà al primo la somma ricevuta nel 2019. Tra il 2012 e il 2019 si verifica un’inflazione del 7 per cento, per eguagliare il valore dei 100.000 euro di allora, occorrono, oggi, 107.000 euro. Caio deve versare 100.000 euro o 107.000 euro? In prima battuta potremmo dire che è giusta la rivalutazione invece il codice civile dice che il pagamento del debito pecuniario dovrà avvenire secondo il suo valore nominale – 100k.
La norma giuridica
Tutte le norme giuridiche che andiamo ad esaminare come si presentano: un insieme di parole - la norma giuridica si trae da una disposizione che è un insieme di parole - proposizioni linguistiche ma non tutte le proposizioni sono norme giuridiche, mentre altre sì.
Esempio 1: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”
Esempio 2: “Tizio, commerciante di abbigliamento al dettaglio, non paga il canone di locazione dovuto al o dell’immobile adibito a negozio, perché messo in difficoltà dalla chiusura imposta dalla legislazione emergenziale.”
Solo la prima proposizione è norma giuridica perché:
- La prima è generale ed astratta, mentre la seconda individuale e concreta e appartiene ad un caso individuale
- La seconda descrive cosa è successo in un determinato caso. Nella prima c’è una prescrizione. Se tu non paghi sei condannato ad un risarcimento - sto prevedendo una regola descrittiva. Mira a modificare il carattere dei destinatari
La norma giuridica è una proposizione che, di solito, presenta i seguenti caratteri:
- Prescrittiva (non descrittiva) - non mira semplicemente ad informare, ma a modificare il comportamento dei suoi destinatari (non mancano, tuttavia, alcune definizioni. Es.: art. 1321. Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale).
- Coercitiva - chi non la osserva viene sanzionato ed eventualmente, costretto ad osservarla.
- Generale (non individuale) - Si rivolge a tutti i membri della collettività o a categorie di soggetti.
- Astratta (non concreta) - Riguarda una serie ipotetica di fatti.
La struttura della norma giuridica: si identifica una fattispecie, una serie di circostanze in una descrizione di un fatto e se si verifica quel fatto la norma giuridica dice che scatteranno certi effetti. Se si realizza questo fatto astratto allora scatteranno questi effetti. Qualunque fatto colposo o doloso che porta a qualcosa di ingiusto (manovra automobilistica, div notizie diff) scatta un effetto - obbligo a risarcire un danno. Es. investo la Silvia in macchina. Art 2043 dice che scatta l’effetto - sarò tenuto a risarcire il danno a Silvia.
Altri aspetti di tipo definitorio - l’ordinamento giuridico è l’insieme delle norme e delle regole di diritto in un determinato sistema. L’ordinamento giuridico italiano è costituito dall’insieme delle regole di diritto efficaci in Italia oggi. Tutti articoli codice civile che delineano cosa è un contratto e questo delinea l’istituto giuridico che si chiama contratto.
Diritto privato e diritto pubblico
Noi studiamo le istituzioni diritto privato - insieme di regole che disciplinano i rapporti tra soggetti privati, generalmente molte regole che studiamo riguardano rapporti patrimoniali tra soggetti privati. (contratto di vendita tra venditore e compratore, contratto costituzione società).
I principi che regolano il diritto privato - Regola i rapporti tra privati, ed anche quelli cui partecipano Stato o enti pubblici se si svolgono su un piano di parità. Il contenuto del contratto di trasporto - come eseguito, quanto costa definita da coloro che stipulano il contratto - autonomia contrattuale. Il contenuto del singolo contratto concreta trova ragione in scelte dei contraenti che si danno leggi tra loro stessi. Questo distingue privato da pubblico dove interesse dei singoli entra in relazione con interesse generale dello stato. Es diritto penale, se ubriaco investo Silvia e la uccido - lo stato ha interesse che io vada in galera. I parenti di Silvia potrebbero avere interesse a richiedere risarcimento del danno. I parenti di Silvia potrebbero rinunciare al risarcimento ma non si può rinunciare che lo stato metta in prigione me. Io voglio essere risarcito per il danno non patrimoniale subito - posso rinunciare. Mentre per il carceramento entra in gioco un interesse generale superiore. Il comune da autorizzazione solo se l’interesse pubblico generale consente se voglio costruire un edificio su un mio terreno - se comune dice di no, non possono costruire, devo soggiacere all’interesse generale.
I principi del diritto pubblico:
- Disparità tra i due soggetti privato e pubblico
- Vincolo pubblico interesse
- Soggezione tra singolo e stato
I principi del diritto privato:
- Parità
- Autonomia
Sottoinsiemi del diritto pubblico:
- Costituzionale
- Processuale
- Amministrativa
- Tributario
- Penale
Sottoinsiemi del diritto privato:
- Civile
- Commerciale
- Lavoro
- Industriale
Istituzioni di diritto privato cosa vuol dire - linee portanti, coordinate comuni ai vari sottosistemi del diritto privato (ossia del diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto industriale).
Esempio. Il contratto è un istituto:
- Del diritto civile: atto con cui si dispone di un proprio bene (artt. 1470 ss.)
- Del diritto commerciale: atto con cui si costituisce una società (v. art. 2247 c.c.)
- Del diritto del lavoro: atto con cui si regola un rapporto di lavoro (v. art. 2094 ss.)
- Del diritto industriale: atto con cui l’autore di un’opera dell’ingegno concede all’editore l’esercizio del diritto di pubblicarla (v. art. 118 l. n. 633/1941)
Il nostro diritto si basa principalmente su diritto civile.
Le fonti del diritto
Le fonti del diritto sono qualunque atto, che in un dato ordinamento giuridico, è reputato idoneo a creare norme giuridiche. A stabilire quali sono, in un certo ordinamento, le fonti di regole giuridiche sono, a loro volta, altre regole legali. E così, via via, fino a risalire ad una regola «originaria» che si autolegittima: artt. 70 ss. Costituzione. Ci sono delle regole sopra che dicono come in un determinato ordinamento si applicano in concrete situazioni. Leggi dello stato, regionali, regolamenti… C’è sopra una regola che dice quali sono le fonti delle regole giuridiche concretamente applicabili nei conflitti di interessi. La costituzione ci dice che le regole giuridiche si rinvengono nella legge nazionale, regionale…
Le singole fonti: art 1 preleggi
Vediamo nel dettaglio le singole fonti: Nel codice civile prima dell’art 1 del codice civile troviamo una serie di articoli che costituiscono le disposizioni sulla legge in generale e queste disposizioni sulle leggi in generale vengono chiamate preleggi. Prima degli articoli ci sono delle leggi (come prima in un romanzo ci sono prima le pagine del numero romano). L’articolo 1 delle preleggi che è quindi dentro il codice civile elenca le fonti del diritto: elenca leggi, regolamenti, un tempo norme corporative che non esistono più. Leggi, regolamenti, norme corporative sono fonti scritte. Gli usi secondo la consuetudine - fonti non scritte, applicate spontaneamente da secoli o decenni in un determinato settore.
L’articolo 1 delle preleggi ci indica l’elenco delle fonti del diritto - c’è problema ed è che il codice civile è del 1942 e quindi questo elenco rappresenta la situazione al tempo. Dopo il 1942 sono successe almeno due cose che hanno radicalmente cambiato, significativamente integrato il quadro delle fonti del diritto del nostro sistema, 2 fenomeni:
- La costituzione 1 gennaio 1948 - che ha introdotto delle integrazioni a questo schema
- L’integrazione del nostro ordinamento giuridico sempre più intensa dell’ordinamento giuridico europeo. Prima l’adesione alla Ceca, Cee e poi Ue. Questo incide significativamente
Le fonti dopo la costituzione
Le leggi ordinarie per essere efficaci non possono essere in conflitto con la costituzione o le leggi costituzionali. Le fonti post costituzione - le fonti si descrivono in primo livello di:
- Costituzione e leggi costituzionali
- Leggi statali - tra statali e regionali c’è una distinzione di competenza - per certe materie è lo stato mentre per altre è la regione. Approvate da parlamento. (art. 76-77 cost)
- Leggi regionali che sono approvate dal consiglio regionale (art.117 cost)
- Regolamenti - sono disposizioni provenienti da atti del governo che costituiscono i regolamenti di un’attuazione di leggi. Il regolamento rispetto alla legge è molto più specifico e di dettaglio. La legge detta la disciplina più generale. Decreto ministeriale - regolamento e chi lo costituirà sarà una commissione di esperti per dare contenuto al regolamento specifico. Il regolamento non può mai essere in contrasto con la legge - Il regolamento ha un contenuto meramente attuativo.
- Usi
Infine troviamo l’influenza di legislazione comunitaria.
La legislazione comunitaria
La legislazione comunitaria - due tipologie di fonti. I trattati dell’unione prevedono che gli atti normativi della UE siano i regolamenti e le direttive (principali atti normativi).
I regolamenti comunitari non centrano con i regolamenti nazionali governativi di cui abbiamo parlato prima. Questi sono regolamenti della UE. I regolamenti sono leggi della UE che si applicano una volta che vengono approvati nello stesso momento in tutti gli stati della UE. Il regolamento può essere emanato nelle aree di competenza della UE ed in quelle aree il regolamento determina un’armonizzazione assoluta e completa di quel regolamento in tutti gli stati della UE. Quando i rappresentati dei singoli stati concordano di emanare il regolamento su una determinata materia stanno rinunciando ad una diretta facoltà di legislazione nell’ambito nazionale.
Direttiva - è un atto normativo della UE che non ha immediata efficacia nei singoli ordinamenti, detta invece delle regole rivolte ai singoli stati nazionali. Essa dice voi stati nazionali dovete approvare le vostre leggi (legiferare) in conformità ai contenuti di questa direttiva. A questo punto adottata la direttiva i singoli stati nazionali approvano leggi nei principi contenuti nelle direttive. Le direttive sono più indirette. Armonizzazione meno stringente. Direttiva impone agli stati nazionali di emanare regole coerenti ai temi della direttiva. Se le direttive sono molto particolarizzate possono essere emanate immediate - self executing. Queste sono direttive molto vicine e simili ai regolamenti.
Vigore ed abrogazione
Esaminiamo alcune disposizioni contenute in pre-leggi - le leggi entrano in vigore (art.10 preleggi) dopo la pubblicazione al 15esimo giorno in gazzetta ufficiale, salvo che la legge stessa dice che entra in vigore nel giorno stesso della pubblicazione in una data specifica. Se non c’è scritto di solito entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione.
Art.15 preleggi - Abrogazione espressa e tacita - per capire il profilo di abrogazione però bisogna ragionare sul profilo, ed il profilo è quello del conflitto tra regole. Perché quando viene introdotta una legge nuova e approvata che introduce una regola nuova, molto probabilmente questa regola nuova è diversa da quella che precedentemente era in vigore. Es. fino 1970 in Italia gli effetti del matrimonio erano indissolubili - no divorzio mentre da 1970 è stata approvata la legge sul divorzio. La legge del 70 introduce una regola che è in conflitto con regola che derivava da leggi precedenti.
Come si regola questo conflitto tra regole - attraverso applicazione del criterio cronologico - la legge successiva abroga la legge precedente con cui entra in conflitto. L’articolo dice che le leggi sono abrogate da leggi superiori. In modo implicito sono abrogate tutte le disposizioni precedenti che siano in conflitto con quella precedente. Questo si applica solo se regole in conflitto hanno xxxx in atti normativi dello stesso livello. Regola nuova trae fonte da regola stato e anche quella vecchia traeva fonte da regola stato. Diverso caso se conflitto tra regole che trovano fonte in atti normativi di rango diversa. Es. legge dello stato introduce una nuova disciplina del sistema elettorale nazionale, questa disciplina è reputata in conflitto con i principi costituzionali in tema di rappresentazione nazionale - con criterio cronologico dovrebbe prevalere nuova, ma qui conflitto tra regole con rango diverso. Regola ordinaria vs costituzionale - conflitto regolato non con criterio cronologico ma gerarchico. Regola che ha fonte in un atto di rango inferiore viene caducata per contrasto di rango. Quando si parla di dichiarazione di incostituzione della legge - quando contrasto con la legge in cui regolamento si rifa’ - il regolamento non viene quindi approvato. La legislazione comunitaria a livello gerarchica - sopra la legge, tra la costituzione e la legge. C’è una prevalenza dell’ordine comunitario che deve rispettare regole stato - costituzionali.
Interpretazione della legge
Problema della interpretazione della legge - cosa che classicamente, chi non fa studi giuridici non riesce a capire - come mai dalla stessa legge si traggono conclusioni diverse. La norma giuridica viene espressa da un punto di vista formale in proposizioni giuridicamente rilevanti - queste proposizioni giuridicamente rilevanti sono costituite da un insieme di parole disposte una dopo l’altra a formare la disposizione, la legge si presenta come disposizione. Contenuta in un testo linguisticamente connotato. Per capire le regole che il legislatore vuole introdurre, l’interprete = il giudice, deve approcciare la disposizione e tratti dall’insieme di parole linguisticamente significanti la regola concretamente applicabile. Questo processo è il processo cosiddetto di interpretazione normativa. Da disposizione, i segni linguistici - traggo la norma, il significato. Ci sono disposizioni che danno info analitiche e precise e per queste l’interpretazione sarà piuttosto specifica - sarà sufficiente un’interpretazione testuale dei segni linguistici. Ci sono tante fattispecie in cui la disposizione normativa non è così analitica ma si fonda su proposizioni semanticamente più generiche e meno stringenti, più generali.
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