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SENTENZA DEL TRIBUNALE dei minori IN CASO DI VIOLAZIONE DI DOVERI O DI ABUSO DI POTERI DA PARTE
DEL GENITORE; se la condotta del genitore non è così grave il giudice può adottare dei provvedimenti
convenienti come eventualmente allontanamento del figlio dalla casa. Se entrami i genitori muoiono o
decadono dalla podestà il minore è soggetto a TUTELA.
I poteri del tutore sono simili a quelli del genitore egli ha la cura della persona del minore provvede
all’amministrazione dei beni del minore e ne ha la rappresentanza legale. Il tutore è soggetto a controllo
da parte del giudice tutelare e del tribunale e inoltre in caso di cattiva amministrazione o di abuso
di potere è prevista la revoca (art 384)
Infine IL MINORENNE CHE SI SPOSA ACQUISTA UNO STATUS PARTICOLARE QUELLO DI MINORE EMANCIPATO
(art 390) egli è capace di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e per gli altri è
assistito da un curatore il cui assenso è necessario per la validità dell’atto.
I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ
I diritti della personalità proteggono l’uomo come individuo e come membro della società. LA
COSTITUZIONE ITALIANA LI RICONOSCE E LI SANCISCE COME DIRITTI INVIOLABILI; oggi la protezione dei diritti
dell’uomo trova riscontro anche nelle convenzioni internazionali. (Carta dei diritti fondamentali dell’ue)
I diritti della personalità sono:
ASSOLUTI perché possono essere esercitati erga omnes fatti valere nei confronti di tutti
INVIOLABILI perché godono di protezione costituzionale
ORIGINARI perché sorgono con la nascita e sono anche detti INNATI (sono detti derivati se si
acquistano durante la vita della persona come il diritto allo status di coniuge)
INDISPONIBILI perché il titolare non può disporre
INALIENABILI perché non hanno un contenuto patrimoniale e non sono cedibili
IMPRESCRITTIBILI in quanto non si estinguono per non uso
Alcuni esempi di diritti della personalità sono:
IL DIRITTO ALL’INTEGRITÀ FISICA (art 5) riconosciuto e tutelato anche dalla costituzione all art 32
il diritto alla salute
DIRITTO AL NOME (art 6) ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito nel nome si
comprendono prenome e cognome . non sono ammessi cambiamenti o aggiunte se non in casi e con le forme
previste dalla legge.
Inoltre anche lo pseudonimo o nome d’arte gode della stessa tutela del nome a patto che questo pseudonimo
abbia acquistato importanza.
TUTELA DEL DIRITTO AL NOME (art 7)la persona alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio
nome o che possa risentirsi dei pregiudizi dall’uso che gli altri indebitamente ne faccia può chiedere la
cessazione del fatto lesivo salvo il risarcimento dei danni. L'art. 7 contempla due ipotesi, e due
conseguenti azioni. La contestazione sussiste quando si impedisce ad un soggetto l'uso del nome che
allo stesso spetta; l'uso indebito, invece, consiste nell'appropriazione o utilizzazione abusiva del nome
altrui.Quando la violazione del nome costituisca illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. ed il pregiudizio sia
effettivo (v. 2059 c.c.), il titolare del nome potrà chiedere la cessazione del fatto lesivo e l'azione
risarcitoria onde ottenere il risarcimento del danno morale.
GLI ENTI COLLETTIVI
Gli enti collettivi sono descritti nel titolo II del libro primo art 11. Un ente collettivo È
QUALUNQUE TIPO DI ENTITÀ MINIMAMENTE ORGANIZZATA DIVERSA DALLE PERSONE FISICHE CHE È
CONSIDERATO AUTONOMO CENTRO D’IMPUTAZIONE DI SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E QUINDI
TITOLARE DI DIRITTI E DI OBBLIGHI.
Nel titolo II del libro I del codice civile non è contenuta una definizione di persona giuridica (ente
collettivo). Il codice si limita a distinguere le PERSONE GIURIDICHE (enti collettivi) PUBBLICHE
art 11e le PERSONE GIURIDICHE PRIVATE (art 12 abrogato) rinviando le società al libro V. da questo
si ricava l’indicazione dei 3 grandi tipi di persone giuridiche private le associazioni le fondazioni e le
società regolate nel V libro cioè società x azioni società in accomandita per azioni e a responsabilità
limitata in più a questo elenco vanno aggiunti i consorzi persone giuridiche private.
IN OGNI ENTE COLLETTIVO (persona giuridica) si ritrovano 2 elementi fondamentali: un
ELEMENTO MATERIALE a) e un ELEMENTO FORMALE b).
a) dal punto di vista SOCIOLOGICO associazioni fondazioni e società sono tutte organizzazioni
cioè combinazioni funzionali di uomini e mezzi che producono attività diretta ad uno scopo.
Mentre dal punto di vista GIURIDICO si sottolinea la presenza di alcuni aspetti:
- Le persone giuridiche private sono caratterizzate dalla presenza di una PLURALITÀ DI
INDIVIDUI. Questo profilo è essenziale per le società e associazioni che si costituiscono con un
contratto tra più persone, meno importante nelle fondazioni.
- La persona giuridica ha sempre una BASE PATRIMONIALE
- L’attività delle persone e l’impiego dei mezzi sono diretti a uno SCOPO determinato dall’atto
costitutivo (art 16) qui vi è una grande divisione che separa gli enti collettivi con scopo di
lucro e quelle che non hanno scopo di profitto.
- Inoltre sul piano giuridico si costituisce un ORGANIZZAZIONE e quindi la formazione di organi
che prenderà le decisioni. L’organizzazione segue un modello tipico nelle società che devono
avere certi organi stabiliti dalla legge (art 2363) più elastica è invece l’organizzazione nelle
fondazioni e associazioni (art 16) altri elementi importanti sono la denominazione e la sede
entrambe risultanti nel atto costitutivo.
b) tutti questi elementi non bastano perché queste organizzazioni siano considerate persone giuridiche.
La PERSONA NASCE SOLTANTO quando GLI ELEMENTI MATERIALI SI AGGIUNGE IL
RICONOSCIMENTO FORMALE.
Si distingue tra 2 sistemi di riconoscimento della personalità giuridica: un SISTEMA CONCESSORIO
disposte per gli enti collettivi del libro I del codice (associazioni e fondazioni) e un SISTEMA
NORMATIVO disposto per le SOCIETÀ regolate nel V libro in cui IL RICONOSCIMENTO si ha
per effetto della ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE sulla base di un controllo dei
requisiti da parte del tribunale .
Per le persone giuridiche del primo libro l’acquisto della personalità giuridica (viene descritto
nel 2 capo del titolo 2) e avviene a seguito dell’iscrizione nel REGISTRO DELLE PERSONE
GIURIDICHE istituito presso le prefetture. LA DOMANDA per il riconoscimento DEVE ESSERE
PRESENTATA ALLA PREFETTURA NELLA CUI PROVINCIA È STABILITA LA SEDE DELL’ENTE AD
OPERA DEL NOTAIO CHE HA RICEVUTO L’ATTO COSTITUTIVO (art 14 atto costitutivo) SU
RICHIESTA DEL FONDATORE O DEGLI ASSOCIATI. Presupposti per il riconoscimento sono
l’osservanza delle condizioni previste da norme di legge, e dal regolamento dell’ente, lo scopo che deve
essere possibile e lecito e inoltre che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.
QUALORA LA PREFETTURA RIAVVISI RAGIONI CONTRARIE ALL’ISCRIZIONE DEVE DARE
COMUNICAZIONE AI RICHIEDENTI ENTRO 120 GIORNI DALLA DOMANDA, GLI INTERESSATI
POSSONO PRESENTARE ARGOMENTAZIONI E DOCUMENTI ENTRO 30 GIORNI E SE DOPO ALTRI
30 GIORNI IL PREFETTO NON PROVVEDE ALL’ISCRIZIONE LA STESSA SI INTENDE NEGATA.
(silenzio-rifiuto).
Carattere comune a tutti gli enti giuridici privati è la PUBBLICITÀ della loro costituzione e degli atti che
ne modificano l’organizzazione. Per le PERSONE DEL PRIMO LIBRO LA FORMA DI PUBBLICITÀ È LO
STESSO REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE , mentre per LE SOCIETÀ È PREVISTO IL
REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la camera di commercio. La forma di PUBBLICITÀ
CONSENTE AI TERZI DI CONOSCERE LA CONSISTENZA DELL’ENTE.
Il riconoscimento il nome, lo scopo e la sede danno un identità all’ente collettivo che permette di
distinguere ente stesso dai singoli individui che ne fanno parte.
AUTONOMIA PATRIMONIALE
La caratteristica principale delle persone giuridiche/degli enti riconosciuti è l’autonomia
patrimoniale perfetta. (Molto importante per gli enti collettivi è la disciplina della responsabilità per
debiti).
Di regola i creditori del ente collettivo possono soddisfarsi solo sui beni dell’associazione,
della fondazione o della società; i singoli che fanno parte del ente collettivo NON
RISPONDONO PERSONALMENTE dei debiti. Questo aspetto viene indicato come AUTONOMIA
PATRIMONIALE PERFETTA il patrimonio della persona giuridica/ente collettivo quindi i beni e
eventuali debiti rimangono distinti da quello dei suoi amministratori o membri. Quindi la
persona giuridica in quanto dotata di autonomia patrimoniale perfetta appare come soggetto
distinto capo d’imputazione di rapporti giuridici e di attività giuridiche.
Si parla invece di AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA riscontrabile negli enti non
riconosciuti, per indicare che l’ente ha si un suo patrimonio ma ciò non esclude la
responsabilità dei partecipanti o di alcuni di essi per le obbligazioni assunte agendo in
nome e per conto dell’organizzazione.
CAPACITÀ GIURIDICA E CAPACITÀ D’AGIRE DEGLI ENTI COLLETTIVI
Le persone giuridiche/enti collettivi godono nel nostro ordinamento di una CAPACITÀ GIURIDICA
generale, affine a quella delle persone fisiche. Tale capacità pur avendo carattere generale incontra
dei limiti di ordine naturale con riguardo a quei diritti strettamente attribuibili alle sole persone
fisiche.
Per quanto riguarda i diritti personali, l’ente collettivo NON PUÒ ASSUMERE SITUAZIONI SOGGETTIVE DEL
DIRITTO DI FAMIGLIA; ciò però non esclude che gli stessi enti collettivi possano essere titolari di rapporti
di natura personale. Infatti, a essi sono riconosciuti alcuni DIRITTI PERSONALISSIMI come: il diritto
al nome e alla sua tutela, alla riservatezza, diritto all’immagine…
Per quanto riguarda i DIRITTI PATRIMONIALI, la capacità degli enti collettivi incontra limiti di ordine
naturale (ad esempio le persone giuridiche/ enti collettivi non possono essere titolari di un diritto d’uso o di
abitazione essendo questi diritti legati alla persona fisica) sia limiti di legge (ad esempio art 979, limita al
massimo di 30 anni la durata dell’usufrutto disposto a favore di una persona giuridica.)
Le persone giuridiche hanno inoltre CAPACITÀ DI AGIRE necessaria per la realizzazione dello scopo.
(L’ente però per compiere gli atti ha bisogno di una rappresentanza ovvero di persone fisiche che compiano
atti giuridicamente rilevanti in nome e per conto dell’ente “RAPPRESENTANZA LEGALE” o RAPPRESENTANZA
ORGANICA in quanto richiama l’idea del organo ovvero parte dell’e