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CODICE CIVILE

principi di regolazione dei rapporti civili ed economici

Il codice civile è preceduto dalle disposizioni sulla legge in generale (o preleggi), che

riguardano le fonti del diritto, l’efficacia delle norme, i criteri per la loro interpretazione,

le regole sul conflitto di leggi

si divide in 6 libri:

1 - Delle persone e della famiglia, e contiene sia le regole sulla capacità e sulla posizione giuridica delle

persone fisiche, sia le regole in materia di famiglia che riguardano fondamentalmente i rapporti fra

coniugi, e fra genitori e figli;

2 - Delle successioni, e contiene sia le regole che disciplinano la sorte del patrimonio di una persona, dopo

che questa abbia cessato di vivere, sia le regole sulla donazione;

3 - Della proprietà, e riguarda la definizione e la classificazione dei beni;

4 - Delle obbligazioni, è di gran lunga il più ampio e contiene la disciplina generale delle obbligazioni, e

cioè dei rapporti di debito e credito;

5 - Del lavoro e riguarda la disciplina delle attività economiche organizzate, oggetto del diritto

commerciale, industriale e del lavoro; inoltre contiene regole sull’impresa, sul lavoro subordinato e sui

vari tipi di società;

6 - Della tutela dei diritti e comprende la disciplina di istituti che riguardano la concreta realizzazione dei

diritti.

Infine diciamo che, in appendice al codice e con numerazione separata, ci sono poi le

disposizioni di attuazione e transitorie, direte a precisare le modalità applicatie di alcune norme del codice

stesso.

COSTITUZIONE

fonte importantissima del diritto privato perchè regola l'organizzazione e il funzionamento degli apparati

pubblici che intervengono nell'economia e nei rapporti tra i privati.

Nella prima parte chiamata “diritti e doveri dei cittadini” è ricca di norme per la disciplina dei rapporti tra

privati (es: norme sulla libertà di associazione, norme sulla tutela dei lavoratori, sull'iniziativa economica

privata e sul diritto di proprietà)

l'incidenza della costituzione sulle norme del diritto privato si manifesta in tre modi:

i principi costituzionali operano come stimolo e direttiva rivolte al legislatore ordinario

– gli articoli della costituzione sono anche norme giuridiche che trovano applicazione immediata e

– diretta nei rapporti tra privati

le norme cost. Operano come criterio di controllo della legittimità delle norme ordinarie, quindi

– anche del codice civile e altre leggi di diritto privato.

LEGISLAZIONE SPECIALE

la legislazione speciale ha il compito di attuare più concretamente le direttive costituzionali.

I CODICI

altra dorma di fonte legislativa sono i codici, che consistono nel complesso normativo che raccoglie in

modo sistematico e tendenzialmente completo le norme relative a un ampio settore dell'ordinamento

giuridico.

In italia ci sono 5 codici:

codice civile:(1942) 2969 articoli che si occupa del diritto privato

– codice di procedura civile (1942) 831 articoli che regola il processo civile

– codice della navigazione (1942) 1331 articoli che disciplina il trasporto marittimo e aereo

– codice penale (1930) 734 articoli, che individua i reati e le pene

– codice di procedura penale, 746 articoli che regola il processo penale

dal punto di vista gerarchico i codici stanno sullo stesso piano di altre fonti primarie.

(nascono nell'europa primi 800, il primo di essi è il codice civile francese del 1804 code napoleon)

EFFICACIA DELLE NORME NELLO SPAZIO E IL CONFLITTO DI LEGGI

l'efficacia delle norme giuridiche è limitata al territorio dul quale si esercita la competenza dell'autorità da

cui proviene la fonte che produce le norme stesse.

Es: leggi valide su territorio nazionale, leggi regionali sulla regione, comunali sul comune.

In certe occasioni, però, norme giuridiche italiane stabiliscono che determinati rapporti

non siano regolati da norme del diritto italiano, bensì da norme di un altro Stato

(ad esempio se uno spagnolo dona ad un italiano un appartamento a Parigi,

questa donazione è regolata non dalla legge italiana, né da quella francese, bensì da

quella spagnola).

In casi del genere, sono presenti insieme elementi che rinviano alle fonti del diritto italiano ed elementi di

collegamento con le fonti di un diritto straniero:

ecco perché si parla di conflitto di leggi.

Le norme che servono a risolvere questo conflitto si chiamano norme sul conflitto di

leggi, o norme del diritto internazionale privato. Esse sono norme del diritto interno

italiano, prodotte da fonti dello Stato italiano.

SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGTTIVE

un rapporto unamo può essere giuridicamente rilevante o irrilevante a seconda che venga preso in

considerazione dal diritto.

Il rapporto giuridico invece è una relazione tra due o più soggetti (parti) regolata dal diritto oggettivo.

Nel regolare un rapporto il diritto attribuisce alle parti alcune situazioni giuridiche particolari, consistenti

nel potere o nel dovere di fare o non fare qualcosa per realizzare un interesse proprio o altrui.

Quindi le situazioni giuridiche riassumono il modo in cui le norme regolano le possibilità dei diversi

soggetti in relazione ai diversi beni, in conformità con la graduatoria che le norme intendono stabilire fra

gli interessi dei soggetti.

Le situazioni attive consentono a un soggetto di far prevalere il proprio interesse rispetto a quello di altri

soggetti.

diritto soggettivo: potere di agire nel proprio in teresse o di pretendere che un soggetto tenga un

– determinato comportamento nell'interesse del titolare del diritto (esempio: creditori VS debitori) il

titolare puo valutare a proprio arbitrio.

Diritti assoluti= si possono far valere verso tutti

Diritti relativi= si possono far valere solo nei confronti di determinati soggetti.

diritto potestativo: potere di incidere sulle situazioni soggettive altrui , creandole modificandole

– o cancellandole, senza che il titolare possa impedirlo. (esempio dimissioni del lavoratore nei

confronti del datore di lavoro)

facoltà: la possibilità riconosciuta al titolare del diritto di tenere un determinato comportamento.

– (possiedo un gioiello, ma posso scegliere se indossarlo o meno) libertà di azione

aspettativa: la posizione di chi non ha una situazione attiva, ma ha la prospettiva di acquisirla se

– si verificherà un determinato evento. Possono essere di fatto (non tutelata da diritto) di diritto

quando è protetta da legge.

interesse legittimo: interesse del privato alla regolarità dell'azione con cui la pubblica amm.ne

– incide sui suoi interessi, ovvero che l'attività amministrativa si svolga in modo legittimo e nel

rispetto delle norme giuridiche stabilite per il suo esercizio. (esempio concorso non regolare)

interessi diffusi: la situazione di un soggetto danneggiato da comportamenti altrui i quali al tempo

– stesso danneggiano gli analoghi interessi di altri soggetti. (esempio consumatori danneggiati da

pubblicità ingannevole.) quindi il soggetto agisce per se stesso ma anche per un interesse

collettivo, e per sanare a queste situazioni tali interessi vengono fatti valere da organizzazioni per

la tutela dei corrispondenti valori.

Le situazioni passive invece impongono a un soggetto di subordinare il proprio interesse a quello di altri

soggetti.

Dovere: è una situazione che impedisce di tenere comportamenti capaci di ledere o impedire

– l'esercizio del diritto assoluto di un altro soggetto.

Obbligo: consiste nel dover tenere un determinato comportamento a vantaggio del titolare di un

– diritto relativo

soggezione: è la situazione in cui si trova una persona che deve subire l'esercizio del diritto

– potestativo da parte di un altra persona. (la situazione del soggetto si chiama onere)

Responsabilità: la situazione in cui si trova il soggetto esposto a subire le conseguenze previste a

– suo carico da una norma giuridica al verificarsi di qualche presupposto.

Onere: è il comportamento che una persona deve osservare se vuole ottenere un risultato

– favorevole o evutare un risultato sfavorevole. Comportamento necessario per ottenere un

determinato vantaggio, ma non obbligatorio.

FATTI ATTI ED EFFETTI GIURIDICI:

Un fatto Giuridico è ogni accadimento, naturale o umano, che produce conseguenze giuridiche detti

anche effetti giuridici. I fatti giuridici si distinguono in naturali e volontari.

I primi sono eventi naturali che non dipendono dalla volontà dell'uomo, come ad esempio la vita o la

morte.

Mentre i fatti volontari, detti atti giuridici, sono quelli la cui nascita dipende dalla volontà dell'uomo;

(capacità intendere e volere) e possono essere :

illeciti (contrari al diritto) sono posti in essere in violazione di un obbligo di legge

• arrecando un danno ad un altro soggetto giuridico. La violazione dell'obbligo fa

nascere nel soggetto danneggiato il diritto al risarcimento del danno.

leciti (conformi al diritto)

il negozio giuridico sono quegli atti giuridici leciti costituiti da una manifestazione di volontà dell'uomo

diretta a raggiungere uno scopo previsto e tutelato dal diritto (matrimonio, contratto, testamento...)

VICENDE DEI DIRITTI SOGGETTIVI

Acquisto

a titolo originario: un soggetto diviene titolare senza che gli venga trasferito

a titolo derivativo: gli viene trasferito da un altro soggetto (+ frequente es: comprare un ombrello)

Perdita ed Estinzione

con la perdita si trasferisce ad un altra persona (alienazione),

mentre con l'estinzione cessa di esistere il diritto.( rinuncia e prescrizione)

PUBBLICITA' E PROVA DEI FATTI GIURIDICI

LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI

I SOGGETTI. LE PERSONE FISICHE E LE CAPACITA'

Il protagonista delle relazioni e delle attività regolate dal diritto è indicato come soggetto:

- soggetto di diritti e obblighi: capo d’imputazione di situazioni e rapporti giuridici;

- soggetto di attività giuridica: capo d’imputazione di atti o fatti giuridici.

Nel libro I del Codice civile si distinguono persone fisiche (esseri umani) da persone giuridiche (enti

pubblici, società ed organizzazioni in genere).

PERSONE FISICHE

Le persone fisiche sono dotate di capacità giuridica (si acquista con la vita si perde con la morte), e cioè

l’attitudine ad essere titolari di diritti e obblighi (art. 1). L’articolo 2 definisce la capacità d’agire, ovvero

l’attitudine a acquistare, esercitare o disporre da solo diritti e assumere degli obblighi, e si acquista con la

maggiore età.

CAPACITA GIURIDICA

L’art. 1 del C.C. enuncia che la capacità giuridica si acquista con la nascita. L’art. 22 della costituzione

d

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Publisher
A.A. 2013-2014
20 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Crisho di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Calderai Valentina.