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Roxana Cosma Diritto privato

Concetti introduttivi – Cap 1, 2, 3

Il diritto privato è un insieme di leggi che valgono in un certo ambito territoriale o personale o che riguardano una certa materia. Regola i rapporti tra i soggetti privati ed è caratterizzato dall'autonomia. I rami del diritto privato sono il diritto civile (disciplina i rapporti tra i privati con particolare riferimento alla famiglia, alla proprietà e ai contratti) e il diritto commerciale (ha per oggetto l'attività di coloro che svolgono un'attività economica).

Il diritto pubblico è l'insieme delle norme che disciplinano la struttura e il funzionamento dello stato e disciplina i rapporti tra questi e i cittadini. Ha inoltre per oggetto la disciplina dei reati, perché è compito dello stato garantire l'ordine pubblico e punire coloro che risultano pericolosi. È caratterizzato dal vincolo e da rapporti di autorità. I rami del diritto pubblico sono il diritto costituzionale (regola l'organizzazione dello stato e degli enti pubblici territoriali), il diritto amministrativo (disciplina il funzionamento degli uffici pubblici che offrono servizi ai cittadini), il diritto penale (norme che stabiliscono i reati e le pene), il diritto processuale penale e civile.

La differenza tra il diritto privato e il diritto pubblico è che nel primo caso i cittadini sono posti su un piano di parità, nel secondo caso gli enti pubblici ricoprono un ruolo di superiorità rispetto ai cittadini.

Norme, chiamate anche regole, sono i comportamenti che si devono seguire, o in certi casi evitare, per consentire una convivenza pacifica. Possono essere inderogabili (il contenuto delle norme non può essere modificato. Es. Le regole del codice della strada) oppure derogabili (consentono ai destinatari di modificare il contenuto delle norme. Es. prestito senza interessi).

Il diritto soggettivo è il potere riconosciuto ad uno o più soggetti di agire per la realizzazione di un interesse. Es. Diritto di proprietà, ho diritto che mi paghi il debito. Il diritto oggettivo sono le regole che governano la condotta degli individui. Es. Diritto penale.

Diritto positivo: è l'insieme delle norme giuridiche che sono in vigore in uno stato in un determinato momento storico invece il diritto naturale è l'insieme delle norme proprie della natura dell'uomo. In gran parte coincidono quindi le norme dello stato rispettano i principi fondamentali della natura umana.

Caratteri delle norme

  • Prescrittive: esprimono un comando (la necessità di comportarsi o di non comportarsi in un certo modo). Le norme non hanno né carattere descrittivo né assertivo (non si possono esprimere i punti di vista).
  • Diversi tipi di prescrizione:
    • Individuale: riguarda il comportamento di un individuo o più individui determinati. (Mario, chiudi la porta)
    • Concreta: vale in una o più situazioni concretamente determinate (Mario, se esci, chiudi la porta)
    • Generale: riguarda il comportamento di chiunque si trovi in quella situazione (L'ultimo che esce chiude la porta).
    • Astratta: vale in ogni situazione che si uguale a quella prevista (Ogni volta che la lezione è finita, l'ultimo che esce chiude la porta).
  • Coercitività/coattività: è il potere delle norme giuridiche di stimolare i cittadini a determinati comportamenti, dietro la minaccia di una sanzione. es. Art 1153: se un soggetto acquista un bene mobile da chi non ne è proprietario, acquista la proprietà del bene mediante il possesso se in buona fede al momento della consegna e se sussiste un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.
  • Generalità: non si rivolgono a singoli individui ma a tutti i componenti della società o a tutti coloro che si trovano in una determinata situazione. es. I contratti che si riferiscono ai beni immobili richiedono la forma scritta altrimenti non sono validi. Quindi questa norma (1350) non si riferisce a un soggetto particolare, ma a tutti coloro che si trovano in questa situazione.
  • Astratezza: le norme non si riferiscono a casi concreti e passati, ma a situazioni ipotetiche e future. es. La legge stabilisce che chi ruba sarà punito, non precisa che "se Carlo ruba un'automobile allora...". È il giudice che deve individuare quale norma applicare a ciascun caso. Si tratta dunque di una regola di comportamento condizionata, la quale prevede che, se si verificano certi casi, allora ci si dovrà comportare in un certo modo. -> chi trova una cosa mobile dovrà restituirla al proprietario.
  • Bilatteralità: le norme, nel regolare i rapporti tra i soggetti, comportano in genere una situazione di vantaggio a favore di una parte e una situazione di svantaggio nei confronti dell'altra. es. Art 2043 (qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto al risarcimento dei danni.) Se io urto la macchina del mio vicino di casa, io ho l'obbligo di risarcire il danno. Si ha dunque una posizione di svantaggio (perché io, avendo causato il danno devo risarcirlo) e una posizione di vantaggio (quella del mio vicino di casa che verrà risarcito).
  • Esternalità: si riferiscono solo ai comportamenti esterni degli individui, a prescindere dai loro sentimenti.

Fattispecie: indica la situazione, a cui la norma giuridica collega certe conseguenze. Può essere astratta (che tratta la situazione tipo -> fatti che non sono realmente accaduti, ma sono descritti in una norma e indica quanto deve verificarsi affinché si produca una data conseguenza giuridica) e concreta (indica la situazione pratica in cui la regola si applica).

Chi non si adegua al comando, o al divieto, contenuto nella norma giuridica va incontro a una conseguenza negativa, la sanzione. Le sanzioni possono avere funzione punitiva, preventiva e riparatrice.

  • Punitiva: quando puniscono la persona che ha trasgredito una norma. Si verifica quando si viola non solo un interesse individuale, ma un interesse collettivo. Se viene commesso un omicidio, si lede innanzitutto l'interesse della vittima e della sua famiglia, ma anche quello dell'intera collettività per evitare la presenza delle persone pericolose nella società.
  • Preventiva: la sanzione ha la finalità di prevenire i comportamenti illegali.
  • Riparatrice: quando obbliga colui che ha commesso il reato a riparare le conseguenze. Es. Prendere in prestito una somma di denaro e non restituirla entro il termine stabilito. Colui che ha subito il danno può rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere la restituzione della somma di denaro data in prestito, il pagamento degli interessi e il risarcimento dei danni.

Tipologie di sanzioni

  • Detentive: quando il trasgressore viene privato della libertà personale (reclusione in carcere).
  • Pecuniarie: comportano il pagamento di somme di denaro, quali multa e ammenda.
  • Restrittive: consistono nella limitazione di determinate libertà (ritiro del passaporto, della patente).

Le sanzioni si distinguono inoltre in:

  • Penali: quando si viola un interesse collettivo e hanno natura detentiva o pecuniaria.
  • Civili: quando si viola un interesse privato e hanno natura pecuniaria.
  • Amministrative: quando si verifica un illecito amministrativo e hanno carattere pecuniario o restrittivo.

Ordinamento giuridico: insieme di norme giuridiche che regolano la vita di una comunità all'interno di un sistema giuridico (es. Lo stato). Entrano a far parte dell'ordinamento solo quelle regole che si possono ricondurre ai modi di produzione previsti. es. Per l'ordinamento dello stato, diritto è solo il diritto dello stato. Le leggi vengono prodotte attraverso le fonti del diritto.

Le fonti di diritto

Sono gli atti e i fatti che generano norme giuridiche. Si suddividono in:

  • Fonti di produzione: che sono gli atti e i fatti idonei a produrre norme giuridiche. Riguardano dunque i procedimenti attraverso i quali in una determinata organizzazione sociale una regola diventa regola giuridica. es. Legge ordinaria, decreto legge, decreto legislativo ecc.
  • Fonti di cognizione: i documenti che contengono i testi delle norme giuridiche che si sono formate attraverso le fonti di produzioni, consentendo ai cittadini di conoscerne il significato. Es. La costituzione, i codici, la gazzetta ufficiale della repubblica, il bollettino ufficiale della regione, la gazzetta ufficiale dell'UE, i testi unici (testo unico delle imposte sui redditi).

Ci sono due tipi di fonti di diritto: il precedente giudiziario (consiste nella decisione già avvenuta di un caso, analogo a quello che si tratta di decidere) e l'atto legislativo (è il procedimento con cui un'autorità che ha il potere di legiferare produce un testo che contiene regole di diritto).

Fonti del diritto privato:

Le fonti di produzione italiane sono ordinate gerarchicamente.

  1. La Costituzione è la principale fonte del diritto italiano. Entrò in vigore il 1º gennaio del 1948, in sostituzione dello Statuto albertino ed è la legge fondamentale dello stato. Può anche essere definita Fonte delle fonti perché disciplina i processi di produzione delle fonti: tutte le norme che vengono prodotte non devono essere in contrasto con quanto stabilito nella Costituzione.

La Costituzione è:

  • Votata: perché i cittadini hanno votato i rappresentanti che l'hanno approvata.
  • Lunga: contiene 139 articoli a differenza dello Statuto Albertino che era breve.
  • Compromissoria: si conciliano principi appartenenti a diverse ideologie (i membri dell'Assemblea Costituente appartenevano a diverse correnti politiche, ispirate da ideologie differenti e spesso contrastanti).
  • Democratica: la sovranità appartiene al popolo.
  • Rigidità: può essere modificata solo attraverso un procedimento particolare previsto dall'articolo 138 della costituzione.

Art 138: le leggi di revisione costituzionale (che modificano la costituzione) o le altre leggi costituzionali (che integrano la costituzione) sono adottate da ciascuna camera del Parlamento (Camera dei deputati e Senato) con due successive deliberazioni a intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza assoluta (1/2+1) dei componenti di ciascuna camera nella seconda votazione. Se nella seconda votazione è raggiunta la maggioranza assoluta ma non la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti la legge di revisione o la legge costituzionale può essere sottoposta a referendum costituzionale popolare che può essere richiesto da un quinto dei membri di ciascuna camera oppure da 500.000 elettori o da 5 consigli regionali entro 3 mesi dalla votazione.

Esistono però dei limiti alla revisione costituzionale:

  • Limiti espressi: art 139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
  • Limiti impliciti: principio di unità nazionale, eguaglianza (3), sovranità popolare, diritti fondamentali (2).

La Costituzione contiene i principi fondamentali del diritto privato:

  • Art 2: diritti inviolabili dell'uomo e doveri inderogabili. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili.
  • Art 3: Il principio dell'uguaglianza formale e sostanziale. Tutte le persone sono uguali di fronte alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione. È compito della Repubblica eliminare tutti gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del paese.
  • Art 29: Il diritto della famiglia e l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
  • Art 30: Filiazione – è diritto e dovere dei genitori educare, istruire e mantenere i figli anche se nati fuori del matrimonio.
  • Art 32: Il diritto alla salute. Nessuno può essere sottoposto a un determinato trattamento sanitario se non disposto dalla legge.
  • Art 41: Libertà di iniziativa economica. Es. Stipulare un contratto.
  • Art 42: La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

Principi costituzionali rilevanti

  • Sia come criterio interpretativo di altre norme. es. dall'art 32 (diritto alla salute) si è tratta la risarcibilità dell'art 2043 c c del danno biologico ossia del danno all'integrità psico-fisica della persona.
  • Sia come norme di immediata applicazione. es. L'art 2 tratta il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo (identità personale, reputazione, riservatezza).
  1. Il diritto internazionale è il diritto che regola i rapporti tra gli stati. Ha proprie fonti (consuetudini e trattati) e proprie norme, che ciascuno Stato, in quanto membro della Comunità Internazionale, è tenuto ad osservare.

L'art 10 della costituzione italiana dice che l'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute quindi l'efficacia delle norme interne è subordinata a quella delle norme adottate tramite consuetudini (comportamenti che vengono tenuti in modo costante dagli stati nella convinzione che siano obbligatori) e trattati internazionali (accordi stipulati tra due o più stati per regolare questioni di interesse comune sulla base del principio di reciprocità).

Il trattato dell'UE e la legislazione comunitaria. Le fonti del diritto europeo valgono solo per i paesi facenti parte dell'UE. I trattati istitutivi della Comunità Europea sono:

  • Il trattato di Roma 1957
  • Il trattato di Maastricht 1992 (unione monetaria con l'introduzione dell'euro, unione politica e unione sociale)
  • Il trattato di Lisbona 2007

La carta dei diritti fondamentali dell'UE è divenuta vincolante con il trattato di Lisbona.

Le fonti del diritto comunitario sono:

  • I regolamenti: sono norme di portata generale, che si rivolgono agli stati e ai singoli cittadini. Possono essere emanate solo nelle materie previste dai trattati. Hanno immediata efficacia nel diritto interno e prevalgono sulla legge interna (non è necessario alcun atto di ricezione interna da parte dei Paesi membri). Entrano in vigore il 20esimo giorno successivo dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell'UE. Se c'è contrasto tra una legge ordinaria e i regolamenti prevale il regolamento.
  • Le direttive: sono norme giuridiche obbligatorie solo per gli stati membri (prescrizioni rivolte agli stati membri perché provvedono all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative). Contengono i principi cui il legislatore dello stato membro deve adeguarsi. A differenza dei regolamenti, non sono immediatamente operative per le singole persone fisiche e giuridiche; devono essere recepite per divenire efficaci -> Quando viene emanata una direttiva, gli stati a cui si riferiscono devono adeguare le norme interne ai principi contenuti nella norma comunitaria con un atto di recepimento normativo. C'è un'eccezione per le direttive self-executing ossia le prescrizioni che riguardano i singoli e non lo stato in quanto tale: a differenza delle direttive che devono essere recepite per divenire efficaci, le direttive self-executing, una volta scaduto il termine di recepimento, hanno efficacia nell'ordinamento interno. Il mancato recepimento entro il termine comporta una sanzione (legge comunitaria l.86/1989).
  1. Leggi ordinarie ed atti aventi forza di legge

Legge ordinaria : sono le leggi emanate secondo la procedura descritta dall'art 70 e seguenti della Costituzione. L'iniziativa legislativa appartiene al Governo, a ogni parlamentare, ai consigli regionali, a 50.000 elettori, e al CNEL. Questi presentano la proposta di legge (o disegno di legge se fatto dal Governo) in cui vengono indicati gli obiettivi che si prefigge, viene depositato presso una camera per la discussione e l'approvazione.

Procedura ordinaria: La Commissione permanente competente per materie opera in sede referente: esamina la proposta e prepara una relazione scritta. A questo punto la proposta viene esaminata da tutta l'assemblea e si procede alla votazione del progetto, articolo per articolo. In questa fase si possono proporre emendamenti, cioè modifiche. Una volta approvati i singoli articoli, si procede alla votazione dell'intera proposta. Se la proposta legislativa viene approvata, passa all'altra Camera e viene sottoposta allo stesso iter.

Procedura abbreviata: È ammessa per i progetti legislativi urgenti. Si segue lo stesso percorso della procedura ordinaria, ma in breve tempo.

Procedura decentrata: La proposta di legge viene esaminata, discussa e approvata definitivamente dalla Commissione competente e le camere approvano il testo del progetto senza discussione. La Commissione agisce in sede deliberante.

Procedura redigente: La Commissione competente esamina e approva i singoli articoli della proposta, invece i componenti dell'assemblea approvano l'intero progetto.

Una volta approvata dal Parlamento, la legge deve essere presentata al PdR per la promulgazione. Se il PdR ritiene che la legge non sia legittima dal punto di vista costituzionale, la può rimandare alle Camere. Se le Camere riapprovano la legge così com'è, egli è tenuto a promulgarla. Subito dopo la promulgazione, la legge viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica ed entra in vigore il 15esimo giorno successivo alla pubblicazione. Se si tratta di atto o legge regionale, vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione, se si tratta di norme comunali, queste vengono pubblicate nell'affissione all'albo.

Vacatio legis: è il periodo di tempo che deve trascorrere tra la pubblicazione e l'entrata in vigore dell'atto normativo: di regola un periodo di 15 giorni. (es. Decreto legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione). Trascorso il termine di vacanza (vacatio legis), la norma entra in vigore ed è vincolante e si presume che tutti siano a conoscenza delle norme pubblicate.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher locsy di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Fusaro Arianna.
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