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CAPITOLO 6 “I SOGGETTI”

I SOGGETTI DI DIRITTO (è capo di imputazione di situazioni e rapporti giuridici); si riferisce e si

riconosce a quegli uomini o quegli enti che fungono da centri di imputazione dei rapporti

regolati delle norme dell’ordinamento.

Ogni ordinamento giuridico individua i propri soggetti e stabilisce chi possa avere diritti e obblighi

nell’ambito dell’ordinamento. Il RUOLO DI SOGGETTO può essere assunto sia da un INDIVIDUO

SINGOLO sia da UNA FORMAZIONE SOCIALE un “ENTE”.

Il primo libro del codice non compare una categoria generale di soggetti di diritto, l’unico concetto usato del

legislatore è quello di persona, che si sdoppia in 2 specie: PERSONE FISICHE descritte nel titolo 1° (art:

1-10) ENTI GIURIDICI descritti nel titolo 2° (art 11-). Con persone fisiche ci si riferisce a esseri

umani con la seconda espressione ci si riferisce a una varietà di centri di interesse diversi dall’uomo

singolo come associazioni società organizzazioni in generale.

ALLA PERSONA FISICA SI COLLEGANO LE NOZIONI DI CAPACITÀ GIURIDICA e CAPACITÀ DI AGIRE.

All’art 1 comma 1 il legislatore stabilisce che “la capacità giuridica si acquista con la nascita”

quindi la capacità giuridica come l’attitudine a essere titolari di diritti e di obblighi ovvero di

rapporti giuridici. La capacità giuridica diventa una prerogativa costituzionale dell’individuo perché

tutelata e riconosciuta dalla stessa costituzione nell’articolo 22 che sancisce che “nessuno può

essere privato per motivi politici della capacità giuridica.”.

Inoltre la legge riconosce diritti anche alla figura del NASCITURO e ci sono 2 aspetti da distinguere.

 Nel AMBITO PATRIMONIALE il nascituro ha la capacità di succedere per successione

legittima o per testamento (art 462 comma 1) ricevere donazioni (art 784); ma per testamento

può ricevere anche il non concepito purchè figlio di una persona vivente al tempo della morte del

testatore (462 comma 3). Queste attribuzioni sono però SUBORDINATE ALLA NASCITA e in caso di

mancata nascita si considerano mai avvenute: se invece la nascita si verifica diventano definitive. la

prova della nascita viene fatta coincidere tradizionalmente con la prova dell’AUTONOMA

RESPIRAZIONE.

 nell’ambito NON PATRIMONIALE si discute se ci siano/esistono diritti personali del nascituro

concepito

inoltre è riconosciuto il diritto di risarcimento del danno x lesione dell’integrità fisica subita durante la

gravidanza o addirittura con la procreazione , in questi casi il risarcimento fa a capo alla madre o ai

genitori o a terzi.

La capacità di agire si raggiunge con la maggiore età per alcuni casi la legge stabilisce un’età diversa in

cui si è in possesso di una CAPACITÀ GIURIDICA SPECIALE:

- l’art 2 comma 2 fa riferimento alle norme che stabiliscono un età inferiore ai 18 anni per la

CAPACITÀ A PRESTARE IL PROPRIO LAVORO di regola quest’età è 16 anni. Chi ha 15 anni non

ha la capacitò giuridica al rapporto di lavoro e perciò il contratto eventualmente stipulato è nullo.

- CAPACITÀ DI CONTRARRE MATRIMONIO: i minori possono contrarre con autorizzazione del

tribunale (art 84) accertata la fondatezza delle ragioni adottate.

- RICONOSCIMENTO DEL PROPRIO FIGLIO NATURALE il minore che abbia compiuto 16

anni può riconoscere il figlio naturale.

- DIRITTI D’AUTORE: l’autore che abbia compiuto 16 anni ha la capacità di compiere tutti gli atti

giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano.

CESSAZIONE DELLA PERSONA FISICA:

per quanto riguarda la fine della vita umana il legislatore ha enunciato/dato una definizione unitaria di

MORTE valida in tutti i casi secondo il quale “la morte si identifica con la cessazione irreversibile

di tutte le funzioni dell’encefalo” (morte celebrale).

La morte pone termine alla capacità giuridica e con essa si estinguono o diritti i diritti

strettamente inerenti alla persona, gli altri diritti si trasmettono agli eredi. La commorenza è

la morte istantanea di 2 o più persone.

Non sempre la morte può essere constatata esistono altri casi

- SCOMPARSA (ART 48) la persona fisica viene dichiarata scomparsa quando non appare più

nella sua residenza o nel suo domicilio e non se ne hanno più notizie in modo che si ignora

se sia ancora viva.

Ai rapporti che fanno a capo allo scomparso si distinguono 3 fasi

- Nella prima il tribunale può nominare un CURATORE che amministri i beni dello scomparso,

egli ha solo RAPPRESENTANZA LEGALE in quanto il titolare del patrimonio rimane la persona

scomparsa.

- Dopo 2 anni si può chiedere la dichiarazione di ASSENZA (art 49) che consente l’apertura del

testamento se esiste. coloro che sarebbero gli eredi per testamento o per legge se l’assente fosse

morto nel giorno in cui risale la sua ultima notizia ottengono L’IMMISSIONE DEL POSSESSO

TEMPORANEO nei beni, l’IMMESSO ha il potere di amministrare i beni a lui affidati e di

rappresentare in giudizio l’assente che rimane comunque il titolare del patrimonio (art 52),

l’amministrazione è però condotta anche degli interessi dell’immesso che può godere dei

beni amministrati (art 53). L’interesse dell’assente è tutelato perché la norma limita i poteri del

immesso e inoltre prevede che gli atti possano essere compiuti solo x necessità o utilità

evidente con autorizzazione del tribunale (art 54). La dichiarazione di assenza non scioglie il

matrimonio e non permette seconde nozze.

- Dopo un termine più lungo (di regola 10 anni)si può richiedere LA MORTE PRESUNTA (art 58) si

tratta di una sentenza con cui il tribunale dichiara considera morto lo scomparso. Dal punto di

vista patrimoniale la sentenza produce gli effetti della morte: gli aventi diritto alla successione

(gli eredi) conseguono il pieno esercizio dei diritti spettanti e quindi possono disporre

liberamente dei beni (art 64 in sostanza si verifica l’apertura della successione) per quanto

riguarda i rapporti personali il coniuge del presunto morto può contrarre un nuovo

matrimonio.

Se però il morto presunto ricompare la factio iuris ovvero la morte presunta cade e il

matrimonio celebrato è nullo.

CAPACITÀ DI AGIRE

L’art 2 del c.c dispone che” con la maggiore età si acquisisce la capacità di compiere tutti gli atti

per i quali non sia stabilita un età diversa”

La capacità di agire è l’attitudine a compiere validamente atti giuridici (infatti l’atto compiuto da un

soggetto che non ha capacità giuridica come minorenne o un interdetto non è nullo ma annullabile e finchè

non è annullato produce i suoi effetti; inoltre essa è necessaria x compiere validamente atti giuridici con

riguardo ai propri interessi) .

La legge adotta un criterio standard in cui considera in grado di provvedere ai propri interessi tutti

quelli che hanno raggiunto i 18 anni d’età. Il sistema però ammette delle eccezioni perché ci sono

delle cause che possono influire sulla capacità reale di provvedere ai propri interessi come l’età la malattia le

condizioni psichiche.

Il nostro ordinamento quindi prevede eccezioni di 2 tipi:

1) Casi in cui vi è una limitazione della capacità di agire che può essere perduta o limitata

(INTERDIZIONE INABILITAZIONE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO)

2) casi in cui si attribuisce una limitata rilevanza alla concreta incapacità di intendere e volere

del soggetto capace.

- Una persona può essere totalmente privata della capacità di agire per effetto di un provvedimento

del giudice si tratta di sentenza di INTERDIZIONE che presuppone l’abituale infermità mentale di

gravità tale da rendere la persona incapace di provvedere ai propri interessi art 414

INTERDIZIONE GIUDIZIALE, tale situazione è accertata dal giudice con un esame dell’interdetto (art 419).

La perdita delle capacità a seguito dell’interdizione è totale l’interdetto è incapace di compiere qualsiasi atto

patrimoniale anche di piccola entità non può fare testamento, non può sposarsi.

L’attività giuridica è quindi svolta per suo conto da un rappresentate legale il TUTORE nominato

con sentenza, tuttavia il suo potere non si estende agli atti personalissimi (atti di diritto famigliare) infatti il

tutore dovrà solo prestare assistenza . l’attività di rappresentazione e di amministrazione si svolge sotto il

controllo del giudice tutelare e se il tutore compie degli etti senza le apposite autorizzazioni questi atti sono

annullabili. Tutti i provvedimenti che ruotano attorno all’interdizione sono soggetti a una DOPPIA

PUBBLICITÀ essi devono essere iscritti nel registro delle tutele e poi trasmessi all’ufficiale dello stato

civile che ne fa annotazione a margine allo stato di nascita.

Può invece capitare che una persona si trovi privata della capacità di agire per gli atti patrimoniali tra vivi

per effetto di una condanna penale (all’ergastolo o pena detentiva superiore ai 5 anni) che pone

automaticamente in stato di INTERDIZIONE LEGALE. Que

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lady smile di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Sciarrone Antonella.
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