Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
FINALITÀ
Sul piano della:
- enti privati con finalità lucrative o miste (società)
- enti privati con finalità ideali (associazioni, fondazioni, comitati)
AUTONOMIA PATRIMONIALE
Sul piano dell'autonomia patrimoniale:
- enti con autonomia patrimoniale (separazione del patrimonio dell'ente da quello di coloro che ne fanno parte)
- Se tale separazione dei patrimoni è netta e l'ente ottiene la personalità giuridica, si parla di autonomia patrimoniale e in tal caso per le obbligazioni assunte in nome dell'ente risponde esclusivamente il patrimonio dell'ente, non attaccabile dai creditori personali dei componenti dell'ente stesso
- enti con autonomia patrimoniale (separazione relativa dei patrimoni, mancanza del riconoscimento c.d. enti non riconosciuti)
- In tal caso è prevista una responsabilità dei componenti dell'ente anche per le obbligazioni assunte dall'ente stesso
PERSONALITÀ GIURIDICA AUTONOMIA PATRIMONIALE
Sul piano dell’acquisto della personalità giuridica e dell’autonomia patrimoniale:
- Acquisto automatico con iscrizione nel registro delle imprese (sistema società di capitali);
- Acquisto con decreto di riconoscimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o ministeriale, su domanda degli interessati e sulla base dell’atto costitutivo e dello statuto, previa valutazione dell’attualità sociale dello scopo dell’ente e della consistenza del patrimonio (sistema associazioni e fondazioni).
Il sistema è detto concessorio perché l’autorità competente non è obbligata a concedere il riconoscimento, quindi si dice che ha una certa “discrezionalità politica”.
Opponibile ai terzi.
N.B: l’autonomia patrimoniale perfetta diventa soltanto con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso il Tribunale in ogni Provincia.
3813-A.
Fenomeno associativo e costituzione. Il fenomeno associativo è uno dei fenomeni più importanti sul piano sociale in quanto esso è tutelato dalla Costituzione: difatti, è sancito il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge, proibendo soltanto associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazione di carattere militare (art.18 cost.). Tuttavia alla libertà d'associazione si affianca il principio d'ordine pubblico, democraticità, costituzionale, che opera su due livelli; sul piano esterno, l'associazione deve essere a struttura aperta, cioè accessibile a tutti; sul piano interno, deve garantire a tutti i componenti di poter partecipare con pari dignità alla vita dell'organizzazione. 13-B. Associazioni - caratteri generali. Le associazioni hanno bisogno di 4 elementi,di cui i primi tre sono definiti senza cui essenziali, l'associazione non avrebbe vita.- personale: elemento ha bisogno di una pluralità di persone che agiscono in nome e per conto dell'ente, sia come soggetti che lo formano, sia come destinatari del suo scopo;
- reale: elemento riguarda il patrimonio dell'ente che serve per raggiungere lo scopo prefissato;
- teleologico: elemento è lo scopo dell'ente, che dovrà essere e esso determinabile lecito: deve essere necessariamente indicato nell'atto costitutivo.
- formale: elemento ossia il grazie al quale l'ente ottiene la personalità giuridica e quindi l'autonomia patrimoniale perfetta.
Una pluralità di persone (1° elemento), che avvalendosi di un patrimonio (2° elemento) persegue un obiettivo comune (3° elemento) lecito, non lucrativo e meritevole di tutela. Esiste poi una distinzione fra associazioni e associazioni non riconosciute riconosciute.
14. Associazioni non riconosciute. L'associazione è un'organizzazione stabile formata da una - (odi enti) che avvalendosi di un persegue uno non lucrativo e meritevole di patrimonio scopo comune tutela. L'associazione è chiamata così perché non ha richiesto e ottenuto il non riconoscimento riconoscimento. Per costituirsi ha bisogno di un in forma di atto costitutivo negozio associativo aperto (art. 1332 c.c.); in esso si presentano la manifestazione di volontà di all'adesione di altre particreare l'ente. Allegato all'atto vi è lo un insieme di regole che individuano lo scopo, l'ordinamento statuto, interno e l'amministrazione.
dell'associazione (art. 36 c.c.), deciso e stilato con l'accordo degli associati.
L'associazione non riconosciuta è la forma di associazione più frequente, perché la mancanza di riconoscimento determina l'assenza di ingerenze e di controlli dell'autorità amministrativa sulla vita dell'associazione.
Gli organi sono l'Assemblea e gli amministratori.
L'Assemblea, costituita dai partecipanti all'organizzazione, è l'organo sovrano e ad essa spettano le decisioni più importanti sulla vita dell'ente, come la determinazione dell'indirizzo politico-programmatico o l'individuazione degli amministratori.
Questi ultimi provvedono alla gestione dell'associazione e hanno il potere di agire all'esterno in nome e per conto dell'ente. Importante è la tutela del singolo associato riguardo alle possibili controversie tra l'ente e
L'associato. L'associazione non riconosciuta ha un proprio patrimonio, cioè un costituito fondo comune, dai contributi degli associati e dai beni con tali contributi acquistati, nonché da tutti i diritti patrimoniali dei quali l'ente è titolare. Prima dell'estinzione dell'ente, gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né ripetere i contributi versati.
L'associazione che non ottiene il riconoscimento è definita associazione non riconosciuta (es. partiti, sindacati): in tal caso si applicheranno le stesse norme dettate per le associazioni riconosciute con esclusione solo di quelle che presuppongono il riconoscimento.
L'associazione non riconosciuta ha un'autonomia patrimoniale imperfetta. Ne deriva che:
- i creditori dell'ente possono rivalersi sul fondo comune, che costituisce la garanzia delle obbligazioni dell'associazione non riconosciuta.
- ...
Delle obbligazioni dell'ente rispondono anche coloro che hanno personalmente agito in nome e per conto dell'ente, a meno che il creditore non sia uno degli associati.
Con l'accordo tra gli associati si può decidere lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione dei beni residui dell'associazione non riconosciuta.
L'assemblea può anche deliberare la fusione tra più associazioni creando un nuovo ente, la confusione relativa e la successione a titolo universale nei rapporti; può anche deliberare la divisione dell'organizzazione in diverse entità.
15. Comitati. Il comitato è un insieme di persone che si accorda per una raccolta di fondi concomitante a una pubblica sottoscrizione per perseguire un fine di interesse generale e non egoistico. È considerato come un'entità soggettiva distinta sia da coloro che prendono l'iniziativa (promotori), sia da coloro che, diversi da questi, assumono la gestione dei fondi raccolti (organizzatori).
sia da coloro che promettono le oblazioni (sottoscrittori). Per l'atto è sufficiente un accordo verbale: rilevante è che l'esistenza costitutiva dell'organizzazione e le finalità siano dichiarate all'esterno. Importante è anche il sicché non può essere in alcun modo vincolo di destinazione del fondo, devoluto per uno scopo diverso da quello pattuito e manifestato agli oblatori. Nel comitato si rilevano due fenomeni, quello nella fase iniziale della associativo, costituzione e della raccolta delle risorse; quello della nella fase successiva della fondazione, gestione. Il comitato ha una propria e può stare in giudizio nella persona del Presidente (art. 41² soggettività c.c.), in mancanza la soggettività è individuata nella persona che occupa la più alta posizione gerarchica. Il comitato ha un proprio patrimonio e può acquistare anche beni immobili. Quanto alla responsabilità per leobbligazioni assunte, qualora non sia stata richiesta la personalità giuridica, opera l'autonomia per cui:
- patrimoniale imperfetta,
- i creditori personali dei partecipanti all'organizzazione non hanno diritti sul patrimonio dell'ente;
- delle obbligazioni assunte dall'ente rispondono e tutti i personalmente solidalmente componenti del comitato (art.41¹ c.c.) e le persone che hanno agito in nome e per conto dell'ente (art.38 c.c.).
- Per le obbligazioni del comitato non rispondono i sottoscrittori, i quali sono tenuti soltanto ad effettuare le oblazioni promesse (art.41¹ c.c.).
16. Associazioni di volontariato. Fenomeno molto importante cui l'ordinamento riserva una certa considerazione sono le associazioni di volontariato. Tali associazioni sono comunità che perseguono scopi reputati particolarmente rilevanti sul piano e che hanno nobili modalità d'attuazione mediante il ossia un'attività