Economia degli intermediari finanziari corso progredito
Indice
- 1. Gli intermediari finanziari
- Banche centrali
- Banche di deposito
- Banche a medio-lungo termine
- Società finanziarie
- Intermediari mobiliari
- Intermediari assicurativi
- Altri
- 2. Aspetti generali di vigilanza
- 3. Vigilanza regolamentare sulle banche
- Il patrimonio di vigilanza
- Consolidamento del patrimonio di vigilanza
- Attivo ponderato
- Coefficiente di solvibilità consolidato
- Rischi di mercato e requisiti patrimoniali
- Concentrazione dei rischi
- Operazioni di finanziamento a medio lungo termine per imprese industriali
- 4. Limiti alla trasformazione delle scadenze
- Rischio di tasso
- 5. Le partecipazioni ed investimenti in immobili
- Acquisizione di partecipazione in banche, in società finanziarie, in assicurazioni
- Acquisizione di partecipazioni in imprese non finanziarie e strumentali
- Casi particolari: Consorzi di collocamento
- Casi particolari: Partecipazioni per recupero crediti e in imprese in difficoltà
- Investimenti in immobili
- 6. La centrale dei rischi
- 7. Vigilanza informativa ed ispettiva sulle banche
- Vigilanza informativa
- Vigilanza ispettiva
- 8. Elenchi degli intermediari operativi nel settore finanziario
- I consorzi di garanzia
- Raccolta del risparmio
- Vigilanza prudenziale su intermediari finanziari autorizzati a fornire servizi di investimento
- 9. Vigilanza sulle assicurazioni
- 10. Codice delle assicurazioni
- L’attuario e tariffazione dei contratti
- Assetti proprietari e partecipazioni
- Nozione di controllo
- Partecipazioni e vigilanza prudenziale
- Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa
- 11. Margine di solvibilità
- Quota di garanzia
- Margine di solvibilità per compagnie che operano nel ramo vita
- Margine di solvibilità per compagnie che operano nel ramo danni
- 12. Le riserve tecniche
- Le riserve tecniche nel ramo vita
- Le riserve tecniche nel ramo danni
- Coperture delle riserve tecniche e localizzazione delle attività
- 13. Schemi di bilancio IAS
- Banche e gruppo bancario
- Compagnie assicurative
- 14. I gruppi
- 15. Basilea II
- Verso Basilea III
- Evoluzione degli accordi
Gli intermediari finanziari
Gli intermediari finanziari presenti sul mercato sono di diverse tipologie. Ciò che li accomuna sono gli strumenti finanziari con cui lavorano e l’emissione di passività finanziarie. Fondamentalmente si distinguono due grandi categorie di intermediari finanziari: monetari e non monetari.
- Intermediari finanziari monetari:
- Banche centrali
- Banche di deposito
- Banche a medio/lungo termine
- Intermediari finanziari non monetari:
- Assicurazioni
- Società finanziarie
- Intermediari mobiliari
- Altri
Banche centrali (BC)
L’attivo delle BC costituisce un canale attraverso il quale si crea o si distrugge moneta. Ognuna delle componenti possiede funzione e composizione proprie. Con la voce Tesoro ci si riconduce ai finanziamenti che BC eroga allo Stato. I finanziamenti statali diretti sono proibiti dall’Unione Europea, sono quindi possibili solo finanziamenti indiretti che avvengono tramite l’emissione di Titoli di Stato. Sotto la voce Banche, sono raccolti tutti i crediti che BC ha nei confronti del sistema bancario. Valgono le regole dell’economia monetaria e BC si colloca come prestatore di ultima istanza. La voce Estero/Valuta riguarda le riserve ufficiali che possono essere costituite da oro o valuta estera. La funzione di tali riserve è quella di sostenere il mercato dei cambi.
Al passivo troviamo la voce Circolante, una voce che esprime il debito della BC. Riguarda l'ammontare di moneta legale in circolazione ed ancora il suo valore liberatorio.
Banche di deposito (BD)
Nelle BD le voci Altri Prestiti e Titoli hanno peso molto inferiore rispetto alla voce Prestiti a Breve Termine. Questo perché in questo genere di banche l’attività principale riguarda raccolta a vista ed erogazione del credito a breve termine. Quindi c’è una trattazione congiunta raccolta – credito.
Banche a medio – lungo termine (BML)
Sostanzialmente tra BD e BML non c’è più distinzione. UE ha introdotto un’ampia definizione di banca che incorpora le diverse versioni europee del medesimo istituto. Il fenomeno di despecializzazione dell’attività bancaria ha comportato il sorgere della Banca Universale che opera a breve e a medio lungo termine, sia sul versante della raccolta sia sul versante del credito.
Società finanziarie
Sono società finanziarie specializzate nell’erogazione del credito. Possono finanziare le società appartenenti al gruppo oppure possono rivolgersi al mercato se risultano conformi alle disposizioni degli articoli 106 – 107 TUB (Soggetti operanti nel settore finanziario: elenco generale, elenco speciale).
Intermediari mobiliari
In questa sezione ritroviamo SGR e SIM. Le SIM stanno scomparendo perché tale attività può essere esercitata anche da banche, le quali, rispetto alle SIM sono preferibili per assetto, struttura, solidità. Le SGR si occupano di gestioni individuali e collettive, come i fondi pensione.
Intermediari assicurativi
| Assicurazioni vita | Assicurazioni danni | Riassicurazioni |
|---|---|---|
| Investimenti riserve matematiche | Investimenti riserve tecniche | Investimenti riserve tecniche cedute |
La caratteristica che distingue gli intermediari assicurativi sta nel fatto che sia all’attivo che al passivo vi sono concreti rischi di perdite. Come si può notare dalle rappresentazioni, negli Stati Patrimoniali delle compagnie assicurative compaiono sempre Investimenti e Riserve. I primi rappresentano la maggiore componente dell’attivo. Nelle imprese vita si investe con un sistema ad accumulo, nelle imprese danni si investe con tecniche a ripartizione. Le compagnie di riassicurazione, invece, esasperano la diversificazione degli investimenti, in modo tale da scaricare al meglio il rischio assunto. Le riserve rappresentano un impegno attuariale nei confronti degli assicurati, in pratica sono dei depositi vincolati a copertura dei sinistri. Sulle riserve cedute in riassicurazione grava un rischio di credito.
Altri
In questa voce residuale si inseriscono soggetti che non emettono passività bensì gestiscono passività altrui. In questa categoria si inseriscono le Investment Banker, vale a dire le Banche d’Affari o le Venture Capital per esempio. Altre figure sono rappresentate da Broker, Agenti, Mediatori di Credito e Canali di Distribuzione se integrati verticalmente o orizzontalmente.
Aspetti generali di vigilanza
La vigilanza sui soggetti appena elencati è affidata a diverse autorità amministrative indipendenti. La vigilanza è condotta su tutte le banche iscritte ad apposito albo. Oltre i diversi soggetti vi sono dei driver comuni. La vigilanza, infatti, deve avere carattere prudenziale vale a dire che è mirata a mantenere la solvibilità dei soggetti vigilati. L’approccio utilizzato prevede di monitorare costantemente i rischi e di affrontarli con un adeguato livello di patrimonializzazione. Può essere di tre tipologie: ispettiva, informativa, regolamentare. Non solo, deve essere condotta sia a livello di singola impresa sia a livello consolidato. A livello consolidato risulta necessaria una collaborazione tra autorità di vigilanza. A livello consolidato, si corre il rischio di arbitraggi di regolamento, questo a causa della differente normativa con riferimento a banche ed assicurazioni. Ed ancora, gli ambiti operativi della vigilanza sono transnazionali, quindi, sono necessarie forme di coordinamento a livello europeo e mondiale. Le linee guida sono dettate dal comitato di Basilea per le banche e da Solvency per le assicurazioni.
I soggetti vigilati sono tenuti a comunicare periodicamente (3 e 6 mesi) alcuni dati riguardanti la gestione dell’impresa. Se vengono comunicate informazioni errate, si incorre in sanzioni amministrative. Se le comunicazioni sono false, l’autorità competente può richiedere intervento della magistratura. A livello consolidato, gli obblighi di comunicazione gravano sulla società capogruppo.
Vigilanza regolamentare sulle banche
La vigilanza regolamentare (VR) svolta da BdI in conformità alle delibere del CICR è condotta su tutte le banche attive sul territorio della repubblica. Possono essere escluse banche extracomunitarie in presenza di accordi di vigilanza bilaterali. Oltre alle singole banche anche le società capogruppo possono essere oggetto di VR. Le autorità incaricate alla vigilanza sulle banche devono mantenere sempre monitorati alcuni indicatori di solvibilità. L’indicatore di solvibilità è calcolato sia a livello di singola impresa che a livello consolidato. Sulla società finanziaria capogruppo, quindi, grava un doppio obbligo solvibilità. Il principale indicatore si definisce Coefficiente di Solvibilità (CS o Patrimoniale):
Attivo ponderato sul rischio attività sottostante < 12,5 Patrimonio di vigilanza
Le regole sul coefficiente di solvibilità si applicano a tutte le banche operanti sul territorio della Repubblica. Si escludono da questo gruppo le succursali italiane di banche extracomunitarie ma appartenenti al G10. Ancora, BdI può escludere da tale regolamento le banche extracomunitarie non aderenti al G10 a patto che le strutture e le metodologie di vigilanza siano giudicate equivalenti a quelle europee. Il reciproco del rapporto appena visto esprime il coefficiente di solvibilità, in altri termini:
PV > 8% APHp Banca appartiene a gruppo bancario PV > 7%
Se la banca fa parte di un gruppo bancario il requisito minimo scende al 7%, fatte salve le regole riguardanti il CS consolidato.
Patrimonio di Vigilanza (Titolo IV Capitolo I). A denominatore compare la voce Patrimonio di Vigilanza che a sua volta è costituito da una serie di componenti:
Patrimonio di vigilanza = Core capital + Patrimonio supplementare - Deduzioni
Il primo addendo, il Core Capital, riguarda delle voci assolute derivanti dal bilancio. Il CC è costituito dai seguenti aggregati: capitale versato, riserve, fondi per rischi generali riconducibili ad attività bancaria, strumenti innovativi del capitale. Questi ultimi, detti anche preference shares, sono titoli emessi da controllate estere incluse nel gruppo bancario. L’inserimento di tali titoli nel CC è subordinato alla condizione che siano tali da mantenere la qualità di CC stesso. Questo primo macroaggregato va depurato di alcune componenti: avviamento, azioni proprie in portafoglio, immobilizzazioni immateriali e perdite portate a nuovo o correnti.
Il secondo addendo, il Patrimonio Supplementare, invece, è una voce relativa che dipende dal Core Capital. Il PS è costituito da riserve di rivalutazione, strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate, il fondo rischi su crediti al netto delle minusvalenze nette su titoli ed altri elementi negativi, plus o minus da partecipazioni. Strumenti ibridi e passività subordinate sono inseribili a PS solo dopo aver conseguito autorizzazione di BdI. I fondi rischi su crediti sono computabili solo se non hanno una funzione rettificativi. Le plus e le minus su titoli si compensano tra loro. Se il risultato è positivo si procede all’integrazione a PV, se invece, il saldo è negativo, prima di annetterlo a PV, dovrà essere compensato con plusvalenze provenienti dall’attivo non immobilizzato. Se ancora negativo, il 50% del saldo dovrà essere dedotto dal calcolo di PV. Gli altri elementi negativi rappresentano riduzioni di valore del portafoglio crediti richieste per motivi di vigilanza. Le plus e le minus da partecipazioni si compensano tra loro. Le plusvalenze nette sono computate al minore tra 30% CC e 35% PS. Esiste un vincolo fondamentale che lega il primo al secondo addendo:
Patrimonio supplementare < Core capital
Considerando questo vincolo avremo una serie di conseguenze che configurano l’elasticità del patrimonio di vigilanza:
Hp DED = 0 PS < CC PV = CC + PS PS > CC PV = 2 CC
In pratica le eccedenze di patrimonio supplementare rispetto al CC non sono computabili al fine del calcolo del PV. In DED confluiscono una serie di voci: partite di giro tipo le azioni proprie in portafoglio, le poste immateriali come l’avviamento, le perdite d’esercizio, le immobilizzazioni, ovvero, tutte le voci alle quali non è possibile associare una funzione di garanzia per i depositi. Anche gli investimenti in immobili rientrano nell’aggregato DED. Un problema di valutazione è quello relativo alle partecipazioni in intermediari finanziari con uso di mezzi propri. La regola prevede che tutte le partecipazioni in IF sono dedotte dal patrimonio di vigilanza. Basilea II corregge la regola includendo tra IF anche le partecipazioni in compagnie assicurative. Il patrimonio di vigilanza ha un limite inferiore sotto il quale la sana e prudente gestione della banca viene danneggiata:
PV > Capitale minimo per costituire banca
Il calcolo di PV ha una periodicità trimestrale. Ma va comunicato solo ogni sei mesi (giugno – dicembre). Le segnalazioni sulle variazioni delle componenti attive e passive del PV vanno comunicate trimestralmente. I dati segnalati a BdI devono essere inseriti in una apposita sezione della matrice dei conti. Il PV deve crescere parallelamente alla crescita dell’attività bancaria. BdI mantiene una certa discrezionalità in questo ambito, infatti può imporre livelli di patrimonializzazione superiori a quelli previsti quando lo ritenga opportuno sulla base di considerazioni oggettive sulla rischiosità dell’attività posta in essere dalla banca.
Consolidamento del patrimonio di vigilanza
La normativa di base non cambia tra livello consolidato e livello individuale. Le operazioni di consolidamento producono poste inseribili nel PV. Vi sono diverse tipologie di consolidamento. Nel caso di partecipazione totalitaria si procede a consolidamento integrale. Se la partecipazione è di controllo ma non totalitaria allora si procederà con criterio proporzionale. La metodologia del patrimonio netto si applica se sussistono le seguenti ipotesi: partecipazione minima del 20% con riferimento a società bancarie, finanziarie, strumentali, partecipazioni esclusive in società diverse da quelle appena citate.
BdI può chiedere informazioni sul gruppo sia alla banca capogruppo sia alle singole banche. La società capogruppo dirige e coordina la redazione del bilancio consolidato. Il gruppo deve quindi essere dotato di adeguate strutture amministrative, contabili e di controllo. La rilevazione e la segnalazione di PV consolidato avviene due volte l’anno.
Attivo ponderato
Le attività che la banca ha in essere sono ponderate sul rischio intrinseco di ogni singola attività. I rischi contemplati, previsti dal comitato di Basilea, sono: rischio di credito, rischi di mercato, rischi operativi. Le ponderazioni dei rischi di credito si ispirano al secondo accordo di Basilea e sono riconducibili al seguente schema:
- 0% Governi, banche centrali, Unione Europea
- 20% Enti pubblici, banche e imprese di investimento
- 50% Crediti ipotecari e operazioni di leasing su immobili
- 100% Settore privato: partecipazioni, strumenti innovativi del capitale, attività subordinate, strumenti ibridi di patrimonializzazione non dedotti da PV
- 200% Partecipazioni in imprese non finanziarie con risultati di bilancio negativi negli ultimi due esercizi
Il sistema è flessibile perché valuta anche situazioni particolari tipo la concessione di garanzie. Un credito corredato di garanzia è meno rischioso. La riponderazione in funzione delle garanzie considera il soggetto concedente ed anche il contesto in cui si colloca, l’oggetto della garanzia. Altre operazioni fuori bilancio rilevanti ai fini di una opportuna ponderazione degli attivi sono quelle relative alla negoziazione di strumenti finanziari derivati. La banca può ovviare a tali rischi assumendo posizioni di copertura nel mercato dei derivati.
I crediti cartolarizzati subiscono un trattamento particolare, infatti, la ponderazione avviene su indicazioni di BdI. La Banca deve fornire a BdI tutte le informazioni riguardanti il credito cartolarizzato, BdI valuterà di conseguenza la rischiosità dell’operazione. Dall’attivo ponderato vanno dedotte le componenti rettificative presenti al passivo dello stato patrimoniale della banca.
Rischio di credito - Rischi di mercato - Rischio operativo
| Portafoglio attività immobilizzato | Si | No | Si |
|---|---|---|---|
| Portafoglio attività non immobilizzato | No | Si | Si |
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