Pubblicità e trascrizione
Pubblicità dei fatti giuridici in generale
La pubblicità è il procedimento predisposto dalla legge per rendere conoscibili ai terzi alcuni fatti, atti, negozi giuridici o provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Lo scopo è quello di permettere un’adeguata informazione. L’ordinamento predispone una pluralità di strumenti per attuare il sistema pubblicitario.
Per ciò che riguarda le situazioni personali, la pubblicità si attua attraverso:
- Gli archivi informatici dello stato civile, istituiti presso ogni Comune, per mezzo dei quali sono rese conoscibili situazioni che influiscono sullo status dei soggetti mediante l’iscrizione, l’annotazione e la trascrizione di alcune vicende di particolare importanza (ad es. a margine dell’atto di nascita è annotata la sentenza d’interdizione o inabilitazione);
- Il Registro delle persone giuridiche, che permette la conoscibilità delle vicende relative alle associazioni e alle fondazioni;
- Il Registro delle imprese, che dà pubblicità alle vicende relative alle società commerciali e alle imprese individuali;
- I Registri immobiliari, che permettono di dare pubblicità ai fatti costitutivi, estintivi e traslativi della proprietà e di altri diritti reali su beni immobili;
- Registri che rendono conoscibili determinate vicende relative ai beni mobili registrati, come il pubblico registro automobilistico;
- Ulteriore mezzo di pubblicità, è la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- Quanto ai beni mobili, la pubblicità si attua con il possesso, dal momento che l’esercizio del potere di fatto sulla cosa fa presumere anche la corrispondente situazione di diritto (pubblicità di fatto).
Diverse funzioni della pubblicità
La pubblicità dei fatti giuridici può svolgere funzioni diverse:
- La pubblicità notizia ha solo funzione informativa, permette di rendere conoscibili ai terzi situazioni o vicende rilevanti, mediante strumenti che non condizionano l’efficacia del fatto pubblicato né la sua opponibilità ai terzi. Essa costituisce un obbligo e la sua omissione dà luogo a sanzioni pecuniarie o penali.
- La pubblicità dichiarativa ha la specifica funzione di rendere opponibile ai terzi il fatto sottoposto a pubblicità, indipendentemente dalla circostanza che i terzi ne abbiano avuto effettiva conoscenza. Essa trasforma la conoscibilità del fatto o dell’atto in conoscenza legale: una volta che del fatto è stata data pubblicità nessuno può eccepire d’ignorarlo. La pubblicità dichiarativa costituisce un onere e non un obbligo a carico della parte che ha interesse a rendere l’atto opponibile ai terzi.
- La pubblicità costitutiva si verifica quando l’iscrizione di un fatto nel registro è requisito necessario affinché si produca l’effetto. Così il diritto d’ipoteca non sorge finché non venga iscritta nei registri immobiliari (2808).
- La pubblicità di fatto si aggiunge ai predetti sistemi di pubblicità legale ed è basata o sulla semplice conoscenza che il terzo abbia avuto del fatto o su altro fatto che fa presumere l’esistenza della corrispondente situazione giuridica;
- La pubblicità sanante aggiunge la funzione di rendere inopponibili taluni vizi dell’atto.
Trascrizione immobiliare: sua funzione dichiarativa
Nel libro VI del codice civile trova disciplina...
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