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SENTENZA DEL TRIBUNALE dei minori IN CASO DI VIOLAZIONE DI DOVERI O DI ABUSO DI POTERI DA PARTE

DEL GENITORE; se la condotta del genitore non è così grave il giudice può adottare dei provvedimenti

convenienti come eventualmente allontanamento del figlio dalla casa. Se entrami i genitori muoiono o

decadono dalla podestà il minore è soggetto a TUTELA.

I poteri del tutore sono simili a quelli del genitore egli ha la cura della persona del minore provvede

all’amministrazione dei beni del minore e ne ha la rappresentanza legale. Il tutore è soggetto a controllo

da parte del giudice tutelare e del tribunale e inoltre in caso di cattiva amministrazione o di abuso

di potere è prevista la revoca (art 384)

Infine IL MINORENNE CHE SI SPOSA ACQUISTA UNO STATUS PARTICOLARE QUELLO DI MINORE EMANCIPATO

(art 390) egli è capace di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e per gli altri è

assistito da un curatore il cui assenso è necessario per la validità dell’atto.

I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

I diritti della personalità proteggono l’uomo come individuo e come membro della società. LA

COSTITUZIONE ITALIANA LI RICONOSCE E LI SANCISCE COME DIRITTI INVIOLABILI; oggi la protezione dei diritti

dell’uomo trova riscontro anche nelle convenzioni internazionali. (Carta dei diritti fondamentali dell’ue)

I diritti della personalità sono:

ASSOLUTI perché possono essere esercitati erga omnes fatti valere nei confronti di tutti

INVIOLABILI perché godono di protezione costituzionale

ORIGINARI perché sorgono con la nascita e sono anche detti INNATI (sono detti derivati se si

acquistano durante la vita della persona come il diritto allo status di coniuge)

INDISPONIBILI perché il titolare non può disporre

INALIENABILI perché non hanno un contenuto patrimoniale e non sono cedibili

IMPRESCRITTIBILI in quanto non si estinguono per non uso

Alcuni esempi di diritti della personalità sono:

IL DIRITTO ALL’INTEGRITÀ FISICA (art 5) riconosciuto e tutelato anche dalla costituzione all art 32

il diritto alla salute

DIRITTO AL NOME (art 6) ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito nel nome si

comprendono prenome e cognome . non sono ammessi cambiamenti o aggiunte se non in casi e con le forme

previste dalla legge.

Inoltre anche lo pseudonimo o nome d’arte gode della stessa tutela del nome a patto che questo pseudonimo

abbia acquistato importanza.

TUTELA DEL DIRITTO AL NOME (art 7)la persona alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio

nome o che possa risentirsi dei pregiudizi dall’uso che gli altri indebitamente ne faccia può chiedere la

cessazione del fatto lesivo salvo il risarcimento dei danni. L'art. 7 contempla due ipotesi, e due

conseguenti azioni. La contestazione sussiste quando si impedisce ad un soggetto l'uso del nome che

allo stesso spetta; l'uso indebito, invece, consiste nell'appropriazione o utilizzazione abusiva del nome

altrui.Quando la violazione del nome costituisca illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. ed il pregiudizio sia

effettivo (v. 2059 c.c.), il titolare del nome potrà chiedere la cessazione del fatto lesivo e l'azione

risarcitoria onde ottenere il risarcimento del danno morale.

GLI ENTI COLLETTIVI

Gli enti collettivi sono descritti nel titolo II del libro primo art 11. Un ente collettivo È

QUALUNQUE TIPO DI ENTITÀ MINIMAMENTE ORGANIZZATA DIVERSA DALLE PERSONE FISICHE CHE È

CONSIDERATO AUTONOMO CENTRO D’IMPUTAZIONE DI SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E QUINDI

TITOLARE DI DIRITTI E DI OBBLIGHI.

Nel titolo II del libro I del codice civile non è contenuta una definizione di persona giuridica (ente

collettivo). Il codice si limita a distinguere le PERSONE GIURIDICHE (enti collettivi) PUBBLICHE

art 11e le PERSONE GIURIDICHE PRIVATE (art 12 abrogato) rinviando le società al libro V. da questo

si ricava l’indicazione dei 3 grandi tipi di persone giuridiche private le associazioni le fondazioni e le

società regolate nel V libro cioè società x azioni società in accomandita per azioni e a responsabilità

limitata in più a questo elenco vanno aggiunti i consorzi persone giuridiche private.

IN OGNI ENTE COLLETTIVO (persona giuridica) si ritrovano 2 elementi fondamentali: un

ELEMENTO MATERIALE a) e un ELEMENTO FORMALE b).

a) dal punto di vista SOCIOLOGICO associazioni fondazioni e società sono tutte organizzazioni

cioè combinazioni funzionali di uomini e mezzi che producono attività diretta ad uno scopo.

Mentre dal punto di vista GIURIDICO si sottolinea la presenza di alcuni aspetti:

- Le persone giuridiche private sono caratterizzate dalla presenza di una PLURALITÀ DI

INDIVIDUI. Questo profilo è essenziale per le società e associazioni che si costituiscono con un

contratto tra più persone, meno importante nelle fondazioni.

- La persona giuridica ha sempre una BASE PATRIMONIALE

- L’attività delle persone e l’impiego dei mezzi sono diretti a uno SCOPO determinato dall’atto

costitutivo (art 16) qui vi è una grande divisione che separa gli enti collettivi con scopo di

lucro e quelle che non hanno scopo di profitto.

- Inoltre sul piano giuridico si costituisce un ORGANIZZAZIONE e quindi la formazione di organi

che prenderà le decisioni. L’organizzazione segue un modello tipico nelle società che devono

avere certi organi stabiliti dalla legge (art 2363) più elastica è invece l’organizzazione nelle

fondazioni e associazioni (art 16) altri elementi importanti sono la denominazione e la sede

entrambe risultanti nel atto costitutivo.

b) tutti questi elementi non bastano perché queste organizzazioni siano considerate persone giuridiche.

La PERSONA NASCE SOLTANTO quando GLI ELEMENTI MATERIALI SI AGGIUNGE IL

RICONOSCIMENTO FORMALE.

Si distingue tra 2 sistemi di riconoscimento della personalità giuridica: un SISTEMA CONCESSORIO

disposte per gli enti collettivi del libro I del codice (associazioni e fondazioni) e un SISTEMA

NORMATIVO disposto per le SOCIETÀ regolate nel V libro in cui IL RICONOSCIMENTO si ha

per effetto della ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE sulla base di un controllo dei

requisiti da parte del tribunale .

Per le persone giuridiche del primo libro l’acquisto della personalità giuridica (viene descritto

nel 2 capo del titolo 2) e avviene a seguito dell’iscrizione nel REGISTRO DELLE PERSONE

GIURIDICHE istituito presso le prefetture. LA DOMANDA per il riconoscimento DEVE ESSERE

PRESENTATA ALLA PREFETTURA NELLA CUI PROVINCIA È STABILITA LA SEDE DELL’ENTE AD

OPERA DEL NOTAIO CHE HA RICEVUTO L’ATTO COSTITUTIVO (art 14 atto costitutivo) SU

RICHIESTA DEL FONDATORE O DEGLI ASSOCIATI. Presupposti per il riconoscimento sono

l’osservanza delle condizioni previste da norme di legge, e dal regolamento dell’ente, lo scopo che deve

essere possibile e lecito e inoltre che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.

QUALORA LA PREFETTURA RIAVVISI RAGIONI CONTRARIE ALL’ISCRIZIONE DEVE DARE

COMUNICAZIONE AI RICHIEDENTI ENTRO 120 GIORNI DALLA DOMANDA, GLI INTERESSATI

POSSONO PRESENTARE ARGOMENTAZIONI E DOCUMENTI ENTRO 30 GIORNI E SE DOPO ALTRI

30 GIORNI IL PREFETTO NON PROVVEDE ALL’ISCRIZIONE LA STESSA SI INTENDE NEGATA.

(silenzio-rifiuto).

Carattere comune a tutti gli enti giuridici privati è la PUBBLICITÀ della loro costituzione e degli atti che

ne modificano l’organizzazione. Per le PERSONE DEL PRIMO LIBRO LA FORMA DI PUBBLICITÀ È LO

STESSO REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE , mentre per LE SOCIETÀ È PREVISTO IL

REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la camera di commercio. La forma di PUBBLICITÀ

CONSENTE AI TERZI DI CONOSCERE LA CONSISTENZA DELL’ENTE.

Il riconoscimento il nome, lo scopo e la sede danno un identità all’ente collettivo che permette di

distinguere ente stesso dai singoli individui che ne fanno parte.

AUTONOMIA PATRIMONIALE

La caratteristica principale delle persone giuridiche/degli enti riconosciuti è l’autonomia

patrimoniale perfetta. (Molto importante per gli enti collettivi è la disciplina della responsabilità per

debiti).

Di regola i creditori del ente collettivo possono soddisfarsi solo sui beni dell’associazione,

della fondazione o della società; i singoli che fanno parte del ente collettivo NON

RISPONDONO PERSONALMENTE dei debiti. Questo aspetto viene indicato come AUTONOMIA

PATRIMONIALE PERFETTA il patrimonio della persona giuridica/ente collettivo quindi i beni e

eventuali debiti rimangono distinti da quello dei suoi amministratori o membri. Quindi la

persona giuridica in quanto dotata di autonomia patrimoniale perfetta appare come soggetto

distinto capo d’imputazione di rapporti giuridici e di attività giuridiche.

Si parla invece di AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA riscontrabile negli enti non

riconosciuti, per indicare che l’ente ha si un suo patrimonio ma ciò non esclude la

responsabilità dei partecipanti o di alcuni di essi per le obbligazioni assunte agendo in

nome e per conto dell’organizzazione.

CAPACITÀ GIURIDICA E CAPACITÀ D’AGIRE DEGLI ENTI COLLETTIVI

Le persone giuridiche/enti collettivi godono nel nostro ordinamento di una CAPACITÀ GIURIDICA

generale, affine a quella delle persone fisiche. Tale capacità pur avendo carattere generale incontra

dei limiti di ordine naturale con riguardo a quei diritti strettamente attribuibili alle sole persone

fisiche.

Per quanto riguarda i diritti personali, l’ente collettivo NON PUÒ ASSUMERE SITUAZIONI SOGGETTIVE DEL

DIRITTO DI FAMIGLIA; ciò però non esclude che gli stessi enti collettivi possano essere titolari di rapporti

di natura personale. Infatti, a essi sono riconosciuti alcuni DIRITTI PERSONALISSIMI come: il diritto

al nome e alla sua tutela, alla riservatezza, diritto all’immagine…

Per quanto riguarda i DIRITTI PATRIMONIALI, la capacità degli enti collettivi incontra limiti di ordine

naturale (ad esempio le persone giuridiche/ enti collettivi non possono essere titolari di un diritto d’uso o di

abitazione essendo questi diritti legati alla persona fisica) sia limiti di legge (ad esempio art 979, limita al

massimo di 30 anni la durata dell’usufrutto disposto a favore di una persona giuridica.)

Le persone giuridiche hanno inoltre CAPACITÀ DI AGIRE necessaria per la realizzazione dello scopo.

(L’ente però per compiere gli atti ha bisogno di una rappresentanza ovvero di persone fisiche che compiano

atti giuridicamente rilevanti in nome e per conto dell’ente “RAPPRESENTANZA LEGALE” o RAPPRESENTANZA

ORGANICA in quanto richiama l’idea del organo ovvero parte dell’e

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lady smile di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Sciarrone Antonella.